DISEGNO DI LEGGE N. 97
presentato dalla Giunta regionale
su proposta dell'Assessore della difesa dell'ambiente, FADDA, il 25 maggio 1995Istituzione del parco regionale del Monte Arci
RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Il presente disegno di legge scaturisce dal processo di confronto con le comunità locali, avviato dalla Regione, in attuazione della legge regionale 7 giugno 1989, n. 31, con le azioni guida per l'istituzione dei parchi naturali in Sardegna.
I temi connessi con l'istituzione dei parchi regionali sono stati dibattuti sia in sede di conferenza di servizi sia nei numerosi incontri che si sono tenuti con le amministrazioni locali, con le popolazioni di tutti i comuni ricadenti nell'area del parco e con le associazioni di categoria maggiormente interessate dall'istituzione dell'area protetta.
Tutto ciò ha consentito la maturazione del processo culturale che sta alla base dell'istituzione di un parco naturale e la convinzione presso le comunità locali che ciò possa costituire un'occasione di sviluppo nuovo e sostenibile, in armonia con l'imprescindibile esigenza di tutelare il bene più prezioso di cui oggi la Sardegna dispone: l'ambiente.
I recenti incontri con gli amministratori locali del parco Monte Arci, nei mesi di febbraio e marzo 1995, sono stati finalizzati alla definizione della proposta del presente disegno di legge che ha subìto alcune modifiche, peraltro non sostanziali, rispetto al disegno di legge per l'istituzione del parco dei Sette Fratelli e della Giara. L'intesa sulla situazione è stata sottoscritta da tutti i sindaci e dai presidenti delle Comunità Montane interessate.
Rispetto alla perimetrazione prevista dalla legge regionale n. 31 del 1989 non sono state apportate modifiche rilevanti. Il parco regionale del Monte Arci comprende, dunque, il monte omonimo con le caratteristiche "trebine", le pendici fino alla piana del campidano di Oristano e i centri abitati di alcuni comuni, per una superficie complessiva di circa 13.560 ettari.
Presenta indubbie caratteristiche di naturalità che ancora si conservano nonostante la rilevante attività estrattiva che necessita di uno specifico piano di ripristino onde non pregiudicare l'esistenza stessa del parco.
Ciò premesso, i punti maggiormente significativi della legge istitutiva del parco naturale regionale Monte Arci vengono di seguito elencati:
1) la Regione assicura con la presente legge la gestione unitaria del complesso degli ecosistemi presenti nell'area del parco attraverso la costituzione di un apposito organismo che garantisca la conservazione e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali, la loro fruizione sociale nonché lo sviluppo delle attività economiche compatibili;
2) sono implicitamente adottati i due principi generali di riforma economico-sociale contenuti nell'articolo 22 della Legge n. 394 del 1991 e precisamente: la partecipazione degli enti locali alla istituzione e gestione dell'area protetta e la pubblicità degli atti, attraverso la trasparenza, il diritto di accesso e di informazione;
3) viene inoltre attuato l'assetto dei rapporti fissati dalla Legge n. 142 del 1990, riservando alla Regione funzioni essenzialmente di indirizzo, coordinamento e programmazione generale e assegnando agli enti locali interessati le funzioni dirette amministrative.In quest'ottica è stato privilegiato il modello organizzativo del Consorzio di enti locali territoriali ai sensi dell'articolo 25 della già richiamata Legge n. 142 del 1990. In particolare è stata demandata allo statuto, quale strumento di governo del Consorzio, non soltanto la prerogativa di stabilire nomine, designazioni, poteri e funzionamento degli organi del Consorzio, ma anche la definitiva perimetrazione dell'area protetta, nonché la sede legale del parco.
Riguardo agli strumenti di programmazione e di gestione delle attività del parco (Titolo III), sono stabilite le finalità e i contenuti del Piano del parco e le procedure per l'adozione e la definitiva approvazione, quest'ultima riservata alla Giunta regionale.
E' stata definita, inoltre, l'efficacia giuridica del Piano del parco: in proposito si osserva che i comuni hanno esplicitamente richiesto che il Piano del parco sia sovraordinato agli altri strumenti di pianificazione vigenti in tutta la sua area e non solo nelle aree di rilevante interesse naturalistico come è stato invece proposto per gli altri parchi regionali.
E' stata dettagliata la normativa relativa al regolamento del parco che dovrà indicare le modalità delle attività consentite, i divieti e le eventuali deroghe in conformità alle previsioni del Piano del parco.
Un altro importante strumento previsto dal disegno di legge riguarda il Piano pluriennale di sviluppo del parco che si configura con un piano di sviluppo economico-sociale di carattere orientativo e incentivante.
La norma, in particolare, prevede il rispetto e il coordinamento tra programmazione economico-sociale della Regione e iniziative del Consorzio di gestione del parco.
Il programma di sviluppo pluriennale, infatti, individua e disciplina le forme e le modalità di promozione e di agevolazione delle attività compatibili con le finalità del parco: può dettare anche specifiche sull'assetto colturale e sulle pratiche agro-silvo-pastorali compatibili e in armonia con le norme e i principi di diritto comunitario nel settore.
Per l'attività di gestione del parco il disegno di legge riserva un ruolo non secondario all'Azienda Foreste Demaniali della Regione sia per quanto attiene alla gestione diretta dei terreni di proprietà o in gestione, sia per l'assistenza tecnica al Consorzio del parco, qualora richiesta; viene fatta salva, inoltre, la possibilità che il comune possa assicurare la gestione delle strutture che insistono nel proprio territorio, coerentemente con gli indirizzi del Piano del parco.
Il Titolo V detta ancora norme riguardanti le misure provvisorie di salvaguardia, avvalendosi delle prerogative riservate alla Regione dall'articolo 6 della legge-quadro nazionale.
Tali misure di salvaguardia si applicano fino all'approvazione del regolamento del parco secondo criteri equi e ragionati dettati dall'esigenza di salvaguardare l'istituenda area protetta da danni irreversibili per le sue risorse naturali.
Nelle disposizioni transitorie e finali, Titolo VI, sono comunque fatti salvi gli usi civici e i diritti reali delle collettività locali e sono, inoltre, precisate alcune deroghe che consentono l'esecuzione di opere di pubblica utilità, di alcune attività silvane e, a particolari condizioni, anche l'esercizio venatorio. Per quest'ultimo aspetto la formulazione è stata ulteriormente semplificata onde consentire maggiore immediatezza percettiva da parte dei soggetti interessati.
Per la gestione provvisoria del parco la Regione si riserva la nomina di un Commissario straordinario che possa esercitare i poteri attribuiti agli organi dal Consorzio del parco fino all'insediamento degli stessi. Tale nomina deve essere effettuata dopo aver sentito la conferenza dei sindaci.
TESTO DEL PROPONENTE
TESTO DELLA COMMISSIONE
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALIArt. 1
Istituzione e finalità del parco1. La Regione Autonoma della Sardegna istituisce il Parco naturale regionale "MONTE ARCI".
2. Il Parco assicura la gestione unitaria del complesso di ecosistemi delimitato ai sensi del successivo articolo 2 garantendo, anche in considerazione della loro rilevanza internazionale, la conservazione e la valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali, la loro fruizione sociale, la promozione della ricerca scientifica e della didattica ambientale, nonché lo sviluppo delle attività economiche compatibili, in primo luogo quelle tradizionali del settore agro - pastorale, nonché quelle del turismo integrato mare - montagna.
Art. 2
Delimitazione del Parco1. Il territorio del Parco Monte Arci si estende nei Comuni di Ales, Marrubiu, Masullas, Morgongiori, Pau, Palmas Arborea, Santa Giusta, Siris, Usellus, Villaurbana, Villaverde secondo la delimitazione provvisoria indicata nella cartografia di cui all'allegato A della presente legge.
2. In relazione alle esigenze di un ottimale gestione integrata dei diversi processi incidenti sulle dinamiche degli ecosistemi, le delimitazioni di cui al comma 1 potranno essere modificate in sede di approvazione dello Statuto di cui al successivo articolo 5.
Art. 3
Aree contigue1. All'esterno delle aree ricadenti nel perimetro del Parco possono essere delimitate provvisoriamente aree contigue di pre-parco, ai sensi dell'articolo 32 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394.
2. La delimitazione definitiva e le norme di attuazione per le aree contigue verranno stabilite nel Piano del Parco di cui all'articolo 14 della presente legge.
TITOLO II
ORGANIZZAZIONE DEL PARCOArt. 4
Consorzio del Parco1. La gestione del Parco è affidata ad un Consorzio appositamente istituito ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge regionale 7 giugno 1989, n. 31 e dell'articolo 25 della Legge 8 giugno 1990, n. 142.
2. Il Consorzio è costituito dai Comuni e dalle Comunità Montane i cui territori ricadono all'interno dei parchi di cui all'articolo 2.
3. Gli organi del Consorzio sono decisionali e consultivi.
4. Sono organi decisionali:
a) l'Assemblea;
b) il Consiglio di amministrazione;
c) il Presidente;
d) il Direttore;
e) il Collegio dei revisori dei conti.5. Sono organi consultivi:
a) la Consulta del Parco.
6. Il Consorzio dispone di propri servizi amministrativi e tecnici, ai quali è preposto il Direttore del Parco.
Art. 5
Costituzione e Statuto1. Il Consorzio è un ente di diritto pubblico, dotato di personalità giuridica e di autonomia gestionale.
2. Il Consorzio è costituito tramite convenzione approvata dai Consigli degli enti interessati, unitamente allo Statuto, a maggioranza assoluta.
3. Secondo le norme di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e alla Legge 6 dicembre 1991, n. 394, costituiscono principi fondamentali, cui deve ispirarsi lo Statuto, la pubblicità degli atti degli organi e dei servizi del Parco, la garanzia del diritto di accesso dei cittadini ai medesimi atti e la partecipazione degli interessati ai procedimenti amministrativi.
4. Lo Statuto detta norme, in conformità alla presente legge, in materia di nomine, designazioni, attribuzioni, poteri, funzionamento, compensi e rimborsi degli organi del Consorzio, nonché di organizzazione dei servizi del Parco.
5. Allo scopo di avviare la costituzione del Consorzio l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, entro sei mesi dall'approvazione della presente legge, invierà alle amministrazioni partecipanti uno schema di convenzione e di Statuto, approvato dalla Giunta regionale.
6. Qualora la convenzione e lo Statuto non vengano deliberati da uno o più soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, entro tre mesi dall'invio dello schema, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore della difesa dell'ambiente, previa deliberazione della Giunta regionale, nomina un Commissario ad acta per un pronunciamento sullo Statuto e sulla convenzione da parte dei Consigli comunali.
7. Gli enti locali subentrano nell'organismo consortile, obbligatoriamente, dalla data di esecutività delle deliberazioni consiliari di approvazione dello Statuto e della convenzione.
8. Lo Statuto e la convenzione devono contenere un allegato grafico, che forma parte integrante del provvedimento, indicante la perimetrazione dell'area protetta ed eventualmente le aree di cui all'articolo 3. Tale perimetrazione sostituisce a tutti gli effetti quella provvisoria.
9. Lo Statuto detta norme sulla partecipazione al Consorzio dei Comuni delle aree contigue e ne stabilisce le modalità.
Art. 6
L'Assemblea del Parco1. La composizione, le funzioni e le modalità di funzionamento dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione saranno stabilite dallo Statuto del Consorzio.
2. L'Assemblea del Parco è composta dai rappresentanti dei soggetti partecipanti al Consorzio ai sensi dell'articolo 25, comma 4, della Legge 8 giugno 1990, n. 142.
Art. 7
Il Direttore del Parco1. Il Direttore del Parco è nominato dal Consiglio di Amministrazione.
2. Lo Statuto stabilisce i criteri e le modalità della nomina del Direttore medesimo e i motivi di revoca. Disciplina inoltre le relative procedure.
3. Al Direttore compete l'esclusiva responsabilità gestionale in armonia con quanto disposto dall'articolo 51 della Legge n. 142 del 1990 e dagli articoli 3 e 27 del D. Lgs. n. 29 del 1993.
Art. 8
Il revisore unico dei conti1. Il revisore unico dei conti è designato e nominato dall'Assemblea del Parco.
Art. 9
Durata degli organi. Incompatibilità1. La durata degli organi e l'incompatibilità sono disciplinate dallo Statuto.
Art. 10
La Consulta1. La Consulta è composta da rappresentanti delle organizzazioni sindacali, delle associazioni ambientaliste, delle associazioni di categoria, in particolare dei settori agro-zootecnico, turistico, artigianale, scolastico, commerciale, venatorio e edile, sportivo e ricreativo.
2. Le modalità di nomina dei componenti e il loro numero, nonché le norme di funzionamento della Consulta, sono indicate nello Statuto del Consorzio.
3. La Consulta è organo consultivo e propositivo del Consorzio del Parco. In particolare esprime parere sugli atti di programmazione e di indirizzo del Parco; può, di propria iniziativa, formulare proposte e osservazioni agli altri organi del Consorzio, i quali sono tenuti a prendere in esame i pareri, le proposte e le osservazioni e ad esprimere motivatamente le proprie determinazioni in merito.
Art. 11
Referenti scientifici1. Per le valutazioni degli aspetti tecnico-scientifici connessi con la gestione del Parco, l'Assemblea del Parco nomina una terna di esperti di comprovate competenze scientifiche e professionali.
2. L'Assemblea del Parco designa uno dei tre esperti quale referente scientifico dell'organismo di gestione del Parco in seno al Comitato tecnico consultivo per l'ambiente naturale di cui all'articolo 8 della legge regionale n. 31 del 1989.
3. Il parere degli esperti scientifici è obbligatorio su ogni decisione che comporta trasformazione dell'assetto naturalistico e territoriale del Parco.
Art. 12
Servizi e personale del Parco1. Per il perseguimento dei propri fini il Parco si avvale di una propria struttura tecnico - amministrativa dipendente dal Direttore.
2. L'articolazione della struttura tecnico - amministrativa è stabilita dall'Assemblea.
3. Per quanto non disposto dalla presente legge, la composizione, lo stato giuridico e il trattamento economico del personale dipendente sono disciplinati dal regolamento organico del personale, approvato dall'Assemblea del Parco.
4. Sarà istituito, presso la sede del Parco, un ufficio unificato per la semplificazione e lo snellimento delle procedure autorizzative e delle certificazioni.
Art. 13
Sede del Parco1. La sede legale del Parco è stabilita dallo Statuto dell'organismo di gestione.
TITOLO III
PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE ATTIVITA' DEL PARCOArt. 14
Piano del Parco: finalità e contenuti1. La conservazione delle risorse naturali e ambientali, nonché dei valori storici e culturali del Parco è perseguita attraverso un apposito piano, comprendente un elaborato grafico in scala 1:25.000 (Tavola di Piano) e Norme tecniche di attuazione.
2. Il Piano del Parco recepisce le previsioni della legge istitutiva e quelle contenute nella convenzione e nello Statuto applicandone finalità e prescrizioni ivi rispettivamente contenuti.
3. Il Piano del Parco deve disciplinare specificatamente:
a) l'organizzazione generale del territorio e la sua articolazione in aree o parti caratterizzate da forme differenziate di conservazione e di uso, secondo i criteri di massima specificati nel comma 3;
b) i vincoli, le destinazioni d'uso pubblico o privato;
c) i sistemi di accessibilità veicolare e pedonale;
d) i sistemi di attrezzature e servizi per la fruizione sociale, ricreativa, educativa, didattica e scientifica,
e) gli indirizzi e i criteri per la gestione e gli interventi sulla flora, sulla fauna e sull'ambiente naturale;
f) gli indirizzi e i criteri per la formazione di piani settoriali.4. Il Piano suddivide il territorio del Parco, in base al diverso grado di naturalità e alle esigenze gestionali, in:
a) aree di rilevante interesse naturalistico, in armonia con la definizione contenuta nell'articolo 12, comma 2, lettere a) e b) della Legge 394/91 ciascuna con le specifiche finalità normative e di gestione. In tali aree dovranno essere comprese le zone speciali di conservazioni ai sensi della Direttiva CE 43/92;
b) habitat, siti e zone speciali di conservazione ai sensi della Direttiva 92/43/CE del Consiglio del 21 maggio 1992;
c) aree di connessione, in armonia con la definizione contenuta nell'articolo 12, comma 2, lettere c) e d) della Legge 6 dicembre 1991, n. 394 che identificano il restante territorio compreso nella perimetrazione del Parco;
d) aree contigue di pre-parco, ove esistenti;
e) le categorie di opere pubbliche e private sottoposte a valutazione di impatto ambientale.5. Il contenuto del Piano del Parco deve altresì corrispondere alle prescrizioni di cui all'articolo 10, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 1989, n, 45, e successive modifiche e integrazioni.
6. Per tener conto della dinamica evolutiva degli ecosistemi il Piano del Parco è soggetto a periodiche verifiche e ad eventuali aggiornamenti, da eseguirsi con frequenza non superiore a cinque anni.
Art. 15
Piano del Parco: procedure1. Il Consorzio del Parco, entro sei mesi dalla sua costituzione, redige la proposta di Piano e la invia agli enti locali interessati e alla Provincia, che debbono esprimere parere in merito entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di ricezione. Trascorso tale termine la proposta si intende accolta. Ai fini di quanto sopra la Regione mette a disposizione del Consorzio gli studi, i progetti e gli elaborati tematici di cui dispone.
2. Il Consorzio, esaminati i pareri degli enti locali e della Provincia, delibera l'adozione del Piano del Parco; il Piano viene pubblicato presso le sedi del Consorzio, della Provincia e dei Comuni interessati per la durata di trenta giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione per estratto della delibera consortile di adozione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna.
3. Entro i trenta giorni successivi alla data di scadenza del termine di pubblicazione, chiunque può presentare osservazioni al Piano adottato.
4. I soggetti titolari di situazioni giuridicamente rilevanti in modo differenziato, possono presentare eventualmente anche opposizioni entro lo stesso termine.
5. Decorso il termine di cui al comma 3 il Consorzio trasmette la delibera di adozione del Piano e tutti gli allegati scritti e grafici, la prova della loro pubblicazione, le osservazioni e le eventuali opposizioni, entrambe con le proprie controdeduzioni, all'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente.
6. L'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, esaminate le osservazioni e opposizioni e, sentito il Comitato Tecnico Consultivo per l'ambiente naturale, formulate le proprie controdeduzioni, propone alla Giunta regionale l'approvazione definitiva del Piano.
7. La Giunta regionale approva in via definitiva il Piano del Parco che viene reso esecutivo con decreto del Presidente della Giunta regionale e pubblicato nel BURAS.
8. Il Piano del Parco entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel BURAS.
9. Qualora il Piano del Parco non venga adottato entro quindici mesi dalla costituzione del Consorzio, l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente istituisce un Comitato misto, composto da rappresentanti dell'Assessorato della difesa dell'ambiente e dal Consorzio, il quale esperisce ogni tentativo per il raggiungimento delle intese necessarie per l'elaborazione e l'adozione del Piano.
10. Qualora entro sei mesi dalla costituzione del succitato Comitato il Piano non venga adottato dal Consorzio, il Comitato rimette la questione alla Giunta regionale la quale decide in merito in via definitiva.
11. Le varianti di aggiornamento al Piano, che si rendessero necessarie a seguito delle prescritte periodiche verifiche, sono approvate con le stesse procedure di cui all'articolo 15.
Art. 16
Piano del Parco: efficacia giuridica1. Il Piano del Parco sostituisce ad ogni livello i Piani Territoriali Paesistici, i Piani Urbanistici Comunali e ogni altro strumento di pianificazione territoriale, generale o settoriale, programmatico, precettivo e attuativo anche ai sensi dell'articolo 12, comma 7, della Legge 6 dicembre 1991, n. 394.
2. Il Piano del Parco definitivamente approvato ed entrato in vigore, ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza.
Art. 17
Regolamento del Parco1. Il regolamento del Parco, in conformità alle previsioni del Piano di cui agli articoli precedenti, disciplina l'esercizio delle attività consentite.
2. Per quanto riguarda le attività consentite, in particolare il regolamento disciplina:
a) le procedure per la valutazione dell'impatto ambientale e per gli studi di compatibilità paesistico - ambientale delle attività e delle opere che possono produrre modificazioni e trasformazioni degli eco - sistemi o parte degli stessi;
b) le caratteristiche e le modalità di costruzione di opere e manufatti;
c) l'ammissione, la circolazione e il soggiorno del pubblico e lo svolgimento delle attività ricreative, sportive, educative e didattiche;
d) lo svolgimento delle attività di ricerca scientifica e di studio, nonché di quelle biosanitarie;
e) lo svolgimento delle attività agricole, zootecniche e forestali, nonché di servizio, commerciali, artigianali, turistiche e industriali di trasformazione dei prodotti locali.3. Il regolamento dovrà indicare quali attività sono consentite previo ottenimento di nulla-osta da parte del Consorzio del Parco.
4. Tra le attività non consentite il Regolamento dovrà, in particolare, comprendere i divieti di cui al successivo articolo 27 della presente legge.
5. Il regolamento del Parco stabilisce, altresì, le eventuali deroghe ai divieti di cui al comma 4, in particolare riguardo ai prelievi faunistici e abbattimenti selettivi della fauna selvatica.
6. Sono comunque fatti salvi gli usi civici (pascolo, legnatico, estrazione del sughero), appositamente regolamentati. Le strutture esistenti all'interno del Parco potranno essere gestite dai comuni nel cui territorio esse ricadono.
7. Il regolamento è approvato dall'Assemblea del Parco entro tre mesi dall'approvazione del Piano di cui agli articoli precedenti; trascorso inutilmente tale termine provvede alla predisposizione e all'approvazione l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente secondo la procedura indicata dall'articolo 14, comma 2, della legge regionale 7 giugno 1989, n. 31 e successive modificazioni.
Art. 18
Programma pluriennale di sviluppo del Parco1. In armonia con gli indirizzi della programmazione regionale e nel rispetto degli obiettivi del Piano del Parco, il Consorzio promuove iniziative idonee al coordinamento delle azioni della Regione e degli enti locali territoriali atte a favorire la crescita economica, sociale e culturale della comunità del Parco.
2. A tal fine il Consorzio predispone, entro un anno dalla sua costituzione, un programma di sviluppo pluriennale che disciplina le forme e le modalità di promozione e di agevolazione delle attività compatibili con le finalità del Parco secondo quanto previsto all'articolo 25, comma 3, della Legge n. 394 del 1991.
3. Per le finalità di cui al comma 2 il Consorzio identifica e tutela a termini di legge un marchio tipico di qualità da concedere, a mezzo di specifiche convenzioni, a servizi e prodotti locali che presentino i requisiti di qualità e che soddisfino le finalità del Parco.
4. Il Piano pluriennale, adottato dal Consorzio del Parco, tenuto conto del parere degli enti locali territorialmente interessati, è approvato dalla Regione e può essere annualmente aggiornato.
Art. 19
Accordi di programma1. Il Presidente della Regione promuove, per gli effetti di cui all'articolo 27 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, accordi di programma tra la Regione, Consorzi di gestione ed enti territoriali locali interessati, aventi ad oggetto l'impiego coordinato delle risorse finanziarie per l'attuazione del programma pluriennale. Può sollecitare, ove opportuno, la partecipazione di organi ed enti dello Stato agli accordi medesimi.
2. L'accordo di programma può essere promosso anche dal Presidente della Provincia, dalle Comunità montane, dal Consorzio di gestione del Parco, dal Sindaco del Comune o dei Comuni interessati, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera, o sugli interventi, o sui programmi di intervento.
Art. 20
Gestione del Parco1. La gestione del Parco è affidata al Consorzio di gestione istituito ai sensi dell'articolo 4 della presente legge.
2. L'organismo di gestione del Parco attua le previsioni del Piano attraverso il programma di sviluppo e predispone il regolamento di gestione previsto dall'articolo 17 della presente legge.
3. I terreni di proprietà e gestione da parte dell'Azienda Foreste Demaniali della Regione Sardegna, ricadenti all'interno del Parco, sono gestiti dalla stessa Azienda coerentemente con gli indirizzi del Piano del Parco e secondo le finalità indicate all'articolo 1 dello Statuto allegato alla legge regionale 29 febbraio 1956, n. 6, e successive modificazioni e integrazioni.
4. L'Azienda Foreste Demaniali della Regione Sardegna può fornire, su richiesta dell'organismo di gestione e nei limiti delle proprie competenze, l'assistenza tecnica per la definizione e l'attuazione del Piano del Parco, nonché per i relativi regolamenti, per i programmi di sviluppo e per la gestione.
5. Per la gestione dei servizi del Parco l'organismo di gestione può stipulare convenzioni con enti pubblici e soggetti privati, nonché con associazioni ambientaliste legalmente riconosciute.
6. L'organismo di gestione del parco può stipulare altresì convenzioni con enti pubblici e con enti morali per la cogestione di aree di riconosciuto valore scientifico - naturalistico.
Art. 21
Coordinamento degli interventi1. Ai fini del coordinamento degli interventi il Consorzio del Parco può promuovere, tra i diversi soggetti che operano all'interno del Parco, apposite conferenze di servizio convocate dal Presidente del Consorzio del Parco.
Art. 22
Nulla-osta1. Nelle aree ricomprese nei perimetri dei Parchi di cui all'allegato A della presente legge, per lo svolgimento di determinate attività indicate dal Regolamento, è prescritto l'ottenimento di apposito nulla-osta da parte del Consorzio. Esso verrà rilasciato, su richiesta dell'interessato, dal Direttore del Parco direttamente o previa decisione del Consiglio di Amministrazione, a seconda dei casi che lo stesso Consiglio avrà stabilito.
2. Per interventi, impianti ed opere per i quali è prescritta la concessione o l'autorizzazione del Sindaco, il nulla-osta dovrà essere espresso in sede di commissione edilizia qualora venga chiamato a partecipare alle sedute di questa il Direttore del Parco o un suo delegato. Per tale possibilità l'interessato avrà cura di inoltrare la richiesta di nulla-osta al Consorzio contemporaneamente alla richiesta di concessione o autorizzazione al Comune.
3. Il nulla-osta verifica la conformità tra l'intervento proposto e le disposizioni del Piano e del Regolamento, nonché l'esito favorevole della valutazione di impatto ambientale ove prevista dal Regolamento.
4. Fatti salvi i casi in cui è richiesta la valutazione d'impatto ambientale, il nulla-osta del Consorzio deve comunque essere rilasciato entro sessanta giorni dalla richiesta, altrimenti si intende accordato.
Art. 23
Poteri di autotutela del Consorzio del Parco1. Il Presidente del Parco esercita i poteri di autotutela secondo le previsioni dell'articolo 29 della Legge n. 394 del 1991, che sono integralmente recepite dalla presente legge.
Art. 24
Poteri sostitutivi e ordinanze dell'autorità regionale1. L'Assessore regionale in materia di difesa dell'ambiente vigila sull'attuazione del Piano del Parco e indica, ove lo ritenga necessario, gli adempimenti e le misure da adottare, fissando un termine per la loro esecuzione, trascorso il quale rimette la questione alla Giunta regionale che provvede in via sostitutiva anche con la nomina di commissari ad acta.
2. Qualora si verifichi grave pericolo di danno ambientale nel territorio del Parco l'Assessore regionale dell'ambiente emette ordinanze contingibili e urgenti.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PATRIMONIOArt. 25
Beni immobili1. Il Consorzio del Parco può provvedere all'acquisizione di immobili necessari per il conseguimento delle finalità del Parco, secondo le norme vigenti in materia di espropriazione per pubblica utilità.
2. Il Parco ha diritto di prelazione sul trasferimento a titolo oneroso della proprietà di terreni ricompresi nell'allegato A; tale diritto deve essere esercitato entro tre mesi dalla notifica della proposta di alienazione.
3. I beni immobili comunque acquisiti fanno parte del patrimonio indisponibile del Parco.
Art. 26
Entrate del Parco1. Le entrate del Parco sono costituite dai contributi ordinari e straordinari dell'Unione Europea, dello Stato, della Regione e di ciascuno degli altri soggetti partecipanti al Consorzio, nonché da finanziamenti specifici, pubblici o privati.
2. Le quote di partecipazione finanziaria ordinaria al Consorzio sono determinate dallo Statuto.
3. Le entrate del Parco sono altresì costituite da lasciti, donazioni, liberalità, redditi patrimoniali, canoni, diritti, provenienti da concessioni e attività economiche nonché dai proventi delle sanzioni.
4. L'organismo di gestione del Parco ha l'obbligo del pareggio di bilancio.
TITOLO V
NORME DI TUTELA E SANZIONIArt. 27
Misure provvisorie di salvaguardia1. Nel territorio del Parco fino all'approvazione del relativo regolamento secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 4, della Legge n. 394 del 1991 sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la conservazione del paesaggio e degli ambienti e risorse naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat.
2. In particolare sono vietate:
a) l'introduzione nell'ambiente naturale di specie e di popolazioni estranee alla fauna autoctona che possano alterare l'equilibrio naturale e creare nuovi impianti forestali con essenze non indigene della Sardegna;
b) la trasformazione di boschi, anche se non sottoposti a vincolo idrogeologico, in altre qualità di colture;
c) l'utilizzazione dei boschi di proprietà pubblica ed effettuare il taglio dell'alto fusto in quella privata, fatta eccezione per i territori sottoposti ad uso civico e per l'estrazione del sughero, che dovrà essere fatta a norma delle leggi vigenti;
d) l'effettuazione di dicioccamenti e di sradicamenti di formazioni vegetali arboree e arbustive autoctone evolute, ed effettuare arature in terreni con pendenza superiore al 35 per cento;
e)l'apertura di nuove strade carrabili senza l'autorizzazione del Consorzio del Parco;
f) l'apertura di nuove cave e riattivare quelle inattive o comunque l'estrazione di materiale inerte;
g) raccogliere fossili, minerali e concrezioni anche in grotta, ad eccezione delle attività eseguite per ricerca e studio le quali potranno essere autorizzate dal Consorzio del Parco;
h) effettuare nuovi interventi che modifichino le caratteristiche fisiche, chimiche, idrologiche delle acque;
i) creare ogni forma di discarica di rifiuti solidi e liquidi non prevista dai piani e dai programmi regionali;
l) realizzare nuovi insediamenti che diano luogo ad immissioni in atmosfera, fatta eccezione per quanto previsto dai piani e programmi regionali.Art. 28
Sanzioni1. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 30, comma 8, della Legge n. 394 del 1994, si applicano le sanzioni previste dal Capo III, articoli 28, 29, 30 e 31 della legge regionale n. 31 del 1989, nonché della Legge 11 febbraio 1992, n. 157.
TITOLO VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALIArt. 29
Norma transitoria1. Il Parco istituito con la presente legge è costituito all'atto dell'approvazione da parte del competente organo regionale di controllo, della convenzione tra gli enti locali interessati e dello Statuto del relativo Consorzio di gestione, ai sensi dell'articolo 25 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, e con l'insediamento dell'Assemblea consortile prevista dall'articolo 4.
2. Fino all'entrata in vigore del Piano del Parco e del relativo regolamento trovano applicazione, oltre alle norme dei precedenti articoli 27 e 28 della presente legge, le norme previste nei P.T.P. regionali n. 12 di cui ai D.P.G.R. del 6 agosto 1993, n. 277, nonché le seguenti norme:
a) è consentita l'esecuzione delle opere pubbliche e di pubblica utilità inibite in tutto o in parte dalle norme di cui al precedente articolo 27, ma comunque coerenti con le finalità generali della presente legge; previa autorizzazione dell'Assessorato della difesa dell'ambiente, la realizzazione delle predette opere sarà subordinata alla contestuale attuazione di interventi di attenuazione dell'impatto ambientale;
b) sono fatti salvi, oltre gli usi civici e i diritti reali delle collettività locali, gli interventi forestali a fini naturalistici e le attività agricole e zootecniche in atto non in contrasto con le misure di salvaguardia di cui all'articolo 27, nonché gli interventi di difesa del suolo e dagli incendi. E' altresì consentita la creazione di fasce frangivento a protezione delle attività agricole. Sono ammessi altresì i tagli colturali e di selezione, nonché le conversioni del ceduo in alto fusto e i tagli fitosanitari;
c) l'esercizio della caccia è vietato all'interno delle aree naturali protette del Parco di R.I.N. definite o assimilabili alle definizioni di cui all'articolo 12, comma 2, lettere a) e b), della Legge n. 394 del 1991.L'esercizio della caccia è consentito nelle rimanenti aree del Parco ai soli residenti dei Comuni ricadenti nel territorio dell'area interessata, nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente.
Inoltre sono consentiti i prelievi faunistici necessari per ricomporre squilibri ecologici, riservati ai soli residenti nei Comuni ricadenti nel territorio dell'area interessata, appositamente autorizzati, con le modalità previste nel regolamento di gestione del Parco;
d) fino alla data di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si applica l'attuale normativa venatoria, salvo eventuali direttive regionali appositamente emanate in conformità alle disposizioni qui richiamate;
e) la funzione di prevenzione, vigilanza e repressione nel territorio tutelato ai sensi della presente legge è attribuita al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale. A tal fine verranno istituite anche all'interno dei Parchi le stazioni del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale.Art. 30
Gestione provvisoria del Parco1. Fino alla costituzione degli organi decisionali del Consorzio, alla gestione del Parco è preposto un Commissario straordinario nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, sentita la Conferenza dei Sindaci e rappresentanti delle Comunità Montane.
2. Il Commissario straordinario esercita i poteri attribuiti agli organi del Consorzio e al Direttore dai precedenti articoli 6, 7 e 8 ai fini dell'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 27, 28 e 29 della presente legge e, comunque, per un periodo non superiore a centottanta giorni, entro i quali debbono essere costituiti gli organi del Consorzio.
3. Successivamente alla costituzione degli organi del Consorzio e fino alla nomina del Direttore le funzioni di quest'ultimo possono essere esercitate da un funzionario dell'Amministrazione regionale, con qualifica dirigenziale, nominato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore della difesa dell'ambiente, il quale sarà equiparato a tutti gli effetti a coordinatore di servizio.
4. L'Amministrazione regionale provvede alla dotazione di un contingente provvisorio di personale.
5. Fino alla costituzione della struttura tecnico - amministrativa di cui all'articolo 12, l'Azienda Foreste Demaniali su richiesta del Consorzio, può assumere la gestione degli interventi nell'area protetta, orientando le proprie azioni alla realizzazione dei conseguenti obiettivi e programmi, d'intesa con gli enti locali interessati.
Art. 31
Norma finanziaria1. Per le finalità di cui alla presente legge l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, nell'anno 1995, un contributo di lire 1.000.000.000 a favore del Consorzio di gestione del Parco regionale del Monte Arci.
2. Nel bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1995/1997 sono introdotte le seguenti variazioni:
In diminuzione
03 - PROGRAMMAZIONE
Cap. 03016 -
Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, L.R. 5 maggio 1983, n. 11, art. 3, L.R. 7 aprile 1995, n. 6 e art. 38, L.R. 7 aprile 1995, n. 8)
1995 lire 1.000.000.000
1996 lire ------
1997 lire ------mediante riduzione della voce 6 della Tabella A allegata alla legge finanziaria.
In aumento
05 - DIFESA AMBIENTE
Cap. 05026/02 - (Nuova Istituzione) -
2.1.1.5.8.2.08.29 (08.02) -
Contributo al Consorzio di gestione del Parco regionale del Monte Arci (artt. 4 e 26 della presente legge)
1995 lire 1.000.000.000
1996 lire ------
1997 lire ------Art. 32
Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.