DISEGNO DI LEGGE N. 219/A

presentato dalla Giunta regionale
su proposta dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, MANUNZA di concerto con l'Assessore della difesa dell'ambiente, SABA, il 28 marzo 1996

Inquadramento in ruolo di personale già dipendente dalle società controllate dall'Ente Nazionale Cellulosa e Carta


RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Con il presente disegno di legge l'Amministrazione regionale intende inquadrare nel ruolo unico il personale dipendente del vivaio forestale di "Campulongu" della S.A.F. (Società Agricola e Forestale per le piante da cellulosa e da carta) S.p.A. in liquidazione.

Al riguardo si fa presente quanto segue.

L'E.N.C.C. (Ente Nazionale per la Cellulosa e la Carta) di cui la S.A.F. è proprietà, è stato posto in liquidazione per effetto del D.L. 27 agosto 1994, n. 513.

Con D.L. 21 giugno 1995, n. 140, convertito in legge in data 27 luglio 1995 è stata disposta l'estinzione del rapporto di lavoro con la S.A.F. dei dipendenti del vivaio di "Campulongu" a far data dal 31 luglio 1995. Allo stesso personale è stata data facoltà di presentare entro lo stesso termine domanda al Commissario liquidatore per l'inserimento dal successivo 1° agosto 1995 in un ruolo unico transitorio con trattamento giuridico ed economico regolato dalle norme di legge contrattuali praticate per il personale statale del "Comparto Ministeri".

Con il finanziamento di cui all'articolo 84 della legge regionale n. 6 del 1995 era stata altresì autorizzata l'erogazione a favore dell'Azienda Foreste Demaniali di un contributo straordinario per la rilevazione della struttura ubicata a Campulongu.

L'opportunità e l'urgenza di provvedere all'acquisizione del personale in questione sono collegate alla necessità di assicurare la continuità operativa dell'azienda di Campulongu e della sua produzione vivaistica.


RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AUTONOMIA - ORDINAMENTO REGIONALE - RAPPORTI CON LO STATO - RIFORMA DELLO STATO - ENTI LOCALI - ORGANIZZAZIONE REGIONALE DEGLI ENTI E DEL PERSONALE - POLIZIA LOCALE E RURALE - PARTECIPAZIONE POPOLARE
Pervenuta il 28 maggio 1996

La Prima Commissione permanente ha approvato all'unanimità il presente disegno di legge nella seduta del 23 maggio 1996, condividendo le ragioni d'opportunità e d'urgenza del provvedimento evidenziate nella relazione della Giunta proponente.

Non si è tuttavia ritenuto di doversi uniformare, per l'assunzione degli ex dipendenti della SAF, alla soluzione di carattere pubblicistico proposta dalla Giunta in continuità con l'inquadramento in un apposito ruolo statale transitorio, all'atto della liquidazione dell'Ente Nazionale Cellulosa e Carta, del personale delle società controllate, che aveva fino ad allora avuto contratti di lavoro di diritto privato.

La scelta della pubblicizzazione di detto personale operata dalla legge statale trova probabilmente spiegazione nell'esigenza di liberare le società controllate dal peso dei dipendenti, in vista di una loro più facile liquidazione. Dal punto di vista della Regione, invece, una volta deciso, con l'articolo 84 della finanziaria 1995, di acquisire i complessi aziendali già della SAF e di proseguire in essi l'attività vivaistica, sembra più opportuno prevedere, per gli ex dipendenti della SAF, una collocazione contrattuale identica a quella del restante, numeroso personale che svolge analoghe mansioni nei cantieri forestali gestiti dall'Azienda foreste demaniali della Regione.

Mentre le modifiche apportate al titolo e agli articoli 1 e 2, nonché la soppressione della tabella allegata, riflettono la scelta di assumere il personale ex SAF con rapporto di lavoro di diritto privato, l'articolo 2 bis viene inserito, accogliendo la raccomandazione fatta in tal senso dalla Commissione bilancio in sede di parere sugli aspetti finanziari del disegno di legge, per risolvere il problema derivante dal fatto che, nel corso dell'esercizio finanziario 1995, non è stato possibile concludere gli adempimenti relativi all'acquisto della SAF da parte dell'Azienda foreste demaniali.

Il relatore
- Bonesu -


La Commissione finanze, nella seduta del 21 giugno 1996, ha espresso parere favorevole sugli aspetti finanziari del provvedimento e ha nominato relatore in Consiglio l'onorevole Onida.

 

TESTO DEL PROPONENTE

 

TESTO DELLA COMMISSIONE 

   

TITOLO: Assunzione presso l'Azienda foreste demaniali della Regione sarda di personale già dipendente dalla SAF S.p.A.

TITOLO I
PROGRAMMAZIONE

Art. 1

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad inquadrare in ruolo il personale operante in Sardegna alla data del 1° novembre 1995 già dipendente delle società controllate dall'Ente Nazionale Cellulosa e Carta e acquisito, unitamente ai complessi aziendali, dall'Azienda Foreste Demaniali della Regione sarda ai sensi dell'articolo 84 della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6.

2. L'inquadramento è disposto nel ruolo unico dell'Amministrazione regionale e dell'Azienda Foreste Demaniali, sulla base di apposita domanda che ogni interessato dovrà far pervenire all'Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nella domanda l'interessato deve manifestare la sua specifica volontà di essere iscritto al Fondo integrativo del trattamento di quiescenza previsto dalla legge regionale 5 maggio 1965, n. 15; ove la domanda non contenga tale specifica scelta, l'iscrizione al suddetto Fondo non ha luogo.

3. L'inquadramento ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine di cui al comma 2.

4. Nei confronti del personale di cui al comma 1, che opta per l'inquadramento nel ruolo unico regionale, si dispone la collocazione nelle qualifiche funzionali secondo la tabella di corrispondenza allegata alla presente legge, il riconoscimento dell'anzianità pregressa secondo i criteri contenuti nell'articolo 98, comma 1, della legge regionale 17 agosto 1978, n.51, nonché l'attribuzione del trattamento economico secondo quanto in appresso:

stipendio iniziale della qualifica funzionale spettante;
salario d'anzianità di cui al punto 5.3 del DP.G. 5 dicembre 1986, n. 193, determinato limitatamente all'anzianità maturata presso l'ente di provenienza alla data del 31 dicembre 1985, previo inquadramento virtuale sulla base dei criteri di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, della legge regionale 22 aprile 1987, n. 23;
compenso a titolo di arricchimento professionale, indennità di contingenza e altre indennità secondo la normativa regionale vigente.

5. Per mantenere comunque fermo il trattamento economico in godimento, è riconosciuto un assegno personale da riassorbire con gli incrementi retributivi derivanti da future norme contrattuali.

6. Ai fini degli inquadramenti previsti dal presente articolo, la dotazione organica del ruolo unico regionale è così incrementata:

qualifica funzionale ottava: posti n. 1
qualifica funzionale settima: posti n. 1
qualifica funzionale sesta: posti n. 3
qualifica funzionale quinta: posti n. 7
qualifica funzionale quarta: posti n. 9
qualifica funzionale terza: posti n. 16

7. I posti non utilizzati per gli inquadramenti previsti dalla presente legge sono soppressi.

 

Art. 1

1.  L'Azienda foreste demaniali della Regione sarda è autorizzata ad assumere, con contratto di lavoro di diritto privato a tempo indeterminato, il personale operante in Sardegna, alla data del 31 luglio 1995, alle dipendenze della SAF (Società Agricola e Forestale per le piante da cellulosa e carta) S.p.A., già controllata dal soppresso Ente Nazionale Cellulosa e Carta ed i cui complessi aziendali sono stati o saranno acquisiti dall'Azienda foreste demaniali ai sensi dell'articolo 84 della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6.

2. L'assunzione è disposta sulla base di apposita domanda che ogni interessato dovrà far pervenire all'Azienda delle foreste demaniali entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. L'assunzione avviene nella medesima qualifica rivestita dal dipendente nella SAF S.p.A. e decorre dalla data di acquisizione dei complessi aziendali di cui al comma 1.

4. L'anzianità maturata presso la SAF S.p.A. è riconosciuta ai fini retributivi, restando escluso ogni onere a carico dell'Azienda delle foreste demaniali per il servizio pregresso, ivi compreso il relativo trattamento di fine rapporto.

Art. 2
Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono quantificati in lire 1.234.000.000 per l'anno 1996 e in annue lire 1.852.000.000 per gli anni successivi e gravano sui capitoli 02016, 02019, 02022 e 02023 del bilancio della Regione per l'anno 1996 e per gli anni 1996/1998 e su quelli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

2. Nel bilancio della Regione per l'anno finanziario 1996 e in quello pluriennale per gli anni finanziari 1996/1998 sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

02 - AFFARI GENERALI

Cap. 02159 -

Spese per l'organizzazione o la partecipazione all'organizzazione di convegni, conferenze e seminari, nonché per pubblicazioni e simili (art. 69, L.R. 29 gennaio 1994, n. 2)

1996 lire ------
1997 lire 434.000.000
1998 lire 434.000.000

03 - PROGRAMMAZIONE

Cap. 03014 -

Fondo da ripartire per gli oneri derivanti dall'applicazione delle norme contenute negli accordi sindacali per i dipendenti dell'Amministrazione regionale e degli enti strumentali (art. 5, L.R. 25 giugno 1984, n. 33, art. 68, L.R. 29 gennaio 1994, n. 2, art. 64, L.R. 7 aprile 1995, n. 6, art. 5, L.R. 10 novembre 1995, n. 28, art. 87, L.R. 15 febbraio 1996, n. 9 e art. 10, L.R. 15 febbraio 1996, n. 10)

1996 lire 1.234.000.000
1997 lire 1.418.000.000
1998 lire 1.418.000.000

In aumento:

02 - AFFARI GENERALI

Cap. 02016 -

Stipendi, paghe, indennità e altri assegni al personale dell'Amministrazione regionale (L.R. 17 agosto 1978, n. 51, L.R. 4 settembre 1978, n. 57, L.R. 1° giugno 1979, n. 47, L.R. 28 febbraio 1981, n. 10, L.R. 28 luglio 1981, n. 25, L.R. 28 novembre 1981, n. 39, L.R. 19 novembre 1982, n. 42, L.R. 8 maggio 1984, n. 18, L.R. 25 giugno 1984, n.33, art. 3, L.R. 5 agosto 1985, n. 17, L.R. 23 agosto 1985, n. 20, art. 20, L.R. 5 novembre 1985, n. 26, L.R. 26 agosto 1988, n. 32, L.R. 24 ottobre 1988, n. 35 e L.R. 2 giugno 1994, n. 26) (spesa obbligatoria)

1996 lire 895.000.000
1997 lire 1.343.000.000
1998 lire 1.343.000.000

Cap. 02019 -

Versamento ritenute e contributi al fondo per l'integrazione e il trattamento di quiescenza a favore dei dipendenti dell'Amministrazione regionale (L.R. 5 maggio 1965, n. 15, artt. 16 e 17, L.R. 30 luglio 1970, n. 6, artt. 3 e 8, L.R. 7 luglio 1971, n. 18, art. 1, comma 3, L.R. 9 maggio 1972, n. 11, art. 1, comma 2, L.R. 5 dicembre 1973, n. 36, art. 5, L.R. 11 giugno 1974, n. 15, artt. 3 e 4, L.R. 21 aprile 1975, n. 24 e L.R. 25 giugno 1984, n. 33) (spesa obbligatoria)

1996 lire 45.000.000
1997 lire 68.000.000
1998 lire 68.000.000

Cap. 02022 -

Versamento ritenute e contributi dovuti per il trattamento di previdenza del personale (spesa obbligatoria)

1996 lire 208.000.000
1997 lire 312.000.000
1998 lire 312.000.000

Cap. 02023 -

Versamento ritenute e contributi dovuti per il trattamento di assistenza del personale (spesa obbligatoria)

1996 lire 86.000.000
1997 lire 129.000.000
1998 lire 129.000.000

3. Lo stanziamento di lire 53.200.000.000

per l'anno 1996, di cui all'articolo 5 della legge regionale 10 novembre 1995, n. 28 - Fondo per gli accordi sindacali - (cap. 03014) - è rideterminato in lire 51.782.000.000.

 

Art. 2

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono quantificati in lire 1.234.000.000 per l'anno 1996 e in annue lire 1.852.000.000 per gli anni successivi. Ad essi si fa fronte, per l'anno 1996, mediante l'utilizzazione di una pari quota dell'avanzo di amministrazione risultante dal rendiconto dell'Azienda foreste demaniali della Regione sarda relativo all'esercizio 1994, parificato dalla Corte dei Conti il 27 gennaio 1996. Per gli anni successivi si provvede nell'ambito del contributo regionale da corrispondere a favore della stessa Azienda, determinato annualmente con la legge di bilancio (cap. 05036).

2. Nel bilancio di previsione dell'Azienda foreste demaniali della Regione sarda per l'esercizio finanziario 1996 sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

ENTRATA

Quota parte dell'avanzo di amministrazione al 31 dicembre 1994

lire 1.234.000.000

SPESA

Cap. 243 - (1.03.34.0) - (N.I.)

Spese per il personale assunto con contratto di diritto privato

lire 1.234.000.000

   

Art. 2 bis

1. Il coordinatore generale dell'Azienda foreste demaniali della Regione sarda, su deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Azienda medesima, è autorizzato a disporre, con propria determinazione, da registrarsi alla Corte dei Conti, l'iscrizione in conto del capitolo 287 dello stato di previsione della spesa, in corrispondenza con un pari accertamento effettuato in conto dei residui del capitolo 160 dello stato di previsione dell'entrata, della somma prevista dal comma 1 dell'articolo 84 della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6.

 

ALLEGATO A

TESTO DEL PROPONENTE

Tabella di corrispondenza tra i livelli retributivi dell'Azienda S.A.F. "Campulongu"
e le qualifiche funzionali del ruolo unico dell'Amministrazione regionale e
dell'Azienda Foreste Demaniali

Azienda Ruolo unico
Livello 9° ____________________ Ottava qualifica funzionale
Livello 7° ____________________ Settima qualifica funzionale
Livello 6° ____________________ Sesta qualifica funzionale
Livello 4° ____________________ Quinta qualifica funzionale
Livello 3° ____________________ Quarta qualifica funzionale
Livello 2° ____________________ Terza qualifica funzionale

 

TESTO DELLA COMMISSIONE

Soppresso