DISEGNO DI LEGGE N. 101/A
presentato dalla Giunta regionale
su proposta dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione,
LOBRANO l'8 giugno 1995Razionalizzazione del sistema organizzativo
e revisione della disciplina in materia di personale regionale
Nota: La discussione del progetto di legge, il cui testo è stato unificato con la Proposta di legge n. 20/A, è stata avviata dal Consiglio nella seduta n. 303 del 1 luglio 1998. La discussione sul testo unificato è stata quindi sospesa per consentirne il riesame da parte della Commissione Autonomia che ha poi predisposto un nuovo testo B.
RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
L'articolo 2 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421, di delega al governo per la razionalizzazione e la revisione della disciplina del pubblico impiego e per la riorganizzazione della pubblica amministrazione, ha dato avvio ad un incisivo processo di riforma recependo i contenuti più qualificanti del dibattito sviluppatosi nel tempo in ordine alla funzionalità della stessa amministrazione e all'incidenza del fattore lavoro sulla spesa pubblica.
La legge, attraverso la riconduzione della disciplina del rapporto di lavoro pubblico alle regole di quello privato, la responsabilizzazione degli operatori e il controllo del costo del lavoro, ha inteso giungere alla "modernizzazione" del settore, prefigurando un sistema organizzativo in grado di competere per efficienza e razionalità con quello privato, anche alla luce dell'attuale tendenza alla omologazione a livello europeo.
Dato il rilievo innovativo della legge, i suoi principi informatori costituiscono, per le Regioni a statuto speciale, norme di riforma economico-sociale della Repubblica. La Regione sarda pertanto deve riformare il proprio ordinamento in armonia con le norme di struttura previste dalla Legge n. 421 del 1992.
Queste in sintesi possono essere così individuate:
- sottoposizione del rapporto di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni alla disciplina del codice civile, con alcune limitate attenuazioni collegate al perseguimento degli interessi generali cui l'azione della pubblica amministrazione è indirizzata;
- correlazione esclusiva dei trattamenti economici accessori alla produttività individuale o collettiva;
- costituzione di un organismo tecnico per la rappresentanza negoziale;
- separazione dei compiti di direzione politica da quelli di direzione amministrativa;
- unicità del ruolo dirigenziale e creazione di separata area di contrattazione per i dirigenti;
- configurazione di un nuovo status del dirigente pubblico ed attribuzione ad esso di organici poteri di gestione delle risorse finanziarie, umane e strumentali; correlativa definizione delle responsabilità della gestione e dei risultati; creazione di un apposito sistema di verifiche e controlli;
- delimitazione degli ambiti materiali esclusivamente sottoposti a disciplina di legge, di regolamento o di atti amministrativi, comunque sottratti alla contrattazione;
- ridefinizione degli uffici dirigenziali, sulla base delle effettive esigenze delle amministrazioni, ancorata a parametri organizzativi;
- delegificazione della pianta organica e sua periodica revisione sulla base della misurazione e analisi dei carichi di lavoro quale strumento di gestione del reclutamento e della mobilità del personale;
- organica regolamentazione delle modalità di accesso al lavoro, con obbligo del concorso pubblico per le qualifiche superiori e con ricorso alle liste degli uffici del lavoro per le professionalità per le quali è richiesta la scuola dell'obbligo;
- razionalizzazione e contenimento delle aspettative e dei permessi sindacali e comunque riconduzione alla disciplina della legge 20 maggio 1970, n.300;
- impostazione di altre misure di razionalizzazione.
***
Ai principi sopra enunciati il legislatore delegato ha dato attuazione con:
a) il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della L. 23 ottobre 1992, n.421);
b) il decreto legislativo 10 novembre 1993, n.470 (Disposizioni correttive del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29);
c) il decreto legislativo 23 dicembre 1993, n.546 (Ulteriori modifiche al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, sul pubblico impiego).
Successivamente, nuove misure di razionalizzazione e di contenimento della spesa sono state introdotte dalle Leggi 24 dicembre 1993, n.537 (Interventi correttivi in materia di finanza pubblica) e 23 dicembre 1994, n.724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica).
Parallelamente, è stata avviata l'attuazione del DPR n.29/1993. In particolare è stata costituita l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, mediante la quale hanno potuto avere avvio le prime contrattazioni; e si è pervenuti in taluni casi alla stipulazione dei relativi contratti collettivi. Sono inoltre stati emanati importanti regolamenti e atti generali, quali quello per la disciplina dei concorsi e delle altre forme di assunzione e quello per la disciplina dell'accesso alla dirigenza.
Appare evidente che ad oggi la Regione sarda si trova a dover recuperare i tempi per l'attuazione della riforma.
***
Passando ora ai criteri informatori del disegno di legge, va anzitutto premesso che si ispira ai principi desunti dall'esame dell'articolo 2 della legge n.421/1992 e recepisce, laddove ritenute compatibili con l'ordinamento regionale generale e idonee a migliorare la situazione organizzativa regionale, soluzioni normative già definite nel decreto legislativo n. 29/1993 e successive modificazioni.
Sotto il profilo tecnico, il criterio guida è stato quello di definire un testo organico, eliminando, per quanto possibile, i rinvii ad altre normative od ordinamenti.
Il testo è diviso nelle seguenti parti:
Titolo I: Principi generali ;
Titolo II: Organizzazione degli uffici e dotazione organica;
Titolo III: Dirigenza;
Titolo IV: Rapporto di lavoro;
Titolo V: Accesso al lavoro;
Titolo VI: Contrattazione;
Titolo VII: Norme transitorie e finali.
***
Il Titolo I contiene i principi che ispirano la riforma e ne fissano i caratteri.
In particolare, nell'articolo 1 si qualifica il significato della legge come momento della più ampia riforma del "sistema Regione", prefigurandosi una organizzazione delle funzioni regionali secondo criteri di sussidiarietà e di solidarietà nei confronti delle autonomie locali; si rendono esplicite le finalità alle quali tende la legge; se ne delinea l'ambito di applicazione con l'elencazione degli enti regionali destinatari della legge stessa. Tale elencazione comprende gli enti amministrativi "strumentali" della Regione che la legge regionale quadro 25 giugno 1984, n.33 (successivamente integrata), ha assoggettato alla disciplina prevista per il personale dell'Amministrazione regionale.
L'articolo 2 individua le fonti del sistema organizzativo e del rapporto di lavoro, assoggettando quest'ultimo alle norme sul rapporto di lavoro nell'impresa e quindi ai contratti collettivi, il che oltretutto determina, come sarà evidenziato nel Titolo VI, una nuova configurazione delle relazioni sindacali. Coerentemente, l'articolo 4 attribuisce ai dirigenti dell'Amministrazione e degli enti i poteri del privato datore di lavoro nell'organizzazione e nella gestione delle risorse: dal superamento della concezione pubblicistica nella gestione dei rapporti di lavoro - caratterizzata dal provvedimento amministrativo emanato a conclusione di un procedimento predefinito, con i relativi controlli - non potrà che conseguire una gestione più tempestiva ed efficiente delle risorse in vista dei fini cui sono preordinate.
Peraltro, l'individuazione dei principi che devono regolare il sistema organizzativo regionale (articolo 5) e la gestione delle risorse umane (articoli 7 e 8) inserisce i notevoli poteri di gestione dei dirigenti, quali derivano dalla "privatizzazione", nel quadro dei valori riassunti nei noti concetti dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione.
L'articolo 3 elenca in forma tassativa le materie riservate alla legge o ad atti normativi o amministrativi emanati sulla base di essa. Di queste materie, alcune (organizzazione degli uffici, ruoli e dotazioni organiche, procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro) sono regolate dalla legge solo sul piano dei principi, mentre la disciplina attuativa, secondo criteri di delegificazione ormai di generale condivisione è rimessa a fonti secondarie o direttamente ad atti amministrativi.
Di fondamentale rilievo, è il principio sancito dall'articolo 9 sulla separazione dei compiti di direzione politica da quelli di direzione amministrativa. Principio che viene poi organicamente sviluppato nel Titolo III, concernente l'ordinamento della dirigenza. La sua applicazione ha come conseguenza, da un lato, un incisivo ruolo della direzione politica nel programmare, nell'individuare gli obiettivi, nel controllare, e dall'altro lato, un altrettanto incisivo ruolo dei dirigenti nel coordinare ed indirizzare l'attività degli uffici con autonomi e rilevanti poteri di gestione delle risorse umane e strumentali.
Tra le norme generali, infine, l'articolo 6 infine regola la partecipazione sindacale. Non si tratta della fondamentale partecipazione delle organizzazioni sindacali nella contrattazione collettiva, regolata nel Titolo VI e in relazione alla quale il sindacato è parte negoziale. Si tratta invece di diversi momenti di partecipazione che, nei casi tassativi previsti dalla legge, si concretizzano nel diritto del sindacato all'informazione, cui è connesso il diritto del medesimo di chiedere che l'oggetto dell'informazione venga esaminato in un apposito incontro. Il quale, ad evitare che l'azione amministrativa subisca rallentamenti nel suo svolgersi, deve aver luogo in tempi definiti, decorsi i quali i dirigenti adottano comunque gli atti. Questo per quanto attiene alla procedura. Riguardo alle materie oggetto di informazione, esse sono la qualità dell'ambiente di lavoro e le misure generali inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro. Peraltro, in aggiunta alle illustrate disposizioni di carattere generale, specifiche norme della legge (individuazione delle strutture dirigenziali, dei settori e delle unità operative, dotazioni organiche, programma delle assunzioni, graduazione delle funzioni e delle responsabilità dirigenziali, codice di comportamento, ecc.) prevedono l'informazione alle organizzazioni sindacali secondo le modalità di cui si è detto.
***
Il Titolo II concerne l'organizzazione degli uffici e le dotazioni organiche. Gli articoli 10, 11 e 13 delineano il modello dell'organizzazione regionale definendo le strutture dirigenziali (direzioni generali e servizi), quelle non dirigenziali (uffici) e le posizioni funzionali di staff e ispettive.
L'Amministrazione deve essere strutturata in direzioni generali articolate in servizi. Le direzioni generali corrispondono ai rami dell'Amministrazione o ad aree organizzative a rilevanza generale e strumentali all'intera amministrazione (ragioneria; legale; organizzazione e personale; programmazione e piano economico); in ragione della specialità della funzione e dell'ampiezza strutturale, è inoltre organizzato in direzione generale il corpo forestale e di vigilanza ambientale.
I servizi sono definiti come articolazioni delle direzioni generali, costituiti per compiti gestionali o per l'esercizio di funzioni di staff. All'interno del servizio può sussistere una ulteriore articolazione in strutture non dirigenziali: gli uffici, cui è demandata la trattazione organica di compiti interconnessi o che richiedano una omogenea gestione decentrata nel territorio.
Il quadro organizzativo - e ciò costituisce una innovazione di rilievo rispetto al sistema vigente - si completa con la previsione di dirigenti in staff, cui è demandata una attività di studio, ricerca e collaborazione nelle attività di carattere generale e nella elaborazione delle linee di intervento della struttura a supporto decisionale. Tali posizioni sono ovviamente in alternativa ai servizi di staff; la propensione per l'istituzione dell'una (posizione funzionale) o dell'altro (servizio) sarà ovviamente condizionata dall'ampiezza e dalla complessità delle attività che derivano dalla funzione.
Le disposizioni dei citati articoli danno la qualificazione delle strutture regionali, qualificazione che la norma dell'articolo 13 precisa con l'indicazione dei criteri sulla base dei quali le strutture stesse possono essere istituite. In particolare, i servizi devono garantire la razionale distribuzione delle competenze, evitando sovrapposizioni e duplicazioni, così garantendo che funzioni omogenee e complementari tra loro siano assegnate organicamente alla stessa struttura. L'istituzione dei servizi inoltre deve rispettare criteri di carattere dimensionale (quantità delle risorse assegnate), così che l'entità della struttura risulti adeguata rispetto alla funzione che il suo dirigente è chiamato a svolgere. In altri termini, i parametri stabiliti assicurano la riconduzione delle strutture così istituite alle funzioni del dirigente, titolare di autonomi poteri di gestione e di spesa cui corrispondono responsabilità di risultati.
Anche l'istituzione dell'ufficio - struttura non dirigenziale - è assoggettata a criteri di carattere dimensionale, non potendosi evidentemente ammettere che una struttura organizzativa corrisponda ad una figura soggettiva - semplice centro di imputazione di procedure amministrative. Ma l'elemento di caratterizzazione, e quindi di differenziazione dell'ufficio rispetto al servizio, è che, mentre a quest'ultimo sono riferite funzioni omogenee cui corrisponde un'ampia sfera di competenze e obiettivi, agli uffici, articolazioni del servizio, sono ricondotti complessi di attività che, nel loro collegamento attraverso l'azione del dirigente, assicurano la realizzazione degli obiettivi del servizio. Visto sotto altro profilo, il criterio adottato dà ragione del fatto che chi è preposto al servizio sia dotato di ampi e autonomi poteri di gestione delle risorse e sia chiamato a rispondere di risultati di gestione, e chi preposto all'ufficio sia gerarchicamente subordinato al primo e svolga la sua funzione secondo le direttive, le deleghe e comunque secondo il grado di autonomia organizzativa e decisionale riconosciutagli dal dirigente.
Quanto al procedimento per l'istituzione delle strutture, il disegno di legge (articolo 12, comma 1) attua la più ampia delegificazione, prevedendo il decreto del Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della Giunta medesima; il potere di proposta è attribuito all'Assessore competente in materia di personale e di organizzazione degli uffici, in tal modo assicurandosi, tramite la riconduzione del procedimento e delle analisi sottostanti alla struttura tecnica competente, uniformità di criteri e di decisioni per l'intera Amministrazione e unità di indirizzo e coordinamento delle iniziative. La delegificazione consente all'Amministrazione di disporre di uno strumento snello e agevole in funzione delle mutevoli esigenze nel tempo. In materia è prevista l'informazione preventiva alle organizzazioni sindacali, con le modalità dell'articolo 6.
Nel quadro organizzativo definito nel presente titolo, si inseriscono le "unità operative" (articolo 15). Non si tratta di strutture in senso tecnico ma di strumenti previsti per consentire lo svolgimento ordinato di compiti operativi di utilità generale e supporto ad una o più strutture ovvero lo svolgimento di attività aventi comuni caratteristiche di lavoro e che, per carico di lavoro, richiedano un coordinamento più diretto. Hanno rilevanza meramente interna e i responsabili sono nominati dal direttore generale tra gli impiegati di qualifica non inferiore alla quinta. L'individuazione del responsabile dipenderà, evidentemente, dal livello delle attività e quindi dalle qualifiche del personale che verrà costituito in unità operativa oltreché dalla complessità del coordinamento richiesto. Le unità operative devono essere costituite entro limiti predeterminati e secondo criteri stabiliti dalla Giunta regionale.
Nel titolo sull'organizzazione degli uffici è prevista la norma che disciplina il procedimento e i criteri per la determinazione delle dotazioni organiche dell'Amministrazione (articolo 16) . In particolare, la dotazione del personale deve essere definita sulla base della misurazione dei carichi di lavoro (comma 1), quella dei dirigenti sulla base delle strutture e delle posizioni dirigenziali costituite (comma 3). Trattandosi di materia delegificata, si provvede con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della Giunta stessa, su proposta dell'Assessore competente in materia di personale. Le dotazioni devono essere riviste ogni triennio, mentre il potere amministrativo di variazione delle dotazioni di qualifica trova un limite preciso nella spesa; se questa aumenta deve provvedersi con autorizzazione legislativa.
I criteri previsti per l'istituzione delle strutture organizzative e per la determinazione delle dotazioni organiche nell'Amministrazione valgono anche per gli enti regionali. Trattandosi di realtà organizzative sicuramente di minore entità, la legge impone che in sede di adozione dei relativi provvedimenti si abbia "particolare riguardo" alle dimensioni e alla complessità organizzativa di ciascun ente (articolo 17).
***
Il Titolo III costituisce una organica disciplina della dirigenza. Sulla base del principio della separazione delle funzioni di direzione politica da quelle di direzione amministrativa, l'articolo 18 definisce i contenuti generali della direzione politica: sono questi la definizione degli obiettivi, la determinazione delle risorse finanziarie destinate alla loro attuazione, la emanazione delle direttive generali e la verifica dei risultati. L'articolo 19 delinea l'assetto della dirigenza: qualifica unica con molteplicità di funzioni: direzione di strutture organizzative, posizioni dirigenziali di staff, posizioni ispettive. Gli articoli 20 e 21 individuano le specifiche funzioni del direttore generale e del direttore di servizio con carattere di organicità e completezza facendone figure dotate dei più ampi e autonomi poteri gestionali e decisionali. Gli articoli 23 e 24 definiscono le funzioni dei dirigenti in staff e degli ispettori. L'articolo 25 individua una particolare figura dirigenziale: quella di direzione di programmi interassessoriali; funzione straordinaria, da istituire a tempo determinato solo quando, per l'attuazione di specifici programmi, sia necessario costituire gruppi interassessoriali di lavoro con riconduzione ad una direzione unitaria.
Se unica è la qualifica di dirigente, diverse e di diversa portata e responsabilità sono le funzioni che formalmente sono attribuite ai dirigenti. In relazione a tale molteplicità, l'articolo 32 prevede l'adozione di un atto formale di graduazione delle funzioni e responsabilità che costituisca punto di riferimento certo e vincolante nella sede contrattuale di determinazione del trattamento economico accessorio. Si tratta evidentemente di un atto di organizzazione fondamentale, in quanto volto ad assicurare la correlazione tra funzioni e indennità.
L'articolo 27 definisce i procedimenti per il conferimento degli incarichi ai dirigenti. Il tratto che li accomuna è la motivazione: la quale deve dare atto delle attitudini e della capacità professionale del dirigente proposto, in relazione alla natura e alle caratteristiche dei diversi incarichi; viene meno quindi il sistema attuale improntato a criteri "paraconcorsuali", dimostratosi assolutamente inadeguato anche per la complessità della procedura che esso comporta e la numerosità degli atti nella quale si sostanzia.
Gli incarichi sono conferiti dalla Giunta regionale su proposta degli Assessori competenti per materia; è di rilievo l'inserimento del direttore generale nella processo decisionale per il conferimento degli incarichi sottordinati. Quanto alla durata, gli incarichi sono quinquennali e devono essere conferiti applicando di norma il criterio della rotazione. Quelli di direzione generale e di direzione di servizio non possono essere svolti per un periodo continuativo superiore a dieci anni. La disposizione, che attua un principio già presente nell'ordinamento regionale, è volta ad evitare cristallizzazioni nell'esercizio di funzioni di direzione e ad assicurare il rinnovamento nella gestione degli uffici. La norma del comma 10, attraverso l'istituto della decadenza, vuole assicurare che l'Amministrazione provveda al rinnovo degli incarichi nei tempi dovuti.
E' da segnalare infine la facoltà prevista per l'Amministrazione e per gli enti di fare ricorso, per le direzioni generali, a persone estranee all'ente dotate di provata esperienza nell'espletamento di compiti dirigenziali. Tale facoltà può essere esercitata nel limite del 20 per cento degli incarichi previsti.
Nello stesso articolo 27 è disciplinato il conferimento dell'incarico di direttore di ufficio: la proposta spetta al direttore generale e la nomina è direttamente disposta con decreto dell'Assessore competente in materia di personale. In via ordinaria, l'incarico è conferito al personale della qualifica immediatamente inferiore a quella dirigenziale; nell'attuale sistema quindi ai dipendenti dell'ottava qualifica funzionale. Tuttavia, nella prima applicazione della legge secondo i tempi di cui all'articolo 66, e limitatamente a un quinquennio, la direzione dell'ufficio può essere affidata a dipendenti della settima qualifica. La deroga intende favorire un passaggio graduale al nuovo sistema organizzativo, nella considerazione che in quello vigente gli uffici di base (settori) possono essere diretti da dipendenti della settima qualifica.
L'articolo 29 regola le funzioni di direzione per i casi assenza, impedimento e vacanza dei dirigenti direttori di struttura.
Alla configurazione della nuova dirigenza - titolare di poteri di organizzazione e gestione delle risorse umane e strumentali, finalizzate agli obiettivi stabiliti dalla direzione politica - consegue la previsione della responsabilità dei dirigenti stessi per la realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati e per i risultati della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa. La previsione, la procedura e le modalità di accertamento sono stabiliti dall'articolo 30; lo strumento di cui gli organi istituzionali dell'Amministrazione e degli enti devono avvalersi è definito dall'articolo 31: trattasi del "nucleo di valutazione" composto da estranei all'Amministrazione e agli enti esperti nelle metodologie e tecniche di controllo di gestione. Questo, in posizione di autonomia, effettua le verifiche sulla base di parametri di riferimento predeterminati annualmente.
L'accesso alla dirigenza (articolo 34) avviene mediante concorso (unificato per l'Amministrazione e per gli enti) o corso-concorso selettivo di formazione. Per quanto riguarda il concorso è di rilievo che l'ammissione sia limitata: a) a coloro che già rivestono nel settore pubblico la qualifica di dirigente ovvero la qualifica immediatamente inferiore, purché abbiano una anzianità di servizio effettivo di almeno cinque anni nella qualifica stessa, b) ai soggetti che rivestano in strutture private la qualifica di dirigente; in tutti i casi è obbligatorio il diploma di laurea.
Per quanto riguarda il corso-concorso, sono ammessi i laureati di non oltre 35 anni (il limite di età è elevato a 55 anni per i dipendenti di ruolo), ai quali, durante il corso, è corrisposta una borsa di studio. Il corso -concorso è prefigurato con due percorsi, uno teorico e l'altro di applicazione pratica, che si concludono ciascuno con un esame. La selezione dovrà essere pertanto molto incisiva.
Per entrambe le due forme di accesso, ai funzionari dell'Amministrazione e degli enti è riservato il 35 per cento dei posti: la previsione ha lo scopo di favorire la formazione di una dirigenza dall'interno dell'apparato regionale, al fine di dare da un lato motivazioni di crescita professionale e dall'altro assicurare la costituzione di un nucleo dirigenziale formato sull'esperienza lavorativa presso la stessa amministrazione.
L'articolo 34 contiene inoltre una disposizione transitoria per la copertura dei posti vacanti nella dotazione dei dirigenti nella prima applicazione della legge, in modo da consentire l'immediata attivazione delle strutture e delle funzioni dirigenziali. I posti da mettere a concorso devono scaturire dal provvedimento di riorganizzazione previsto nell'articolo 66 e sono riservati per la totalità al personale interno.
Infine, gli articolo 28 e 33 dettano disposizioni per gli enti, prevedendo che la dirigenza degli stessi sia ordinata con regole analoghe a quelle stabilite per l'Amministrazione, e con particolare attenzione alle specificità correlate agli aspetti dimensionali e di complessità organizzativa.
***
Il Titolo IV, sulla base dei principi annunciati nel titolo I, disciplina il rapporto di lavoro mediante rinvio alle norme del codice civile e delle leggi che regolano il rapporto di lavoro nell'impresa, nonché ai contratti collettivi da stipulare secondo la nuova normativa.
Rispetto alla disciplina privatistica, sono previste norme derogatorie in materia di attribuzione di mansioni superiori e di incompatibilità e cumulo di impieghi e incarichi (articoli 37 e 38). All'articolo 39 è previsto, in conformità a quanto sancito dall'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge n.421, l'esperimento del tentativo di conciliazione preventivo al ricorso al giudice ordinario per le controversie riguardanti il rapporto di lavoro. La previsione della legge regionale ha lo scopo di puntualizzare le modalità di esercizio di tale istituto.
Per quanto concerne le sanzioni disciplinari, posto che la tipologia e le entità delle infrazioni sono regolate dai contratti collettivi, la legge disciplina il procedimento di irrogazione, individuandone gli organi competenti e prevedendo garanzie di contraddittorio per il dipendente. In particolare, all'applicazione delle sanzioni provvedono il capo della struttura di appartenenza del dipendente (rimprovero verbale) o il dirigente (addebito scritto o sanzione pecuniaria) o la direzione generale del personale nelle ipotesi più gravi. Sono evidenti quindi la semplificazione (non è più obbligatoria la mediazione dell'organo collegiale) e i tempi contenuti della nuova procedura. E' comunque previsto un collegio arbitrale, a composizione mista, che su iniziativa del dipendente al quale sia stata irrogata una sanzione, può pronunciarsi sulla stessa.
***
Il Titolo V disciplina l'accesso al lavoro, che deve avvenire per concorso pubblico, per le qualifiche che richiedano il possesso del diploma medio-superiore o del diploma di laurea, e mediante chiamata degli iscritti nelle liste di collocamento degli uffici del lavoro, per le qualifiche per le quali è richiesto il requisito della scuola dell'obbligo; infine, l'assunzione degli appartenenti alle categorie protette (L. n.482/1968), secondo la normativa vigente, deve avvenire mediante chiamata numerica dalle apposite liste di collocamento. I requisiti per l'accesso agli impieghi regionali sono quelli valevoli per il pubblico impiego in generale. Le procedure e in genere le regole concorsuali saranno invece dettate con regolamento.
Per evitare duplicazioni di procedure complesse e trovare momenti di verifica generale delle esigenze e quindi di assegnazione delle risorse, sono previsti concorsi unificati per l'Amministrazione e per gli enti: i concorsi saranno espletati dall'Amministrazione. Dalle graduatorie uniche attingeranno, secondo precise regole, sia l'Amministrazione che gli enti. Una deroga al sistema illustrato è stabilita per il profilo di "sottufficiale forestale e di vigilanza ambientale" nella quinta qualifica funzionale: è previsto che si consegua esclusivamente mediante concorso interno dalla qualifica quarta con profilo di "guardia forestale e di vigilanza ambientale". La norma considera che la professionalità del "sottufficiale" non può derivare dalla preparazione teorica quale si accerta nel concorso pubblico (sia pure integrato da prove pratiche) ma è inscindibile dall'esperienza professionale maturata nel profilo di "guardia" all'interno del Corpo forestale e di vigilanza ambientale.
Nei concorsi pubblici, il 35 per cento dei posti è riservato al personale interno proveniente dalla qualifica immediatamente inferiore e in possesso di determinati requisiti.
Nel titolo V in esame è infine prevista una forma di accesso ai posti delle diverse qualifiche attraverso concorsi interni (articolo 51). La norma è ispirata a ragioni di motivazione e di incentivazione alla crescita professionale del personale, i cui apporti nei loro aspetti qualitativi e quantitativi devono essere valutati annualmente dai dirigenti (articolo 22). Per i concorsi, che saranno per titoli ed esami ed a numero chiuso, è prevista una apposita regolamentazione che dovrà garantire l'accertamento delle capacità professionali ed attitudinali in rapporto al profilo messo a concorso. Poiché si tratta di uno strumento selettivo di selezione, che deve consentire l'accertamento delle reali qualità professionali, sono previste deroghe alle regole generali sul requisito del titolo di studio. Tale modalità di accesso può operare limitatamente al 30 per cento dei posti vacanti. La percentuale è elevata all'80 per cento per la prima applicazione della legge (articolo 51, comma 6).
Per quanto riguarda le commissioni esaminatrici, l'articolo 49 prescrive che siano formate esclusivamente da tecnici esperti nelle materie del concorso, escludendo la partecipazione ad esse di soggetti che siano organi di governo dell'Amministrazione e degli enti o soggetti rappresentativi degli organismi sindacali o di rappresentanza dei dipendenti. La disposizione si allinea alla più aggiornata giurisprudenza della Corte costituzionale, che, riaffermando la natura esclusivamente tecnica delle commissioni di concorso, ha stabilito che devono essere sottratte alle possibili interferenze di componenti appartenenti agli organi di amministrazione attiva e agli organismi sindacali.
***
Il Titolo VI contiene la riforma dell'impianto della contrattazione collettiva. Infatti, la delegazione di parte pubblica, formata secondo la legge regionale 25 giugno 1984, n.33, da tre Assessori delegati a trattare per la Giunta regionale, è sostituita dall'Agenzia per la contrattazione (articolo 57): organismo tecnico, dotato di personalità giuridica, rispetto al quale il potere di direzione politica si esplica solo in via generale con direttive (articolo 58). L'Agenzia quindi costituisce non solo uno modo di professionalizzazione della contrattazione, ma - e qui sta l'elemento di novità - uno strumento di concreta separazione tra la parte politica e la rappresentanza sindacale volto ad evitare che, per ragioni di consenso politico e con grave danno per le compatibilità economiche e sociali, si confondano i lavoratori impegnati nelle trattative con l'elettorato.
La funzione di verifica e controllo dell'organo politico (Giunta regionale) si esplica invece pienamente sul testo dell'accordo raggiunto tra le parti. Infatti, il contratto collettivo proposto dall'Agenzia e dalle organizzazioni sindacali subisce la verifica della Giunta regionale, alla quale spetta l'autorizzazione alla sottoscrizione. A sua volta l'atto autorizzativo subisce il controllo di legittimità previsto dall'ordinamento. Ciò consente, esperita la fase preventiva del controllo, l'esecuzione del contratto (articoli 58, 59 e 60).
La contrattazione collettiva è regionale - comprende il personale dell'Amministrazione e degli enti indicati nell'articolo 1 - e integrativa - comprende comparti omogenei all'interno dell'area contrattuale regionale -. La legge peraltro individua direttamente un comparto di contrattazione integrativa nel Corpo forestale e di vigilanza ambientale. La contrattazione collettiva regionale concerne tutti gli istituti attinenti al rapporto di lavoro, con esclusione di quelli riservati a disciplina legislativa o amministrativa; quella integrativa si svolge invece negli ambiti stabiliti dal contratto collettivo regionale (articolo 52). Per il personale dirigente è prevista, in applicazione del principio contenuto nella Legge n. 421/1992, una separata area di contrattazione collettiva (articolo 62).
Per quanto riguarda le delegazioni trattanti, la parte pubblica è rappresentata dall'Agenzia, nella contrattazione collettiva regionale, e da una delegazione di dirigenti, nella contrattazione integrativa (articoli 53, 61 e 62). La parte sindacale è costituita da rappresentanti delle organizzazioni e delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative; l'articolo 54 determina il procedimento e i criteri per l'individuazione della maggiore rappresentatività. E' prevista la costituzione di rappresentanze sindacali unitarie che possono trattare nella contrattazione integrativa (articolo 55).
Sempre in tema di contrattazione, viene introdotta la previsione di un accordo interpretativo in caso di controversia tra le parti (articolo 63).
Infine, in linea con i principi più volte enunciati di trasparenza nei rapporti amministrazione-sindacato, di razionalizzazione della materia e di contenimento della spesa pubblica, è previsto (articolo 64), in ordine alle aspettative e ai permessi sindacali, un accordo per determinarne i limiti massimi secondo criteri indicati nella norma stessa, nonché le modalità e i tempi per l'applicazione della Legge 20 maggio1970, n.300.
***
Il Titolo VII infine reca le norme transitorie e finali. Per quanto riguarda le norme finali, vanno segnalate per il loro rilievo quella relativa alla soppressione di organi collegiali (articolo 69), giustificata dalla nuova natura degli atti di gestione del rapporto di lavoro e dalla nuova configurazione dei poteri di gestione delle risorse attribuiti ai dirigenti; quella relativa al passaggio di dipendenti ad altre amministrazioni (articolo 70), in applicazione dell'articolo 2112 del codice civile nelle ipotesi di trasferimento di funzioni; quella che obbliga ad una azione di coordinamento delle iniziative legislative e regolamentari in materia di personale e di uffici (articolo 73), al fine di evitare che iniziative settoriali non si armonizzino con le nuove regole; altre norme di coordinamento normativo (articoli 71, 72 e 74).
***
Per quanto riguarda le norme transitorie, l'articolo 65 definisce il quadro normativo di riferimento per la disciplina del rapporto di lavoro sino alla stipulazione dei contratti collettivi secondo le nuove regole; la normativa provvisoria verrà meno comunque dopo la stipulazione del secondo contratto collettivo.
Di fondamentale importanza è l'articolo 66 concernente l'individuazione degli uffici e la determinazione delle piante organiche dell'Amministrazione (analogo adempimento è posto a carico degli enti dalla disposizione del comma 6 nella prima applicazione della legge.
In sostanza, l'Amministrazione dovrà essere sottoposta ad una verifica ed analisi delle competenze della Presidenza della Giunta e degli Assessorati e, secondo i criteri di carattere qualitativo e quantitativo stabiliti nell'articolo 12, dovrà procedere all'accorpamento delle funzioni omogenee e alla rilevazione dei carichi di lavoro; quindi, sulla base della rilevanza delle funzioni così accorpate e alla quantità delle risorse necessarie per l'espletamento delle stesse, dovrà ridefinire il suo assetto organizzativo, completo delle posizioni di staff e ispettive di cui all'articolo 13. Il criterio dell'accorpamento delle funzioni e quello dimensionale garantiranno lo stretto rapporto tra le strutture organizzative e le effettive esigenze dell'Amministrazione.
Per quanto riguarda gli uffici dirigenziali in particolare è da tenere presente che il provvedimento di riorganizzazione costituisce la base per la determinazione del numero dei dirigenti secondo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 16.
L'importanza del provvedimento di riorganizzazione deriva non solo dal suo contenuto intrinseco ma anche dal fatto che dalla sua pubblicazione deriva una serie di adempimenti che realizzano il graduale passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento. Infatti, nel trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del predetto provvedimento sul Bollettino ufficiale della Regione entra in vigore il nuovo assetto organizzativo dell'Amministrazione e vengono contemporaneamente meno tutte le norme di legge e di regolamento che disciplinano attualmente gli uffici regionali (in particolare viene abrogato il regolamento dei servizi e dei settori dell'Amministrazione con le disposizioni di legge integrative dello stesso).
Dalla data di entrata in vigore del predetto provvedimento decorre il termine - 40 giorni - per il conferimento degli incarichi di direzione secondo la nuova legge. Nel frattempo, i coordinatori nominati secondo l'ordinamento preesistente decadono dalle funzioni, ad esclusione dei coordinatori generali che assicurano la direzione delle strutture secondo le disposizioni della presente legge. Tale esercizio provvisorio di funzioni non può protrarsi oltre 40 giorni, durante i quali devono essere attribuiti gli incarichi di direzione necessari per l'operatività del sistema. Resta inteso che l'Amministrazione dovrà prioritariamente nominare i direttori generali, dovendo questi, una volta entrati in carica, pronunciarsi relativamente alla nomina dei direttori dei servizi.
All'atto dell'entrata in vigore del nuovo sistema sono abrogate le norme della legge n.32/1988 sulle funzioni di coordinamento e quelle concernenti le procedure e gli organi di applicazione delle sanzioni disciplinari.
L'articolo 67 stabilisce la nuova dotazione organica dell'Amministrazione e dell'Azienda delle foreste demaniali. Essa scaturisce dalle risultanze della rilevazione dei carichi di lavoro per il triennio 1991/1993, sulle quali l'Amministrazione sta operando in quanto formalmente approvate, mentre per il triennio in corso è stata già avviata la procedura di aggiornamento. In particolare, rispetto alla dotazione organica vigente costituita da 5273 unità, quella nuova di 4650 unità, con una riduzione quindi di 623 unità, realizza un contenimento dell'11,8 per cento, con incrementi delle qualifiche più elevate e contrazione di quelle medio-basse. Sotto il profilo dei costi, la pianta organica vigente comporta una spesa complessiva pari a lire 336.954 milioni, mentre la dotazione proposta con la presente legge comporterà una spesa pari a lire 297.018 milioni con una economia di 39.935 milioni che rappresentano l'11,8 della spesa Per quanto concerne peraltro la qualifica dirigenziale essa è definita in aumento sulla base della prefigurazione delle funzioni dirigenziali, come si è detto. Tale prefigurazione tiene conto del numero delle direzioni generali stabilite dall'articolo 10, dalla qualificazione di strutture dirigenziali riconosciuta ai servizi e delle altre posizioni funzionali dirigenziali.
L'individuazione delle entità numeriche predette ha evidentemente natura provvisoria, essendo essa strumentale all'attivazione immediata della legge. Infatti, la nuova dotazione dei dipendenti dell'Amministrazione risulterà dall'aggiornamento della rilevazione e misurazione dei carichi di lavoro per il triennio in corso; quella dei dirigenti conseguirà invece al provvedimento di riorganizzazione di cui all'articolo 66.
L'articolo 68 detta disposizioni di inquadramento nella nuova tabella organica secondo un criterio di corrispondenza tra ordinamenti. Infine, i commi 4, 5 e 6 dello stesso articolo disciplinano una forma di progressione economica nei confronti di una categoria di personale (ruolo speciale ad esaurimento di cui alla legge regionale n.13/1986 e successive modificazioni) con intenti perequativi.
Infine, l'articolo 74 dispone l'abrogazione di numerose norme non compatibili con quelle della presente legge.
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AUTONOMIA - ORDINAMENTO REGIONALE - RAPPORTI CON LO STATO - RIFORMA DELLO STATO - ENTI LOCALI - ORGANIZZAZIONE REGIONALE DEGLI ENTI E DEL PERSONALE - POLIZIA LOCALE E RURALE - PARTECIPAZIONE POPOLARE
composta dai Consiglieri
SANNA Salvatore, Presidente - LIPPI, Vice Presidente - MACCIOTTA, Segretario - BONESU - BUSONERA - FLORIS - LORENZONI - MANCHINU - MANUNZA - MARTEDDU - MASALA, relatore - PITTALIS - SCHIRRU, pervenuta il 25 giugno 1998
Il testo unificato della proposta di legge n. 22 e del disegno di legge n. 101 è stato approvato dalla Commissione a conclusione di un iter lungo e complesso, di cui è opportuno richiamare le tappe principali.
La prima fase della discussione, avviata nell'ottobre del 1995, ha condotto alla redazione di una prima bozza di testo unificato, che reca la data del 10 settembre 1996.
Il criterio-guida seguito nella redazione della bozza, ma anche nelle successive fasi dell'esame, è stato quello di assicurare il pieno recepimento dei principi di riforma del pubblico impiego introdotti dalla Legge n. 421 del 1992 e dettagliati con il decreto legislativo n. 29 del 1993. Pur essendo la Regione vincolata soltanto al recepimento dei principi desumibili dalla legge delega, e non anche delle singole norme recate dal decreto delegato, si è infatti ritenuto di doversi indirizzare verso la più ampia omogeneizzazione dell'ordinamento dell'amministrazione regionale con quello delle altre pubbliche amministrazioni, sia pure nel rispetto delle specificità della Regione, anche al fine di creare condizioni più favorevoli per il processo di riallocazione delle competenze statali, regionali e locali che caratterizza l'attuale stagione istituzionale.
L'attuazione dell'indirizzo di omogeneizzazione sopra richiamato ha comportato la necessità di una scrittura ex novo di ampie parti del provvedimento. Infatti, mentre la proposta di legge n. 22, pur ispirandosi programmaticamente ad un criterio di stretta aderenza al decreto legislativo n. 29, non entrava nei dettagli dello specifico quadro normativo della nostra amministrazione regionale, il disegno di legge n. 101 si discostava dal decreto legislativo n. 29 in numerosi aspetti, tra i quali si segnalano: la rigida predeterminazione per legge delle articolazioni organizzative anche non dirigenziali; l'insufficiente specificazione degli ambiti di autonomia gestionale dei dirigenti e dell'istituto del controllo di gestione; l'assenza di norme disciplinanti le situazioni di esubero ed i processi di mobilità del personale, sia all'interno dell'amministrazione regionale che verso altri enti; le ampie deroghe al principio del concorso pubblico; la mancata previsione di norme sul controllo dei costi contrattuali.
Alla prima bozza di testo unificato è stata data la massima diffusione, invitando in particolare le organizzazioni sindacali del personale regionale a far conoscere le loro osservazioni e proposte. Conclusa nel marzo 1997 la fase delle consultazioni, è stata predisposta una seconda bozza che teneva conto delle osservazioni pervenute, datata 28 luglio 1997. Su questa bozza si è svolta, dall'ottobre 1997 al febbraio 1998, la discussione e votazione dei singoli articoli; una volta pervenuto il parere della Commissione bilancio, si è proceduto il 10 giugno 1998 all'approvazione finale del testo che ora si sottopone all'Aula.
L'inusuale e certamente anche eccessiva lunghezza dell'iter sopra descritto è derivata da un lato dall'obbiettiva complessità della materia, dai limiti sopra richiamati delle proposte di partenza, dalla necessità di intervenire su un assetto normativo ed organizzativo del personale regionale caratterizzato storicamente da cumuli di ritardi ed inadempienze (basti ricordare che ad oggi non è stata ancora compiutamente applicata la precedente "grande riforma" dell'amministrazione, quella della legge regionale n. 51 del 1975, e pertanto sopravvivono ancora in taluni rami dell'amministrazione articolazioni organizzative mutuate negli anni '50 dal modello ministeriale, o che non è stato ancora costituito l'organico della dirigenza, istituita con la legge regionale n. 6 del 1986). Ha pesato sui tempi dell'esame anche il carico particolarmente oneroso di competenze che ricadono sulla Prima Commissione e l'obiettiva insufficienza, a fronte di tale carico, del supporto di cui la Commissione può disporre. Vanno ricordate ancora le numerose pause cui la Commissione è stata costretta nei periodi di crisi di Giunta. Infine va tenuto presente che la normativa nazionale di riferimento ha subito in questi anni numerose e talvolta tumultuose modifiche, costringendo la Commissione a ritornare su punti che erano stati già definiti.
A questo proposito va tenuto presente che il testo sottoposto all'Aula tiene conto, oltre che della Legge n. 421 del 1992 e del decreto legislativo n. 29 del 1993, anche dei nuovi principi in materia di pubblico impiego introdotti con le leggi 15 marzo 1997, n. 59 e 15 maggio 1997, n. 127 (più note come leggi Bassanini uno e due) ed anche delle rilevanti novità in materia di contrattazione e di rappresentanza sindacale recate dal decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396.
Non sono invece considerate nel testo, perché intervenute dopo l'approvazione degli articoli, le modifiche al decreto legislativo n. 29 introdotte, in attuazione della "Bassanini uno", dai decreti legislativi 6 marzo 1998, n. 59 e 31 marzo 1998, n. 80; non è altresì considerata la modifica apportata alla "Bassanini uno", in materia di consultazione delle organizzazioni sindacali, dalla "Bassanini tre" appena approvata dal Parlamento.
La Commissione ha infatti preferito non rinviare ulteriormente la presentazione del testo all'Aula, riservandosi di proporre sotto forma di emendamenti le modifiche indispensabili al fine di tener conto anche dei più recenti mutamenti della disciplina statale.
Di seguito si illustrano gli aspetti di maggiore rilievo del testo unificato.
Ambito di applicazione
L'ambito di applicazione della legge, definito dall'articolo 1, è ulteriormente precisato nell'articolo 69, nel quale sono stati aggiunti, rispetto all'elenco contenuto del DL 101, i consorzi per la frutticoltura.
Controllo di gestione
Il controllo di gestione è oggetto di una dettagliata disciplina, contenuta negli articoli 11 e 12, ove si prevede la costituzione di un apposito ufficio dotato della necessaria autonomia e qualificazione tecnica.
Strutture organizzative e nomina dei responsabili
Si è optato per una decisa semplificazione e delegificazione della materia, prevedendo (articoli 13 e 14) che soltanto le direzioni generali siano istituite per legge, mentre l'istituzione dei servizi è lasciata alla responsabilità della Giunta. Si è scelto inoltre di non predeterminare in legge le ulteriori articolazioni dei servizi, lasciando che su ciò decida il singolo Assessore, su proposta del direttore generale, con il solo limite della disponibilità di risorse per la retribuzione delle funzioni di coordinamento e responsabilità.
Parallelamente si è deciso (articolo 29) di lasciare in capo alla Giunta soltanto la nomina dei direttori generali e degli ispettori, mentre la scelta dei direttori di servizio è attribuita alla responsabilità dei singoli Assessori, sentiti i direttori generali.
Sono state inserite norme (comma 8 dell'articolo 29 e articolo 31) volte ad impedire la vacanza sine die degli incarichi di direzione, di cui è stata confermata l'ordinaria durata quinquennale, prevedendo peraltro (comma 10 dell'articolo 29) la revocabilità dei soli direttori generali nei tre mesi successivi all'insediamento di una nuova Giunta regionale.
Per le sole direzioni generali è stata infine prevista una limitata possibilità di affidamento a dirigenti esterni (articolo 30).
Dotazioni organiche e processi di mobilità
E' stata inserita in legge (articoli 15 e 41) la procedura per la periodica determinazione e verifica delle dotazioni organiche a livello di singola direzione generale, e sono stati regolati (articoli 38, 39 e 40) i processi di mobilità interna ed esterna all'Amministrazione regionale ed agli enti strumentali, lasciando in questa materia ampio spazio alla contrattazione sindacale e prevedendo come prioritario il ricorso agli accordi di mobilità.
Accesso agli impieghi
Sia per la qualifica dirigenziale (articolo 33) che per le altre qualifiche (articolo 56) è stata prevista la riserva del 40% dei posti messi a concorso pubblico a favore del personale interno di qualifica immediatamente inferiore, che sia comunque in possesso del titolo di studio richiesto per il concorso. Sono stati invece esclusi i concorsi interni, che erano previsti nel DL 101.
Mansioni
E' stata prevista, circondandola peraltro delle opportune cautele, la possibilità che il dipendente sia adibito temporaneamente, oltre che a mansioni superiori, anche a mansioni inferiori a quelle della sua qualifica (articoli 36 e 37); tale eventualità, non prevista nel DL 101 e oggi non più presente nel decreto legislativo n. 29 del 1993, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 80 del 1998, è tuttavia richiamata nell'articolo 2 comma 1 lettera v) della Legge n. 421 del 1992.
Valutazione dei dipendenti
E' stata mantenuta la previsione che i dipendenti siano soggetti a valutazione annuale, rinviando peraltro alla contrattazione la definizione delle relative modalità (articolo 43).
Incompatibilità
E' stata stabilita una rigorosa disciplina delle incompatibilità tra il rapporto d'impiego a tempo pieno ed altre attività, escludendo invece dalle incompatibilità i dipendenti a tempo parziale, salvo che per i casi di conflitto di interessi o interferenza con i compiti istituzionali (articoli 44 e 45).
Attività di particolare responsabilità o qualificazione
E' stata prevista una specifica disciplina contrattuale (articolo 58 comma 3) per i dipendenti che svolgono attività di particolare responsabilità o qualificazione, ivi compresi i componenti del Corpo forestale e di vigilanza ambientale.
Inoltre (articolo 46) è stata introdotta una disciplina innovativa per quanto riguarda i compiti, le responsabilità e le specifiche indennità dei professionisti dipendenti dall'Amministrazione e dagli enti regionali.
Contrattazione
In applicazione del principio secondo cui la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni deve essere affidata ad autonomi organismi tecnici (articolo 2 comma 1 lettera b) della Legge n. 421 del 1992), la Commissione aveva deciso in una prima fase di affidare tale funzione all'Agenzia nazionale per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), scartando l'ipotesi della costituzione di un'agenzia tecnica regionale che era contenuta nel DL 101.
Essendo successivamente intervenuta una nuova formulazione dell'articolo 50 del decreto legislativo n. 29 del 1993, che non prevede più la possibilità, per le Regioni a statuto speciale, di affidare direttamente all'ARAN la loro rappresentanza negoziale, ma soltanto di avvalersi dell'assistenza della medesima, la Commissione ha optato per l'affidamento della rappresentanza negoziale ad un apposito comitato tecnico di elevata qualificazione ed indipendenza, che deve comunque avvalersi dell'assistenza dell'Agenzia nazionale (articolo 59).
Prima applicazione della legge
E' stata prestata una particolare attenzione nel definire norme di prima attuazione che consentano il passaggio più rapido possibile al nuovo ordinamento del personale e dell'organizzazione amministrativa della Regione.
A tal fine si è reso necessario introdurre una disciplina di carattere eccezionale per quanto riguarda la prima costituzione della dirigenza nell'Amministrazione regionale (articolo 77). La Commissione ha ritenuto infatti necessario incrementare significativamente la dotazione organica della dirigenza, portandola dalle attuali 100 a 220 unità, in considerazione delle crescenti esigenze di funzioni qualificate in un'Amministrazione che sempre più dovrà convertirsi da funzioni gestionali a funzioni di indirizzo, programmazione e controllo. Contemporaneamente la Commissione si è trovata a dover fronteggiare la attuale completa mancanza di personale regolarmente inquadrato nella qualifica dirigenziale, a seguito dell'annullamento in sede giurisdizionale dei precedenti concorsi.
Si è perciò deciso di procedere alla costituzione di un primo contingente della dirigenza mediante una procedura di accertamento del possesso di un insieme di requisiti di anzianità e di servizio, limitando peraltro le dimensioni di tale contingente al numero strettamente necessario alla copertura delle funzioni di direzione delle attuali strutture dell'Amministrazione. Contestualmente si è previsto lo svolgimento sia di un concorso per titoli ed esami, riservato a personale già inquadrato nella qualifica immediatamente inferiore a quella dirigenziale, sia di un ordinario concorso pubblico, cui deve essere riservato il 25% dei posti in organico. In questo modo si ritiene di poter rispondere contemporaneamente, e nei tempi stretti che sono imposti dalla necessità di mettere a regime la riforma, alle diverse esigenze, da un lato, del riconoscimento delle funzioni svolte e delle professionalità acquisite dal personale che in questi anni ha di fatto svolto le mansioni dirigenziali senza poter ottenere la corrispondente qualifica e, d'altro lato, dell'apertura a competenze esterne all'Amministrazione.
Per quanto riguarda il personale di qualifica non dirigenziale, la Commissione ha avuto ben presente la necessità di innovare gli attuali inquadramenti, che necessitano non soltanto di un accorpamento e flessibilizzazione dei livelli e profili professionali, ma anche di una delicata opera di riequilibrio, volta a dare riconoscimento alle varie professionalità ed esperienze lavorative rimaste sacrificate nelle alterne e spesso non lineari vicende applicative dei procedimenti di mobilità verticale che caratterizzano l'attuale ordinamento professionale. La Commissione ha tuttavia ritenuto che questa problematica debba essere essenzialmente affrontata a livello contrattuale e si è pertanto limitata (articolo 76) a definire i principi che dovranno ispirare il nuovo ordinamento professionale.
Considerato infine che la complessità delle questioni in campo potrà portare ad un allungamento dei tempi necessari per la stipula del nuovo contratto, che quello vigente è scaduto il 31 dicembre 1996 e che vi è l'esigenza di uniformare le scadenze contrattuali a quelle degli altri comparti del pubblico impiego, la Commissione ha introdotto (articolo 78) una proroga ex lege del contratto vigente, prevedendo altresì un limitato adeguamento retributivo, che comunque potrà essere rivisto nelle sede propria, che è necessariamente quella contrattuale.
Nota: Il testo della commissione è identico a quello della Proposta di legge 22/A
TESTO DEL PROPONENTE
TESTO DELLA COMMISSIONE
TITOLO: Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione TITOLO I
PRINCIPI GENERALIArt. 1
Finalità ed ambito di applicazione1. La Regione, in attuazione dell'articolo 3 dello Statuto speciale della Sardegna, dell'articolo 3 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 e dell'articolo 4 della Legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2 e sulla base della revisione in atto delle leggi regionali 7 gennaio 1977 n. 1 e 1 agosto 1975, n. 33, organizza l'esercizio delle proprie funzioni, secondo criteri di sussidiarietà e di solidarietà, associando comuni e province, cui trasferisce competenze e risorse, alle decisioni unitarie e alla loro attuazione decentrata e promuovendo il confronto con le organizzazioni dei lavoratori.
2. La presente legge costituisce pertanto parte integrante del complessivo processo di riforma istituzionale della Regione e, in attuazione dei principi fondamentali desumibili dall'articolo 2 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421, disciplina il sistema organizzativo degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego del personale dipendente dall'Amministrazione regionale e dell'Azienda foreste demaniali - di seguito denominate "Amministrazione" - al fine di:
a) qualificare il lavoro del personale, organizzandone l'attività per obiettivi e mediante la responsabilizzazione dei dirigenti, promuovendone la costante formazione e crescita professionale, favorendone il senso di appartenenza alla istituzione regionale attraverso la condivisione delle sue finalità;
b) accrescere l'efficienza, la speditezza e la trasparenza del sistema organizzativo regionale, in funzione dell'efficace partecipazione dei cittadini nel perseguimento delle finalità pubbliche, mediante la separazione della direzione politica dalla direzione amministrativa;
c) razionalizzare il costo del lavoro del personale, contenendone la spesa complessiva, diretta e indiretta, entro i vincoli della finanza pubblica;
d) integrare gradualmente la disciplina del rapporto di lavoro con quella del lavoro privato, per tendere così alla uniformità di trattamento del personale del pubblico impiego, in vista particolarmente del rapporto di cooperazione tra Regione ed enti locali.
3. Salva la disciplina che sarà definita in sede di riforma degli enti regionali, sono soggetti all'applicazione della presente legge i seguenti enti pubblici della Regione - di seguito denominati "enti" -:
a) Ente Regionale di Sviluppo ed Assistenza Tecnica;
b) Ente Sardo Acquedotti e Fognature;
c) Ente Sardo Industrie Turistiche;
d) Centro Regionale Agrario Sperimentale;
e) Istituto Zootecnico e Caseario per la Sardegna;
f) Istituto Incremento Ippico per la Sardegna;
g) Istituto Sardo Organizzazione Lavoro Artigiano;
h) Istituto Superiore Regionale Etnografico;
i) Stazione Sperimentale del Sughero;
l) Ente Autonomo del Flumendosa;
m) Enti per il Diritto allo Studio Universitario.
4. Sino alla emanazione della legge regionale di riordino degli enti turistici, la disciplina della presente legge si applica agli enti provinciali per il turismo e alle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo.
5. L'Amministrazione assume come obiettivo, ai fini della migliore funzionalità delle proprie strutture, della omogeneità di trattamento, della flessibilità di impiego del personale e della realizzazione della riforma degli enti indicati nel comma 3, quello di costituire un ruolo unico regionale.
TITOLO I
PRINCIPI E NORME GENERALIArt. 1
Ambito di applicazione1. La presente legge disciplina il sistema organizzativo degli uffici e i rapporti di lavoro del personale dipendente dall'Amministrazione regionale, di seguito denominata "Amministrazione".
2. Sono altresì soggetti all'applicazione della presente legge tutti gli enti pubblici regionali non aventi natura economica, di seguito denominati "enti".
Art. 2
Fonti1. L'Amministrazione e gli enti sono ordinati secondo disposizioni di legge e di regolamento ovvero, sulla base delle medesime, mediante atti di organizzazione.
2. Il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Amministrazione e degli enti - di seguito denominati "dipendenti" - è disciplinato dalle disposizioni delle sezioni II e III, capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa , salvi i limiti stabiliti dalla presente legge per il perseguimento degli interessi generali cui l'organizzazione e l'azione amministrativa sono indirizzate. La Legge 20 maggio 1970, n. 300, si applica a prescindere dal numero dei dipendenti.
3. I rapporti individuali di lavoro e di impiego di cui al comma 2 sono regolati contrattualmente. I contratti collettivi sono stipulati secondo i criteri e le modalità previste nel Titolo V della presente legge. I contratti individuali devono conformarsi ai principi del successivo articolo 35, comma 2.
Art. 2
Fonti1. L'Amministrazione e gli enti sono ordinati secondo disposizioni legislative e regolamentari ovvero, sulla base delle medesime, mediante atti di organizzazione.
2. Il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Amministrazione e degli enti, di seguito denominati "dipendenti", è disciplinato dalle disposizioni delle sezioni II e III, capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, salvi i limiti stabiliti dalla legge per il perseguimento degli interessi generali cui l'organizzazione e l'azione amministrativa sono indirizzate. La Legge 20 maggio 1970, n. 300, si applica a prescindere dal numero dei dipendenti.
3. I rapporti individuali di lavoro dei dipendenti sono regolati contrattualmente. I contratti individuali devono conformarsi ai principi dell'articolo 35, comma 2.
4. I contratti collettivi sono stipulati secondo i criteri e le modalità previsti nel Titolo VI.
5. I contratti collettivi di lavoro e gli atti di organizzazione di carattere generale sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione e non possono acquistare efficacia prima della loro pubblicazione.
Art. 3
Riserve di legge1. Sono regolate dalla legge, ovvero, sulla base della legge o nell'ambito dei principi da essa stessa posti, con atti normativi o amministrativi, le seguenti materie:
1) le responsabilità giuridiche dei singoli operatori nell'espletamento delle procedure amministrative;
2) i principi fondamentali di organizzazione degli uffici;
3) gli uffici e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi;
4) i procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro e di avviamento al lavoro;
5) i ruoli e le dotazioni organiche e la loro consistenza complessiva;
6) la responsabilità e le incompatibilità tra l'impiego pubblico ed altre attività e i casi di divieto di cumulo di impieghi e incarichi pubblici;
7) la garanzia della libertà d'insegnamento e l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attività didattica, scientifica e di ricerca.
Art. 3
Materie riservate alla legge
e agli atti amministrativi1. Sono regolate dalla legge ovvero, sulla base della legge o nell'ambito dei principi da essa stessa posti, con atti normativi o amministrativi le seguenti materie:
a) le responsabilità giuridiche dei singoli operatori nell'espletamento delle procedure amministrative;
b) i principi fondamentali di organizzazione degli uffici;
c) gli uffici e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi;
d) i procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro e di avviamento al lavoro;
e) i ruoli e le dotazioni organiche e la loro consistenza complessiva;
f) le incompatibilità tra l'impiego pubblico ed altre attività e i casi di divieto di cumulo di impieghi e incarichi pubblici;
g) la garanzia della libertà d'insegnamento e l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attività didattica, scientifica e di ricerca.
Art. 4
Potere di organizzazione1. L'Amministrazione e gli enti assumono ogni determinazione per l'organizzazione degli uffici al fine di assicurare l'economicità, la speditezza e rispondenza dell'azione amministrativa al pubblico interesse.
2. Nelle materie soggette alla disciplina del codice civile, delle leggi sul lavoro e dei contratti collettivi, l'Amministrazione e gli enti operano con i poteri del privato datore di lavoro, adottando tutte le misure inerenti alla organizzazione e alla gestione dei rapporti di lavoro.
Art. 4
Potere di organizzazione1. L'Amministrazione e gli enti assumono ogni determinazione per l'organizzazione degli uffici al fine di assicurare l'economicità, la speditezza e la rispondenza dell'azione amministrativa al pubblico interesse.
2. Nelle materie soggette alla disciplina del codice civile, delle leggi sul lavoro e dei contratti collettivi, l'Amministrazione e gli enti operano con i poteri del privato datore di lavoro, adottando tutte le misure inerenti alla organizzazione e alla gestione dei rapporti di lavoro.
Art. 5
Principi di organizzazione1. Il sistema amministrativo regionale si conforma ai seguenti principi:
a) articolazione delle strutture per funzioni omogenee;
b) collegamento delle attività delle strutture attraverso il dovere di comunicazione interna ed esterna ed interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici, nei limiti della riservatezza e della segretezza di cui alle leggi regionali 15 luglio 1986, n. 47 e 22 agosto 1990, n. 40, e della Legge 7 agosto 1990, n. 241;
c) trasparenza attraverso l'individuazione di appositi uffici per l'informazione ai cittadini e, per ciascun procedimento, attribuzione ad un'unica struttura della responsabilità complessiva dello stesso, nel rispetto delle leggi regionali 15 luglio 1986, n. 47 e 22 agosto 1990, n. 40 nonché della Legge 7 agosto 1990, n. 241;
d) armonizzazione degli orari di servizio, di apertura degli uffici e di lavoro con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei paesi della comunità europea, nonché con quelli del lavoro privato;
e) collaborazione e responsabilità di tutto il personale per il risultato dell'attività lavorativa;
f) flessibilità nella organizzazione delle strutture e nella gestione delle risorse umane anche mediante processi di riconversione professionale e di mobilità del personale all'interno dell'Amministrazione e degli enti.
Art. 5
Criteri di organizzazione1. L'Amministrazione e gli enti sono organizzati secondo i seguenti criteri:
a) collaborazione e responsabilità di tutto il personale per il risultato dell'attività lavorativa;
b) flessibilità nella organizzazione delle strutture e nella gestione delle risorse umane, anche mediante processi di riconversione professionale e di mobilità del personale;
c) articolazione delle strutture per funzioni omogenee e per centri di imputazione delle responsabilità;
d) determinazione, per ciascun tipo di procedimento, dell'unità organizzativa e del funzionario responsabile del procedimento;
e) chiarezza e trasparenza nella gestione amministrativa e pubblicità degli atti e dei procedimenti, salvi i limiti di riservatezza e di segretezza posti dall'ordinamento;
f) collegamento ed integrazione delle attività delle strutture, attraverso il dovere di comunicazione interna ed esterna e l'interconnessione mediante sistemi informativi automatizzati, al fine di migliorare la qualità, l'economicità e la trasparenza dell'attività amministrativa e di potenziare i supporti conoscitivi per le decisioni pubbliche;
g) armonizzazione degli orari di servizio, di apertura degli uffici e di lavoro con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei paesi dell'Unione europea, nonché con quelli del lavoro privato.
Art. 6
Partecipazione sindacale1. La partecipazione delle rappresentanze sindacali è definita dal contratto collettivo. Relativamente alle materie riservate alla legge, la partecipazione è regolata dalla legge stessa.
2. L'Amministrazione e gli enti informano le rappresentanze sindacali sulla qualità dell'ambiente di lavoro e sulle misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro; su loro richiesta, le incontrano per il confronto sulle predette materie e nei casi previsti dalla presente legge, ferme restando l'autonoma determinazione definitiva e la responsabilità del dirigente nelle stesse materie.
3. L'eventuale confronto previsto dal comma 2 deve espletarsi nel termine tassativo di quindici giorni dalla ricezione della informazione, ovvero entro un termine più breve per motivi di urgenza; decorsi tali termini i dirigenti assumono le proprie autonome determinazioni.
Art. 6
Partecipazione sindacale1. La partecipazione delle rappresentanze sindacali è definita dai contratti collettivi. Relativamente alle materie riservate alla legge, la partecipazione è regolata dalla legge stessa.
2. L'Amministrazione e gli enti informano le rappresentanze sindacali sulle misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro.
3. Le informano altresì, nei casi e modi previsti dai contratti collettivi, prima dell'adozione degli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro e sulla qualità dell'ambiente di lavoro e comunque nei seguenti casi:
a) attuazione delle direttive comunitarie in materia di pari opportunità ai sensi dell'articolo 8 comma 2;
b) provvedimenti di determinazione delle dotazioni organiche ai sensi dell'articolo 16;
c) provvedimenti di gestione provvisoria delle dotazioni organiche ai sensi dell'articolo 41;
d) attuazione dei processi di mobilità, con le modalità definite ai sensi dell'articolo 40;
e) determinazioni dirigenziali sui criteri di organizzazione del lavoro e sulle iniziative in caso di esuberi o carenze di personale, ai sensi dell'articolo 25 comma 1 lettere f) e g);
f) determinazioni dirigenziali sull'attribuzione dei trattamenti economici accessori, ai sensi degli articoli 25, comma 1 lettera h) e 26 comma 1 lettera e);
g) definizione del codice di comportamento dei dipendenti dell'Amministrazione e degli enti, ai sensi dell'articolo 48;
h) fissazione del contingente dei posti da mettere a concorso, ai sensi dell'articolo 54 comma 2.
4. Nei casi di cui alle lettere a), d) e g) del comma 3 e negli altri casi previsti dai contratti collettivi l'Amministrazione e gli enti incontrano le rappresentanze sindacali, su loro richiesta, per l'esame delle materie di cui al comma 3, ferme restando l'autonoma determinazione definitiva e la responsabilità del dirigente nelle stesse materie. L'esame, se i contratti collettivi non dispongono diversamente, deve espletarsi nel termine tassativo di quindici giorni dalla ricezione dell'informazione, ovvero entro un termine più breve per motivi di urgenza; decorsi tali termini i dirigenti assumono le proprie autonome determinazioni.
Art. 7
Gestione delle risorse umane1. L'Amministrazione e gli enti, nella gestione delle risorse umane:
a) garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e il trattamento sul lavoro;
b) definiscono criteri di priorità nell'impiego flessibile del personale purché compatibile con l'organizzazione degli uffici e del lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati in attività di volontariato ai sensi della legge regionale 13 settembre 1993, n. 39;
c) curano la formazione e l'aggiornamento professionali del personale;
d) possono erogare trattamenti economici accessori solo se corrispondono a prestazioni effettivamente rese.
2. Per esigenze speciali alle quali non possa farsi fronte con il personale in servizio o per le quali è richiesta specifica competenza professionale, l'Amministrazione può conferire incarichi individuali o collettivi ad esperti di provata competenza determinando preventivamente oggetto, durata, luogo e compenso della collaborazione.
Art. 7
Gestione delle risorse umane1. L'Amministrazione e gli enti, nella gestione delle risorse umane:
a) garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e il trattamento sul lavoro;
b) definiscono criteri di priorità nell'impiego flessibile del personale, compatibilmente con l'organizzazione degli uffici e del lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati in attività di volontariato ai sensi della legge regionale 13 settembre 1993, n. 39;
c) curano la formazione, l'aggiornamento e la riqualificazione professionale del personale, anche a sostegno ed in attuazione dei processi di mobilità;
d) possono erogare trattamenti economici accessori solo se corrispondono a prestazioni effettivamente rese.
2. La mobilità del personale è componente essenziale della gestione delle risorse umane nell'Amministrazione e negli enti.
3. L'Amministrazione e gli enti curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane, attraverso coordinati processi di mobilità interna ed esterna, ivi compresa la mobilità verso altre pubbliche amministrazioni, aziende o società private del personale che venga a trovarsi in esubero in conseguenza di deleghe e di trasferimenti di funzioni alle medesime amministrazioni, aziende o società, da attuarsi sentite le associazioni degli enti locali eventualmente interessate e con la salvaguardia delle posizioni giuridiche ed economiche acquisite dal personale soggetto a mobilità.
4. Per esigenze speciali, per le quali non sia disponibile personale con la specifica competenza professionale, l'Amministrazione può conferire incarichi ad esperti di provata competenza, determinando preventivamente oggetto, durata, luogo e compenso della collaborazione.
Art. 8
Pari opportunità1. L'Amministrazione e gli enti, al fine di garantire pari opportunità per l'accesso al lavoro e per il trattamento sul lavoro:
a) riservano alle donne, salva motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso, fermo restando il principio di cui all'articolo 49;
b) garantiscono la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza.
Art. 8
Pari opportunità1. L'Amministrazione e gli enti, al fine di garantire pari opportunità per l'accesso al lavoro e per il trattamento sul lavoro:
a) riservano a ciascuno dei sessi, salva motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti nella formazione degli elenchi per la composizione delle commissioni di concorso;
b) garantiscono la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale al loro numero.
2. L'Amministrazione e gli enti adottano tutte le misure occorrenti per l'attuazione delle direttive comunitarie in materia di pari opportunità
Art. 9
Direzione politica e direzione amministrativa1. La Giunta regionale, il Presidente e gli Assessori definiscono gli obiettivi e i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.
2. Ai dirigenti spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili della gestione e dei relativi risultati.
3. Gli enti adeguano i loro ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato e gestione dall'altro.
Art. 9
Direzione politica e direzione amministrativa1. La Giunta regionale, il Presidente e gli Assessori, secondo le rispettive competenze, definiscono gli obiettivi da conseguire e i programmi da attuare da parte dell'Amministrazione e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa a tali obiettivi e programmi.
2. Negli enti tali funzioni sono esercitate dagli organi competenti secondo i rispettivi ordinamenti, fermi restando i poteri di indirizzo e controllo spettanti alla Giunta regionale.
3. Ai dirigenti dell'Amministrazione e degli enti spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano le amministrazioni verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo. I dirigenti sono responsabili della gestione e dei relativi risultati.
TITOLO II
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DOTAZIONE ORGANICAArt. 10
Strutture organizzative dirigenziali1. L'Amministrazione è organizzata in direzioni generali e servizi.
2. Le direzioni generali sono strutture organizzative coincidenti con i rami dell'Amministrazione istituiti dalla legge regionale, salvo quanto previsto nel successivo comma 3, e sono sovraordinate ai servizi.
3. Le seguenti aree organizzative, comprese nei rami dell'Amministrazione di cui al comma 1, sono strutturate in direzioni generali: ragioneria generale; legale; organizzazione e personale; corpo forestale e di vigilanza ambientale; programmazione generale e piano economico.
4. I servizi sono strutture organizzative di secondo grado costituite per la gestione di compiti relativi alle funzioni finali o alle funzioni strumentali attribuite alla competenza delle direzioni generali ovvero per lo svolgimento di compiti di studio e ricerca, sulle problematiche inerenti al ramo dell'Amministrazione nel quale sono istituiti, e di collaborazione nella elaborazione delle linee d'intervento e dei programmi.
5. Alle direzioni generali e ai servizi sono preposti dirigenti, ai sensi dell'articolo 19, lettere a) e b).
Art. 10
Gestione delle risorse1. La Giunta regionale, il Presidente e gli Assessori periodicamente, e comunque entro 60 giorni dall'approvazione del bilancio, anche sulla base delle proposte dei direttori generali, secondo le rispettive competenze provvedono:
a) a definire gli obiettivi e i programmi da attuare, indicando le scale di priorità;
b) a determinare le risorse finanziarie da destinare alle diverse finalità.
2. I direttori generali, sulla base delle risorse messe a loro disposizione ai sensi del comma 1, determinano i programmi operativi, affidandone la gestione ai direttori dei servizi.
3. I direttori generali verificano periodicamente con i direttori dei servizi lo stato di attuazione dei programmi ad essi assegnati e discutono con essi gli interventi eventualmente occorrenti per garantire il conseguimento degli obiettivi prefissati, ivi compresi i provvedimenti di mobilità del personale all'interno della direzione generale.
4. I direttori generali tengono costantemente informato il componente della Giunta regionale preposto al ramo dell'Amministrazione di cui la direzione fa parte sull'esito delle verifiche periodiche e sulle misure adottate per conseguire gli obiettivi prefissati.
5. Il Presidente, gli Assessori e la Giunta regionale valutano periodicamente la corrispondenza degli obiettivi realizzati con quelli assegnati e adottano le conseguenti determinazioni di rispettiva competenza, adeguando ove sia necessario obiettivi, programmi, scale di priorità e ripartizione delle risorse finanziarie.
Art. 11
Strutture organizzative non dirigenziali1. Per assicurare funzionalità e razionalità all'azione amministrativa mediante la gestione coordinata delle competenze affini ed interdipendenti del servizio o per la gestione decentrata nel territorio delle stesse competenze possono essere costituiti uffici quali articolazioni di base dei servizi.
2. Agli uffici sono preposti dipendenti di qualifica funzionale immediatamente inferiore a quella di dirigente, i quali assumono la denominazione di direttori di ufficio. Essi collaborano con il direttore del servizio per l'attuazione dei programmi e, sulla base delle sue direttive, adottano gli atti amministrativi vincolati e quelli che vengono loro delegati.
3. Gli atti adottati dal direttore dell'ufficio sono denominati determinazioni.
4. Il trattamento economico accessorio del direttore di ufficio è definito dal contratto collettivo, nei limiti delle compatibilità finanziarie di cui all'articolo 57.
Art. 11
Controllo interno di gestione1. Il controllo interno di gestione risponde alle seguenti finalità:
a) verificare la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa alle prescrizioni e agli obiettivi stabiliti in disposizioni normative, negli atti di programmazione e nelle direttive emanate, secondo le loro competenze, dalla Giunta regionale, dal Presidente della Giunta, dagli Assessori e dagli organi di amministrazione degli enti;
b) valutare la funzionalità dell'organizzazione degli uffici dell'Amministrazione e degli enti, nonché l'efficacia, l'efficienza e l'economicità nella gestione delle risorse ad essi attribuite, tenendo in considerazione anche il grado di soddisfazione degli utenti;
c) fornire gli elementi conoscitivi necessari al fine di collegare l'esito dell'attività di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati all'allocazione annuale delle risorse.
2. Per l'attuazione del controllo interno di gestione è istituito un apposito ufficio che opera in posizione di autonomia presso l'Assessorato competente in materia di organizzazione e personale e dispone di una distinta dotazione organica.
3. L'ufficio:
a) stabilisce annualmente, tenuto conto delle priorità eventualmente indicate dalla Giunta regionale, il piano delle rilevazioni dei costi, delle attività e dei prodotti, individuando le aree e le attività da sottoporre a controllo e gli specifici indicatori di efficacia, efficienza ed economicità da rilevare, nonché definendo i parametri e gli indici di riferimento da utilizzare nella valutazione comparativa dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità dell'azione degli uffici dell'Amministrazione e degli enti;
b) rileva ed elabora i dati occorrenti per il controllo di gestione; a tal fine l'ufficio ha accesso ai documenti amministrativi, può richiedere alle direzioni generali, ai servizi e alle altre unità organizzative, oralmente o per iscritto, qualsiasi atto o notizia e può effettuare accertamenti diretti;
c) riferisce periodicamente i risultati dell'attività di controllo ai competenti organi di direzione politica, ai fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati, ed ai dirigenti delle strutture sottoposte al controllo, affinché questi abbiano gli elementi necessari per valutare l'andamento della gestione degli uffici di cui sono responsabili;
d) redige entro il 30 aprile di ogni anno un referto di sintesi sui risultati dell'attività di controllo e lo trasmette al Presidente della Giunta, che sottopone il referto alla valutazione della Giunta e ne invia copia per conoscenza al Consiglio regionale.
Art. 12
Istituzione delle strutture1. Fermo quanto disposto dall'articolo 10, commi 2 e 3, in ordine alle direzioni generali, i servizi sono istituiti con decreto del Presidente della Giunta, previa conforme deliberazione della Giunta medesima, su proposta motivata dell'Assessore competente in materia di organizzazione e personale, sulla base dei seguenti criteri:
a) organicità della struttura per funzioni omogenee e complementari;
b) razionalizzazione della distribuzione delle competenze, al fine di eliminare sovrapposizioni e duplicazioni;
c) rilevanza sotto il profilo quantitativo e qualitativo delle risorse umane necessarie per quanto attiene alle strutture di gestione;
d) complessità e rilevanza delle funzioni attribuite per quanto attiene ai servizi costituiti per lo svolgimento di compiti di studio e ricerca.
2. Gli uffici sono istituiti con il provvedimento di cui al comma 1, avuto riguardo alle finalità di cui all'articolo 11, comma 1, e alla rilevanza sotto il profilo qualitativo e quantitativo delle risorse umane necessarie.
3. Della istituzione dei servizi e degli uffici è data preventiva informazione alle organizzazioni sindacali con le modalità di cui all'articolo 6.
4. I servizi e gli uffici istituiti quali articolazioni periferiche dell'organizzazione regionale, oltre ai compiti ad essi attribuiti ai sensi degli articoli 10 e 11, provvedono al disbrigo dei compiti operativi nelle materie attribuite alle strutture centrali del ramo amministrativo di appartenenza.
Art. 12
Direzione dell'ufficio
del controllo interno di gestione1. Alla direzione dell'ufficio del controllo interno di gestione è preposta una commissione composta da tre esperti di indiscussa autonomia professionale, estranei all'Amministrazione ed agli enti, ad uno dei quali è attribuita la funzione di presidente.
2. La commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, adottata su proposta dell'Assessore competente in materia di personale, che la formula previa pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione e su almeno due quotidiani a diffusione nazionale di un invito a presentare candidature. Prima di presentare la proposta alla Giunta, l'Assessore acquisisce su di essa il parere della Commissione consiliare competente in materia di personale, che è tenuta ad esprimerlo entro trenta giorni, decorsi i quali si prescinde dal parere. Col medesimo decreto con cui si procede alla nomina dei commissari è individuato il commissario cui è attribuita la funzione di presidente.
3. Gli esperti devono avere i seguenti requisiti:
a) elevata e documentata esperienza professionale nel settore dell'analisi e del controllo di gestione di sistemi organizzativi complessi;
b) ovvero, elevata e documentata competenza scientifica nel medesimo settore, desunta dal corso di studi, dallo svolgimento di attività didattiche o di ricerca nelle Università o in altre istituzioni di alta qualificazione nonché dalle pubblicazioni scientifiche.
4. Non possono far parte della commissione di direzione del servizio del controllo di gestione coloro che rivestano cariche pubbliche elettive ovvero cariche in partiti politici o in sindacati ovvero abbiano rivestito le suddette cariche nei dodici mesi precedenti la nomina.
5. Il rapporto di lavoro dei componenti della commissione con l'Amministrazione è regolato da contratto quadriennale di diritto privato non immediatamente rinnovabile ed ha carattere pieno ed esclusivo.
Art. 13
Posizioni dirigenziali di staff e ispettive1. Con la procedura prevista nell'articolo 12, comma 1, sono costituite le posizioni funzionali dirigenziali di cui all'articolo 19, comma 2, lettere d) ed e), e definite contestualmente le competenze. Si applica l'articolo 12, comma 3.
TITOLO II
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DOTAZIONE ORGANICAArt. 13
Strutture organizzative1. L'Amministrazione è organizzata in direzioni generali e servizi.
2. Le direzioni generali sono le strutture organizzative di primo grado dell'Amministrazione e sono sovraordinate ai servizi.
3. I servizi sono strutture organizzative di secondo grado, costituite per l'esercizio anche decentrato di funzioni omogenee, affini o complementari di carattere permanente o continuativo.
4. I servizi possono essere articolati in ulteriori unità organizzative ad uno o più livelli, al fine di un'ottimale distribuzione delle responsabilità o per esigenze di decentramento.
5. I servizi e le loro articolazioni organizzative rispondono ai seguenti criteri:
a) organicità della struttura per attività omogenee e complementari;
b) razionalizzazione della distribuzione delle competenze, al fine di eliminare sovrapposizioni e duplicazioni;
c) rilevanza, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, delle attività svolte e delle risorse umane e materiali assegnate.
6. Alle direzioni generali e ai servizi sono preposti dirigenti.
7. Alle ulteriori unità organizzative sono preposti dipendenti di qualifiche funzionali inferiori a quella di dirigente.
Art. 14
Strutture speciali1. Sono confermate le vigenti disposizioni concernenti gli uffici di gabinetto del Presidente della Giunta e degli Assessori e l'ufficio documentazione e stampa della Regione.
Art. 14
Istituzione delle strutture1. All'istituzione, modificazione o soppressione delle direzioni generali si provvede con legge.
2. I servizi sono istituiti, modificati o soppressi con decreto del Presidente della Giunta, previa conforme deliberazione della Giunta medesima, su proposta motivata dell'Assessore competente in materia di organizzazione e personale, di concerto con il componente della Giunta competente nel ramo dell'Amministrazione cui il servizio fa capo.
3. Le ulteriori articolazioni organizzative dei servizi sono istituite, modificate o soppresse con decreto del componente della Giunta regionale competente nel ramo dell'Amministrazione, su proposta motivata del direttore generale, nell'osservanza dei criteri di cui al comma 5 dell'articolo 13 e di eventuali direttive generali emanate dalla Giunta regionale. Non possono essere istituite articolazioni le cui indennità non trovino copertura nel fondo assegnato alla direzione generale interessata per la retribuzione delle funzioni di coordinamento e di responsabilità.
4. I decreti istitutivi dei servizi e delle loro articolazioni organizzative ne specificano la denominazione, i compiti e la dipendenza funzionale.
Art. 15
Unità operative1. Per compiti operativi di utilità generale e supporto ad una o più strutture ovvero per compiti che, per comuni caratteristiche e carico di lavoro, richiedano lo svolgimento coordinato delle attività ovvero richiedano lo svolgimento delle attività stesse in sede periferica possono essere costituite, entro limiti numerici stabiliti dalla Giunta regionale, unità operative non aventi rilevanza esterna. Si applica l'articolo 12, comma 3.
2. Alla costituzione delle unità operative si provvede con determinazione del direttore generale; per le unità operative di sedi periferiche diverse da quelle della struttura dirigenziale da cui dipendono si provvede con decreto dell'Assessore competente in materia di personale, su proposta dell'Assessore competente per materia, previa deliberazione della Giunta regionale. Il provvedimento indica i compiti e la dipendenza funzionale.
3. Il responsabile è nominato con determinazione del direttore generale, sulla base di criteri definiti dalla Giunta regionale, tra i dipendenti di qualifica non inferiore alla quinta, individuati in relazione alla natura e alla complessità dei compiti assegnati alle unità operative. Della deliberazione è data informazione alle organizzazioni sindacali con le modalità dell'articolo 6, comma 5.
4. L'incarico di responsabile di unità operativa non è compatibile con altri incarichi di direzione e con le funzioni dirigenziali.
5. Il compenso spettante al responsabile di unità operativa è definito nel contratto di lavoro.
Art. 15
Posizioni dirigenziali di staff e ispettive1. Con la stessa procedura prevista per i servizi dal comma 2 dell'articolo 14 sono costituite le posizioni funzionali dirigenziali di staff, di cui alla lettera d) del comma 3 dell'articolo 22, e ne sono definite contestualmente le competenze. Con la medesima procedura è determinato il contingente numerico dei dirigenti ispettori di cui all'articolo 28.
Art. 16
Dotazioni organiche e gestione delle risorse1. Le dotazioni organiche delle qualifiche funzionali e dei profili professionali e quella complessiva del ruolo unico dell'Amministrazione sono definite con periodicità triennale con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore competente in materia di organizzazione e personale, sulla base della rilevazione dei carichi di lavoro delle strutture organizzative. Del provvedimento è data preventiva informazione alle organizzazioni sindacali con le modalità dell'articolo 6.
2. La verifica dei carichi di lavoro è effettuata con riferimento alla quantità totale di atti o di operazioni, prodotti nella media degli ultimi tre anni, ai tempi standard di esecuzione delle attività e, ove rilevi, al grado di copertura del servizio reso in rapporto alla domanda espressa e potenziale.
3. Con la procedura di cui al comma 1, è definita la dotazione organica dei dirigenti sulla base del numero delle direzioni generali, dei servizi e delle posizioni funzionali dirigenziali costituite ai sensi dell'articolo 13. Con lo stesso provvedimento la dotazione deve essere ripartita in aree dirigenziali.
4. Qualora le dotazioni di qualifica ridefinite con le procedure dei commi 1 e 3 comportino maggiori oneri finanziari, si provvede con legge.
Art. 16
Dotazioni organiche
e rilevazione dei carichi di lavoro1. Le dotazioni organiche di ciascuna direzione generale, distinte per qualifiche funzionali e profili professionali, e quella complessiva del ruolo unico dell'Amministrazione sono definite, con periodicità non superiore al triennio, con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore competente in materia di organizzazione e personale, avvalendosi della rilevazione dei carichi di lavoro delle strutture organizzative.
2. La rilevazione dei carichi di lavoro è effettuata con riferimento alla media delle quantità di atti o di operazioni prodotti in ciascuno degli anni presi in considerazione, ai tempi standard di esecuzione delle attività e al grado di copertura del servizio reso in rapporto alla domanda espressa e potenziale.
3. Con la procedura di cui al comma 1 è definita la dotazione organica dei dirigenti sulla base del numero delle direzioni generali, dei servizi e delle posizioni funzionali dirigenziali costituite ai sensi dell'articolo 15. Con lo stesso provvedimento la dotazione può essere ripartita in un'area dirigenziale amministrativa ed in aree dirigenziali tecniche.
4. Qualora le dotazioni organiche ridefinite con le procedure dei commi 1 e 3 comportino maggiori oneri finanziari, si provvede con legge.
Art. 17
Strutture organizzative
e dotazioni organiche degli enti1. Gli enti procedono con cadenza triennale alla revisione delle proprie strutture organizzative e delle dotazioni organiche sulla base dei criteri previsti nel presente titolo e avuto particolare riguardo alle dimensioni dell'ente e alla sua complessità organizzativa.
Art. 17
Strutture organizzative
e dotazioni organiche degli enti1. Gli enti procedono con cadenza almeno triennale e comunque quando vi proceda l'Amministrazione alla revisione delle proprie strutture organizzative e delle dotazioni organiche sulla base dei criteri previsti nel presente Titolo e avuto particolare riguardo alle dimensioni dell'ente e alla sua complessità organizzativa.
2. Gli atti adottati dagli enti ai sensi del presente articolo rientrano, ai fini dell'esercizio del controllo preventivo, tra quelli indicati alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 15 maggio 1995, n. 14.
3. Qualora un ente non proceda contestualmente all'Amministrazione, entro i termini stabiliti dal decreto del Presidente della Giunta regionale di cui all'articolo 40, alla revisione delle proprie strutture organizzative e dotazioni organiche e all'attuazione dei conseguenti processi di mobilità, l'Assessore competente in materia di personale, previa fissazione di un termine entro cui provvedere non inferiore a trenta giorni, nomina un commissario che procede in luogo degli organi dell'ente, salvo il potere della Giunta regionale di adottare ulteriori provvedimenti in sede di vigilanza sugli organi.
TITOLO III
DIRIGENZAArt. 18
Indirizzo politico-amministrativo1. La Giunta regionale, il Presidente e gli Assessori esercitano le funzioni di cui all'articolo 9, comma 1; a tal fine periodicamente e comunque entro 60 giorni dall'approvazione del bilancio, secondo le rispettive competenze provvedono:
a) a definire gli obiettivi e i programmi da attuare, indicando le scale di priorità;
b) a determinare le risorse finanziarie da destinare alle diverse finalità;
c) ad emanare le direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;
d) a verificare la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa con gli obiettivi predeterminati e con le direttive generali impartite.
2. Su ogni proposta sottoposta alla Giunta regionale, deve essere indicato il parere in ordine alla regolarità amministrativa, tecnica e contabile dal dirigente competente per materia. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
3. Gli atti di competenza dei dirigenti non sono soggetti ad avocazione da parte del Presidente della Giunta o degli Assessori se non per particolari motivi di necessità ed urgenza, che devono essere indicati nel provvedimento di avocazione.
Art. 18
Coordinamento delle iniziative
in materia di uffici e personale1. Gli schemi dei provvedimenti legislativi e regolamentari e gli altri atti contenenti disposizioni in materia di organizzazione degli uffici o in materia di personale comunque sottoposti alle deliberazioni della Giunta, nonché i provvedimenti di competenza dei componenti della Giunta regionale incidenti nelle medesime materie, sono rispettivamente proposti alla Giunta o adottati previa intesa con l'Assessore competente in materia di personale.
Art. 19
Qualifica e funzioni dirigenziali1. La dirigenza è ordinata in un'unica qualifica.
2. Ai dirigenti competono le funzioni:
a) di direzione generale;
b) di direzione di servizio;
c) di direzione di programmi interassessoriali, aventi carattere di particolare complessità e rilevanza;
d) di vigilanza e ispettive;
e) di studio, di ricerca e di consulenza, per la formulazione di programmi, di direttive, di progetti, di schemi normativi e di atti generali.
3. I dirigenti esercitano le funzioni loro attribuite entro i limiti e secondo le modalità previste dalla legge, dai regolamenti e dalle direttive generali emanate dalla Giunta, dal Presidente e dagli Assessori. Nell'esercizio delle proprie funzioni essi possono rappresentare l'Amministrazione nei confronti di enti e organismi comunitari.
4. Gli atti adottati dai dirigenti, ai sensi del comma 2, sono denominati "determinazioni" e sono definitivi.
5. I dirigenti hanno l'obbligo di esprimere al Presidente della Giunta o all'Assessore ovvero al dirigente sovraordinato il loro dissenso per le direttive e i provvedimenti ritenuti non conformi a legge; hanno inoltre la facoltà di esprimere il loro parere per ragioni attinenti al merito. Su ordine scritto, essi sono tenuti a dare attuazione alle direttive e ai provvedimenti per i quali abbiano espresso il loro dissenso, qualora non si tratti di atti vietati dalla legge penale.
6. Le determinazione adottate dai dirigenti, comprese nelle categorie specificate in apposito decreto del Presidente della Giunta, su conforme deliberazione della Giunta medesima, sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione e sono contestualmente comunicate, per quanto di competenza, al Presidente della Giunta e agli Assessori, con le modalità stabilite nello stesso decreto. Essi, in sede di autotutela, hanno facoltà di annullarle in ogni tempo per vizi legittimità.
7. Fermo quanto previsto nell'articolo 4, gli atti in materia di personale che la presente legge non attribuisce alla competenza della Giunta o dell'Assessore sono adottati dai dirigenti delle strutture competenti in materia di personale.
Art. 19
Soppressione di competenze di organi collegiali e modifica della presidenza del comitato amministrativo del FITQ1. Sono soppresse le competenze relative all'organizzazione degli uffici e del lavoro e alla gestione del personale di commissioni, comitati e collegi comunque denominati, non previsti dalla presente legge, operanti presso l'Amministrazione e gli enti in forza di leggi, regolamenti e atti amministrativi. Sono fatti salvi il comitato amministrativo e il collegio dei revisori del Fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale dipendente dall'Amministrazione regionale, di cui alla legge regionale 5 maggio 1965, n. 15, modificata dalla legge regionale 3 novembre 1995, n. 27, e i corrispondenti organi degli enti.
2. Le lettere a) e b) del primo comma dell'articolo 14 della legge regionale n. 15 del 1965, come modificato dall'articolo 2 della legge regionale n. 27 del 1995, sono sostituite dalle seguenti:
"a) dal direttore della direzione generale competente in materia di personale, che lo presiede;
b) dal direttore della direzione generale competente in materia di riforma della Regione;".
Art. 20
Funzioni del direttore generale1. Il dirigente cui sono conferite le funzioni di direttore generale:
a) collabora con gli organi di indirizzo politico alla definizione delle strategie di intervento, formulando proposte anche con alternative e fornendo informazioni utili per la decisione;
b) traduce gli indirizzi politico-amministrativi in obiettivi misurabili nei connessi programmi operativi e progetti, curandone l'attuazione ed affidandone la gestione ai dirigenti, assicurando le risorse occorrenti alla loro realizzazione;
c) cura la combinazione ottimale delle risorse (umane, finanziarie, tecnologiche, temporali) allo scopo di perseguire l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa;
d) promuove l'innovazione, anche facilitando l'adozione di modalità sperimentali, nella realizzazione delle attività;
e) cura l'integrazione tra la propria struttura ed il sistema amministrativo regionale e favorisce il collegamento e la comunicazione con i diversi soggetti, istituzionali e non, interessati alla propria attività;
f) promuove e incentiva la crescita professionale, cura la motivazione delle risorse umane impegnate nella struttura, favorendo lo sviluppo di una cultura comune e condivisa;
g) esercita tutti i poteri di spesa, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e delle risorse messe a disposizione a norma dell'articolo 18, comma 1, e di acquisizione delle entrate;
h) definisce i limiti di valore delle spese che i dirigenti possono impegnare e ordinare, in funzione dell'efficienza gestionale e della correlata autonomia di spesa;
i) determina, informandone le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, con le modalità dell'art.6, i criteri generali di organizzazione degli uffici, secondo i principi previsti dalla presente legge;
l) adotta gli atti di organizzazione e di gestione del personale, nell'ambito delle direttive e dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale e dall'Assessore competente, e provvede all'attribuzione dei trattamenti economici accessori spettanti al personale stesso, nel rispetto di quanto stabilito dai contratti collettivi;
m) propone le azioni attive e passive per la tutela delle ragioni dell'Amministrazione, tramite la competente struttura regionale e propone le conciliazioni e le transazioni;
n) verifica e controlla le attività dei dirigenti ed esercita il potere sostitutivo in caso di loro inerzia;
o) verifica e controlla in modo continuo il raggiungimento dei risultati, identifica gli scostamenti rispetto agli obiettivi ed agisce per la soluzione dei problemi che sorgono;
p) richiede pareri agli organi consultivi dell'Amministrazione e fornisce le risposte ai rilievi dell'organo di controllo sugli atti di sua competenza.
q) svolge i procedimenti disciplinari di competenza.
Art. 20
Relazione annuale sullo stato e i costi dell'organizzazione amministrativa regionale1. Contestualmente alla proposta di bilancio annuale la Giunta regionale presenta al Consiglio una relazione sullo stato e i costi dell'organizzazione amministrativa regionale, con particolare riferimento, per l'Amministrazione e gli enti, a:
a) istituzione, accorpamento e soppressione dei servizi e delle loro articolazioni organizzative;
b) iniziative per la diffusione delle nuove tecnologie di comunicazione e di automazione delle attività amministrative;
c) andamento dei costi per l'acquisto, la costruzione, la locazione e la manutenzione delle sedi degli uffici regionali;
d) programmi di formazione, di aggiornamento e di riqualificazione del personale;
e) stato dell'organico, con la evidenziazione della sua composizione per sessi, della quota di rapporti di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato, delle unità di personale in posizione di comando, di distacco e di aspettativa per mandato politico o sindacale;
f) programmi di mobilità e di copertura delle vacanze d'organico;
g) andamento delle spese per il personale dipendente;
h) quantificazione dei costi per l'acquisizione di prestazioni lavorative mediante contratti di collaborazione, mediante affidamenti di consulenze, studi e progettazioni, ovvero mediante convenzioni con altri enti pubblici o privati per l'istruttoria di pratiche e lo svolgimento di attività amministrative per conto della Regione, distinguendo le spese per attività occasionali o di carattere straordinario e le spese aventi carattere ordinario o continuativo.
Art. 21
Funzioni del direttore di servizio1. Il dirigente, nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 19:
a) collabora con il dirigente sovraordinato formulando proposte e fornendo informazioni utili alla definizione dei programmi e progetti da realizzare e alla determinazione dei criteri generali di organizzazione degli uffici;
b) procede nell'ambito dei programmi e dei progetti affidatigli, alla disarticolazione degli obiettivi operativi e alla definizione di fasi dettagliate e temporali necessarie a raggiungere i risultati previsti;
c) sceglie e organizza le persone in rapporto alla natura dei programmi e dei progetti da attuare;
d) promuove e incentiva la crescita professionale, cura la motivazione delle risorse umane impegnate nella struttura, favorendo lo sviluppo di una cultura comune e condivisa;
e) partecipa all'integrazione della propria struttura con il sistema amministrativo regionale;
f) gestisce e incentiva l'innovazione riguardante le modalità di organizzazione e di esecuzione dei processi di lavoro, nonché l'impiego delle tecnologie;
g) tiene costantemente sotto controllo i risultati raggiunti in confronto ai programmi e ai progetti in attuazione, provvedendo alla soluzione dei problemi che sorgono;
h) esercita i poteri di spesa entro i limiti di valore stabiliti dal direttore generale;
i) esercita i poteri di gestione inerenti alla realizzazione dei programmi e dei progetti affidatigli;
l) nel rispetto dei contratti collettivi, provvede all'attribuzione dei trattamenti economici accessori per quanto di competenza, dandone informazione alle organizzazioni sindacali ;
m) risponde ai rilievi dell'organo di controllo sugli atti di propria competenza;
n) verifica periodicamente il carico di lavoro e la produttività della struttura, informandone le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative con le modalità e nei termini dell'articolo 6, nonché la produttività di ogni singolo dipendente adottando le iniziative conseguenti ivi comprese, per situazione di esubero, le iniziative per il trasferimento ad altro ufficio o per il collocamento in mobilità;
o) provvede con specifico atto ad attribuire al direttore di ufficio i poteri e le facoltà previsti nell'articolo 11 ed emana le direttive per la nomina dei responsabili dei procedimenti che fanno capo all'ufficio e verifica il rispetto dei termini e degli altri adempimenti;
p) individua le attività da compiere con le relative procedure, promuove la semplificazione e ottimizzazione delle procedure e identifica in base alla legge 22 agosto 1990, n. 40, i responsabili dei procedimenti che fanno capo alla struttura e verifica il rispetto dei termini e degli altri adempimenti del servizio e dell'ufficio;
q) svolge i procedimenti disciplinari di competenza.
2. In ciascuna struttura organizzativa, il dirigente preposto alla struttura di più elevato livello è, limitatamente alla durata dell'incarico, sovraordinato al dirigente preposto a quella di livello inferiore.
Art. 21
Uffici per le relazioni col pubblico1. Nell'articolo 5 della legge regionale 15 luglio 1986, n. 47 (Norme sul diritto di accesso ai documenti amministrativi della Regione Sardegna), dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti:
"L'ufficio per le relazioni con il pubblico istituito presso la Presidenza della Giunta attua iniziative di comunicazione di pubblica utilità, al fine di assicurare la conoscenza di normative, servizi e strutture, ivi comprese le iniziative in materia di relazioni con il pubblico realizzate nell'ambito degli altri rami dell'Amministrazione.
Il medesimo ufficio inoltre coordina le attività degli uffici per le relazioni con il pubblico istituiti presso gli altri rami dell'Amministrazione, presso l'Azienda delle foreste demaniali e presso gli enti."
Art. 22
Valutazione della professionalità1. In relazione a quanto previsto negli articoli 20, lettera f) e 21, lettera d) nonché nell'articolo 5, lettera e), la produttività individuale dei dipendenti e la loro crescita professionale, dimostrata anche nell'esercizio di compiti di responsabilità di unità operative e di procedimenti complessi ai sensi della legge regionale n. 40/1990 nonché nella proficua partecipazione a corsi di formazione, sono annualmente rilevati dai dirigenti ai fini della valorizzazione della professionalità. La valutazione è comunicata per iscritto al dipendente e costituisce titolo nei concorsi interni previsti nel titolo V.
TITOLO III
DIRIGENZAArt. 22
Qualifica dirigenziale e relative funzioni1. La dirigenza è ordinata in un'unica qualifica.
2. In ciascuna struttura organizzativa, il dirigente preposto alla struttura di più elevato livello è, limitatamente alla durata della preposizione, sovraordinato al dirigente preposto a quella di livello inferiore, eccezion fatta per i dirigenti che rispondono direttamente agli organi politici.
3. Ai dirigenti competono funzioni:
a) di direzione generale;
b) di direzione di servizio;
c) di vigilanza e ispettive;
d) di studio, di ricerca e di consulenza.
4. I dirigenti esercitano le funzioni loro attribuite nel rispetto della legge, dei regolamenti e degli atti di indirizzo emanati dalla Giunta, dal Presidente e dagli Assessori.
5. I dirigenti hanno l'obbligo di esprimere al Presidente della Giunta o all'Assessore ovvero al dirigente sovraordinato il loro dissenso per le direttive e i provvedimenti ritenuti illegittimi; hanno inoltre la facoltà di esprimere il loro parere per ragioni attinenti al merito. Su ordine scritto, essi sono tenuti a dare attuazione alle direttive e ai provvedimenti per i quali abbiano espresso il loro dissenso, qualora non si tratti di atti vietati dalla legge penale.
6. Gli atti di competenza dei dirigenti non sono soggetti ad avocazione da parte del Presidente della Giunta o degli Assessori se non per particolari motivi di rilevante interesse pubblico ed urgenza, che devono essere indicati nel provvedimento di avocazione, unitamente alle eventuali dichiarazioni od osservazioni del dirigente responsabile.
7. Gli atti adottati dai dirigenti sono denominati "determinazioni" e sono definitivi.
8. Le determinazioni comprese nelle categorie specificate in apposito decreto del Presidente della Giunta, emanato su conforme deliberazione della Giunta medesima, sono pubblicate, anche per estratto, nel Bollettino ufficiale della Regione e sono contestualmente comunicate, con le modalità stabilite nello stesso decreto, per quanto di competenza, al Presidente della Giunta e agli Assessori, i quali hanno facoltà di procedere in ogni tempo all'annullamento d'ufficio, ove sussista un interesse pubblico attuale all'annullamento.
9. Fermo quanto previsto nell'articolo 4, gli atti in materia di personale che la presente legge non attribuisce alla competenza della Giunta o dell'Assessore sono adottati dai dirigenti secondo le rispettive competenze.
Art. 23
Dirigenti assegnati a studi e ricerche1. Il dirigente addetto a compiti di studio e ricerca, di cui all'articolo 19, comma 1, lettera e), studia le questioni di natura scientifica, tecnica, economica e giuridica attinenti alle competenze della struttura di assegnazione, predispone documenti, relazioni, pareri e proposte; elabora schemi di disegni di legge e di atti generali; coadiuva il direttore generale nella formulazione delle proposte di cui all'articolo 20, lettera a) e nella definizione dei progetti per attuare le direttive del Presidente della Giunta o dell'Assessore competente.
Art. 23
Responsabilità dirigenziale1. I dirigenti sono responsabili del risultato dell'attività svolta in dipendenza delle funzioni loro conferite, della realizzazione dei programmi loro affidati e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa.
2. L'inosservanza delle direttive e i risultati negativi della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa sono contestati con atto scritto:
a) del componente della Giunta competente nel ramo dell'Amministrazione nei confronti del direttore generale e del dirigente che risponde direttamente all'organo politico;
b) del Presidente della Giunta nei confronti del dirigente ispettore;
c) del direttore generale nei confronti dei restanti dirigenti.
3. Al dirigente devono essere in ogni caso assicurati l'assegnazione di un termine non inferiore a 10 giorni per la presentazione di controdeduzioni e giustificazioni, nonché l'accesso alla documentazione che possa risultare utile per lo svolgimento della sua difesa.
4. L'accertamento delle responsabilità deve tener conto, anche sulla base delle risultanze obiettivamente emergenti dai controlli di gestione effettuati ai sensi dell'articolo 11, delle condizioni organizzative ed ambientali, se tempestivamente segnalate, oltre che della disponibilità di mezzi e di personale che possano aver influito sull'esercizio delle funzioni dirigenziali.
5. L'inosservanza delle direttive o il risultato negativo della gestione, accertati secondo le disposizioni dei precedenti commi, comportano l'affidamento di una funzione dirigenziale di valore economico inferiore, o il collocamento a disposizione del dirigente per un periodo massimo di un anno, con l'esonero dalle funzioni attribuitegli e la conseguente perdita della relativa indennità, ovvero, in caso di responsabilità particolarmente grave o reiterata, il licenziamento.
6. Gli eventuali provvedimenti sanzionatori sono adottati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di personale.
7. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di responsabilità previste per tutti i dipendenti regionali.
Art. 24
Dirigenti ispettori1. I dirigenti cui siano conferite funzioni di vigilanza e ispettive di cui all'articolo 19, comma 1, lettera d) sono assegnati alla Presidenza della Giunta nel numero stabilito con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 12. Essi provvedono, di propria iniziativa o su richiesta degli organi di direzione politica o dei dirigenti, secondo le direttive del Presidente della Giunta, alle ispezioni e alle inchieste da effettuare presso l'Amministrazione regionale, l'Azienda delle foreste demaniali e gli enti regionali.
2. Nello svolgimento degli incarichi ispettivi, i dirigenti accertano la regolare applicazione delle leggi e dei regolamenti e la regolarità amministrativo contabile, nonché l'adeguata utilizzazione del personale e l'andamento generale dell'ufficio sottoposto a ispezione tenendo anche conto delle segnalazioni dell'utenza e delle organizzazioni di categoria. Essi hanno il potere di verificare ed acquisire atti, di ricevere testimonianze, per le quali redigono processo verbale.
3. Qualora l'ufficio oggetto dell'ispezione rifiuti l'esibizione di particolari atti, l'ispettore incaricato riferisce immediatamente al Presidente della Giunta.
4. Al termine degli accertamenti, il dirigente ispettore riferisce al Presidente della Giunta l'esito delle ispezioni ad esso affidate, segnalando tutte le irregolarità accertate e formulando proposte sui provvedimenti da adottare; in caso di urgenza adotta i provvedimenti necessari consentiti dalla legge, per eliminare gli inconvenienti rilevati. Trasmette al servizio del personale, entro 30 giorni dall'ispezione, copia della relazione ispettiva per la parte relativa alle disfunzioni riscontrate nell'organizzazione dei servizi e nella gestione del personale, nonché tutti i fatti che possono dar luogo a provvedimenti disciplinari.
5. Il dirigente ispettore che, nell'esercizio delle sue funzioni, accerta fatti che presentino carattere di reato per la cui punibilità non sia prescritta querela dell'offeso, è tenuto a farne rapporto direttamente alla competente autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale.
Art. 24
Compiti del dirigente1. Il dirigente:
a) cura la combinazione ottimale delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche e temporali assegnategli, allo scopo di perseguire l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa;
b) controlla costantemente il grado di raggiungimento dei risultati, identificando gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati ed agendo per la soluzione dei problemi che sorgono;
c) promuove la semplificazione e l'ottimizzazione delle procedure e l'innovazione, anche facilitando l'adozione di modalità sperimentali nella realizzazione delle attività;
d) favorisce l'integrazione della propria struttura nel sistema amministrativo regionale e la comunicazione con i diversi soggetti, istituzionali e non, interessati alla sua attività;
e) promuove e incentiva la crescita professionale e la motivazione delle risorse umane impegnate nella struttura;
f) risponde ai rilievi dell'organo di controllo sugli atti di sua competenza;
g) svolge i procedimenti disciplinari di competenza.
Art. 25
Direzione di programmi interassessoriali1. Con decreto del Presidente della Giunta, previa conforme deliberazione della Giunta medesima, possono essere costituiti, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, lett. c), gruppi interassessoriali di lavoro per l'attuazione di specifici programmi di particolare complessità e rilevanza.
2. I gruppi interassessoriali sono diretti da un dirigente incaricato con il decreto di cui al comma 1 e sono costituiti per il periodo di tempo necessario all'espletamento dello studio, alla definizione ed alla attuazione di programmi complessi a termine. L'indennità attribuita al dirigente per la direzione del programma non è cumulabile con altre indennità connesse all'espletamento di altre funzioni dirigenziali.
3. Il dirigente incaricato della direzione dei programmi dispone, secondo i criteri stabiliti nella deliberazione della Giunta regionale che approva il programma, dei poteri di gestione delle risorse assegnate e degli stanziamenti iscritti nei capitoli di spesa degli stati di previsione degli Assessorati interessati alla realizzazione del programma, necessari per l'attuazione del programma stesso; stipula gli opportuni contratti ed assume i necessari impegni di spesa. Analoghe attribuzioni competono ai dirigenti incaricati dal direttore del programma della realizzazione di parti del programma stesso.
4. I pareri, i concerti o le intese degli uffici interessati rappresentati nel gruppo interassessoriale, ove richiesti per legge, si intendono acquisiti con la controfirma dei dirigenti membri del gruppo medesimo.
5. Il direttore del programma comunica al Presidente della Giunta o all'Assessore competente le eventuali posizioni dissenzienti assunte dai dirigenti del gruppo. Qualora l'organo competente non formuli direttive proprie entro trenta giorni dalla notifica, le decisioni del direttore diventano esecutive ed il dirigente dissenziente è tenuto ad attenervisi.
Art. 25
Compiti del direttore generale1. Il dirigente cui sono conferite funzioni di direttore generale, oltre a quanto previsto dall'articolo 24:
a) collabora con gli organi di indirizzo politico alla definizione di obiettivi e strategie di intervento, formulando proposte e fornendo informazioni utili per la decisione;
b) traduce gli indirizzi politico-amministrativi in obiettivi misurabili nei connessi programmi operativi e progetti, affidandone la gestione ai direttori dei servizi, in conformità alle rispettive competenze, e ripartendo fra di essi le risorse strumentali assegnate alla direzione generale;
c) sovrintende e coordina l'attività dei servizi facenti capo alla direzione generale cui è preposto;
d) tenuto conto delle risultanze emergenti dalla periodica rilevazione dei carichi di lavoro e sentiti i direttori dei servizi, assegna e trasferisce ai medesimi servizi o direttamente alla direzione generale il personale a questa attribuito;
e) definisce i limiti di valore delle spese che i dirigenti possono impegnare e ordinare, in funzione dell'efficienza gestionale e della correlata autonomia di spesa;
f) determina i criteri generali di organizzazione del lavoro, secondo i principi previsti dalla presente legge;
g) controlla periodicamente i carichi di lavoro e la produttività dei servizi ed adotta, anche su segnalazione dei direttori dei servizi, le iniziative conseguenti in caso di accertato esubero o carenza di personale;
h) adotta gli atti di competenza inerenti l'organizzazione e la gestione del personale e, nel rispetto dei contratti collettivi, provvede all'attribuzione dei trattamenti economici accessori per quanto di competenza;
i) formula all'organo competente proposte circa le azioni attive e passive, le conciliazioni e le transazioni che si rendano necessarie per la tutela delle ragioni dell'Amministrazione;
l) verifica e controlla le attività dei dirigenti ed esercita il potere sostitutivo in caso di loro inerzia;
m) nomina, su proposta motivata del competente dirigente, i responsabili delle unità organizzative di cui all'articolo 13, comma 4.
Art. 26
Comitato di direzione1. È istituito il comitato di direzione composto dai direttori generali, con funzioni di scambio di informazioni per creare coerenza nei comportamenti amministrativi nella traduzione degli indirizzi politico amministrativi concernenti l'organizzazione e gestione delle risorse.
2. Il comitato si riunisce ordinariamente almeno una volta ogni due mesi e ogni volta che il coordinatore dello stesso lo ritenga necessario. Il comitato di direzione è coordinato dal direttore generale nominato dalla Giunta regionale.
Art. 26
Compiti del direttore di servizio1. Il dirigente cui sono conferite funzioni di direttore di servizio, oltre a quanto previsto dall'articolo 24:
a) collabora con il direttore generale sovraordinato, formulando proposte e fornendo informazioni utili alla definizione dei programmi da realizzare e alla determinazione dei criteri generali di organizzazione degli uffici;
b) procede, nell'ambito dei programmi di competenza del suo servizio, alla disarticolazione degli obiettivi operativi e alla definizione delle fasi temporali necessarie a raggiungere i risultati previsti;
c) esercita i poteri di gestione inerenti alla realizzazione dei programmi di competenza, con particolare riferimento alla ottimale organizzazione ed utilizzazione delle risorse umane e materiali assegnate al suo servizio;
d) esercita tutti i poteri di spesa, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, delle risorse messe a disposizione a norma dell'articolo 10, dei programmi operativi e dei limiti di valore definiti dal direttore generale;
e) nel rispetto dei contratti collettivi, provvede all'attribuzione dei trattamenti economici accessori per quanto di competenza;
f) identifica, in base alla legge regionale 22 agosto 1990, n. 40, i responsabili dei procedimenti che fanno capo al servizio, verifica il rispetto dei termini e degli altri adempimenti di loro competenza e vigila sull'attuazione delle norme in materia di regolarità, pubblicità, trasparenza e partecipazione nei procedimenti amministrativi.
Art. 27
Incarichi1. Gli incarichi di direttore generale sono conferiti con decreto dell'Assessore competente in materia di personale su proposta del componente della Giunta regionale competente nel ramo dell'Amministrazione, previa conforme deliberazione della Giunta medesima.
2. Gli incarichi di cui al comma 1, sono conferiti a dirigenti dell'Amministrazione o degli enti con capacità adeguate alle funzioni da svolgere ovvero possono essere conferiti a persone estranee all'Amministrazione e agli enti, in possesso del diploma di laurea, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali.
3. Gli incarichi di direttore generale ad estranei all'Amministrazione e agli enti possono essere conferiti, per un triennio rinnovabile per una sola volta, se sussistono posti vacanti nella dotazione organica dei dirigenti e nel limite del 20 per cento del numero degli incarichi previsti. Agli estranei si applicano, per tutta la durata dell'incarico, le disposizioni in materia di responsabilità e di incompatibilità previsti per i dipendenti regionali, nonché il trattamento economico iniziale spettante al dirigente di ruolo, maggiorato del 40 per cento e il trattamento accessorio previsto dall'articolo 32, comma 2.
4. Alla direzione generale dell'area legale è preposto, con procedura di cui al comma 1, un dirigente avvocato abilitato al patrocinio davanti alle magistrature superiori.
5. Gli incarichi di direzione di servizio nonché quelli di studio, ricerca e consulenza, sono conferiti a dirigenti dell'Amministrazione con decreto dell'Assessore competente in materia di personale, su proposta del componente della Giunta regionale competente nel ramo dell'Amministrazione, sentito il direttore generale; gli incarichi di funzioni di vigilanza e ispettive sono conferiti su proposta del Presidente.
6. La proposta relativa agli incarichi di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 deve tenere conto delle attitudini e della capacità professionale del singolo dirigente, in relazione alla natura e alle caratteristiche dell'incarico da conferire e dei programmi da realizzare nonché ai risultati conseguiti nelle precedenti esperienze di servizio.
7. Gli incarichi di direzione di ufficio sono conferiti ad impiegati inquadrati nella qualifica funzionale immediatamente inferiore a quella dirigenziale, con decreto dell'Assessore competente in materia di personale, su proposta del direttore generale, con riguardo alle attitudini e alla capacità professionale e in relazione ai compiti attribuiti all'ufficio. Per un periodo non superiore al quinquennio, gli incarichi di direzione di ufficio possono essere conferiti anche a personale della settima qualifica.
8. Gli incarichi di cui ai precedenti commi sono revocati con le medesime procedure previste per il conferimento.
9. Gli incarichi previsti dal presente articolo hanno durata quinquennale e sono conferiti applicando di norma il criterio della rotazione. Gli incarichi di direzione generale e di direzione di servizio non possono essere svolti per un periodo continuativo superiore a dieci anni nella medesima struttura organizzativa.
10. Qualora, alla scadenza del quinquennio di durata dell'incarico o alla scadenza dei dieci anni previsti nel comma 9, non si sia provveduto al rinnovo degli incarichi, le relative funzioni sono svolte per non oltre 60 giorni, decorrenti dal giorno della scadenza dei rispettivi termini. Scaduti i termini stessi, gli incaricati cessano dalle relative funzioni e gli atti eventualmente adottati sono nulli.
11. Nell'Azienda foreste demaniali, gli incarichi dirigenziali sono conferiti su proposta del Consiglio di amministrazione, quelli di direzione di ufficio su proposta del Direttore generale dell'Azienda medesima.
Art. 27
Compiti del dirigente
assegnato a studi e ricerche1. Il dirigente cui sono conferite funzioni di studio, di ricerca e di consulenza svolge all'interno della struttura cui è assegnato o alle dirette dipendenze del Presidente della Giunta o di un Assessore, nel rispetto delle norme di legge che disciplinano la composizione e le funzioni degli uffici di diretta collaborazione con gli organi politici, compiti di:
a) studio delle questioni di natura scientifica, tecnica, economica e giuridica nelle materie di competenza;
b) predisposizione di documenti, relazioni, pareri e proposte;
c) elaborazione di schemi di disegni di legge e di atti generali;
d) collaborazione alla definizione di obiettivi e strategie di intervento.
Art. 28
Incarichi negli enti1. Negli enti, gli incarichi di direzione generale sono conferiti con decreto del Presidente della Giunta, previa conforme deliberazione della Giunta medesima, su proposta dei competenti organi istituzionali nel rispetto dei criteri previsti dall'articolo 27, comma 2. Per tutti gli altri incarichi, gli enti provvedono in conformità alle disposizioni contenute nello stesso articolo 27.
Art. 28
Compiti del dirigente ispettore1. Il dirigente cui sono conferite funzioni di vigilanza e ispettive effettua ordinariamente, sulla base delle direttive della Giunta regionale e secondo programmi di attività definiti collegialmente dagli ispettori, ispezioni presso l'amministrazione e gli enti, volte ad accertare la regolare applicazione delle leggi e dei regolamenti e la regolarità amministrativo-contabile, nonché l'adeguata e corretta utilizzazione del personale e l'andamento generale dell'ufficio sottoposto a ispezione, tenendo anche conto delle segnalazioni dell'utenza e delle organizzazioni di categoria.
2. Il dirigente ispettore provvede altresì, su disposizione o autorizzazione del Presidente della Giunta, alle inchieste e alle ispezioni di carattere straordinario che si renda necessario effettuare in determinati uffici dell'Amministrazione e degli enti.
3. Nello svolgimento delle attività ispettive egli ha il potere di verificare ed acquisire atti e di ricevere testimonianze, delle quali redige processo verbale. Qualora l'ufficio oggetto dell'ispezione rifiuti l'esibizione di particolari atti o documenti, il dirigente ispettore ne riferisce immediatamente al Presidente della Giunta.
4. Al termine degli accertamenti, il dirigente ispettore riferisce al Presidente della Giunta l'esito dell'ispezione o dell'inchiesta affidatagli, segnalando tutte le irregolarità accertate e formulando proposte sui provvedimenti da adottare. In caso di urgenza propone immediatamente agli organi competenti i provvedimenti necessari per eliminare gli inconvenienti rilevati. Trasmette inoltre alla direzione generale del personale copia della relazione ispettiva, per le parti concernenti le disfunzioni riscontrate nell'organizzazione degli uffici e nella gestione del personale, e comunica tutti i fatti che possono dar luogo a provvedimenti disciplinari.
5. Il dirigente ispettore che, nell'esercizio delle sue funzioni, rilevi fatti costituenti reato, per la cui punibilità non sia prescritta querela dell'offeso, è tenuto a farne rapporto direttamente alla competente autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale.
6. Il dirigente ispettore con maggior anzianità di servizio dirige la struttura di supporto dell'attività ispettiva e coordina i dirigenti ispettori, fermo restando che degli incarichi loro affidati essi rispondono direttamente al Presidente della Giunta.
Art. 29
Assenza, impedimento e vacanza1. Con le stesse procedure previste per il conferimento degli incarichi, ed entro 30 giorni dal conferimento degli incarichi stessi, sono nominati i sostituti per le ipotesi di assenza o impedimento tra i dirigenti assegnati al ramo della Amministrazione, come segue: per il direttore generale e per il direttore di servizio, tra i dirigenti assegnati alla struttura; per il direttore di ufficio, tra gli altri direttori di ufficio o tra i dipendenti di pari qualifica.
2. In caso di assenza dal servizio, a qualunque titolo, per un periodo continuativo superiore a 90 giorni, l'incarico è sospeso per il periodo eccedente con esclusione del diritto alla corrispondente indennità di funzione, in tale circostanza ai sostituti compete la predetta indennità in luogo di quella eventualmente inferiore. Trascorso un anno dalla sospensione si procede comunque al rinnovo degli incarichi.
3. In caso di sopravvenuta vacanza degli incarichi di cui all'articolo 27, può provvedersi, provvisoriamente, con le modalità previste nei precedenti commi; l'incarico provvisorio non può comunque avere durata superiore a 60 giorni.
Art. 29
Attribuzione delle funzioni dirigenziali1. Le funzioni di direttore generale e di ispettore sono conferite con decreto dell'Assessore competente in materia di personale, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta del componente della Giunta competente nel ramo dell'Amministrazione cui fa capo la direzione generale e su proposta del Presidente della Giunta per quanto riguarda gli ispettori.
2. Le funzioni di direttore generale e di ispettore sono conferite a dirigenti dell'Amministrazione o degli enti con capacità adeguate alle funzioni da svolgere.
3. Alla direzione generale dell'area legale è preposto un avvocato abilitato al patrocinio davanti alle magistrature superiori.
4. Le funzioni di direzione di servizio nonché quelle di studio, ricerca e consulenza sono conferite a dirigenti dell'Amministrazione con decreto dell'Assessore competente in materia di personale, su proposta del componente della Giunta regionale competente nel ramo dell'Amministrazione, sentito il direttore generale della struttura di destinazione.
5. Nell'Azienda foreste demaniali, le funzioni dirigenziali sono conferite su proposta del Consiglio di amministrazione dell'Azienda medesima.
6. I decreti di attribuzione e revoca delle funzioni dirigenziali sono pubblicati per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione.
7. La proposta di attribuzione delle funzioni dirigenziali deve tenere conto delle attitudini e della capacità professionale del singolo dirigente, in relazione alla natura e alle caratteristiche della funzione da conferire e dei programmi da realizzare, nonché ai risultati conseguiti nelle precedenti esperienze di servizio.
8. L'attribuzione delle funzioni ha durata quinquennale e deve tassativamente essere rideliberata entro la scadenza. Decorsi quindici giorni da tale termine, o sessanta giorni dalla sopravvenuta vacanza, senza che gli organi competenti abbiano provveduto, ad essi si sostituisce il Presidente della Giunta, che procede immediatamente, anche in mancanza delle deliberazioni, delle proposte e dei pareri previsti dall'ordinaria procedura di conferimento.
9. Con le medesime procedure previste per il conferimento, è sempre possibile il trasferimento di un dirigente a diversa funzione dirigenziale con provvedimento motivato che non presupponga o implichi un giudizio negativo sull'operato del dirigente, nel cui caso si applica l'articolo 23. Al dirigente trasferito, ai sensi del presente comma, a funzione dirigenziale di minor valore economico è conservata l'originaria indennità fino alla scadenza della precedente attribuzione di funzioni.
10. L'attribuzione delle funzioni di direzione generale deve essere confermata o revocata entro i tre mesi successivi all'insediamento di una nuova Giunta regionale.
Art. 30
Responsabilità1. I dirigenti sono responsabili del risultato dell'attività svolta in dipendenza degli incarichi loro attribuiti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati e dei risultati della gestione finanziaria tecnica e amministrativa. All'inizio di ogni anno, i dirigenti presentano al Presidente della Giunta o all'Assessore ovvero al dirigente sovraordinato una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.
2. L'inosservanza delle direttive e i risultati negativi della gestione finanziaria tecnica e amministrativa sono contestati con atto scritto:
a) del Presidente della Giunta o dell'Assessore competente nel ramo dell'Amministrazione nei confronti del direttore generale e del direttore di programma;
b) del Presidente della Giunta nei confronti del dirigente ispettore assegnato alla Presidenza medesima;
c) del direttore generale nei confronti dei restanti dirigenti.
3. Al dirigente devono essere in ogni caso assicurati il diritto di controdeduzione e l'assegnazione di un termine non inferiore a 10 giorni per la presentazione di controdeduzioni e giustificazioni, nonché l'accesso alla documentazione che possa risultare utile per lo svolgimento della sua difesa.
4. L'accertamento delle responsabilità deve tener conto anche delle condizioni organizzative ed ambientali, se tempestivamente segnalate, oltre che della disponibilità di mezzi e di personale che possano aver influito sull'esercizio delle funzioni dirigenziali.
5. L'inosservanza delle direttive generali o il risultato negativo della gestione accertati secondo le disposizioni dei precedenti commi, comportano il collocamento a disposizione con l'esonero dall'incarico ricoperto e conseguente perdita della relativa indennità per un periodo massimo di un anno; ovvero, in caso di responsabilità particolarmente grave o reiterata, il licenziamento.
6. Gli eventuali provvedimenti sanzionatori sono adottati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di personale.
7. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di responsabilità previste per tutti i dipendenti regionali.
Art. 30
Dirigenti esterni1. Le funzioni di direttore generale possono essere conferite anche a persone estranee all'Amministrazione e agli enti, in possesso del diploma di laurea, che abbiano capacità adeguate alle funzioni da svolgere ed abbiano svolto per almeno un quinquennio funzioni dirigenziali in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche o private. Tali funzioni possono essere conferite per non più di un quinquennio, rinnovabile per una sola volta, nel limite del 20 per cento del totale delle direzioni generali.
2. Il trattamento economico dei dirigenti esterni è stabilito nel contratto di assunzione. La Giunta regionale approva preliminarmente i criteri per la definizione di tale trattamento, che non può essere inferiore a quello dei direttori generali interni e deve tener conto delle specifiche capacità professionali possedute dal nominando.
3. Agli esterni si applicano, per tutta la durata dell'incarico, le disposizioni in materia di responsabilità e di incompatibilità previste per i dirigenti regionali, ivi compreso il licenziamento in caso di inosservanza delle direttive generali o di risultato negativo della gestione, con le procedure e le garanzie di cui all'articolo 23.
4. Agli esterni si applica altresì il comma 10 dell'articolo 29, garantendo al revocato, a titolo di indennità, la metà della retribuzione contrattualmente spettantegli per il periodo intercorrente tra la revoca e l'ordinaria scadenza del contratto.
Art. 31
Nucleo di valutazione1. Per le finalità di cui agli articoli 9 e 18, comma 1, ed in relazione a quanto dispone l'articolo 30, è istituito, presso l'Assessorato competente in materia di personale, un apposito "nucleo di valutazione" con il compito di verificare, mediante valutazione comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse e il buon andamento dell'azione amministrativa. Il nucleo determina almeno annualmente, anche su indicazione degli organi di direzione politica, ai quali esclusivamente risponde, i parametri di riferimento del controllo; opera in posizione di autonomia, ha accesso ai documenti amministrativi e può chiedere informazioni agli uffici. Ad esso sono attribuite le risorse umane e strumentali necessarie per l'espletamento dei compiti attribuiti.
2. Il nucleo di valutazione è composto da tre esperti, esterni all'Amministrazione e agli enti, di riconosciuta qualificazione in materia di controllo di gestione. Il nucleo è costituito con decreto del Presidente della Giunta, su conforme deliberazione della Giunta medesima. In casi di particolare complessità, l'Amministrazione può stipulare apposite convenzioni con organismi pubblici o privati di riconosciuta esperienza e qualificazione nella predetta materia.
3. Negli enti regionali, la verifica dei risultati è effettuata dal nucleo di valutazione previsto dal presente articolo, sulla base delle indicazioni della Giunta regionale, sentiti gli organi istituzionali degli enti.
Art. 31
Sostituzione dei direttori generali e di servizio1. In ogni caso di assenza temporanea o di vacanza del titolare, le funzioni di direttore generale sono esercitate dal direttore di servizio con maggiore anzianità nella qualifica dirigenziale presente nella direzione generale o, in mancanza di direttori di servizio titolari, dal dirigente con maggiore anzianità nella qualifica fra quelli assegnati alla direzione generale.
2. In caso di temporanea assenza del titolare, le funzioni di direttore di servizio sono esercitate dal funzionario con maggiore anzianità nella qualifica fra quelli assegnati al servizio.
3. In caso di vacanza del titolare, le funzioni di direttore di servizio sono esercitate dal dirigente con maggiore anzianità nella qualifica fra quelli assegnati alla direzione generale di cui il servizio fa parte, escluso il direttore della medesima, o, in mancanza di dirigenti, dal funzionario con maggiore anzianità nella qualifica fra quelli assegnati al servizio.
4. In caso di pari anzianità nella qualifica, le funzioni sono esercitate dal più anziano di età.
Art. 32
Trattamento economico dei dirigenti1. Il trattamento economico fondamentale e accessorio è definito dal contratto collettivo.
2. Il trattamento accessorio deve essere correlato alle funzioni attribuite e alle connesse responsabilità, ed è determinato dal contratto collettivo nell'osservanza dei criteri e dei limiti delle compatibilità finanziarie stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 58. I trattamenti accessori previsti per le funzioni di cui all'articolo 19, non sono cumulabili, fatto salvo eventualmente il diritto al trattamento accessorio più favorevole.
3. La graduazione delle funzioni e responsabilità, ai fini del trattamento accessorio, è definita, per l'Amministrazione e per gli enti, con decreto del Presidente della Giunta, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di personale. Del provvedimento è data preventiva informazione alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative con le modalità dell'articolo 6.
Art. 32
Trattamento economico dei dirigenti1. Il trattamento economico fondamentale e accessorio dei dirigenti è definito dal contratto collettivo per l'area dirigenziale.
2. Il trattamento accessorio deve essere correlato alle funzioni attribuite e alle connesse responsabilità, salvo il caso previsto dall'articolo 29 comma 9, ed è determinato dal contratto collettivo, nell'osservanza dei criteri e dei limiti delle compatibilità finanziarie stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 63. I trattamenti accessori previsti per le funzioni di cui all'articolo 22 comma 3 non sono cumulabili, fatto salvo eventualmente il diritto al trattamento accessorio più favorevole.
3. La graduazione delle funzioni e responsabilità, ai soli fini del trattamento accessorio, è definita, per l'Amministrazione e per gli enti, con decreto del Presidente della Giunta, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di personale.
Art. 33
Dirigenza degli enti regionali1. Gli enti adeguano i loro ordinamenti alle disposizioni del presente titolo ed individuano le funzioni di livello dirigenziale con regolamento, sulla base dei criteri indicati nell'articolo 12 ed avuto particolare riguardo alle dimensioni dell'ente e alla sua complessità organizzativa.
Art. 33
Accesso alla dirigenza1. L'accesso alla qualifica di dirigente avviene, con procedure unificate per l'Amministrazione e per gli enti, mediante concorso per esami ovvero mediante corso-concorso selettivo di formazione.
2. Al concorso per esami sono ammessi, eventualmente a seguito del superamento di apposita selezione:
a) i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni in possesso di diploma di laurea e con qualifica di dirigente;
b) i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni in possesso di diploma di laurea e con una anzianità di servizio effettivo di almeno 5 anni in una qualifica per l'accesso alla quale dall'esterno sia prescritto il diploma di laurea;
c) i soggetti in possesso di diploma di laurea e con qualifica di dirigente in strutture private, purché con una anzianità di servizio effettivo di almeno 5 anni nella qualifica stessa;
d) i soggetti in possesso del diploma di laurea ed esercenti una libera professione con almeno 5 anni di iscrizione al relativo albo.
3. Ai dipendenti di ruolo dell'Amministrazione e degli enti è riservato il 40 per cento dei posti messi a concorso.
4. Al corso-concorso selettivo di formazione sono ammessi, a seguito del superamento di apposita preselezione, in numero maggiorato dal 25 sino al 40 per cento rispetto ai posti messi a concorso, candidati in possesso del diploma di laurea e di età non superiore a 35 anni. Ai dipendenti di ruolo dell'Amministrazione e degli enti è riservato nella preselezione un numero di posti pari alla maggiorazione rispetto ai posti messi a concorso e non si applica il limite di età.
5. Il corso ha durata da 18 mesi a due anni, prevede il superamento di un esame intermedio e comprende periodi di applicazione, anche a tempo parziale, presso amministrazioni pubbliche o private. Al termine, i candidati sono sottoposti ad un esame-concorso finale limitato ai soli posti messi a concorso.
6. Durante il corso ai partecipanti esterni è corrisposta una borsa di studio a carico dell'Amministrazione regionale. Ai dipendenti dell'Amministrazione e degli enti è mantenuto il trattamento economico in atto, escluso quello accessorio.
7. Per lo svolgimento del corso, l'Amministrazione può avvalersi, mediante convenzioni, di qualificati istituti pubblici e privati operanti nel campo della formazione professionale dei dirigenti e dei quadri della pubblica amministrazione.
8. Con decreto del Presidente della Giunta, previa conforme deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore competente in materia di personale, sono stabiliti:
a) le percentuali, sui posti disponibili, riservate al concorso per esami e al corso-concorso, con riserva a favore di quest'ultimo di almeno un terzo dei posti;
b) l'ammontare delle borse di studio previste nel comma 6;
c) i criteri per la composizione e la nomina delle commissioni esaminatrici e le modalità di svolgimento dei concorsi e dei corsi-concorsi e delle relative selezioni e preselezioni.
Art. 34
Accesso alla dirigenza1. L'accesso alla qualifica di dirigente avviene, con procedure unificate per l'Amministrazione e per gli enti, mediante concorso per esami ovvero, fatta eccezione per il personale di ricerca e sperimentazione con profilo di ricercatore o tecnologo, mediante corso-concorso selettivo di formazione.
2. La Giunta regionale, su proposta motivata dell'Assessore competente in materia di personale può autorizzare l'Amministrazione e gli enti a bandire ed espletare direttamente i concorsi previsti nel presente articolo.
3. Al concorso per esami sono ammessi i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, in possesso di diploma di laurea, con qualifica di dirigente o con qualifica immediatamente inferiore purché in possesso di una anzianità di servizio effettivo di almeno 5 anni nella qualifica stessa; sono inoltre ammessi i soggetti in possesso del diploma di laurea e con qualifica di dirigente in strutture private. Ai dipendenti di ruolo dell'Amministrazione e degli enti è riservato il 35 per cento dei posti messi a concorso.
4. Al corso-concorso selettivo di formazione possono essere ammessi, in numero maggiorato sino al 40 per cento rispetto ai posti disponibili, candidati in possesso del diploma di laurea e di età non superiore a 35 anni; per i dipendenti di ruolo dell'Amministrazione e degli enti, ai quali è riservato il 35 per cento dei posti, il limite di età è elevato a 55 anni.
5. Il corso può avere durata massima di due anni ed è seguito, previo superamento di esame intermedio, da un periodo di applicazione presso amministrazioni pubbliche o private, alla quale è ammesso un numero di candidati maggiorato del 20 per cento rispetto ai posti messi a concorso. Al termine, i candidati sono sottoposti ad un esame-concorso finale limitato ai soli posti messi a concorso.
6. Durante il corso e il periodo di applicazione, ai partecipanti esterni è corrisposta una borsa di studio a carico dell'Amministrazione regionale. Ai dipendenti dell'Amministrazione e degli enti è mantenuto il trattamento economico in atto.
7. Per le finalità previste nel comma 4, l'Amministrazione regionale, si avvale, mediante convenzioni, degli istituti pubblici operanti nel campo.
8. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti:
a) le percentuali, sui posti disponibili, riservate al concorso per esami e al corso-concorso;
b) il numero e l'ammontare delle borse di studio previste nel comma 6;
c) con apposito regolamento sono stabiliti i criteri per la composizione e la nomina delle commissioni esaminatrici, le modalità di svolgimento delle selezioni e delle pre-selezioni, le modalità di svolgimento dei concorsi e del corso-concorso.
9. In sede di prima applicazione della presente legge ed al fine di assicurare l'immediata attivazione delle strutture e delle funzioni dirigenziali, i posti disponibili nella dotazione organica dei dirigenti, ridefinita ai sensi dell'articolo 16, comma 3, a seguito dell'emanazione del decreto del Presidente della Giunta previsto nell'articolo 66, comma 3, sono coperti mediante concorso interno per esami e titoli di servizio, professionali e di cultura, riservato al personale della qualifica funzionale ottava, in possesso del diploma di laurea e di una anzianità di cinque anni nella qualifica. Il decreto che indice il concorso interno ne definisce le modalità di svolgimento, stabilisce le materie e le prove d'esame,i criteri per la valutazione dei titoli e per la nomina della commissione esaminatrice.
10. Fino alla data di sottoscrizione del primo contratto collettivo per i dirigenti, al personale che accede alla qualifica di dirigente ai sensi del comma 7 compete il trattamento economico in atto previsto per la qualifica funzionale dirigenziale.
Art. 34
Dirigenza degli enti regionali1. Gli enti adeguano i loro ordinamenti alle disposizioni del presente Titolo ed individuano le funzioni di livello dirigenziale con regolamento, sulla base dei criteri indicati nell'articolo 13 comma 5 ed avuto particolare riguardo alle dimensioni dell'ente e alla sua complessità organizzativa.
2. Negli enti, le funzioni di direzione generale sono conferite con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della Giunta medesima, ad iniziativa dell'Assessore competente in materia di personale e su proposta dei competenti organi istituzionali degli enti, nel rispetto dei criteri previsti dall'articolo 29. Per il conferimento delle altre funzioni dirigenziali, gli enti provvedono in conformità alle disposizioni contenute nello stesso articolo 29.
3. Negli enti non si applica il comma 10 dell'articolo 29.
4. Anche negli enti trovano applicazione il comma 8 dell'articolo 29 e l'articolo 30, ad eccezione del limite del 20 per cento stabilito dal comma 1 del medesimo articolo 30.
TITOLO IV
RAPPORTO DI LAVOROCAPO I
Disciplina del rapporto
Art. 35
Trattamento economico1. Il trattamento economico fondamentale e accessorio è definito dai contratti collettivi.
2. L'Amministrazione e gli enti garantiscono ai propri dipendenti parità di trattamento contrattuale e comunque trattamenti non inferiori a quelli stabiliti dai contratti collettivi.
3. I contratti collettivi definiscono, secondo criteri obiettivi di misurazione, trattamenti accessori collegati:
a) alla produttività individuale;
b) alla produttività collettiva tenendo conto dell'apporto partecipativo di ciascun dipendente;
c) all'effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate obiettivamente ovvero pericolose o dannose per la salute.
4. Compete ai dirigenti la valutazione dell'apporto partecipativo di ciascun dipendente nell'ambito dei criteri obiettivi definiti dalla contrattazione collettiva. Della valutazione è data comunicazione scritta al dipendente.
5. I dirigenti sono responsabili dell'attribuzione dei trattamenti accessori.
TITOLO IV
RAPPORTO DI LAVOROCAPO I
Disciplina del rapportoArt. 35
Trattamento economico1. Il trattamento economico fondamentale e accessorio è definito dai contratti collettivi.
2. L'Amministrazione e gli enti garantiscono ai propri dipendenti parità di trattamento contrattuale e comunque trattamenti non inferiori a quelli stabiliti dai contratti collettivi.
3. I contratti collettivi definiscono, secondo criteri obiettivi di misurazione, trattamenti accessori collegati:
a) alla produttività individuale e collettiva, tenendo conto dell'apporto partecipativo di ciascun dipendente, la cui valutazione compete ai dirigenti, nell'ambito dei criteri obiettivi definiti dalla contrattazione collettiva; della valutazione è data comunicazione scritta al dipendente;
b) alla attribuzione di particolari posizioni di lavoro e di responsabilità;
c) all'effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute;
d) all'effettuazione di lavoro straordinario.
4. I dirigenti sono responsabili dell'attribuzione dei trattamenti accessori.
Art. 36
Mansioni1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni proprie della qualifica di appartenenza nelle quali rientra comunque lo svolgimento di mansioni complementari e strumentali al perseguimento degli obiettivi di lavoro. Egli può essere adibito a compiti specifici non prevalenti della qualifica superiore, se richiesto dal dirigente dell'unità organizzativa cui è addetto, senza che ciò comporti alcuna variazione del trattamento economico.
Art. 36
Mansioni1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni proprie della qualifica di appartenenza, nelle quali rientra comunque lo svolgimento di mansioni complementari e strumentali al perseguimento degli obiettivi di lavoro.
2. Per inderogabili esigenze funzionali, se richiesto dal dirigente dell'unità organizzativa cui è addetto e senza che ciò comporti alcuna variazione del trattamento economico, il prestatore di lavoro può essere adibito a svolgere compiti specifici non prevalenti della qualifica superiore, ovvero, occasionalmente e ove possibile con criteri di rotazione, compiti o mansioni della qualifica immediatamente inferiore
Art. 37
Attribuzione temporanea di mansioni superiori1. Per obiettive esigenze di servizio, il personale dipendente può essere adibito a mansioni immediatamente superiori:
a) nel caso di vacanza di posto in organico, per un periodo non superiore a tre mesi dal verificarsi della vacanza, salva la possibilità di attribuire le mansioni superiori ad altri dipendenti per non oltre tre mesi ulteriori della vacanza;
b) nel caso di sostituzione di altro dipendente con diritto alla conservazione del posto per tutto il periodo di assenza tranne quello per ferie, compresi i periodi di assenza per la frequenza al corso concorso di cui all'articolo 34 commi 3 e 4.
2. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori, disposta ai sensi del precedente comma, il dipendente ha diritto al trattamento economico corrispondente per il periodo di espletamento delle medesime. L'esercizio temporaneo di mansioni superiori non attribuisce il diritto all'assegnazione definitiva delle stesse.
3. L'assegnazione alle mansioni superiori è disposta dal direttore generale o dal direttore di servizio di appartenenza del dipendente, con provvedimento motivato, ferma restando la responsabilità disciplinare e patrimoniale del dirigente stesso. Qualora l'utilizzazione del dipendente per lo svolgimento di mansioni superiori sia disposta per sopperire a vacanze dei posti di organico, contestualmente alla data in cui il dipendente è assegnato alle predette mansioni devono essere avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti.
4. Non costituisce esercizio di mansioni superiori l'attribuzione di alcuni soltanto dei compiti propri delle mansioni stesse disposta ai sensi del precedente articolo 36.
5. Le disposizioni previste nel presente articolo si applicano a decorrere dalla data di conferimento degli incarichi previsti dall'articolo 66, comma 4.
6. Ogni provvedimento previsto nel presente articolo deve essere contestualmente comunicato al servizio competente in materia di personale. Del provvedimento di assegnazione, è data informazione alle organizzazioni sindacali.
Art. 37
Assegnazione temporanea a mansioni superiori1. Con provvedimento motivato del direttore generale della struttura di appartenenza, il dipendente può essere adibito, per obiettive esigenze di servizio, a mansioni immediatamente superiori a quelle della sua qualifica:
a) nel caso di sostituzione di dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, quando l'assenza sia superiore a 30 giorni, per periodi non eccedenti i 90 giorni e nel rispetto del criterio della rotazione dei dipendenti;
b) nel caso di vacanza di posto in organico, per un periodo non superiore a 90 giorni dal verificarsi della vacanza, salva la possibilità di attribuire le mansioni superiori ad altro dipendente per non oltre 90 giorni ulteriori della vacanza.
2. Non può essere sostituito con le modalità del comma 1 il dipendente comandato o distaccato presso altre amministrazioni.
3. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori disposta ai sensi del comma 1 il dipendente ha diritto al trattamento economico corrispondente per il periodo di espletamento delle medesime. In deroga all'articolo 2103 del codice civile, l'esercizio temporaneo di mansioni superiori non attribuisce il diritto all'assegnazione definitiva delle stesse.
4. Qualora l'utilizzazione del dipendente per lo svolgimento di mansioni superiori sia disposta per sopperire a vacanza di posto in organico, contestualmente alla data di assegnazione devono essere avviate le procedure per la copertura del posto vacante.
5. Non costituisce esercizio di mansioni superiori l'attribuzione di alcuni soltanto dei compiti propri delle mansioni stesse disposta ai sensi dell'articolo 36.
6. Le disposizioni previste nel presente articolo si applicano a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto previsto dall'articolo 71, comma 5.
7. Ogni provvedimento previsto nel presente articolo è contestualmente comunicato alla direzione generale competente in materia di personale, che ne dà comunicazione alle organizzazioni sindacali.
Art. 38
Incompatibilità, cumulo di impieghi, incarichi1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti regionali è incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato e con l'esercizio del commercio e delle professioni.
2. L'esercizio di attività non rientranti tra quelle indicate nel comma 1 può essere autorizzato, con provvedimento motivato dell'Assessore competente in materia di personale, o degli organi istituzionali degli enti, purché le attività stesse siano svolte fuori dell'orario di servizio, non pregiudichino in alcun modo le esigenze di servizio, non abbiano carattere continuativo e comportino un limitato impegno.
3. L'Amministrazione e gli enti non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri d'ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative.
4. Gli incarichi rientranti nei doveri d'ufficio, conferiti ai dipendenti in rappresentanza dell'Amministrazione, sono considerati ad ogni effetto attività prestata a favore dell'Amministrazione; essi possono dar luogo al trattamento di missione e al compenso per lavoro straordinario.
5. Gli incarichi conferiti ai dipendenti dall'Amministrazione o dagli enti o su designazione della stessa, che non rientrino nei doveri d'ufficio, devono essere svolti fuori dell'orario di lavoro. Può essere consentita l'assenza non retribuita dal servizio purché non pregiudichi il regolare svolgimento delle attività dell'ufficio.
6. In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'amministrazione, nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi previsti da leggi e regolamenti che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione.
7. Per i dirigenti gli incarichi previsti nei commi 2 e 5 possono essere autorizzati dall'Assessore competente in materia di personale previo parere della Giunta.
8. Il dirigente del servizio del personale competente in materia diffida il dipendente che svolga un'attività incompatibile ad eliminare tale situazione fissandogli un termine a pena di decadenza dall'impiego. È fatta salva, pur rimossa la situazione di incompatibilità, l'applicazione di eventuali sanzioni disciplinari.
9. L'Assessorato competente in materia di personale istituisce un elenco degli incarichi attribuiti o autorizzati e delle cariche assunte ai sensi del presente articolo con indicazione dei periodi e dei relativi compensi. La formazione e la tenuta degli elenchi, le modalità di comunicazione da parte dei dipendenti e quant'altro occorra a fini di trasparenza e di informazione, sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.
Art. 38
Passaggio di dipendenti ad altre amministrazioni, aziende o società1. La disciplina del trasferimento di azienda di cui all'articolo 2112 del codice civile si applica, salvo diverse disposizioni recate da leggi speciali, anche nel caso di passaggio di dipendenti degli enti ed aziende regionali ad altre aziende e società pubbliche o private per effetto di leggi, regolamenti o convenzioni che attribuiscono ad esse funzioni già esercitate dagli enti ed aziende regionali.
Art. 39
Tentativo di conciliazione
delle controversie individuali1. Se i contratti collettivi non prevedono procedure di conciliazione, su richiesta rivolta dal dipendente al direttore generale del ramo dell'Amministrazione presso cui il dipendente presta servizio, questi è tenuto a convocare il dipendente per il tentativo di conciliazione; il dipendente potrà essere assistito da un rappresentante dell'associazione sindacale alla quale aderisce o conferisce mandato. Del tentativo di conciliazione deve essere redatto processo verbale.
2. La mancata presentazione del richiedente nel termine stabilito per la conciliazione equivale a mancata conciliazione. Il verbale di conciliazione o di mancata conciliazione deve essere redatto entro cinque giorni dal termine stabilito per la conciliazione.
Art. 39
Processi di mobilità1. In applicazione dei principi di cui all'articolo 7, l'Amministrazione e gli enti curano il costante equilibrio fra esuberi e carenze dei loro dipendenti, attuando i processi di mobilità disciplinati dal presente articolo.
2. A seguito della definizione periodica delle dotazioni organiche, la direzione generale dell'Amministrazione competente in materia di personale, sulla base degli elenchi nominativi del personale, distinto per qualifiche e profili professionali e distribuito per strutture:
a) accerta il numero dei posti vacanti nelle dotazioni organiche di ciascuna direzione generale, distinti per qualifiche e profili professionali e per sedi di servizio;
b) accerta la quantità di personale in esubero in ciascuna direzione generale, distintamente per qualifiche e profili professionali e per sedi di servizio;
c) predispone l'elenco nominativo di tutti i dipendenti appartenenti a qualifiche e profili professionali che presentino esubero.
3. Gli enti effettuano le operazioni di cui al comma 2 per il personale da essi dipendente.
4. Una volta compiute da parte dell'Amministrazione e degli enti le operazioni di cui al comma 2, la direzione generale dell'Amministrazione competente in materia di personale pubblica sul Bollettino ufficiale della Regione le situazioni di vacanza e di esubero del personale dell'Amministrazione e degli enti, articolate per qualifiche, profili professionali e sedi di servizio.
5. Contestualmente è pubblicato l'avviso e fissato il termine per la presentazione delle domande di partecipazione volontaria ai processi di mobilità.
6. L'Amministrazione e gli enti adottano i provvedimenti di trasferimento del personale in esubero da essi dipendente, favorendo in ogni caso la mobilità volontaria, secondo l'ordine che segue:
a) mobilità all'interno dell'Amministrazione o dell'ente di appartenenza;
b) mobilità fra Amministrazione ed enti;
c) mobilità verso enti esterni all'area contrattuale, da realizzarsi in via prioritaria mediante accordi di mobilità tra amministrazioni e organizzazioni sindacali, con il consenso dei singoli lavoratori interessati, ai sensi del comma 8 dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 29 del 1993.
7. I dipendenti che non ottemperino al trasferimento d'ufficio, ovvero che risultino ancora in esubero dopo la conclusione del processo di mobilità sono collocati in disponibilità, per la cui disciplina si applicano le norme concernenti il personale delle pubbliche amministrazioni indicate nel comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 29 del 1993.
Art. 40
Codice di comportamento1. Il codice di comportamento dei dipendenti dell'Amministrazione e degli enti è definito con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
Art. 40
Criteri di attuazione dei processi di mobilità1. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, da emanarsi su conforme deliberazione della Giunta medesima entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le procedure per l'attuazione dei processi di mobilità, che comprendono:
a) i criteri per la formazione delle graduatorie per i trasferimenti a domanda e d'ufficio e per la messa in disponibilità;
b) i criteri di coordinamento tra i trasferimenti a domanda e d'ufficio;
c) i criteri di coordinamento tra i processi di mobilità e di messa in disponibilità e gli accordi di mobilità;
d) i criteri di coordinamento tra i processi di mobilità e i nuovi accessi;
e) l'individuazione, all'interno di ciascuna qualifica, dei profili professionali equivalenti per contenuto di prestazioni, le cui dotazioni organiche devono essere considerate unitariamente nell'attuazione dei processi di mobilità;
f) le modalità dell'informazione alle organizzazioni sindacali nelle diverse fasi dei processi di mobilità e l'individuazione degli atti di carattere generale che possono essere oggetto di eventuale esame;
g) le procedure con le quali si garantisce ai dipendenti che ritengano di essere oggetto di un trasferimento ingiusto la possibilità di ottenere il riesame del provvedimento da parte di una apposita commissione di conciliazione;
h) le regole per il coordinamento tra i processi di mobilità di competenza dell'Amministrazione e degli enti.
2. Le parti del provvedimento indicate nelle lettere a), b), c), e) ed f) del comma 1 sono concordate con le organizzazioni sindacali aventi titolo ai sensi dell'articolo 60. In caso di mancato raggiungimento dell'accordo, la Giunta provvede comunque entro il termine di cui al comma 1. Le medesime parti del provvedimento possono essere modificate dai contratti collettivi regionali.
CAPO II
Procedimento disciplinareArt. 41
Sanzioni disciplinari e responsabilità1. Ai dipendenti dell'Amministrazione e degli enti si applica l'articolo 7, commi 1, 5 e 8, della Legge 20 maggio 1970, n. 300.
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 30, comma 1, e dall'articolo 38, la tipologia e l'entità delle infrazioni e delle relative sanzioni possono essere definite dai contratti collettivi.
Art. 41
Gestione provvisoria delle dotazioni organiche1. Nelle more della periodica definizione delle dotazioni organiche prevista dall'articolo 16, possono essere adottati provvedimenti di gestione provvisoria della dotazione organica delle direzioni generali, ferma restando la dotazione organica complessiva dell'Amministrazione, per far fronte:
a) a sopravvenute carenze nella dotazione di una direzione generale, determinate da cessazioni dal servizio, da collocamenti in aspettativa a tempo indeterminato o dall'attribuzione di nuove incombenze per effetto di norme di legge o di indirizzi votati dal Consiglio regionale, qualora tali carenze siano tali da non poter essere adeguatamente compensate con altre misure organizzative; nel provvedimento sono determinate anche le possibili misure compensative delle carenze che vengono a crearsi nelle direzioni cedenti per effetto del provvedimento medesimo;
b) ad esuberi nella dotazione di una direzione generale, determinati dal sopravvenuto trasferimento ad altra branca dell'Amministrazione di competenze da questa precedentemente esercitate.
2. I provvedimenti di gestione provvisoria delle dotazioni organiche sono adottati dall'Assessore competente in materia di personale.
3. Per l'individuazione del personale che deve essere trasferito in attuazione dei provvedimenti di gestione provvisoria delle dotazioni organiche si utilizzano, per quanto possibile, i medesimi criteri e priorità che si applicano per la mobilità interna ed esterna.
4. Sono sempre possibili i trasferimenti di personale da una direzione generale all'altra nei limiti delle rispettive dotazioni organiche.
Art. 42
Procedimento disciplinare1. L'Amministrazione e gli enti non possono adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente, senza avergli preventivamente contestato per iscritto l'addebito ed averlo sentito in sua difesa.
2. I provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possono essere adottati prima che siano trascorsi dieci giorni dalla contestazione del fatto che vi ha dato causa. Entro dieci giorni dal ricevimento della contestazione dell'addebito, il dipendente può chiedere di essere sentito a sua difesa con l'assistenza di un procuratore o di un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. Trascorsi inutilmente quindici giorni dalla convocazione per la difesa del dipendente, la sanzione deve essere applicata nei successivi dieci giorni.
3. Quando la sanzione da applicare consista in un rimprovero verbale provvede direttamente il capo della struttura di appartenenza del dipendente; quando consista in un addebito scritto o in penalità di carattere pecuniario, provvede il dirigente diretto superiore del dipendente; in ogni altro caso provvede la direzione generale competente in materia di personale.
4. Il dirigente che applica la sanzione disciplinare ne dà contestualmente comunicazione alla struttura competente in materia di personale. Quando l'applicazione della sanzione disciplinare è rimessa alla competenza della predetta struttura, questa, su segnalazione del dirigente, contesta l'addebito al dipendente, istruisce il procedimento disciplinare e applica la sanzione.
5. L'irrogazione delle sanzioni disciplinari nei confronti dei dirigenti è effettuata dalla Giunta regionale o dall'organo istituzionale di vertice dell'ente, previo espletamento delle procedure di cui al presente articolo, in quanto applicabili, da parte dell'Assessore competente in materia di personale o del Presidente del consiglio d'amministrazione dell'ente.
6. Con il consenso del dipendente, la sanzione applicabile può essere ridotta, ma in tal caso non è più suscettibile di impugnazione.
7. Il dipendente al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può impugnarla anche a mezzo dell'organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato nei venti giorni successivi dalla data di ricevimento della comunicazione stessa al collegio arbitrale. La sanzione disciplinare resta sospesa sino alla pronuncia del predetto collegio.
Art. 42
Collocamento fuori ruolo1. I dipendenti dell'Amministrazione e degli enti che si trovino in aspettativa a tempo indeterminato per mandato politico o sindacale sono collocati fuori ruolo, ai sensi degli articoli 58 e 59 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
Art. 43
Collegio arbitrale1. Il collegio arbitrale per i dipendenti dell'Amministrazione e degli enti è nominato dalla Giunta regionale ed è composto da cinque membri, di cui due in rappresentanza dell'Amministrazione e degli enti e due in rappresentanza dei dipendenti, e dal presidente, designato dall'Ufficio provinciale del lavoro di Cagliari, tra esperti di provata esperienza e indipendenza. Per ogni componente effettivo è nominato un supplente.
2. I rappresentanti dei dipendenti sono designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ai sensi dell'articolo 54, comma 2.
3. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza del presidente e di almeno un rappresentante dell'Amministrazione o degli enti e di uno dei dipendenti. Il collegio delibera a maggioranza, in caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.
4. Il collegio emette la sua decisione non prima della scadenza del termine di cui al comma 7 e non oltre novanta giorni dalla richiesta di arbitrato di cui al comma 6. Se il collegio non si pronuncia entro il termine predetto la sanzione applicata resta senza effetto.
5. L'Amministrazione e gli enti si conformano alla pronuncia del collegio arbitrale.
6. Entro venti giorni da ricevimento del provvedimento con cui è stata applicata la sanzione disciplinare, il dipendente può chiedere, tramite il servizio competente in materia di personale, anche per mezzo di un procuratore o dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato, che sulla stessa sanzione si pronunci il collegio arbitrale di disciplina. Gli effetti della sanzione restano sospesi fino alla pronuncia da parte del collegio adito.
7. L'Amministrazione e gli enti, entro venti giorni dal ricevimento della richiesta di arbitrato di cui al comma 6, possono deliberare di adire l'autorità giudiziaria ordinaria; la sanzione applicata in tal caso resta sospesa sino a che non sia stata pronunciata conciliazione giudiziale o sentenza passata in giudicato.
8. Con la deliberazione di nomina del collegio arbitrale, la Giunta regionale stabilisce il compenso da corrispondere al Presidente e al supplente.
Art. 43
Valutazione dei dipendenti1. Le prestazioni e le caratteristiche professionali dei dipendenti sono soggette a valutazione annuale da parte dei dirigenti dai quali essi dipendono, anche ai fini dello sviluppo professionale.
2. Le modalità della valutazione e del suo eventuale riesame sono definite dal contratto collettivo.
Art. 44
Norma transitoria1. Fino all'adozione di una nuova disciplina contrattuale ai sensi dell'articolo 41, comma 2, in materia di infrazioni e sanzioni disciplinari, per quanto non espressamente modificato dagli articoli 42 e 43, si applicano le disposizioni degli articoli dell'articolo 60 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51.
Art. 44
Incompatibilità1. Il dipendente non può esercitare attività commerciali, industriali o professionali ovvero assumere impieghi alle dipendenze di soggetti pubblici o privati.
2. Il dipendente può essere autorizzato ad espletare incarichi temporanei a favore di soggetti pubblici o ad assumere cariche in società non aventi fine di lucro.
3. Le autorizzazioni previste nel comma 2 sono concesse dal direttore generale competente in materia di personale, o dall'Assessore qualora riguardino direttori generali, nel rispetto dei criteri di cui al comma 7, dopo aver verificato che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e sempreché non ostino ragioni di opportunità in relazione alla necessità di assicurare la trasparenza dell'operato dell'Amministrazione. La richiesta di autorizzazione inoltrata dal dipendente si intende accolta ove, entro 30 giorni dalla presentazione, non venga adottata motivata determinazione di diniego.
4. L'Amministrazione e gli enti non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri d'ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati dalla legge o da altre fonti normative.
5. Gli incarichi che non rientrino nei doveri d'ufficio, conferiti ai dipendenti direttamente dall'Amministrazione o dagli enti o, su loro designazione, da altri soggetti pubblici, devono essere svolti fuori dell'orario di lavoro. Può essere consentito che siano svolti durante l'orario di lavoro, con recupero dell'orario stesso, purché ciò non pregiudichi il regolare svolgimento delle attività dell'ufficio.
6. La direzione generale competente in materia di personale istituisce l'elenco degli incarichi attribuiti o autorizzati e delle cariche assunte ai sensi del presente articolo con indicazione dei periodi e dei relativi compensi. L'elenco è annualmente inviato per conoscenza al Consiglio regionale ed pubblicato all'albo della Presidenza della Giunta.
7. Con decreto dell'Assessore competente in materia di personale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, sono determinati i criteri oggettivi per la concessione delle autorizzazioni di cui al comma 2 e per le designazioni e i conferimenti di incarichi di cui al comma 4. I criteri devono tener conto della specifica professionalità del dipendente e devono essere tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione.
8. La violazione della disposizione di cui al comma 1 e la violazione del provvedimento negativo di cui al comma 3 costituiscono giusta causa di recesso, sempreché le prestazioni svolte al di fuori del rapporto di lavoro con l'Amministrazione o l'ente di appartenenza non siano rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro. Le procedure per l'accertamento delle cause di recesso devono svolgersi in contraddittorio tra le parti.
9. L'Assessorato competente in materia di personale e il servizio ispettivo della Regione effettuano verifiche periodiche anche a campione sui dipendenti dell'Amministrazione finalizzate all'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del presente articolo e dell'articolo 45. Analoghe verifiche sono svolte dagli enti strumentali della Regione tramite i rispettivi servizi del personale e ispettivi ovvero, d'intesa con l'Amministrazione, tramite il servizio ispettivo regionale.
10. Le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 entrano in vigore il centoventesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge. Entro tale termine devono cessare tutte le attività incompatibili con il divieto di cui al comma 1 e a tale fine gli atti di rinuncia, comunque denominati, producono effetto dalla data della relativa comunicazione.
TITOLO V
ACCESSO AL LAVOROArt. 45
Modalità di accesso1. L'assunzione agli impieghi avviene:
a) mediante concorso pubblico per esami, per titoli, per esami e titoli o per corso-concorso, mediante lo svolgimento di prove volte all'accertamento della professionalità richiesta;
b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento degli uffici circoscrizionali del lavoro, per le qualifiche per le quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti prescritti per specifiche professionalità;
c) mediante chiamata numerica degli iscritti nelle apposite liste di collocamento formate dagli appartenenti alle categorie protette di cui al titolo I della Legge 2 aprile 1968, n. 482 e successive modificazioni.
2. Con le stesse modalità è assunto il personale a termine e a tempo parziale.
3. In deroga al comma 1, al profilo di sottufficiale forestale e di vigilanza ambientale nella quinta qualifica funzionale, si accede mediante concorso interno al quale sono ammessi i dipendenti con profilo di guardia forestale e di vigilanza ambientale con anzianità nel profilo stesso di cinque anni di effettivo servizio.
4. Il concorso pubblico deve svolgersi con modalità che ne garantiscano l'imparzialità, la tempestività, l'economicità e la celerità di espletamento, ricorrendosi, ove necessario, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione, ed a selezioni decentrate per circoscrizioni territoriali.
Art. 45
Deroga per i dipendenti a tempo parziale1. La disposizione del comma 1 dell'articolo 44 non si applica ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno. Non sono consentite attività di lavoro autonomo o subordinato che comportino un conflitto di interessi con la specifica attività di servizio del dipendente. Con decreto dell'Assessore competente in materia di personale, su conforme deliberazione della Giunta, sono indicate le altre attività che, in ragione dell'interferenza con i compiti istituzionali, non sono consentite.
2. I dipendenti indicati al comma 1 hanno l'obbligo di comunicare all'Amministrazione o all'ente di appartenenza le attività di lavoro autonomo o subordinato che intendono svolgere, onde ottenerne l'autorizzazione. L'Amministrazione o gli enti si pronunciano entro 60 giorni, decorsi i quali l'autorizzazione si intende rilasciata. Il dipendente è altresì obbligato a comunicare entro quindici giorni l'eventuale inizio o la variazione dell'attività lavorativa.
3. Ai dipendenti iscritti ad albi professionali e che esercitano attività professionale non possono essere conferiti incarichi libero-professionali dall'Amministrazione o dall'ente di appartenenza, né da enti pubblici controllati dalla Regione o da società a prevalente partecipazione dell'Amministrazione o degli enti.
4. La violazione del provvedimento negativo e le mancate comunicazioni di cui al comma 2 nonché le comunicazioni risultate non veritiere anche a seguito di accertamenti ispettivi dell'Amministrazione o degli enti costituiscono giusta causa di recesso. Le procedure per l'accertamento delle cause di recesso devono svolgersi in contraddittorio tra le parti.
Art. 46
Assunzione in servizio1. Il rapporto di lavoro si costituisce con la sottoscrizione, anteriormente alla ammissione in servizio, del contratto individuale di lavoro.
2. Il contratto deve prevedere l'effettuazione di un periodo di prova. Non si effettua il periodo di prova in caso di passaggio ad una qualifica superiore da parte di dipendente già inquadrato nel ruolo regionale, tranne che per l'accesso alla qualifica di dirigente.
3. Il mancato superamento del periodo di prova è dichiarato e comunicato all'interessato dal dirigente competente in materia di personale, su proposta motivata del dirigente della struttura presso cui il dipendente ha prestato la propria attività lavorativa, in uno dei quindici giorni che precedono la scadenza del periodo di prova.
Art. 46
Esercizio delle attività professionali1. Le attività per cui è richiesta l'iscrizione in albi professionali sono svolte, nell'Amministrazione e negli enti, da dipendenti in possesso dei relativi titoli professionali e di iscrizione all'albo.
2. Le attività vanno svolte nel rispetto delle norme, anche deontologiche, che regolano la professione.
3. Per l'accesso ai posti in pianta organica il cui compito principale o esclusivo è l'esercizio di attività professionali sono necessari l'iscrizione all'albo e l'esercizio effettivo dell'attività professionale per almeno tre anni.
4. La cancellazione dall'albo comporta la risoluzione del rapporto d'impiego. La sospensione dall'albo per motivi disciplinari comporta la sospensione dall'impiego per lo stesso periodo, salva la facoltà dell'amministrazione di irrogare altre sanzioni disciplinari.
5. L'attività è svolta dal singolo professionista con piena responsabilità personale, nel rispetto delle direttive impartite, con carattere di generalità, dalla Giunta o dal suo componente preposto al ramo dell'Amministrazione, ovvero dagli organi di amministrazione degli enti.
6. Direttive specifiche possono essere impartite dal professionista gerarchicamente sovraordinato, che in tal caso assume solidalmente la responsabilità per l'attività condotta secondo tali direttive.
7. Il professionista che non condivida le direttive specifiche impartitegli può essere dispensato, su sua motivata richiesta, dal singolo incarico professionale. Qualora non venga dispensato, la responsabilità professionale incombe sul professionista sovraordinato.
8. Il ricorso a professionisti esterni è ammesso in caso di motivata impossibilità dell'Amministrazione o dell'ente di provvedere adeguatamente con proprio personale.
9. Gli avvocati dipendenti della Regione possono essere affiancati da avvocati del libero foro o dall'Avvocatura dello Stato nell'espletamento dell'attività contenziosa, quando la Giunta regionale lo ritenga opportuno.
10. La Giunta regionale può conferire incarichi di consulenza in materia legale anche a soggetti esterni, quando la particolarità dell'oggetto la renda necessaria.
11. L'affidamento degli incarichi ai singoli legali dipendenti dell'Amministrazione è disposto dal competente direttore generale, che può sollevare il legale dall'incarico o affiancarlo con altro legale, con provvedimento la cui motivazione può rimanere riservata.
12. Ai legali dipendenti dell'Amministrazione è attribuita, in aggiunta agli altri elementi della retribuzione loro spettante, una quota, determinata dal contratto collettivo, degli onorari incassati dalla Regione, in quanto posti a carico delle controparti in forza di provvedimenti giudiziari o transazioni, e relativi a controversie in cui la Regione non si sia avvalsa di legali esterni.
13. Nell'Amministrazione e negli enti si applicano le norme in materia di incentivi recate dall'articolo 18, commi 1 e 1 bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato dall'articolo 6, comma 13, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
Art. 47
Requisiti e procedure di assunzione1. I requisiti generali per l'accesso all'impiego regionale, nonché le categorie riservatarie e i titoli di precedenza e preferenza, sono quelli stabiliti per le pubbliche amministrazioni dal regolamento previsto dall'articolo 41 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. I titoli di studio sono stabiliti dalle norme regionali.
2. Le procedure e i contenuti del bando, la tipologia e le modalità di svolgimento delle prove, la presentazione della documentazione, la composizione e gli adempimenti delle commissioni esaminatrici sono stabilite da apposito regolamento.
3. Le procedure per le assunzioni previste dall'articolo 45, comma 1, lettere b) e c) sono disciplinate dalla legge regionale 29 marzo 1993, n. 12, nonché, in quanto compatibili, dalle leggi regionali n. 35/1987 e n. 41/1989. Per le assunzioni obbligatorie delle categorie protette di cui all'articolo 1 della Legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive integrazioni, si applicano le disposizioni vigenti in materia.
4. I cittadini degli stati membri dell'Unione europea possono accedere all'impiego regionale nei casi previsti dall'articolo 37 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e dalle relative disposizioni regolamentari.
Art. 47
Tentativo di conciliazione
delle controversie individuali1. Se il contratto collettivo non prevede procedure di conciliazione, l'Amministrazione e gli enti, su richiesta del dipendente, sono comunque tenuti a convocarlo, entro 20 giorni dalla richiesta, per esperire il tentativo di conciliazione.
2. La richiesta di conciliazione deve essere rivolta al direttore generale competente in materia di personale, che procede direttamente o a mezzo di dirigente da lui delegato.
3. Il dipendente può farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale alla quale aderisce o conferisce mandato o da un professionista di sua fiducia.
4. Il tentativo di conciliazione deve concludersi entro cinque giorni dalla convocazione, con la redazione del processo verbale.
5. La mancata presentazione del richiedente nel termine stabilito per la conciliazione equivale a mancata conciliazione, della quale è redatto processo verbale.
Art. 48
Concorsi unici1. Alle assunzioni per concorso del personale dell'Amministrazione e degli enti, si provvede con procedure unificate per qualifiche funzionali e profili professionali identici o assimilabili in ragione della tipologia delle prestazioni e dei requisiti per l'accesso. La disposizione non si applica al personale con profilo tecnico di addetto alla sperimentazione.
2. La Giunta regionale, su proposta motivata dell'Assessore competente in materia di personale, può stabilire le ipotesi in cui l'Amministrazione e gli enti possono bandire ed espletare direttamente i concorsi.
3. L'Assessorato competente in materia di personale, sulla base delle necessità di personale definite dall'Amministrazione e dagli enti ogni biennio, fissa il contingente dei posti da mettere a concorso, definito per specifiche professionalità e sedi di destinazione, e bandisce i relativi concorsi unici. Del contingente è data preventiva informazione alle organizzazioni sindacali con le modalità dell'articolo 6, commi 2 e 3.
4. In rapporto alla consistenza dei candidati al concorso, si può procedere a prove pre-selettive. Esse consistono in "test" attitudinali e/o prove attinenti alle materie di esame e ai contenuti professionali della qualifica di assunzione e sono impostate secondo criteri che ne consentano la gestione automatizzata.
5. Sono dichiarati vincitori del concorso i candidati utilmente collocati nelle graduatorie di merito in misura corrispondente ai posti messi a concorso. Le graduatorie restano efficaci per 24 mesi dalla data della loro pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione, durante i quali possono essere utilizzate anche per la copertura di un numero di posti non superiore del 10 per cento di quello dei posti messi a concorso che successivamente dovessero rendersi disponibili.
6. I vincitori del concorso sono assegnati all'Amministrazione e agli enti e alle rispettive sedi di servizio secondo i criteri previsti nel bando, con riguardo alle domande di assegnazione degli interessati e rispettando l'ordine della graduatoria. L'Amministrazione e gli enti provvedono alle relative assunzioni.
7. I dipendenti non possono essere trasferiti, comandati o distaccati dalla sede di destinazione prima che siano trascorsi cinque anni dall'assunzione, fatti salvi i casi di riduzione del contingente organico della struttura di assegnazione e di impossibilità di impiegarli in strutture ubicate nella medesima sede di destinazione.
Art. 48
Codice di comportamento1. Il codice di comportamento dei dipendenti dell'Amministrazione e degli enti è definito, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima.
2. Il codice è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e consegnato al dipendente all'atto dell'assunzione.
3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, e fino alla definizione del codice di comportamento dei dipendenti dell'Amministrazione e degli enti, questi si attengono al codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni definito ai sensi dell'articolo 58 bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, introdotto dall'articolo 26 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546.
Art 49
Commissioni giudicatrici1. Le commissioni giudicatrici dei concorsi devono essere formate da tecnici esperti nelle materie del concorso, esterni all'Amministrazione ovvero appartenenti al personale dell'Amministrazione stessa e degli enti. È esclusa, comunque, la partecipazione degli organi di governo ed elettivi dell'Amministrazione e degli enti, degli organismi sindacali e di rappresentanza dei dipendenti.
CAPO II
Procedimento disciplinareArt. 49
Infrazioni e sanzioni disciplinari1. Ai dipendenti dell'Amministrazione e degli enti si applicano i commi 1, 5 e 8 dell'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
2. Salvo quanto previsto dagli articoli 23 e 44, la tipologia e l'entità delle infrazioni e delle relative sanzioni sono definite dai contratti collettivi.
3. Fino all'adozione di una diversa disciplina contrattuale ai sensi del comma 2, in materia di infrazioni e sanzioni disciplinari, per quanto non espressamente modificato dagli articoli 50 e 51, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51.
Art. 50
Riserva di posti1. Nei concorsi pubblici per l'accesso al lavoro in qualifiche funzionali non dirigenziali, il 35 per cento dei posti messi a concorso è riservato al personale di ruolo della qualifica funzionale immediatamente inferiore, in possesso del titolo di studio non inferiore a quello richiesto per la qualifica di appartenenza e che abbia maturato un'anzianità di servizio di ruolo di almeno tre anni nella qualifica medesima. Non si applicano i limiti di età.
Art. 50
Procedimento disciplinare1. L'Amministrazione e gli enti non possono adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente, salvo il rimprovero verbale, senza avergli preventivamente contestato per iscritto l'addebito ed averlo sentito in sua difesa.
2. L'addebito deve essere contestato entro dieci giorni da quando il dirigente competente all'applicazione della sanzione abbia avuto notizia del fatto.
3. Entro dieci giorni dal ricevimento della contestazione, il dipendente può chiedere di essere sentito a sua difesa con l'assistenza di un professionista di sua fiducia o di un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. Trascorsi inutilmente quindici giorni dalla convocazione per la difesa del dipendente, ovvero dieci giorni dalla contestazione dell'addebito qualora il dipendente non abbia chiesto di essere sentito, la sanzione deve essere applicata nei successivi dieci giorni.
4. I termini per la contestazione dell'addebito e l'applicazione della sanzione sono perentori e la loro inosservanza comporta l'estinzione del procedimento.
5. Quando la sanzione da applicare non ha effetti economici, provvede il dirigente diretto superiore del dipendente; in ogni altro caso provvede la direzione generale competente in materia di personale.
6. Il dirigente che applica la sanzione disciplinare ne dà contestualmente comunicazione alla direzione generale competente in materia di personale. Quando l'applicazione della sanzione disciplinare è rimessa alla competenza della predetta struttura, questa, su segnalazione del dirigente, contesta l'addebito al dipendente, istruisce il procedimento disciplinare e applica la sanzione.
7. L'irrogazione delle sanzioni disciplinari nei confronti dei dirigenti è effettuata dalla Giunta regionale o dal consiglio d'amministrazione dell'ente, previo espletamento delle procedure di cui al presente articolo, in quanto applicabili, da parte o dell'Assessore competente in materia di personale o del Presidente del consiglio d'amministrazione dell'ente.
8. Con il consenso del dipendente, la sanzione applicabile può essere ridotta, ma in tal caso non è più suscettibile di impugnazione.
9. L'esecuzione della sanzione non può essere differita di oltre sessanta giorni dalla data in cui il provvedimento diviene definitivo.
10. Il dipendente al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può impugnarla davanti al collegio arbitrale di cui all'articolo 51 nei venti giorni successivi alla data di ricevimento della comunicazione, anche a mezzo di un procuratore o dell'organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. La sanzione disciplinare è sospesa sino alla pronuncia del predetto collegio. Resta ferma comunque la sospensione cautelare del dipendente cui sia stata irrogata la sanzione del licenziamento.
11. Il collegio emette la sua decisione, cui l'Amministrazione e gli enti sono tenuti a conformarsi, entro novanta giorni dalla richiesta di arbitrato. Se il collegio non si pronuncia entro il termine predetto, la sanzione applicata resta senza effetto. Tuttavia l'Amministrazione e gli enti, entro i venti giorni successivi, possono deliberare di adire l'autorità giudiziaria ordinaria. La sanzione applicata in tal caso resta sospesa sino a che non sia stata pronunciata conciliazione giudiziale o sentenza passata in giudicato. Resta ferma comunque la sospensione cautelare del dipendente cui sia stata irrogata la sanzione del licenziamento.
12. Qualora il procedimento disciplinare non sia stato iniziato ovvero sia stato sospeso in attesa di pronuncia del giudice penale, esso può essere iniziato o ripreso entro e non oltre un anno dal deposito della sentenza definitiva, ferma restando la facoltà di iniziare o riprendere il procedimento disciplinare dopo la pronuncia di ogni sentenza non definitiva.
Art. 51
Concorsi interni1. Per la finalità di cui all'articolo 22, l'Amministrazione e gli enti, in sede di verifica periodica dei posti vacanti da mettere a concorso, riservano il 30 per cento dei posti stessi a concorsi interni, che sono indetti dall'Amministrazione e dai singoli enti.
2. Ai concorsi interni sono ammessi i dipendenti appartenenti alla qualifica immediatamente inferiore a quella messa a concorso che abbiano una anzianità di servizio di ruolo, presso l'Amministrazione o gli enti, di almeno tre anni nella medesima qualifica e che siano in possesso del titolo di studio non inferiore a quello per l'accesso dall'esterno alla qualifica di appartenenza.
3. Limitatamente al 20 per cento della percentuale prevista nel precedente comma 1, ai concorsi interni sono ammessi i dipendenti appartenenti alla qualifica immediatamente inferiore a quella messa a concorso con una anzianità di almeno sei anni nella qualifica di appartenenza e che siano in possesso del titolo di studio immediatamente inferiore a quello previsto per l'accesso dall'esterno per la qualifica per la quale si concorre. Per l'accesso alla qualifica di dirigente è comunque prescritto il diploma di laurea.
4. I concorsi sono per titoli ed esami e devono tendere all'accertamento delle capacità professionali ed attitudinali richieste per la qualifica e il profilo professionale messi a concorso e devono svolgersi con modalità e strumenti atti a ridurre la discrezionalità della valutazione e ad accelerare le procedure.
5. Le modalità di svolgimento, i criteri per la valutazione dei titoli e l'effettuazione delle prove d'esame e i criteri per la nomina delle commissioni esaminatrici sono definiti nel regolamento di cui all'articolo 47, comma 2.
6. In sede di prima applicazione della presente legge, la percentuale di riserva di cui al comma 1 è stabilita nella misura dell'80 per cento; di tale percentuale il 35 per cento è riservato ai dipendenti che non hanno fruito dei procedimenti di mobilità verticale di cui agli articoli 1 e 3 della legge regionale 7 giugno 1989, n. 24. I relativi concorsi sono indetti entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della legge.
7. Ai concorsi interni di cui ai commi precedenti è ammesso, se in possesso dei requisiti prescritti, il personale inquadrato nei ruoli speciali ad esaurimento di cui alle LL.RR. 21 gennaio 1986, n. 13 e 22 aprile 1987, n. 26, nonché 29 gennaio 1990, n. 4.
8. Gli enti bandiscono i concorsi di cui al comma 6 successivamente alla ridefinizione della dotazione organica ai sensi dell'articolo 16.
9. I posti riservati ai concorsi interni ai sensi dei commi 1 e 6 non coperti a conclusione dei concorsi stessi sono sommati al numero dei posti messi a concorso pubblico.
10. I passaggi di qualifica previsti nel presente articolo comportano la riduzione dell'anzianità di servizio nella misura di un terzo.
Art. 51
Collegio arbitrale1. Il collegio arbitrale per i dipendenti dell'Amministrazione e degli enti è composto da un presidente e da altri quattro membri sorteggiati ai sensi del comma 2. Il presidente del collegio arbitrale è designato dal Difensore civico regionale tra esperti di provata esperienza e indipendenza e resta in carica tre anni. Il Difensore civico designa altresì un supplente del presidente.
2. Per ciascun provvedimento disciplinare impugnato da un dipendente ai sensi del comma 10 dell'articolo 50, il presidente provvede a comporre il collegio arbitrale sorteggiando due membri in rappresentanza dell'Amministrazione e degli enti e due in rappresentanza dei dipendenti da elenchi di 30 nominativi ciascuno.
3. L'elenco dei rappresentanti dell'Amministrazione e degli enti è formato ogni cinque anni dall'Assessore regionale competente in materia di personale.
4. L'elenco dei rappresentanti dei dipendenti è formato ogni cinque anni mediante elezioni, che in sede di prima applicazione devono svolgersi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. Le modalità delle elezioni sono definite dal contratto collettivo regionale.
5. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di tutti i componenti del collegio. Dopo due assenze consecutive il componente del collegio decade e si procede ad un nuovo sorteggio. Per i dipendenti dell'Amministrazione e degli enti, la partecipazione al collegio è dovere d'ufficio prevalente su ogni altro e l'assenza non giustificata costituisce infrazione grave.
6. Il collegio delibera a maggioranza; in caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.
7. Al presidente del collegio arbitrale, al suo supplente e agli altri componenti si applica quanto previsto per la commissione di disciplina dalla legge regionale 22 giugno 1987, n. 27.
TITOLO VI
CONTRATTAZIONEArt. 52
Contratti collettivi1. La contrattazione collettiva è regionale e integrativa. Essa si svolge su tutte le materie relative al rapporto di lavoro, con esclusione di quelle riservate alla legge e agli atti normativi e amministrativi secondo le disposizioni della presente legge. Il contratto collettivo regionale può stabilire l'area dei quadri e i requisiti di appartenenza.
2. La contrattazione collettiva integrativa è finalizzata al contemperamento tra le esigenze organizzative, la tutela dei dipendenti e l'interesse degli utenti. Essa si svolge nelle materie e nei limiti stabiliti dal contratto collettivo regionale, che ne definisce gli ambiti, i quali comprendono comparti omogenei all'interno dell'area contrattuale.
3. Il corpo forestale e di vigilanza ambientale costituisce comparto omogeneo di contrattazione integrativa ai sensi del comma 2.
TITOLO V
ACCESSO AL LAVOROArt. 52
Modalità di accesso1. L'assunzione agli impieghi nell'Amministrazione e negli enti avviene:
a) mediante concorso pubblico per esami, per titoli, per esami e titoli o per corso-concorso;
b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento degli uffici circoscrizionali del lavoro, per le qualifiche per le quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti prescritti per specifiche professionalità;
c) mediante chiamata numerica degli iscritti nelle apposite liste di collocamento formate dagli appartenenti alle categorie protette di cui al Titolo I della Legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni.
2. Il concorso pubblico deve svolgersi con modalità che ne garantiscano l'imparzialità, la tempestività, l'economicità e la celerità di espletamento, ricorrendo, ove necessario, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione, ed a selezioni decentrate per circoscrizioni territoriali.
Art. 53
Delegazioni1. I contratti collettivi sono stipulati per la parte pubblica dall'Agenzia per la rappresentanza negoziale di cui al successivo articolo 57, e, per la parte sindacale, dai rappresentanti di ciascuna delle organizzazioni sindacali dei dipendenti regionali maggiormente rappresentative sul piano regionale nonché dai rappresentanti delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative individuate ai sensi dell'articolo 54.
Art. 53
Requisiti e procedure di assunzione1. I requisiti generali per l'accesso agli impieghi regionali, nonché le categorie riservatarie e i titoli di precedenza e preferenza sono quelli stabiliti per le pubbliche amministrazioni dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi), fatte salve le diverse disposizioni recate da leggi regionali. I titoli di studio sono stabiliti dalle norme regionali.
2. L'accesso agli impieghi regionali non è soggetto a limiti di età, salvo deroghe recate dal regolamento sui concorsi di cui al comma 3 in relazione alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'Amministrazione e degli enti.
3. I contenuti dei bandi di concorso, le procedure per la loro emanazione, la tipologia e le modalità di svolgimento delle prove e delle eventuali prove preselettive, la presentazione della documentazione, la composizione e gli adempimenti delle commissioni esaminatrici sono stabiliti da apposito regolamento. Nelle more della sua approvazione si applicano, in quanto compatibili, le norme del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994.
4. Le procedure per le assunzioni previste dalle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 52 sono disciplinate dalla legge regionale 29 marzo 1993, n. 12, nonché, in quanto compatibile, dalla legge regionale 13 giugno 1989, n. 41. Per le assunzioni obbligatorie delle categorie protette di cui all'articolo 1 della Legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive integrazioni, si applicano le disposizioni vigenti in materia.
5. I cittadini degli stati membri dell'Unione europea possono accedere agli impieghi regionali nei casi previsti dall'articolo 37 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e dalle relative disposizioni regolamentari.
Art. 54
Rappresentatività sindacale1. La maggiore rappresentatività delle confederazioni sindacali è definita con apposito accordo tra il Presidente della Giunta o un suo delegato e le confederazioni sindacali individuate ai sensi del successivo comma 3; l'accordo è reso esecutivo con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima.
2. La maggiore rappresentatività delle organizzazioni sindacali è riconosciuta a quelle che, nell'ambito contrattuale di riferimento, abbiano un numero di dipendenti iscritti non inferiore al 5 per cento del totale dei dipendenti iscritti alle stesse nell'ambito predetto e firmatarie di contratti collettivi.
3. Fino all'emanazione del decreto del Presidente della Giunta di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8 del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 395, e delle conseguenti direttive emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica. Tale normativa si applica anche i sede di contrattazione integrativa fino a quando non sia data applicazione all'articolo 55.
Art. 54
Concorsi unici1. Alle assunzioni per concorso del personale dell'Amministrazione e degli enti si provvede con procedure unificate per qualifiche funzionali e profili professionali identici o assimilabili in ragione della tipologia delle prestazioni e dei requisiti per l'accesso.
2. L'Assessore competente in materia di personale, sulla base delle necessità di personale definite dall'Amministrazione e dagli enti ed alle quali non si possa far fronte mediante processi di mobilità, fissa il contingente dei posti da mettere a concorso, definito per specifiche professionalità e sedi di destinazione, e bandisce i relativi concorsi unici.
3. In rapporto al numero dei candidati al concorso, si può procedere a prove preselettive.
4. Sono dichiarati vincitori del concorso i candidati utilmente collocati nelle graduatorie di merito in misura corrispondente ai posti messi a concorso. Le graduatorie restano efficaci per diciotto mesi dalla data della loro pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione, durante i quali possono essere utilizzate esclusivamente per la copertura dei posti che si rendono disponibili per motivi diversi dall'ampliamento delle dotazioni organiche.
5. I vincitori del concorso sono assegnati all'Amministrazione e agli enti e alle rispettive sedi di servizio secondo i criteri previsti nel bando, con riguardo alle domande di assegnazione degli interessati e rispettando l'ordine della graduatoria. L'Amministrazione e gli enti provvedono alle relative assunzioni.
6. I dipendenti non possono essere trasferiti, comandati o distaccati dalla sede di destinazione prima che siano trascorsi cinque anni dall'assunzione, fatti salvi i casi di riduzione del contingente organico della struttura di assegnazione e di impossibilità di impiegarli in strutture ubicate nella medesima sede di destinazione.
Art. 55
Rappresentanze sindacali unitarie1. Ove vengano costituite rappresentanze sindacali unitarie di dipendenti, formate sulla base del voto liberamente espresso, l'Amministrazione e gli enti riconoscono a tali rappresentanze la titolarità a negoziare sulla base delle disposizioni vigenti nelle materie rinviate dal contratto collettivo regionale alla contrattazione integrativa.
Art. 55
Commissioni giudicatrici1. Le commissioni giudicatrici dei concorsi sono formate da esperti di provata competenza nelle materie del concorso, esterni all'Amministrazione ovvero appartenenti al personale dell'Amministrazione stessa e degli enti, che non siano componenti degli organi di governo ed elettivi dell'Amministrazione e degli enti, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti degli organismi sindacali e di rappresentanza dei dipendenti né designati da confederazioni ed organizzazioni sindacali o da associazioni professionali.
2. I componenti delle commissioni sono sorteggiati da appositi elenchi di almeno 15 esperti, formati ogni biennio dall'Assessore competente in materia di personale in relazione alle diverse aree professionali-culturali, definite dall'Assessore medesimo, nelle quali possono essere compresi i profili professionali del personale regionale, rispettando la norma di tutela delle pari opportunità di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 8. I sorteggi sono effettuati in seduta pubblica. Alle eventuali integrazioni o sostituzioni dei componenti delle commissioni si provvede con sorteggi suppletivi.
Art. 56
Autoregolamentazione del diritto di sciopero1. È condizione per l'ammissione alle trattative contrattuali il deposito di un codice di autoregolamentazione del diritto di sciopero che indichi le modalità per l'esercizio del diritto nei servizi essenziali, tali da garantire l'erogazione delle prestazioni indispensabili. Si applicano in materia le disposizioni della Legge 12 giugno 1990, n. 146.
Art. 56
Riserva di posti1. Nei concorsi pubblici per l'accesso al lavoro in qualifiche funzionali non dirigenziali, il 40 per cento dei posti messi a concorso è riservato al personale di ruolo dell'Amministrazione e degli enti che sia in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno alla qualifica per la quale si concorre e che sia inquadrato nella qualifica funzionale immediatamente inferiore, con almeno tre anni di anzianità nella qualifica, o in qualifica ulteriormente inferiore, con almeno cinque anni di anzianità.
Art. 57
Agenzia per la contrattazione1. È istituita l'Agenzia per la rappresentanza negoziale dell'Amministrazione regionale e degli enti, dotata di personalità giuridica e sottoposta alla vigilanza della Giunta regionale, tramite l'Assessore competente in materia di personale.
2. Il Comitato direttivo dell'Agenzia è costituito da tre esperti nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della Giunta medesima. Il Comitato dura in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere riconfermati. Il Comitato delibera a maggioranza ed elegge al suo interno il Presidente, il quale ha la rappresentanza legale dell'Agenzia.
3. I componenti sono scelti tra esperti di riconosciuta competenza in materia di relazioni sindacali e di gestione del personale, estranei all'Amministrazione. Non possono far parte del Comitato direttivo persone che rivestano cariche pubbliche elettive, ovvero cariche in partiti politici o in sindacati, nonché coloro che nel triennio precedente abbiano rivestito tali cariche o abbiano avuto incarichi o rapporti continuativi di collaborazione o consulenza con le predette organizzazioni.
4. Con regolamento, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia, l'assegnazione ad essa delle risorse necessarie e la disciplina della gestione delle spese; queste sono poste a carico di un fondo da iscriversi in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato degli affari generali personale e riforma della Regione. L'Agenzia si avvale di non più di 10 unità di personale messo a disposizione con decreto dell'Assessore competente in materia di personale. Il personale deve appartenere ai ruoli dell'Amministrazione regionale o degli enti del comparto. Dopo un biennio di attività dell'Agenzia, si provvede con deliberazione della Giunta regionale, valutati i carichi di lavoro, a modificare il contingente del personale assegnato. L'Agenzia può altresì avvalersi di non più di due esperti con rapporto a termine per le esigenze e con le modalità stabilite nel regolamento.
Art. 57
Assunzione in servizio1. Il rapporto di lavoro si costituisce con la sottoscrizione, anteriormente all'immissione in servizio, del contratto individuale di lavoro.
2. Il contratto deve prevedere l'effettuazione di un periodo di prova che, se il contratto collettivo non dispone diversamente, ha la durata di un anno di effettivo servizio. Sono esentati dal periodo di prova i dipendenti già inquadrati nei ruoli dell'Amministrazione e degli enti, tranne che per l'accesso alla qualifica di dirigente, e i dipendenti assunti mediante corso-concorso.
3. Il dirigente della struttura presso cui il dipendente ha prestato la propria attività lavorativa trasmette al dirigente competente in materia di personale una relazione sullo svolgimento del periodo di prova entro il trentesimo giorno precedente il termine del medesimo.
4. Il mancato superamento del periodo di prova è dichiarato e comunicato all'interessato dal dirigente competente in materia di personale in uno dei quindici giorni che precedono il termine del periodo di prova.
Art. 58
Indirizzo politico e limiti di spesa1. L'Agenzia si attiene alle direttive stabilite dalla Giunta regionale. Le direttive indicano, tra l'altro, i criteri generali della disciplina contrattuale del pubblico impiego e delle sue vicende modificative; i criteri di inquadramento; le disponibilità finanziarie totali, con riferimento ai documenti di programmazione finanziaria e di bilancio approvati dal Consiglio regionale, ed il totale della spesa per retribuzioni; i criteri per l'attribuzione, in sede di contrattazione integrativa, di voci della retribuzione legate ai rendimenti ed ai risultati del personale e della gestione complessiva; gli 'standard' di rendimento e di risultato e i criteri per verificarli.
TITOLO VI
CONTRATTAZIONEArt. 58
Contratti collettivi1. La contrattazione collettiva per il personale dell'Amministrazione e degli enti è regionale o integrativa. Essa si svolge su tutte le materie relative al rapporto di lavoro ed alle relazioni sindacali, con esclusione di quelle riservate alla legge e agli atti normativi e amministrativi ai sensi dell'articolo 3.
2. Il personale dell'Amministrazione e degli enti costituisce un unico comparto di contrattazione.
3. Per le figure professionali che, in posizione di elevata responsabilità, svolgono compiti di direzione o che comportano l'iscrizione ad albi professionali ovvero compiti tecnico-scientifici e di ricerca, nonché per il personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, sono stabilite discipline distinte nell'ambito del contratto di comparto.
4. I dirigenti costituiscono una autonoma e separata area di contrattazione all'interno del comparto.
5. Si applicano le norme sulla durata dei contratti collettivi contenute nei contratti collettivi quadro previsti dai commi 5 e 6 dell'articolo 45 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e, fino a quando non sia diversamente stabilito dai contratti collettivi regionali, le altre norme recate dai medesimi contratti collettivi quadro.
6. I contratti collettivi sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione.
Art. 59
Procedimento di contrattazione1. L'Agenzia, entro 5 giorni dalla conclusione delle trattative, trasmette al Presidente della Giunta regionale e all'Assessore competente il testo del contratto collettivo concordato con le organizzazioni sindacali, corredato da appositi prospetti contenenti l'individuazione del personale interessato, dei costi unitari e degli oneri riflessi, del trattamento economico previsto, nonché la quantificazione complessiva della spesa diretta e indiretta, compresa quella rimessa alla contrattazione integrativa. Entro i 15 giorni successivi la Giunta regionale delibera in senso positivo o negativo, tenendo conto fra l'altro degli effetti applicativi dei contratti collettivi e dei contratti integrativi relativi al precedente periodo contrattuale, e della conformità alle direttive della Giunta di cui all'articolo 58. Decorso il predetto termine l'autorizzazione si intende emessa.
2. Non può in nessun caso essere autorizzata la sottoscrizione di contratti collettivi che comportino, direttamente o indirettamente, impegni di spesa eccedenti rispetto a quanto stabilito nella legge finanziaria e nei documenti contabili finanziari ad essa collegati, nonché nel bilancio. In nessun caso possono essere previsti oneri aggiuntivi diretti o indiretti oltre il periodo di validità dei contratti, in particolare per effetto della decorrenza dei benefici a regime.
Art. 59
Rappresentanza negoziale della Regione ed assistenza dell'ARAN1. Nella negoziazione dei contratti collettivi regionali la Regione è legalmente rappresentata dal comitato per la rappresentanza negoziale della Regione sarda. Il comitato è composto da tre membri, nominati con decreto dell'Assessore competente in materia di personale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, che decide anche sulla durata dell'incarico e sul relativo compenso. I membri del comitato sono scelti tra esperti di riconosciuta competenza in materia di relazioni sindacali e di gestione del personale, anche estranei alla pubblica amministrazione, che non rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali, che non ricoprano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni e che non siano dipendenti, in servizio o in quiescenza, dell'Amministrazione o degli enti. Il comitato elegge nel suo seno un presidente. Le deliberazioni del comitato sono adottate all'unanimità e sottoscritte da tutti i componenti.
2. Per le attività di segreteria il comitato si avvale di personale dell'Amministrazione regionale messo a sua disposizione sulla base di apposita intesa con l'Assessore competente in materia di personale.
3. Nella sua attività il comitato è assistito dall'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), ai sensi del comma 16 dell'articolo 50 del decreto legislativo n. 29 del 1993. A tal fine l'Assessore regionale competente in materia di personale è autorizzato a definire con l'ARAN le necessarie intese.
4. Le intese definiscono:
a) le modalità con le quali l'ARAN svolge in favore della Regione, oltre all'assistenza nella negoziazione dei contratti collettivi regionali, altre attività di studio, monitoraggio, documentazione ed assistenza nelle relazioni sindacali;
b) le modalità di utilizzazione del personale dell'Amministrazione regionale eventualmente messo a disposizione dell'ARAN;
c) gli oneri a carico della Regione per le prestazioni svolte dall'ARAN in suo favore.
Art. 60
Controllo di legittimità1. L'atto che autorizza la sottoscrizione è trasmesso entro dieci giorni alla Corte dei conti per il controllo previsto dalle norme vigenti.
2. Nella ipotesi in cui la sottoscrizione del contratto deve intendersi autorizzata per il decorso del termine previsto nell'articolo 59, comma 1, il Presidente della Giunta trasmette entro dieci giorni alla Corte dei conti l'atto che certifica l'intervenuta autorizzazione alla sottoscrizione per decorso del termine.
3. Il contratto collettivo è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 60
Rappresentanze sindacali
nella contrattazione collettiva1. Il comitato per la rappresentanza negoziale della Regione ammette alla contrattazione collettiva regionale le organizzazioni sindacali che abbiano rispettivamente nel comparto o nella separata area di contrattazione per la dirigenza una rappresentatività non inferiore al 5%, nonché le confederazioni alle quali dette organizzazioni sindacali sono affiliate.
2. Per la determinazione della rappresentatività si applicano i commi 1 e 3 dell'articolo 47 bis del decreto legislativo n. 29 del 1993.
3. La raccolta dei dati sui voti e sulle deleghe è curata, anche per gli enti, dalla direzione generale dell'Amministrazione competente in materia di personale. L'Amministrazione ha l'obbligo di indicare il funzionario responsabile della rilevazione dei dati e della loro trasmissione al comitato per la rappresentanza negoziale della Regione, che deve avvenire con modalità che garantiscano la riservatezza delle informazioni. I dati relativi alle deleghe sono controfirmati, prima del loro invio al comitato, da un rappresentante dell'organizzazione sindacale interessata.
4. In sede di prima applicazione della presente legge, la soglia di rappresentatività delle organizzazioni sindacali ai fini della loro ammissione alla contrattazione collettiva regionale è determinata con riferimento al solo dato associativo.
Art. 61
Contrattazione integrativa1. I contratti collettivi integrativi sono stipulati, per la parte pubblica da una delegazione composta dal direttore generale, o da un suo delegato, che la presiede, designato dalla Giunta Regionale e da un dirigente in rappresentanza dell'Amministrazione e di ciascuno degli enti interessati, e, per la parte sindacale, da una rappresentanza composta secondo modalità definite dalla contrattazione collettiva regionale.
2. I contratti integrativi sono sottoscritti, previa autorizzazione degli organi istituzionali competenti, con le modalità e nei termini di cui all'articolo 59, comma 1. Gli atti autorizzativi dei contratti integrativi riguardanti l'Amministrazione o l'Amministrazione ed enti sono sottoposti al controllo preventivo della Corte dei conti secondo le norme vigenti. Gli atti autorizzativi dei contratti riguardanti enti sono trasmessi alla Giunta regionale, la quale ne verifica la legittimità e la compatibilità finanziaria nei 15 giorni successivi.
3. Non può in ogni caso essere autorizzata la sottoscrizione di contratti integrativi che comportino, anche a carico di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti le disponibilità finanziarie definite dal contratto collettivo regionale.
Art. 61
Autoregolamentazione del diritto di sciopero1. È condizione per l'ammissione alle trattative contrattuali il deposito di un codice di autoregolamentazione del diritto di sciopero, che preveda, per l'esercizio del diritto di sciopero nei servizi essenziali, modalità tali da garantire l'erogazione delle prestazioni indispensabili. Si applicano in materia le disposizioni della Legge 12 giugno 1990, n. 146.
Art. 62
Area di contrattazione per i dirigenti1. Per il personale dirigente è prevista una autonoma e separata area di contrattazione collettiva. I contratti collettivi sono stipulati dall'Agenzia di cui all'articolo 57 per la parte pubblica e, per la parte sindacale, dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali dell'area interessata maggiormente rappresentative ai sensi dell'articolo 54, comma 2, nonché dai rappresentanti delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative individuate ai sensi dell'articolo 54, commi 1 e 3.
Art. 62
Risorse per la contrattazione1. L'ammontare massimo delle risorse finanziarie da destinare alla contrattazione collettiva è determinato con apposita norma da inserire nella legge finanziaria.
2. La spesa per gli oneri contrattuali del personale dell'Amministrazione regionale e degli enti posta a carico del bilancio della Regione è iscritta, in ragione dell'ammontare determinato ai sensi del comma 1, in un apposito fondo dello stato di previsione dell'Assessorato del bilancio.
3. In esito alla sottoscrizione dei contratti collettivi, l'Assessore competente in materia di bilancio è autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme occorrenti per la copertura dei costi contrattuali, quali risultanti dai prospetti di cui al comma 1 dell'articolo 64, mediante trasferimento dal fondo oneri contrattuali a favore dei capitoli del bilancio della Regione destinati alle spese per il personale dell'Amministrazione e dei capitoli destinati al finanziamento degli enti regionali. Le somme trasferite agli enti devono trovare specifica allocazione nelle entrate dei rispettivi bilanci, per essere assegnate ai pertinenti capitoli di spesa dei bilanci medesimi.
Art. 63
Interpretazione autentica dei contratti collettivi1. Quando insorgano controversie sull'interpretazione dei contratti collettivi, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano per definire consensualmente il significato della norma controversa. L'eventuale accordo stipulato con le procedure di cui all'articolo 59 sostituisce la norma in questione sin dall'inizio della vigenza del contratto.
2. L'accordo di interpretazione autentica del contratto ha effetto sulle controversie individuali in atto, aventi ad oggetto le materie regolate dall'accordo medesimo, con il consenso delle parti interessate.
Art. 63
Procedimento di contrattazione1. Nella contrattazione il comitato per la rappresentanza negoziale della Regione si attiene agli indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di personale, con deliberazione che deve essere comunicata al Consiglio regionale almeno 15 giorni prima dell'invio al comitato.
2. Il comitato per la rappresentanza negoziale della Regione informa costantemente la Giunta regionale sullo svolgimento delle trattative.
3. Raggiunta l'ipotesi di accordo, il comitato acquisisce il parere favorevole della Giunta regionale sul testo contrattuale e sugli oneri finanziari diretti ed indiretti che ne conseguono a carico dei bilanci dell'Amministrazione e degli enti. La Giunta esprime il parere entro cinque giorni dalla comunicazione del comitato.
4. Acquisito il parere favorevole sull'ipotesi di accordo, il giorno successivo il comitato per la rappresentanza negoziale della Regione trasmette la quantificazione dei costi contrattuali alla sezione regionale del controllo della Corte dei conti ai fini della certificazione dell'attendibilità dei costi quantificati e della loro compatibilità con i limiti stabiliti dalle leggi finanziaria e di bilancio della Regione e da eventuali strumenti di programmazione finanziaria approvati dal Consiglio regionale.
5. La Corte dei conti delibera nei termini previsti dall'articolo 51 comma 5 del decreto legislativo n. 29 del 1993, decorsi i quali la certificazione si intende effettuata positivamente. L'esito della certificazione è comunicato dalla Corte al comitato per la rappresentanza negoziale della Regione e alla Giunta regionale. Se la certificazione è positiva, il comitato sottoscrive definitivamente il contratto collettivo.
6. Se la certificazione non è positiva, il comitato per la rappresentanza negoziale della Regione, sentita la Giunta regionale, assume le iniziative necessarie per adeguare la quantificazione dei costi contrattuali ai fini della certificazione, ovvero, qualora non lo ritenga possibile, convoca le organizzazioni sindacali ai fini della riapertura delle trattative.
7. In ogni caso, la procedura di certificazione deve concludersi entro quaranta giorni dall'ipotesi di accordo, decorsi i quali il comitato per la rappresentanza negoziale della Regione ha mandato di sottoscrivere definitivamente il contratto collettivo, salvo che si renda necessaria la riapertura delle trattative ai sensi del comma 6.
Art. 64
Aspettative e permessi sindacali1. Per il contenimento, la trasparenza e la razionalizzazione delle aspettative e dei permessi sindacali, secondo i principi desumibili dall'articolo 2, lettera q), della Legge 23 ottobre 1992, n. 421, entro 50 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i limiti massimi delle aspettative e dei permessi sindacali in un apposito accordo tra il Presidente della Giunta, o un suo delegato, e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, da recepire con decreto del Presidente della Giunta, previa deliberazione della Giunta regionale.
2. I limiti di cui al comma 1 sono determinati tenendo conto della consistenza numerica del personale nel suo complesso e del personale sindacalizzato e della diversa dimensione e articolazione organizzativa della Amministrazione e degli enti.
3. Alla ripartizione delle aspettative sindacali tra le confederazioni e le organizzazioni sindacali aventi titolo provvede, in proporzione alla accertata rappresentatività delle medesime, l'Assessorato competente in materia di personale, sentite le confederazioni e le organizzazioni sindacali interessate.
4. Nell'area di contrattazione collettiva regionale, in materia di aspettative e permessi sindacali si applica la Legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni. Durante i periodi di aspettativa sindacale i dipendenti iscritti ai fondi esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria conservano il diritto alle prestazioni previdenziali a carico dell'Amministrazione o degli enti. I tempi per l'applicazione della predetta legge sono definiti nell'accordo di cui al comma 1.
5. L'effettiva utilizzazione dei permessi sindacali di cui all'articolo 23 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, deve essere certificata volta per volta da parte dell'organizzazione sindacale che ha richiesto il permesso e trasmessa alla struttura presso cui il dipendente presta servizio la quale la inoltra alla struttura competente in materia di personale.
6. L'Amministrazione, tramite la Presidenza della Giunta regionale, trasmette, anche per gli Enti, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - il numero complessivo e i nominativi dei beneficiari dei permessi sindacali, nonché gli elenchi nominativi, suddivisi per qualifica, del personale dipendente dell'Amministrazione e degli enti collocati in aspettativa, in quanto chiamato a ricoprire una funzione pubblica elettiva o per motivi sindacali.
Art. 64
Quantificazione dei costi contrattuali
ed interventi correttivi1. I contratti collettivi sono corredati da appositi prospetti contenenti la quantificazione degli oneri, nonché l'indicazione della copertura complessiva per l'intero periodo di validità contrattuale, e devono prevedere con apposita clausola la possibilità di prorogare l'efficacia temporale del contratto, ovvero di sospenderne l'esecuzione parziale o totale, in caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa.
2. Qualora si verifichino per qualunque causa, compresi gli effetti economici di decisioni giurisdizionali divenute esecutive, scostamenti rispetto agli stanziamenti previsti per le spese destinate al personale, la Giunta ne riferisce tempestivamente al Consiglio regionale, evidenziando le cause dello scostamento e proponendo l'adozione delle misure correttive idonee a ripristinare l'equilibrio del bilancio, ove non siano idonee o sufficienti le misure contrattuali previste dal comma 1.
TITOLO VII
NORME TRANSITORIE E FINALIArt. 65
Disciplina transitoria dei rapporti di lavoro1. Gli accordi sindacali, recepiti in decreti del Presidente della Giunta ai sensi della legge regionale 25 giungo 1984, n. 33, e le norme generali e speciali, disciplinanti il rapporto d'impiego nell'Amministrazione e negli enti, integrano la disciplina del rapporto di lavoro di cui al Titolo IV nella parte non abrogata esplicitamente o implicitamente dalla presente legge.
2. Le disposizioni dei decreti del Presidente della Giunta e le norme generali e speciali indicate nel comma 1 sono derogabili da quelle dei contratti collettivi stipulati come previsto dal Titolo VI; esse cessano di produrre effetti dal momento della sottoscrizione, per ciascun ambito di riferimento, del secondo contratto collettivo previsto dalla presente legge.
3. Contestualmente alla sottoscrizione dei primi contratti collettivi stipulati ai sensi del Titolo VI, sono abrogate le disposizioni che prevedono automatismi che influenzano il trattamento economico, nonché le disposizioni che prevedono trattamenti economici accessori comunque denominati. I contratti collettivi fanno comunque salvi i trattamenti economici fondamentali e accessori in godimento aventi natura retributiva ordinaria o corrisposti con carattere di generalità.
Art. 65
Contrattazione integrativa1. La contrattazione collettiva integrativa si svolge, nel rispetto dei vincoli di bilancio, sulle materie e nei limiti stabiliti dal contratto collettivo regionale, tra i soggetti e con le procedure negoziali che quest'ultimo prevede.
2. Per i contratti integrativi dell'area dirigenziale la parte pubblica è la stessa prevista per il contratto collettivo regionale.
3. Non possono in ogni caso essere sottoscritti contratti integrativi in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti regionali o che comportino, anche a carico di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti le disponibilità finanziarie definite dal contratto collettivo regionale. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.
4. Le procedure negoziali per la contrattazione integrativa devono prevedere che, prima della definitiva sottoscrizione dei contratti integrativi, la compatibilità dei relativi costi con i vincoli di bilancio sia accertata dall'ufficio del controllo interno di gestione di cui all'articolo 11.
Art. 66
Individuazione degli uffici e determinazione delle piante organiche in sede di prima applicazione della legge1. In sede di prima applicazione della presente legge, l'Amministrazione procede, entro 120 giorni:
a) alla rilevazione di tutto il personale distinto per qualifiche funzionali e profili professionali, evidenziando le posizioni di ruolo numerarie e soprannumerarie, non di ruolo, comando, distacco e con rapporto di lavoro a tempo determinato e a tempo parziale;
b) alla ridefinizione delle proprie strutture, secondo le competenze proprie della Presidenza della Giunta e degli Assessorati, in conformità ai criteri e con le procedure di cui agli articoli 12 e 13, ai carichi di lavoro, nonché all'esigenza di integrazione per obiettivi delle risorse umane e materiali, evitando eventuali duplicazioni e sovrapposizioni di funzioni ed al fine di conseguire una riduzione, per accorpamento, del numero delle strutture previste dalle disposizioni indicate al successivo comma 3.
2. Degli adempimenti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, è data informazione alle organizzazioni sindacali con le modalità dell'articolo 6.
3. Il decreto del Presidente della Giunta adottato in applicazione del comma 1, lettera b), è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore nel trentesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione; con effetto dalla stessa data di entrata in vigore del predetto provvedimento, sono abrogati il decreto del Presidente della Giunta 22 ottobre 1986, n. 112 e le seguenti norme di legge:
a) legge regionale 17 agosto 1978, n. 51 - articolo 8;
b) legge regionale 8 luglio 1985, n. 15 - articolo 15, ultimo comma;
c) legge regionale 23 agosto 1985, n. 20 - articolo 1, ultimo comma;
d) legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23 - articoli 21 e 25;
e) legge regionale 5 novembre 1985, n. 26 - articolo 2;
f) legge regionale 30 dicembre 1985, n. 32 - articolo 10;
g) legge regionale 15 gennaio 1986, n. 4;
h) legge regionale 19 dicembre 1988, n. 45 - articolo 5;
i) legge regionale 17 gennaio 1989, n. 3 - articolo 11;
l) legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 - articoli 6 e 33, commi 1 e 2;
m) legge regionale 11 giugno 1990, n. 16 - articolo 2;
n) legge regionale 15 gennaio 1991, n. 6 - articolo 7;
o) legge regionale 30 aprile 1991, n. 13 - articoli 77 e 93;
p) legge regionale 6 maggio 1991, n. 16 - articolo 1, comma 2;
q) legge regionale 1 luglio 1991, n. 20 - articolo 11;
r) legge regionale 31 ottobre 1991, n. 35 - articolo 10.
s) legge regionale 13 dicembre 1994, n. 38 - articolo 43;
t) legge regionale 26 novembre 1995, n. 5 - articoli 59 e 66.
4. I dirigenti e i funzionari che rivestono incarichi di coordinamento attribuiti ai sensi della precedente normativa decadono dagli incarichi stessi alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Giunta previsto nel precedente comma 3; eccezione fatta per i coordinatori generali che assolvono le funzioni di direzione previste dalla presente legge fino al conferimento degli incarichi di cui al comma successivo e comunque per non oltre quaranta giorni.
5. Gli incarichi di direzione di strutture nonché le altre posizioni funzionali dirigenziali previsti dalla presente legge, sono conferiti, con le procedure dell'articolo 27, entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Giunta previsto nel comma 3.
6. Alla ristrutturazione organizzativa dell'Azienda foreste demaniali provvede l'Amministrazione regionale; la ristrutturazione deve tendere a conseguire una riduzione delle strutture esistenti. Alla ristrutturazione organizzativa e alla ridefinizione delle dotazioni organiche degli enti provvedono, con i criteri del presente articolo e avuto riguardo alla complessità organizzativa e alle dimensioni degli enti stessi, i rispettivi organi istituzionali, avuto particolare riguardo alla complessità organizzativa e alle dimensioni degli enti stessi.
Art. 66
Interpretazione autentica dei contratti collettivi1. Quando insorgano controversie sull'interpretazione dei contratti collettivi, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano per definire consensualmente il significato della norma controversa. L'eventuale accordo stipulato con le procedure di cui all'articolo 63 sostituisce la norma in questione sin dall'inizio della vigenza del contratto.
Art. 67
Dotazioni organiche1. In sede di prima applicazione della presente legge, e sino all'aggiornamento della rilevazione dei carichi di lavoro relativamente al triennio 1995-1997, in conformità ai criteri dell'articolo 16, la dotazione organica complessiva del ruolo unico dei dipendenti dell'Amministrazione e dell'Azienda foreste demaniali, ripartita per qualifiche funzionali, è stabilita dalla tabella A allegata alla legge stessa.
2. Nelle more della ridefinizione delle dotazioni organiche, negli enti che non vi abbiano provveduto sulla base della rilevazione ed analisi dei carichi di lavoro, quelle vigenti sono stabilite in misura pari ai posti coperti alla data del 31 agosto 1994, comprendendo nel numero i posti per i quali, alla stessa data, risulti pubblicato il relativo bando di concorso.
Art. 67
Diritti e prerogative sindacali
nei luoghi di lavoro1. In materia di diritti e prerogative sindacali nell'Amministrazione e negli enti trova applicazione l'articolo 47 del decreto legislativo n. 29 del 1993. intendendosi sostituiti i contratti collettivi nazionali con i contratti collettivi regionali.
Art. 68
Reinquadramento del personale nelle tabelle organiche della presente legge1. Il personale inquadrato nel ruolo unico dei dipendenti dell'Amministrazione regionale di cui all'articolo 2 della legge regionale 15 gennaio 1986, n. 6 e successive modificazioni e integrazioni, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato nelle qualifiche funzionali di cui alla allegata tabella "A", in corrispondenza alla qualifica rivestita alla data di entrata in vigore della legge stessa.
2. Il personale del ruolo unico dei dipendenti dell'Amministrazione, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e non inquadrato ai sensi del precedente comma nell'ottava qualifica funzionale, è inquadrato nella qualifica di dirigente, a condizione che, da atto ricognitivo adottato dall'Assessore competente in materia di personale entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, risulti avere rivestito la qualifica funzionale settima in applicazione dell'articolo 1, comma 2, della legge 5 giugno 1989, n. 24, e percepisca il trattamento economico connesso alla qualifica funzionale dirigenziale.
3. Fino alla data di sottoscrizione del primo contratto collettivo, i dipendenti reinquadrati ai sensi delle disposizioni dei commi 1 e 2 conservano il trattamento economico in atto e l'anzianità di servizio riconosciuta; al personale che accede alla qualifica di dirigente compete il trattamento economico in atto previsto per la qualifica funzionale dirigenziale.
4. Per il personale del ruolo speciale ad esaurimento inquadrato ai sensi delle LL.RR. 21 gennaio 1986, n. 13 e 22 aprile 1987, n. 26, il salario di anzianità previsto nel punto 5.3 del D.P.G.R. 5 dicembre 1986, n. 193 è rideterminato secondo i commi 5 e 6 del presente articolo a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.
5. La determinazione ha luogo con riferimento alla posizione giuridica attribuita in sede di inquadramento, previo inquadramento virtuale operato sulla base dei criteri precisati nell'articolo 2, comma 3, della legge regionale 22 aprile 1987, n. 23.
6. Ai fini dell'inquadramento virtuale, l'anzianità complessiva è data dal servizio, anche non continuativo, prestato fino al 31 dicembre 1985 e riconosciuto ai sensi dell'articolo 13 della L.R. 21 gennaio 1986, n. 13, valutato nella misura pari a due terzi; la valutazione è disposta per intero nei confronti del personale con qualifica di disinfestore o equiparata
Art. 68
Aspettative e permessi sindacali1. Il contratto collettivo regionale determina i limiti massimi delle aspettative e dei permessi sindacali retribuiti e le modalità di utilizzazione e distribuzione delle aspettative e dei permessi tra le confederazioni e le organizzazioni sindacali aventi titolo sulla base della loro rappresentatività e con riferimento a ciascuna area separata di contrattazione, a fini di contenimento, trasparenza e razionalizzazione e garantendo in ogni caso l'applicazione della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni.
2. Durante i periodi di aspettativa sindacale i dipendenti iscritti a fondi previdenziali integrativi conservano il diritto alle prestazioni previdenziali a carico dell'Amministrazione o degli enti.
3. L'Amministrazione, tramite la direzione generale competente in materia di personale, trasmette, anche per gli enti, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica il numero complessivo e i nominativi dei beneficiari dei permessi sindacali, nonché gli elenchi nominativi, suddivisi per qualifica, del personale dell'Amministrazione e degli enti collocato in aspettativa in quanto chiamato a ricoprire una funzione pubblica elettiva o per motivi sindacali.
Art. 69
Soppressione organi collegiali1. Sono soppresse le competenze delle commissioni, comitati e collegi comunque denominati, non previsti dalla presente legge, operanti presso l'Amministrazione e gli enti in forza di leggi, regolamenti e atti amministrativi, relative all'organizzazione degli uffici e del lavoro e alla gestione del personale. Sono fatti salvi gli organi di cui alla legge regionale 5 maggio 1965, n. 15.
Art. 69
Applicazione agli enti regionali1. Nelle more dell'emanazione delle leggi di riforma degli enti regionali, sono soggetti all'applicazione della presente legge i seguenti enti:
a) Ente regionale di sviluppo e di assistenza tecnica in agricoltura (ERSAT);
b) Ente sardo acquedotti e fognature (ESAF);
c) Ente sardo industrie turistiche (ESIT);
d) Centro regionale agrario sperimentale (CRAS);
e) Istituto zootecnico e caseario per la Sardegna (IZC);
f) Istituto incremento ippico della Sardegna (III);
g) Istituto sardo organizzazione lavoro artigiano (ISOLA);
h) Istituto superiore regionale etnografico (ISRE);
i) Stazione sperimentale del sughero (SSS);
l) Ente autonomo del Flumendosa (EAF);
m) Enti regionali per il diritto allo studio universitario (ERSU);
n) Enti provinciali per il turismo (EPT);
o) Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo (AAST).
2. La presente legge si applica inoltre, nelle more della loro riforma, ai Consorzi provinciali e interprovinciali per la frutticoltura.
3. Negli enti di cui al comma 1, lettere n) ed o), ed al comma 2 non si applicano le parti della presente legge concernenti l'organizzazione degli uffici.
Art. 70
Passaggio di dipendenti da amministrazioni pubbliche ad altre amministrazioni, aziende o società private1. La disciplina del trasferimento di cui all'articolo 2112 del codice civile si applica anche nel caso di passaggio dei dipendenti dell'Amministrazione e degli enti di cui all'articolo 1, comma 3, della presente legge, ad altre amministrazioni pubbliche, aziende e società private costituite dalla Regione per effetto delle norme di legge che attribuiscono alle stesse società o enti o aziende le funzioni esercitate dell'Amministrazione o degli Enti.
2. Le disposizioni del primo comma si applicano altresì in caso di passaggio dei dipendenti per trasferimento di funzioni dall'Amministrazione agli enti di cui all'articolo 1, comma 3, della presente legge o viceversa. Prioritariamente al trasferimento, e sulla base di criteri definiti sentite le organizzazioni sindacali a termini dell'articolo 6, l'Amministrazione e gli enti verificano le esigenze di utilizzazione del personale sulla base del profilo professionale e delle dotazioni organiche vigenti al momento del trasferimento.
Art. 70
Disciplina transitoria dei rapporti di lavoro1. Gli accordi sindacali recepiti in decreti del Presidente della Giunta ai sensi della legge regionale 25 giugno 1984, n. 33, e le norme generali e speciali disciplinanti il rapporto d'impiego nell'Amministrazione e negli enti integrano la disciplina del rapporto di lavoro di cui al Titolo IV nella parte non abrogata esplicitamente o implicitamente dalla presente legge.
2. Le disposizioni dei decreti del Presidente della Giunta e le norme generali e speciali indicate nel comma 1 sono derogabili da quelle dei contratti collettivi stipulati come previsto dal Titolo VI; esse cessano di produrre effetti, per ciascun ambito di riferimento, dal momento della sottoscrizione del secondo contratto collettivo regionale previsto dalla presente legge.
3. Contestualmente alla sottoscrizione del primo contratto collettivo regionale stipulato ai sensi del Titolo VI, sono abrogate le disposizioni che prevedono automatismi che influenzano il trattamento economico, nonché le disposizioni che prevedono trattamenti economici accessori comunque denominati. I contratti collettivi fanno comunque salvi i trattamenti economici fondamentali e accessori in godimento aventi natura retributiva ordinaria o corrisposti con carattere di generalità.
Art. 71
Iscrizione ad ordini o albi professionali1. In attesa di una organica normativa nella materia, restano ferme le norme che disciplinano per i dipendenti dell'Amministrazione e degli enti l'esercizio delle professioni per le quali sono richieste l'abilitazione o l'iscrizione ad ordini o albi professionali.
Art. 71
Prima definizione degli uffici1. In sede di prima applicazione della presente legge, è istituita una direzione generale per la Presidenza della Giunta, per ciascun Assessorato e per l'Azienda foreste demaniali della Regione.
2. Sono altresì costituiti in direzioni generali i servizi legislativo, della Ragioneria generale, di organizzazione e metodo e del personale, istituiti con l'articolo 8 della legge regionale n. 51 del 1978, e il coordinamento del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, istituito con l'articolo 2 della legge regionale 13 dicembre 1993, n. 53.
3. Al fine di consentire l'immediata applicazione della presente legge, entro trenta giorni dalla sua entrata in vigore e sino alla ridefinizione dei servizi prevista dal comma 4, i servizi in cui si articola la direzione generale di organizzazione e metodo e del personale sono provvisoriamente costituiti in conformità alla tabella A allegata alla presente legge. Sino al termine previsto nel comma 8, le unità organizzative in cui si articolano i servizi della medesima direzione generale sono provvisoriamente costituite in conformità alla medesima tabella A e sono equiparate a tutti gli effetti ai settori di cui al comma 6.
4. Alla ridefinizione dei servizi dell'Amministrazione e dell'Azienda foreste demaniali si procede in conformità ai criteri e con le procedure di cui agli articoli 14 e 15.
5. Il decreto del Presidente della Giunta adottato in attuazione del comma 4 è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ed entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione. Fino alla sua entrata in vigore sono provvisoriamente confermati i servizi istituiti con legge o regolamento.
6. I settori istituiti con legge o regolamento e le unità organizzative già dichiarate ad essi corrispondenti, purché operanti alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere provvisoriamente confermati quali articolazioni delle strutture dirigenziali competenti per materia.
7. La conferma, con gli adeguamenti eventualmente necessari ad assicurare la coerenza delle articolazioni con le competenze dei servizi, è disposta con decreto dell'Assessore competente in materia di personale, d'intesa con l'Assessore competente per materia, entro 90 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale del decreto adottato in applicazione del comma 4. Il decreto è pubblicato sul Bollettino ufficiale.
8. I settori e le altre unità organizzative confermati restano operativi fino alla data della prima ripartizione fra le direzioni generali del fondo per la retribuzione delle funzioni di coordinamento e responsabilità e comunque non oltre il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del primo contratto collettivo regionale per il personale dell'Amministrazione e degli enti.
9. I settori e le altre unità organizzative non confermati sono soppressi dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 7.
10. Fino alla entrata in vigore delle leggi di riforma degli enti elencati all'articolo 69 e degli Istituti autonomi case popolari (IACP), le deliberazioni dei medesimi enti che istituiscono nuove articolazioni organizzative dei rispettivi uffici diventano esecutive, in deroga all'articolo 4 della legge regionale 15 maggio 1995, n. 15, soltanto a seguito di espressa approvazione della Giunta regionale, che valuta l'effettiva necessità ed urgenza del provvedimento. Restano sottoposte all'ordinaria procedura di controllo le deliberazioni che dispongono la soppressione o l'accorpamento di strutture.
Art. 72
Attribuzioni dell'area legale1. Le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge regionale 26 agosto 1988, n. 32 e successive modificazioni devono intendersi riferite al Direttore generale preposto all'area organizzativa legale ed ai legali ad essa addetti.
Art. 72
Prima costituzione dell'ufficio
del controllo interno di gestione1. Fino all'attivazione delle ordinarie procedure per la determinazione delle dotazioni organiche ai sensi dell'articolo 16, il contingente di personale occorrente per il funzionamento dell'ufficio del controllo interno di gestione di cui all'articolo 11 è definito in via provvisoria con provvedimento dell'Assessore competente in materia di personale, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Ove l'Amministrazione non disponga, neppure mediante il ricorso a processi di mobilità nell'area contrattuale, delle figure professionali necessarie per assicurare l'immediata attivazione dell'ufficio, l'Assessore è autorizzato a bandire, nell'ambito delle disponibilità delle dotazioni organiche, apposite selezioni per titoli.
Art. 73
Coordinamento iniziative in materia di uffici e personale1. Gli schemi dei provvedimenti legislativi e regolamentari, comunque sottoposti alle deliberazioni della Giunta, contenenti disposizioni in materia di organizzazione degli uffici o in materia di personale e i provvedimenti di competenza degli Assessori incidenti nelle medesime materie, sono adottati previa intesa con l'Assessore competente in materia di personale.
Art. 73
Prima attribuzione delle funzioni di direzione1. Le funzioni di direzione generale previste dalla presente legge sono conferite, con le procedure dell'articolo 29, entro il sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge medesima. A tale data scadono comunque gli incarichi di coordinamento generale attribuiti ai sensi della precedente normativa. Dalla stessa data si computano altresì i quindici giorni decorsi i quali il Presidente della Giunta esercita il potere sostitutivo previsto dal comma 8 dell'articolo 29.
2. Le funzioni di direzione dei servizi e le altre posizioni funzionali dirigenziali previste dalla presente legge sono tassativamente conferite, con le procedure dell'articolo 29, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Giunta previsto nel comma 5 dell'articolo 71. A tale data scadono comunque gli incarichi di coordinamento di servizio attribuiti ai sensi della precedente normativa. Dalla stessa data si computano altresì i quindici giorni decorsi i quali il Presidente della Giunta esercita il potere sostitutivo previsto dal comma 8 dell'articolo 29.
3. In deroga al comma 8 dell'articolo 29, le funzioni di cui ai commi 1 e 2 e le funzioni di direzione di strutture dirigenziali di nuova istituzione sono attribuite fino al 31 marzo 2000.
4. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Giunta previsto nel comma 5 dell'articolo 71 sono inoltre nominati i responsabili dei settori e delle altre unità organizzative confermati ai sensi del comma 6 del medesimo articolo. La nomina avviene con decreto del componente della Giunta regionale competente nel ramo dell'Amministrazione di cui la struttura fa parte, su proposta motivata del direttore generale, tra il personale di qualifica ottava o settima assegnato alla direzione generale. Le nomine cessano di avere efficacia al cessare dell'operatività delle strutture secondo quanto stabilito dal comma 8 dell'articolo 71.
Art. 74
Copertura finanziaria1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, sono valutati in lire 350.000.000 per l'anno 1995, in lire 4.956.000.000 per l'anno 1996, in lire 5.356.000.000 per l'anno 1997 e in lire 4.956.000.000 per gli anni successivi.
2. Agli stessi oneri si fa fronte:
a) quanto a lire 260.000.000 per l'anno 1995 e a lire 3.950.000.000 per l'anno 1996 e successivi, con l'utilizzo delle risorse destinate all'attuazione delle leggi regionali 15 gennaio 1991, n. 6 e 23 gennaio 1991, n. 9;
b) quanto a lire 90.000.000 per l'anno 1995, a lire 1.006.000.000 per l'anno 1996, a lire 1.406.000.000 per l'anno 1997 e a lire 1.006.000.000 per gli anni successivi con le variazioni di bilancio in diminuzione di cui al comma 3.
3. Nel bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1995/1997 sono introdotte le seguenti variazioni:
In diminuzione
03 - PROGRAMMAZIONE
Cap. 03016 -
Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, L.R. 5 maggio 1983, n. 11, art. 3, L.R. 7 aprile 1995, n. 6 e art. 38, L.R. 7 aprile 1995, n. 8)
1995 lire ------
1996 lire 1.006.000.000
1997 lire 1.406.000.000
mediante riduzione della riserva di cui alla voce 3 della tabella A, allegata alla legge finanziaria.
Cap. 03013 -
Fondo da ripartire per compensi afferenti alla revisione dei prezzi contrattuali alle imprese esecutrici di opere immobiliari a carico diretto della Regione, dovuti a norma del D.L.C.P.S. 6 dicembre 1947, n. 1501, ratificato con la Legge 9 maggio 1950, n. 359, e successive modificazioni e integrazioni, e a norma della Legge 21 giugno 1964, n. 463, e successive modificazioni e integrazioni, per maggiori compensi dovuti alle imprese medesime per effetto della definizione di riserve da loro formulate nei competenti atti contabili, per il pagamento della maggiorazione dell'imposta sul valore aggiunto nonché per interessi per ritardato pagamento dovuti in base a norme di legge, di capitolato generale e speciale o di contratto ai sensi della Legge 10 dicembre 1981, n. 741 (art. 29, L.R. 5 maggio 1983, n. 11 e art. 9, L.R. 7 aprile 1995, n. 8)
1995 lire 90.000.000
1996 lire ------
1997 lire ------
In aumento
02 - AFFARI GENERALI
Cap. 02097/01 - (Nuova Istituzione) -
1.1.1.4.1.1.01.01 (01.02) -
Spese per l'organizzazione di concorsi o di corsi-concorsi selettivi di formazione per l'accesso alla qualifica dirigenziale, nonché per la stipulazione di convenzioni con istituti pubblici operanti nel campo della formazione di personale (art. 34, comma 1, della presente legge)
1995 lire ------
1996 lire ------
1997 lire 200.000.000
Cap. 02097/02 - (Nuova istituzione) -
1.1.1.6.3.1.01.01 (08.02) -
Borse di studio ai partecipanti ai corsi-concorsi per l'accesso alla qualifica dirigenziale estranei all'amministrazione regionale (art. 34, comma 6, della presente legge)
1995 lire ------
1996 lire ------
1997 lire 200.000.000
Cap. 02102 - (Denominazione variata) -
Compensi al Presidente del collegio arbitrale per i dipendenti dell'Amministrazione e degli enti (art. 43 della presente legge)
1995 lire ------
1996 lire 6.000.000
1997 lire 6.000.000
Cap. 02105 -
Compensi ad estranei all'Amministrazione regionale, incaricati dello studio e della soluzione di particolari problemi (art. 380, T.U. approvato con il D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 e art. 7, comma 2, della presente legge), o chiamati ad integrare i gruppi di lavoro o a dare consulenza nelle materie attribuite alla competenza del comitato per l'organizzazione e il personale (artt. 12 e 13, L.R. 17 agosto 1978, n. 51); spese per la predisposizione del primo piano regionale socio-assistenziale (art. 57, comma 1, L.R. 25 gennaio 1988, n. 4)
1995 lire ------
1996 lire 250.000.000
1997 lire 250.000.000
Cap. 02110 - (Nuova istituzione) -
1.1.1.4.2.1.01.01 (01.03) -
Spese per il funzionamento del nucleo di valutazione e per la stipula di convenzioni con organismi pubblici o privati competenti in materia di controllo di gestione (art. 31 della presente legge)
1995 lire ------
1996 lire 400.000.000
1997 lire 400.000.000
Cap. 02111 - (Nuova istituzione) -
1.1.1.4.1.1.01.01 (01.03) -
Spese per il funzionamento dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale dell'Amministrazione regionale e degli enti(art. 57 della presente legge)
1995 lire 90.000.000
1996 lire 350.000.000
1997 lire 350.000.000
4. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge fanno carico ai sopracitati capitoli, nonché ai capitoli 02016, 02019, 02022, 02023 e 02050 dei bilanci della Regione per gli anni di rispettivo riferimento.
Art. 74
Copertura di funzioni dirigenziali
vacanti negli enti1. In sede di prima attuazione della presente legge, negli enti che non possano inquadrare alcun dipendente nella qualifica dirigenziale ai sensi del comma 1 dell'articolo 77, le funzioni di direzione di servizio possono essere attribuite a dirigenti dell'Amministrazione o di altro ente, con il consenso dell'interessato ed il nulla-osta della Giunta regionale o del consiglio di amministrazione dell'ente di provenienza.
Art. 75
Abrogazione di norme1. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con la presente legge e comunque gli articoli da 1 a 7, da 12 a 27, da 29 a 38, 40, 42, 44, 45, 47, 50 e 57 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51; gli articoli da 1 a 4 della legge regionale 14 novembre 1988, n. 42; gli articoli da 1 a 4, 6, 8, da 10 a 13, 26 e 29 della legge regionale 25 giugno 1984, n. 33, nonché l'articolo 2 della legge regionale 2 giugno 1994, n. 25.
2. Gli articoli da 1 a 9, da 12 a 16, 18, 19, da 21 a 23 della legge regionale 26 agosto 1988, n. 32, nonché le leggi regionali 24 ottobre 1988, n. 35, e 7 giugno 1989, n. 27, sono abrogati con effetto dalla data stabilita dall'articolo 66, comma 3. Con effetto dalla stessa data, sono abrogati: l'articolo 1, limitatamente ai commi da 1 a 7, e l'articolo 3 della legge regionale 14 settembre 1993, n. 41; l'articolo 2, comma 4, ultimo alinea della legge regionale 15 gennaio 1986, n. 6; la legge regionale 27 dicembre 1994, n. 40.
3. Gli articoli 59, 61 e 62 della stessa legge regionale 17 agosto 1978, n. 51 e 25 della legge regionale 25 giugno 1984, n. 33 sono abrogati con effetto dalla data stabilita nel precedente comma 2; i procedimenti disciplinari in corso alla stessa data sono portati a termine secondo la normativa previgente.
Art. 75
Prima determinazione delle dotazioni organiche1. Fino alla definizione della dotazione organica del ruolo unico del personale dell'Amministrazione ai sensi dell'articolo 16, la dotazione stessa è provvisoriamente stabilita dall'allegata tabella B, fermo restando, per le qualifiche non dirigenziali, il disposto dell'articolo 1 comma 8 della legge regionale 29 marzo 1993, n. 12, sull'effettiva utilizzazione della dotazione organica.
2. Negli enti che non abbiano provveduto alla rideterminazione delle dotazioni organiche sulla base della rilevazione ed analisi dei carichi di lavoro le dotazioni organiche sono provvisoriamente stabilite in misura pari ai posti coperti al 30 giugno 1997, incrementate delle unità occorrenti per la copertura dei posti messi a concorso entro la stessa data.
3. Fino alla entrata in vigore delle leggi di riforma degli enti elencati all'articolo 69 e degli Istituti autonomi case popolari (IACP), ai medesimi enti è fatto divieto di modificare in aumento le rispettive dotazioni organiche.
Art. 76
Primo inquadramento del personale di qualifica non dirigenziale1. Nelle more del passaggio ad un nuovo ordinamento professionale, il personale dell'Amministrazione e degli enti di qualifica non dirigenziale conserva, fino alla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo regionale, la qualifica rivestita alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché il trattamento economico previsto dalle norme vigenti e l'anzianità di servizio riconosciuta. Al personale assunto nel medesimo periodo in esito a concorsi banditi prima dell'entrata in vigore della presente legge è attribuita la qualifica prevista dai bandi di concorso.
2. Contestualmente alla definizione del primo contratto collettivo regionale, la Giunta regionale promuove, formulando gli opportuni indirizzi per il comitato per la rappresentanza negoziale, il passaggio ad un nuovo ordinamento professionale basato sui seguenti principi:
a) riduzione dell'attuale numero delle qualifiche funzionali ed articolazione delle nuove qualifiche in livelli professionali differenziati, cui corrispondono distinti livelli retributivi;
b) previsione che i passaggi ad un livello professionale superiore, nell'ambito della medesima qualifica, avvengano sulla base dell'accertata acquisizione di una maggiore professionalità e della positiva valutazione delle prestazioni e delle caratteristiche professionali dei dipendenti, escludendo comunque avanzamenti automatici per mera anzianità di servizio.
Art. 77
Prima costituzione della dirigenza1. Al personale dell'Amministrazione e degli enti che riveste la qualifica funzionale dirigenziale di cui alla legge regionale n. 6 del 1986 è attribuita la qualifica di dirigente.
2. In deroga al comma 1 dell'articolo 76, con decreto dell'Assessore competente in materia di personale, da emanarsi entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è altresì attribuita la qualifica di dirigente ai dipendenti del ruolo unico dell'Amministrazione che:
a) alla data del 31 dicembre 1985 fossero inquadrati nella fascia apicale dello stesso ruolo ai sensi del preesistente ordinamento;
b) siano in possesso del diploma di laurea;
c) abbiano un'anzianità di servizio riconosciuta non inferiore a 15 anni al 1° gennaio 1998 ed abbiano svolto, per almeno 12 anni alla stessa data, le funzioni di cui al comma 3; gli anni di esercizio delle funzioni possono essere ridotti fino a un minimo di 7, ma in tal caso gli anni di anzianità di servizio richiesti sono incrementati di 3 per ogni anno in meno di esercizio delle funzioni; le frazioni di anno sono valutate per intero qualora eccedano i sei mesi.
3. Sono valutate le funzioni di direzione o coordinamento delle strutture organizzative previste dalla legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, o delle strutture previste o individuate da successive norme di legge o di regolamento, purché formalmente riconosciute dall'Assessorato competente in materia di personale agli effetti della corresponsione delle correlate indennità di coordinamento o dei compensi sostitutivi previsti dalle disposizioni di legge o dagli accordi sindacali recepiti in decreti del Presidente della Giunta regionale ai sensi della legge regionale n. 33 del 1984; sono valutate altresì le funzioni di capo di Gabinetto del Presidente della Giunta e degli Assessori e le funzioni ispettive di cui all'articolo 22 della legge regionale 26 agosto 1988, n. 32.
4. Gli anni di esercizio delle funzioni di coordinamento generale e ispettive sono considerati in misura tripla e gli anni di esercizio delle funzioni di capo di Gabinetto e di coordinamento di servizio in misura doppia di quelli di coordinamento di settore.
5. I posti rimasti vacanti nella dotazione organica della dirigenza dell'Amministrazione a seguito degli inquadramenti di cui ai commi 1 e 2 sono coperti, fino al raggiungimento del 75% della dotazione organica, mediante concorso interno per titoli ed esami di contenuto teorico-pratico che, tenuto conto delle diverse professionalità, siano finalizzati ad accertare il possesso della specifica attitudine dirigenziale. Alla valutazione delle prove d'esame è riservato un massimo di 70 punti.
6. Alla valutazione dei titoli è riservato un massimo di 30 punti; sono valutati l'anzianità di servizio riconosciuta, nella misura di un punto per ogni anno con un massimo di 12 punti, e lo svolgimento di funzioni di direzione o coordinamento, come definite nel comma 3, nella misura di un punto per ogni anno con un massimo di 18 punti; le frazioni di anno sono valutate per intero qualora eccedano i sei mesi; si applica il comma 4.
7. Al concorso è ammesso il personale inquadrato nell'ottava qualifica funzionale del ruolo unico dell'Amministrazione in possesso del diploma di laurea e di un'anzianità di servizio effettivo nella qualifica di cinque anni.
8. Il concorso è indetto, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto dell'Assessore competente in materia di personale, con cui sono stabilite le modalità di svolgimento del concorso, le materie e le prove d'esame, nonché i criteri per la nomina della commissione esaminatrice, che deve essere formata da esperti esterni all'Amministrazione e agli enti, di provata competenza nelle materie del concorso, nel rispetto delle incompatibilità stabilite dall'articolo 55 comma 1. Il procedimento concorsuale deve essere portato a compimento entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
9. Entro i tre mesi successivi alla conclusione del concorso di cui al comma 8, sono indetti concorsi pubblici per l'accesso alla dirigenza secondo le modalità ordinarie disciplinate dall'articolo 33. Fino all'emanazione dei relativi bandi e alla conclusione del concorso di cui al comma 8 non è consentita l'assegnazione di dirigenti alle dirette dipendenze del Presidente della Giunta e degli Assessori prevista dall'articolo 27.
10. Qualora non siano intervenute le leggi di riforma degli enti, i competenti organi istituzionali dei medesimi dispongono entro il 30 giugno 1998 l'effettuazione di concorsi interni con le modalità di cui ai commi 5, 6, 7 ed 8.
11. I posti messi a concorso sono, per ciascun ente, pari a quelli necessari per consentire l'esercizio delle funzioni di direzione delle strutture dirigenziali esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
12. Negli enti che dispongano di meno di 10 dipendenti inquadrati in dirigenza ai sensi del comma 1, il numero dei posti messi a concorso può essere aumentato di non oltre 3 unità, fermi restando i limiti della dotazione organica della qualifica dirigenziale di ciascun ente, previa deliberazione della Giunta regionale, che autorizza l'incremento su motivata richiesta dell'ente, da formularsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente in materia di personale.
13. Gli effetti giuridici degli inquadramenti nella qualifica dirigenziale effettuati ai sensi del presente articolo decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il personale inquadrato nella qualifica dirigenziale conserva, fino alla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo regionale, il trattamento economico previsto dalle norme vigenti per la qualifica dirigenziale e l'anzianità di servizio riconosciuta.
Art. 78
Proroga del contratto vigente1. Al fine di omogeneizzarne la durata con quella degli altri contratti del settore pubblico, il contratto di lavoro del personale dell'Amministrazione regionale e degli enti strumentali della Regione per il periodo 1° gennaio 1994 - 31 dicembre 1996, emanato con i decreti del Presidente della Giunta regionale 21 dicembre 1995, n. 385, e 14 maggio 1996, n. 113, conserva la sua efficacia fino al 31 dicembre 1997.
2. A decorrere dal 1° gennaio 1997, gli stipendi mensili lordi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 7 del citato contratto sono incrementati in misura pari al tasso di inflazione accertato dall'ISTAT per l'anno 1997.
3. Il contratto collettivo decorrente dal 1° gennaio 1998 potrà comunque disporre sul trattamento economico relativo all'anno 1997, nei limiti delle disponibilità totali risultanti dalla legge finanziaria e dal bilancio.
Art. 79
Copertura finanziaria1. I nuovi e maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in annue lire 10.700.000.000 per l'anno 1998 e in lire 7.660.000.000 per gli anni successivi e fanno carico ai sottocitati capitoli dei bilanci della Regione per gli stessi anni.
2. Nei bilanci della Regione per l'anno 1998 e per gli anni 1998/2000 sono introdotte le seguenti variazioni:
In diminuzione:
03 - PROGRAMMAZIONE
Cap. 03014 -
Fondo da ripartire per gli oneri derivanti dall'applicazione delle norme contenute negli accordi sindacali per i dipendenti dell'Amministrazione regionale e degli enti strumentali (art. 5, L.R. 25 giugno 1984, n. 33, art. 58, L.R. 15 aprile 1998, n. 11 e art. 10, L.R. 15 aprile 1998, n. 12)
1998 lire 7.712.000.000
1999 lire 3.857.000.000
2000 lire 3.857.000.000
Cap. 03016 -
Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, L.R. 5 maggio 1983, n. 11, art. 4, L.R. 15 aprile 1998, n. 11 e art. 34, comma 2, lett. b), L.R. 15 aprile 1998, n. 12)
1998 lire 2.988.000.000
1999 lire 3.803.000.000
2000 lire 3.803.000.000
mediante pari riduzione delle riserve di cui alle seguenti voci della tabella A allegata alla legge finanziaria:
1998
1999
2000
voce 3 2.988 3.000 3.000 voce 8 --- 803 803 In aumento
01 - PRESIDENZA
Cap. 01028 - (Denominazione variata)
Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori, nonché per conferimento di incarichi di consulenza in materia legale a soggetti esterni (art. 46, comma 10, della presente legge) (spesa obbligatoria)
02 - AFFARI GENERALI
Cap. 02016 -
Stipendi, paghe, indennità e altri assegni al personale dell'Amministrazione regionale (L.R. 17 agosto 1978, n. 51, L.R. 1° giugno 1979, n. 47, L.R. 28 febbraio 1981, n. 10, L.R. 28 luglio 1981, n. 25, L.R. 28 novembre 1981, n. 39, L.R. 19 novembre 1982, n. 42, L.R. 8 maggio 1984, n. 18,L.R. 25 giugno 1984, n. 33, art. 3, L.R. 5 agosto 1985, n. 17, L.R. 23 agosto 1985, n. 20, art. 20, L.R. 5 novembre 1985, n. 26, L.R. 26 agosto 1988, n. 32, L.R. 24 ottobre 1988, n. 35 e L.R. 2 giugno 1994, n. 26) (spesa obbligatoria)
1998 lire 5.204.000.000
1999 lire 3.768.000.000
2000 lire 3.768.000.000
Cap. 02019 -
Versamento contributi al fondo per l'integrazione e il trattamento di quiescenza a favore dei dipendenti dell'Amministrazione regionale (L.R. 5 maggio 1965, n. 15, artt. 16 e 17, L.R. 30 luglio 1970, n. 6, artt. 8 e 3, L.R. 7 luglio 1971, n. 18, art. 1, comma 3, L.R. 9 maggio 1972, n. 11, art. 1, comma 2, L.R. 5 dicembre 1973, n. 36, art. 5, L.R. 11 giugno 1974, n. 15, artt. 3 e 4, L.R. 21 aprile 1975, n. 24, L.R. 17 agosto 1978, n. 51, L.R. 19 novembre 1982, n. 42 e L.R. 25 giugno 1984, n. 33) (spesa obbligatoria)
1998 lire 253.000.000
1999 lire 181.000.000
2000 lire 181.000.000
Cap. 02022 -
Versamento contributi dovuti per il trattamento di previdenza del personale (spesa obbligatoria)
1998 lire 1.245.000.000
1999 lire 902.000.000
2000 lire 902.000.000
Cap. 02023 -
Versamento contributi dovuti per il trattamento di assistenza del personale (spesa obbligatoria)
1998 lire 507.000.000
1999 lire 363.000.000
2000 lire 363.000.000
Cap. 02102 -
Medaglie fisse di presenza, indennità di trasferta, rimborsi di spese di viaggio e indennità per uso di auto proprie o di mezzi gratuiti ai componenti e ai segretari di commissioni, comitati e altri consessi, istituiti dagli organi dell'Amministrazione regionale (artt. 7 e 17 bis, L.R. 11 giugno 1974, n. 15, L.R. 19 maggio 1983, n. 14, L.R. 27 aprile 1984, n. 13 e L.R. 22 giugno 1987, n. 27)
1998 lire 10.000.000
1999 lire 10.000.000
2000 lire 10.000.000
Cap. 02104 -
Spese per studi, progetti, ricerche, collaborazioni e simili nelle materie di propria competenza (art. 50, L.R. 8 marzo 1997, n. 8, art. 57, L.R. 15 aprile 1998, n. 11 e art. 7, comma 4, della presente legge)
1998 lire 50.000.000
1999 lire 250.000.000
2000 lire 250.000.000
Cap. 02109 - (N.I.) - 1.1.1.4.1.1.01.01 (01.03)
Spese per la commissione di direzione dell'ufficio del controllo interno di gestione (art. 12 della presente legge)
1998 lire 400.000.000
1999 lire 400.000.000
2000 lire 400.000.000
Cap. 02110 - (N.I.) - 1.1.1.4.1.1.01.01 (01.03)
Spese per il funzionamento del Comitato per la rappresentanza negoziale della Regione e per l'assistenza allo stesso fornita dall'Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) (art. 59 della presente legge)
1998 lire 440.000.000
1999 lire 440.000.000
2000 lire 440.000.000
Cap. 02111 - (N.I.) - 1.1.1.6.1.2.01.01 (01.03)
Borse di studio per la partecipazione al corso - concorso per l'accesso della dirigenza (art. 33, comma 6, della presente legge)
1998 lire 100.000.000
1999 lire 100.000.000
2000 lire 100.000.000
06 - AGRICOLTURA
Cap. 06270 -
Contributo annuo all'Istituto zootecnico e caseario per la Sardegna - quota per spese correnti - (L.R. 26 marzo 1953, n. 8 e L.R. 12 marzo 1969, n. 9)
1998 lire 134.000.000
1999 lire 67.000.000
2000 lire 67.000.000
Cap. 06271 -
Contributo annuo all'Istituto di incremento ippico per la Sardegna - quota per spese correnti (L.R. 28 maggio 1969, n. 27)
1998 lire 51.000.000
1999 lire 26.000.000
2000 lire 26.000.000
Cap. 06272 -
Contributo annuo al Centro regionale e agrario sperimentale - quota per spese correnti - (art. 10, L.R. 19 giugno 1956, n. 22)
1998 lire 87.000.000
1999 lire 43.000.000
2000 lire 43.000.000
Cap. 06281 -
Contributo annuo all'ERSAT (Ente Regionale di Sviluppo e Assistenza Tecnica in agricoltura) quota per spese correnti (art. 23, L.R. 19 gennaio 1984, n. 5, art. 58, L.R. 4 giugno 1988, n. 11, art. 21, L.R. 7 aprile 1995, n. 6 e art. 14, L.R. 5 dicembre 1995, n. 33)
1998 lire 1.299.000.000
1999 lire 650.000.000
2000 lire 650.000.000
07 - TURISMO
Cap. 07010 -
Contributo annuo all'Ente Sardo Industrie Turistiche - quota per spese correnti (L.R. 22 novembre 1950, n. 62 e art. 52, comma 2, L.R. 20 aprile 1993, n. 17)
1998 lire 30.000.000
1999 lire 15.000.000
2000 lire 15.000.000
Cap. 07040 -
Contributo annuo all'Istituto Sardo Organizzazione Lavoro Artigiano - quota spese correnti (art. 3, L.R. 2 marzo 1957, n. 6)
1998 lire 36.000.000
1999 lire 18.000.000
2000 lire 18.000.000
08 - LAVORI PUBBLICI
Cap. 08225 -
Contributo annuo all'Ente Sardo Acquedotti e Fognature - quota per spese correnti (L.R. 20 febbraio 1957, n. 18, L.R. 5 luglio 1963, n. 9 e L.R. 9 giugno 1989, n. 33)
1998 lire 548.000.000
1999 lire 274.000.000
2000 lire 274.000.000
09 - INDUSTRIA
Cap. 09015 -
Contributo annuo alla Stazione sperimentale del sughero - quota per spese correnti (L.R. 6 febbraio 1952, n. 5)
1998 lire 44.000.000
1999 lire 22.000.000
2000 lire 22.000.000
11 - PUBBLICA ISTRUZIONE
Cap. 11060 -
Contributo annuo all'Istituto Superiore Regionale Etnografico - quota spese correnti (art. 16, L.R. 3 luglio 1972, n. 26)
1998 lire 25.000.000
1999 lire 13.000.000
2000 lire 13.000.000
Cap. 11078/01 -
Contributi annui della Regione per il funzionamento degli Enti Regionali per il diritto allo Studio Universitario (ERSU) (artt. 1, 2, 3, 5, 8 e 13, L.R. 14 settembre 1987, n. 37, art. 59, L.R. 22 gennaio 1990, n. 1 e art. 8, L.R. 8 luglio 1993, n. 30)
1998 lire 237.000.000
1999 lire 118.000.000
2000 lire 118.000.000
Art. 80
Abrogazione di norme1. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con la presente legge e comunque:
a) gli articoli da 1 a 7, da 12 a 27, da 29 a 38, 40, 42, 44, 45, 47, 50 e 57 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51;
b) l'articolo 11 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11;
c) gli articoli da 1 a 4 della legge regionale 14 novembre 1988, n. 42;
d) gli articoli da 1 a 6, 8, da 10 a 13, 26 e 29 della legge regionale 25 giugno 1984, n. 33;
e) l'articolo 2 della legge regionale 2 giugno 1994, n. 25.
2. L'articolo 67 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, è abrogato con effetto dalla data di decorrenza del primo contratto collettivo regionale stipulato ai sensi della presente legge.
3. Gli articoli da 1 a 9, da 12 a 16, 18, 19, da 21 a 23 della legge regionale 26 agosto 1988, n. 32, nonché le leggi regionali 24 ottobre 1988, n. 35, e 7 giugno 1989, n. 27, sono abrogati con effetto dalla data di entrata in vigore del decreto di ridefinizione dei servizi previsto dal comma 4 dell'articolo 71. Con effetto dalla stessa data sono abrogati: l'articolo 1, limitatamente ai commi da 1 a 7, e l'articolo 3 della legge regionale 14 settembre 1993, n. 41; l'articolo 2, comma 4, ultimo alinea, della legge regionale 15 gennaio 1986, n. 6; la legge regionale 27 dicembre 1994, n. 40.
4. Gli articoli 59, 61 e 62 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, e l'articolo 25 della legge regionale 25 giugno 1984, n. 33, sono abrogati con effetto dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale degli elenchi delle persone sorteggiabili nei collegi arbitrali di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 51. I procedimenti disciplinari in corso alla stessa data sono portati a termine secondo la normativa previgente.
5. Con effetto dalla data di entrata in vigore del decreto di ridefinizione dei servizi previsto dal comma 4 dell'articolo 71 sono abrogati il decreto del Presidente della Giunta 22 ottobre 1986, n. 112 e le seguenti norme di legge:
a) legge regionale 17 agosto 1978, n. 51 - articolo 8;
b) legge regionale 8 luglio 1985, n. 15 - articolo 15, ultimo comma;
c) legge regionale 23 agosto 1985, n. 20 - articolo 1, ultimo comma;
d) legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23 - articoli 21 e 25;
e) legge regionale 5 novembre 1985, n. 26 - articolo 2;
f) legge regionale 30 dicembre 1985, n. 32 - articolo 10;
g) legge regionale 15 gennaio 1986, n. 4;
h) legge regionale 19 dicembre 1988, n. 45 - articolo 5;
i) legge regionale 17 gennaio 1989, n. 3 - articolo 11;
l) legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 - articoli 6 e 33, commi 1 e 2;
m) legge regionale 11 giugno 1990, n. 16 - articolo 2;
n) legge regionale 15 gennaio 1991, n. 6 - articolo 7;
o) legge regionale 30 aprile 1991, n. 13 - articoli 77 e 93;
p) legge regionale 6 maggio 1991, n. 16 - articolo 1, comma 2;
q) legge regionale 1 luglio 1991, n. 20 - articolo 11;
r) legge regionale 31 ottobre 1991, n. 35 - articolo 10.
s) legge regionale 13 dicembre 1994, n. 38 - articolo 43;
t) legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5 - articolo 59 comma 5 e articolo 66.