DISEGNO DI LEGGE N. 102/A
presentato dalla Giunta regionale
su proposta dell'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica, LAI, il 9 giugno 1995Tutela e valorizzazione dei centri storici della Sardegna
RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
La presente proposta è diretta alla tutela dei valori di identità depositati nell'insediamento storico, considerato come sintesi della stratificazione storica del patrimonio culturale, sociale ed economico di una popolazione.
Viene, comunque, evidenziata anche l'importanza che la valorizzazione degli insediamenti storici può assumere rispetto all'esigenza di limitare il consumo delle risorse territoriali.
Per questo la presente proposta tende a collegare organicamente gli interventi diretti al recupero ed uso dei centri storici della Sardegna con le disposizioni nazionali (vedi ad es. la Legge 179 del 1992) e regionali (L.R. n. 16 del 1994 - Programma quadriennale edilizia residenziale 1992/1995), dirette ad una generale qualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale degli agglomerati urbani.
In generale con la presente proposta si è cercato di dotare la Sardegna di uno strumento normativo semplice e snello, in grado di tracciare le principali linee del percorso amministrativo e di individuare le possibili interazioni con altri comparti, rinviando, per alcune disposizioni di dettaglio, alle Direttive di cui all'art. 2 della L.R. n. 45 del 1989.
Per quanto attiene alle competenze si tende ad esaltare il ruolo propositivo e operativo dei comuni che, attraverso i laboratori, provvedono alla programmazione integrata degli interventi per la cui attivazione possono essere coinvolti sia soggetti pubblici che soggetti privati..
Un aspetto importante della proposta consiste nell'aver stabilito che la funzione di programmazione degli interventi nei centri storici, di livello regionale, è svolta attraverso il coordinamento delle competenze, delle attività e delle risorse finanziarie di quegli organismi(assessorati, enti pubblici, ecc,) che possono concorrere al perseguimento delle finalità enunciate.
Non si, esclude, comunque, l'applicazione in tutte le zone omogenee "A", prive di strumento attuativo o di un Programma integrato di intervento, delle disposizioni di cui all'art. 14 della Legge 17.2.1992, n. 179.
La proposta di legge è strutturata in 13 articoli, il cui contenuto viene di seguito illustrato.
Art. 1 -Finalità
Nel rappresentare le finalità si evidenzia come il recupero e riuso dei centri storici assume una fondamentale importanza non solo per la salvaguardia del patrimonio storico-culturale, ma anche per il valore economico e ambientale derivante dalla limitazione del consumo di risorse territoriali.Art. 2 - Definizione di contro storico
Si definiscono gli elementi che distinguono il centro storico dall'intero agglomerato urbano, facendovi, comunque, rientrare anche quelle strutture insediative che costituiscono eredità significative di storia locale.Art. 3 - Repertorio del centri storici
Il repertorio, alla cui predisposizione e aggiornamento provvede l'Assessorato dell'urbanistica d'intesa con l'Assessorato della Pubblica istruzione, costituisce il quadro di riferimento per gli atti di programmazione di qualsiasi livello.La principale funzione è quella di circoscrivere l'ambito di intervento dell'Amministrazione pubblica..
Art. 4 - Laboratori per il recupero dei centri storici
Con l'istituzione dei laboratori, presso i Comuni che ne fanno richiesta, si vuote sancire l'imprescindibile ruolo dell'Ente locale nella riappropriazione della propria identità storica e culturale ed insieme si vuole esaltare la diversità dei siti storici e quindi degli interventi pure tesi al perseguimento del medesimo scopo di recupero e rivitalizzazione.D'altra parte appare questo il modo più corretto per responsabilizzare i Comuni e per rispondere in maniera coerente a quanto previsto dall'articolo 7 della L.R. 45/89, anche se per le disposizioni di dettaglio si rinvia alle direttive previste dalla stessa norma.
Ai laboratori è attribuito il fondamentale compito di predisporre i programmi integrati dei centri storici e di verificare la coerenza dei programmi integrati di iniziativa privata con le disposizioni normative, gli strumenti urbanistici vigenti e gli obiettivi dell'ente pubblico.
Art. 5, 6, 7, 8 - Programmi integrati dei centri storici
- Progetto operativo
- Quadro finanziario
- Normativa gestionaleI programmi integrati dei centri storici rappresentano lo strumento propositivo, di iniziativa pubblica (Comuni - laboratori) o privata, comprensivo di analisi, di progettazione, di proposte attuative e gestionali degli interventi, di individuazione dei finanziamenti, finalizzati al recupero e riuso.
Art. 9 - Programmi pluriennali dei centri storici
Definisce i contenuti e le procedure del programma pluriennale dei centri storici.Il programma rappresenta lo strumento regionale di programmazione degli interventi, mediante il coordinamento delle attività, dei programmi e delle risorse di competenza di diversi organismi pubblici che possono concorrere al recupero e riuso dei centri storici della Sardegna.
Art. 10 - Criteri per la predisposizione del programma pluriennale dei centri storici
Sono rappresentati i criteri ai quali deve attenersi l'Amministrazione regionale per l'inserimento dei programmi integrati, presentati dai Comuni, nel Programma pluriennale dei centri storici.Art. 11 - Fondo per il recupero primario del patrimonio abitativo dei centri storici
Con tale articolo si istituisce un fondo finalizzato alla concessione di contributi per il recupero primario del patrimonio abitativo dei centri storici.Il recupero primario è il recupero che interessa complessivamente il consolidamento statico ed il risanamento igienico delle strutture portanti, orizzontali e verticali, degli immobili.
Art. 12 - Stato di attuazione e monitoraggio
Prevede l'obbligo per i Comuni di predisporre annualmente lo stato di attuazione degli interventi che l'Assessorato dell'urbanistica utilizza per la realizzazione sullo stato di attuazione dei Programmi integrati da allegare all'aggiornamento del Programma pluriennale dei centri storici.Art. 13 - Disposizioni generali per le zone omogenee "A"
Coerentemente con quanto disposto dall'articolo 14 della Legge 17 febbraio 1992, n. 179, non si esclude il recupero di singole unità immobiliari o parti di esse, ricadenti nelle zone omogenee "A", anche nei Comuni che hanno i requisiti per la predisposizione dei Programmi integrati di cui all'articolo 5 della presente proposta.Art. 14 - Norma finanziaria.
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE ASSETTO GENERALE DEL TERRITORIO - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE REGIONALE - URBANISTICA - VIABILITA' E TRASPORTI - NAVIGAZIONE E PORTI - EDILIZIA - LAVORI PUBBLICI
composta dai Consiglieri
LADU, Presidente - LOCCI, Vice Presidente - GRANARA, Segretario - MANCHINU, Segretario - DEMONTIS - DIANA, relatore - GIORDO - MARRAS - OBINO - RANDACCIO - SANNA Giacomo - SECCI - USAI Pietro, pervenuta il 5 agosto 1998La Quarta Commissione permanente, nella seduta del 4 agosto 1998, ha approvato all'unanimità il testo unificato, derivante dalla discussione della proposta di legge n. 20 e del disegno di legge n. 102, disciplinante la "Tutela e la valorizzazione dei centri storici".
Il progetto di legge approvato, frutto di una lunga discussione e di un serrato confronto sull'impostazione da adottare per affrontare la delicata problematica, è finalizzato alla tutela di tutti gli insediamenti storici, considerati come sintesi della stratificazione storica del patrimonio culturale, sociale ed economico della Sardegna, attraverso il recupero, la valorizzazione, il riuso e la rivitalizzazione degli insediamenti storici.
La Commissione si è posta l'obiettivo di elaborare un testo normativo semplice e snello, agendo soprattutto su strumenti e percorsi amministrativi collaudati e funzionanti anziché puntare su innovazioni normative di incerta applicabilità.
Per quanto riguarda le competenze, il testo elaborato dalla commissione punta ad esaltare ruolo propositivo e operativo dei comuni che sono stati individuati come i soggetti più idonei a provvedere alla programmazione integrata degli interventi nei centri storici.
Il testo approvato dalla commissione si compone di 18 articoli e gli elementi caratterizzanti sono i seguenti:
1) I provvedimenti di tutela e valorizzazione sono indirizzati agli insediamenti storici di tutti i Comuni della Sardegna. La Commissione, pur nella consapevolezza che i centri storici di alcuni comuni presentano caratteristiche di maggior pregio rispetto ad altri, ha ritenuto preferibile non inserire alcuna differenziazione. Anche gli insediamenti minori e meno rilevanti, quindi, sono stati considerati meritevoli di attenzione e dunque possibili destinatari delle risorse stanziate.
2) Alla Regione viene attribuito il compito di dotarsi di due atti di programmazione di settore:
a) il Repertorio regionale dei centri storici: destinato a contenere l'elenco degli insediamenti suscettibili di tutela e di valorizzazione;
b) il Programma pluriennale dei centri storici: è lo strumento regionale cardine perché contiene le risorse finanziarie disponibili per finanziare gli interventi in base a precisi criteri e priorità.3) I Comuni sono stati individuati come i veri protagonisti degli interventi di tutela e valorizzazione dei centri storici. I comuni, sulla base di precisi parametri, hanno il compito di individuare le zone del perimetro urbano che presentano i requisiti per essere iscritte nel Repertorio regionale dei centri storici. Per entrare nel meccanismo normativo previsto è necessaria la vigenza del Piano particolareggiato del centro storico. La Commissione ha anche individuato gli strumenti attraverso cui i Comuni possono intervenire:
a) il Programma integrato del centro storico: è lo strumento principale di intervento - delineato sulla base della normativa di cui alla legge n. 179/1992 - che punta a consentire interventi organici attraverso l'individuazione, per la parte pubblica e per quella privata, delle opere da realizzare, degli operatori coinvolti, delle risorse finanziarie necessarie e dei risultati attesi.
b) Interventi di riqualificazione urbana e di adeguamento dell'urbanizzazione primaria e dei servizi: rappresentano una alternativa per quei Comuni che per qualsiasi ragione non dispongano del Programma integrato ma intendono ugualmente favorire il risanamento incentivandolo intervenendo sulle parti infrastrutturali pubbliche.
c) Interventi di recupero primario: sono i singoli interventi di recupero degli immobili messi in atto dai proprietari - nei comuni inseriti nel Repertorio regionale - anche in assenza del programma integrato o del programma di interventi di riqualificazione urbana.4) Il testo approvato, per favorire il recupero complessivo dei centri storici, prevede criteri di ripartizione delle risorse che privilegiano i comuni che si dotano del Programma integrato. Le altre modalità di intervento sono ugualmente incentivate ma in misura minore della prima. In particolare, ad esempio, per le opere infrastrutturali pubbliche, è stabilito il finanziamento del 90% delle spese ammissibili per quelle inserite nei programmi integrati e del 60% per quelle previste all'interno dei programmi degli interventi di riqualificazione urbana.
5) Sono previsti incentivi per il recupero primario del patrimonio abitativo (recupero della funzionalità degli edifici per quanto riguarda le parti comuni, consolidamento statico, risanamento igienico delle strutture portanti orizzontali e verticali, le scale, le coperture, le parti comuni degli impianti).
6) Sono previsti, infine, incentivi per il recupero secondario che riguardano sia l'edilizia abitativa sia i settori dell'artigianato, del commercio e del turistico ricettivo. Nel caso del residenziale è stata eliminata la limitazione di reddito previste dalla legge regionale n. 32 del 1985 per l'acquisto, la ristrutturazione e il recupero della prima casa nel centro storico. Per quanto riguarda i settori del commercio, dell'artigianato e del turistico - ricettivo è previsto l'ulteriore abbattimento di un punto percentuale degli interessi da pagare sulle vigenti agevolazioni di settore.
7) La dotazione finanziaria della legge è di complessivi 150 miliardi nel triennio 1998, 1999, 2000, nella misura di 50 miliardi per ogni anno. Le risorse stanziate sono territorialmente ripartite sulla base delle percentuali fissate per le aree programma.
La Commissione ritiene che il recupero dei centri storici possa favorire lo sviluppo di attività economiche qualificate e possa esercitare un benefico influsso sia per l'occupazione sia per l'economia della Sardegna nel suo complesso.
Queste, a parere del relatore, sono ragioni sufficienti per auspicare una rapida approvazione della legge.
La Commissione finanze, nella seduta del 4 agosto 1998, ha espresso parere favorevole sugli aspetti finanziari del provvedimento e ha nominato relatore in Consiglio l'onorevole Secci.
Nota: Il testo della Commissione è unificato con quello della proposta di legge n. 20/A
TESTO DEL PROPONENTE
TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 1
Finalità1. La Regione autonoma della Sardegna, anche al fine della valorizzazione delle risorse immobiliari disponibili e della limitazione del consumo di risorse territoriali, considera di preminente interesse regionale il recupero e il riuso dei centri storici e degli insediamenti storici minori e vi provvede rispettandone i valori socio-culturali, storici ambientali ed economici.
2. Gli interventi di recupero dei centri storici sono diretti alla loro riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale.
Art. 1
Finalità1. La Regione Autonoma della Sardegna, anche al fine della valorizzazione delle risorse immobiliari disponibili e della limitazione del consumo di risorse territoriali, considera di preminente interesse regionale il recupero, la riqualificazione e il riuso dei centri storici e degli insediamenti storici minori e vi provvede rispettandone i valori socioculturali, storici, architettonici, urbanistici, economici ed ambientali.
Art. 2
Definizione di centro storico1. Si considerano centri storici gli agglomerati urbani che conservano nell'organizzazione territoriale, nell'impianto urbanistico e nelle strutture edilizie i segni di una formazione remota e di proprie originarie funzioni abitative, economiche, sociali, politiche e culturali.
2. Appartiene a questa categoria ogni altra struttura insediativa, anche extraurbana, che costituisca eredità significativa di storia locale, qualora il recupero rientri nelle finalità di cui all'articolo 1 della presente legge.
Art. 2
Definizione1. Si considerano centri storici gli agglomerati urbani che conservano nell'organizzazione territoriale, nell'impianto urbanistico o nelle strutture edilizie i segni di una formazione remota e di proprie originarie funzioni abitative, economiche, sociali, politiche e culturali.
2. Appartiene a questa categoria ogni altra struttura insediativa, anche extra urbana, che costituisca eredità significativa di storia locale, qualora il recupero rientri nelle finalità di cui all'articolo 1 della presente legge.
Art. 3
Repertorio dei centri storici1. L'Assessorato dell'urbanistica predispone e provvede all'aggiornamento sistematico del Repertorio dei centri storici, sulla base dei criteri e dei contenuti definiti con la direttiva di cui all'articolo 7 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45.
2. Il repertorio costituisce un quadro di riferimento per gli atti programmatori di qualsiasi livello.
3. In sede di prima applicazione il repertorio è costituito dai centri storici vincolati ai sensi della Legge 29 giugno 1939, n. 1497, già identificati come zone "A" dagli strumenti urbanistici vigenti e dagli agglomerati urbani per i quali le amministrazioni comunali, entro 120 giorni dall'approvazione della presente legge, presentino domanda di inserimento corredata da:
a) perimetrazione dell'area urbana considerata;
b) relazione sulle caratteristiche urbanistiche, tipologiche, storiche, culturali, sociali, economiche e sulle tecniche costruttive dell'area urbana considerata;
c) estratto dello strumento urbanistico vigente e dei piani attuativi.
4. I requisiti minimi per l'accoglimento delle richieste dei Comuni sono costituiti dalla sussistenza di:
a) un patrimonio edilizio-urbanistico consolidato e perimetrato in base al confronto fra i catasti storici antecedenti l'anno 1940 in cui sia riconoscibile allo stato attuale:
- un tessuto urbanistico connettivo costituito da vie, piazze, spazi pubblici e isolati sostanzialmente invariato;
- un patrimonio edilizio prevalentemente formato da tipologie edilizie caratterizzanti l'insediamento storico;
b) caratteristiche costruttive e tecnologiche omogenee;
c) elementi architettonici omogenei e diffusi;
d) edifici e monumenti censiti di interesse storico-artistico.
5. L'accertamento dei requisiti sarà effettuato dall'Assessorato dell'urbanistica, sulla base della documentazione allegata dai comuni.
Il repertorio provvisorio è approvato dalla Giunta regionale, previo parere del C.R.T.U., su proposta dell'Assessore dell'urbanistica e pubblicato nel BURAS.
Art. 3
Quadro degli interventi regionali1. La Regione provvede:
a istituire ed aggiornare il Repertorio regionale dei centri storici contenente l'elenco degli insediamenti suscettibili di tutela e valorizzazione;
a predisporre ed attuare il Programma pluriennale dei centri storici, strumento attuativo della programmazione di settore contenente il finanziamento degli strumenti comunali di intervento.
Art. 4
Laboratori per il recupero dei centri storici1. I comuni inclusi nel repertorio di cui all'articolo 3 possono istituire i "Laboratori per il recupero dei centri storici", le cui funzioni, oltre a quelle previste dal secondo comma dell'articolo 7 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45, sono ulteriormente precisate dalla direttiva di cui al primo comma dello stesso articolo. I laboratori possono essere costituiti sia da personale tecnico e amministrativo del Comune sia da professionisti e tecnici esterni.
2. Ai laboratori spetta la predisposizione dei Programmi integrati dei centri storici, di cui al successivo articolo 5, e la verifica della coerenza di quelli di iniziativa privata con le disposizioni della presente legge, con gli obiettivi dell'Amministrazione pubblica e con gli strumenti urbanistici vigenti.
3. La Regione, su richiesta dei comuni, provvede prioritariamente al finanziamento dei laboratori dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti o il cui centro storico sia vincolato ai sensi della Legge 29 giugno 1939, n. 1497, e di quelli istituiti, ai sensi dell'articolo 24 della Legge 142/1990 e successive modificazioni, da due o più comuni mediante apposita convenzione.
4. I contributi per l'istituzione ed il funzionamento dei laboratori sono assegnati ai Comuni secondo le modalità stabilite dalla direttiva di cui all'articolo 7 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45.
5. L'articolo 3 della legge regionale n. 28 del 1993 è abrogato.
Art. 4
Strumenti comunali di intervento1. Gli strumenti di intervento nelle zone classificate A nei comuni che, già provvisti di piani attuativi, siano inseriti nel Repertorio regionale, sono:
i Programmi integrati dei centri storici.
Essi sono il principale strumento attraverso cui i Comuni intervengono sul tessuto urbanistico ed edilizio da risanare, tutelare e valorizzare e sono realizzati mediante progetti unitari;interventi di riqualificazione urbana e di adeguamento dell'urbanizzazione primaria e dei servizi.
Sono lo strumento alternativo per quei Comuni che, in mancanza di programma integrato, intendano riqualificare e ammodernare le infrastrutture pubbliche e le urbanizzazioni primarie, con particolare riferimento ai problemi della mobilità e dei parcheggi, completando gli interventi di recupero primario già realizzati dai privati;interventi di recupero primario delle singole unità immobiliari.
Sono quegli interventi che, finalizzati al recupero delle parti comuni degli edifici privati, sono finanziati dal Comune sulla base di trasferimenti di risorse da parte della Regione.Art. 5
Programmi integrati dei centri storici1. I programmi integrati dei centri storici sono caratterizzati dalla presenza di pluralità di funzioni, dalla integrazione di diverse tipologie di intervento, ivi comprese le opere di urbanizzazione, da una dimensione tale da incidere sulla riorganizzazione urbanistica dei centri storici e dal possibile concorso di più operatori e risorse finanziarie pubbliche e private.
2. I programmi integrati, sia di iniziativa pubblica che privata, devono prevedere la destinazione a funzioni residenziali di una quota non inferiore al 60 per cento del volume degli immobili interessati dal Programma di recupero e devono contenere:
la relazione illustrativa del Programma;
il progetto operativo;
il quadro finanziario;
la normativa gestionale.
3. I comuni adottano, con deliberazione consiliare, i Programmi integrati e li depositano, con i relativi allegati, nella segreteria comunale per 20 giorni consecutivi, decorrenti dal primo giorno dell'affissione all'albo pretorio del relativo avviso, affinché chiunque ne abbia interesse possa prenderne visione; nei successivi 15 giorni gli interessati possono presentare osservazioni o opposizioni.
4. I Programmi integrati sono approvati dai Consigli comunali e trasmessi all'Assessorato dell'urbanistica, entro il 31 marzo di ogni anno, per l'inserimento nel Programma pluriennale dei centri storici di cui all'articolo 9, al fine del finanziamento totale o parziale degli interventi in essi previsti.
5. L'Assessorato dell'urbanistica, valutata la rispondenza con le disposizioni della presente legge, entro i successivi 120 giorni provvede all'inserimento dei Programmi integrati nel Programma pluriennale dei centri storici.
6. Qualora per la predisposizione dei Programmi integrati sia necessaria l'elaborazione di strumenti urbanistici attuativi o di varianti, questi possono essere adottati e approvati dai Consigli comunali contestualmente ai Programmi, con le stesse procedure e modalità di cui agli articoli 20 e 21 della legge regionale n. 45/89.
7. Nelle zone omogenee "A", in assenza di Programmi integrati dei centri storici, si applicano, comunque, le disposizioni di cui all'articolo 14 della Legge 17 febbraio 1992, n. 179.
Il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 1° luglio 1991, n. 20 è abrogato.
Art. 5
Repertorio dei centri storici1. E' istituito il Repertorio regionale dei centri storici con Decreto dell'Assessore regionale competente in materia urbanistica.
2. Il Repertorio costituisce il quadro generale di riferimento per gli atti di programmazione regionale di settore. Esso contiene i Comuni che sono caratterizzati dalla presenza di complessi edilizi e di zone edificate aventi carattere architettonico e urbanistico significativo per testimonianza storica, valore culturale e ambientale, connotazione tipologica o aggregazione e pertanto destinatari delle risorse regionali finalizzate al recupero urbanistico ed edilizio.
3. I Comuni formulano, entro il 31 marzo, la richiesta di inserimento dei propri abitati nel Repertorio, mediante delibera approvata dai consigli comunali. Tale delibera, corredata da adeguati allegati tecnici che documentino la sussistenza dei requisiti, è inviata all'Assessore regionale dell'Urbanistica che, previo accertamento della sussistenza degli stessi requisiti, ne dispone l'inserimento nel Repertorio.
4. Il Repertorio è tenuto presso l'Assessorato regionale dell'Urbanistica.
5. I requisiti per l'inserimento dei comuni nel Repertorio, sono costituiti dalla sussistenza di:
un patrimonio edilizio-urbanistico consolidato e perimetrato in base al confronto tra i catasti storici antecedenti l'anno 1940 in cui sia riconoscibile allo stato attuale;
un tessuto urbanistico connettivo, costituito da vie, piazze, spiazzi pubblici e isolati, sostanzialmente invariato;
un patrimonio edilizio prevalentemente formato da tipologie edilizie caratterizzanti l'insediamento storico;
caratteristiche costruttive e tecnologiche prevalentemente omogenee;
elementi architettonici omogenei e diffusi;
estratto dello strumento urbanistico vigente e dei piani attuativi, contenenti la perimetrazione dell'area urbana considerata.
6. In sede di prima applicazione sono inseriti nel Repertorio i comuni che abbiano centri storici vincolati ai sensi della L. 29 giugno 1939, n. 1497, i comuni che abbiano agglomerati urbani, già identificati come zone A dagli strumenti urbanistici vigenti, per i quali le amministrazioni comunali, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presentino domanda di inserimento corredata da:
perimetrazione dell'area considerata;
relazione sulle caratteristiche urbanistiche, tipologiche, storiche, culturali, sociali, economiche e sulle tecniche costruttive dell'area urbana considerata;
estratto dello strumento urbanistico vigente e dei piani attuativi.
Art. 6
Progetto operativo1. Il Progetto operativo, di cui alla lettera b), comma 2 dell'articolo 5, deve contenere:
a) estratto dello strumento urbanistico vigente;
b) elaborati di analisi conoscitiva con descrizione:
1) della consistenza, della destinazione d'uso e dello stato degli immobili;
2) degli immobili di proprietà comunale, degli IACP e di altri enti pubblici, di cooperative edilizie e loro consorzi, di soggetti privati;
3) la documentazione attestante la proprietà o la promessa di vendita registrata delle aree e/o degli edifici interessati dagli interventi;
4) la stima quantitativa dei nuclei familiari interessati dal programma integrato, nonché l'indicazione delle modalità di alloggiamento temporaneo degli stessi e della loro definitiva sistemazione;
5) la stima del numero degli alloggi di temporaneo trasferimento e di rotazione per consentire lo spostamento temporaneo degli attuali occupanti;
c) dati storici e ambientali più rilevanti ai fini dell'intervento;
d) elaborati progettuali riferiti alla dimensione urbana interessata;
e) dichiarazione irrevocabile di assenso dei proprietari relativa a tutti i contenuti del programma, per gli immobili che non siano di proprietà comunale;
f) gli elenchi catastali degli immobili oggetto del programma;
g) lo schema planivolumetrico in scala non inferiore a 1:500 e il progetto di massima in scala non inferiore a 1:200;
h) la relazione descrittiva dello stato degli immobili da recuperare, che segnali anche l'esistenza dei vincoli monumentali o ambientali e presenze di occupanti;
i) i pareri previsti, qualora gli interventi del programma integrato interessino immobili o aree sottoposti a vincoli ai sensi della Legge 1089 del 1939;
l) l'individuazione delle opere di adeguamento delle urbanizzazioni primarie, nonché gli interventi di riqualificazione dei servizi delle aree verdi e degli arredi urbani.
Art. 6
Programmi pluriennali dei centri storici1. L'Assessorato dell'Urbanistica coerentemente con gli obbiettivi della programmazione generale, provvede alla predisposizione e all'aggiornamento annuale del programma pluriennale dei centri storici. Esso costituisce il quadro di riferimento complessivo ed unitario degli interventi regionali di settore e contiene:
a) gli obbiettivi, i criteri e le priorità seguiti nella redazione;
b) l'elenco dei programmi integrati dei centri storici e degli interventi di riqualificazione che si intendono finanziare;
c) il quadro generale delle risorse disponibili e le cadenze temporali degli strumenti di intervento di cui all'articolo 7.
2. I programmi pluriennali dei centri storici e i relativi aggiornamenti annuali possono essere integrati con gli interventi previsti nei programmi di edilizia residenziale, sovvenzionata e agevolata, e di opere pubbliche predisposti dall'Assessorato dei Lavori pubblici, con i programmi dell'Assessorato della Pubblica istruzione riguardanti il patrimonio culturale.
3. I programmi pluriennali dei centri storici e i relativi aggiornamenti annuali sono approvati dalla Giunta regionale entro il 30 settembre di ogni anno, su proposta dell'Assessore dell'Urbanistica, e allegati al Programma pluriennale regionale. Le risorse stanziate sono territorialmente ripartite sulla base delle percentuali fissate per le aree programma.
4. Dopo l'approvazione del programma pluriennale dei centri storici, la Regione provvede all'effettiva erogazione dei contributi ai Comuni. Gli interventi previsti devono essere iniziati, a pena di revoca del finanziamento, entro 12 mesi dai provvedimenti regionali di trasferimento dei fondi ai Comuni.
Art. 7
Quadro finanziario1. Il quadro finanziario, di cui alla lettera c), comma 2, dell'articolo 5, deve indicare analiticamente la capacità di investimento sia dei soggetti privati che dei soggetti pubblici, gli interventi da realizzare utilizzando le agevolazioni e le sovvenzioni pubbliche ordinarie e straordinarie disponibili per le concorrenti finalità, il quadro riassuntivo generale delle risorse mobilitabili per l'attuazione del Programma integrato.
Art. 7
Criteri per la predisposizione del programma pluriennale dei centri storici1. La Regione, ai fini dell'inserimento dei programmi integrati nel programma pluriennale e del loro finanziamento, applica i seguenti criteri:
valore complessivo dell'intervento nell'ambito del tessuto urbano di cui è parte integrante, con inquadramento del sistema delle urbanizzazioni e dimostrazione del miglioramento della qualità urbanistica dell'insediamento;
interventi significativi di recupero edilizio di aree ed immobili pubblici e privati;
l'urgenza del recupero legata allo stato di degrado degli immobili e al fabbisogno abitativo;
l'ammontare delle risorse finanziarie integrative per la realizzazione degli interventi;
la qualità dei risultati rispetto ai costi, il risparmio energetico, l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici e negli spazi urbani;
le soluzioni proposte per risolvere i problemi legati alla mobilità e ai parcheggi.
2. La Regione, ai fini dell'inserimento degli interventi di riqualificazione urbana nel programma pluriennale e del loro finanziamento, applica i seguenti criteri:
valore complessivo dell'intervento nell'ambito del tessuto urbano di cui è parte integrante, con inquadramento del sistema delle urbanizzazioni;
l'urgenza del recupero delle infrastrutture pubbliche in relazione ai nuclei familiari serviti;
le soluzioni proposte per risolvere i problemi legati alla mobilità e ai parcheggi;
l'ammontare delle risorse finanziarie integrative, messe a disposizione dal Comune, per la realizzazione degli interventi.
3. La Regione, ai fini dei trasferimenti ai Comuni delle risorse per l'attribuzione dei contributi ai privati per la realizzazione degli interventi di recupero primario, applica i seguenti criteri di priorità:
trasferimenti ai comuni che abbiano redatto il Programma integrato del centro storico;
trasferimenti ai comuni che abbiano redatto il piano degli interventi di riqualificazione urbana;
trasferimenti ai Comuni privi di tali atti.
Art. 8
Normativa gestionale1. La normativa gestionale, di cui alla lettera d), comma 2, dell'articolo 5, deve contenere:
a) la disciplina dei rapporti tra i soggetti attuatori ed il Comune e gli eventuali altri partecipanti al programma;
b) l'indicazione delle necessarie convenzioni tra comune e soggetti attuatori;
c) l'indicazione degli eventuali atti costitutivi di società a capitale misto pubblico e privato;
d) l'indicazione delle soluzioni previste per la problematica connessa alla mobilità temporanea dei soggetti occupanti gli immobili interessati dagli interventi.
2. I soggetti attuatori di norma sono:
a) i comuni, gli Istituti Autonomi per le Case Popolari (IACP) ed altri enti pubblici;
b) le cooperative di abitazione a proprietà individuale e a proprietà indivisa e loro consorzi e cooperative di produzione e servizi;
c) imprese di costruzione e di servizi e loro consorzi;
d) privati che intendono recuperare immobili di loro proprietà.
3. Le convenzioni di cui alla lettera b) del comma 1 devono in ogni caso contenere le soluzioni dei problemi di cui alla lettera d) dello stesso comma.
Art. 8
Criteri di ripartizione1. La Regione, ai fini del trasferimento ai comuni delle risorse finanziarie per l'attuazione delle opere la cui realizzazione è prevista dagli strumenti comunali di intervento sui centri storici, applica i seguenti criteri di priorità:
trasferimenti ai comuni che abbiano redatto il Programma integrato del centro storico;
trasferimenti ai comuni che abbiano redatto il piano degli interventi di riqualificazione urbana;
trasferimenti ai Comuni privi di tali atti.
2. Per la realizzazione delle opere infrastrutturali pubbliche, previste dagli strumenti comunali di intervento sui centri storici, si applicano i seguenti criteri:
finanziamento pari al 90% della spesa ammissibile per le opere previste dai programmi integrati dei centri storici;
finanziamento pari al 60% della spesa ammissibile per le opere previste dagli interventi di riqualificazione urbana.
Art. 9
Programmi pluriennali dei centri storici1. L'Assessorato dell'urbanistica, coerentemente con gli obiettivi della programmazione generale, provvede alla predisposizione e all'aggiornamento annuale del programma pluriennale dei centri storici che contiene:
a) gli obiettivi, i criteri e le priorità seguiti nella predisposizione del programma;
b) l'elenco dei lavoratori, di cui all'articolo 4, che si intendono finanziare;
c) l'elenco dei programmi integrati dei centri storici, di cui all'articolo 5, con l'indicazione degli interventi che si intendono finanziare;
d) il quadro generale delle risorse disponibili per il finanziamento totale o parziale dei singoli programmi integrati e le cadenze temporali degli interventi;
e) le iniziative che l'Assessorato del lavoro, d'intesa con l'Assessorato dell'urbanistica, intende avviare per la promozione e diffusione di aggiornate tecniche progettuali e costruttive sulle varie attività di recupero dei manufatti edilizi e dei beni storico-ambientali e delle tecniche di riproduzione dei materiali tipici dei centri storici.
2. I programmi pluriennali dei centri storici e i relativi aggiornamenti annuali sono coordinati con gli interventi previsti nei programmi di edilizia residenziale, sovvenzionata e agevolata, e di opere pubbliche predisposti dall'Assessorato dei lavori pubblici, con i programmi dell'Assessorato della pubblica istruzione riguardanti il patrimonio culturale e con ogni altro programma di opere e infrastrutture che possono concorrere al recupero e al riuso dei centri storici della Sardegna.
3. I programmi pluriennali dei centri storici e i relativi aggiornamenti annuali sono approvati dalla Giunta regionale entro il 30 ottobre di ogni anno, su proposta dell'Assessore dell'urbanistica, d'intesa con gli Assessori della pubblica istruzione e dei lavori pubblici, sentito il parere del C.T.R.U. e allegati al Programma pluriennale regionale.
4. Dopo l'approvazione del programma pluriennale dei centri storici, gli interventi finanziati devono essere iniziati, a pena di decadenza, entro 12 mesi dai provvedimenti regionali di trasferimento dei fondi ai Comuni.
Art. 9
Programmi integrati dei centri storici1. I Programmi integrati dei centri storici sono caratterizzati da:
dimensione adeguata ad incidere sulla riorganizzazione urbanistica dei centri storici;
presenza di pluralità di funzioni;
l'integrazione di diverse tipologie di intervento, ivi comprese le opere di urbanizzazione;
concorso di più operatori pubblici e privati;
pluralità di risorse finanziarie pubbliche e private.
2. I Programmi integrati, sia di iniziativa pubblica che privata, devono prevedere la destinazione a funzioni residenziali di una quota non inferiore al 60% del volume degli immobili interessati dal Programma di recupero, e devono contenere:
la relazione illustrativa del Programma;
il progetto operativo;
il quadro finanziario;
la normativa gestionale.
3. I Comuni adottano, con deliberazione consiliare, i Programmi integrati e li depositano, con i relativi allegati, nella segreteria comunale per trenta giorni consecutivi, decorrenti dal primo giorno di affissione all'albo pretorio del relativo avviso, affinché chiunque ne abbia interesse possa prenderne visione; nei successivi trenta giorni gli interessati possono presentare osservazioni o opposizioni.
4. Il Comune procedente, qualora debba acquisire intese, concerti, nullaosta o assensi comunque denominati di altre pubbliche amministrazioni, indice, ai sensi dell'articolo 14 della Legge 7 agosto 1990, n. 142, così come modificato e integrato dall'articolo 17 della Legge 5 maggio 1997, n. 127, una conferenza di servizi.
5. I Programmi integrati sono approvati dai Consigli comunali e trasmessi all'Assessorato dell'Urbanistica entro il 31 marzo, per l'inserimento nel Programma Pluriennale dei centri storici al fine del finanziamento totale o parziale degli interventi in essi previsti.
6. L'Assessorato dell'urbanistica, valutata la rispondenza con le disposizioni della presente legge, entro i successivi sessanta giorni, provvede all'inserimento dei Programmi integrati nel Programma pluriennale dei Centri storici.
7. Qualora per la predisposizione dei Programmi integrati sia necessaria l'elaborazione di strumenti urbanistici attuativi o di varianti, questi possono essere adottati e approvati dai Consigli comunali contestualmente ai Programmi, con le stesse procedure e modalità di cui agli articoli 20 e 21 della L.R. n.45/1989.
8. Il secondo comma dell'articolo 3 della L.R. 1 luglio 1991 n. 20 è abrogato.
Art. 10
Criteri per la predisposizione del programma pluriennale dei centri storici1. Per l'inserimento dei programmi integrati dei centri storici, presentati dai Comuni, nel programma pluriennale dei centri storici e per il conseguente finanziamento degli interventi in essi previsti, si applicano i seguenti criteri:
a) valore complessivo ed esemplarità dell'intervento nell'ambito del tessuto urbano di cui è parte integrante, con inquadramento del sistema delle urbanizzazioni e dimostrazione del miglioramento della qualità urbanistica dell'insediamento;
b) interventi significativi di recupero edilizio di aree ed immobili pubblici e privati;
c) l'urgenza del recupero legata allo stato di degrado degli immobili e al fabbisogno abitativo;
d) le risorse finanziarie integrative per la realizzazione degli interventi, messe a disposizione dal Comune, da altri enti locali, dagli enti pubblici non economici, dagli IACP e dai privati;
e) tipo di programma esemplare per tecniche di recupero, per qualità di progettazione e per qualità di risultati rispetto ai costi, ivi compreso il risparmio energetico e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici e negli spazi urbani;
f) efficacia del programma al fine di ridurre la tensione abitativa, anche a fronte delle quote previste di edilizia residenziale pubblica;
g) partecipazione degli IACP alla realizzazione degli interventi previsti dal programma, anche nel caso in cui la esecuzione delle opere sia loro affidata mediante concessione.
Art. 10
Progetto operativo del programma integrato1. Il Progetto operativo deve contenere:
estratto dello strumento urbanistico vigente;
elaborati di analisi conoscitiva con descrizione:
della consistenza, della destinazione d'uso, della proprietà e dello stato degli immobili;
del numero e della consistenza dei nuclei familiari interessati dal programma integrato e con l'indicazione delle modalità di alloggiamento temporaneo e della definitiva sistemazione;
dati storici e ambientali rilevanti ai fini dell'intervento;
elaborati progettuali riferiti alla dimensione urbana interessata;
dichiarazione irrevocabile di assenso dei proprietari relativa ai contenuti del programma, per gli immobili che non siano di proprietà comunale;
gli elenchi catastali degli immobili oggetto del Programma;
l'elaborato plani volumetrico in scala non inferiore a 1:500 e progetto di massima in scala non inferiore a 1:200;
l'indicazione dei pareri previsti, qualora gli interventi del programma integrato interessino immobili o aree sottoposti a vincoli;
l'individuazione delle opere di adeguamento delle urbanizzazioni primarie, degli interventi di riqualificazione dei servizi delle aree verdi e delle aree pubbliche.
Art. 11
Fondo per il recupero primario del patrimonio abitativo dei centri storici1. Al fine del recupero primario del patrimonio abitativo dei centri storici, la Regione, in attuazione ed integrazione di quanto disposto dall'articolo 12 della Legge n. 179 del 1992, istituisce un "Fondo per il recupero primario del patrimonio abitativo dei centri storici" finalizzato alla concessione di contributi ai proprietari singoli, riuniti in consorzio o alle cooperative edilizie di cui siano soci, ai condomini o loro consorzi e ai consorzi tra i primi ed i secondi.
Detti contributi possono essere concessi altresì ad imprese di costruzione o a cooperative edilizie alle quali i proprietari ed i soci abbiano affidato il mandato di realizzazione delle opere.
2. Per recupero primario si intende il recupero della funzionalità dell'edificio per quanto riguarda le sue parti comuni; esso interessa complessivamente il consolidamento statico ed il risanamento igienico delle strutture portanti orizzontali e verticali, comprese le fondazioni, le scale e le coperture, le parti comuni degli impianti compresi gli allacciamenti, la finitura delle dotazioni comuni.
Per il recupero secondario, si intende il recupero della totale agibilità e funzionalità dei singoli alloggi.
3. I proprietari beneficiari dei contributi per il recupero primario devono obbligarsi, per un periodo non inferiore a 10 anni, a non modificare la destinazione d'uso degli immobili, pena la restituzione del contributo percepito.
4. Sono delegate ai Comuni le funzioni relative alla concessione, liquidazione ed eventuale revoca dei contributi di cui al presente articolo.
I contributi a fondo perduto, finalizzati al recupero primario, sono concessi nel modo seguente:
a) per il restauro dei prospetti, fino ad un massimo del 60 per cento della spesa complessiva per metro quadro e per una spesa massima ammissibile di lire 80.000 per metro quadro:
b) per il restauro delle coperture e delle ricoperture esterne, fino ad un massimo del 60 per cento della spesa complessiva per metro quadro e per una spesa massima ammissibile di lire 120.000 per metro quadro;
c) per il restauro o l'adeguamento degli elementi di comunicazione verticali e orizzontali, degli spazi collettivi e degli impianti, fino ad un massimo del 20 per cento della spesa complessiva per metro cubo e per una spesa massima ammissibile di lire 40.000 al metro cubo, riferito all'immobile nel suo complesso. Le spese per il recupero primario devono risultare da computo metrico e/o da relazione tecnica.
5. Le somme sono erogate, a favore dei singoli soggetti attuatori, in ragione del 20 per cento a titolo di anticipazione all'atto dell'accoglimento della richiesta, per il 70 per cento a stati di avanzamento dei lavori, e per il restante 10 per cento ad avvenuto collaudo finale. Nel caso di proprietà condominiali si provvede all'erogazione ai singoli condomini sulla base delle rispettive quote di proprietà. In tutti i casi l'erogazione è subordinata alla stipula di apposita convenzione con il comune di appartenenza, contenente la sottoscrizione, da parte dei beneficiari, degli obblighi concernenti l'utilizzazione delle provvidenze per le opere di recupero primario.
6. I contributi di cui al presente articolo sono cumulabili con le provvidenze previste da altre leggi, nazionali o regionali, finalizzate al recupero secondario e al contenimento dei consumi energetici.
Art. 11
Quadro finanziario del programma integrato1. Il Quadro finanziario deve indicare analiticamente:
la capacità di investimento sia dei soggetti privati che dei soggetti pubblici,
gli interventi da realizzare utilizzando le agevolazioni e le sovvenzioni pubbliche ordinarie e straordinarie disponibili per le concorrenti finalità;
il quadro riassuntivo generale delle risorse preventivate per l'attuazione del Programma integrato.
Art. 12
Stato di attuazione e monitoraggio1. I Comuni predispongono annualmente, anche al fine del monitoraggio della spesa da parte della Regione, lo stato di attuazione dei Programmi integrati dei centri storici, sulla base di schede-tipo predisposte dall'Assessorato dell'urbanistica.
2. Gli stati di attuazione sono trasmessi entro il 31 marzo di ogni anno all'Assessorato dell'urbanistica che provvede alla predisposizione di una relazione complessiva sullo stato di attuazione dei Programmi integrati dei centri storici, finanziati negli anni precedenti, e la allega all'aggiornamento dei Programmi pluriennali dei centri storici.
Art. 12
Normativa gestionale del programma integrato1. La Normativa gestionale deve contenere:
la disciplina dei rapporti tra i soggetti attuatori ed il Comune e gli eventuali altri partecipanti al programma;
l'indicazione delle necessarie convenzioni tra Comune e soggetti attuatori;
l'indicazione degli atti costitutivi di eventuali società a capitale misto pubblico e privato;
l'indicazione delle soluzioni previste per la problematica connessa alla mobilità temporanea dei soggetti occupanti gli immobili interessati dagli interventi.
2. I soggetti attuatori di norma sono:
i Comuni, gli IACP ed altri enti pubblici;
cooperative di abitazione a proprietà individuale e proprietà indivisa e loro consorzi e cooperative di produzione e servizi;
imprese di costruzione e di servizi e loro consorzi;
privati che intendono recuperare immobili di loro proprietà.
3. Le convenzioni, di cui alla lettera b) del primo comma, devono in ogni caso contenere le soluzioni dei problemi di cui alla lettera d) dello stesso comma.
Art. 13
Gli strumenti urbanistici comunali per il recupero1. Il Piano urbanistico comunale, in riferimento al proprio centro storico come definito agli articoli 1 e 2 della presente legge, dovrà perseguire:
a) la salvaguardia, la valorizzazione ed il recupero dell'identità culturale e del patrimonio edilizio e del tessuto insediativo storico;
b) il riuso abitativo e il recupero delle differenti funzioni urbane degli edifici storici con l'integrazione del deficit dei servizi sociali;
c) l'adeguamento delle infrastrutture tecnologiche con il ripristino dell'urbanizzazione primaria.
2. A tal fine, e per favorire il recupero dei Centri storici, il Piano urbanistico comunale, ad integrazione del comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale n. 45 del 1989, dovrà contenere oltre all'individuazione degli ambiti dei Piani attuativi:
a) elementi utili per una ricognizione e valutazione delle preesistenze insediative storiche;
b) una descrizione e valutazione della consistenza fisico-tipologica dei manufatti;
c) un abaco delle tipologie storiche tradizionali;
d) un abaco degli elementi costruttivi storico-tradizionali, ivi compresi quelli riferiti alle opere di urbanizzazione;
e) elementi utili a definire il grado di trasformabilità del patrimonio insediativo storico;
f) l'identificazione di zone sensibili esterne agli ambiti di cui al precedente articolo 2, che rivestano particolare importanza sotto il profilo della identità del centro storico o per particolari problematiche derivanti dalle trasformazioni indotte a livello urbanistico, edilizio o socio-economico, per le quali si renda necessaria una pianificazione di dettaglio, da attuarsi ai sensi dell'articolo 13 della Legge n. 179 del 1992.
Art. 13
Interventi di riqualificazione urbana1. Il piano degli interventi di riqualificazione urbana e di adeguamento dell'urbanizzazione primaria e dei servizi è adottato dal comune con deliberazione consiliare. Esso è depositato, con i relativi allegati, nella segreteria comunale per trenta giorni consecutivi, decorrenti dal primo giorno di affissione all'albo pretorio del relativo avviso, affinché chiunque ne abbia interesse possa prenderne visione; nei successivi trenta giorni gli interessati possono presentare osservazioni o opposizioni.
2. Il piano deve contenere:
lo stralcio del piano attuativo vigente;
la relazione tecnico-illustrativa nella quale siano evidenziate l'elenco puntuale delle opere previste, le proprietà interessate, gli immobili serviti, il numero degli abitanti insediati nelle zone da recuperare e il totale dei residenti;
il programma dettagliato di attuazione degli interventi;
lo schema planovolumetrico su scala non inferiore a 1:500;
il quadro finanziario con l'indicazione del cofinanzimento comunale e delibera d'impegno;
il piano della mobilità e dei parcheggi.
3. Il piano degli interventi di riqualificazione urbana è approvato dal Consiglio comunale e trasmesso all'Assessorato dell'Urbanistica entro il 31 marzo per l'inserimento nel Programma Pluriennale dei centri storici al fine del finanziamento totale o parziale degli interventi in esso previsti.
4. L'Assessorato dell'urbanistica, valutata la rispondenza con le disposizioni della presente legge, entro i successivi sessanta giorni, provvede all'inserimento del piano di riqualificazione nel Programma pluriennale dei Centri storici.
Art. 14
Norma finanziaria1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono quantificati in lire 2.500.000.000 per l'anno 1995, in lire 22.000.000.000 per l'anno 1996 ed in lire 27.000.000.000 per gli anni successivi e fanno carico ai capitoli 04157 e 04158 del bilancio regionale per gli stessi anni.
2. Nel bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1995/1997 sono introdotte le seguenti variazioni:
In diminuzione
03 - Programmazione
Capitolo 03016 -
Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, L.R. 5 maggio 1983, n. 11, art. 3 della legge finanziaria e art. 38 della legge di bilancio)
1995 lire ------
1996 lire 2.000.000.000
1997 lire 2.000.000.000
mediante riduzione della voce 3 della Tabella A, allegata alla legge finanziaria.Capitolo 03017 -
Fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, L.R. 5 maggio 1983, n. 11, art. 3 della legge finanziaria e art. 38 della legge di bilancio)
1995 lire 1.000.000.000
1996 lire 20.000.000.000
1997 lire 25.000.000.000
mediante riduzione della voce 10 della Tab. B, allegata alla legge finanziaria04 - Enti locali
Capitolo 04159/06 -
Spese per l'attivazione dei laboratori per il recupero dei centri storici (art. 3, L.R. 8 luglio 1993, n. 28)
1995 lire 1.500.000.000
1996 lire -----------
1997 lire -----------In aumento
04 - Enti locali
Capitolo 04157 -
(N.I.) 2.1.2.3.2.3.07.27 (08.02) Cat. 12 - Contributi ai Comuni per l'istituzione dei laboratori per il recupero dei centri storici (art. 4 della presente legge)
1995 lire 1.500.000.000
1995 lire 2.000.000.000
1997 lire 2.000.000.000Capitolo 04158 -
(N.I.) 2.1.2.4.1.3.07.27 (08.02) Cat. 12 - Fondo per il recupero primario del patrimonio abitativo dei centri storici (art. 11 della presente legge)
1995 lire 1.000.000.000
1996 lire 20.000.000.000
1997 lire 25.000.000.000Art. 14
Recupero primario degli edifici dei centri storici1. Al fine del recupero primario del patrimonio abitativo dei centri storici, la Regione, in attuazione ed integrazione di quanto disposto dall'articolo 12 della Legge 17 febbraio 1992, n. 179, concede contributi in conto capitale a favore di proprietari singoli o riuniti in consorzio, di cooperative edilizie, ai condomìni o loro consorzi e ai consorzi tra i primi e i secondi, eventualmente anche obbligatori, per incentivare gli interventi di recupero nei centri storici.
2. Per recupero primario si intende il recupero della funzionalità dell'edificio per quanto riguarda le parti comuni. Esso interessa complessivamente il consolidamento statico ed il risanamento igienico delle strutture portanti, orizzontali e verticali, comprese le fondazioni, le scale, le coperture, le parti comuni degli impianti compresi gli allacciamenti, la finitura delle dotazioni comuni.
3. Sono attribuite ai comuni le funzioni relative alla concessione, liquidazione ed eventuale revoca dei contributi di cui al presente articolo. I contributi a fondo perduto, finalizzati al recupero primario, sono concessi nel modo seguente:
per il restauro dei prospetti, fino ad un massimo del 60 per cento della spesa complessiva;
per il restauro delle coperture e delle ricoperture esterne, fino ad un massimo del 60 per cento della spesa complessiva;
per il restauro o l'adeguamento degli elementi di comunicazione verticali e orizzontali, degli spazi collettivi e degli impianti, fino ad un massimo del 20 per cento della spesa complessiva.
4. Le spese per il recupero primario devono risultare da relazione tecnica, da descrizione particolareggiata delle opere da eseguire e da computo metrico estimativo. I massimali di spesa per le singole categorie di opere sono determinati sulla base del prezziario regionale delle opere pubbliche.
5. Ai fini del collaudo finale da parte del comune, le spese effettuate sono rendicontate e documentate con contratto e relativa fattura quietanzata.
6. Le somme sono erogate, a favore dei soggetti attuatori, sulla base di uno schema-tipo approvato dall'Assessore regionale dell'Urbanistica. Nel caso di proprietà condominiali si provvede all'erogazione ai singoli condomini sulla base delle rispettive quote di proprietà. In tutti i casi, l'erogazione è subordinata alla stipula di apposita convenzione con il comune di appartenenza, contenente la sottoscrizione, da parte dei soggetti beneficiari, degli obblighi concernenti l'utilizzazione delle provvidenze per le opere di recupero primario.
7. I contributi di cui al presente articolo sono cumulabili con le provvidenze previste da altre leggi, nazionali o regionali, finalizzate al recupero secondario e al contenimento dei consumi energetici.
8. La concessione di contributi per il recupero primario degli edifici dei centri storici è destinata esclusivamente ai comuni beneficiari dei finanziamenti inseriti nell'annualità in corso del Programma pluriennale dei centri storici.
Art. 15
Incentivi al recupero secondario1. In deroga all'articolo 10 della legge regionale 8 luglio 1993, n. 29, che ha modificato la legge regionale 30 dicembre 1985, n. 32 (Fondo per l'edilizia abitativa), le limitazioni di reddito non si applicano per gli interventi di acquisto, ristrutturazione e recupero della prima abitazione sita nelle zone classificate A dei comuni ricompresi nel Repertorio regionale dei centri storici.
2. I contributi in conto interesse previsti dalla legge regionale 19 ottobre 1993, n. 51, e successive modifiche e integrazioni a sostegno dell'artigianato, dalla legge regionale 31 ottobre 1991, n. 35, a sostegno del commercio e dalla legge regionale 14 settembre 1993, n. 40, a sostegno del settore ricettivo, sono aumentati di un punto percentuale a favore degli esercizi e servizi situati nelle zone classificate A dei comuni ricompresi nel Repertorio regionale dei centri storici.
Art. 16
Stato di attuazione e monitoraggio1. I Comuni predispongono annualmente, anche al fine del monitoraggio della spesa da parte della Regione, lo stato di attuazione degli interventi sui centri storici, sulla base di schede-tipo predisposte dall'Assessorato dell'urbanistica.
2. Gli stati di attuazione sono trasmessi entro il 31 marzo all'Assessorato dell'Urbanistica che provvede alla predisposizione di una relazione complessiva sullo stato di attuazione degli interventi sui centri storici, finanziati negli anni precedenti, e la allega all'aggiornamento dei Programmi pluriennali dei centri storici.
Art.17
Laboratori per il recupero dei centri storici1. I comuni inclusi nel Repertorio regionale dei centri storici possono istituire il Laboratorio per il recupero del centro storico, le cui funzioni sono stabilite dalle norme di attuazione degli strumenti attuativi della pianificazione comunale.
Art. 18
Norma finanziaria1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in lire 50.000.000.000 annui.
2. Nel bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1998/2000 sono introdotte le seguenti variazioni:
In diminuzione:
03 - PROGRAMMAZIONE
Cap. 03017 -
Fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, L.R. 5 maggio 1983, n. 11, art. 4 della L.R. 15 aprile 1998, n.11 e art. 34, comma 2, lett. b) della L.R. 15 aprile 1998, n. 12)
1998 lire 50.000.000.000
1999 lire 50.000.000.000
2000 lire 50.000.000.000
mediante riduzione della voce 1 della Tab. B, allegata alla legge regionale 15 aprile 1998, n. 11.In aumento:
04 - ENTI LOCALI
Cap. 04157 -
(N.I.) - 2.1.2.3.2.3.07.27 (08.02) - Cat. 12 - Finanziamento ai Comuni per la realizzazione dei programmi integrati dei centri storici, degli interventi di riqualificazione urbana, e per la concessione di contributi per il recupero primario delle abitazioni del centro storico (art. 4 della presente legge)
1998 lire 50.000.000.000
1999 lire 50.000.000.000
2000 lire 50.000.000.0003. Agli interventi di cui all'articolo 15, comma 2 si provvede con le disponibilità recate dai capitoli 07026-01, 07055 e 07021 del bilancio della Regione per gli anni 1998-1999-2000 e successivi, rispettivamente per gli interventi previsti dalle leggi regionali n. 51 del 1993, n. 35 del 1991 e n. 40 del 1993
4. Le spese previste per l'attuazione della presente legge fanno carico al capitolo 04157 del bilancio della Regione per gli anni 1998-2000 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.