DISEGNO DI LEGGE N. 103/A

presentato dalla Giunta regionale
su proposta dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, LOBRANO, il 9 giugno 1995

Norme in materia di assunzioni a termine - Progetti obiettivo


RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

L'Amministrazione regionale, in attesa della razionalizzazione del sistema organizzativo e della nuova disciplina in materia di personale regionale, in attuazione della Legge 23 ottobre 1992, n. 421, si propone con le disposizioni in argomento, di far fronte ad inderogabili esigenze straordinarie mediante la predisposizione di specifici progetti-obiettivo.

L'attuazione dei progetti-obiettivo avverrà mediante la costituzione degli appositi rapporti di lavoro a tempo determinato e il reclutamento del relativo personale avverrà con le modalità di cui alla legge regionale 29 marzo 1993, n. 12, e, in quanto compatibili, secondo le disposizioni previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1989, n. 127.

In fase di prima applicazione, considerata l'urgenza di estendere il programma d'informatizzazione alle strutture regionali che ancora ne sono prive, l'Amministrazione potrà provvedere ad assumere a tempo determinato personale da adibire alla realizzazione di appositi progetti, mediante una selezione tra personale che abbia svolto nelle strutture della Regione, nell'ultimo quinquennio e per almeno un anno, mansioni corrispondenti ai profili professionali previsti negli specifici progetti.

Infine la norma in argomento prevede che il trattamento economico da corrispondere al personale assunto a tempo determinato sia pari a quello iniziale delle corrispondenti qualifiche del personale inquadrato nel ruolo unico dell'Amministrazione regionale.


RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AUTONOMIA - ORDINAMENTO REGIONALE - RAPPORTI CON LO STATO - RIFORMA DELLO STATO - ENTI LOCALI - ORGANIZZAZIONE REGIONALE DEGLI ENTI E DEL PERSONALE - POLIZIA LOCALE E RURALE - PARTECIPAZIONE POPOLARE
composta dai Consiglieri
BALLERO, Presidente; TUNIS Marco Fabrizio, Vice Presidente; SANNA Salvatore, Segretario; MASALA, Segretario; BIANCAREDDU; BONESU; BUSONERA; CUGINI, relatore; FLORIS; LA ROSA; MACCIOTTA; MARTEDDU, pervenuta il 27 marzo 1996

La Prima Commissione permanente ha approvato il presente disegno di legge nella seduta del 20 marzo 1996, con il voto contrario dei consiglieri Marco Fabrizio Tunis e Macciotta.

Rispetto all'articolo 1 del testo del proponente è stato soppresso il comma 5, in quanto riguardante un aspetto già disciplinato da altra legge regionale, e sono state apportate altre minori modifiche di carattere formale.

E' stato altresì precisato, in accordo con quanto detto nella relazione del proponente, che la particolare forma di reclutamento prevista dal comma 7 è riservata a coloro che abbiano maturato una specifica esperienza nel caricamento dati a favore dell'Amministrazione regionale o degli enti strumentali della Regione.

Si è infine provveduto ad aggiornare la norma finanziaria, sopprimendo le spese originariamente previste a carico dell'esercizio 1995.

TESTO DEL PROPONENTE

 

TESTO DELLA COMMISSIONE 

Art. 1
Assunzione a termine - Progetti obiettivo

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a predisporre specifici progetti-obiettivo per esigenze straordinarie.

2. I progetti di cui al comma 1 sono approvati con decreto dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, su proposta dell'Assessore competente nelle materie interessate dal progetto-obiettivo, previa conforme deliberazione della Giunta regionale.

3. Per la realizzazione dei progetti di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata a costituire rapporti di lavoro a tempo determinato che non possono superare la durata dei progetti stessi per profili professionali necessari.

4. I progetti di cui al comma 1 devono individuare la specifica attività da svolgere, la qualificazione professionale del personale da impiegare e la corrispondenza ai profili professionali previsti nelle qualifiche funzionali del ruolo unico regionale, i risultati da perseguire, il termine di scadenza del progetto, che non può essere superiore ad un anno e prorogabile per un uguale periodo, nonché la previsione finanziaria dell'intervento.

5. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a costituire rapporti di lavoro a tempo determinato per l'esecuzione di un'opera o servizio definiti e aventi carattere straordinario. I rapporti di lavoro di cui al presente comma hanno durata non superiore a tre mesi e non possono essere instaurati con le stesse persone prima che siano trascorsi tre mesi dalla loro scadenza.

6. Il reclutamento del personale è disposto con le modalità di cui alla legge regionale 29 marzo 1993, n. 12, e, in quanto compatibile, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1989, n. 127. Per esigenze di celerità, l'Amministrazione regionale è autorizzata a ricorrere alla forma del concorso per soli titoli per quanto concerne il reclutamento del personale delle qualifiche funzionali superiori alla V, purché congrui allo specifico progetto obiettivo per il quale di dispone il reclutamento.

7. In sede di prima applicazione della presente normativa, limitatamente ai progetti di cui al comma 1, nell'ambito dei servizi di carattere informatico, per i quali la Giunta regionale ritenga sia necessaria la realizzazione di un apposito progetto di caricamento di dati, l'Amministrazione, atteso il carattere specifico delle prestazioni che richiedono esperienze già acquisite nonché la necessità di utilizzo immediato di personale avente le professionalità richieste, può provvedere, entro il 70 per cento del fabbisogno, al reclutamento del personale, previsto dai relativi progetti, mediante una selezione tra coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già svolto, continuativamente, per almeno un anno nel corso dell'ultimo quinquennio e a qualsiasi titolo, mansioni corrispondenti.

8. Il trattamento economico per le assunzioni di cui alla presente legge deve essere pari a quello iniziale delle corrispondenti qualifiche, ove sono ricomprese le mansioni da svolgere.

9. Gli interventi di cui ai commi 1 e 5 possono essere realizzati, con le medesime modalità, anche dagli enti strumentali della Regione, che vi provvedono con le disponibilità dei rispettivi bilanci.

 

Art. 1
Assunzioni a termine e progetti-obiettivo

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a costituire rapporti di lavoro di diritto privato a tempo determinato, di durata non superiore ad un anno, prorogabile per un uguale periodo, per sopperire ad esigenze di carattere straordinario e transitorio cui non si possa far fronte con il personale in servizio o mediante il ricorso a procedimenti di mobilità.

2. A tal fine l'Amministrazione predispone appositi progetti-obiettivo, che devono individuare la specifica attività da svolgere, il numero e la qualificazione professionale del personale da impiegare, con l'indicazione della corrispondenza con i profili professionali previsti nelle qualifiche funzionali del ruolo unico regionale, i risultati da perseguire, la durata del progetto, che non può essere superiore ad un anno, prorogabile per un uguale periodo, nonché la previsione finanziaria dell'intervento.

3. Fino all'entrata in vigore della legge regionale di attuazione dei principi stabiliti dalla Legge 23 ottobre 1992, n. 421, i progetti-obiettivo sono approvati con decreto dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente nella materia interessata dal progetto-obiettivo.

4. Il reclutamento del personale occorrente per la realizzazione dei progetti-obiettivo è disposto con le modalità di cui alla legge regionale 29 marzo 1993, n. 12, e, in quanto compatibile, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1989, n. 127. Per esigenze di celerità, l'Amministrazione regionale è autorizzata a ricorrere alla forma del concorso per soli titoli per quanto concerne il reclutamento del personale delle qualifiche funzionali superiori alla V, purché congrui allo specifico progetto-obiettivo per il quale si dispone il reclutamento.

5. Il trattamento economico del personale assunto ai sensi della presente legge è pari a quello iniziale delle corrispondenti qualifiche, ove sono ricomprese le mansioni prevalenti da svolgere.

6. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano, con le medesime modalità e limiti, anche negli enti strumentali della Regione, che provvedono alla realizzazione dei progetti-obiettivo con le disponibilità dei rispettivi bilanci.inizio cap. sec.colonna Le deliberazioni di approvazione dei progetti-obiettivo degli enti strumentali sono sottoposte a controllo preventivo con le stesse modalità degli atti di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 15 maggio 1995, n. 14.

7. In sede di prima applicazione della presente legge, limitatamente ai progetti aventi come contenuto prevalente il caricamento di dati, l'Amministrazione regionale, atteso il carattere specifico delle prestazioni, che richiedono esperienze già acquisite nonché la necessità di utilizzo immediato di personale avente le professionalità richieste, può provvedere al reclutamento del personale occorrente, entro il 70 per cento del fabbisogno, mediante una selezione tra coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già svolto continuativamente, per almeno un anno nel corso dell'ultimo quinquennio, tali attività quali soci o dipendenti di cooperative titolari di appalti per servizi di caricamento dati a favore dell'Amministrazione regionale o degli enti strumentali della Regione.

Art. 2
Copertura finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in lire 1.500.000.000 annue.

2. Nel bilancio della Regione per gli anni 1995/1997 sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione

04 - Assessorato degli enti locali, finanze ed urbanistica

Cap. 04037 -
Spese dirette ed indirette, per il funzionamento e per i servizi di meccanizzazione e automazione degli uffici, compresi l'acquisto e la manutenzione di programmi E.D.P.
1995 lire 1.500.000.000
1996 lire 1.500.000.000
1997 lire 1.500.000.000

In aumento

02 - Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione

Cap. 02164 - (Nuova Istituzione) -
1.1.1.4.1.1.01.01 - (01.03) -
Spese per la realizzazione di progetti-obiettivo per esigenze straordinarie e per rapporti di lavoro a tempo determinato per l'esecuzione di un'opera o servizio definiti straordinari (art. 1, commi 1 e 5, della presente legge)
1995 lire 1.500.000.000
1996 lire 1.500.000.000
1997 lire 1.500.000.000

3. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge fanno carico al capitolo 02164 del bilancio regionale per l'anno 1995 ed al capitolo corrispondente dei bilanci per gli anni successivi; agli stessi oneri per gli anni seguenti al 1997 si provvede con legge di bilancio.

 

Art. 2
Copertura finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono determinati in lire 1.500.000.000 per gli anni 1996 e 1997.

2. Nel bilancio della Regione per gli anni 1996/1998 sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione

04 - Assessorato degli enti locali, finanze ed urbanistica

Cap. 04037 -
Spese dirette ed indirette, per il funzionamento e per i servizi di meccanizzazione e automazione degli uffici, compresi l'acquisto e la manutenzione di programmi E.D.P.
1996 lire 1.500.000.000
1997 lire 1.500.000.000
1998 ------

In aumento

02 - Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione

Cap. 02164 - (Nuova Istituzione) -
1.1.1.4.1.1.01.01 - (01.03) -
Spese per la realizzazione di progetti-obiettivo (art. 1 della presente legge)
1996 lire 1.500.000.000
1997 lire 1.500.000.000
1998 ------

3. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge fanno carico al capitolo 02164 del bilancio della Regione per l'anno 1996 ed al capitolo corrispondente del bilancio per l'anno 1997; agli stessi oneri per gli anni seguenti al 1997 si provvede con legge di bilancio.