DISEGNO DI LEGGE N. 151

presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore della pubblica istruzione,
beni culturali, informazione, spettacolo e sport, SERRENTI il 3 novembre 1995

Norme per l'esercizio delle competenze in materia di tutela paesistica trasferite alla
Regione Autonoma della Sardegna con l'art. 6 del D.P.R. 22 maggio 1975, n. 480
e delegate con l'art. 57 del D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348


RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

L'Assessore della pubblica istruzione esercita, ai sensi della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, le competenze attribuite alla Regione in materia di tutela di bellezze naturali e, in particolare, le competenze autorizzatorie di cui all'articolo 7 della Legge 29 giugno 1939, n. 1497.

L'approvazione dei piani territoriali paesistici, nel sottoporre a vincolo di tutela larghi ambiti del territorio regionale, ha dilatato a dismisura non solo la funzione programmatoria e pianificatoria della Regione, ma anche, e soprattutto, quella attinente la complessa e delicata gestione del regime delle autorizzazioni.

La complessità procedurale regionale, aggravata dalla cronica carenza di organico, ha determinato e continua a determinare l'accumulo di gravi ritardi nella decisione delle istanze autorizzatorie.

Il presente disegno di legge si prefigge lo scopo di alleggerire, rendendola più agile, l'azione dell'Assessorato, mediante il trasferimento ai comuni di gran parte delle competenze autorizzatorie di cui all'articolo 7 della Legge 29 giugno 1939, n. 1497.

In tal modo l'Amministrazione regionale sarà in grado di svolgere più proficuamente la sua caratteristica funzione programmatoria e di controllo consentendo ai comuni di effettuare una rapida definizione delle pratiche autorizzatorie, avvicinando i centri decisionali al cittadino.

Ai comuni verrà fornito un adeguato supporto per l'esercizio delle funzioni delegate attraverso l'inserimento nelle Commissioni edilizie di esperti in materia paesistica e la collaborazione dei funzionari degli Uffici tutela del paesaggio.

L'esercizio dei poteri delegati in favore dei comuni resta tuttavia soggetto al potere di controllo da parte dell'Assessorato regionale della pubblica istruzione che, nel rilevare uno scorretto esercizio della delega, può impedire l'esecuzione dei provvedimenti concessori.

Vengono altresì con la presente legge regolati la partecipazione dei cittadini singoli e associati nei procedimenti in materia di paesaggio e i ricorsi amministrativi contro i provvedimenti comunali e regionali.

 

DISEGNO DI LEGGE

   

Art. 1
Oggetto

1. La presente legge regola l'esercizio da parte della Regione Autonoma della Sardegna delle competenze in materia di beni paesistici ad esse trasferite ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. 22 maggio 1975, n. 480 (Nuove norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Autonoma della Sardegna) e delegate ai sensi dell'articolo 57 del D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna in riferimento alla Legge 22 luglio 1975, n. 382 ed al D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616). 

   

Art. 2
Rinvio a norme statali
in materia di tutela del paesaggio

1. In quanto compatibili con lo Statuto regionale e le sue norme di attuazione, trovano applicazione, per quanto non previsto dalla presente legge, la Legge 29 giugno 1939, n. 1497 (Protezione delle bellezze naturali) e la Legge 8 agosto 1985, n. 431 (Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale - conversione in Legge del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312).

2. Qualora nelle materie trasferite o delegate le norme statali facciano riferimento al Ministro o al Ministero il riferimento si intenderà all'Assessore o all'Assessorato regionale della pubblica istruzione.

3. Qualora il riferimento sia al Governo si intenderà alla Giunta regionale. 

   

Art. 3
Norme comuni ai procedimenti

1. Tutte le istanze proposte dagli interessati vanno indirizzate all'Assessore regionale della pubblica istruzione e fatte pervenire al comune ove sono siti i beni oggetti di tutela.

2. Le istanze vanno immediatamente pubblicate mediante affissione di avviso contenente i dati dell'istanza all'albo comunale per la durata di quindici giorni con contestuale deposito dell'istanza e degli allegati presso l'ufficio del comune indicato nell'avviso.

3. Tutti i cittadini singoli o associati possono presentare al comune osservazioni entro il termine di dieci giorni successivi alla pubblicazione.

4. Tutti i pareri e i provvedimenti previsti dalla presente legge devono essere motivati. 

   

Art. 4
Competenza dei sindaci

1. Sono rilasciate dal sindaco del comune competente per territorio, secondo la procedura di cui ai successivi articoli 5 e 6, le autorizzazioni di cui all'articolo 7 della Legge 29 giugno 1939, n. 1497, relative a:
a) interventi su edifici privati riguardanti le categorie di opere di cui all'articolo 31 della Legge 5 agosto 1978, n. 457, con esclusione di quelli previsti dalla lettera e) e di quelli ricadenti in aree di centro storico (zona urbanistica A) non soggette a disciplina di piano particolareggiato o comunque attuativo ovvero quando tale piano non sia stato precedentemente approvato ai sensi della Legge 29 giugno 1939, n. 1497;
b) interventi di nuova costruzione ricadenti nelle zone urbanistiche di completamento B, con esclusione di quelli comportanti la demolizione delle preesistenze edificate nel periodo anteriore al 29 giugno 1939;
c) interventi di nuova costruzione ricadenti in aree soggette a pianificazione attuativa precedentemente approvata ai sensi della Legge 29 giugno 1939, n. 1497;
d) posa in opera di insegne e cartellonistica pubblicitaria;
e) linee elettriche di bassa tensione;
f) trivellazione di pozzi per l'utilizzazione delle falde acquifere, escluse quelle minerali e termali;
g) opere agrosilvopastorali non residenziali in agro (zona urbanistica E), purché sia rispettato l'indice edificatorio pari a 0,03 mc/mq;
h) attività silvocolturali, arboricoltura da legno, potature e manutenzioni del patrimonio arboreo, opere antincendio e fasce tagliafuoco, lavori di difesa forestale, con esclusione del taglio a raso degli alberi ad alto fusto o cedui e delle opere di rimboschimento interessanti superfici superiori a 2 Ha.

2. Sono parimenti rilasciati dal sindaco con la stessa procedura i pareri di cui alla lettera d), comma 1, dell'articolo 28 della legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, di risanamento urbanistico e di sanatoria di insediamenti e opere abusive, di snellimento e accelerazione delle procedure espropriative), richiesti anche ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuario e pluriennale della Regione - Legge finanziaria 1995), che abbiano per oggetto le opere previste al comma 2.

3. Il sindaco esercita funzioni di vigilanza sull'osservanza delle prescrizioni di tutela paesistica ambientale.

4. Le violazioni alle norme di tutela paesistico ambientale sono immediatamente segnalate dal sindaco al competente Ufficio di tutela del paesaggio per i provvedimenti di competenza. 

   

Art. 5
Procedura dei provvedimenti comunali

1. Il comune esercita i poteri delegati di cui all'articolo 4 secondo le direttive impartite dall'Assessorato regionale della pubblica istruzione.

2. Il Consiglio comunale può integrare tali direttive con norme adeguate alla realtà territoriale ed amministrativa del comune. Tale normativa va approvata con decreto dell'Assessore regionale della pubblica istruzione.

3. Il sindaco rilascia i provvedimenti di cui all'articolo 4, previo parere della Commissione edilizia comunale.

4. Il parere negativo per il rilascio del provvedimento autorizzativo è vincolante.

5. Il provvedimento va emanato fra il ventiseiesimo giorno ed il sessantesimo giorno dall'inizio della pubblicazione della istanza.

6. La Commissione edilizia comunale deve comprendere un esperto in materia di paesaggio, eletto dal Consiglio comunale fra gli iscritti agli ordini professionali e fra i tecnici laureati dipendenti dalle Amministrazioni pubbliche.

7. Delle riunioni della Commissione edilizia comunale, in cui si discute dei pareri di cui al comma 3, va dato avviso al competente Ufficio di tutela del paesaggio mediante comunicazione dll'ordine del giorno, comprensivo dei dati sulle singole istanze, almeno cinque giorni prima della seduta.

8. L'Ufficio di tutela del paesaggio può intervenire alla seduta mediante un proprio funzionario che può esprimere in tale sede il proprio parere. 

   

Art. 6
Procedimento semplificato

1. Qualora l'autorizzazione di cui all'articolo 7 della Legge 29 giugno 1939, n. 1497, venga richiesta contestualmente alla richiesta di autorizzazione edilizia e per le stesse opere, il sindaco può emanare il provvedimento su parere del solo Ufficio tecnico comunale.

2. Nella fattispecie di cui al comma 1 non trovano applicazione i commi 2 e 3 dell'articolo 3 e i commi 3 e 5 dell'articolo 5. I provvedimenti del sindaco sono immediatamente esecutivi. 

   

Art. 7
Poteri di controllo della Regione

1. I provvedimenti del sindaco emessi ai sensi dell'articolo 5 diventano esecutivi dopo trenta giorni dalla data in cui pervengano all'Ufficio di tutela del paesaggio competente.

2. I provvedimenti sindacali di cui agli articoli 5 e 6 sono inviati dal comune, con sollecitudine, accompagnati dall'istanza dell'interessato, dai relativi allegati e, nel caso dell'articolo 5, dalle osservazioni di cui al comma 3 dell'articolo 3 e dal verbale della Commissione edilizia, nel caso di cui all'articolo 6 dal parere dell'Ufficio tecnico comunale.

3. Ove non sia intervenuto alla riunione della Commissione edilizia il rappresentate dell'Ufficio di tutela del paesaggio, o in tale sede il medesimo non abbia espresso parere favorevole, il Coordinatore di settore o di servizio può sospendere, nel termine di cui al comma 1, l'esecutività del provvedimento sindacale e rimettere gli atti per la decisione all'Assessore regionale.

4. Contestualmente all'invio all'Assessore regionale viene data comunicazione della sospensione del comune.

5. L'Assessore decide nei successivi centoventi giorni sentita la Commissione di cui all'articolo 33 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 (Norme per l'uso e la tutela del territorio regionale).

6. L'Assessore regionale può, in ogni tempo, ove persista il pubblico interesse, annullare i provvedimenti sindacali assunti in violazione delle norme di cui agli articolo 3, 5 e 6. 

   

Art. 8
Contenzioso sui provvedimenti sindacali

1. Contestualmente all'invio all'Ufficio di tutela del paesaggio va affisso per quindici giorni all'albo comunale avviso di rilascio del provvedimento sindacale con contestuale deposito degli atti.

2. Il provvedimento di diniego va immediatamente notificato all'interessato.

3. Qualunque cittadino o pubblica amministrazione può, entro il trentesimo giorno dall'inizio della pubblicazione, proporre ricorso contro il provvedimento sindacale di accoglimento all'Assessore regionale tramite l'Ufficio di tutela del paesaggio competente.

4. Il ricorso sospende l'esecutività del provvedimento sino alla sua decisione.

5. Contro il provvedimento di diniego è ammesso ricorso dell'interessato con le stesse modalità entro il termine di trenta giorni dalla notifica.

6. Dei ricorsi è inviata con immediatezza copia a cura dell'Ufficio tutela del paesaggio al comune, all'interessato e a coloro che abbiano proposto osservazioni ai sensi dell'articolo 3, comma 3.

7. Tali soggetti possono controdedurre al ricorso entro dieci giorni da quando ne abbiano avuto copia.

8. L'Assessore decide sul ricorso entro centoventi giorni sentita la Commissione di cui all'articolo 33 della legge regionale n. 45 del 1989.

9. La decisione unitamente alle controdeduzioni ed al parere della Commissione è comunicata al comune che ne cura la notifica agli interessati. 

   

Art. 9
Provvedimenti di competenza dell'Assessore

1. Le istanze riguardanti i provvedimenti relativi ad oggetti diversi da quelli previsti dall'articolo 4 sono inviate dal comune al competente Ufficio di tutela del paesaggio entro quarantacinque giorni dall'inizio della pubblicazione di cui al comma 2 dell'articolo 3, accompagnate dalle osservazioni proposte ai sensi del comma 3 dello stesso articolo e dal parere dell'amministrazione comunale.

2. L'Assessore decide su tali istanze entro sessanta giorni da quando pervengono, sentita la Commissione di cui all'articolo 33 della legge regionale n. 45 del 1989.

3. I provvedimenti, unitamente al parere della Commissione, sono comunicati al comune che provvede alla notifica agli interessati. 

   

Art. 10
Contenzioso sui provvedimenti dell'Assessore

1. Contro i provvedimenti dell'Assessore, adottati ai sensi dell'articolo 9, è ammesso ricorso alla Giunta ai sensi dell'articolo 41 dello Statuto regionale.

2. Si applicano in quanto compatibili le norme di cui all'articolo 8. 

   

Art. 11
Norme sulla trasparenza amministrativa

1. Chiunque può richiedere al comune copia degli atti in possesso del medesimo ente, o visionare i medesimi, con le stesse modalità e limiti previsti per la visione ed il rilascio di copia di atti comunali.

2. Non può essere richiesta agli uffici regionale la visione o il rilascio di copia di atti in possesso del comune.

3. Non sono ammessi istante, esposti, richieste non espressamente previsti dalla presente legge. 

   

Art. 12
Ordinamento comunale

1. Le norme della presente legge trovano immediata applicazione, anche se in contrasto con atti statutari o regolamentari comunali, anche senza formale recepimento. 

   

Art. 13
Abrogazioni di norma

1. E' abrogato l'articolo 34 della legge regionale n. 45 del 1989.