DISEGNO DI LEGGE N. 212/A

presentato dalla Giunta regionale
su proposta dell'Assessore dell'igiene, sanità e assistenza sociale, FADDA Paolo, il 6 marzo 1996

Norme in materia di programmazione, contabilità, contratti e controllo
delle Aziende Unità Sanitarie Locali e delle Aziende ospedaliere


RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Con l'adozione del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, si è realizzata una profonda trasformazione del Servizio sanitario nazionale: si sono definiti nuovi assetti organizzativi, contabili e gestionali e si è introdotto il principio della responsabilizzazione economica sull'andamento gestionale delle unità organizzative nelle quali è articolato il sistema stesso.

Secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del D. Lgs. 502/92, nel momento della regolamentazione regionale, gli organi competenti devono determinare i principi di organizzazione dei servizi ed i criteri di funzionamento delle Aziende in conformità alle disposizioni espresse nelle leggi nazionali. Occorre quindi provvedere al riordino della disciplina contabile e gestionale delle nuove Aziende USL e delle Aziende ospedaliere, così come disposto dall'articolo 5 del citato decreto legislativo.

Al fine di ottenere un'efficiente amministrazione economica delle Aziende sanitarie è necessario riformare il sistema contabile e gestionale passando dalla contabilità finanziaria, basata sulla gestione delle entrate e delle spese, alla contabilità economica che rileva i costi ed i ricavi di competenza dell'esercizio. E' inoltre indispensabile impostare sistemi di controllo di gestione interni, finalizzati alla predisposizione di previsioni economiche tempestive ed attendibili sull'andamento gestionale, nonchè al monitoraggio dei costi e dei ricavi nel loro divenire. Su questa prospettiva si fonda il progetto di legge proposto, che regolamenta il sistema della gestione economico patrimoniale delle Aziende. Obiettivo del progetto di legge è quello di favorire una maggiore flessibilità organizzativa e gestionale ed un più agevole adeguamento rispetto a modificazioni intervenute nel quadro istituzionale. Diventa pertanto necessaria la determinazione dei principi, dei criteri e delle modalità in base ai quali si configurerà l'assetto gestionale, organizzativo e contabile per le Aziende sanitarie della Regione.

In questa logica si è concentrata l'attenzione sui seguenti obiettivi:

a) definire il sistema delle responsabilità economiche, coerentemente con i livelli di autonomia decisionale dell'organizzazione;

b) introdurre sistemi di programmazione e di controllo interni alle Aziende, impostando la complessiva gestione ad una logica budgetaria di contrattazione degli obiettivi e di verifica dei risultati;

c) individuare i principi per la realizzazione del nuovo sistema di contabilità economica previsto dalla normativa civilistica, in sostituzione del sistema pubblico di contabilità finanziaria, salvaguardando il compito istituzionale della Regione in materia di controllo.

Il progetto di legge proposto si articola come segue:

TITOLO I: PROGRAMMAZIONE
TITOLO II: IL BILANCIO D'ESERCIZIO
TITOLO III: IL SISTEMA CONTABILE
TITOLO IV: IL CONTROLLO DI GESTIONE
TITOLO V: IL SISTEMA DEI CONTROLLI
TITOLO VI: IL PATRIMONIO
TITOLO VII: I CONTRATTI
TITOLO VIII: NORME TRANSITORIE E FINALI

TITOLO I: PROGRAMMAZIONE

L'attività delle Aziende sanitarie deve svilupparsi in base a processi di programmazione e di controllo di gestione coerenti con quelli nazionali e regionali.

Il sistema di programmazione è realizzato attraverso un insieme coordinato di strumenti tecnico - contabili volti a garantire scelte aziendali preordinate a criteri di efficienza ed efficacia.

Gli strumenti della programmazione sono:

- il piano generale ed il programma sanitario annuale; in tali documenti sono specificati gli obiettivi di medio e di breve periodo dell'Azienda, nonchè gli indirizzi di gestione legati a tali obiettivi e tutte le informazioni tese all'analisi dell'efficienza e dell'efficacia aziendale. Il piano generale ha durata triennale ed è articolato per programmi e per progetti. Il programma sanitario annuale rappresenta il primo anno del piano generale e contiene gli obiettivi, le linee generali d'azione e, in particolare, le prestazioni, la politica del personale, gli investimenti, le modalità di finanziamento e le modalità organizzative;

- il bilancio pluriennale di previsione; questo traduce in termini economici, patrimoniali e finanziari le scelte operate nel piano generale. Il bilancio pluriennale di previsione è formulato secondo lo schema adottato dalla Regione e deve in particolare evidenziare gli investimenti da realizzare e la relativa copertura finanziaria. Ha durata pari a quella del piano generale e viene annualmente aggiornato;

- il bilancio preventivo economico annuale - detto budget -; esso fornisce la dimostrazione analitica del previsto risultato economico dell'Azienda. E'articolato per centri di responsabilità e definisce gli obiettivi degli stessi centri secondo criteri di funzionalità rispetto agli obiettivi generali. Si articola per trimestri ed è strettamente correlato al programma sanitario annuale. Al fine della comparabilità, i valori di budget devono essere espressi in termini omogenei con i valori consuntivi.

Il budget, così come gli altri strumenti di programmazione, è di diretta responsabilità del direttore generale, il quale, ai sensi dell'articolo 26 del progetto di legge, deve trasmetterlo all'Assessore alla Sanità.

Il budget non è uno strumento rigido e vincolante; qualora quantità in esso contenute evidenzino valori consuntivi tali da poter compromettere gli equilibri di bilancio, il direttore generale deve provvedere alla revisione dello stesso.

La Giunta Regionale emana appositi regolamenti per definire i contenuti, le modalità di redazione e gli schemi dei documenti di programmazione. Con tali regolamenti sono altresì individuati gli indicatori di attività finalizzati a consentire valutazioni di efficacia, di qualità e di efficienza della gestione aziendale. Nella formulazione dei suddetti regolamenti si deve inoltre tener conto delle esigenze di equilibrio economico, di efficiente utilizzo delle risorse, di equilibrio finanziario, del livello qualitativo delle prestazioni sanitarie, nonchè dei livelli minimi di servizi sanitari da tenere obbligatoriamente in attività.

TITOLO II: IL BILANCIO D'ESERCIZIO

Il rendiconto consuntivo dell'attività dell'Azienda è rappresentato dal bilancio d'esercizio, il quale è strutturato secondo la normativa civilistica in:

- stato patrimoniale;
- conto economico;
- nota integrativa.

Lo stato patrimoniale mostra la struttura del capitale di funzionamento con l'indicazione delle sue varie componenti: attivo circolante, immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie, passività correnti, indebitamento a medio e lungo termine, fondi di accantonamento per oneri futuri, fondo di dotazione patrimoniale, riserve e risultato di periodo.

Il conto economico evidenzia i costi ed i ricavi derivanti dalla gestione, rilevati sulla base del principio di competenza economica, nonchè il risultato di periodo.

La nota integrativa contiene l'indicazione dei criteri adottati per la formulazione dello stato patrimoniale e del conto economico, nonchè le eventuali modificazioni intervenute negli stessi rispetto agli esercizi precedenti, le relative cause e le conseguenze di tali modificazioni sul risultato economico e sulla situazione patrimoniale e finanziaria.

La redazione del bilancio deve rispettare i seguenti principi:

- la valutazione delle poste deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività;
- si possono indicare esclusivamente i risultati economici positivi realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;
- si deve tener conto dei ricavi e dei costi di competenza dell'esercizio indipendentemente dalla data di incasso o di pagamento;
- si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;
- gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole poste devono essere valutati separatamente;
- i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro.

La valutazione delle poste di bilancio è fatta seguendo le disposizioni dettate dal codice civile in materia di bilancio delle società per azioni; tuttavia la Giunta Regionale può prevedere in un apposito regolamento criteri analitici di valutazione in relazione alla specifica attività socio - sanitaria.

Tra i costi d'esercizio deve essere ricompreso il costo figurativo del capitale proprio dell'Azienda calcolato al tasso ufficiale di sconto medio di periodo applicato al valore del capitale netto aziendale all'inizio del periodo stesso ed agli apporti successivi.

Sono inoltre iscritti in contabilità i beni mobili ed immobili acquistati a titolo di donazione, eredità, legato; tali beni sono rilevati al valore corrente di mercato ed ammortizzati, secondo quanto previsto dall'articolo 13 del progetto di legge, se costituenti immobilizzazioni materiali o immateriali.

Il bilancio d'esercizio deve essere accompagnato da una relazione del direttore generale nella quale devono essere evidenziati:

- gli scostamenti dei risultati rispetto al budget d'esercizio;
- le motivazioni di tali scostamenti;
- il grado di conseguimento degli obiettivi anche sulla base del sistema di indicatori di cui all'articolo 1 del progetto di legge;
- le considerazioni sull'analisi dei costi, dei rendimenti e dei risultati per centri di responsabilità e per prodotti;
- i dati analitici relativi al personale con le variazioni avvenute nell'anno;
- l'andamento delle prestazioni aggiuntive rispetto ai livelli uniformi di assistenza, dei servizi socio-assistenziali e dei relativi modi di finanziamento;
- la descrizione delle prestazioni offerte in termini quantitativi e qualitativi;
- gli investimenti e i disinvestimenti effettuati nell'esercizio con indicazione delle eventuali plusvalenze o minusvalenze patrimoniali. Qualora si realizzino tali plusvalenze la relazione sulla gestione deve prevederne l'utilizzo sia per reinvestimenti patrimoniali che maggiorino la capacità produttiva, sia per ristrutturazioni o potenziamenti di strutture sanitarie, in conformità al piano sanitario regionale.

L'utile d'esercizio è destinato in via prioritaria alla copertura delle perdite degli esercizi precedenti; può essere inoltre destinato all'incentivazione del personale legata a specifici risultati e progetti per il recupero di efficienza previsti dal budget, al finanziamento di piani di sviluppo e degli investimenti. Altre destinazioni sono ammesse solo se compatibili con l'equilibrio tendenziale dell'azienda.

Nel caso di perdita di esercizio, la relazione sulla gestione illustra le cause che l'hanno determinata ed indica le modalità di copertura ed i provvedimenti proposti per il riequilibrio della situazione aziendale. Qualora la perdita di bilancio sia superiore al 5%, ovvero nei primi due esercizi al 10%, dei costi d'esercizio previsti dal budget, il direttore generale è revocato; si applicano in tal caso le disposizioni degli articoli 7 e 52 della L.R. n. 5 del 1995. Ai fini del calcolo dei costi d'esercizio non si tiene conto dell'interesse di computo.

Il bilancio d'esercizio, corredato dalla relazione sulla gestione e dalla relazione del collegio dei revisori, è approvato entro il 30 aprile successivo alla chiusura dell'esercizio dal direttore generale ed è trasmesso all'Assessore alla Sanità per il controllo. Il conto economico e lo stato patrimoniale sono pubblicati, entro trenta giorni dall'approvazione, nel bollettino ufficiale della Regione ed affissi negli albi pretori dei comuni sede di distretto.

TITOLO III: IL SISTEMA CONTABILE

Lo stato patrimoniale ed il conto economico sono la sintesi delle scritture contabili che registrano le operazioni aziendali originanti costi e ricavi. Tali scritture, che rilevano altresì i movimenti finanziari e di capitale, sono strutturate secondo il piano dei conti, in conformità a quanto disposto dal regolamento emanato dalla Giunta Regionale, di cui all'articolo 21 del progetto di legge.

L'Azienda deve tenere i seguenti libri contabili:

- libro giornale;
- libro mastro;
- libro degli inventari;
- libro dei cespiti ammortizzabili;
- libro delle deliberazioni del direttore generale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio dei revisori.

Per adempiere al duplice scopo di informazione verso la Regione e di predisposizione dei dati essenziali al sistema di controllo di gestione, la contabilità deve essere strutturata in modo tale da consentire la rilevazione non soltanto in termini sintetici, ma anche analitici, dei fatti di gestione, coerentemente con il sistema organizzativo e produttivo specifico di ogni azienda. A tal fine nel progetto di legge vengono inserite le procedure previste dalla contabilità analitica, con l'intento di pervenire all'impostazione di un adeguato sistema contabile direzionale interno indispensabile per realizzare compiutamente il controllo di gestione. In particolare con il sistema di contabilità analitica si vuol far riferimento alla determinazione di costi, ricavi e risultati lordi attribuibili alle diverse unità organizzative ed ai prodotti.

Così come detto per i documenti di programmazione, anche per i documenti di rendiconto e di organizzazione dell'attività aziendale, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla Sanità, emana, in coerenza con gli schemi approvati dal Ministro della Sanità, disposizioni per la loro redazione, anche al fine di omogeneità tra le aziende. Tali disposizioni riguardano il sistema degli indicatori, il piano dei conti di contabilità generale, i criteri di articolazione dei centri di responsabilità, il piano dei conti di contabilità analitica, gli schemi del bilancio d'esercizio e della relazione sulla gestione, nonchè l'organizzazione ed i controlli interni.

Per ciò che concerne il servizio di tesoreria, questo è affidato ad una banca o ad un gruppo di banche dotate di strutture tecniche - organizzative idonee a garantire la gestione del servizio. La preferenza è attribuita alla banca o al gruppo di banche che offrono le condizioni più vantaggiose.

TITOLO IV: IL CONTROLLO DI GESTIONE

Uno degli obiettivi del D. Lgs. n° 502/92 è, come già detto, quello della responsabilizzazione e dell'autonomia degli operatori coinvolti nel processo decisionale dell'Azienda sanitaria; ad ogni livello direzionale è concessa autonomia decisionale e gestionale nell'ambito delle proprie specifiche competenze e funzioni. A fronte dell'autonomia concessa, deve sussistere una resposabilizzazione economica sulle risorse assegnate e sull'attività svolta. A tal fine i distretti, i dipartimenti, i presidi ospedalieri e comunque tutte le unità organizzative in cui si articolano le Aziende sono costituiti in centri di responsabilità ai quali sono assegnate, mediante la metodologia di budget, determinate risorse per lo svolgimento di specifiche attività volte al conseguimento di individuati risultati.

I centri di responsabilità presentano le seguenti caratteristiche:

- omogeneità delle attività svolte;
- significatività delle risorse impiegate;
- esistenza di uno specifico responsabile di gestione e di risultato.

Per evidenziare le responsabilità economiche sui budget occorre disporre di sistemi di controllo di gestione. Al fine di consentire un corretto svolgimento del processo di controllo è istituito all'interno dell'Azienda un nucleo di valutazione preposto al controllo di gestione. Tale nucleo, punto di convergenza di tutte le informazioni di carattere generale, svolge attività di supporto tecnico, dalla fase di raccolta dei dati fino alla loro analisi e diffusione, per estrapolare indicatori utili ai fini direzionali; questo ufficio dipende in via diretta ed esclusiva dal direttore generale, il quale definisce il piano dei centri di responsabilità economica, il responsabile di ciascun centro, nonchè gli strumenti per la raccolta e l'elaborazione delle informazioni.

La struttura tecnico contabile del controllo di gestione è composta dalla contabilità economico patrimoniale, dalla contabilità analitica, dal budget d'esercizio e da altre procedure di elaborazione dei dat; essa si fonda sulla rilevazione analitica degli scostamenti. Tale rilevazione avviene tramite il confronto tra i dati preventivi esposti nel budget e i dati consuntivi con riguardo sia ai volumi delle risorse complessivamente impiegate che ai singoli fattori utilizzati e ai risultati ottenuti. L'analisi degli scostamenti deve essere effettuata periodicamente, a cadenza trimestrale.

Le Aziende pubblicano nel bollettino ufficiale della Regione i risultati delle proprie analisi dei costi e rendimenti entro gli stessi termini previsti per la pubblicazione del bilancio.

TITOLO V: IL SISTEMA DEI CONTROLLI

La Regione esercita il controllo sugli atti con i quali il direttore generale delibera:

- il piano generale ed il programma sanitario annuale;
- il bilancio pluriennale di previsione;
- il budget d'esercizio e le sue revisioni;
- il bilancio d'esercizio.

Tale controllo si realizza attraverso il procedimento di cui agli articoli 43, 54 e 55 della L.R. n°5/95. L'Assessore alla Sanità esercita inoltre un'attività di vigilanza - anche ispettiva - e di riscontro; può inoltre utilizzare la diffida ad adempiere e la successiva comunicazione alla Giunta regionale per i provvedimenti di cui all'articolo 7 della L.R. n° 5/95 qualora il direttore generale non provveda, nei termini di legge, all'approvazione del piano generale, del programma sanitario annuale, del bilancio pluriennale di previsione, del budget, del bilancio d'esercizio e della proposta per la copertura della perdita e per il riequilibrio della situazione economica che accompagna il bilancio stesso.

Il collegio dei revisori - organo istituzionale previsto dal decreto legislativo 502 / 92 - non ha solo funzioni di controllo e verifica ma anche di collaborazione, valutazione e supporto all'attività gestionale. In tale contesto si collocano le attività di:

- vigilanza sulla regolarità amministrativa e contabile;
- vigilanza sulla gestione economica, finanziaria e patrimoniale;
- esame e valutazione del bilancio d'esercizio, compresa la valutazione sui termini di copertura di eventuali perdite.

TITOLO VI: IL PATRIMONIO

I beni appartenenti alle Aziende sanitarie sono classificati in beni patrimoniali indisponibili e beni patrimoniali disponibili. I beni patrimoniali indisponibili sono i beni strumentali all'esercizio delle attività istituzionali delle Aziende e quei beni tali per speciale regime giuridico. I beni patrimoniali diversi dai precedenti rientrano nel patrimonio disponibile.

Il direttore generale provvede alla classificazione dei beni - secondo il criterio precedentemente esposto - in relazione alla loro effettiva utilizzazione.

L'inventario generale del patrimonio, che è predisposto secondo le disposizioni del Codice civile, deve redigersi con riferimento all'avvio dell'attività delle Aziende e successivamente ogni anno; deve contenere l'indicazione analitica e la valutazione delle attività e delle passività che compongono il patrimonio delle Aziende.

TITOLO VII: I CONTRATTI

Riguardo all'attività contrattuale si è ritenuto di disciplinare in primo luogo la programmazione e l'organizzazione dell'attività stessa più che le procedure relative alle forme di pubblicità e alla scelta del contraente. Ci si è, inoltre, preoccupati di individuare i necessari collegamenti, attraverso la programmazione degli interventi, con il budget delle risorse disponibili nonchè di assicurare il rispetto oltre che della legalità, dei principi di efficienza ed efficacia. Il progetto di legge si sofferma sulle norme applicabili in materia di affidamento ed esecuzione dei contratti. Da un lato si è ritenuto di operare un rinvio integrale alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti, mentre per altro si è demandato ad un apposito regolamento il compito di dettare la disciplina di dettaglio per quanto non previsto, direttamente o indirettamente, nel progetto di legge. Il rinvio alla normativa vigente in materia non ha impedito di riconoscere ampio spazio alla trattativa privata. Gli acquisti in economia possono farsi per assicurare il normale funzionamento dell'Azienda.

Il servizio degli acquisti, di cui all'articolo 11 della L.R. n° 5/95 rappresenta il centro funzionale dell'organizzazione dell'attività contrattuale. I compiti attribuitigli concernono la programmazione strategica degli approvigionamenti, l'analisi dei mercati, la gestione delle procedure di gara e del magazzino. Il responsabile di tale servizio gestisce, inoltre, il servizio di cassa economale e provvede all'effettuazione degli acquisti in economia. Alla deliberazione a contrattare ed alla stipulazione dei contratti provvede il direttore generale anche mediante un suo delegato; a lui spetta inoltre l'approvazione del capitolato generale e dei capitolati speciali.

Il progetto di legge conferma, quale metodologia di razionalizzazione del sistema, il ruolo delle unioni di acquisto valorizzando forme di collaborazione fra Aziende in ordine all'espletamento di attività preparatorie e propedeutiche all'attività contrattuale stessa.

Le Aziende sono tenute ad assicurarsi contro i rischi derivanti da responsabilità civile verso terzi.

La gestione del magazzino dipende anch'essa dal servizio acquisti.

TITOLO VIII: NORME TRANSITORIE E FINALI

Nell'ambito delle norme transitorie si è stabilito il limite massimo entro il quale porre termine al sistema di contabilità finanziaria dato dall'esercizio1997.

Il direttore generale, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della legge, avvia le rilevazioni inventariali per la realizzazione dell'inventario generale del patrimonio e adotta il progetto per la realizzazione del nuovo assetto programmatorio, contabile, di organizzazione e controllo delle Aziende. Tale progetto deve contenere la precisa indicazione degli operatori coinvolti, delle azioni da compiere, delle risorse poste a disposizione e dei tempi previsti per il conseguimento degli obiettivi.

Nel periodo dedicato all'elaborazione dei documenti di bilancio e nelle more del controllo regionale, il direttore generale è autorizzato ad eseguire spese in ragione, per ciascun mese di gestione provvisoria, di un terzo dell'importo complessivo dei trasferimenti stabiliti dalla Giunta regionale per l'anno 1995 in favore delle Aziende. Maggiori spese rispetto al limite fissato possono essere effettuate, in forma motivata, solo in casi di comprovata necessità ed urgenza, qualora il loro rinvio costituisca grave pregiudizio per l'espletamento delle normali attività delle Aziende.

L'articolo 57 del progetto di legge disciplina i criteri di valutazione degli elementi del patrimonio iniziale dettando apposite disposizioni e facendo, in parte, rinvio agli articoli 2424 bis e 2426 del codice civile.


RELAZIONE DELLA COMMISSIONE SANITA' - IGIENE PUBBLICA - MEDICINA SOCIALE - EDILIZIA OSPEDALIERA - SERVIZI SANITARI E SOCIALI - ASSISTENZA -IGIENE VETERINARIA - PERSONALE DELLE UU.SS.LL
pervenuta il 23 luglio 1996

La Settima Commissione ha approvato a maggioranza il provvedimento nella seduta del 10 luglio 1996, apportandovi diverse modifiche.

La Commissione ha ritenuto di dover procedere ad un più puntuale coordinamento delle norme in materia di programmazione e gestione economico-finanziaria delle aziende sanitarie - oggetto del disegno di legge - con le norme di riforma del sistema sanitario regionale di cui alla legge regionale 1995, n. 5. Tale legge, che delle aziende sanitarie individua la natura giuridica, le funzioni, i principi di organizzazione e di gestione, costituisce - insieme con il D.Lgs. 1992, n. 502 - un quadro normativo in cui deve necessariamente iscriversi la disciplina delle attività di gestione economico-finanziaria delle aziende.

La lettura sistematica delle norme richiamate ha portato, come prima conseguenza, all'adozione di una diversa ripartizione in titoli del disegno di legge, motivata dalla necessità di tenere distinte le norme sulla programmazione sanitaria delle aziende dalle norme sulla gestione economico-finanziaria delle stesse. La programmazione sanitaria delle aziende, infatti, è già disciplinata dalla citata L.R. 1995, n. 5, con la conseguenza che il nuovo intervento normativo ha essenzialmente funzioni di integrazione e coordinamento. La gestione economico-finanziaria delle aziende è, invece, l'oggetto principale del nuovo intervento normativo. Il titolo primo, pertanto, è dedicato esclusivamente alla programmazione sanitaria delle aziende e contiene essenzialmente norme di rinvio alla L.R. 1995, n. 5, mentre alla disciplina della gestione economico-finanziaria delle aziende è dedicato il titolo secondo. Sulla disciplina degli atti e delle attività di gestione economico-finanziaria delle aziende sanitarie la commissione ha condiviso l'impostazione concettuale sottesa dalle soluzioni normative prescelte nel disegno di legge, ma ha ritenuto essenziale procedere anche in questo caso al coordinamento con le norme della L.R. 1995, n. 5 che regolano l'assetto complessivo del sistema sanitario regionale. In tale ottica la Commissione ha modificato in primo luogo le norme sul procedimento di formazione degli atti di bilancio e sui soggetti che intervengono in tale procedimento, in modo da salvaguardare le competenze attribuite dalla legge citata alle conferenze di azienda ed al consiglio dei sanitari.

La Commissione ha inoltre ritenuto opportuno procedere ad una più articolata definizione della struttura del budget di esercizio, strutturato nel budget generale e nei budget dei centri di responsabilità, i quali - per il principio della coincidenza tra centro di responsabilità economico-contabile e centro di responsabilità amministrativa sono necessariamente quelli individuati dalle norme della L.R. 1995, n. 5 sull'organizzazione interna dell'Azienda (dipartimenti, servizi, distretti, presidi ospedalieri).

Sul bilancio di esercizio dell'Azienda, oltre alle segnalate modifiche in tema di procedimento di formazione, la Commissione ha operato il richiamo esplicito delle norme del codice civile, applicate ma non citate dal testo del proponente.

In materia di scritture contabili, così come in tema di struttura e processo del controllo di gestione, la Commissione ha apportato modifiche di carattere tecnico-formale.

La lettura sistematica del disegno di legge e della L.R. 1995, n. 5 ha indotto la Commissione a sopprimere il titolo sui controlli, già disciplinati da quest'ultima, ed a inserire un'unica norma di coordinamento e di integrazione delle norme vigenti.

La Commissione ha poi proceduto ad una notevole revisione del titolo sui contratti che, nella versione del proponente, risultava da un lato non rispondente alla vigente legislazione nazionale e comunitaria, e, dall'altro, ripetitivo di norme inderogabili.

In materia di regime transitorio la Commissione ha previsto un passaggio per gradi dal sistema della contabilità pubblica a quello della contabilità privata, passaggio che dovrebbe giungere a compimento nel giro di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, e che si caratterizza per l'applicazione immediata ed anticipata rispetto al momento della entrata a regime della legge, delle norme sulla contabilità analitica e sul controllo di gestione.

Il relatore
-Secci -

TESTO DEL PROPONENTE

 

TESTO DELLA COMMISSIONE 

   

TITOLO: "Norme in materia di programmazione, contabilità, contratti e controllo delle Aziende Sanitarie Regionali"

TITOLO I
PROGRAMMAZIONE

Art.1
La programmazione regionale

1. Nell'ambito dei documenti di programmazione regionale la Giunta Regionale su proposta dell'Assessore dell'igiene, sanità e assistenza sociale:

- determina gli obiettivi di breve e medio periodo e le risorse generali del sistema sanitario regionale;

- assegna alle Aziende USL e alle Aziende ospedaliere, di seguito denominate Aziende, obiettivi e risorse di breve e medio periodo.

2. Gli obiettivi sono determinati in termini di prestazioni da erogare secondo livelli di qualità ed efficienza misurati in base ad un sistema di indicatori definito dal regolamento di cui all'articolo 21.

3. Tale regolamento deve tener conto delle esigenze di:

- equilibrio tra i costi ed i ricavi;

- efficiente utilizzo delle risorse;

- equilibrio tra i flussi finanziari aziendali;

- livello qualitativo delle prestazioni sanitarie;

- tutela dei livelli minimi di servizi sanitari da tenere obbligatoriamente in attività.

 

TITOLO I
NORME GENERALI E SULLA PROGRAMMAZIONE DELLE AZIENDE SANITARIE

Capo I
Disposizioni generali

Art. 01
Oggetto

1. La presente legge, in armonia con i principi stabiliti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, disciplina la programmazione, la gestione economico-finanziaria e la contabilità delle aziende sanitarie istituite ai sensi della legge regionale 6 gennaio 1995, n. 5.

Art 02
Funzioni della Regione

1. La Regione esercita nella materia disciplinata dalla presente legge le funzioni di programmazione, indirizzo, vigilanza e controllo mediante :

a) la programmazione sanitaria regionale di cui agli articoli 39 e seguenti della legge regionale n. 5 del 1995;

b) il controllo sugli atti delle aziende sanitarie di cui all'articolo 54 della legge regionale n.5 del 1995;

c) il controllo di gestione di cui all'articolo 58, comma 2 della legge regionale n. 5 del 1995;

d) il controllo sulla qualità delle prestazioni di cui all'articolo 58, commi 2, 3 e 4 della legge regionale n. 5 del 1995.

Capo II
Programmazione delle aziende sanitarie

Art. 1
Piano sanitario regionale

1. Ai sensi degli articoli 39, 40, 41 della legge regionale n. 5 del 1995, la Regione, con il piano sanitario regionale:

a) determina gli obiettivi di breve e medio periodo e le risorse generali del sistema sanitario regionale;

b) assegna alle aziende-USL e alle aziende ospedaliere obiettivi e risorse di breve e medio periodo.

2. Ai fini della presente legge gli obiettivi della programmazione sanitaria regionale sono determinati in termini di prestazioni da erogare secondo livelli di qualità e di efficienza, misurati in base ad un sistema di indicatori, nel rispetto degli atti statali di indirizzo e coordinamento.

3. Il sistema di indicatori di cui al comma precedente è definito con deliberazione della Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore dell'igiene, sanità e assistenza sociale, sulla base dei seguenti principi :

a) equilibrio tra costi e ricavi;

b) efficiente utilizzo delle risorse,

c) equilibrio tra i flussi finanziari aziendali;

d) livello qualitativo delle prestazioni sanitarie;

e) tutela dei livelli minimi di servizi sanitari da tenere obbligatoriamente in attività.

Art.2
Gli strumenti della programmazione aziendale

1. Le scelte di programmazione delle Aziende sono attuate in coerenza con i piani sanitari nazionale e regionale.

2. Sono strumenti della programmazione aziendale:

a) il piano generale e il programma sanitario annuale;

b) il bilancio pluriennale di previsione;

c) il bilancio preventivo economico annuale, di seguito denominato budget d'esercizio.

3. Tali documenti sono tra loro interrelati così da costituire un sistema organico.

4. Le proposte di adeguamento del piano sanitario regionale di cui al comma 3 dell'articolo 43 della L.R. 26 gennaio 1995, n. 5, sono sviluppate nel piano generale e nel bilancio pluriennale di previsione. I programmi d'azione e la loro espressione in valori, contenuti nel programma sanitario annuale e nel budget d'esercizio, sono sviluppati in coerenza con quanto previsto per il corrispondente anno dall'ultimo piano sanitario regionale.

 

Art. 2
Strumenti della programmazione aziendale

1. Ai sensi degli articoli 39 e seguenti della legge regionale n. 5 del 1995, le aziende sanitarie attuano le scelte di programmazione in conformità con il piano sanitario regionale.

2. In armonia con l'articolo 5, comma 4, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive integrazioni e modificazioni, sono strumenti della programmazione aziendale il piano generale ed il programma sanitario annuale di cui agli articoli 43, 44 della legge regionale n. 5 del 1995.

3. I documenti di programmazione aziendale ed i documenti di gestione economico-finanziaria di cui ai successivi articoli 4, 5, 9 sono tra loro interrelati così da costituire un sistema organico.

Art.3
Il piano generale e il programma sanitario annuale

1. Il piano generale e il programma sanitario annuale sono approvati dal direttore generale secondo quanto previsto dagli articoli 43 e 44 della L.R. 5/95. Il direttore generale, per la redazione del piano, si avvale dell'ufficio di cui all'articolo 12 della L.R. 5 /95.

2. Il piano generale indica gli obiettivi di breve e medio periodo dell'Azienda, così come assegnati dalla Regione, ovvero, in mancanza di questi, determina gli obiettivi stessi con i criteri di cui all'articolo 1, sulla base di ipotesi generali coerenti con le linee della programmazione regionale, nonché gli indirizzi di gestione ad essi correlati.

3. All'interno del piano generale sono inoltre evidenziate, in termini descrittivi:

a) le prestazioni aggiuntive rispetto ai livelli uniformi di assistenza da assicurare, i servizi socio assistenziali ed i relativi modi di finanziamento;

b) il programma pluriennale degli investimenti concernenti i nuovi servizi da attivare ed il potenziamento dei servizi già operanti;

c) l'eventuale ridimensionamento e ristrutturazione di servizi;

d) le risorse finanziarie per la realizzazione degli obiettivi del piano;

e) le risorse umane;

f) le linee di gestione generale articolate per programmi e progetti.

4. Il piano generale ha durata triennale ed è aggiornato annualmente.

5. Il programma sanitario annuale costituisce il primo anno del piano generale.

 

Art. 3
Piano generale e programma sanitario annuale

1. Il piano generale indica gli obiettivi di breve e medio periodo dell'azienda, così come assegnati dalla Regione, nonché gli indirizzi di gestione ad essi correlati.

2. All'interno del piano generale sono inoltre evidenziate , in termini descrittivi :

a) le prestazioni aggiuntive rispetto ai livelli uniformi di assistenza da assicurare , i servizi socio assistenziali ed i relativi modi di finanziamento ;

b) il programma pluriennale degli investimenti concernenti i nuovi servizi da attivare ed il potenziamento dei servizi già operanti ;

c) l'eventuale ridimensionamento e ristrutturazione di servizi ;

d) le risorse finanziarie per la realizzazione degli obiettivi del piano;

e) le risorse umane;

f) le linee di gestione generale articolate per programmi e progetti;

g) le esigenze di adeguamento del piano sanitario regionale, da sviluppare nel programma sanitario annuale quali proposte di modifica ai sensi degli articoli 43, comma 3 e 44, comma 2, della legge regionale n. 5 del 1995.

3. Il piano generale ha durata triennale ed è aggiornato annualmente.

4. Il periodo di vigenza del piano generale coincide con il periodo di vigenza del piano sanitario regionale.

5. Il programma sanitario annuale, così come definito dagli articoli 43 e 44 della legge regionale n. 5 del 1995, rappresenta lo sviluppo annuale del piano generale.

 

   

Art. 3 bis
Modalità di approvazione dei documenti di programmazione.

1. Il piano generale ed il programma sanitario delle aziende-USL sono approvati secondo le disposizioni degli articoli 4, comma 4 e 43 della legge regionale n. 5 del 1995.

2. Il piano generale ed il programma sanitario delle aziende ospedaliere sono approvati secondo le disposizioni dell'articolo 44 della medesima legge.

Art. 4
Il bilancio pluriennale di previsione

1. Il bilancio pluriennale di previsione rappresenta la traduzione in termini economici, patrimoniali e finanziari del piano generale; in particolare il bilancio pluriennale deve evidenziare gli investimenti da realizzare e la loro copertura finanziaria.

2. Il bilancio pluriennale di previsione ha durata uguale a quella del piano generale ed è aggiornato annualmente.

3. Nel bilancio pluriennale di previsione, formulato secondo lo schema adottato dalla Regione, viene data separata indicazione delle prestazioni aggiuntive rispetto ai livelli uniformi di assistenza da assicurare, dei servizi socio-assistenziali e dei relativi modi di finanziamento. Il primo anno del predetto bilancio è costituito dal budget d'esercizio, i valori relativi agli anni successivi sono definiti coerentemente con quanto previsto dal piano generale ed in particolare con gli investimenti programmati.

 

TITOLO II
NORME SULLA GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIA

Capo I
Bilancio pluriennale di previsione e budget di esercizio

Art. 4
Bilancio pluriennale di previsione

1. Il bilancio pluriennale di previsione rappresenta la traduzione in termini economici, patrimoniali e finanziari del piano generale ed evidenzia, in particolare, gli investimenti da realizzare e la loro copertura finanziaria.

2. Il bilancio pluriennale ha durata pari a quella del piano generale ed è aggiornato annualmente.

3. Nel bilancio pluriennale di previsione , formulato secondo lo schema adottato dalla Regione ai sensi del successivo articolo 25 ter, viene data separata indicazione delle prestazioni aggiuntive rispetto ai livelli uniformi di assistenza da assicurare , dei servizi socio-assistenziali e dei relativi modi di finanziamento.

4. Il primo anno del predetto bilancio è costituito dal budget d'esercizio . I valori relativi agli anni successivi sono definiti coerentemente con quanto previsto dal piano generale ed in particolare con gli investimenti programmati.

Art.5
Il budget d'esercizio

1. Il budget ha durata annuale ed è articolato per centri di responsabilità, di cui all'articolo 23, e per progetti.

2. Dati gli obiettivi generali formulati secondo quanto previsto dall'articolo 1, il budget definisce gli obiettivi dei centri di responsabilità secondo criteri di funzionalità rispetto agli obiettivi generali.

3. Il budget si conclude con un bilancio d'esercizio pro-forma; è articolato per periodi trimestrali, per centri di responsabilità e progetti ed espone i costi, i ricavi, i movimenti finanziari e la consistenza del capitale.

4. Il budget è strettamente correlato con il programma sanitario annuale nel quale sono illustrati: gli obiettivi, le linee generali d'azione e, in particolare, le prestazioni, la politica del personale, gli investimenti, le modalità di finanziamento, le modalità organizzative.

5. I valori di budget sono definiti in termini omogenei, ai fini della comparabilità, con la rilevazione consuntiva.

 

Art 5
Budget di esercizio

1. Il budget di esercizio è redatto in coerenza con gli atti di programmazione dell'azienda e si struttura in previsioni articolate ed analitiche sui risultati da conseguire, sulle attività da realizzare, sui fattori operativi da utilizzare, sulle risorse finanziarie da acquisire e da impiegare, sugli investimenti da compiere nell'esercizio di riferimento.

2. Il budget si articola nel budget generale e nei budget dei centri di responsabilità.

3. Il budget ha durata annuale ed è riferito all'esercizio successivo a quello della sua approvazione.

4. Il budget è soggetto con cadenza trimestrale alle verifiche di cui agli articoli 24 e 25 della presente legge. Le verifiche sono effettuate entro la fine del mese successivo alla data di scadenza del trimestre.

5. Il budget è redatto sulla base dello schema di cui al successivo articolo 25 ter.

6. I valori di budget sono definiti in termini omogenei, ai fini della comparabilità con la rilevazione consuntiva.

   

Art. 5 bis
Budget generale

1. Il budget generale riguarda l'intera attività dell'Azienda e si articola in tre parti :

a) budget patrimoniale, che indica in analisi le fonti di finanziamento e gli impieghi, in modo da consentire anche la separata evidenza della gestione corrente e della gestione degli investimenti;

b) budget finanziario, che indica i flussi di entrata e di spesa,

c) budget economico, che indica in analisi le attività ed i costi, garantendo per questi ultimi l'evidenza delle fondamentali classi di fattori operativi.

   

Art. 5 ter
Budget dei centri di responsabilità

1. I budget dei centri di responsabilità sono formulati con riferimento alle articolazioni organizzative dell'azienda inserite nel piano dei centri di responsabilità ai sensi del successivo articolo 23.

2. Il budget di ogni centro di responsabilità è articolato e strutturato in modo da consentire la rappresentazione degli aspetti economici, finanziari e patrimoniali, nonché l'attribuzione della responsabilità di gestione e di risultato mediante l'individuazione dei risultati da conseguire, delle attività da svolgere e delle risorse assegnate.

Art. 6
Le responsabilità di budget

1. Il processo di formazione del budget, anche per quanto attiene alla fase del controllo di gestione, di cui agli articoli 23 e seguenti, è attribuito alla responsabilità del direttore generale, il quale utilizza a tal fine il nucleo di valutazione di cui al quinto comma dell'articolo 12 della L.R. 5/95.

 

Art. 6
Responsabilità di budget

 

(identico)

 

Art.7
L'approvazione dei documenti di programmazione

1. Il piano generale, il programma sanitario annuale, il bilancio pluriennale di previsione e il budget d'esercizio sono approvati dal direttore generale entro il 30 giugno dell'anno precedente a quello cui i documenti stessi si riferiscono e sono trasmessi entro dieci giorni all'Assessore dell'igiene, sanità e assistenza sociale.

2. Il piano generale e il programma sanitario annuale sono dall'Assessore dell'igiene, sanità e assistenza sociale trasmessi alla Giunta regionale per gli adempimenti di cui al comma 7 dell'articolo 43 della L.R. 5/95. Il bilancio pluriennale di previsione ed il budget d'esercizio sono soggetti al controllo di cui agli articoli 54 e 55 della stessa legge.

3. Qualora dai provvedimenti adottati dalla Giunta regionale, di cui al comma precedente, derivino necessità di adeguamenti del bilancio pluriennale di previsione e del budget d'esercizio, questi sono adottati dal direttore generale entro quindici giorni dal ricevimento della apposita comunicazione dell'Assessore dell'igiene, sanità e assistenza sociale.

4. Si applicano i commi 3 e 6 dell'articolo 4 della L.R. 5/95.

 

Art. 7
Approvazione del bilancio pluriennale di previsione e del budget di esercizio

1. Il bilancio pluriennale di previsione ed il budget di esercizio sono approvati dal direttore generale entro il 30 giugno dell'anno precedente a quello cui i documenti stessi si riferiscono.

2. Sul bilancio pluriennale e sul budget di esercizio dell'Azienda-USL la conferenza dell'Azienda si esprime nei termini e con le modalità previste dall'articolo 4, comma 4 della legge regionale n. 5 del 1995.

3. Sul bilancio pluriennale e sul budget di esercizio dell'azienda ospedaliera il consiglio dei sanitari si esprime nei termini e con le modalità previste dall'articolo 10, commi 7 e 8 della legge regionale n. 5 del 1995.

4. Il bilancio pluriennale ed il budget di esercizio sono soggetti al controllo previsto dall'articolo 54 della legge regionale n. 5 del 1995.

5. Qualora i provvedimenti adottati dalla Giunta regionale ai sensi degli articoli 43, comma 7 e 44, comma 3, della legge regionale n. 5 del 1995, comportino la necessità di adeguamenti del bilancio pluriennale e del budget di esercizio dell'azienda, la Giunta ne dà comunicazione al direttore generale contestualmente con il provvedimento di approvazione del programma sanitario. Il direttore generale provvede con propria deliberazione nei quindici giorni successivi.

Art.8
La revisione del budget

1. Qualora i ricavi rilevati a consuntivo risultino sensibilmente minori rispetto a quanto previsto dal budget, ovvero altre quantità di budget evidenzino valori consuntivi tali da poter compromettere gli equilibri di bilancio, il direttore generale procede alla revisione del budget e lo sottopone all'Assessore alla Sanità per il controllo di cui agli articoli 54 e 55 della L.R. n° 5/95.

 

Art. 8
Revisione del budget

1. Il direttore generale procede alla revisione del budget :

a) quando i ricavi rilevati a consuntivo risultino diversi rispetto alle previsioni del budget;

b) quando altre quantità di budget evidenziano valori consuntivi tali da poter compromettere gli equilibri di bilancio.

2. Il budget è soggetto a revisione con le modalità previste dal precedente articolo 7 per la sua approvazione.

TITOLO II
IL BILANCIO D'ESERCIZIO

Art.9
Il bilancio d'esercizio

1. L'esercizio delle Aziende coincide con l'anno solare.

2. Il bilancio consuntivo delle Aziende - di cui al comma 2, lettera c), dell'articolo 54 della L.R. 5/95, di seguito denominato bilancio di esercizio - rappresenta con chiarezza, in modo veritiero e corretto, il risultato economico, la situazione patrimoniale e finanziaria al termine del periodo di riferimento, con separata indicazione delle prestazioni aggiuntive rispetto ai livelli uniformi di assistenza, dei servizi socio-assistenziali e dei relativi modi di finanziamento.

3. Il bilancio di esercizio è articolato in:

a) stato patrimoniale;
b) conto economico;
c) nota integrativa.

4. Lo stato patrimoniale rappresenta la struttura del capitale di funzionamento alla data di chiusura dell'esercizio, con l'indicazione delle attività, delle passività e del patrimonio netto. Lo stato patrimoniale rappresenta, inoltre, i rischi, gli impegni, i beni di terzi e i beni presso terzi. Nell'ambito delle attività si opera la distinzione tra attivo circolante (disponibilità liquide, crediti d'esercizio e scorte) e immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie; nel passivo si evidenziano separatamente le passività correnti, l'indebitamento a medio e lungo termine ed i fondi di accantonamento per oneri futuri, nonché il fondo di dotazione patrimoniale, le riserva ed il risultato di periodo.

5. Il conto economico mostra il reddito d'esercizio, evidenziando i componenti positivi e negativi che hanno concorso alla sua formazione; distingue tra la gestione socio-sanitaria, quella finanziaria, i componenti straordinari e le imposte.

6. Ogni posta dello stato patrimoniale e del conto economico è raffrontata con quella corrispondente dell'esercizio precedente. Se le poste non sono comparabili, quelle relative all'esercizio precedente devono essere adattate. La non comparabilità e l'adattamento o l'impossibilità di questo devono essere segnalati e commentati nella nota integrativa.

7. La nota integrativa indica i criteri adottati per la redazione del bilancio d'esercizio, le eventuali modificazioni e le relative cause.

8. Se i dati e le informazioni contenute nel bilancio d'esercizio, a norma degli articoli seguenti, non consentono la rappresentazione veritiera e corretta, le informazioni complementari necessarie allo scopo devono essere fornite nella nota integrativa.

9. Nel caso previsto al comma 7 la nota integrativa deve indicare l'influenza della modificazione sul risultato economico e sulla situazione patrimoniale e finanziaria; la relazione del collegio dei revisori al bilancio d'esercizio esprime il motivato parere sulla modificazione stessa.

10. Gli schemi di stato patrimoniale e di conto economico ed il contenuto della nota integrativa dovranno uniformarsi alle indicazioni contenute nel regolamento di contabilità di cui all'articolo 21. Fino all'emanazione di detto regolamento le Aziende utilizzano gli schemi predisposti dal Ministro della Sanità.

 

Capo II
Norme sul bilancio di esercizio

Art. 9
Bilancio di esercizio

1. Ai sensi dell'articolo 2423 del Codice Civile, il bilancio consuntivo delle aziende sanitarie - di seguito denominato bilancio di esercizio - rappresenta con chiarezza, in modo veritiero e corretto, il risultato economico e la situazione patrimoniale e finanziaria al termine del periodo di riferimento. Dà, inoltre, separata indicazione delle prestazioni aggiuntive rispetto ai livelli uniformi di assistenza, dei servizi socio-assistenziale e dei relativi modi di finanziamento.

2. Il bilancio di esercizio è articolato in :

a) stato patrimoniale;
b) conto economico;
c) nota integrativa.

3. L'esercizio delle aziende coincide con l'anno solare.

4. Il bilancio di esercizio è redatto sulla base dello schema-tipo di cui all'articolo 25 ter della presente legge.

5. Il bilancio di esercizio, corredato dalla relazione sulla gestione di cui all'articolo 14 della presente legge, è approvato dal direttore generale entro il 30 aprile successivo alla data di chiusura dell'esercizio.

6. Sul bilancio di esercizio dell'azienda-USL la conferenza dell'azienda si esprime nei termini e con le modalità previste dall'articolo 4, comma 4, della legge regionale n. 5 del 1995.

7. Sul bilancio di esercizio dell'azienda ospedaliera il consiglio dei sanitari si esprime nei termini e con le modalità previste dall'articolo 10, commi 7 e 8 della legge regionale n. 5 del 1995.

8. Il bilancio di esercizio è soggetto al controllo di cui all'articolo 54 della legge regionale n. 5 del 1995.

   

Art. 9 bis
Stato patrimoniale e conto economico

1. In armonia con gli articoli 2423 ter, 2424, 2424 bis del Codice civile, lo stato patrimoniale rappresenta la struttura del capitale di funzionamento alla data di chiusura dell'esercizio, con l'indicazione delle attività, delle passività e del patrimonio netto. Lo stato patrimoniale rappresenta, inoltre, i rischi, gli impegni, i beni di terzi e i beni presso terzi.

2. Nell'ambito delle attività si opera la distinzione tra attivo circolante (disponibilità liquide, crediti d'esercizio e scorte) e immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie.

3. Nel passivo si evidenziano separatamente le passività correnti, l'indebitamento a medio e lungo termine ed i fondi di accantonamento per oneri futuri, nonché il fondo di dotazione patrimoniale, le riserve ed il risultato di periodo.

4. In armonia con gli articoli 2423 ter, 2425 del Codice Civile, il conto economico mostra il reddito d'esercizio, evidenziando i componenti positivi e negativi che hanno concorso alla sua formazione; distingue tra la gestione socio-sanitaria, quella finanziaria, i componenti straordinari e le imposte.

5. Ogni posta dello stato patrimoniale e del conto economico è raffrontata con quella corrispondente dell'esercizio precedente. Se le poste non sono comparabili, quelle relative all'esercizio precedente devono essere adattate. La non comparabilità e l'adattamento o l'impossibilità di questo devono essere segnalati e commentati nella nota integrativa.

   

Art. 9 ter
Nota integrativa

1. In armonia con l'articolo 2427 del Codice Civile, la nota integrativa indica i criteri adottati per la redazione del bilancio d'esercizio, le eventuali modificazioni e le relative cause.

2. Ove ricorrano le modificazioni di cui al comma precedente, la nota integrativa deve indicarne l'influenza sul risultato economico e sulla situazione patrimoniale e finanziaria. Su tali modificazioni si esprime il Collegio dei revisori nella relazione di cui al successivo articolo 54 bis.

3. Se i dati e le informazioni contenute nel bilancio d'esercizio, a norma degli articoli seguenti, non consentono la rappresentazione veritiera e corretta, le informazioni complementari necessarie allo scopo devono essere fornite nella nota integrativa.

Art.10
I principi di redazione del bilancio d'esercizio

1. Nella redazione del bilancio d'esercizio devono essere osservati i seguenti principi:

a) la valutazione delle poste deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività;

b) si possono indicare esclusivamente i risultati economici positivi realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;

c) si deve tener conto dei ricavi e dei costi di competenza dell'esercizio indipendentemente dalla data di incasso o di pagamento;

d) si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;

e) gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole poste devono essere valutati separatamente;

f) i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro.

2. Il principio enunciato alla lettera f) del comma precedente può subire deroghe solo in casi eccezionali. La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. La relazione del collegio dei revisori al bilancio d'esercizio deve esprimere il motivato parere dei revisori con riferimento alle variazioni dei criteri di valutazione.

 

Art. 10
Principi di redazione del bilancio di esercizio

1. In armonia con l'articolo 2423 bis del Codice Civile, nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi :

a) la valutazione delle poste deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività;

b) dei risultati economici positivi possono essere indicati solo quelli realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;

c) si deve tenere conto dei ricavi e dei costi di competenza dell'esercizio indipendentemente dalla data di incasso o di pagamento;

d) si deve tenere conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;

e) gli elementi eterogenei compresi nelle singole poste devono essere valutati separatamente;

f) i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro.

2. Il principio enunciato alla lettera f) del comma 1 può subire deroghe solo in casi eccezionali. La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Nella relazione al bilancio il collegio dei revisori esprime un parere motivato in riferimento alle variazioni dei criteri di valutazione.

Art.11
I criteri di valutazione

1. Per la valutazione delle poste di bilancio si rinvia alle norme dettate dal codice civile in materia di bilancio delle società per azioni.

2. La Giunta Regionale potrà prevedere nel regolamento di contabilità di cui all'articolo 21 criteri analitici di valutazione in relazione alla specifica attività socio-sanitaria.

3. Se speciali ragioni richiedono una deroga ai criteri di questo articolo, le singole deroghe devono essere indicate e giustificate nella nota integrativa e devono formare oggetto di motivato parere da esprimere nella relazione del collegio dei revisori al bilancio d'esercizio.

 

Art. 11
Criteri di valutazione

1. Alla valutazione delle poste di bilancio si applicano le disposizioni di cui al Libro V, Titolo V, Capo V del codice civile, in materia di bilancio delle società per azioni.

2. In relazione alla specificità dell'attività sanitaria lo schema del bilancio di esercizio di cui al successivo articolo 25 ter può prevedere criteri analitici di valutazione.

3. Le deroghe alle disposizioni richiamate sono ammesse nei limiti previsti dall'articolo 2423, comma IV, del codice civile .

Art.12
L'interesse di computo ed i beni acquisiti a titolo gratuito

1. Tra i costi d'esercizio è ricompreso il costo figurativo del capitale proprio dell'azienda calcolato al tasso ufficiale di sconto medio di periodo applicato al valore del capitale netto aziendale all'inizio del periodo stesso ed agli apporti successivi.

2. I beni mobili ed immobili acquistati a titolo di donazione, eredità, legato sono iscritti in contabilità al valore corrente di mercato ed ammortizzati, secondo quanto previsto dal successivo articolo 13, se costituenti immobilizzazioni materiali o immateriali.

3. Il valore corrente di mercato è costituito dal prezzo di acquisto se il bene è stato oggetto di compravendita negli ultimi dodici mesi ovvero è determinato in base a perizia.

4. I valori di cui ai commi 1 e 2 sono iscritti, in contropartita, in apposita riserva, costituente quota ideale del capitale netto e destinata al finanziamento dell'attività aziendale.

 

Art. 12

 

 (identico)

Art. 13
Criteri di ammortamento

1. Il costo delle immobilizzazioni, materiali o immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione alla residua possibilità di utilizzazione.

2. Le quote di ammortamento sono calcolate applicando al costo dei beni i coefficienti base stabiliti dalle norme fiscali per categorie di beni omogenei avendo riguardo al normale periodo di deterioramento e consumo.

3. Eventuali deroghe all'applicazione del criterio di cui al comma 2 devono essere giustificate analiticamente nella nota integrativa e devono formare oggetto di uno specifico parere del collegio dei revisori nella relazione al bilancio d'esercizio.

 

Art. 13

 

 (identico)

Art.14
La relazione sulla gestione

1. Il bilancio di esercizio deve essere corredato da una relazione del direttore generale sulla situazione dell'Azienda che in particolare evidenzi:

a) gli scostamenti dei risultati rispetto al budget d'esercizio;

b) le motivazioni degli scostamenti di cui alla lettera a);

c) il grado di conseguimento degli obiettivi anche sulla base del sistema di indicatori di cui all'art.1;

d) le considerazioni sull'analisi dei costi, dei rendimenti e dei risultati per centri di responsabilità e prodotti;

e) i dati analitici relativi al personale con le variazioni avvenute nell'anno;

f) l'andamento delle prestazioni aggiuntive rispetto ai livelli uniformi di assistenza, dei servizi socio - assistenziali e dei relativi modi di finanziamento;

g) la descrizione delle prestazioni offerte in termini quantitativi e qualitativi;

h) gli investimenti e i disinvestimenti effettuati nell'esercizio con indicazione delle eventuali plusvalenze o minusvalenze patrimoniali.

2. Nel caso in cui si realizzino le plusvalenze di cui alla precedente lettere h), la relazione sulla gestione ne prevede l'utilizzo sia per reinvestimenti patrimoniali che maggiorino la capacità produttiva, sia per ristrutturazioni o potenziamenti di strutture sanitarie, in conformità al piano sanitario regionale.

 

Art. 14

 

 (identico)

Art.15
Il risultato d'esercizio

1. L'utile d'esercizio è destinato in via prioritaria alla copertura delle perdite degli esercizi precedenti; può essere inoltre destinato all'incentivazione del personale legata a specifici risultati e progetti per il recupero di efficienza previsti dal budget, al finanziamento di piani di sviluppo, e degli investimenti. Altre destinazioni sono ammesse solo se compatibili con l'equilibrio tendenziale dell'azienda.

2. Nel caso di perdita di esercizio, la relazione sulla gestione illustra le cause che l'hanno determinata ed indica le modalità di copertura ed i provvedimenti proposti per il riequilibrio della situazione aziendale. Sulle modalità di copertura riportati nella relazione deve esprimersi il collegio dei revisori.

3. Qualora la perdita di bilancio sia superiore al 5%, ovvero nei primi due esercizi al 10%, dei costi d'esercizio previsti dal budget il direttore generale è revocato; si applicano in tal caso le disposizioni degli articoli 7 e 52 della L.R. 5/95.

4. Ai fini del calcolo di cui al comma precedente non si comprende l'interesse di computo di cui all'articolo 12.

 

Art. 15
Risultato di esercizio

1. L'utile d'esercizio è destinato in via prioritaria alla copertura delle perdite degli esercizi precedenti; può essere inoltre destinato all'incentivazione del personale legata a specifici risultati e progetti per il recupero di efficienza previsti dal budget, al finanziamento di piani di sviluppo, e degli investimenti. Altre destinazioni sono ammesse solo se compatibili con l'equilibrio tendenziale dell'Azienda.

2. Nel caso di perdita di esercizio, la relazione sulla gestione illustra le cause che l'hanno determinata ed indica le modalità di copertura ed i provvedimenti proposti per il riequilibrio della situazione aziendale.

3. Sulle modalità di copertura riportati nella relazione deve esprimersi il collegio dei revisori.

4. Qualora la perdita di bilancio sia superiore al 5% - ovvero, nei primi due esercizi, al 10% - dei costi d'esercizio previsti dal budget, si applicano gli articoli 7, comma 5, e 52 della legge regionale n. 5 del 1995.

5. Il calcolo di cui al comma precedente è effettuato al netto dell'interesse di computo di cui all'articolo 12 della presente legge.

Art.16
La deliberazione e la pubblicità del bilancio d'esercizio

1. Il bilancio d'esercizio, corredato dalla relazione sulla gestione e dalla relazione del collegio dei revisori, è approvato dal direttore generale entro il 30 aprile successivo alla chiusura dell'esercizio e trasmesso all'Assessore dell'igiene, sanità e assistenza sociale entro 10 giorni ai fini del controllo di cui agli articoli 54 e 55 della L.R. 5/95. Si applica il comma 4 dell'articolo 4 della L.R. 5/95.

2. Entro trenta giorni dalla data del decreto di approvazione di cui all'articolo 26, lo stato patrimoniale ed il conto economico sono pubblicati nel bollettino ufficiale della Regione, parte terza, ed affissi negli albi pretori dei comuni sedi di distretto.

 

Art. 16

 

(soppresso)

TITOLO III
IL SISTEMA CONTABILE

Art.17
La contabilità economico-patrimoniale

1. Le Aziende adottano la contabilità economico-patrimoniale con lo scopo di determinare il risultato economico d'esercizio e il capitale di funzionamento.

2. La contabilità economico-patrimoniale rileva i valori relativi ai costi e ricavi, ai movimenti finanziari ed al capitale.

3. La contabilità economico-patrimoniale è integrata dalle rilevazioni relative ai sistemi dei rischi, degli impegni, dei beni di terzi e dei beni presso terzi.

4. Le scritture contabili sono altresì preordinate alla rilevazione dei flussi finanziari, anche ai fini della redazione dei periodici prospetti di cui all'art. 30 della Legge 5 agosto 1978, n. 468.

 

Capo III
Il sistema contabile

Art. 17
Contabilità economico-patrimoniale

1. Le aziende adottano la contabilità economico-patrimoniale con lo scopo di determinare il risultato economico d'esercizio e il capitale di funzionamento.

2. La contabilità economico-patrimoniale rileva i valori relativi ai costi e ricavi, ai movimenti finanziari ed al capitale.

3. La contabilità economico-patrimoniale è integrata dalle rilevazioni relative ai sistemi dei rischi, degli impegni, dei beni di terzi e dei beni presso terzi.

4. La contabilità economico-patrimoniale è inoltre utilizzata per la rilevazione dei flussi finanziari connessi con la redazione dei prospetti periodici previsti dall'articolo 30, comma 5, della Legge 5 agosto 1978, n. 468.

Art.18
Le scritture contabili e i libri obbligatori

1. Ogni Azienda deve tenere i seguenti libri contabili:

a) libro giornale;

b) libro mastro;

c) libro degli inventari;

d) libro dei cespiti ammortizzabili;

e) libro delle deliberazioni del direttore generale;

f) libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio dei revisori.

2. Le Aziende devono inoltre tenere le altre scritture contabili previste dalle leggi.

3. Ai criteri ed alle modalità di tenuta e conservazione delle scritture contabili e dei libri obbligatori si applicano le disposizioni del Codice Civile.

 

Art. 18
Scritture contabili e libri obbligatori

1. Ogni azienda sanitaria deve tenere i seguenti libri obbligatori, fatte salve le altre scritture contabili previste da leggi e regolamenti:

a) libro giornale;

b) libro mastro;

c) libro degli inventari;

d) libro dei cespiti ammortizzabili;

e) libro delle deliberazioni del direttore generale;

f) libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio dei revisori.

2. Per i criteri e le modalità di redazione, tenuta e conservazione dei libri obbligatori e delle scritture contabili si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2214 e seguenti e 2421e seguenti del Codice Civile.

Art.19
Il piano dei conti

1. I componenti reddituali e patrimoniali sono classificati in conti. Ogni conto raggruppa elementi omogenei in modo tale da rendere significativa ciascuna classe di valori.

2. Le Aziende formulano il piano dei conti in conformità con quanto contenuto nel regolamento di contabilità di cui all'articolo 21.

 

Art. 19
Piano dei conti

1. I componenti reddituali e patrimoniali sono classificati in conti. Ogni conto raggruppa elementi omogenei in modo tale da rendere significativa ciascuna classe di valori.

2. Le aziende formulano il piano dei conti in conformità con lo schema di cui all'articolo 25 ter della presente legge.

Art. 20
La contabilità analitica

1. Le Aziende adottano la contabilità analitica per l'analisi dei costi, ricavi e risultati lordi consuntivi attribuiti alle diverse unità organizzative nelle quali si articola l'azienda ed ai prodotti.

2. La contabilità analitica deve essere articolata secondo modalità omogenee rispetto al budget d'esercizio, così da consentire la piena comparabilità dei dati preventivi e consuntivi.

3. Le Aziende formulano il piano dei conti di contabilità analitica in conformità con quanto contenuto nel regolamento di contabilità di cui all'articolo 21.

 

Art. 20
Contabilità analitica

1. Le Aziende adottano la contabilità analitica per l'analisi dei costi, ricavi e risultati lordi consuntivi attribuiti alle diverse unità organizzative nelle quali si articola l'azienda ed ai prodotti.

2. La contabilità analitica deve essere articolata secondo modalità omogenee rispetto al budget d'esercizio, così da consentire la piena comparabilità dei dati preventivi e consuntivi.

3. Le aziende formulano il piano dei conti di contabilità analitica in conformità con lo schema di cui all'articolo 25 ter della presente legge.

Art.21
Il regolamento di contabilità e di organizzazione

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dell'igiene, sanità e assistenza sociale, emana, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, in coerenza con gli indirizzi ministeriali, disposizioni per la redazione dei documenti di programmazione, di rendiconto e di organizzazione dell'attività aziendale, anche al fine di omogeneità tra le aziende, relativamente a:

a) sistema degli indicatori;

b) piano dei conti di contabilità generale;

c) criteri di articolazione dei centri di responsabilità;

d) piano dei conti di contabilità analitica;

e) schemi del piano generale, del bilancio pluriennale di previsione, del budget d'esercizio, della relazione del direttore generale, del bilancio d'esercizio e della relazione sulla gestione;

f) organizzazione e controlli interni.

Il regolamento definisce altresì lo schema di cui al terzo comma del successivo articolo 25.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'Assessore dell'igiene, sanità e assistenza sociale può avvalersi di un gruppo di lavoro composto anche da personale esterno alla Regione ed alle Aziende sanitarie, dotato di specifiche competenze.

 

Art. 21

 

 (soppresso)

Art. 22
Il servizio di tesoreria

1. Il servizio di tesoreria è affidato di norma, con apposita convenzione, per la durata di un quinquennio, ad una o più banche dotate di struttura tecnico - organizzativa idonea a garantire la regolare gestione del servizio.

2. L'affidamento del servizio viene disposto mediante licitazione o trattativa privata fra almeno tre delle banche che vantano la più diffusa presenza nell'ambito del territorio di competenza dell'Azienda.

3. La preferenza è attribuita alla banca o al gruppo di banche che oltre ad impegnarsi a gestire gratuitamente il servizio di tesoreria e di deposito di titoli e valori di proprietà dell'Azienda, offre le migliori condizioni quanto:

a) ai tassi di interesse passivi riconosciuti sulle giacenze di cassa e quelli attivi sulle antecipazioni ordinarie e straordinarie di cassa, da concedersi nei limiti massimi consentiti dalla legge;

b) alle condizioni di valuta riconosciute sugli incassi e sui pagamenti;

c) ai tempi massimi di esecuzione dei pagamenti su piazza e fuori piazza.

4. Quando il servizio è affidato ad un gruppo di banche la convenzione dovrà individuare una banca capofila in grado di rispondere nei confronti dell'Azienda e della sezione di tesoreria provinciale dello Stato di tutti gli adempimenti e gli impegni derivanti dalla convenzione.

 

Art. 22
Servizio di tesoreria

1. Il servizio di tesoreria dell'azienda è affidato in convenzione, con deliberazione del direttore generale, ad una o più banche secondo le procedure previste dalla vigente normativa nazionale e comunitaria.

2. I criteri selettivi, le modalità di gestione del servizio e la durata della convenzione sono disciplinati con apposito capitolato, approvato dal direttore generale, che costituisce parte integrante e sostanziale delle convenzione stessa.

TITOLO IV
IL CONTROLLO DI GESTIONE

Art. 23
La struttura organizzativa del controllo di gestione

1. I distretti, i dipartimenti, i presidi ospedalieri e comunque le unità organizzative in cui si articolano le Aziende sono costituiti in centri di responsabilità ai quali sono assegnate, mediante la metodologia di budget, determinate risorse per lo svolgimento delle specifiche attività volte al conseguimento degli obiettivi assegnati.

2. L'azienda è strutturata per centri di responsabilità, i quali presentano le seguenti caratteristiche:

omogeneità delle attività svolte;
significatività delle risorse impiegate;
esistenza di uno specifico responsabile di gestione e di risultato.

3. L'insieme dei centri di responsabilità di cui al regolamento previsto dall'articolo 21 costituisce il piano dei centri di responsabilità.

 

Capo IV
Controllo di gestione

Art. 23
Struttura organizzativa del controllo di gestione

1. I distretti, i dipartimenti, i presidi ospedalieri e comunque le unità organizzative in cui si articolano le aziende-USL e le aziende ospedaliere in base alle disposizioni della legge regionale n. 5 del 1995 e del regolamento interno dell'azienda sono costituiti in centri di responsabilità.

2. Ogni centro di responsabilità è caratterizzato da :

a) omogeneità delle attività svolte;

b) significatività delle risorse impiegate;

c) esistenza di uno specifico responsabile di gestione e di risultato.

3. Ad ogni centro di responsabilità sono attribuite, mediante la metodologia di budget, determinate risorse per lo svolgimento delle specifiche attività volte al conseguimento degli obiettivi assegnati.

4. L'insieme dei centri di responsabilità costituisce il piano dei centri di responsabilità.

5. Il piano dei centri di responsabilità è redatto sulla base dello schema-tipo di cui al successivo articolo 25 ter.

Art. 24
La struttura tecnico contabile del controllo di gestione

1. La struttura tecnico contabile del controllo di gestione è costituita dall'insieme organizzato degli strumenti informatici e contabili che consentono la raccolta, l'analisi e la diffusione delle informazioni sui processi di gestione.

2. La struttura tecnico contabile del controllo di gestione è composta dalla contabilità economico patrimoniale, dalla contabilità analitica, dal budget d'esercizio e da altre procedure di elaborazione dei dati; essa si fonda sulla rilevazione analitica degli scostamenti. Tale rilevazione avviene tramite il confronto tra i dati preventivi esposti nel budget e i dati consuntivi con riguardo sia ai volumi delle risorse complessivamente impiegate che ai singoli fattori utilizzati e ai risultati ottenuti.

3. L'analisi degli scostamenti deve essere effettuata periodicamente, a cadenza trimestrale.

 

Art. 24
Struttura tecnico contabile del controllo di gestione

1. La struttura tecnico contabile del controllo di gestione è costituita dall'insieme organizzato degli strumenti informatici e contabili che consentono la raccolta, l'analisi e la diffusione delle informazioni sui processi di gestione.

2. La struttura tecnico contabile del controllo di gestione è composta dalla contabilità economico patrimoniale, dalla contabilità analitica, dal budget d'esercizio e da altre procedure di elaborazione dei dati.

3. La struttura tecnico-contabile del controllo di gestione si fonda sulla rilevazione analitica, preventiva e consuntiva, dei dati.

4. I dati preventivi e consuntivi sono posti sistematicamente a confronto, nei termini di cui al precedente articolo 5, comma 4, così da verificare :

a) il grado di raggiungimento degli obiettivi aziendali;

b) il grado di efficienza conseguito in termini di quantità dei fattori impiegati e di costi sostenuti rispetto a quelli programmati.

Art. 25
Il processo di controllo di gestione

1. Il direttore generale è responsabile della realizzazione del processo di controllo di gestione e provvede alla:

a) definizione del piano dei centri di responsabilità economica secondo i criteri indicati nel regolamento di cui all'articolo 21 e del responsabile di ciascun centro;

b) definizione degli strumenti per la raccolta e l'elaborazione delle informazioni;

c) individuazione dei soggetti coinvolti nel processo di controllo delle diverse strutture;

d) disciplina delle fasi del processo di controllo.

2. Il nucleo di valutazione di cui al comma 5 dell'articolo 12 della L.R. 5/95:

a) raccoglie i dati utilizzando la struttura tecnico contabile del controllo di gestione;

b) elabora tali dati così da poter valutare gli scostamenti tra preventivi e consuntivi, l'efficienza nell'impiego delle risorse, la produttività dei fattori impiegati ed il grado di raggiungimento degli obiettivi;

c) redige i rapporti trimestrali di gestione sui risultati delle analisi effettuate;

d) redige un rapporto annuale nel quale effettua il confronto sistematico fra i valori di budget e i valori consuntivi, sia a livello generale d'azienda che per centri di responsabilità, progetti e prodotti.

3. Entro il termine di cui al comma 2 dell'articolo 16, le Aziende pubblicano nel bollettino ufficiale della Regione i risultati delle proprie analisi dei costi e rendimenti - di cui al comma 4, lettera e), articolo 5 del D. Lgs. 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni - secondo lo schema previsto nel regolamento di cui all'articolo 21.

 

Art. 25
Processo di controllo di gestione

1. Il direttore generale è responsabile della realizzazione del processo di controllo di gestione e provvede :

a) alla definizione del piano dei centri di responsabilità sulla base dello schema-tipo di cui al successivo articolo 25 ter;

b) all'individuazione del responsabile di ciascun centro, in coerenza con le determinazioni assunte in materia di nomine e di incarichi ai sensi degli articoli 11, 12, 13, 14, 18, 30, 34, 36 della legge regionale n. 5 del 1995;

c) alla definizione degli strumenti per la raccolta e l'elaborazione delle informazioni;

d) all'individuazione dei soggetti coinvolti nel processo di controllo delle diverse strutture;

e) alla disciplina delle fasi del processo di controllo.

2. Il nucleo di valutazione di cui al comma 5 dell'articolo 12 della legge regionale n.5 del 1995:

a) raccoglie i dati utilizzando la struttura tecnico contabile del controllo di gestione;

b) elabora tali dati così da poter valutare gli scostamenti tra preventivi e consuntivi, l'efficienza nell'impiego delle risorse, la produttività dei fattori impiegati ed il grado di raggiungimento degli obiettivi;

c) redige i rapporti trimestrali di gestione sui risultati delle analisi effettuate;

d) redige un rapporto annuale nel quale effettua il confronto sistematico fra i valori di budget e i valori consuntivi, sia a livello generale d'Azienda che per centri di responsabilità, progetti e prodotti.

   

Capo V
Norme comuni

Art. 25 bis
Regolamento di amministrazione e contabilità delle aziende

1. Al fine di assicurare l'omogeneità dei criteri di amministrazione e di gestione finanziaria e contabile delle aziende sanitarie, entro 120 dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dell'igiene, e sanità e dell'assistenza sociale, approva lo schema-tipo del regolamento di amministrazione e contabilità delle aziende sanitarie.

2. Lo schema-tipo del regolamento è redatto in conformità con le norme della presente legge e con le norme statali di indirizzo e coordinamento.

   

Art. 25 ter
Schemi di redazione dei documenti di programmazione, bilancio e contabilità

1. Per le medesime finalità di cui all'articolo precedente, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, approva gli schemi-tipo dei seguenti atti, nel rispetto delle norme della presente legge e delle norme statali di indirizzo e coordinamento :

a) piano dei conti di contabilità generale;

b) piano dei conti di contabilità analitica,

c) piano generale, programma sanitario annuale;

d) bilancio pluriennale di previsione, budget di esercizio;

e) bilancio di esercizio;

f) relazione sulla gestione, di cui all'art. 14 della presente legge;

g) piano dei centri di responsabilità di cui al precedente articolo 23;

h) rendiconto trimestrale, di cui all'articolo 5, comma 4, lett. h) del D.Lgs. 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni.

   

Art. 25 quater
Norme sulla pubblicità degli atti

1. Lo stato patrimoniale ed il conto economico dell'azienda sanitaria, nonché il rendiconto trimestrale previsto dall'articolo 5, comma 4, lett. h) del D.Lgs. 1992, n. 502, sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione entro 30 giorni dalla data di approvazione ai sensi dell'articolo 55 della legge regionale n. 5 del 1995. Sono, inoltre, affissi all'albo pretorio dei Comuni sedi di distretto.

TITOLO V
IL SISTEMA DEI CONTROLLI

Art. 26
Il controllo regionale

1. L'Assessore dell'igiene, sanità e assistenza sociale esercita la vigilanza ed il controllo sull'attività delle Aziende mediante:

a) il procedimento di cui agli articoli 54 e 55 della L.R. 5/95;

b) l'attività, anche ispettiva, di vigilanza e di riscontro attuata attraverso le strutture individuate dalla Regione;

c) la diffida ad adempiere entro un termine assegnato, qualora il direttore generale non provveda, nei termini stabiliti e secondo le modalità prescritte dalla presente legge, all'approvazione del piano generale, del programma sanitario annuale, del bilancio pluriennale di previsione, del budget d'esercizio e delle loro revisioni, del bilancio di esercizio e della proposta per la copertura della perdita e per il riequilibrio della situazione economica che accompagna il bilancio stesso;

d) la comunicazione alla Giunta regionale per i provvedimenti di cui al comma 5 dell'articolo 7 della L.R. 5/95, quando sia trascorso infruttuosamente anche l'ulteriore termine assegnato.

2. Fatte salve le altre previsioni contenute negli articoli richiamati dal comma 1, sono trasmessi all'Assessore dell'igiene, sanità e assistenza sociale:

a) il piano generale, il programma sanitario annuale, il bilancio pluriennale di previsione, il budget d'esercizio, entro i dieci giorni utili successivi alla data di adozione per gli adempimenti di cui al precedente articolo 7;

b) il bilancio d'esercizio e la proposta per la copertura della perdita e per il riequilibrio della situazione economica entro i dieci giorni successivi alla data di adozione.

 

Art. 26

 

(soppresso)

Art. 27
Le funzioni del collegio dei revisori

1. Al collegio dei revisori spettano funzioni di:

a) vigilanza sulla regolarità amministrativa e contabile;

b) vigilanza sulla gestione economica, finanziaria e patrimoniale;

c) esame e valutazione del bilancio di esercizio.

2. Il collegio dei revisori svolge ogni altra funzione ed adempimento specificamente previsti da leggi nazionali o regionali.

 

Art. 27

 

(soppresso)

Art. 28
La vigilanza sulla regolarità amministrativa e contabile

1. La vigilanza sulla regolarità amministrativa e contabile è esercitata dal collegio dei revisori attraverso verifiche periodiche:

a) dell'applicazione delle norme di legge;

b) della regolare tenuta dei libri contabili;

c) dell'affidabilità, della compiutezza e della correttezza delle procedure e delle scritture contabili;

d) della regolarità formale degli atti di gestione e dei titoli di spesa.

2. Il collegio dei revisori deve inoltre accertare, almeno ogni trimestre, la consistenza di cassa e verificare la regolarità delle operazioni dei servizi di cassa interna.

3. Il collegio dei revisori può utilizzare indagini campionarie ed in tal caso, al fine di assicurare significatività alle analisi compiute e comunque di garantire la rotazione delle poste campionate, adotta idonei criteri di campionamento. I criteri adottati devono essere descritti nel libro delle adunanze dei verbali del collegio dei revisori.

4. I progetti degli atti che devono essere sottoposti al collegio dei revisori in funzione dei pareri e delle relazioni di cui alla presente legge, devono essere tempestivametne trasmessi dal direttore generale, corredati di idonea documentazione, non oltre i dieci giorni antecedenti il termine assegnato dalla legge, per l'adozione dei rispettivi atti.

 

Art. 28

 

(soppresso)

Art. 29
La vigilanza sulla gestione economica, finanziaria e patrimoniale

1. La vigilanza sulla gestione economica, finanziaria e patrimoniale è esercitata dal collegio dei revisori.

2. Il collegio dei revisori esprime un parere preventivo sui progetti di bilancio pluriennale di previsione, di budget d'esercizio nonchè sulle revisioni dello stesso; tale parere è trasmesso al direttore generale. Il collegio può richiedere informazioni utili alla verifica della fondatezza delle previsioni contenute nei bilanci di previsione e nei documenti di budget. Il collegio redige inoltre proprie relazioni sul bilancio pluriennale di previsione e sul budget d'esercizio. Tali relazioni sono trasmesse all'Assessore dell'igiene, sanità e assistenza sociale entro i dieci giorni successivi alla scadenza dei termini stabiliti per la trasmissione dei documenti cui si riferiscono.

3. Il collegio dei revisori può formulare osservazioni e proposte al direttore generale affinchè adotti tutti i provvedimenti necessari a correggere gli andamenti negativi e a prevenire ulteriori squilibri ed esprime i pareri di competenza richiesti dal direttore generale.

 

Art. 29

 

(soppresso)

Art. 30
L'esame e la valutazione del bilancio di esercizio

1. Il collegio dei revisori formula un parere preventivo sul progetto di bilancio di esercizio nel quale esprime le proprie valutazioni e proposte; tale parere è trasmesso al direttore generale.

2. Il collegio dei revisori, con riferimento al bilancio di esercizio, deve esaminare e valutare in apposita relazione:

a) l'andamento della gestione nel suo complesso ed i risultati conseguiti nell'esercizio, anche in rapporto al grado di realizzazione del budget;

b) l'affidabilità, la compiutezza e la correttezza nella tenuta della contabilità e la corrispondenza fra i dati di bilancio e le risultanze delle scritture contabili;

c) la coerenza e la corrispondenza dei contenuti del bilancio di esercizio ai principi e alle norme di cui al titolo II.

3. La relazione di cui al comma precedente è trasmessa all'Assessore dell'igiene, sanità e assistenza sociale entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine previsto per la trasmissione del bilancio d'esercizio.

 

Art. 30

 

(soppresso)

TITOLO VI
IL PATRIMONIO

Art. 31
Classificazione dei beni

1. I beni appartenenti alle Aziende sono classificati in beni patrimoniali indisponibili e beni patrimoniali disponibili.

2. Sono beni patrimoniali indisponibili i beni tali per speciale regime giuridico e i beni strumentali all'esercizio delle attività istituzionali delle Aziende.

3. I beni patrimoniali diversi da quelli indicati nel comma 2 rientrano nel patrimonio disponibile.

4. Il direttore generale provvede alla classificazione dei beni secondo le disposizioni dei commi precedenti in relazione all'effettiva utilizzazione dei beni stessi.

 

TITOLO III
NORME IN MATERIA DI PATRIMONIO

Art. 31

 

(identico)

Art.32
Destinazione d'uso dei beni disponibili

1. I beni appartenenti al patrimonio disponibile sono destinati all'uso loro assegnato dal direttore generale.

2. L'assegnazione può avvenire:

a) a titolo oneroso, mediante contratti di locazione, affitto od uso a soggetti pubblici o privati, con corrispettivo di un canone;

b) a titolo gratuito, mediante contratti di comodato a soggetti pubblici o privati senza scopo di lucro, che perseguono finalità di interesse generale in materia di assistenza sanitaria, socio - sanitaria ed ospedaliera.

 

Art.32
Destinazione d'uso dei beni disponibili

1. I beni appartenenti al patrimonio disponibile sono destinati all'uso loro assegnato dal direttore generale.

2. Gli stessi beni possono essere assegnati a terzi, a titolo oneroso o a titolo gratuito, con le modalità di cui all'articolo 38 della presente legge.

   

Art. 32 bis
Assegnazioni in uso a terzi

1. L'assegnazione dei beni appartenenti al patrimonio disponibile di cui al precedente articolo 32, quando avvenga a titolo gratuito, si svolge mediante contratto di comodato a soggetti pubblici o privati senza scopo di lucro, che perseguono finalità di interesse generale in materia di assistenza sanitaria, socio-sanitaria ed ospedaliera.

Art. 33
Cancellazione dei beni dal patrimonio disponibile

1. La cancellazione dei beni dal patrimonio indisponibile e la conseguente iscrizione nel patrimonio disponibile è disposta dal direttore generale su autorizzazione della Giunta regionale.

2. Per i fini di cui al comma precedente, il direttore generale trasmette alla Giunta Regionale, tramite l'Assessore dell'igiene, sanità e assistenza sociale apposita richiesta di autorizzazione con adeguate indicazioni in merito:

a) ai motivi per i quali si intende procedere alla cancellazione;

b) ai fini perseguiti con la cancellazione stessa: alienazione del bene od uso diverso da quello stabilito ai sensi del secondo comma dell'articolo 31.

3. Nei casi in cui la cancellazione sia finalizzata all'alienazione, la richiesta di autorizzazione deve altresì contenere specifica indicazione del valore del bene.

 

Art. 33
Cancellazione dei beni dal patrimonio indisponibile

1. La cancellazione dei beni dal patrimonio indisponibile e l'iscrizione nel patrimonio disponibile sono disposte con deliberazione del direttore generale, su autorizzazione dell'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale secondo le norme seguenti.

2. La richiesta di autorizzazione alla cancellazione del bene dal patrimonio indisponibile deve contenere:

a) l'indicazione del bene;

b) il suo valore;

c) l'attuale destinazione d'uso;

d) i motivi della richiesta;

e) il regime giuridico cui sarà assoggettato il bene a seguito della cancellazione.

3. L'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale provvede con proprio decreto entro 60 giorni dalla trasmissione della richiesta di autorizzazione.

Art. 34
L'inventario generale del patrimonio.

1. L'inventario generale del patrimonio deve redigersi con riferimento all'avvio dell'attività delle Aziende e successivamente ogni anno. L'inventario deve contenere l'indicazione analitica e la valutazione delle attività e delle passività che compongono il patrimonio delle Aziende. Le attrezzature di piccolo importo possono essere indicate per categorie omogenee.

2. L'inventario generale del patrimonio è predisposto secondo le disposizioni del Codice civile, salvo quanto previsto per l'inventario iniziale di cui al successivo articolo 57.

 

Art. 34

 

(identico)

TITOLO VII
I CONTRATTI

Art. 35
Disciplina dell'attività contrattuale.

1. Ai lavori, alle forniture, agli acquisti, alle vendite, alle permute, alle locazioni ed ai servizi in genere l'Azienda provvede mediante contratti secondo le procedure previste dalla presente legge, preceduti da apposite gare aventi normalmente la forma dell'asta pubblica o della licitazione privata.

2. I contratti dell'Azienda dai quali derivi un costo devono avere termini e durata certi. In particolare, non possono contenere clausole di tacita proroga o tacita rinnovazione.

3. I contratti hanno durata diversa in relazione all'oggetto e alle condizioni di mercato.

4. I contratti per le forniture di carattere ricorrente hanno, di regola, durata annuale, salvo l'opportunità di una maggiore durata che non potrà, comunque, essere superiore ai nove anni.

5. Non possono essere stipulati più contratti per il medesimo oggetto se non per comprovate ragioni di necessità o di convenienza, da indicare nella delibera a contrattare.

6. Il direttore generale può provvedere, previa comunicazione alla Regione nel caso di beni immobili, all'alienazione dei beni patrimoniali disponibili secondo le norme stabilite dai commi 2 e 3, se di importo inferiore ai duecento milioni, e previa autorizzazione della Giunta regionale, se di importo superiore.

7. L'alienazione è effettuata, di norma, mediante asta pubblica ovvero mediante licitazione privata, quando in relazione alle caratteristiche del bene è individuabile un ristretto numero di soggetti interessati. La trattativa privata può essere esperita qualora si tratti di alienazione di materiale di risulta o fuori uso.

8. All'aggiudicazione si provvede sulla base del prezzo più alto rispetto a quello indicato nell'avviso d'asta ovvero nella lettera di invito.

9. Il ricorso alla trattativa privata e al sistema in economia è ammesso nei casi previsti dai successivi articoli.

10. In materia di approvvigionamenti di beni e servizi la Regione può definire livelli regionali di programmazione strategica.

11. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dell'igiene, sanità e assistenza sociale, con atto di indirizzo e coordinamento, detta i criteri in materia di acquisizione di beni e servizi. In particolare prescrive:

a) l'omogeneizzazione merceologica dei fabbisogni, delle procedure di acquisto e delle condizioni di fornitura;

b) la standardizzazione dei beni e servizi acquistabili, con unificazione delle relative anagrafiche su base regionale;

c) la rilevazione, elaborazione e diffusione dei dati relativi all'acquisizione di beni e servizi in materia di prezzi e condizioni di fornitura.

12. Sono ammessi i pagamenti in acconto in ragione delle parti di opere o dei beni forniti o delle prestazioni effettuate.

13. Le anticipazioni previste da norme nazionali o comunitarie devono essere coperte da idonee garanzie.

 

TITOLO IV
I CONTRATTI

Art. 35
Legittimazione a contrarre

1. Ai lavori, alle forniture, agli acquisti, alle alienazioni, alle permute, alle locazioni, ai servizi ed agli altri contratti comunque riguardanti le funzioni delle aziende sanitarie provvede il direttore generale.

 

 

 

Art. 36
Norme applicabili.

1. Alla fornitura di beni e servizi ed ai relativi concorsi di progettazione e lavori di installazione, si applicano le disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

2. Alla esecuzione di lavori pubblici, così come definiti dall'articolo 2, comma 1, della Legge 11 febbraio 1994, n° 109 e successive modificazioni, si applicano le specifiche disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

3. L'applicazione alternativa delle norme sui beni, servizi e lavori è determinata in base alla prevalenza quantitativa in termini di valore dell'oggetto del contratto.

4. Per quanto non previsto dalla presente legge, le modalità inerenti la formazione e l'esecuzione dei contratti delle Aziende sono disciplinate con apposito regolamento, il cui schema viene approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore dell'igiene, sanità e assistenza sociale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

Art. 36
Norme applicabili

1. Ai lavori pubblici, così come definiti dall'articolo 2, comma 1, della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, si applicano le specifiche disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

2. Alle pubbliche forniture, così come definite dall'articolo 2 del D.Lgs. 24 luglio 1992, n. 358 e successive modificazioni, si applicano le disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

3. Agli appalti pubblici di servizi, così come definiti dall'articolo 3 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 157, si applicano le disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

4. Ai servizi sanitari e sociali, esclusi dall'applicazione delle norme comunitarie e nazionali in materia di appalti pubblici di servizi, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni.

5. Per quanto non previsto nella presente legge, le modalità inerenti la formazione e l'esecuzione dei contratti delle aziende sono disciplinate con il regolamento di cui all'articolo 25 bis.

Art. 37
Acquisizione e gestione delle risorse tecniche

1. Il servizio degli acquisti, di cui al comma 6, numero 3), dell'articolo 11 della L.R. 5/95 sovraintende alle attività di:

a) programmazione strategica degli approvvigionamenti e delle attività ad essi propedeutiche, nell'ambito della programmazione di budget;

b) gestione delle procedure di acquisto di beni e servizi;

c) gestione delle procedure di appalto inerenti gli interventi edilizi, impiantistica, di manutenzione straordinaria e di riparazione riferiti alle strutture dell'Azienda;

d) gestione del magazzino;

e) analisi dei mercati di acquisto;

f) gestione dei servizi generali, alberghieri e di supporto all'attività sanitaria.

2. Le risorse tecniche comprendono gli immobili, gli impianti, le apparecchiature, i beni di consumo e i servizi strumentali allo svolgimento dell'attività istituzionale dell'Azienda.

3. Il direttore generale definisce le responsabilità e gli assetti organizzativi nell'ambito della funzione di acquisizione e gestione delle risorse tecniche.

 

Art. 37
Contenuto e limiti dei contratti

1. I contratti devono avere termini e durata certi.

2. La durata è stabilita in relazione all'oggetto e alle condizioni di mercato, salvo quanto disposto dal comma successivo.

3. I contratti per le forniture di carattere ricorrente hanno, di regola, durata annuale, salvo l'opportunità di una maggiore durata che non potrà, comunque, essere superiore ai 5 anni

4. Non possono essere stipulati più contratti per il medesimo oggetto se non per comprovate ragioni di necessità o di convenienza.

5. Sono ammessi i pagamenti in acconto in ragione delle parti delle opere eseguite, dei beni forniti o dei servizi prestati.

6. Le anticipazioni previste da norme comunitarie o nazionali devono essere coperte da idonee garanzie.

Art. 38
Forniture

1. Di norma, le forniture devono essere configurate per fabbisogni complessivi d'Azienda. E' ammessa l'articolazione in lotti per comprovate esigenze tecniche.

2. Le Aziende provvedono alla fornitura di beni e servizi mediante contratti aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione, l'acquisto a riscatto con o senza opzioni per l'acquisto.

 

Art. 38
Forme di contrattazione

 

1. I contratti dai quali derivi un costo per le aziende sono preceduti da pubblico incanto, licitazione privata, trattativa privata ed appalto concorso, secondo i limiti e le modalità previste dalla normativa comunitaria, statale e regionale vigente.

2. I contratti dai quali derivi un ricavo sono di norma preceduti da asta pubblica o da licitazione privata quando, in relazione alle caratteristiche del bene è individuabile un ristretto numero di soggetti interessati. Per l'alienazione di materiali di risulta o fuori uso si può procedere mediante trattativa privata.

3. Per l'alienazione di beni patrimoniali disponibili il cui importo stimato sia superiore ai duecento milioni, il direttore generale provvede previa autorizzazione dell'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale. Per i beni immobili, se di importo inferiore, provvede previa comunicazione alla Regione.

Art. 39
Deliberazione a contrarre e stipulazione dei contratti

1. Il direttore generale adotta, nell'ambito della programmazione degli acquisti, un apposito atto deliberativo nel quale vengono indicati l'oggetto del contratto, gli obiettivi che con il contratto si intendono realizzare, la forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono il fondamento.

2. Il direttore generale, o un suo delegato, provvede alla stipulazione dei contratti in forma pubblica o privata, secondo le disposizioni del diritto comune, anche mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio.

 

Art. 39
Capitolati generali e speciali

 

1. Il direttore generale delibera i capitolati generali sulle condizioni che possono applicarsi indistintamente a determinati tipi di contratti; delibera, altresì, i capitolati speciali sulle condizioni relative all'oggetto proprio del contratto singolo ovvero di una ristretta categoria di contratti della stessa specie.

Art. 40
Capitolato generale e capitolati speciali

1. Ai fini dell'attività di cui al precedente articolo 38, il direttore generale approva il capitolato generale ed i capitolati speciali per l'esecuzione di lavori e per la fornitura di beni e servizi.

 

Art. 40
Contabilità di magazzino

 

1. Nell'ambito della contabilità analitica le aziende istituiscono una apposita contabilità di magazzino, mediante idonee rilevazioni che devono distintamente indicare, per categorie omogenee di beni, le quantità esistenti all'inizio dell'esercizio, i carichi e i discarichi e la giacenza al termine di ogni mese.

2. La valutazione dei beni in carico è effettuata in base al prezzo di acquisto, quella dei beni in discarico in base al prezzo medio ponderato di acquisto

3. Presso ogni azienda è istituito un magazzino generale sotto la direzione del responsabile del servizio, di cui al comma 6, numero 3, dell'articolo 11 della legge regionale n. 5 del 1995.

4. La contabilità del magazzino è unica e la responsabilità della gestione spetta al responsabile del magazzino anche nel caso di strutturazione in più magazzini decentrati.

Art. 41
Asta pubblica.

1. L'asta pubblica è preceduta da avviso affisso presso la sede centrale delle Aziende nonchè nell'albo pretorio dei Comuni sedi di distretto dell'Azienda stessa.

2. Un estratto di esso è altresì pubblicato, almeno venti giorni prima di quello fissato per la gara, in un giornale quotidiano a divulgazione nazionale ed in uno di larga diffusione locale.

3. L'avviso deve contenere l'oggetto del contratto, le condizioni e prescrizioni per l'ammissione alla gara e per l'esecuzione del contratto stesso, nonchè i criteri per l'aggiudicazione, di cui al successivo articolo 44.

 

Art. 41
Criteri per l'acquisizione di beni e servizi

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale detta i criteri in materia di acquisizione di beni e servizi, mediante apposite direttive. In particolare prescrive:

a) l'omogeneizzazione merceologica dei fabbisogni, delle procedure di acquisto e delle condizioni di fornitura;

b) la standardizzazione dei beni e dei servizi acquistabili;

c) la rilevazione, l'elaborazione e la diffusione dei dati relativi all'acquisizione di beni e servizi in materia di prezzi e condizioni di fornitura.

Art. 42
Licitazione privata

1. La licitazione privata ha luogo mediante l'invio ad almeno tre ditte, o persone, ritenute idonee di una lettera di invito in cui sono descritti l'oggetto e le condizioni generali di contratto, con l'invito a restituirlo nel giorno stabilito, firmato e completato con l'indicazione del prezzo o del miglioramento sul prezzo base, ove questo sia stabilito.

2. Nella lettera di invito alla gara dovrà essere inoltre precisato il criterio scelto fra quelli di cui al successivo articolo 44, in base al quale si procederà all'aggiudicazione.

3. L'individuazione delle ditte o persone da invitare alla gara è fatta da apposita commissione nominata dal direttore generale al fine di assicurare la più ampia e qualificata partecipazione alla gara stessa. La commissione si avvale di elenchi all'uopo predisposti ed aggiornati dal competente ufficio dell'Azienda.

 

Art. 42
Acquisti in economia

1. Il regolamento dell'azienda di cui all'articolo 25 bis determina i criteri omogenei, le procedure interne ed i limiti per il ricorso all'acquisto di beni e servizi in economia, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 43
Svolgimento delle gare

1. Le gare per asta pubblica e per licitazione privata si svolgono nel luogo e nell'ora stabiliti dall'avviso d'asta o dalla lettera di invito.

2. La commissione di cui al terzo comma dell'articolo precedente procede all'apertura dei plichi contenenti le offerte ed alla conseguente aggiudicazione.

3. L'aggiudicatario non può impugnare l'efficacia dell'atto di gara per il motivo che non sia stato da lui firmato il relativo verbale.

 

Art. 43

 

(soppresso)

Art.44
Criteri di aggiudicazione.

1. Le gare sia ad asta pubblica che a licitazione privata, sono aggiudicate in base ai seguenti criteri:

per i contratti dai quali derivi un ricavo per l'Azienda, al prezzo più alto rispetto a quello indicato nell'avviso di asta o nella lettera di invito;

per i contratti dai quali derivi un costo per l'Azienda, ferme restando per gli appalti di opere pubbliche le disposizioni di cui alla legislazione in materia:

al prezzo più basso, qualora i lavori o le forniture dei beni o dei servizi, che formano oggetto del contratto, debbano essere conformi ad appositi capitolati o disciplinari tecnici;

a favore dell'offerta più vantaggiosa negli altri casi, valutabile in base ad elementi diversi, variabili a seconda della natura della prestazione, quali il prezzo, il termine di esecuzione e di consegna, il costo di utilizzazione, il rendimento, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, il servizio successivo alla vendita e l'assistenza tecnica. In questo caso i criteri che saranno applicati per l'aggiudicazione della gara devono essere menzionati nel capitolato degli oneri e nel bando di gara, con precisazione dei coefficienti attribuiti a ciascun elemento.

 

Art. 44

 

(soppresso)

Art. 45
Appalto - concorso

1. E' ammesso l'appalto concorso quando l'Azienda ritenga conveniente avvalersi della collaborazione e dell'apporto di particolari competenze tecniche e di esperienza specifica da parte dell'offerente per l'elaborazione del progetto definitivo delle opere e dei lavori.

2. Le persone o ditte prescelte sono invitate a presentare, nei termini, nelle forme e nei modi stabiliti dall'invito, il progetto dell'opera o del lavoro, corredato dai relativi prezzi, con l'avvertimento che nessun compenso o rimborso spese può essere comunque preteso dagli interessati per l'elaborazione del progetto.

3. L'aggiudicazione è effettuata dal direttore generale.

4. L'aggiudicazione ha luogo in base all'esame comparato dei diversi progetti e all'analisi dei relativi prezzi, tenuto conto degli elementi tecnici ed economici delle singole offerte.

5. Qualora i progetti presentati non risultino rispondenti, può essere indetto un nuovo appalto - concorso con l'eventuale adozione di nuove prescrizioni.

 

Art. 45

 

(soppresso)

Art. 46
Trattativa privata

1. Il ricorso alla trattativa privata è consentito nei casi e secondo le modalità di cui alla normativa comunitaria ed alle relative disposizioni di recepimento e/o attuazione.

 

Art. 46

 

(soppresso)

Art.47
Stipulazione del contratto

1. Il contratto è stipulato dal direttore generale o da un suo delegato.

2. La controparte interviene personalmente o a mezzo di legale rappresentante.

3. I contratti possono essere stipulati, oltre che nei modi sopra indicati:

a) per mezzo di scrittura privata;

b) per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio.

 

Art. 47

 

(soppresso)

Art.48
Collaudi

1. Tutti i lavori e le forniture sono soggetti a collaudo, anche in corso d'opera, secondo le norme stabilite dal contratto.

2. Il collaudo è eseguito dal personale tecnico dell'Azienda munito della competenza specifica che la natura dell'affare richiede, ovvero, ove occorra, da esperti appositamente incaricati.

3. In ogni caso il collaudo o l'accertamento della regolare esecuzione non può essere effettuato dalle persone che abbiano diretto o sorvegliato i lavori o che abbiano partecipato alla stipulazione o all'approvazione del contratto medesimo.

 

Art. 48

 

(soppresso)

Art.49
Cauzione e penalità

1. A garanzia dell'offerta e dell'esecuzione dei contratti le ditte debbono prestare idonee cauzioni, anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa.

2. Si può prescindere dalla cauzione definitiva qualora la ditta contraente sia di notoria solidità, subordinatamente al miglioramento del prezzo.

3. Nel contratto devono essere previste le penalità per inadempienza o ritardo nell'esecuzione del medesimo.

4. Dalla cauzione provvisoria si può esonerare la ditta concorrente qualora la medesima vanti nei confronti dell'Azienda un credito esigibile non inferiore al cinque per cento dell'ammontare presunto della fornitura o dei lavori.

 

Art. 49

 

(soppresso)

Art.50
Unioni d'acquisto ed altre forme di collaborazione

1. Le Aziende possono, al fine di ottenere facilitazioni nell'acquisto di beni e servizi, associarsi fra loro. Alle procedure di acquisto provvede una commissione composta da rappresentanti di ciascuna Azienda, designati dai rispettivi direttori generali.

2. Le Aziende possono, inoltre, associarsi per la gestione di servizi di interesse comune, nelle forme e con le modalità previste dalla legislazione vigente.

3. Le norme del presente Titolo si applicano anche ai contratti d'acquisto in unione.

 

Art. 50

 

(soppresso)

Art. 51
Assicurazione per la responsabilità civile

1. Le Aziende sono tenute ad assicurare il rischio derivante da responsabilità civile verso terzi mediante adeguate polizze assicurative.

 

Art. 51

 

(soppresso)

Art.52
Acquisti in economia

1. Il regolamento dell'Azienda, di cui all'articolo 36, determina la natura ed il limite massimo di valore degli acquisti che possono farsi in economia, tra cui quelli per assicurare il normale funzionamento dell'Azienda, l'urgente provvista di materie prime e beni e le riparazioni non eccedenti l'ordinaria manutenzione degli impianti, dei macchinari e degli stabili.

2. Il responsabile del servizio degli acquisti, di cui al comma 6, numero 3), dell'articolo 11 della L.R. 5/95, provvede all'effettuazione degli acquisti di cui al comma 1 senza l'osservanza delle procedure contrattuali, nei limiti e secondo le modalità stabiliti nel regolamento.

3. Il regolamento stabilisce, inoltre, il termine entro cui il responsabile del servizio, di cui al comma 6, numero 3, dell'articolo 11 della L.R. 5/95, deve rendere conto degli acquisti eseguiti con il sistema in economia, corredati da documentazione giustificativa. Tale termine non potrà in ogni caso superare i due mesi.

 

Art. 52

 

(soppresso)

Art. 53
Casse economali

1. Il responsabile del servizio, di cui al comma 6, numero 3, dell'articolo 11 della L.R. 5/95 gestisce il servizio di cassa economale, composto da una cassa centrale ed eventuali casse periferiche secondo l'articolazione dell'Azienda.

2. Il personale preposto alle casse economali provvede al pagamento delle minute spese di economato.

3. Il prospetto mensile riepilogativo dei movimenti della cassa economale centrale, cui confluiscono quelli delle casse economali periferiche, ove esistano, è sottoposto al responsabile del servizio, di cui al comma 6, numero 3, dell'articolo 11 della L.R. 5/95, entro il mese successivo.

4. Le somme pervenute alle casse economali devono essere versate, entro tre giorni lavorativi bancari, per l'intero importo al tesoriere e non sono soggette a compensazione.

5. I pagamenti possono avvenire solo per le minute spese di economato in relazione a somme anticipate al servizio di cui al precedente articolo 52 e delle quali il consegnatario risponde secondo i principi della responsabilità contabile.

6. Il limite della anticipazione da assegnare al servizio di cassa economale non può superare lo 0,20 per cento dei ricavi di competenza previsti dal budget d'esercizio. La sua ricostituzione è subordinata al rendiconto delle spese effettuate e può avvenire quando il suo ammontare sia diminuito di oltre il 50 per cento.

 

Art. 53

 

(soppresso)

Art. 54
Gestione del magazzino

1. Nell'ambito della contabilità analitica le Aziende istituiscono una apposita contabilità di magazzino, mediante idonee rilevazioni che debbono distintamente indicare per categorie omogenee di beni, le quantità esistenti all'inizio dell'esercizio, i carichi e gli scarichi e la giacenza al termine di ogni mese.

2. Presso ogni Azienda è istituito un magazzino generale sotto la direzione del responsabile del servizio, di cui al comma 6, numero 3, dell'articolo 11 della L.R. 5/95.

3. La contabilità del magazzino è unica e la responsabilità della gestione spetta al responsabile del magazzino anche nel caso di strutturazione in più magazzini decentrati.

4. Il responsabile del magazzino deve segnalare al responsabile dell'ufficio preposto all'acquisizione e alla gestione delle risorse tecniche, entro il termine previsto dal regolamento interno, gli articoli in scorta.

 

Art. 54

 

(soppresso)

   

TITOLO V
NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 54 bis

Modifiche all'articolo 57 della L.R. n. 5 del 1995, in materia di competenze del collegio dei revisori

1. Il comma 1 dell'articolo 57 della legge regionale n. 5 del 1995 è sostituito dai seguenti :

" 1. Il collegio dei revisori vigila sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'azienda. A tal fine :

a) accerta, almeno ogni trimestre, la situazione di cassa e verifica la regolarità delle operazioni dei servizi di cassa interna;

b) esprime un parere preventivo sui progetti di bilancio pluriennale di previsione e di budget di esercizio, nonché sulle revisioni di quest'ultimo;

c) redige proprie relazioni sul bilancio pluriennale e sul budget di esercizio;

d) esprime un parere preventivo sul bilancio di esercizio;

e) redige la relazione al bilancio di esercizio.

1 bis. I progetti degli atti sottoposti al parere preventivo sono trasmessi al collegio dal direttore generale, corredati dell'idonea documentazione, tempestivamente e comunque non oltre i venti giorni antecedenti al termine di legge per l'approvazione dell'atto. Il collegio formula il parere nei successivi dieci giorni.

1 ter. Le relazioni sul bilancio pluriennale, sul budget di esercizio e sul bilancio di esercizio sono trasmesse al direttore generale dell'azienda nello stesso termine previsto per l'espressione del parere sull'atto.

1 quater. Nella relazione sul bilancio di esercizio il collegio esamina e valuta :

a) l'andamento della gestione nel suo complesso ed i risultati conseguiti nell'esercizio, anche in rapporto al grado di realizzazione del budget;

b) l'affidabilità, la compiutezza e la corrispondenza tra i dati di bilancio e le scritture contabili;

c) la coerenza e la corrispondenza del bilancio di esercizio alle norme del Titolo II, Capo II della legge regionale sulla programmazione, contabilità, contratti e controllo delle aziende sanitarie regionali.

1 quinques. Le relazioni del collegio dei revisori sono trasmesse all'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale entro dieci giorni dalla data di approvazione da parte del collegio stesso.".

   

Art. 54 ter
Integrazioni alla L.R. n. 5 del 1995, in materia di cause di revoca del direttore generale

1. La mancata approvazione da parte del direttore generale dei documenti di programmazione e dei documenti di gestione economico-finanziaria previsti dalla presente legge è causa di revoca del direttore generale, ai sensi dell'articolo 5, comma 7 della legge regionale n. 5 del 1995, secondo le disposizioni di cui ai commi seguenti.

2. Alla scadenza del termine previsto dalla legge per l'approvazione dell'atto l'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale diffida il direttore generale ad adempiere entro il termine di 10 giorni.

3. Decorso il termine assegnato ai sensi del comma 2 senza che il direttore generale provveda, l'Assessore propone alla Giunta regionale la revoca ai sensi dell'articolo 5, comma 7 della legge regionale n. 5 del 1995.

   

Art. 54 quater
Competenze del direttore sanitario e del direttore amministrativo delle aziende sanitarie

1. Sono fatte salve le norme della legge regionale n. 5 del 1995 in materia di competenza del direttore sanitario e del direttore amministrativo delle aziende-USL e delle aziende ospedaliere.

Art. 55
Regime transitori

1. Fino al 31 dicembre 1996 si applicano in via transitoria il bilancio e la contabilità finanziaria così come prescritti e normativamente ordinati dalla legge regionale 8 luglio 1981, n. 19 "Norme di contabilità delle unità sanitarie locali in attuazione dell'articolo 50 della Legge 23 dicembre 1978, n° 833" e sue modificazioni. Oltre tale termine, la normativa richiamata si applica limitatamente alla formulazione dei rendiconti generali annuali sino all'esercizio 1996.

 

Art. 55
Regime transitorio

1. Il Titolo I della presente legge si applica dal 1° gennaio 1998.

2. Il Titolo II della presente legge si applica dal 1° gennaio 1998, salvo quanto disposto dal successivo comma 3.

3. Le norme in materia di contabilità analitica di cui all'articolo 20, e di controllo di gestione, di cui agli articoli 23, 24 e 25 si applicano dal 1997. Contestualmente con l'approvazione dello schema-tipo del regolamento di amministrazione e contabilità delle aziende e degli schemi dei documenti di programmazione, bilancio e contabilità delle aziende, la Giunta regionale emana direttive per il passaggio al nuovo sistema di gestione economico-finanziaria delle aziende.

4. L'articolo 22, in materia di servizio di tesoreria, e i Titoli III, IV, V si applicano dalla data di entrata in vigore della legge.

5. Fino al 31 dicembre 1997 si applicano in via transitoria il bilancio e la contabilità finanziaria così come prescritti e normativamente ordinati dalla legge regionale 8 luglio 1981, n. 19. Oltre tale termine la normativa richiamata si applica limitatamente alla formulazione dei rendiconti annuali sino all'esercizio 1997.

Art.56
Adempimenti iniziali del direttore generale.

1. Il direttore generale, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge:

a) avvia le rilevazioni inventariali per la realizzazione dell'inventario generale del patrimonio;

b) adotta gli strumenti contabili e di organizzazione di cui alla presente legge.

2. Nel periodo dedicato all'elaborazione dei documenti di bilancio e nelle more del controllo regionale, il direttore generale è autorizzato ad eseguire spese in ragione, per ciascun mese di gestione provvisoria, di un terzo dell'importo complessivo dei trasferimenti stabiliti dalla Giunta regionale per l'anno 1995 in favore delle Aziende. Maggiori spese rispetto al limite fissato possono essere effettuate, in forma motivata, solo in casi di comprovata necessità ed urgenza, qualora il loro rinvio costituisca grave pregiudizio per l'espletamento delle normali attività delle Aziende.

3. Entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il direttore generale adotta il progetto per la realizzazione del nuovo assetto programmatorio, contabile, di organizzazione e controllo delle Aziende. Tale progetto deve contenere l'indicazione degli operatori coinvolti, delle azioni da compiere, delle risorse poste a disposizione e dei tempi previsti per il conseguimento dell'obiettivo. Il progetto è trasmesso entro dieci giorni all'Assessore dell'igiene, sanità e assistenza sociale ed al collegio dei revisori.

 

Art. 56
Adempimenti iniziali del direttore generale

1. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il direttore generale avvia le rilevazioni inventariali per la realizzazione dell'inventario generale del patrimonio dell'azienda.

2. Entro 60 giorni dalla data di approvazione dello schema-tipo di cui all'articolo 25 bis della presente legge il direttore generale adotta, con propria deliberazione, il regolamento di amministrazione e contabilità dell'azienda.

3. Entro 60 giorni dalla data di approvazione degli schemi previsti dall'articolo 25 ter della presente legge, il direttore generale adotta un progetto per la realizzazione del nuovo assetto programmatorio e di gestione economico - finanziaria dell'azienda. Tale progetto deve contenere l'indicazione degli operatori coinvolti, delle azioni da compiere, delle risorse poste a disposizione e dei tempi previsti per il conseguimento dell'obiettivo.

Art.57
Valutazione degli elementi del patrimonio iniziale

1. Gli elementi del patrimonio iniziale vengono valorizzati ai sensi degli articoli 2424/bis e 2426 del codice civile ed in particolare delle disposizioni che seguono.

2. Le immobilizzazioni immateriali devono essere rilevate con ricognizione straordinaria ed iscritte nel registro dei beni ammortizzabili con i criteri di valutazione di cui ai numeri 1, 2, 5 e 6 dell'articolo 2426 del codice civile e rilevate nello stato patrimoniale distintamente per costo storico e quota ammortizzata.

3. Le immobilizzazioni materiali trasferite dai Comuni ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, sono rilevate in termini quantitativi sulla base del decreto di trasferimento e sono valorizzate con i seguenti metodi:

a) i terreni ed i fabbricati sono valutati al valore catastale, rivalutato secondo le norme fiscali;

b) i beni mobili e le attrezzature sono valutati al costo d'acquisto ridotto ai sensi dell'articolo 13.

4. Qualora il periodo intercorso fra la data di acquisto del bene ed il 31 dicembre 1996 risulti maggiore od uguale al periodo completo di ammortamento il bene viene valorizzato per l'importo di una lira.

5. Le rimanenze di magazzino sono valutate al costo di acquisto medio ponderato degli ultimi tre mesi.

6. I crediti e i debiti sono rilevati dalle scritture contabili e dagli atti che hanno prodotto rapporti giuridici e sono iscritti rispettivamente al valore di presumibile realizzo e al valore residuo.

7. Deve essere inoltre accertata la consistenza di cassa.

8. I ratei ed i risconti sono rilevati dalle scritture contabili e dagli atti che hanno fatto o che faranno sorgere costi e ricavi di competenza di altri esercizi e determinati in conformità con le disposizioni dell'articolo 2424/bis, comma 5, del codice civile.

9. Le immobilizzazioni in corso di esecuzione che non sono ancora entrate in funzione devono essere rilevate separatamente.

10. I beni strumentali di valore inferiore ad un milione di lire sono iscritti tra le immobilizzazioni e completamente ammortizzati nell'esercizio di entrata in funzione.

 

Art. 57

 

(identico)

Art.58
Altri adempimenti delle Aziende

1. Le Aziende sono tenute agli adempimenti di cui all'articolo 30 della Legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè all'attuazione delle disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 2, lettera h), della Legge 23 ottobre 1992, n° 421, in ordine all'evidenziazione delle spese di personale ai fini delle esigenze di consolidamento dei conti pubblici e della relativa informatizzazione.

 

Art. 58

 

(identico)

Art. 59
Abrogazioni

1. Fatto salvo quanto disposto nell'articolo 55, è abrogata la legge regionale 8 luglio 1981, n. 19.

 

Art. 59

 

(identico)

Art. 60
Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

 

Art. 60

 

(soppresso)