DISEGNO DI LEGGE N. 161/A
presentato dalla Giunta regionale
su proposta dell'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica,
MANCHINU il 17 novembre 1995Istituzione del fondo per il miglioramento della produttività, la qualificazione e la formazione
del personale degli enti locali della Sardegna
RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Il presente disegno di legge si inquadra nell'ambito della politica regionale degli ultimi anni, caratterizzata dal progressivo trasferimento agli enti locali di funzioni che prima venivano esercitate direttamente dalla Regione e dal conseguente trasferimento di risorse dalla Regione agli enti locali.
Dopo diversi provvedimenti annuali, più o meno adeguati dal punto di vista finanziario, si è pervenuti all'emanazione della legge regionale 1° giugno 1993, n. 25, che ha disciplinato in maniera organica il trasferimento di risorse dalla Regione agli enti locali, fissando dei punti fermi circa la certezza di trasferimenti indispensabili per l'espletamento delle funzioni trasferite.
Purtroppo la ristrettezza dei bilanci della maggior parte degli enti e la mancanza di una precisa disposizione normativa ha, finora, impedito che parte delle risorse trasferite agli enti locali con la legge regionale 25/93 venissero utilizzate per il miglioramento della produttività, la qualificazione e la formazione del personale, sul quale ricadono i maggiori oneri derivanti dal trasferimento di funzioni dalla Regione agli enti locali.
Per sopperire a questa carenza e per ottemperare ad un preciso impegno assunto dalla Giunta regionale nei confronti delle organizzazioni sindacali rappresentative dei dipendenti degli enti locali, è stato predisposto il presente disegno di legge che istituisce un fondo finalizzato al miglioramento della produttività dei servizi erogati dagli enti locali e alla formazione e qualificazione dei dipendenti.
Il fondo prevede una dotazione di lire 7.000.000.000 per il 1995 che verranno ripartiti dall'Assessore degli enti locali sulla base dei criteri previsti dalla legge regionale n. 25 del 1993 per il fondo per le spese di funzionamento degli enti.
L'Assessore degli enti locali, d'intesa con le associazioni degli enti locali e con le organizzazioni sindacali rappresentative del personale degli enti locali, determina le priorità da rispettare nell'utilizzo delle risorse del fondo.
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AUTONOMIA - ORDINAMENTO REGIONALE - RAPPORTI CON LO STATO - RIFORMA DELLO STATO - ENTI LOCALI - ORGANIZZAZIONE REGIONALE DEGLI ENTI E DEL PERSONALE - POLIZIA LOCALE E RURALE - PARTECIPAZIONE POPOLARE, pervenuta il 2 agosto 1996
La Prima Commissione permanente ha approvato il presente disegno di legge, con la sola astensione del consigliere Masala, nella seduta del 30 luglio 1996.
Pur introducendo numerose modifiche di carattere formale, la Commissione ha sostanzialmente mantenuto l'impostazione originaria della proposta, introducendo tuttavia una riserva di almeno il 20 per cento delle risorse a favore delle attività di qualificazione e formazione del personale degli enti locali.
Sono stati inoltre modificati i criteri di ripartizione del fondo, prevedendo che questo sia ripartito fra comuni, province e comunità montane in proporzione al personale in servizio nelle diverse categorie di enti (articolo 2 comma 1). All'interno di ciascuna categoria di enti, si è poi previsto (comma 2 dell'articolo 2) che la ripartizione avvenga in misura prevalente in proporzione al personale, mentre una quota limitata andrà divisa in parti uguali e un'ulteriore quota del 30 per cento sarà ripartita in proporzione alla popolazione dell'ente, al fine di introdurre un correttivo a favore degli enti nei quali, essendovi un maggior numero di abitanti per ciascun dipendente, il personale deve far fronte a più elevati carichi di lavoro.
L'erogazione di una quota del contributo in proporzione al numero dei dipendenti, come attestato dal certificato del conto consuntivo che ciascun ente è tenuto a presentare, ha consentito poi di introdurre una concreta sanzione per gli enti che non dovessero ottemperare a tale adempimento, i quali si vedrebbero esclusi dall'assegnazione della quota più rilevante del contributo.
Sono stati poi soppressi dalla Commissione gli articoli 3 e 4 del testo del proponente. Per quanto riguarda l'articolo 3, il suo contenuto è stato in parte trasfuso nell'articolo 1, precisando tuttavia che l'utilizzazione del contributo da parte degli enti avviene esclusivamente secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva e sopprimendo il riferimento a priorità stabilite dall'Amministrazione regionale. Anche nel caso dell'articolo 4 si è proceduto ad un parziale accorpamento con la successiva norma finanziaria, non accogliendo tuttavia, in quanto incompatibile con la riserva di legge in materia di oneri finanziari, la procedura di determinazione della dotazione annuale del fondo proposta dalla Giunta.
La Commissione bilancio, nella seduta del 29 luglio 1996, ha espresso parere favorevole sugli aspetti finanziari del provvedimento e ha nominato relatore in Consiglio l'onorevole Gianfranco Tunis.
TESTO DEL PROPONENTE
TESTO DELLA COMMISSIONE
Titolo: Istituzione del fondo per l'incentivazione della produttività, la qualificazione e la formazione del personale degli enti locali della Sardegna.
Art. 1
Finalità1. In relazione al processo di riforma della Regione e alle funzioni delegate e/o trasferite al sistema delle autonomie locali, è istituito nel bilancio regionale un fondo finalizzato al miglioramento della produttività dei servizi erogati e alla formazione e qualificazione dei dipendenti degli enti locali.
Art. 1
Finalità1. E' istituito il fondo per l'incentivazione della produttività, la qualificazione e la formazione del personale degli enti locali della Sardegna.
2. Le risorse provenienti dal fondo possono essere utilizzate dagli enti locali destinatari:
a) per incrementare il fondo per il finanziamento della parte variabile della retribuzione dei propri dipendenti, come previsto dal comma 1 dell'articolo 31 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale delle "Regioni-Autonomie locali", pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 211 del 9 settembre 1995;
b) per finanziare attività di qualificazione e formazione del proprio personale; a tale finalità deve essere destinato dagli enti almeno il 20% delle risorse provenienti dal fondo.
Art. 2
Finanziamento agli enti locali1. Per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 1 l'amministrazione regionale è autorizzata ad erogare a favore degli enti locali la somma complessiva di lire 7.000.000.000 per l'anno 1995, da ripartire fra le diverse categorie di enti locali sulla base delle percentuali stabilite dal comma 2 bis dell'articolo 1 della legge regionale 1° giugno 1993, n. 25.
2. Alla ripartizione delle quote attribuite a ciascuna categoria di enti si provvederà secondo i criteri stabiliti dall'articolo 2 della legge regionale n. 25 del 1993.
3. All'erogazione dei finanziamenti provvederà l'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica con le modalità previste dall'articolo 6 della legge regionale n. 25 del 1993.
Art. 2
Criteri di ripartizione del fondo1. Il fondo è così ripartito: ai comuni l'87 per cento; alle province il 12 per cento; alle comunità montane l'1 per cento.
2. All'interno di ciascuna categoria di enti il fondo è ripartito:
a) per il 10 per cento in parti uguali fra gli enti destinatari;
b) per il 30 per cento in proporzione alla popolazione residente in ciascun ente al 31 dicembre del penultimo anno precedente quello di ripartizione, secondo i dati pubblicati dall'ISTAT;
c) per il 60 per cento in proporzione alla spesa per il personale a tempo indeterminato in servizio presso l'ente, come risultante dal certificato del conto consuntivo per il penultimo anno precedente quello di ripartizione; gli enti che non hanno tempestivamente presentato il certificato del conto consuntivo sono esclusi dall'assegnazione della quota di cui alla presente lettera.
3. All'erogazione dei finanziamenti si provvede con le modalità stabilite dall'articolo 6 della legge regionale 1° giugno 1993, n. 25 e dall'articolo 75 della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6.
4. Per l'anno 1996, il decreto di ripartizione del fondo è emanato entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 3
Utilizzo delle risorse1. Gli enti locali destinatari provvedono, con le modalità previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti degli enti locali, all'utilizzazione delle risorse per le medesime finalità di cui all'articolo 1 della presente legge e secondo le priorità stabilite dall'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica d'intesa con le associazioni degli enti locali e le organizzazioni sindacali rappresentative dal personale degli enti locali.
Art. 3
Utilizzo delle risorse(soppresso)
Art. 4
Stanziamento annuale1. In sede di elaborazione dei futuri bilanci della Regione verrà determinato lo stanziamento annuale del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 2 della presente legge che, compatibilmente con le risorse disponibili, verrà incrementato di una percentuale stabilita d'intesa fra l'Assessore degli enti locali, le associazioni degli enti locali e le organizzazioni sindacali rappresentative dei dipendenti degli enti locali.
Art. 4
Stanziamento annuale(soppresso)
Art. 5
Norma finanziaria1. Nel bilancio annuale della Regione per l'anno 1995 sono introdotte le seguenti variazioni:
In diminuzione:
03 - PROGRAMMAZIONE
Cap. 03016 -
Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, L.R. 5 maggio 1983, n. 11, art. 3, L.R. 7 aprile 1995, n. 6 e art. 38, L.R. 7 aprile 1995, n. 8)
lire 7.000.000.000
mediante riduzione della riserva di cui alla voce 7 della tabella A, allegata alla L.R. 7 aprile 1995, n. 6 (legge finanziaria).
In aumento:
04 - ENTI LOCALI
Cap. 04018/04 - (N.I.) - 1.1.1.5.2.1.11.33 -
Fondo per il miglioramento della produttività, la qualificazione e la formazione del personale degli enti locali (artt. 1 e 4 della presente legge)
lire 7.000.000.000.Art. 5
Norma finanziaria1. La dotazione del fondo per il 1996 è determinata in lire 7.000.000.000. Alla corrispondente spesa si fa fronte mediante l'utilizzazione, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, di pari quota delle economie di spesa realizzate, nell'esercizio 1995, sul fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative, con riferimento alla riserva di cui alla voce 7 della tabella A, allegata alla L.R. 7 aprile 1995, n. 6 (legge finanziaria).
2. Nel bilancio annuale della Regione per l'anno 1996 sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:
04 - ENTI LOCALI
Cap. 04018/05- (N.I.) - 1.1.1.5.2.1.11.33 -
Fondo per l'incentivazione della produttività, la qualificazione e la formazione del personale degli enti locali della Sardegnalire 7.000.000.000.
3. Per gli esercizi successivi al 1996 la dotazione del fondo è determinata dal bilancio di previsione della Regione.