DISEGNO DI LEGGE N. 222/A

presentato dalla Giunta regionale
su proposta dell'Assessore dei lavori pubblici, FADDA Paolo il 17 aprile 1996

Accelerazione delle procedure per l'esecuzione di opere pubbliche


RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Il presente disegno di legge viene proposto al fine di consentire all'Amministrazione regionale e agli altri enti indicati dall'art. 1 della L.R. 24/1981 di portare a compimento in tempi brevi i progetti di loro competenza.

Le modalità per il conseguimento di tale risultato consistono essenzialmente nell'estendere le norme di cui all'art. 1 della Legge 1/1978 anche agli enti indicati dalla L.R. n. 24/1987 e nella riduzione dei termini di controllo mediante un dimezzamento temporale dei procedimenti previsti dall'art. 20 della L.R. 45/89.

Una ulteriore accelerazione si ottiene stabilendo (comma 4 del disegno di legge) che il controllo degli atti deve essere esercitato esclusivamente dai Comitati circoscrizionali di controllo.

Con il disegno di legge proposto si ottiene quindi una riduzione dei tempi quantificabile in 117 giorni circa per le deliberazioni comunali di approvazione dei progetti di propria competenza.

I vantaggi temporali sono invece quantificabili in misura notevolmente maggiore per le opere pubbliche di competenza degli Enti di cui al comma 1 della L.R. 24/198, in quanto le stesse, qualora non siano conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti, possono attualmente trovare esecuzione solo dopo che i Comuni abbiano provveduto ad approvare apposita variante agli strumenti urbanistici seguendo lo schema procedimentale previsto dall'art. 20 della L.R. 45/1989.


RELAZIONE DELLA COMMISSIONE ASSETTO GENERALE DEL TERRITORIO - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE REGIONALE - URBANISTICA - VIABILITA' E TRASPORTI - NAVIGAZIONE E PORTI - EDILIZIA - LAVORI PUBBLICI
presentata il 29 maggio 1996

La Quarta Commissione consiliare ha approvato all'unanimità, nella seduta del 22 maggio 1996, il D.L. 222 concernente "Accelerazione delle procedure per l'esecuzione delle opere pubbliche". La Commissione ha, infatti, pienamente condiviso le motivazioni di fondo della Giunta Regionale proponente, pur nella consapevolezza che il D.L. 222 é un intervento settoriale e parziale, a fronte delle più generali esigenze di accelerazione, snellimento e semplificazione delle procedure per l'esecuzione dei lavori pubblici.

L'immediato effetto positivo della riduzione dei termini e un più rapido iter procedurale costituiscono, peraltro, un indubbio vantaggio per le Amministrazioni interessate e per i cittadini.

Per tali ragioni s'auspica una rapida discussione e approvazione del D.L. 222 da parte dell'Assemblea consiliare.

Il relatore
- Ferrari -

TESTO DEL PROPONENTE

 

TESTO DELLA COMMISSIONE 

Art. 1
Accelerazione delle procedure per l'esecuzione di opere pubbliche

1 Agli atti comunali di approvazione dei progetti di opere pubbliche si applicano le disposizioni contenute nell'art. 1 della Legge 3 gennaio 1978, n. 1, con esclusione dei commi 5 e 6.

2. I progetti di opere pubbliche approvati dal Consiglio comunale, qualora costituiscano variante allo strumento urbanistico, seguono lo schema procedimentale stabilito dall'art. 20 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45, con riduzione della metà dei termini temporali ivi indicati.

3. Il Comune, con le modalità indicate nei commi precedenti, approva i progetti di opere pubbliche degli enti indicati dall'art. 1 della legge regionale 22 aprile 1987, n. 24, con esclusivo riferimento ai contenuti urbanistici dei medesimi.

4. Il controllo sugli atti di cui sopra, anche nell'ipotesi di progettazione in variante agli strumenti urbanistici vigenti, è esercitato dai Comitati circoscrizionali di controllo.

 

Art. 1

(identico)