DISEGNO DI LEGGE N. 157/A

presentato dalla Giunta regionale su proposta del Presidente PALOMBA il 14 novembre 1995

Istituzione del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro


RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Il processo di programmazione regionale ha sempre visto la partecipazione diretta e proponitiva delle forze sociali. A seguito dell'abolizione del Comitato per la programmazione è venuta a mancare la rappresentanza degli interessi sociali nelle decisioni della politica economica regionale ed è diminuito il livello di democrazia e le possibilità di una maggiore efficacia degli interventi. Infatti non c'è dubbio che maggiore è la partecipazione dei cittadini alle scelte programmatorie e più elevata è la democrazia di un paese; maggiore è il contributo che il sindacato e le organizzazioni di categoria danno alla elaborazione della politica economica, più corretto è il programma degli interventi e quindi anche più efficace.

Per porre rimedio a questa situazione la Giunta regionale ha approvato il disegno di legge che istituisce il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro (CREL), analogamente a quanto è avvenuto in varie regioni italiane. Più in particolare l'obiettivo del disegno di legge, che viene presentato come collegato alla legge finanziaria per il 1996, è quello di dar vita ad un organismo consultivo composto da rappresentanti delle organizzazioni sindacali, delle organizzazioni imprenditoriali di tutte le categorie e di rappresentanti del mondo della cultura e del mondo femminile, che ha il compito di esprimere pareri ed elaborare documenti su tutti gli atti della programmazione regionale e, più in generale, nella politica economica del governo regionale.

L'articolo 1 del disegno di legge contiene le finalità, la composizione (esperti, rappresentanti delle categorie produttive e della Commissione per le pari opportunità), le modalità di convocazione e organizzazione, le designazioni e le nomine, le indennità spettanti ai componenti.

Nell'articolo 2 sono previste le funzioni del CREL: pareri, esame e valutazione degli atti e dei programmi, elaborazione di proposte sugli indirizzi dello sviluppo economico e sociale della Regione, osservazioni sulle iniziative legislative e sugli atti concernenti materie economiche, finanziarie e sociali.

L'articolo 3, infine, contiene la norma per la copertura finanziaria.


RELAZIONE DELLA COMMISSIONE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E SOCIALE - BILANCIO - CONTABILITA' - CREDITO - FINANZE E TRIBUTI - DEMANIO E PATRIMONIO - PARTECIPAZIONI FINANZIARIE, composta dai Consiglieri

SECCI, Presidente e relatore - CASU, Vice Presidente - BERRIA, Segretario - VASSALLO, Segretario - ARESU - BALIA - BALLETTO - BIGGIO - CUGINI - DETTORI Bruno - GIAGU - PITTALIS - RANDACCIO - SANNA M. Noemi - SASSU - SERRENTI, pervenuta il 12 novembre 1998

La Commissione bilancio ha approvato nella seduta di mercoledì 4 novembre 1998, con il voto favorevole dei commissari dei gruppi Progressista Federativo, P.P.I., F.D., R.I., del consigliere Vassallo, il voto contrario dei gruppi di F.I., A.N., del consigliere Aresu e l'astensione del consigliere Dettori Bruno, il disegno di legge n. 157 concernente l'istituzione del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro avendo condiviso l'esigenza, evidenziata nella relazione della Giunta regionale di accompagnamento al provvedimento, di creare un organismo consultivo - composto dalle rappresentanze delle organizzazioni sindacali, imprenditoriali, della cultura e del mondo femminile - che esprima pareri sugli atti della programmazione.

La Commissione ha apportato al testo presentato dalla Giunta alcune modifiche relativamente al numero degli esperti nominati dalle Università (ridotto da 5 a 3), dalla Giunta regionale (ridotto da 2 a 1) e dal Consiglio regionale (ridotto da 3 a 2) e ha inoltre fissato la decorrenza della legge a partire dal 1999.

La Commissione stante l'importanza e l'urgenza del provvedimento ne raccomanda una rapida approvazione da parte dell'Assemblea.

TESTO DEL PROPONENTE

 

TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1
Istituzione del Consiglio regionale
dell'economia e del lavoro

1. Presso la Presidenza della Giunta regionale è istituito il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro, che concorre esprimendo pareri e formulando proposte, secondo le norme di cui alla presente legge, al processo di formazione dei documenti della programmazione regionale e delle iniziative legislative ed altri atti di contenuto generale.

2. Il Consiglio è formato da esperti e rappresentanti delle categorie produttive secondo la seguente ripartizione:

a) cinque esperti, di cui almeno due esponenti delle Università sarde, rappresentanti della cultura economica, sociale e giuridica fra i quali:

1) due esperti scelti dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio;

2) tre esperti eletti dal Consiglio regionale;

b) venti rappresentanti delle categorie produttive di beni e servizi nei settori pubblici e privati con la seguente ripartizione:
1) dieci designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti più rappresentative;

2) due rappresentanti delle organizzazioni più rappresentative della categoria degli industriali;

3) due rappresentanti delle organizzazioni più rappresentative della categoria degli agricoltori;

4) due rappresentanti delle organizzazioni della cooperazione;
5) un rappresentante di ciascuna delle due organizzazioni più rappresentative della categoria degli artigiani;
6) un rappresentante di ciascuna delle due organizzazioni più rappresentative della categoria dei commercianti;

c) due rappresentanti della Commissione per le pari opportunità.

3. Il Consiglio, convocato e presieduto nella prima seduta dal Presidente della Giunta regionale, elegge, nel suo seno, il Presidente e i due Vice Presidenti che costituiscono l'Ufficio di Presidenza.

4. Il CREL è convocato dal Presidente, anche su richiesta di un terzo dei componenti dello stesso Consiglio. Al Consiglio possono partecipare il Presidente della Regione, l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio e gli Assessori competenti per le materie da trattare.

5. Su proposta del Presidente il CREL adotta il proprio regolamento interno che dovrà disciplinare l'organizzazione interna, nonché la forma e la pubblicità degli atti e delle adunanze.

6. I membri del Consiglio sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, su designazione delle rispettive organizzazioni e durano in carica sino al rinnovo del Consiglio regionale. Le designazioni devono pervenire entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge ed entro sessanta giorni dal rinnovo del Consiglio regionale. Il Consiglio può essere costituito quando sia stato raggiunto un numero di membri pari alla metà più uno di quelli previsti.

7. E' sempre in facoltà delle rispettive organizzazioni rinnovare le designazioni dei propri rappresentanti nel Consiglio.

8. Ai componenti del Consiglio estranei all'Amministrazione regionale spettano le indennità ed i rimborsi riconosciuti ai componenti il CORECO in base alla normativa vigente.

9. L'Amministrazione regionale provvede ad assicurare le funzioni di segreteria con proprio personale nonché a dotare il Consiglio delle necessarie strutture logistiche e funzionali. 

 

Art. 1
Istituzione del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro

1. Presso la Presidenza della Giunta regionale è istituito il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro, che concorre esprimendo pareri e formulando proposte, secondo le norme di cui alla presente legge, al processo di formazione dei documenti della programmazione regionale e delle iniziative legislative ed altri atti di contenuto generale.

2. Il Consiglio è formato da esperti e rappresentanti delle categorie produttive secondo la seguente ripartizione:

a) tre esperti, di cui almeno due esponenti delle Università sarde, rappresentanti della cultura economica, sociale e giuridica fra i quali:

a.1) uno esperto scelto dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio;

a.2) due esperti eletti dal Consiglio regionale;

b) venti rappresentanti delle categorie produttive di beni e servizi nei settori pubblici e privati con la seguente ripartizione:

b.1) dieci designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti più rappresentative;

b.2) due rappresentanti delle organizzazioni più rappresentative della categoria degli industriali;

b.3) due rappresentanti delle organizzazioni più rappresentative della categoria degli agricoltori;

b.4) due rappresentanti delle organizzazioni della cooperazione;

b.5) un rappresentante di ciascuna delle due organizzazioni più rappresentative della categoria degli artigiani;

b.6) un rappresentante di ciascuna delle due organizzazioni più rappresentative della categoria dei commercianti;

c) un rappresentante della Commissione per le pari opportunità.

3. Il Consiglio, convocato e presieduto nella prima seduta dal Presidente della Giunta regionale, elegge, nel suo seno, il Presidente e i due Vice Presidenti che costituiscono l'Ufficio di Presidenza.

4. Il CREL è convocato dal Presidente, anche su richiesta di un terzo dei componenti dello stesso Consiglio. Al Consiglio possono partecipare il Presidente della Regione, l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio e gli Assessori competenti per le materie da trattare.

5. Su proposta del Presidente il CREL adotta il proprio regolamento interno che dovrà disciplinare l'organizzazione interna, nonché la forma e la pubblicità degli atti e delle adunanze.

6. I membri del Consiglio sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, su designazione delle rispettive organizzazioni e durano in carica sino al rinnovo del Consiglio regionale. Le designazioni devono pervenire entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge ed entro sessanta giorni dal rinnovo del Consiglio regionale. Il Consiglio può essere costituito quando sia stato raggiunto un numero di membri pari alla metà più uno di quelli previsti.

7. E' sempre in facoltà delle rispettive organizzazioni rinnovare le designazioni dei propri rappresentanti nel Consiglio.

8. Ai componenti del Consiglio estranei all'Amministrazione regionale spettano le inden-nità ed i rimborsi riconosciuti ai componenti il CORECO in base alla normativa vigente.

9. L'Amministrazione regionale provvede ad assicurare le funzioni di segreteria con proprio personale nonché a dotare il Consiglio delle necessarie strutture logistiche e funzionali.

Art. 2
Funzioni del CREL

1. Il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro concorre al processo di sviluppo della Sardegna, esprimendo pareri sulle questioni attinenti alla programmazione e allo sviluppo economico, sociale e culturale ad essa sottoposte dal suo Presidente e formula, sulle medesime materie, proposte di propria iniziativa, su richiesta di un quinto dei suoi componenti.

2. Il Consiglio in particolare:

a) esprime parere sui documenti della programmazione regionale;

b) esamina la relazione annuale sulle modalità e sui tempi di attuazione degli atti della programmazione;

c) analizza gli stati di attuazione dei programmi annuali al fine di fornire eventuali suggerimenti;

d) elabora, in appositi rapporti al Governo regionale, proposte in ordine ai tempi e agli indirizzi dello sviluppo economicosociale della Regione;

e) formula, a richiesta del Governo regionale, osservazioni sulle iniziative legislative e sugli altri atti di contenuto generale concernenti materie economiche, finanziarie e sociali;

f) per l'approfondimento delle tematiche di cui sopra il CREL può promuovere audizioni e organizzare sessioni di lavoro attraverso conferenze e convegni pubblici con la partecipazione di esperti anche esterni all'amministrazione regionale.

3. I pareri di cui al comma 2, trasmessi al Consiglio, devono essere espressi entro dieci giorni dalla ricezione degli atti. 

 

Art. 2

 

(identico)

Art. 3
Copertura finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in lire 500.000.000 annui e fanno carico al capitolo 02105 del bilancio della Regione per l'anno 1996 ed a quello corrispondente dei bilanci per gli anni successivi.

2. Nel bilancio della Regione per l'anno 1996 e per il triennio 1996-1998 sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 03016 -
Fondo speciale per fronteggiare spese di parte corrente dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, L.R. 5 maggio 1983, n. 11)
1996 lire 500.000.000
1997 lire 500.000.000
1998 lire 500.000.000

mediante riduzione della riserva di cui alla voce 1) della tabella A allegata alla legge finanziaria.

In aumento:

Stato di previsione della spesa dell'Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione

Cap. 02105 - (D.V.) -
Compensi ad estranei all'Amministrazione regionale, incaricati dello studio e della soluzione di particolari problemi (art. 380, T.U. approvato con il D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3) o chiamati ad integrare i gruppi di lavoro o a dare consulenza nelle materie attribuite alla competenza del Comitato per l'organizzazione ed il personale (artt. 12 e 13, L.R. 17 agosto 1978, n. 51); spese per la predisposizione del primo piano regionale socioassistenziale (art. 57, comma 1, L.R. 25 gennaio 1988, n. 4) e compensi ai componenti del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro (art. 1, comma 8, della presente legge)

1996 lire 500.000.000
1997 lire 500.000.000
1998 lire 500.000.000. 

 

Art. 3
Copertura finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in lire 500.000.000 annue a decorrere dall'anno 1999 e fanno carico al capitolo 02105 del bilancio della Regione per gli anni 1998/2000 ed al corrispondente capitolo dei bilanci per gli anni successivi.

2. Nel bilancio della Regione per l'anno 1998/2000 sono introdotte le seguenti variazioni:

03 - PROGRAMMAZIONE

In diminuzione:

Cap. 03016 -
Fondo speciale per fronteggiare spese di parte corrente dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, L.R. 5 maggio 1983, n. 11 art. 4, L.R. 15 aprile 1998, n. 11 e art. 34, comma 2, lett. b), L.R. 15 aprile 1998, n. 12)

1998 lire ------
1999 lire 500.000.000
2000 lire 500.000.000

mediante riduzione della riserva di cui alla voce 4) della tabella A allegata alla L.R. 15 aprile 1998, n. 11

02 - AFFARI GENERALI

In aumento:

Cap. 02105 - (D.V.) -
Compensi ad estranei all'Amministrazione regionale, incaricati dello studio e della soluzione di particolari problemi (art. 380, T.U. approvato con il D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3) o chiamati ad integrare i gruppi di lavoro o a dare consulenza nelle materie attribuite alla competenza del Comitato per l'organizzazione ed il personale (artt. 12 e 13, L.R. 17 agosto 1978, n. 51); spese per la predisposizione del primo piano regionale socio-assistenziale (art. 57, comma 1, L.R. 25 gennaio 1988, n. 4) e compensi ai componenti del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro (art. 1, comma 8, della presente legge)

1998 lire ------
1999 lire 500.000.000
2000 lire 500.000.000