DISEGNO DI LEGGE N. 201

presentato dalla Giunta regionale
su proposta dell'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale,
PABA il 12 febbraio 1996

Nuove norme per l'esercizio dell'agriturismo e del turismo rurale -
Abrogazione della L.R. 20 giugno 1986, n. 32 "Disciplina e incentivazione dell'agriturismo"


RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

La nascita dell'agriturismo in Sardegna, intesa come offerta di ricettività integrativa della più tradizionale offerta turistica alberghiera, risale alla fine degli anni '70. L'agriturismo ebbe inizio a livello più o meno pionieristico nelle fertili pianure dell'oristanese ed ha avuto un primo inquadramento normativo nella legislazione nazionale con la Legge quadro 5 dicembre 1985, n. 730 "Disciplina dell'agriturismo". Precedentemente a questa data, infatti, l'agriturismo veniva fatto ricadere sotto l'egida della legislazione sul turismo (Legge quadro n. 217/83 per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica) ed in tal senso sottoposto ad una serie di limitazioni e vincoli.

L'esigenza di produrre una disciplina specifica sorse a motivo del grande interesse per questa forma di attività che poteva consentire di far fronte alle difficoltà delle imprese agricole a permanere nel mercato.

In particolare, la legge quadro si pone come obiettivo quello della "rivitalizzazione delle aree rurali depresse" attraverso la promozione di forme "idonee di turismo" che consentano lo "sviluppo ed il riequilibrio" del territorio agricolo, introducendo una concezione innovativa di sostegno allo sviluppo rispetto alle azioni di tipo assistenzialistico generalmente proposte. Questo concetto è ulteriormente ribadito quando, con l'articolo 1 della legge ci si propone di "agevolare la permanenza dei produttori agricoli nelle zone rurali attraverso la integrazione dei redditi aziendali ed il miglioramento delle condizioni di vita" ma anche per migliorare l'utilizzo del patrimonio rurale, per favorire la conservazione e la tutela dell'ambiente naturale e socio-economico mediante la valorizzazione dei prodotti tipici, della cultura e delle tradizioni rurali, nonché per sviluppare il turismo sociale e favorire i rapporti tra città e campagna.

Nel senso di cui sopra la legge quadro n. 730/85 riconosce la specificità dell'attività agrituristica, in quanto svolta nell'ambito dell'impresa agricola, rispetto al turismo rurale, inserendo anche dei paletti ben precisi con l'introduzione del criterio di connessione e complementarietà dell'attività di agriturismo rispetto alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura e allevamento del bestiame che, comunque, devono rimanere principali.

La determinazione delle caratteristiche di connessione e complementarietà dell'attività agrituristica rispetto alle altre produzioni aziendali viene determinata dai seguenti caratteri di priorità:
a) rapporto tra valore delle entrate per ciascuna delle attività;
b) rapporto tempo-lavoro dedicato dall'imprenditore e dalla sua famiglia per ciascuna delle attività. In particolare il parametro tempo-lavoro consente, nelle zone marginali ad agricoltura più povera, dove la redditività del lavoro è più bassa, di superare dimensioni minime che, se commisurate sulla base del reddito, potrebbero dimostrarsi insufficienti ad esprimere una attività agrituristica.

La Regione sarda ha disciplinato l'attività agrituristica sin dal 1986 con l'approvazione della legge regionale 20 giugno 1986, n. 32, recante "Disciplina ed incentivazione dell'agriturismo". A distanza di dieci anni dalla sua entrata in vigore, pur tra alterne vicende e vicissitudini varie (si consideri che il sistema degli incentivi è stato varato solamente con l'approvazione del D.P.G. n. 190/90), la situazione del comparto agrituristico ha avuto uno sviluppo interessante, tal che oggi possiamo annoverare 283 aziende che svolgono attività iscritte nell'elenco regionale degli operatori agrituristici. Il trend di mortalità, tra l'altro, è stato assai contenuto: a fronte di 291 aziende complessivamente iscritte in elenco dal 1986 ad oggi, la cessazione dell'attività ha riguardato non più di 53 aziende, con una percentuale di cancellazioni del 18 per cento circa; nei primi nove mesi del '95 si sono avute 48 nuove iscrizioni ed una sola cancellazione.

La ripartizione per ambiti provinciali è la seguente:

- Cagliari 43 aziende in attività

- Oristano 83 aziende in attività

- Nuoro 49 aziende in attività

- Sassari 108 aziende in attività.

Da una analisi anche superficiale dei dati risulta con tutta evidenza una sorprendente vitalità del comparto, con una concentrazione più accentuata di aziende nelle provincie di Sassari (ambito provinciale con un tasso di sviluppo del settore turistico molto marcato) e di Oristano (ambito provinciale con una buona caratterizzazione imprenditoriale delle aziende agricole - soprattutto l'area di Cabras - che ha, tra l'altro, dato i natali all'attività agrituristica organizzata in Sardegna).

Pur tuttavia la legge ha evidenziato, con l'andar del tempo ed in particolare negli ultimi anni, gravi carenze tanto che oggi si impone, sia per l'evolversi della Politica Agricola Comunitaria, sia per ovviare a tutta una serie di omissioni normative che stanno portando alla chiusura di molte aziende agrituristiche, la reiscrizione che potrà consentire anche un più consono e valido inserimento dell'agriturismo nell'offerta turistica globale della Sardegna.

Il disegno di legge che si propone introduce anche un nuovo concetto di turismo, quello di "Turismo Rurale", e individua un preciso discriminante tra le due tipologie di fruizione turistica dell'ambiente rurale.

Il disegno di legge reca infatti "Nuove norme per l'esercizio dell'agriturismo e del turismo rurale - Abrogazione della L.R. 20 giugno 1986, n. 32".

Nel definire le finalità della legge (art. 1) si vuol dare una dimensione nuova e più rispondente alla attuale realtà di fruizione dell'ambiente rurale, in cui l'agriturismo ha come elemento principale l'aspetto imprenditoriale agricolo e il turismo rurale l'utilizzo dell'ambiente rurale per la sua attività. In particolare con il primo comma si vuole introdurre uno scenario in cui l'interconnessione tra territorio, agricoltura e turismo è molto marcata; infatti: "La Regione Autonoma della Sardegna, in armonia con gli indirizzi di politica agricola e di politica turistica comunitarie, promuove e sostiene lo sviluppo di forme idonee di turismo nelle campagne, opportunamente integrate nell'offerta turistica globale dell'intero territorio regionale . . . . . ". La novità è la più stretta connessione dell'attività agrituristica con l'offerta turistica globale della Regione Sarda; offerta turistica che dovrà essere proposta nella sua interezza al fine di non svilire ma, anzi, di qualificare ulteriormente il "prodotto turistico" della Sardegna.

Il disegno di legge tratta organicamente i diversi aspetti delle attività turistiche possibili nel mondo rurale. In tal senso esso è suddiviso in tre titoli:

Titolo I - Norme per l'esercizio dell'Agriturismo

Titolo II - Norme per l'esercizio del Turismo Rurale

Titolo III - Disposizioni generali

Il titolo I si compone di venti articoli (dall'art. 2 al 21) e definisce e norma più compiutamente l'attività agrituristica con l'introduzione di importanti novità.

L'articolo 2 definisce il concetto di attività agrituristica e ne pone in evidenza le peculiarità organizzative.

L'articolo 3 introduce la riserva della denominazione dei termini "agriturismo" e "agrituristico" in favore esclusivo delle attività regolarmente autorizzate.

L'articolo 4 individua i soggetti legittimati all'esercizio dell'agriturismo e prevede la possibilità di associazione tra operatori per fini comuni.

L'articolo 5 precisa con maggior puntualità, rispetto alla precedente L. R. 32/86, il rapporto di connessione e complementarietà dell'attività agrituristica e ribadisce il concetto di principalità dell'attività agricola. Chiarisce, inoltre, sulla base di quali parametri (rapporto tra valore del prodotto agricolo e del prodotto agrituristico, ovvero rapporto tempo - lavoro impiegato nell'attività agricola e nell'attività agrituristica) debba essere verificata e con quali strumenti possa essere dimostrata.

L'articolo 6 individua nelle zone agricole svantaggiate, con esclusione di quelle costiere ad alta densità turistica e già dotate di strutture ricettive, nelle aree montane e nelle aree dei parchi le zone di "prevalente interesse agrituristico" in cui consentire maggiori dimensioni organizzative.

L'articolo 7 modula ex novo i criteri ed i limiti delle attività agrituristiche sia per quanto concerne l'ospitalità in camere ammobiliate che in spazi aperti, sia per la somministrazione di pasti. Introduce anche differenziazioni in favore delle "zone di prevalente interesse agrituristico" e deroghe ai limiti dimensionali per società giovanili e cooperative.

L'articolo 8 individua gli immobili destinati all'agriturismo e le modalità di sistemazione e adeguamento degli stessi.

L'articolo 9 individua i requisiti igienico - sanitari minimi, al fine di un corretto svolgimento delle seguenti tipologie di attività:

a) ospitalità in camere ammobiliate (secondo comma);

b) ospitalità in spazi aperti (terzo, quarto e quinto comma);

c) preparazione e somministrazione di pasti, spuntini e bevande (quinto e sesto comma);

d) macellazione di animali allevati in azienda per uso familiare e a fini agrituristici (settimo comma);

L'articolo 10 tratta dell'autorizzazione per l'esercizio dell'agriturismo e stabilisce modalità e tempi di accoglimento o diniego delle domande.

L'articolo 11 istituisce l'Albo regionale degli operatori agrituristici della Sardegna, introduce l'obbligatorietà dell'iscrizione prima dell'inizio dell'attività e individua la struttura dell'Assessorato dell'Agricoltura cui è demandato il compito della tenuta del medesimo.

L'articolo 12 istituisce il Comitato di gestione e controllo dell'agriturismo, ne stabilisce le funzioni, le modalità di convocazione e funzionamento, ne individua i criteri di composizione e nomina.

Con l'articolo 13 si istituisce il Settore dell'agriturismo in capo al Servizio di Produzione Agricola, Allevamento del Bestiame, Valorizzazione e Tutela. L'istituzione del settore si rende indispensabile alla luce dei nuovi compiti di coordinamento e controllo posti in capo al medesimo.

Gli articoli 14, 15 e 16 individuano puntualmente gli obblighi dell'operatore agrituristico ed introducono e modulano un sistema di vigilanza e di controllo dell'intero comparto.

Gli articoli 17, 18 e 19 normano il sistema degli incentivi con l'introduzione del limite di aiuto regionale secondo le modalità previste dall'U. E., prevedono l'ampliamento delle opere finanziabili (art. 17) e individuano le procedure per la concessione ed i relativi vincoli (artt. 18 e 19).

Gli articoli 20 e 21 prevedono attività di studio, ricerca, formazione professionale e promozione dell'agriturismo.

Il titolo II introduce la denominazione di una nuova forma di turismo, quello rurale e ne disciplina la tipologia, inserendolo nella più generale normativa vigente in materia di esercizi alberghieri e pubblici esercizi.

Il titolo III prevede la norma transitoria riguardante le attività agrituristiche esistenti e la norma finanziaria.

TESTO DEL PROPONENTE

 

TESTO DELLA COMMISSIONE 

Art. 1
Finalità dell'intervento

1. La Regione autonoma della Sardegna, in armonia con gli indirizzi di politica agricola e di politica turistica comunitarie, promuove e sostiene lo sviluppo di forme idonee di turismo nelle campagne, opportunamente integrate nell'offerta turistica globale dell'intero territorio regionale e finalizzate a favorire:

a) il consolidamento dell'economia agricola della Sardegna;
b) l'occupazione in agricoltura e la permanenza dei produttori agricoli nelle zone rurali attraverso l'integrazione del reddito e il miglioramento delle condizioni di vita;
c) la salvaguardia dell'ambiente, favorendo le tecniche produttive agricole a basso impatto ambientale;
d) la creazione e il consolidamento di nuove forme di ricettività e di servizi turistici;
e)la valorizzazione delle risorse naturali, ambientali e paesaggistiche, del patrimonio storico e archeologico, delle produzioni tipiche dell'agricoltura e della gastronomia tradizionale della Sardegna;
f) il recupero ed un migliore utilizzo del patrimonio edilizio agricolo e la tutela delle tipologie architettoniche delle diverse aree rurali;
g) lo sviluppo del turismo sociale e giovanile;
h) la conservazione e la tutela delle tradizioni culturali del mondo agricolo;
i) il miglioramento dei rapporti tra città e campagna.

2. Per le finalità di cui al comma 1 e per favorire nelle diverse zone dell'Isola lo sviluppo di idonee forme di attività turistico-ricettive rurali, la Regione definisce:

a) la normativa per l'esercizio dell'agriturismo e per l'esercizio del turismo rurale;
b) le politiche di sostegno economico a favore degli operatori dell'agriturismo e degli operatori del turismo rurale;

   

TITOLO I
NORME PER L'ESERCIZIO
DELL'AGRITURISMO

Art. 2
Definizione di attività agrituristica

1. Per agriturismo si intende quel complesso di attività di ricezione e di ospitalità, esercitata dai soggetti di cui all'articolo 4, alle condizioni e nei limiti previsti dall'articolo 5 e dall'articolo 7.

2. Sono da ritenersi attività agrituristiche:

a) l'ospitalità in locali di abitazione siti nell'azienda agricola e/o nei centri abitati, che siano in possesso o in uso dell'operatore agrituristico, nonché l'ospitalità in azienda, in spazi aperti attrezzati per l'agricampeggio;
b) la somministrazione di pasti (di normale preparazione e consumo nella vita della famiglia che ospita) e di bevande (ivi comprese quelle a contenuto alcolico e superalcolico) tipici della Sardegna;
c) l'organizzazione, nell'ambito dell'azienda, di attività didattiche, culturali e ricreative a favore degli ospiti, purché tipiche dell'ambiente rurale, ivi comprese le attività di turismo equestre e di pesca sportiva;
d) l'organizzazione di vacanze-studio e lavoro per tirocinio di addetti ad attività agrituristiche e turistico-sportive.

3. Le attività di cui al comma 2 sono da ritenersi attività agricole a tutti gli effetti. Di conseguenza, il reddito derivante dall'esercizio di tali attività va considerato come reddito integrativo del reddito dell'azienda agricola.

   

Art. 3
Denominazione delle attività agrituristiche

1. I termini "agriturismo", "agrituristico" e similari sono riservati esclusivamente alle attività agrituristiche svolte ai sensi della presente legge.

   

Art. 4
Soggetti legittimati all'esercizio dell'agriturismo

1. Possono svolgere attività agrituristica gli imprenditori agricoli, singoli od associati, di cui all'articolo 2135 del Codice Civile, i quali possono avvalersi di familiari collaboratori, di cui all'articolo 230/bis del Codice Civile, e di propri dipendenti. La titolarità dell'attività agrituristica può essere tenuta anche da familiare, di cui all'articolo 230/bis del Codice Civile, che più degli altri si rende responsabile dell'ospitalità.

2. Gli imprenditori agricoli di cui al comma 1 possono associarsi, nelle forme previste dalla legge, per lo svolgimento in comune delle attività di cui all'articolo 2, comma 2, fatto salvo il rapporto di connessione e complementarietà di tali attività con le attività agricole delle aziende stesse, secondo il disposto dell'articolo 5.

3. Per l'esercizio delle attività di cui alle lettere a) e b), comma 2 dell'articolo 2, per ogni soggetto associato valgono i limiti di ricettività previsti dall'articolo 7.

   

Art. 5
Connessione e complementarietà dell'attività agrituristica - Principalità dell'attività agricola

1. L'esercizio dell'agriturismo presup-pone il rapporto di connessione e complementarietà tra l'attività agricola e quella agrituristica, che si realizza allorché l'azienda agricola, in relazione alle sue dotazioni strutturali, alla natura e alla varietà delle coltivazioni e degli allevamenti praticati, agli spazi abitativi disponibili e al numero degli addetti impiegati nelle diverse attività agricole, sia idonea a svolgere anche l'attivita agrituristica nel rispetto delle disposizioni della presente legge.

2. Il requisito di principalità delle attività di coltivazione, allevamento e silvicoltura rispetto all'attività agrituristica si intende garantito quando il valore delle entrate di quest'ultima sia inferiore a quello della produzione lorda vendibile agricola o il tempo-lavoro impiegato nell'attività agricola sia superiore a quello impiegato nell'attività agrituristica.

3. La sussistenza delle condizioni di cui ai commi 1 e 2 va dimostrata dall'interessato mediante una specifica relazione sull'attività agrituristica prevista per il triennio successivo. Dalla relazione deve, comunque, risultare:

l'ordinamento colturale e gli indirizzi produttivi attuati nel triennio precedente la stesura della relazione, nonché quelli previsti con gli interventi programmati per il triennio successivo;
la consistenza delle strutture edilizie, sia di carattere abitativo sia come annessi rustici, presenti sul fondo od eventualmente ubicate in centri urbani, con indicata la loro utilizzazione:

per le attività di coltivazione, silvicoltura e allevamento del bestiame;
per l'abitazione della famiglia agricola;
per la prevista destinazione allo svolgimento delle attività agrituristiche;

per eventuali altri usi;

la previsione della produzione lorda vendibile agricola, ivi compresi gli aiuti di mercato e di integrazione al reddito, nonché delle entrate ottenibili con ciascuna delle attività agrituristiche che si intende intraprendere tra quelle elencate nel comma 2 dell'articolo 2;

l'indicazione delle unità lavorative annue utilizzabili per l'attività agricola e per quella agrituristica.

   

Art. 6
Zone di prevalente interesse agrituristico

1. Sono considerate "di prevalente interesse agrituristico" le seguenti zone:

a) le zone agricole svantaggiate, così come individuate dalla Direttiva CEE 268/75 e successive modifiche e integrazioni, con esclusione di quelle costiere ad alta densità turistica già dotate di strutture ricettive (alberghi e campeggi attrezzati);
b) le aree montane, di cui all'elenco allegato alla Direttiva CEE 268/75 e successive modifiche e integrazioni;
c) le aree interne ai parchi e alle riserve istituiti con leggi nazionali e regionali e le aree ad essi contigue.

   

Art. 7
Criteri e limiti dell'esercizio delle attività agrituristiche

 

1. Nelle "zone a prevalente interesse agrituristico" di cui all'articolo 6, l'attività è consentita secondo i seguenti limiti:

l'ospitalità in camere ammobiliate è ammessa fino ad un massimo di 8 camere e di 12 posti letto per azienda. Per le aziende agricole gestite da cooperative di conduzione o da società giovanili di conduzione costituite ai sensi della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28, o della Legge 28 febbraio 1986, n. 44, sono concesse deroghe nelle seguenti misure:

fino ad un massimo di 10 camere e di 16 posti letto per le società giovanili;
fino ad un massimo di 12 camere e di 20 posti letto per le cooperative;

l'ospitalità in spazi aperti è ammessa fino ad un massimo di 5 piazzole e 15 persone per azienda, elevabile, per le aziende gestite da cooperative di conduzione, fino a 10 piazzole e 30 persone;
nelle aziende agrituristiche che svolgono attività di ristorazione tale attività non può eccedere i 60 coperti giornalieri per singola azienda. Possono, tuttavia, essere concesse deroghe a tale limite, fino ad un massimo di 80 coperti al giorno, se gestite da società giovanili di conduzione, e di 100 coperti al giorno, se gestite da cooperative di conduzione.

2. Nelle altre zone l'attività è consentita secondo i seguenti limiti:

a) l'ospitalità in camere ammobiliate è ammessa, in ogni caso, fino ad un massimo di 6 camere e di 10 posti letto per azienda;
b) l'ospitalità in spazi aperti è ammessa fino ad un massimo di 4 piazzole e 12 persone per azienda, elevabile, per le aziende gestite da cooperative di conduzione, fino a 7 piazzole e 21 persone;
c) nelle aziende agrituristiche che svolgono attività di ristorazione tale attività non può eccedere i 30 coperti giornalieri per singola azienda. Per le aziende agricole gestite da cooperative di conduzione, tuttavia, possono essere concesse deroghe fino ad un massimo di 60 coperti al giorno.

3. In ogni caso, però, le concessioni per lo svolgimento dell'attività agrituristica devono rispettare i criteri stabiliti all'articolo 5.

4. Nelle aziende agrituristiche che svolgono attività di ristorazione, inoltre - sia nelle "zone a prevalente interesse agrituristico", sia nelle altre zone - il numero dei coperti deve essere sempre proporzionato all'ordinamento produttivo e all'entità delle produzioni dell'azienda. Il valore annuo della materia prima utilizzata per la somministrazione di pasti e bevande deve, cioè, essere costituito prevalentemente da produzioni proprie dell'azienda e da produzioni tipiche della Sardegna. Il numero dei coperti deve, inoltre, essere proporzionato anche al numero di familiari dell'operatore (o dei soci della cooperativa o della società giovanile) impegnati nell'attività agrituristica.

   

Art. 8
Immobili destinati all'agriturismo

1. Sono utilizzabili a scopo agrituristico i fabbricati di cui alla lettera a), comma 2 dell'articolo 2.

2. La sistemazione degli immobili da destinare all'uso agrituristico può avvenire, laddove necessario, attraverso interventi di restauro, adeguamento o ristrutturazione edilizia.

3. I Comuni definiscono gli interventi di recupero del patrimonio edilizio in esecuzione del Piano urbanistico comunale di cui agli articoli 19, 20, 21 e 22 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45.

4. Lo svolgimento di attività agrituristiche non costituisce, comunque, distrazione o variazione della destinazione agricola dei fondi e dei fabbricati utilizzati.

   

Art. 9
Norme igienico-sanitarie

1. I locali adibiti ad uso agrituristico devono avere i requisiti strutturali ed igienico - sanitari previsti dal Regolamento edilizio comunale per i locali di civile abitazione. Nella valutazione di tali requisiti, sia per gli edifici già esistenti sia per quelli da ristrutturare o adeguare, sono ammesse deroghe ai limiti di altezza e cubatura nonché agli indici di illuminazione e di aereazione previsti dalle normative vigenti. Le deroghe saranno motivate e concesse in funzione delle caratteristiche strutturali degli edifici e della tipologia edificatoria rurale tradizionale del luogo.

2. Gli alloggi agrituristici devono essere dotati di idonei servizi igienico - sanitari - completi di wc con cacciata d'acqua, bidet, lavabo e vasca da bagno o doccia - in ragione di almeno uno ogni quattro persone o frazioni di quattro, comprese le persone appartenenti al nucleo familiare o conviventi, fatti salvi gli alloggi agrituristici autorizzati precedentemente all'entrata in vigore della presente legge.

3. Per i campeggiatori che utilizzano gli spazi aperti, in assenza di servizi igienici adeguati nelle piazzole di sosta, l'autorizzazione per il campeggio è concessa a condizione che il campeggiatore possa usufruire dei servizi dell'abitazione. In tal caso deve essere comunque garantito che il rapporto tra persone e servizi igienico - sanitari sia quello indicato nel comma 2. All'interno della struttura edilizia aziendale, inoltre, deve essere previsto un ambiente attrezzato di lavello per stoviglie e lavatoio per panni.

4. Negli spazi aperti la superficie da destinare a tenda o altro mezzo autonomo di soggiorno deve essere non inferiore a 60 mq. La sistemazione di tale superficie deve essere a prova di acqua e di polvere, realizzabile anche con inerbimento del terreno.

5. I locali per l'agriturismo devono essere dotati di acqua corrente potabile che, se non proveniente da acquedotto, dovrà essere certificata da un Istituto pubblico o privato a ciò abilitato.

6. Per le norme igieniche riguardanti la preparazione e la somministrazione di spuntini, pasti e bevande, la normativa di riferimento è quella contenuta nella Legge 283/62 e nel D.P.R. 327/80. In ogni caso è stabilito il principio che le attività di cui alla lettera b), comma 2 dell'articolo 2 della presente legge, non sono parificabili alla ristorazione o alla manipolazione, preparazione e somministrazione di alimenti a scopo commerciale.

7. La macellazione ad uso familiare e per la somministrazione dei pasti agrituristici è consentita, in deroga alle vigenti norme, previa autorizzazione e controllo delle autorità competenti, in locali aziendali polifunzionali, entro i seguenti limiti settimanali:

a) volatili:50 capi;
b) conigli:25 capi;
c) suini adulti: 4 capi;
d) lattonzoli:10 capi;
e) ovi-caprini adulti: 5 capi;
f) agnelli-capretti:10 capi.

8. La produzione e la vendita delle sostanze alimentari e delle bevande sono soggette alle disposizioni di cui alla Legge 30 aprile 1962, n. 283 e successive modifiche e integrazioni.

   

Art. 10
Autorizzazione per l'esercizio dell'agriturismo

1. I soggetti di cui all'articolo 4, che intendono esercitare attività agrituristiche, devono presentare, al Sindaco del Comune nel cui territorio è ubicata l'azienda, domanda di autorizzazione corredata:
a) da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, relativa al possesso dei requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 4;
b) dalla relazione prevista dal comma 4 dell'articolo 5, nella quale devono essere altresì indicate le tariffe che si intendono praticare;
c) dall'autorizzazione del proprietario alla utilizzazione del fondo e degli immobili per attività agrituristica, nel caso in cui la richiesta venga effettuata da un affittuario;
d) dalla copia del libretto di idoneità sanitaria, rilasciato dalla U.S.L. al personale addetto alla preparazione ed alla somministrazione di pasti, alimenti e bevande;
e) dal parere della U.S.L. relativo ai locali da adibire all'attività agrituristica;
f) dalla copia della concessione edilizia, nel caso siano previsti interventi di ristrutturazione e adeguamento preliminari all'inizio dell'attività. In tal caso, il parere di cui alla lettera e) non è richiesto ed è surrogato dalla dichiarazione di agibilità, rilasciata dal Comune prima dell'inizio dell'attività.

2. Copia della domanda e di tutti gli allegati di cui al comma 1 dovrà dal richiedente essere inviata per conoscenza anche al "Comitato regionale di gestione e controllo per l'agriturismo" di cui all'articolo 14, che ha sede presso l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale.

3. Il Sindaco - in applicazione dell'arti-colo 688 del Codice di Procedura Penale e dell'articolo 10 della Legge 15/68 - accerta il possesso da parte del richiedente dei requisiti di cui all'articolo 5 della Legge 9 febbraio 1963 n. 59 e agli articoli 11 e 92 del T.U. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773.

4. Il Sindaco decide sulla domanda di autorizzazione entro sessanta giorni dalla data della sua presentazione.

5. Il provvedimento che accoglie o respinge la domanda è comunicato all'interessato entro dieci giorni dall'adozione.

6. Il Sindaco, entro trenta giorni dalla data d'accoglimento della domanda, rilascia - in duplice copia autentica - il certificato di "operatore agrituristico", nel quale devono essere indicati l'oggetto delle attività praticabili e le modalità e i limiti del loro esercizio.

7. L'operatore agrituristico interessato, una volta in possesso dei due certificati rilasciati dal Sindaco, ne invierà uno al "Comitato Regionale di gestione e controllo per l'agriturismo" di cui all'articolo 12, unitamente alla domanda di iscrizione all'Albo regionale degli operatori agrituristici della Sardegna, di cui all'articolo 11.

   

Art. 11
Albo regionale degli Operatori agrituristici della Sardegna

1. E' istituito l'Albo regionale degli operatori agrituristici della Sardegna, al quale devono obbligatoriamente essere iscritti, prima dell'inizio delle attività, i soggetti già in possesso dell'autorizzazione comunale.

2. L'iscrizione all'Albo è richiesta dall'interessato secondo le modalità previste dal settimo comma dell'articolo 10.

3. La tenuta dell'Albo è demandata al "Settore dell'agriturismo" dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, di cui all'articolo 13, che cura l'istruttoria delle domande pervenute e provvede all'iscrizione nell'Albo ed al rilascio del relativo attestato di iscrizione.

4. L'Albo regionale degli operatori agrituristici della Sardegna è pubblico ed è lo strumento attraverso il quale il Comitato regionale di cui all'articolo 12 esercita le funzioni di gestione e controllo dell'agriturismo regionale ad esso attribuite dalla presente legge.

   

Art.12
Comitato di gestione e controllo per l'agriturismo

1. E' costituito, presso l'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, il "Comitato regionale per la gestione e il controllo dell'agriturismo".

2. Il Comitato è nominato con provvedimento dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale ed è composto da:
a) un funzionario dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale con funzioni di Presidente;
b) un rappresentante dell'Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio;
c) un rappresentante dell'Assessorato regionale dell'igiene e sanità;
d) un esperto di agriturismo, nominato dall'Assessore regionale dell'agricoltura su una terna di nomi indicati dalle associazioni agrituristiche più rappresentative in campo regionale.

Le funzioni di Segreteria del Comitato sono affidate ad un impiegato del "Settore agrituristico" dell'Assessorato.

3. Al componente di cui alla lettera d) è corrisposto un gettone di presenza ed il rimborso delle eventuali spese di viaggio nella misura prevista dalle leggi regionali vigenti.

4. Il Comitato è convocato dal Presidente con cadenza almeno bimestrale ovvero a richiesta della maggioranza dei componenti.

5. Il Comitato accerta, per i soggetti iscritti all'Albo, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 4, nonché il rispetto delle condizioni e dei limiti di cui agli articoli 5 e 7 della presente legge.

6. Qualora riscontri l'insussistenza dei requisiti o il mancato rispetto delle regole di cui al comma 5, il Comitato regionale ne effettua la segnalazione al Sindaco per i provvedimenti di sospensione o di revoca dell'autorizzazione.

7. Il Comitato, in qualità di organo di consultazione dell'Assessore dell'agricoltura in materia di agriturismo, formula proposte per iniziative atte a migliorare l'immagine dell'agriturismo sardo ed esprime pareri consultivi sulla individuazione delle "zone di prevalente interesse agrituristico" di cui all'articolo 6 e sulle misure di aiuto da adottare per favorire la promozione di efficaci attività agrituristiche in tali zone.

8. Il Comitato fornisce chiarimenti e pareri tecnici ai Comuni in merito all'accoglimento delle domande e alle modalità di rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio delle attività agrituristiche.

9. La nomina del Comitato ha validità triennale.

   

Art. 13
Istituzione del Settore dell'agriturismo

1. E' istituito presso l'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale - anche in soprannumero rispetto al limite massimo della struttura organizzativa individuata dalla legge regionale 15 gennaio 1986, n. 4, e successive modifiche e integrazioni - il Settore dell'agriturismo, presso il quale sono accentrate tutte le competenze attribuite dalla presente legge all'Assessorato in materia di agriturismo.

2. Il Settore dell'agriturismo fa capo al Servizio produzione agricola, allevamento del bestiame, valorizzazione e tutela.

   

Art. 14
Obblighi dell'operatore agrituristico

1. Il soggetto autorizzato all'esercizio dell'attività agrituristica ha l'obbligo di:

a) iniziare l'attività entro il termine massimo di un anno dalla data stabilita nell'autorizzazione comunale;
b) esporre al pubblico il certificato di cui al comma 6 dell'articolo 10, rilasciato dal Sindaco, nonché l'attestato di iscrizione all'Albo regionale, di cui al comma 3 dell'articolo 11;
c) esercitare le attività consentite, nei limiti e nei modi indicati nell'autorizzazione comunale;
d) tenere un registro con le generalità delle persone alloggiate e comunicare l'arrivo e la partenza degli ospiti alla locale autorità di Pubblica Sicurezza;
e) comunicare - entro il 15 gennaio di ogni anno - al Comune e all'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, Settore dell'agriturismo, in quale periodo dell'anno, comunque non inferiore a novanta giorni, si impegna a praticare l'offerta agrituristica e quali tariffe minime e massime intende applicare nell'anno in corso;
f) rispettare le tariffe comunicate al Comune e alla Regione.

   

Art. 15
Sospensioni e revoca dell'autorizzazione

1. Il Sindaco, qualora accerti che l'operatore agrituristico sia venuto meno ad uno o più obblighi di cui all'articolo 14, può sospendere, con provvedimento motivato, l'autorizzazione all'esercizio delle attività agrituristiche per un periodo variabile tra quindici e trenta giorni.

2. L'autorizzazione è revocata dal Sindaco, con provvedimento motivato, quando sia stato accertato, o dal Comitato regionale di cui all'articolo 12 o dal Comune stesso che l'operatore:

a) non abbia intrapreso l'attività entro un anno dalla data di notifica dell'autorizzazione, ovvero abbia sospeso l'attività da almeno un anno, sempre che l'interessato non abbia comunicato al Comune, entro i primi quindici giorni, il ritardo o la sospensione, indicando motivi obiettivamente verificabili;
b) abbia perso i requisiti soggettivi di cui all'articolo 4;
c) abbia subìto nel corso dell'anno tre provvedimenti di sospensione.

3. La contestazione dei motivi di revoca deve essere comunicata per iscritto all'interessato, il quale ha trenta giorni di tempo per rispondere e controdedurre. Il Comune delibera in via definitiva sulla revoca entro i successivi trenta giorni.

4. Del provvedimento di revoca va data dal Sindaco immediata comunicazione al Comitato regionale di gestione e controllo per l'agriturismo, il quale dispone la cancellazione dell'interessato dall'Albo regionale degli operatori agrituristici.

   

Art. 16
Vigilanza, controllo e sanzioni amministrative

1. La vigilanza e il controllo sull'applicazione delle disposizioni della presente legge sono esercitati dagli organi di polizia municipale e dai Servizi di igiene delle Unità Sanitarie Locali territorialmente competenti, oltre che dagli altri soggetti indicati dalle norme vigenti.

2. Chiunque trasgredisce le disposizioni di cui all'articolo 3 della presente legge è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria variante da lire 1.500.000 a lire 4.000.000.

3. Chiunque intraprende o svolge in forma continuativa od occasionale le attività agrituristiche essendo sprovvisto dell'autorizzazione di cui all'articolo 10 della presente legge e senza essere iscritto all'Albo regionale di cui all'articolo 13, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria variante da lire 2.500.000 a lire 10.000.000. Il Sindaco, con propria ordinanza, dispone la chiusura dell'esercizio illegalmente aperto, e l'autorizzazione non può essere rilasciata per il periodo di un anno dal provvedimento di chiusura.

4. Il titolare di impresa agrituristica, che utilizza i locali e gli spazi destinati all'alloggio e/o alla ristorazione degli ospiti per un numero superiore a quello autorizzato, è soggetto - oltre che ai provvedimenti di sospensione previsti dal primo comma dell'articolo 11 - anche al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria variante da lire 500.000 a lire 5.000.000.

5. Il titolare di impresa agrituristica è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria variante da lire 200.000 a lire 2.000.000, nei seguenti casi:

a) attribuzione al proprio esercizio, con scritti, stampati ovvero pubblicazione con qualsiasi altro mezzo, di attrezzature qualitativamente e/o quantitativamente superiori a quelle esistenti;
b) variazione non autorizzata dei periodi di apertura dichiarati annualmente al Comune;
c) mancata esposizione al pubblico dell'autorizzazione comunale e dell'attestato di iscrizione all'Albo regionale.

   

Art. 17
Incentivi per l'attività agrituristica

1. A favore degli imprenditori agricoli - singoli o associati - che intendono praticare l'attività agrituristica e sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, può essere concesso un contributo in conto capitale - nella misura del 30 per cento della spesa ammessa - per i seguenti scopi:

restauro, adeguamento e ristrutturazione dei locali da destinare all'attività agrituristica, ivi compresa la realizzazione dei servizi igienici e delle cucine;

realizzazione delle opere relative:

alle strade poderali di accesso, all'approvvigionamento idrico e all'eventuale impianto di potabilizzazione delle acque;

all'adduzione e distribuzione dell'energia elettrica per usi domestici;

al trattamento e allo smaltimento delle acque luride;

ai locali polifunzionali per la macellazione e lavorazione delle carni;

ai collegamenti telefonici;

allestimento di piazzole attrezzate per l'agri-campeggio e relativi servizi;

realizzazione di strutture per le attività ricreative, ivi compresi i recinti e le scuderie per le attività di turismo equestre;

arredamento delle stanze da letto, delle cucine e dei posti di ristoro;

restauro e ristrutturazione di strutture tipiche del paesaggio agricolo tradizionale sardo, quali muretti a secco di recinzione, chiudende con siepi di essenze autoctone, piantagioni domestiche, filari alberati, ecc.

sistemazione di cartelli e indicazioni stradali.

2. La misura del contributo in conto capitale è elevata al 50 per cento della spesa ammessa nel caso di cooperative agricole.

3. Per la parte residua della spesa ammessa non coperta dal contributo previsto dai commi 1 e 2 del presente articolo, può essere concesso un mutuo a tasso agevolato, a condizione che l'ammontare complessivo della sovvenzione regionale non ecceda il massimale CE di aiuto, calcolato in equivalente sovvenzione netto.

4. E' costituito, ai sensi dell'articolo 105 della legge regionale 31 maggio 1984, n. 26, il Fondo di rotazione per mutui agrituristici. L'Amministrazione regionale regolerà - con apposita convenzione da stipularsi con gli Enti creditizi interessati - i rapporti derivanti dalla gestione del Fondo.

5. I mutui sono concessi per una durata massima di dodici anni, al tasso applicato ai mutui di miglioramento fondiario, disciplinati dalla legislazione vigente in materia di credito agrario.

   

Art. 18
Procedure per la concessione degli incentivi

1. Gli incentivi previsti dalla presente legge sono concessi ai sensi della vigente normativa in materia di opere di miglioramento fondiario e non sono cumulabili con altri contributi regionali, statali e comunitari afferenti le stesse opere.

   

Art. 19
Vincolo di destinazione e restituzione dei contributi

1. I locali, gli impianti e le attrezzature realizzati con il concorso finanziario regionale ai sensi della presente legge non possono essere distolti dall'utilizzazione agrituristica prima di dodici anni dalla erogazione dell'ultima rata di contributo.

2. La violazione della norma di cui al comma 1 comporta la revoca del provvedimento di concessione dei contributi regionali e la conseguente restituzione delle somme percepite.

3. L'eventuale provvedimento di revoca dell'autorizzazione comunale all'esercizio dell'attività agrituristica comporta ugualmente l'obbligo della restituzione delle provvidenze percepite ai sensi della presente legge, qualora sia disposto prima che siano trascorsi dodici anni dalla loro erogazione.

4. Le somme derivanti dalla revoca dei contributi di cui al comma 2 sono imputate al capitolo d'entrata 34001.

   

Art. 20
Attività di studio, di ricerca e formazione professionale

1. La Regione - avvalendosi della collaborazione delle associazioni e organizzazioni agrituristiche - promuove attività di studio e di ricerca sull'agriturismo e cura, mediante opportune iniziative, la formazione professionale degli operatori agrituristici, dei tecnici e del personale delle organizzazioni e delle associazioni interessate alla promozione e allo sviluppo dell'agriturismo.

   

Art. 21
Promozione dell'agriturismo

1. La Regione, in collaborazione con gli enti locali e con le associazioni e organizzazioni agrituristiche:

a) incentiva e coordina, anche mediante la promozione di idonee forme di pubblicità e propaganda, la formazione e lo sviluppo dell'offerta agrituristica regionale;

b) sostiene la realizzazione di 'progetti pilota' per iniziative, aziendali e interaziendali, a carattere sperimentale, con particolare attenzione per le zone interne e per le aree prive d'insediamenti industriali;

c) organizza convegni e favorisce la diffusione della conoscenza dell'agriturismo nel mondo del lavoro e nelle scuole dell'Isola.

   

TITOLO II
NORME PER L'ESERCIZIO DEL TURISMO RURALE

Art. 22
Definizione di turismo rurale

1. Per turismo rurale si intende quel complesso di attività di ricezione, di ristorazione, di organizzazione del tempo libero e di prestazione di ogni altro servizio finalizzato alla fruizione turistica dei beni naturalistici, ambientali e culturali del territorio rurale extra-urbano.

2. L'attività di turismo rurale deve essere svolta nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) offerta di ricezione e/o ristorazione esercitata in fabbricati rurali già esistenti ovvero nei punti di ristoro di cui all'articolo 10 delle Direttive per le zone agricole, adottate dalla Regione Sardegna in attuazione degli articoli 5 e 8 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45, da realizzarsi, secondo le tipologie edificatorie rurali locali, nelle aree extra urbane agricole come individuate nel Piano Urbanistico Comunale;

b) ristorazione con pietanze tipiche della gastronomia regionale, preparate in prevalenza con l'impiego di materie prime di produzione locale;

c) allestimento degli ambienti con arredi caratteristici delle tradizioni locali ed in particolare della cultura rurale della zona.

   

Art. 23
Denominazione delle attività di turismo rurale

1. Il termine 'turismo rurale' e simili è riservato esclusivamente alle attività di turismo rurale svolte ai sensi della presente legge.

   

Art. 24
Zone di prevalente interesse
per la diffusione del turismo rurale

1. Sono considerate 'zone di prevalente interesse per la diffusione del turismo rurale' le stesse zone di cui all'articolo 6 della presente legge.

   

Art. 25
Tipologia degli esercizi di turismo rurale

1. Le attività di turismo rurale possono essere svolte, nelle zone di cui al precedente articolo 24 e alle condizioni di cui al comma 2 dell'articolo 22, con le seguenti tipologie di esercizi:

a) esercizi alberghieri, di cui alla legge regionale 14 maggio 1984, n. 22, e successive modifiche e integrazioni;

b) esercizi di ristorazione per la somministrazione di pasti e bevande, di cui alla lettera a), comma 1, dell'articolo 5 della Legge 25 agosto 1991, n. 287;

c) esercizi per la gestione di servizi di organizzazione e supporto alle attività didattiche all'aria aperta e per il tempo libero.

   

Art. 26
Edifici destinati all'esercizio del turismo rurale

1. La sistemazione dei fabbricati rurali già esistenti e destinati al turismo rurale può avvenire, laddove necessario, attraverso interventi di restauro, adeguamento o ristrutturazione edilizia. Gli interventi di ristrutturazione edilizia devono essere effettuati nel rispetto delle caratteristiche degli edifici, conservandone l'aspetto complessivo e i singoli elementi architettonici, sulla base delle indicazioni esecutive del Piano urbanistico comunale di cui agli articoli 19, 20, 21 e 22 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45.

2. La realizzazione dei punti di ristoro di cui al comma 2 dell'articolo 22 della presente legge deve avvenire in armonia con il contesto paesistico - territoriale e nel rispetto delle tipologie edificatorie rurali tipiche del luogo.

   

Art. 27
Soggetti legittimati all'esercizio del turismo rurale

1. Possono svolgere attività di turismo rurale alle condizioni di cui al comma 2 dell'articolo 22 i seguenti operatori:

a) gestori di strutture ricettive alberghiere e/o di ristorazione, singoli od associati, autorizzati all'esercizio dell'attività ai sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali e iscritti negli appositi registri delle C.C.I.A.A. (Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura);

b) gestori di servizi di organizzazione e di supporto alle attività sportive all'aria aperta e del tempo libero, iscritti negli appositi albi professionali e negli specifici registri delle C.C.I.A.A.

   

Art. 28
Autorizzazione per l'esercizio del turismo rurale - Competenze dei comuni

1.Restano in vigore tutte le competenze affidate ai comuni e previste dalle vigenti leggi nazionali e regionali in materia di esercizi alberghieri e di pubblici esercizi.

   

Art. 29
Albo Regionale degli Operatori
del turismo rurale della Sardegna

1. E' istituito l'Albo regionale degli operatori del turismo rurale della Sardegna, al quale devono obbligatoriamente essere iscritti, prima dell'inizio delle attività, i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 27.

2. L'Albo è suddiviso nelle seguenti tre Sezioni:

a) esercizi alberghieri;

b) esercizi di ristorazione;

c) esercizi di gestione di servizi a supporto delle attività didattiche all'aria aperta e per il tempo libero.

3. L'iscrizione all'Albo è richiesta dall'interessato Assessorato del turismo, artigianato e commercio al quale è affidata la tenuta del medesimo e che cura l'istruttoria delle domande e il rilascio del relativo attestato di iscrizione.

4. L'Albo regionale degli operatori del turismo rurale della Sardegna è pubblico ed è lo strumento attraverso il quale l'Assessorato regionale esercita le funzioni di gestione e controllo del turismo rurale.

   

Art. 30
Classificazione, vigilanza e controllo degli esercizi di turismo rurale

1. Per quanto non previsto dalla presente legge in materia di classificazione degli esercizi di rilascio, di sospensione e di revoca dell'autorizzazione amministrativa, nonché per la vigilanza, il controllo e la comminazione di sanzioni, le aziende che praticano il turismo rurale sono assoggettate alla vigente normativa in materia per gli esercizi alberghieri e i pubblici esercizi.

   

Art. 31
Incentivi per l'attività di turismo rurale

1. I soggetti che intendono praticare l'attività di turismo rurale possono accedere agli interventi creditizi previsti dalla legge regionale 14 settembre 1973, n. 40.

   

Art. 32
Vincolo di destinazione e restituzione dei contributi

1. I locali, gli impianti e le attrezzature realizzati con il concorso finanziario regionale ai sensi della presente legge non possono essere distolti dall'utilizzazione per il turismo rurale prima di dieci anni dalla erogazione dell'ultima rata di contributo.

2. La violazione della norma di cui al comma 1 comporta la revoca del provvedimento di concessione dei contributi regionali e la conseguente restituzione delle somme percepite.

3. L'eventuale provvedimento di revoca dell'autorizzazione comunale all'esercizio dell'attività di turismo rurale comporta ugualmente l'obbligo della restituzione delle provvidenze percepite ai sensi della presente legge, qualora sia disposto prima che siano trascorsi dieci anni dalla loro erogazione.

4. Le somme derivanti dalla revoca dei contributi di cui al comma 2 sono imputate al capitolo d'entrata 34001.

   

Art. 33
Formazione professionale

1. La Regione promuove corsi di formazione professionale per operatori e per tecnici del turismo rurale, avvalendosi anche della collaborazione delle organizzazioni professionali del settore ricettivo.

   

TITOLO III
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 34
Normativa transitoria

1. E' abrogata la legge regionale 20 giugno 1986, n. 32, recante "Disciplina e incentivazione dell'agriturismo".

2. Gli operatori agrituristici già iscritti nell'elenco regionale degli operatori agrituristici, di cui all'articolo 1 della legge regionale 32/86 transitano nell'"Albo regionale degli operatori agrituristici della Sardegna" istituito con l'articolo 13 della presente legge, mantenendo il numero progressivo d'iscrizione a ciascuno a suo tempo attribuito.

3. I Comuni, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, trasmettono, al Comitato regionale per l'agriturismo, istituito presso l'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, l'elenco nominativo di tutti gli operatori agrituristici da essi autorizzati e in attività, con indicazione del domicilio legale delle aziende.

   

Art. 35
Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in lire 6.000.000.000 per l'anno 1996 e in lire 4.000.000.000 per gli anni successivi.

2. Agli stessi oneri si fa fronte:

a) quanto a lire 3.500.000.000 per l'anno 1996 e 1.500.000.000 per gli anni successivi per l'attuazione degli interventi di cui agli articoli 12, 13, 17, 21, lettera b), con le risorse già destinate all'attuazione degli interventi di cui alla legge regionale 20 giugno 1986, n. 32, abrogata dal precedente articolo 34 (capp. 06229/04 e 06229/06);

b) quanto ad annue lire 300.000.000, per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 20, relativamente alle attività di studio e ricerca, mediante utilizzo delle risorse destinate agli interventi di cui all'articolo 70 della legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2 (cap.03057);

c) quanto ad annue lire 300.000.000, per l'attuazione degli interventi di cui agli articoli 20, relativamente alle attività di formazione turistica, e 33, mediante utilizzo delle risorse destinate agli interventi di cui alla legge regionale 1 giugno 1979, n. 47 (cap.10001);

d) quanto ad annue lire 300.000.000, per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 21, lettera a), mediante utilizzo delle risorse destinate agli interventi di cui all'articolo 83 della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6 (cap.01090);

e) quanto ad annue lire 100.000.000, per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 21, lettera c), mediante utilizzo delle risorse destinate agli interventi di cui all'articolo 69 della legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2 (cap. 02169);

f) quanto ad annue lire 1.500.000.000, per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 31, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione degli interventi di cui alla legge regionale 14 settembre 1993, n. 40 (capp. 07017 e 07021).

3. Nel bilancio della Regione per l'anno 1996 e pluriennale per gli anni finanziari 1996/1998 sono introdotte le seguenti variazioni:

06 - AGRICOLTURA

In diminuzione:

Cap.06229/04 -

Contributi in conto capitale per la realizzazione di opere agrituristiche (art. 7, L.R. 20 giugno 1986, n. 32 e art. 19, L.R. 29 aprile 1994, n. 18)

1996 lire 3.000.000.000

1997 lire 1.000.000.000

1998 lire 1.000.000.000

Cap.06229/06 -

Spese per l'attuazione di programmi di promozione dell'agriturismo (articoli 13 e 14 L.R. 20 giugno 1986, n. 32 e art. 32, L.R. 30 aprile 1991, n. 13)

1996 lire 500.000.000

1997 lire 500.000.000

1998 lire 500.000.000

In aumento:

02 - AFFARI GENERALI

Cap. 02016 -

Stipendi, paghe, indennità e altri assegni al personale dell'Amministrazione regionale (L.R. 17 agosto 1978, n. 51, L.R. 4 settembre 1978, n. 57, L.R. 1 giugno 1979, n. 47, L.R. 28 febbraio 1981, n. 10 L.R. 28 luglio 1981, n. 25, L.R. 28 novembre 1981, n. 39, L.R. 19 novembre 1982, n. 42, L.R. 8 maggio 1984, n. 18, L.R. 25 giugno 1984, n. 33, art. 3, L.R. 5 agosto 1985, n. 17, L.R. 23 agosto 1985, n. 20, art. 20, L.R. 5 novembre 1985, n. 26, L.R. 26 agosto 1988, n. 32, L.R. 24 ottobre 1988, n. 35 e L.R. 2 giugno 1994, n. 26) (spesa obbligatoria)

1996 lire 10.000.000

1997 lire 10.000.000

1998 lire 10.000.000

Cap. 02023 -

Versamento ritenute e contributi dovuti per il trattamento di assistenza del personale (spesa obbligatoria)

1996 lire 1.000.000

1997 lire 1.000.000

1998 lire 1.000.000

Cap. 02102 -

Medaglie fisse di presenza, indennità di trasferta, rimborsi di spese di viaggio e indennità per uso di auto proprie o di mezzi gratuiti ai componenti e ai segretari di commissioni, comitati e altri consessi, istituiti dagli organi dell'Amministrazione regionale (artt. 7 e 17 bis, L.R. 11 giugno 1974, n. 15, L.R. 19 maggio 1983, n. 14, L.R. 27 aprile 1984, n. 13 e L.R. 22 giugno 1987, n. 27).

1996 lire 4.000.000

1997 lire 4.000.000

1998 lire 4.000.000

06 - AGRICOLTURA

Cap. 06227 - (Nuova istituzione) -
2.1.2.4.3.3.10.24 (02.01) - Cat. 10 -

Contributi in conto capitale a favore di imprenditori agricoli e cooperative agricole per favorire l'attività agrituristica (art. 17, commi 1 e 2, della presente legge)

1996 lire 835.000.000

1997 lire 335.000.000

1998 lire 335.000.000

Cap. 06227/01 - (Nuova istituzione) -
2.1.2.6.3.5.10.24 (02.01) - Cat. 10 -

Somma da versare al fondo di rotazione per la concessione di mutui agrituristici (art. 17, commi 3, 4 e 5, della presente legge)

1996 lire 2.350.000.000

1997 lire 850.000.000

1998 lire 850.000.000

Cap. 06227/02 - (Nuova istituzione) -
2.1.2.1.0.3.10.24 (02.01) - Cat. 10 -

Spese per la realizzazione di progetti pilota per iniziative, aziendali ed interaziendali, a carattere sperimentale (art. 21 della presente legge)

1996 lire 300.000.000

1997 lire 300.000.000

1998 lire 300.000.000

3. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge fanno carico ai capitoli 01090, 02016, 02023, 02102, 03057, 06227, 06227/01, 06227/02, 07017, 07021 e 10001 del bilancio della Regione per l'anno 1996 ed ai capitoli corrispondenti del bilancio per gli anni successivi.