DISEGNO DI LEGGE N. 204/A

presentato dalla Giunta regionale
su proposta dell'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, SASSU, il 20 febbraio 1996

Modifiche alla legge regionale relativa a "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1996)"


RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Il presente disegno di legge trae motivo dalla necessità ed urgenza di adeguare la legge finanziaria 1996, approvata il 12 gennaio 1996, all'osservazione formulata dal Governo, in sede di controllo della legge medesima, avendo eccepito l'illegittimità costituzionale del comma 3 dell'articolo 88.

Ciò considerato si confida che il Consiglio voglia confortare del proprio favorevole voto il presente disegno di legge.


RELAZIONE DELLA COMMISSIONE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E SOCIALE -BILANCIO - CONTABILITA' - CREDITO - FINANZE E TRIBUTI - DEMANIO E PATRIMONIO - PARTECIPAZIONI FINANZIARIE
composta dai Consiglieri
ONIDA, Presidente; RANDACCIO, Vice Presidente; BERRIA, Segretario; BIGGIO, Segretario; ARESU; BALIA; CASU; DEMONTIS; DETTORI Bruno; FLORIS; SANNA NIVOLI; SASSU, relatore; SCANO; TUNIS Gianfranco, pervenuta il 22 febbraio 1996

La Terza Commissione Bilancio nella seduta del 22 febbraio 1996 ha approvato all'unanimità il disegno di legge n. 204 avendo condiviso i motivi che hanno indotto la Giunta a presentare il provvedimento.

La Commissione, stante la particolare importanza e urgenza del disegno di legge ne raccomanda una rapida approvazione da parte dell'Assemblea.

 

TESTO DEL PROPONENTE

 

TESTO DELLA COMMISSIONE 

Art. 1

1. Il comma 3 dell'articolo 88(Lavori, servizi e provviste in economia - Semplificazione delle procedure) della legge regionale approvata dal Consiglio regionale in data 12 gennaio 1996 e relativa a "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1996) è soppresso.

 

Art. 1

 

 (identico)

Art. 2

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto Speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

 

Art. 2

 

 (identico)