DISEGNO DI LEGGE N. 115/A
presentato dalla Giunta regionale
su proposta dell'Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, DEIANA, il 27 luglio 1995Finanziamento ai Comuni e ad altri soggetti pubblici per l'attivazione di progetti di lavori socialmente utili relativamente a spese per noli, attrezzature, assicurazioni obbligatorie e spese generali, nonché integrazioni alla legge regionale 9 giugno 1995, n. 15
RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Con la legge regionale 9 giugno 1995, n. 15, la Regione Autonoma della Sardegna ha recepito la normativa nazionale e comunitaria sui lavori socialmente utili definendo, all'articolo 1, comma 3, l'ammontare del sussidio integrativo a carico della Regione nella misura fissa di lire 200.000 mensili per lavoratore.
La più recente normativa in materia ha introdotto, col D.L. 232 del 14 giugno 1995, una sperequazione di trattamento retributivo fra lavoratori chiamati a svolgere identiche mansioni nello stesso cantiere prevedendo, per una parte un sussidio statale pari a lire 823.000 circa, e per un'altra un sussidio di lire 7.500 orarie, entro un massimo di 80 ore mensili, pari quindi a lire 600.000 circa. Perciò si ritiene non solo di estendere a questi soggetti il sussidio integrativo regionale, ma di elevarlo a lire 400.000 mensili fisse, in modo da realizzare di fatto una equiparazione di trattamento.
Al fine di favorire una rapida attuazione degli interventi si pone l'esigenza di supportare i comuni e gli altri soggetti progettuali ed attuatori con la destinazione di apposite risorse per la gestione della parte non direttamente retributiva come le attrezzature e le spese di cantiere, i materiali d'uso, noli, contributi assicurativi obbligatori e dotazioni personali antinfortunistiche previste dalla normativa vigente.
Visti i progetti già approvati, che hanno raggiunto il considerevole numero di 313, che andrà ulteriormente ad incrementarsi con i nuovi progetti che potranno essere ancora presentati da agosto a dicembre in base al D.L. 232/95, e considerate le risorse disponibili, certamente insufficienti a coprire l'intero onere a carico dei comuni e degli altri soggetti, si ritiene di dover intervenire tenendo conto, da una parte, del numero dei lavoratori effettivamente utilizzati, e quindi con una quota fissa che si propone di lire 300.000 in unica soluzione per tutta la durata del progetto, mirata alla copertura quasi totale della spesa comune assicurativa obbligatoria (INAIL e responsabilità civile) e dall'altra degli ulteriori oneri per noli, attrezzature e materiali che sono oggettivamente differenziali in rapporto all'incidenza maggiore o minore di tali voci di spesa rispetto al costo totale dei progetti.
Per queste ragioni si ritiene di dover intervenire a tale riguardo con percentuali variabili che si propongono di tre fasce, il 20 per cento, il 40 per cento e il 60 per cento, entro un massimale rispettivamente di 20 milioni, di 30 milioni e di 50 milioni.
Per poter meglio individuare la fascia di collocazione dell'intervento, su cui applicare la percentuale del contributo regionale, si ritiene di dover inviare agli enti interessati una scheda di prelevamento dati che accompagnata da una autocertificazione del Sindaco o del Segretario comunale, o delle autorità competenti, consentirà una equa e rigorosa ripartizione, che tenga conto della natura e della qualità dell'intervento.
L'autocertificazione si ispira ai principi della Legge 241/90, fatti salvi i controlli e le verifiche che l'Amministrazione regionale si riserva di effettuare.
Per quanto sopra le categorie (o fasce) di intervento sono state individuate nelle tre seguenti:
1) interventi di manutenzione ordinaria a basso impiego di materiali, noli e attrezzature: contributo del 20 per cento e massimale di 20 milioni;
2) interventi di manutenzione straordinaria a medio impiego di materiali, noli e attrezzature: contributo del 40 per cento e massimale di 30 milioni;
3) interventi di manutenzione straordinaria di opere ad alto impiego di materiali, noli e attrezzature: contributo del 60 per cento e massimale di 50 milioni.Rispetto alle suddette fasce si ritiene di dover suddividere i lavori, a titolo esemplificativo, nelle seguenti categorie corrispondenti:
CATEGORIA 1 - 20% - MASSIMALE 20 MILIONI
- Pulizia strade
- Tinteggiatura edifici pubblici
- Manutenzione verde pubblico
- Prevenzione incendi
- Interventi di manutenzione ordinaria su impianti di illuminazione pubblica
- Manutenzione ordinaria rete idrica
- Manutenzione ordinaria marciapiedi e strade urbane
- Attività di supporto servizi comunale (censimento utenze, ecc.)
- Rifacimento segnaletica stradale
- Manutenzione recinzioni
- Ogni alto lavoro assimilabile ai precedentiCATEGORIA 2 - 40% - MASSIMALE 30 MILIONI
- Adeguamento impianti elettrici e idrici di edifici pubblici
- Manutenzione straordinaria automezzi pubblici
- Rifacimento manto stradale, cunette e marciapiedi
- Manutenzione straordinaria strade campestri
- Costruzioni o rifacimento recinzioni
- Realizzazione zone verde pubblico
- Altri interventi assimilabili ai precedentiCATEGORIA 3 - 60% - MASSIMALE 50 MILIONI
- Costruzione piazze e opere assimilabili
- Ristrutturazione di una certa entità di edifici pubblici
- Realizzazione strade e relative opere collegate
- Riattamento impianti sportivi
- Adeguamento edifici pubblici alle norme in materia di sicurezza
- Abbattimento barriere architettoniche
- Altri interventi assimilabili ai precedenti.RELAZIONE DELLA COMMISSIONE INDUSTRIA - MINIERE - CAVE E TORBIERE - ARTIGIANATO - COOPERAZIONE - LAVORO E OCCUPAZIONE - TURISMO - COMMERCIO -FIERE E MERCATI - RISORSE ENERGETICHE - FONTI ALTERNATIVE DI ENERGIA
composta dai Consiglieri
FOIS Pietro, Presidente; OPPIA, Vice Presidente; BALLETTO, Segretario; DEGORTES, Segretario; BERTOLOTTI; CONCAS; FALCONI; GIAGU; LA ROSA, relatore; LOCCI; MARROCU; TUNIS Gianfranco; USAI Edoardo, pervenuta il ...La Sesta Commissione, nella seduta di giovedì 27 luglio 1995, ha approvato il disegno di legg en. 115 concernente "Finanziamento ai Comuni e ad altri soggetti pubblici per l'attivazione di progetti di lavoro socialmente utili relativamente a spese per noli, attrezzature, assicurazioni obbligatorie e spese generali, nonché integrazioni alla legge regionale 9 giugno 1995, n. 15", avendo condiviso i motivi che hanno indotto la Giunta a presentare il provvedimento.
La Commissione, stante la particolare importanza del provvedimento ne raccomanda una rapida approvazione.
TESTO DEL PROPONENTE
TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 1
1. Al fine di sostenere finanziariamente i soggetti ai quali siano stati approvati e che attuino progetti di lavori socialmente utili con l'utilizzo dei lavoratori beneficiari del sussidio integrativo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge regionale 9 giugno 1995, n. 15, sono autorizzate, nell'anno 1995, contribuzioni per la gestione della parte non direttamente retributiva dei progetti, quali l'acquisto di materiali ed attrezzature, la corresponsione di noli e le spese per le assicurazioni obbligatorie previste dalla normativa vigente.
Art. 1
(identico)
Art. 2
1. Le disponibilità finanziarie destinate all'attuazione del precedente articolo, sono così ripartite:
- una quota fissa di lire 300.000 valida per l'intera durata del progetto, per ogni lavoratore effettivamente utilizzato;
- la disponibilità residua è attribuita, in rapporto alla natura ed alla qualità dell'intervento, secondo le seguenti percentuali variabili, calcolate sull'intero costo del progetto, esclusa la parte direttamente retributiva:
a) in misura del 20 per cento e fino ad un massimo di lire 20 milioni per progetto, per gli interventi di manutenzione ordinaria a basso impiego di materiali, noli ed attrezzature;
b) in misura del 40 per cento e fino ad un massimo di lire 30 milioni per progetto, per gli interventi di manutenzione straordinaria a medio impiego di materiali, noli ed attrezzature;
c) in misura del 60 per cento e fino ad un massimo di lire 50 milioni per progetto, per gli interventi di manutenzione straordinaria di opere ad alto impiego di materiali, noli ed attrezzature.
2. Gli interventi di cui al presente articolo non competono quando il soggetto progettuale ed attuatore sia o un ramo dell'amministrazione regionale o un ente strumentale della medesima.
Art. 2
(identico)
Art. 3
1. Il sussidio integrativo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge regionale 9 giugno 1995, n. 15, è concesso ed elevato a lire 400.000 fisse mensili ai lavoratori utilizzati in lavori socialmente utili cui compete un sussidio statale pari a lire 7.500 orarie, entro un massimo di 80 ore mensili, sempre nell'ambito dei progetti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale n. 15 del 1995 e del D.L. 14 giugno 1995, n. 232, e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 3
1. Il sussidio integrativo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge regionale n. 15 del 1995, è concesso ed elevato a lire 400.000 fisse mensili, ai lavoratori utilizzati in lavori socialmente utili cui compete un sussidio statale pari a lire 7.500 orarie, entro un massimo di 80 ore mensili, sempre nell'ambito dei progetti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale n. 15 del 1995 e del decreto- legge 14 giugno 1995, n. 232 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il sussidio integrativo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge regionale n. 15 del 1995, quantificato in lire 200 mila, nonché il sussidio di cui al precedente comma, è concesso nelle seguenti misure: ai lavoratori che prestino fino a 10 giornate effettive di lavoro compete un terzo del sussidio; fino a 20 giornate i due terzi ed oltre le 20 giornate l'intero sussidio.
Art. 4
1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono determinati in lire 5.000.000.000 per l'anno 1995 e fanno carico al capitolo 10136/01.
2. Nel bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1995-1997 sono introdotte le seguenti variazioni:
In diminuzione
03 - PROGRAMMAZIONE
Capitolo 03017 -
Fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, L.R. 5 maggio 1983, n. 11, art. 3 della legge regionale 7 aprile 1995, n. 7 e art. 38 della legge regionale 7 aprile 1995, n. 8)
1995 lire 5.000.000.000
1996 lire --------
1997 lire --------mediante riduzione della voce 10 della tabella B, allegata alla legge regionale 7 aprile 1995, n. 7.
In aumento
10 - LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE
Capitolo 10136/01 -
Fondo per l'attivazione di lavori socialmente utili (art. 1, L.R. 9 giugno 1995, n. 15 e articoli 1 e 3 della presente legge)
1995 lire 5.000.000.000
1996 lire --------
1997 lire --------3. Alle dotazioni del Fondo di cui al succitato capitolo 10136/01 per gli anni successivi al 1995 si provvede con legge di bilancio.
Art. 4
(identico)