DISEGNO DI LEGGE N. 211/A
presentato dalla Giunta regionale
su proposta dell'Assessore dell'igiene, sanità e assistenza sociale, FADDA Paolo, il 6 marzo 1996Disciplina dell'assistenza religiosa nelle strutture di ricovero delle aziende U.S.L. e aziende ospedaliere
RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Col disegno di legge che si propone all'esame del Consiglio, la Giunta regionale intende regolare la costituzione e il funzionamento del servizio di assistenza religiosa nelle aziende sanitarie della Sardegna, compito cui non ha provveduto la legge regionale n. 5 del 1995 di complessivo riordino e che necessita quindi di un apposito intervento normativo.
Il disegno di legge interviene sugli aspetti generali del servizio, assicurando il diritto all'assistenza religiosa sia ai fedeli di rito cattolico che ai cittadini di altra fede, purché appartenenti a gruppi religiosi con almeno 100.000 aderenti nel territorio della Regione; rimanda invece ad apposite intese, da approvare da parte della Giunta regionale, le questioni relative alle situazioni concrete, di carattere organizzativo, per le quali vengono richiamate le responsabilità gestionali dei Direttori generali delle aziende, all'interno di criteri da validare per tutto il territorio regionale.
Il personale da impiegare per lo svolgimento dell'attività di assistenza religiosa nei presidi sanitari della Sardegna può essere sia in rapporto d'impiego, secondo le norme stabilite dall'articolo 9 del D.P.R. n. 761 del 1979, sia acquisito con rapporto di convenzione, in tutti i casi in cui, per i vari motivi previsti, sia più opportuno o conveniente quest'ultima soluzione.
Il disegno di legge stabilisce all'articolo 2 il carico di lavoro minimo e massimo, mentre rimanda (art. 3) alle intese tra le parti (Giunta regionale e organi di rappresentanza delle confessioni religiose) gli accordi concernenti il materiale svolgimento delle attività, sulle materie individuate dall'articolo 10 del testo proposto.
Le eventuali controversie sono, a loro volta, prese in esame dall'articolo 9, nel caso in cui il contenzioso riguardi i cappellani di rito cattolico; dall'articolo 13, quando esse siano riferite ai rapporti tra la Pubblica Amministrazione e gli organi rappresentativi delle religioni non cattoliche. La commissione di arbitrato è costituita in modo da coinvolgere le parti, al più alto livello di rappresentanza regionale, nonché i rappresentanti dei poteri locali.
Il disegno di legge per il quale la Giunta chiede l'esame e l'approvazione del Consiglio regionale, si pone tra quelli destinati a completare il quadro istituzionale di contorno della legge regionale n. 5 del 1995, ma anche a garantire, in condizioni di pari dignità tra le confessioni, un servizio essenziale per il sereno svolgimento delle attività istituzionali di cura e riabilitazione dei presidi sanitari della Sardegna.
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE SANITA' - IGIENE PUBBLICA - MEDICINA SOCIALE - EDILIZIA OSPEDALIERA - SERVIZI SANITARI E SOCIALI - ASSISTENZA -IGIENE VETERINARIA - PERSONALE DELLE UU.SS.LL.
pervenuta il 24 luglio 1996La Settima Commissione ha approvato, nella seduta del 17 luglio 1996, il disegno di legge n. 211 apportando diverse modifiche al testo proposto che, così riformulato, risponde più compiutamente all'esigenza di assicurare,conformemente alla legislazione statale e alle norme concordatarie, il servizio di assistenza religiosa ai degenti ricoverati, ai loro familiari e al personale nelle aziende sanitarie.
Due gli elementi principali che distinguono il testo esitato dalla Commissione: i protocolli d'intesa Regione-Autorità religiose che definiranno i criteri generali di esercizio delle funzioni di assistenza religiosa e la garanzia del rispetto totale dei culti diverso da quello cattolico. In ordine al secondo punto, infatti, nella formulazione della normativa i commissari ricorrono costantemente al termine "assistenza religiosa" e là dove la norma (comma 2 dell'art. 8 del disegno di legge proposto) prevedeva una differenziazione, questa è stata cassata.
Le modifiche apportate dalla Commissione concernono (oltre il titolo) le modalità con cui viene istituito il servizio di assistenza religiosa (art. 1); la stipula dei protocolli di intesa (art. 2 bis e 2 ter); gli standard del personale di assistenza religiosa (l'art. 2 puntualizza al meglio il rapporto parametrico posti letto - assistenti religiosi); lo stato giuridico ed economico del personale preposto all'assistenza religiosa (art. 6); la definizione delle condizioni per le quali si può ricorrere al regime di convenzione (art. 5); l'orario di servizio e la reperibilità (art. 7).
La Commissione ha, inoltre, ritenuto più opportuno, per quanto concerne le controversie relative alle intese tra aziende e autorità religiose, prevedere l'istituto dell'arbitrato, giudicato più snello rispetto alla istituzione delle Commissioni di cui all'art. 2 del disegno di legge proposto. Infine nel testo esitato si è introdotta la norma finanziaria nella quale si evidenzia che gli oneri della normativa gravano sul Fondo Sanitario Nazionale.
Il relatore
- Giagu -
TESTO DEL PROPONENTE
TESTO DELLA COMMISSIONE
TITOLO : "Disciplina dell'assistenza religiosa nelle strutture di ricovero delle aziende sanitarie"
Art. 1
Servizio di assistenza religiosa1. In ogni azienda U.S.L. e ospedaliera è istituito il servizio di assistenza religiosa dotato dell'autonomia confacente alla peculiarità della sua funzione, disciplinato dalla presente legge e dall'intesa di cui al successivo comma 3, in conformità alle norme concordatarie e statali vigenti in materia.
2. Il servizio di assistenza religiosa ha il compito di assicurare presso i presidi di ricovero sanitari e sociali del servizio sanitario regionale, nel rispetto della volontà e libertà di fede dei cittadini, l'esercizio della libertà religiosa e l'adempimento delle pratiche di culto, nonché il soddisfacimento delle esigenze spirituali proprie delle diverse confessioni, in conformità ai rispettivi ordinamenti.
3. Il servizio di assistenza religiosa, nel rispetto della volontà e libera coscienza dei cittadini, è assicurato nei confronti dei degenti ricoverati nei presidi delle aziende sanitarie e loro familiari che li assistono.
4. Il personale della azienda sanitaria può usufruire del servizio di assistenza religiosa, compatibilmente con l'assolvimento dei propri obblighi di servizio.
Art. 1
Servizio di assistenza religiosa1. La presente legge ha per oggetto l'istituzione, in conformità con la legislazione statale vigente e con le norme concordatarie, del servizio di assistenza religiosa nelle aziende sanitarie.
2. Il servizio di assistenza religiosa ha il compito di assicurare presso i presidi di ricovero sanitari e sociali del servizio sanitario regionale, nel rispetto della volontà e libertà di fede dei cittadini, l'esercizio della libertà religiosa e l'adempimento delle pratiche di culto, nonché il soddisfacimento delle esigenze spirituali proprie delle diverse confessioni, in conformità ai rispettivi ordinamenti.
3. Il servizio di assistenza religiosa svolge le proprie funzioni nei confronti dei degenti ricoverati e dei familiari che li assistono, nel rispetto della volontà e della libertà di fede degli utenti.
4. Il servizio di assistenza religiosa è istituito con deliberazione del direttore generale dell'azienda nel rispetto degli indirizzi generali stabiliti dai protocolli d'intesa di cui ai successivi articoli 2 bis e 2 ter. Con la medesima deliberazione sono determinati :
a) i criteri di organizzazione del servizio;
b) le modalità di coordinamento del servizio con i servizi dei presidi ospedalieri e delle altre strutture di ricovero dell'azienda.
5. Il personale della azienda sanitaria può usufruire del servizio di assistenza religiosa, compatibilmente con l'assolvimento dei propri obblighi di servizio e salvo il recupero eventuale del tempo destinato all'adempimento delle pratiche di culto.
Art. 2
Numero degli assistenti religiosi1. Ogni azienda unità sanitaria locale dotata di un presidio di ricovero sanitario deve avere almeno un assistente religioso. Nei presidi ospedalieri fino a 200 posti letto dovrà operare un assistente religioso, da 200 a 500 posti letto dovranno operare due assistenti religiosi, da 500 a 850 posti letto tre assistenti religiosi, da 850 a 1.200 posti letto quattro assistenti religiosi. Oltre i 1.200 posti letto gli assistenti religiosi dovranno essere aumentati di una ulteriore unità ogni 350 posti letto. Il parametro viene arrotondato per eccesso alle centinaia.
2. Nell'intesa locale fra azienda sanitaria e Ordinario, i parametri di cui sopra potranno essere abbassati, in considerazione della dislocazione delle strutture.
Art. 2
Standard del personale di assistenza religiosa1. La dotazione di personale di assistenza religiosa è determinata in relazione al numero di posti-letto dei presidi ospedalieri e delle altre strutture di ricovero esistenti nel territorio regionale in modo tale che vi sia un assistente religioso ogni 200 posti-letto, salvo quanto disposto dai commi successivi.
2. Ogni azienda sanitaria dotata di un presidio ospedaliero o altra struttura di ricovero deve avere almeno un assistente religioso.
3. Per i presidi ospedalieri che superano i 1200 posti-letto, il numero di assistenti religiosi è incrementato di una unità ogni 350 posti-letto. Il parametro è arrotondato per eccesso alle centinaia.
4. Le intese previste dall'articolo 2 bis della presente legge possono prevedere parametri inferiori in considerazione della dislocazione delle strutture.
Art. 2 bis
Protocollo d'intesa con la Conferenza Episcopale Sarda1. La Regione stipula, per il culto cattolico, con la Conferenza Episcopale Sarda un protocollo d'intesa concernente i criteri generali di esercizio delle funzioni di assistenza religiosa.
Art. 2 ter
Protocolli d'intesa per i culti non cattolici1. Per i culti diversi da quello cattolico la Regione stipula con le autorità religiose competenti per il territorio regionale protocolli d'intesa concernenti i criteri generali di esercizio delle funzioni di assistenza religiosa, nonché :
a) le quote di presenza di assistenti religiosi spettanti al singolo culto in rapporto al numero di aderenti nel territorio regionale;
b) l'azienda sanitaria di riferimento di ciascun assistente religioso, in relazione alla dislocazione sul territorio regionale degli aderenti al culto.
Art. 3
1. L'organizzazione del servizio e le condizioni e modalità di svolgimento sono stabilite da apposite intese, da stipularsi a norma dell'articolo 38 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833. Esse sono conformi ai principi generali di cui alla presente legge.
Art. 3
Intese aziende sanitarie-autorità religiose1. Ai sensi dell'articolo 38 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, il direttore generale dell'azienda, nel rispetto degli indirizzi stabiliti nel protocollo d'intesa di cui all'articolo 2 bis, stipula con l'ordinario diocesano competente per territorio, per la religione cattolica, e con le rispettive autorità religiose, per gli altri culti, apposite intese aventi ad oggetto :
a) le modalità di esercizio delle funzioni di assistenza religiosa;
b) le modalità di utilizzazione dei servizi di mensa e di alloggio all'interno dei presidi;
c) i locali e le attrezzature disponibili per lo svolgimento delle funzioni;
d) la disciplina del rapporto di lavoro, nel caso di convenzione ai sensi dell'articolo 5 della presente legge.
Art. 4
1. Il servizio di assistenza per la religione cattolica è svolto da assistenti religiosi assunti ai sensi del comma 3 dell'articolo 9 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, ovvero incaricati in regime convenzionale.
2. In caso di assunzione, le aziende sanitarie istituiscono i corrispondenti posti nella pianta organica, se non già previsti.
Art. 4
Modalità di svolgimento del servizio1. Il servizio di assistenza religiosa è assicurato :
a) da assistenti religiosi assunti in ruolo ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761;
b) da assistenti religiosi incaricati in regime di convenzione, nei casi previsti dal successivo articolo 5.
2. Possono essere assunti in ruolo gli assistenti religiosi in possesso dei seguenti requisiti :
a) cittadinanza italiana;
b) possesso dei diritti civili e politici;
c) idoneità fisica;
d) età non superiore ai cinquantacinque anni.
3. Nel caso di assunzione in ruolo, le aziende sanitarie istituiscono i corrispondenti posti in pianta organica con le procedure previste dalla vigente normativa regionale.
4. Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, il personale religioso è iscritto in separata tabella del ruolo professionale.
Art. 5
1. Gli assistenti di religione cattolica sono assunti dal Direttore generale dell'azienda su proposta dell'Ordinario competente per territorio.
2. Il servizio può essere assicurato da assistenti religiosi incaricati in regime di convenzione nei sottoelencati casi:
a) quando l'assistente religioso assunto intenda continuare, con l'assenso dell'Ordinario, lo svolgimento del servizio oltre il sessanta-cinquesimo anno di età;
b) quando l'assistente religioso proposto non risulti in possesso di tutti i requisiti di cui all'articolo 6;
c) quando il servizio di assistenza religiosa venga svolto per un numero di posti letto inferiore a 200 unità;
d) quando la scelta convenzionale è effettuata in accordo tra Ordinario e Direttore generale.
Art. 5
Assistenti in convenzione1. L'assistenza religiosa può essere assicurata da unità di personale incaricato in regime di convenzione nei seguenti casi :
a) quando le funzioni di assistenza religiosa siano svolte per un numero di posti-letto inferiore a 200;
b) per accordo tra il direttore generale e la competente autorità religiosa;
c) quando l'assistente religioso abbia superato, all'atto della nomina, il cinquantacinquesimo anno di età;
d) quando l'assistente religioso già assunto intenda continuare, con il consenso della competente autorità religiosa, lo svolgimento del servizio oltre il sessantacinquesimo anno di età.
Art. 6
1. Possono essere assunti in ruolo ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, gli assistenti religiosi in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti politici;
c) idoneità fisica;
d) età non superiore ad anni cinquantacinque.
2. La designazione degli assistenti religiosi e la loro sostituzione compete all'Ordinario o al suo delegato.
3. La nomina dell'assistente religioso da parte delle aziende sanitarie instaura un rapporto di impiego disciplinato dalla vigente normativa e dall'intesa di cui all'articolo 2.
4. Per l'esercizio della propria azione pastorale, gli assistenti religiosi dipendono unicamente dall'Ordinario, il quale provvede alla determinazione e ripartizione dei compiti fra gli assistenti religiosi in servizio presso la stessa azienda.
5. L'assistente religioso, nel rispetto della volontà e libertà di coscienza dei cittadini, svolge in piena autonomia operativa, le attività dirette all'amministrazione dei sacramenti, alla cura delle anime, alla catechesi, all'esercizio del culto.
6. Al personale religioso si applicano le norme contrattuali vigenti in materia sul territorio regionale.
7. Agli assistenti in rapporto di convenzione è assicurato un compenso pari allo stipendio netto iniziale della categoria di appartenenza degli assistenti in posizione di ruolo, comprensivo di indennità integrativa speciale e delle altre voci contrattuali fisse e continuative; spetta altresì la tredicesima mensilità calcolata con i criteri di cui sopra.
Art. 6
Norme in tema di stato giuridico e di trattamento economico1. L'assistente religioso è nominato con deliberazione del direttore generale dell'azienda su proposta dell'autorità religiosa competente per territorio.
2. La designazione dell'assistente religioso e la sua eventuale sostituzione sono di spettanza dell'autorità religiosa competente per territorio.
3. Con l'atto di nomina si costituisce un rapporto di impiego disciplinato dalla vigente normativa statale e regionale e dall'intesa di cui al precedente articolo 3.
4. Per l'esercizio delle funzioni gli assistenti religiosi dipendono esclusivamente dalla competente autorità religiosa, la quale provvede alla determinazione ed alla ripartizione dei compiti fra gli assistenti stessi nel rispetto delle intese di cui agli articoli 2 bis e 3 della presente legge.
5. Al personale di assistenza religiosa si applicano le norme contrattuali vigenti in materia sul territorio regionale.
6. Agli assistenti in rapporto di convenzione è assicurato un compenso pari allo stipendio lordo della categoria di appartenenza degli assistenti in posizione di ruolo, comprensivo dell'indennità integrativa speciale e delle altre voci contrattuali fisse e continuative, nonché la tredicesima mensilità, calcolata secondo i medesimi criteri.
Art. 7
Orario di servizio e reperibilità1. Il personale incaricato del servizio di assistenza religiosa assicura il costante funzionamento del servizio stesso. Il personale stesso è sempre a disposizione nelle ore notturne per i casi urgenti e svolge i suoi compiti in orari fissi, comunicati alla azienda sanitaria, comunque non inferiori al monte orario mensile previsto dalla normativa per i dipendenti del S.S.N..
2. Fuori dagli orari di cui al comma 1 e in ogni altro caso di assenza dal servizio, anche di notte, previamente comunicata alla struttura sanitaria, l'assistenza religiosa è assicurata, per i casi urgenti, da persona designata dall'assistente religioso.
3. La reperibilità per i casi urgenti fuori dall'orario di servizio nelle strutture cui sono assegnati due o più assistenti religiosi è assicurata, a turno, dagli assistenti medesimi.
4. Nessun compenso è dovuto dalla azienda sanitaria per la reperibilità relativa ai casi urgenti di cui ai commi 2 e 3.
5. Gli obblighi di cui ai precedenti commi si intendono validi anche per gli assistenti religiosi in rapporto di convenzione.
Art. 7
Orario di servizio e reperibilità1. Il personale incaricato del servizio di assistenza religiosa assicura il costante funzionamento del servizio secondo le disposizioni seguenti.
2. Il personale svolge i suoi compiti in orari fissi, comunicati alla azienda sanitaria, comunque non inferiori al monte orario mensile previsto dalla normativa per i dipendenti del S.S.N., ed è sempre reperibile nelle ore notturne per i casi urgenti.
3. Fuori dagli orari di cui al comma 2 e in ogni altro caso di assenza - anche notturna - del titolare del servizio, l'assistenza religiosa è assicurata, per i casi urgenti, da persona da quest'ultimo designata. L'assenza deve comunque essere preventivamente comunicata al responsabile del presidio.
4. La reperibilità per i casi urgenti fuori dall'orario di servizio nelle strutture cui sono assegnati due o più assistenti religiosi è assicurata, a turno, dagli assistenti medesimi.
5. Gli obblighi di cui ai precedenti commi si intendono validi anche per gli assistenti religiosi in rapporto di convenzione.
6. Nelle strutture ove il servizio è svolto da due o più assistenti religiosi, l'Ordinario Diocesano provvede alla loro sostituzione solo in caso di assenza dal servizio di uno di essi per periodi superiori ai 30 giorni.
Art. 8
Strutture convenzionate1. Nelle strutture private convenzionate con la Regione, nelle quali si concretino interventi di ricovero, il servizio di assistenza religiosa resta disciplinato, fino a quando non sarà diversamente previsto negli schemi nazionali di convenzione, secondo le previsioni di cui all'articolo 4, per gli effetti della normativa nazionale e regionale vigente.
2. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle strutture sanitarie convenzionate con la Regione rette da confessioni religiose diverse dalla cattolica.
Art. 8
Assistenza religiosa nelle strutture private convenzionate1. Nelle strutture private convenzionate con la Regione, nelle quali si concretino interventi di ricovero, il servizio di assistenza religiosa resta disciplinato, fino a quando non sarà diversamente previsto negli schemi nazionali di convenzione, secondo le previsioni di cui all'articolo 4.
Art. 9
Controversie relative alle intese tra aziende sanitarie e Ordinari1. La risoluzione di eventuali controversie, relative all'interpretazione o all'applicazione dell'intesa fra azienda sanitaria e Ordinario, anche con riferimento alla compatibilità dell'applicazione agli assistenti religiosi della legislazione relativa al personale del S.S.N. in considerazione della particolarità del loro servizio, è demandata ad apposita Commissione regionale, così costituita:
a) l'Assessore regionale dell'igiene, sanità e assistenza sociale;
b) un membro designato dalla Conferenza Episcopale della Sardegna;
c) un membro designato dall'A.N.C.I. regionale;
d) un membro designato, in rappresentanza degli assistenti religiosi, dal Vescovo delegato per la pastorale della sanità della Sardegna;
e) un membro, con funzioni di Presidente, designato d'intesa fra i membri di cui alle lettere precedenti. In caso di mancata intesa nel termine di cui al comma 2, il quinto membro sarà designato dal Presidente del Tribunale di Cagliari.
2. La Commissione, di cui al comma 1, è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale entro tre mesi dalla firma dell'intesa.
3. Nell'intesa fra le singole aziende e Ordinario competente per territorio, le parti contraenti si impegneranno ad accettare e a dare pronta esecuzione alle decisioni della Commissione anzidetta.
4. La Commissione ha sede presso l'Assessorato dell'igiene, sanità e assistenza sociale e le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un funzionario o dirigente designato dall'Assessore dell'igiene, sanità e assistenza sociale.
5. La Commissione di cui al comma 1 approva, se ritenuto opportuno, un regolamento interno per il suo funzionamento.
Art. 9
Controversie relative alle intese tra aziende sanitarie e autorità religiose1. La soluzione di eventuali controversie relative all'interpretazione delle intese di cui agli articoli 2 bis, 2 ter e 3 della presente legge può essere demandata ad un collegio arbitrale composto da tre membri, di cui :
a) uno designato dall'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale;
b) uno designato dalla competente autorità religiosa;
c) uno designato d'intesa dai componenti di cui alle lettere precedenti, con funzioni di presidente.
Art. 10
1. Le intese di cui all'articolo 2, comma 2, disciplinano gli aspetti ricompresi nella presente legge e relativi:
1) agli aspetti organizzativi del servizio;
2) alla fruizione, da parte degli assistenti religiosi, dei servizi di alloggio e mensa all'interno dei presidi;
3) ai locali ed attrezzature che devono essere resi disponibili per lo svolgimento dei servizio;
4) alle modalità di coordinamento del servizio di assistenza religiosa con gli altri servizi ospedalieri.
Art. 10
(soppresso)
Art. 11
Culti non cattolici1. Le norme di cui agli articoli precedenti valgono, in quanto applicabili, per l'assistenza prestata da assistenti di culto diverso da quello cattolico.
2. La quantificazione degli assistenti è effettuata in riferimento al numero di ricoverati aderenti a culti non cattolici.
3. I singoli culti hanno diritto ad un posto a tempo pieno di assistente religioso, per ogni gruppo di 100.000 aderenti nella Regione.
Art. 11
(soppresso)
Art. 12
1. Per i culti non cattolici, le intese di cui all'articolo 3 vengono sottoscritte dall'Autorità religiosa investita del ruolo di rappresentante regionale locale.
Art. 12
(soppresso)
Art. 13
Controversie1. La soluzione di eventuali controversie riguardanti l'assistenza religiosa per i culti diversi da quello cattolico è demandata a una Commissione così costituita:
a) l'Assessore dell'igiene, sanità e assistenza sociale;
b) un membro designato dall'Autorità religiosa del culto coinvolto nella controversia;
c) un membro designato dall'A.N.C.I. regionale;
d) un membro con funzioni di Presidente, designato d'intesa fra i membri di cui alle lettere precedenti o, in un caso contrario, designato dal Presidente del Tribunale di Cagliari.
2. Per le norme di funzionamento valgono, in quanto applicabili, i commi da 2 a 5 dell'articolo 9.
Art. 13
(soppresso)
Art. 13 bis
Norma finanziaria1. Gli oneri di cui alla presente legge gravano sulla quota del Fondo Sanitario Nazionale destinata alle aziende sanitarie.