DISEGNO DI LEGGE N. 87/A

presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, D'ARIENZO il 28 aprile 1995

Tutela e valorizzazione della cultura e della lingua della Sardegna


RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Con il presente disegno di legge si intende riproporre all'esame del Consiglio regionale il disegno di legge avente per oggetto"Tutela e valorizzazione della cultura e della lingua sarda" - già approvato dal Consiglio regionale in data 3 agosto 1993 e riapprovato in date 7 ottobre e 3 novembre 1993 - opportunamente modificato con riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 290 del 4 luglio 1994, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 23 e 24 e dell'intero titolo IV della predetta legge in quanto ritenuti esorbitanti rispetto alla competenza di integrazione e di attuazione attribuita alla Regione dall'articolo 5, lettera a), dello Statuto speciale in materia di istruzione di ogni ordine e grado e di ordinamento degli studi. Infatti la Corte costituzionale ha ritenuto che la legge regionale, disponendo l'inserimento di nuove materie nei programmi scolastici, abbia inciso illegittimamente sulla competenza esclusiva dello Stato.

La scelta di una rielaborazione del testo legislativo, alla luce della citata sentenza della Corte costituzionale, è sembrata preferibile all'ipotesi prospettata di una promulgazione senza il titolo IV, in quanto la legge sarebbe risultata, in tal modo, priva di una sua parte qualificante ed inoltre largamente incompleta nella visione complessiva della cultura e della lingua sarda e nei conseguenti strumenti di intervento. Si rileva che anche l'Ufficio legislativo della Regione ha espresso avviso contrario alla promulgazione parziale della legge.

Oltre a ciò, si è ritenuto opportuno operare un riesame anche di altre parti della legge, alla luce anche del dibattito intercorso negli ultimi tempi e col fine precipuo di rendere la stessa legge più snella e, conseguentemente, di più agevole applicazione.

Il contenuto del disegno di legge viene di seguito illustrato, con maggiore dettaglio, attraverso l'esame dei singoli articoli.

TITOLO I

L'articolo 1 indica le finalità della legge, che possono riassumersi nell'assunzione dell'identità del popolo sardo come bene primario da valorizzare e come presupposto fondamentale di ogni intervento rivolto al progresso personale e sociale.

L'articolo 2 specifica l'oggetto della legge, che è quello di valorizzare la lingua sarda - considerata su un piano di pari dignità rispetto alla lingua italiana - nonché la storia e le altre manifestazioni della vita e della cultura sarda. La valenza attribuita alla lingua sarda viene riconosciuta al catalano di Alghero e al tabarchino delle isole del Sulcis.

L'articolo 3 indica, in via generale, i compiti che la Regione assume come propri per la tutela della cultura e della lingua della Sardegna.

TITOLO II

L'articolo 4, ad ulteriore specificazione dell'articolo 3, indica le fondamentali articolazioni dell'intervento regionale:
a) il Sistema documentario e bibliotecario della Sardegna;
b) il Sistema museale e monumentale;
c) l'Accademia della lingua sarda, con compiti di studio delle varianti linguistiche e di compilazione dei sussidi per la normalizzazione fonetica e ortografica della lingua sarda;
d) le nuove funzioni dell'Istituto Superiore Regionale Etnografico;
e) la Libreria della Regione per la diffusione delle iniziative editoriali dell'Amministrazione regionale.

L'articolo 5 opera un accorpamento delle iniziative di attuazione della legge, sia quella relativa alla riorganizzazione dell'Assessorato che assume una nuova denominazione, comprendente le sue diverse attribuzione, sia quella di revisione dell'assetto delle competenze previsto dallo Statuto in materia di beni culturali. L'articolo demanda alla Giunta la determinazione del personale del ruolo unico regionale occorrente per garantire l'attuazione della legge e prevede, altresì, la possibilità del ricorso a convenzionamenti esterni.

L'articolo 6 istituisce l'Osservatorio regionale per la cultura e la lingua sarda, che viene qualificato organo di consulenza dell'Assessorato ed è composto da studiosi, che dovrà nominare il Consiglio regionale, e da rappresentanti delle più importanti istituzioni nel campo culturale. E' previsto in una composizione che ne consente l'articolazione, a fini operativi, in comitati corrispondenti alle diverse branche indicate all'articolo 4.

L'articolo 7 disciplina la nomina e la durata dell'Osservatorio.

L'articolo 8 mira a garantire il raccordo con gli organi statali operanti nel campo culturale.

L'articolo 9 prevede la possibilità di istituzione delle consulte locali per la cultura e la lingua dei sardi.

TITOLO III

L'articolo 10 prevede l'istituzione del catalogo generale della cultura della Sardegna, mentre l'articolo 11 prevede il censimento del repertorio linguistico dei Sardi.

L'articolo 12 prevede conferenze annuali di verifica e di coordinamento in ordine all'attuazione della legge.

L'articolo 13 prevede e disciplina il Piano triennale degli interventi attraverso cui si articola l'azione regionale volta a dare attuazione alla legge.

L'articolo 14, invece, specifica i vari tipi degli interventi finanziari della Regione, i soggetti che possono beneficiarne e le relative modalità.

L'articolo 15 prevede il finanziamento di progetti culturali attraverso i mezzi di comunicazione e di massa.

L'articolo 16 prevede l'istituzione di borse di studio nelle materie oggetto della presente legge.

TITOLO IV

La scuola costituisce certamente il principale referente di un'azione rivolta alla tutela e alla valorizzazione della lingua, della cultura e della civiltà del popolo sardo. Peraltro, il Titolo IV del disegno di legge avente ad oggetto "Integrazione dei programmi scolastici nell'ambito dell'autonomia didattica delle scuole" è stato elaborato nella parte sostanziale, tenendo necessariamente conto delle censure formulate dalla Corte costituzionale sulla precedente legge approvata dal Consiglio regionale.

La sostanziale riformulazione dell'intervento della Regione nella scuola è stata elaborata alla luce delle nuove disposizione sulla scuola contenute nell'articolo 4 della Legge 24 dicembre 1993, n. 537. Tali disposizioni sganciano orari e programmi dai rigidi schemi ministeriali, validi per l'intero ambito nazionale, per assumere una flessibilità adattabile alle singole realtà locali.

Ciò consente di soddisfare esigenze provenienti dal territorio ai fini di una formazione che comprenda lo studio delle tradizioni culturali e linguistiche che lo caratterizzano. La possibilità di apportare modifiche alle materie di insegnamento (flessibilità) nel quadro dell'autonomia didattica è destinata a sostituire l'attuale sperimentazione metodologico-didattica e quella comportante innovazione di ordinamento e di struttura (già soggetta ad autorizzazione ministeriale).

Sulla base di quanto sopra l'articolo 17 prevede che le scuole di ogni ordine e grado possano svolgere attività formativa finalizzata alla conoscenza della lingua e della cultura della Sardegna nelle diverse discipline che lo stesso articolo specifica. L'intervento regionale si estende anche a finanziare la formazione di allievi e docenti.

Per l'attuazione dell'articolo precedente, l'articolo 18 prevede che la Regione proponga progetti formativi sperimentali che le scuole potranno adottare nell'ambito dell'esercizio della propria autonomia didattica.

L'articolo 19 dispone il finanziamento per l'attuazione di corsi universitari, nelle materie proprie della legge, a scopo formativo del personale docente.

Gli articoli 20 e 21 disciplinano, rispettivamente, la fase di sperimentazione dei progetti formativi e la verifica della stessa sperimentazione, mentre l'articolo 22 stabilisce che i piani formativi debbano prevedere adeguate forme di aggiornamento professionale e culturale del personale della scuola.

L'articolo 23 prevede, doverosamente, il coinvolgimento dei Centri di Servizi culturali già finanziati dalla Regione nell'applicazione della legge.

L'articolo 24 stabilisce il concorso finanziario della Regione per l'acquisizione di metodologie didattiche.

Gli articoli 25 e 26 regolamentano, rispettivamente, l'uso della lingua sarda nella pubblica amministrazione e gli interventi contributivi della Regione agli enti locali per il ripristino dei toponimi in lingua sarda.

L'articolo 27 estende a favore degli emigrati sardi i benefici della presente legge.

L'articolo 28 contiene la parte finanziaria.


RELAZIONE DELLA COMMISSIONE DIRITTO ALLO STUDIO - SCUOLE MATERNE - EDILIZIA SCOLASTICA - CULTURA - MUSEI - BIBLIOTECHE E ARCHIVI STORICI - SPORT E SPETTACOLO - RICERCA SCIENTIFICA - FORMAZIONE PROFESSIONALE

composta dai Consiglieri

PETRINI, Presidente - FRAU, Vice Presidente - CONCAS, Segretario - FEDERICI, Segretario - BIANCAREDDU - DETTORI Ivana - LOMBARDO - SASSU - SECCI - TUNIS Gianfranco - ZUCCA, relatore, pervenuta l'8 maggio 1997

ALIGN="justify"L'Ottava Commissione permanente, nella seduta di mercoledì 16 aprile 1997, acquisito il parere finanziario da parte della Commissione bilancio, ha esitato il disegno di legge n. 87, con il voto contrario dell'On.le Frau e con l'astensione degli On.li Concas e Federici.

E' innanzitutto da rimarcare che il provvedimento in argomento intende colmare un vuoto legislativo nel campo culturale e linguistico della Sardegna che si protrae da quasi mezzo secolo e rappresenta pertanto, nelle aspettative dell'Esecutivo proponente e della Commissione, la fase conclusiva dell'appassionato dibattito che nei trascorsi decenni ha coinvolto le forze politiche e il mondo della cultura dell'Isola.

In tal senso, il provvedimento muove dalla necessità, sempre più avvertita dagli strati più attenti della società sarda, di intervenire con azioni coordinate dirette da un lato ad arginare il processo di perdita della identità culturale del popolo sardo, dall'altro a fornire finalmente alla cultura e alla lingua dello stesso popolo strumenti e opportunità di sviluppo, diffusione e valorizzazione.
In estrema sintesi, per citare gli aspetti fondamentali del disegno di legge, è istituito l'Osservatorio regionale per la cultura e la lingua sarda, organo consultivo dell'Assessorato della pubblica istruzione, cui viene altresì attribuita la facoltà di proporre indirizzi generali ai fini del perseguimento degli obiettivi previsti dal provvedimento in parola.

E' inoltre prevista l'emanazione di apposite leggi di settore, dirette a costituire una rete di servizi di ricognizione, catalogazione, conservazione, tutela e fruizione del patrimonio culturale della Sardegna.

In tale ambito, le leggi di settore dovranno prevedere il Sistema bibliotecario e documentario; il Sistema museale e monumentale; il Sistema delle tradizioni popolari, che si avvale dell'Istituto Superiore Regionale Etnografico.

Il disegno di legge poi, per conseguire i fini cui lo stesso tende, individua, quali strumenti determinanti, gli interventi della Regione nella scuola sarda, interventi da concretizzare attraverso la sperimentazione e l'integrazione dei programmi scolastici, nell'ambito dell'autonomia didattica delle scuole.

In particolare è previsto l'intervento finanziario dell'Amministrazione regionale ad integrazione degli interventi statali, a favore delle scuole di ogni ordine e grado che, nell'esercizio della autonomia didattica, svolgano attività volte a perseguire le finalità del presente provvedimento mediante specifici progetti formativi nelle aree disciplinari specifiche della cultura e della lingua isolana e in particolare la lingua e la letteratura, la storia e la storia dell'arte, le tradizioni popolari, la geografia e l'ecologia, il diritto, con specifico riferimento alle norme consuetudinarie locali e all'ordinamento della Regione Autonoma della Sardegna.

Nel campo della sperimentazione didattica sono previsti sussidi regionali alle scuole di ogni ordine e grado che, attraverso i progetti formativi sopraccennati, attuino fasi di sperimentazione fondate sui principi basilari del disegno di legge in argomento, quali lo studio della lingua sarda nelle diverse varianti in uso nella regione, a partire dalla parlata della comunità di appartenenza.

Sempre nell'ambito della integrazione è altresì prevista la possibilità, per l'Amministrazione regionale, di finanziare cattedre universitarie e corsi integrativi, destinati alla formazione di personale docente, volti all'approfondimento scientifico delle conoscenze relative alla Sardegna, prioritariamente nelle aree disciplinari specifiche della sua cultura e lingua.

Il disegno di legge prevede anche la possibilità dell'uso della lingua sarda nella corrispondenza e nelle comunicazioni orali con l'Amministrazione regionale e con le Amministrazioni locali, nonché nei collegi deliberativi regionali; interventi per il ripristino dei toponimi in lingua sarda, come pure interventi a favore della cultura sarda fuori dalla Sardegna e all'estero.

Il proponente, nell'elaborazione del testo del disegno di legge, e la Commissione in sede d'esame dello stesso, hanno tenuto in debito conto la sentenza della Corte Costituzionale n. 290 del 4 luglio 1994 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'intero titolo IV della precedente legge sulla cultura e lingua sarda esitata dall'Aula nella passata legislatura, titolo relativo alla attività della Regione nella sperimentazione e integrazione dei programmi scolastici, le cui norme sono state ritenute esorbitanti dalla competenza di integrazione e di attuazione attribuita alla Sardegna.

Nel titolo del disegno di legge, il termine "tutela" è stato mutato in "promozione", in quanto ritenuto più rispondente alle finalità che il provvedimento stesso intende conseguire.

La Commissione vuole infine evidenziare il proprio sforzo di rendere il testo del disegno di legge più snello rispetto alla formulazione della analoga legge esitata nella scorsa legislatura, allo scopo precipuo di evitare appesantimenti burocratici nell'azione amministrativa regionale e, conseguentemente, di rendere più agevole la realizzazione degli intenti del provvedimento.

La Commissione finanze, nella seduta del 9 aprile 1997, ha espresso parere favorevole sugli aspetti finanziari del provvedimento e ha nominato relatore in Consiglio l'onorevole Secci.

  TESTO DEL PROPONENTE    TESTO DELLA COMMISSIONE
   

TITOLO:
"Promozione e valorizzazione della cultura e della lingua della Sardegna"

TITOLO I
PRINCIPI E FINALITA'

Art. 1
Finalità

1. La Regione autonoma della Sardegna assume l'identità culturale del popolo sardo come bene primario da valorizzare e promuovere e individua nella sua evoluzione e nella sua crescita il presupposto fondamentale di ogni intervento volto ad attivare il progresso personale e sociale e i processi di sviluppo economico e di integrazione interna e internazionale.

2. A tal fine garantisce, tutela e valorizza la libera e multiforme espressione delle identità, dei bisogni, dei linguaggi e delle produzioni culturali in Sardegna, avvalendosi degli speciali poteri riconosciuti dallo Statuto sardo.

 

TITOLO I
PRINCIPI E FINALITA'

Art. 1

(identico)

Art. 2
Oggetto

1. Ai sensi della presente legge la Regione assume come beni fondamentali da valorizzare la lingua sarda - riconoscendole pari dignità rispetto alla lingua italiana - la storia, le tradizioni di vita e di lavoro, la produzione letteraria scritta e orale, l'espressione artistica e musicale, la ricerca tecnica e scientifica, il patrimonio culturale del popolo sardo nella sua specificità e originalità, nei suoi aspetti materiali e spirituali.

2. La Regione considera tale impegno parte integrante della sua azione politica e lo conforma ai principi della pari dignità e del pluralismo linguistico sanciti dalla Costituzione e a quelli che sono alla base della Carta comunitaria delle lingue e culture regionali e della Carta dei diritti delle minoranze etniche.

3. Pertanto la Regione considera la cultura della Sardegna, la lingua sarda e la valorizzazione dei relativi specifici moduli e sedimenti, come caratteri e strumenti necessari per l'esercizio delle proprie competenze statutarie in materia di beni culturali - quali musei, biblioteche, antichità e belle arti -, di pubblici spettacoli, ordinamento degli studi, architettura e urbanistica, nonché di tutte le altre attribuzioni proprie o delegate che attengono alla piena realizzazione dell'autonomia della Sardegna.

4. La medesima valenza attribuita alla cultura ed alla lingua sarda è riconosciuta con riferimento al territorio interessato, alla cultura ed alla lingua catalana di Alghero e al tabarchino delle isole del Sulcis.

 

Art. 2

(identico)

Art. 3
Compiti della Regione

1. Secondo le finalità previste dall'articolo 1 e allo scopo di rimuovere gli ostacoli alla libera espressione che hanno determinato una situazione di diseguaglianza sostanziale tra lingua italiana e lingua sarda nelle sue varietà locali nonché il catalano di Alghero e il tabarchino delle isole del Sulcis e di dare pari opportunità espressive alle lingue in contatto in tutti i luoghi della comuni-cazione sociale, la Regione autono-ma della Sardegna predispone e realizza, anche in raccordo con le istituzioni pubbliche ed eventualmente con soggetti privati, le adeguate strumentazioni conoscitive ed operative e garantisce ai cittadini singoli, o comunque organizzati nelle forme di legge, i mezzi e le condizioni reali per l'esplicazione dei rispettivi linguaggi.

2. In particolare la Regione:

a) garantisce - regolandone le istanze, le finalità e i programmi - la più ampia partecipazione degli enti locali, delle forze sociali, degli organismi culturali pubblici e privati, alla programmazione culturale regionale;
b) promuove le iniziative necessarie per il raggiungimento delle finalità previste dalla presente legge, mediante la predisposizione e/o il coordinamento di programmi di inter-vento annuali e pluriennali relativi ad attività e iniziative culturali;
c) garantisce la tutela e la fruizione - in particolare attraverso la catalogazione e la conservazione - del patrimonio culturale regionale;
d) promuove, valorizza e coordina i servizi idonei al raggiungimento delle finalità della presente legge ed assicura, alla rete da essi formata, efficienza, economicità e tempestività;
e)programma gli obiettivi generali da conseguire e le connesse innovazioni tecniche, utilizzando a tal fine anche gli strumenti previsti dalla restante legislazione regionale.

 

Art. 3
Compiti della Regione

1. Per il perseguimento delle finalità e degli obiettivi enunciati agli articoli 1 e 2, la Regione Autonoma della Sardegna predispone e realizza, anche in raccordo con le istituzioni pubbliche ed eventualmente con soggetti privati, le adeguate strumentazioni conoscitive ed operative e garantisce ai cittadini singoli, o comunque organizzati nelle forme di legge, i mezzi e le condizioni reali per l'esplicazione dei rispettivi linguaggi.

2. In particolare, la Regione:

a) garantisce - regolandone le istanze, le finalità e i programmi - la più ampia partecipazione degli enti locali, delle forze sociali, della scuola, degli organismi culturali pubblici e privati, alla programmazione culturale regionale;
b) predispone e coordina programmi di intervento annuali e pluriennali relativi ad attività e iniziative culturali;
c) garantisce la tutela e la fruizione - in particolare attraverso la catalogazione e la conservazione - del patrimonio culturale regionale;
d) promuove, valorizza e coordina i servizi idonei al raggiungimento delle finalità della presente legge ed assicura, alla rete da essi formata, efficienza, economicità e tempestività;
e) programma gli obiettivi generali da conseguire e le connesse innovazioni tecniche, utilizzando a tal fine anche gli strumenti previsti dalla vigente legislazione regionale.

TITOLO II
STRUMENTI OPERATIVI

Art. 4
Servizi di ricognizione, catalogazione e conservazione del patrimonio culturale

1. La Regione Autonoma della Sardegna, in conformità alle norme fondamentali di riforma della pubblica amministrazione sancite dalla legislazione statale, fatti salvi i principi statutari, emana apposite leggi di settore dirette a costituire, anche con riferimento alle esigenze di riequilibrio territoriale, una rete di servizi di ricognizione, catalogazione, conservazione, tutela e fruizione del patrimonio culturale regionale.

2. Tali leggi di settore dovranno, in particolare, prevedere e disciplinare le sottoriportate funzioni di tutela e valorizzazione della cultura e della lingua della Sardegna:

a) il Servizio bibliotecario e documentario della Sardegna, costituito:

1) dall'insieme delle biblioteche, degli archivi, dei centri di documentazione di qualunque appartenenza giuridica che operano secondo il principio della cooperazione e che, oltre ai compiti ad essi connaturati, complessivamente garantiscono la raccolta organica della produzione editoriale sarda e sulla Sardegna, la sua conservazione, valorizzazione e fruizione, anche con l'ausilio delle nuove tecnologie;
2) dalla raccolta, catalogazione e archiviazione, in fotografia, diapositive o microfilm, della documentazione storica relativa alla Sardegna, custodita negli archivi sardi, italiani ed europei;
3) dalla raccolta, catalogazione e conservazione della documentazione audiovisiva e di quanto prodotto con linguaggi mass-mediali sulla Sardegna, per i quali viene garantita una diffusa conoscenza e la regolare fruizione;

b) il Sistema museale e monumentale della Sardegna che:

1) cura la valorizzazione e la crescita, diffusa e coordinata, dei musei, delle pinacoteche e degli altri luoghi di conservazione dei beni storici, archeologici, antropologici, artistici ed ambientali, meritevoli di tutela e di memoria collettiva esistenti in Sardegna, anche favorendo la nascita di nuove raccolte espositive;
2) esplica azione di coordinamento in relazione di più importanti luoghi di conservazione del patrimonio archeologico, paesaggistico, storico e architettonico della Sardegna;
3) promuove studi e ricerche sui centri storici della Sardegna per la loro valorizzazione e al fine di sottoporli a tutela;

c) l'Accademia della lingua sarda, cui vengono affida-ti i compiti relativi allo studio delle varianti linguistiche e alla compilazione dei sussidi per la normalizzazione fonetica e ortografica della lingua sarda, quali dizionari, grammatiche e atlanti linguistici;

d) le nuove funzioni dell'Istituto Superiore Regionale Etnografico (I.S.R.E.), cui sono affidate: la ricerca specifica sulle tradizioni popolari e musicali sarde, la registrazione, la catalogazione, la conservazione, la valorizzazione e la fruizione della produzione poetica sarda, la tenuta del catalogo regionale dei beni demo-etno-antropologici e della nastroteca musicale regionale, che raccoglie tutte le incisioni e le registrazioni di musica sarda;

e) la libreria della Regione, avente per finalità la diffusione, tramite vendita, delle iniziative editoriali curate dall'Amministrazione regionale e riguardanti l'attività legislativa e amministrativa della Regione e i relativi atti di programmazione nonché tutte le altre problematiche di generale interesse per la Sardegna, ivi comprese quelle formanti oggetto della presente legge.

 

TITOLO II
STRUMENTI OPERATIVI

Art. 4
Servizi di ricognizione, catalogazione e conservazione del patrimonio culturale

1. La Regione Autonoma della Sardegna, in conformità alle norme fondamentali di riforma della pubblica amministrazione, sancite dalla legislazione statale, fatti salvi i principi statutari, emana apposite leggi di settore dirette a costituire, anche con riferimento alle esigenze di riequilibrio territoriale, una rete di servizi di ricognizione, catalogazione, conservazione, tutela e fruizione del patrimonio culturale regionale.

2. Tali leggi di settore dovranno, in particolare, prevedere e disciplinare i seguenti sistemi ed organismi, anche in ordine alle modalità di selezione del personale agli stessi preposto:

a) il Sistema bibliotecario e documentario della Sardegna, costituito:

1) dall'insieme delle biblioteche, degli archivi, dei centri di documentazione, pubblici e privati che, oltre ai compiti ad essi connaturati, garantiscano la raccolta organica della produzione editoriale sarda e sulla Sardegna, la sua conservazione, valorizzazione e fruizione, anche con l'ausilio delle nuove tecnologie;
2) dalla raccolta, catalogazione e archiviazione, in fotografia, diapositive o microfilm, della documentazione storica relativa alla Sardegna, custodita negli archivi sardi, delle altre regioni italiane e dei Paesi esteri, in particolare dell'area mediterranea;
3) dalla raccolta, catalogazione e conservazione della documentazione audiovisiva e di quanto prodotto con linguaggi mass-mediali sulla Sardegna;
4) dalla Libreria della Regione Autonoma della Sardegna, che cura la diffusione, tramite vendita, delle iniziative editoriali promosse dall'Amministrazione regionale, concernenti l'attività legislativa ed amministrative della Regione ed i relativi atti di programmazione, nonché le problematiche di generale interesse per la Sardegna, comprese quelle formanti oggetto della presente legge;

b) il Sistema museale e monumentale della Sardegna che:

1) cura la valorizzazione, la crescita e la fruizione, diffuse e coordinate, dei musei e delle pinacoteche, nonché dei beni storici, archeologici, antropologici, artistici, architettonici, paesaggistici ed ambientali, meritevoli di tutela e di memoria collettiva esistenti in Sardegna, anche favorendo la nascita di nuove raccolte espositive;
2) promuove studi e ricerche sui centri storici della Sardegna, per la loro valorizzazione e tutela;

b) il Sistema delle tradizioni popolari della Sardegna, che si avvale dell'Istituto Superiore Regionale Etnografico (I.S.R.E.), cui vengono affidate specifiche funzioni.

Art. 5
Norme attuative in materia di beni culturali

1. Entro il termine di un anno, l'Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport dovrà essere riorganizzato in rapporto agli obiettivi indicati dalla presente legge. L'Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport assume la denominazione di Assessorato della cultura, pubblica istruzione, beni culturali, paesaggio, informazione, spettacolo, sport e problemi della gioventù.

2. Con deliberazione della Giunta regionale saranno determinati il fabbisogno e le qualifiche del personale del ruolo unico regionale occorrente all'Assessorato per garantire, nella sua articolazione, la corretta attuazione della presente legge.

3. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata, per le finalità della presente legge, a stipulare con istituzioni universitarie, con soggetti pubblici e privati e con esperti di comprovata competenza ed esperienza nelle materie oggetto della presente legge, convenzioni relative sia a forme di collaborazione sia di consulenza tecnico-scientifica.

4. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale propone al Comitato Paritetico di cui all'articolo 56 dello Statuto speciale per la Sardegna, un sistema di norme di attuazione statutarie e di delega di competenze statali diretto ad attribuire alla Regione un complesso organico di poteri normativi ed amministrativi in materia di beni culturali.

 

Art. 5

(soppresso)

Art. 6
Comitato tecnico-scientifico per la cultura
e la lingua sarda

1. Per il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge, è costituito presso l'Assessorato regionale della cultura, pubblica istruzione, beni culturali, paesaggio, informazione, spettacolo, sport e problemi della gioventù, l'Osservatorio regionale per la cultura e la lingua sarda.

2. L'Osservatorio è organo consultivo dell'Assessorato regionale della cultura, pubblica istruzione, beni culturali, paesaggio, informazione, spettacolo, sport e problemi della gioventù e coopera alla formulazione degli indirizzi generali per il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 della presente legge, promuove e sostiene le iniziative riguardanti l'ambito di pertinenza della legge, garantendo il coordinamento e il raccordo tra i sistemi di cui all'articolo 4 anche al fine di assicurare, da parte di ciascuno di essi e secondo le specifiche competenze, la ricognizione, la catalogazione, la salvaguardia e la fruizione del patrimonio culturale e linguistico della Sardegna.

3. L'Osservatorio è presieduto dall'Assessore regionale della cultura, pubblica istruzione, beni culturali, paesaggio, informazione, spettacolo, sport e problemi della gioventù, ed è composto da esperti che promuovono l'elaborazione di studi, indagini statistiche, di monitoraggio, funzionali all'attuazione della presente legge, secondo quanto appresso indicato:

a) cinque studiosi di linguistica sarda di riconosciuto e comprovato prestigio, che formeranno l'Accademia della lingua sarda, nominati dal Consiglio regionale con voto limitato a tre;
b) dieci studiosi nelle aree indicate dall'articolo 17 di riconosciuto e comprovato prestigio nella vita culturale sarda, eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a tre;
c) due rappresentanti per ciascuna delle Università della Sardegna, designati dai rispettivi senati accademici fra studiosi delle discipline indicate all'articolo 4, di riconosciuto e comprovato prestigio;
d) i Sovrintendenti ai beni ambientali, architettonici, artistici e storici, i Sovrintendenti archeologici e il Sovrintendente archivistico della Sardegna;
e) il Sovrintendente scolastico per la Sardegna;
f) i Provveditori agli studi delle province sarde;
g) un rappresentante della Pontificia facoltà teologica designato dal collegio dei docenti;
h) il Coordinatore generale e i Coordinatori dei Servizi dell'Assessorato regionale della cultura, pubblica istruzione, beni culturali, paesaggio, informazione, spettacolo, sport e problemi della gioventù.

4. L'Osservatorio si articolerà, a fini operativi, in comitati corrispondenti ai settori disciplinati nell'articolo 4.

 

Art. 6
Osservatorio regionale per la cultura e la lingua sarda

1. Per il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge, è costituito presso l'Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, l'Osservatorio regionale per la cultura e la lingua sarda, di seguito denominato Osservatorio.

2. L'Osservatorio è organo consultivo dell'Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport e propone indirizzi generali per il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1.

3. Esprime inoltre il parere sul Piano di interventi previsto dall'articolo 13, comma 1, nonché, annualmente, proprie valutazioni sull'attività svolta per il perseguimento dei suindicati obiettivi.

4. L'Osservatorio è presieduto dall'Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo sport ed è composto da:

a) cinque studiosi delle discipline indicate all'articolo 17, di riconosciuto e comprovato prestigio nella vita culturale sarda, eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a tre;
b) un rappresentante per ciascuna delle Università della Sardegna, designati dai rispettivi Senati accademici;
c) i Soprintendenti archeologici della Sardegna;
d) i Soprintendenti per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici della Sardegna;
e) il Soprintendente archivistico della Sardegna;
f) il Soprintendente scolastico per la Sardegna;
g) i Provveditori agli Studi delle Province Sarde;
h) un rappresentante della Pontificia facoltà teologica, designato dal collegio dei docenti;
i) il Presidente dell'Istituto Regionale di Ricerca, Sperimentazione e aggiornamento educativo (I.R.R.S.A.E.).

5. Le funzioni di segretario dell'Osservatorio sono svolte da un funzionario dell'Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, di qualifica non inferiore alla ottava.

Art. 7
Nomina e durata dell'Osservatorio

1. L'Osservatorio è nominato con decreto dell'Assessore regionale della cultura, pubblica istruzione, beni culturali, paesaggio, informazione, spettacolo, sport e problemi della gioventù all'inizio della legislatura regionale e resta in carica fino alla conclusione della legislatura stessa. La carica di consigliere regionale o di componente del Parlamento è incompatibile con quella di membro dell'Osservatorio.

2. I membri dell'Osservatorio possono essere riconfermati una sola volta se non sono nominati in relazione alla carica ricoperta.

3. Se taluno dei membri di nomina elettiva viene a mancare per qualsiasi causa, ovvero si dimetta o risulti assente, senza giustificato motivo, per più di tre sedute consecutive, viene dichiarato decaduto e l'Assessore della cultura, pubblica istruzione, beni culturali, paesaggio, informazione, spettacolo, sport e problemi della gioventù promuove gli atti per la sostituzione, secondo la procedura prevista per la nomina. Il sostituto dura in carica sino alla scadenza della legislatura.

4. Qualora i rappresentanti di cui alle lettere c) e g) del precedente articolo 6 non vengano designati entro 60 giorni dalla richiesta, l'Assessore della cultura, pubblica istruzione, beni culturali, paesaggio, informazione, spettacolo, sport e problemi della gioventù procede comunque alla nomina dell'Osservatorio e ne stabilisce l'insediamento.

5. Ai membri dell'Osservatorio per la partecipazione alle riunioni spetta un gettone di presenza nella misura prevista dalla legge regionale 22 giugno 1987, n. 27.

 

Art. 7
Nomina e durata dell'Osservatorio

1. L'Osservatorio è nominato con decreto dell'Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport dura in carica quattro anni.

2. La carica di consigliere regionale o di componente del Parlamento è incompatibile con quella di membro dell'Osservatorio.

3. I membri dell'Osservatorio possono essere riconfermati una sola volta, a meno che non siano nominati in relazione alla carica ricoperta. In caso di loro dimissioni, decadenza o sopravvenuta incompatibilità, l'Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport promuove gli atti per la sostituzione, secondo la procedura prevista per la nomina. I sostituti durano in carica sino alla scadenza dell'Osservatorio.

4. I membri dell'Osservatorio decadono qualora non intervengano, senza giustificato motivo, a più di tre sedute consecutive.

5. Qualora i rappresentanti di cui alle lett. b) ed h) dell'articolo 6 non vengano designati entro sessanta giorni dalla richiesta, l'Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport procede comunque alla nomina dell'Osservatorio e ne stabilisce l'insediamento.

6. Ai membri dell'Osservatorio, per la partecipazione alle sedute, spetta un gettone di presenza nella misura prevista dall'articolo 1, comma 2, lett. a) della legge regionale 22 giugno 1987, n. 27.

7. In sede di prima applicazione della presente legge, l'Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport provvede alla nomina dell'Osservatorio entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge stessa.

Art. 8
Coordinamento con organi statali

1. L'Assessore regionale della cultura, pubblica istruzione, beni culturali, paesaggio, informazione, spettacolo, sport e problemi della gioventù garantisce costantemente la coerenza tra le attività dell'Amministrazione regionale e quelle svolte in Sardegna dalle Amministrazioni statali nei rispettivi ambiti di competenza.

2. A tal fine, ogni semestre, l'Assessore regionale della cultura, pubblica istruzione, beni culturali, paesaggio, informazione, spettacolo, sport e problemi della gioventù promuove una conferenza dei Servizi, alla quale vengono invitati i responsabili delle Amministrazioni statali nella Regione, interessate dalle competenze oggetto della presente legge.

 

Art. 8
Coordinamento con organi statali

1. L'Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport garantisce costantemente la coerenza tra le attività dell'Amministrazione regionale e quelle svolte in Sardegna dalle Amministrazioni statali nei rispettivi ambiti di competenza, anche attraverso la promozione di apposite conferenze di servizio.

Art. 9
Consulte locali per la cultura
e la lingua dei Sardi

1. I Comuni, anche associandosi, possono costituire Consulte locali per la cultura e la lingua dei Sardi, formate da persone competenti in materia, con il compito di assumere iniziative tese a favorire la conoscenza e la valorizzazione della cultura e della lingua locale e regionale, nonché di formulare osservazioni e proposte all'Assessorato della cultura e presentare appositi programmi di attività.

2. L'Amministrazione regionale dovrà prevedere, tramite l'Osservatorio, i criteri per la collaborazione con le Consulte locali.

 

Art. 9
Consulte locali per la cultura
e la lingua dei Sardi

1. I Comuni, anche associandosi, possono costituire Consulte locali per la cultura e la lingua dei Sardi, formate da persone competenti in materia, con il compito di assumere iniziative tese a favorire la conoscenza e la valorizzazione della cultura e della lingua sarda, anche nelle sue varianti locali, nonché di formulare osservazioni e proposte all'Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport e presentare appositi programmi di attività.

2. L'Amministrazione regionale dovrà prevedere, tramite l'Osservatorio, i criteri per la collaborazione con le consulte locali.

TITOLO III
AZIONI E INTERVENTI

Art. 10
Catalogo generale della cultura sarda

1. L'Assessorato regionale della cultura, pubblica istruzione, beni culturali, paesaggio, informazione, spettacolo, sport e problemi della gioventù provvede ad istituire il Catalogo generale della cultura della Sardegna, che raccoglie e documenta il complesso della produzione artistico-culturale della Regione, passata e presente, organizzato secondo modalità che ne favoriscano la consultazione e l'utilizzazione decentrata.

2. A tal fine l'Assessorato della cultura propone, avvalendosi dell'Osservatorio - entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge - un progetto per la raccolta ed il coordinamento dei cataloghi e degli archivi elaborati dai Servizi e dagli organismi di cui al precedente articolo 4 e dagli istituti, enti o soggetti comunque autonomamente operanti nei diversi ambiti di riferimento della presente legge.

 

TITOLO III
AZIONI E INTERVENTI

Art. 10
Catalogo generale della cultura sarda

1. L'Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport provvede ad istituire il Catalogo generale della cultura della Sardegna, che raccoglie e documenta il complesso della produzione artistico-culturale della regione, organizzato secondo modalità che ne favoriscano la consultazione e l'utilizzazione decentrata.

2. A tal fine il predetto Assessorato propone, avvalendosi dell'Osservatorio - entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge - un progetto per la raccolta ed il coordinamento dei cataloghi e degli archivi, presenti nei sistemi e negli organismi di cui all'articolo 4 e negli istituti, enti o soggetti comunque autonomamente operanti nei diversi ambiti di riferimento della presente legge.

Art. 11
Censimento del repertorio linguistico dei Sardi

1. L'Amministrazione regionale realizza, attraverso l'Accademia della lingua sarda, il censimento del repertorio linguistico dei Sardi, secondo un progetto che dovrà prevedere:

a) la ricerca e la rilevazione in ciascuna comunità sarda di tutto il lessico ivi usato anche in collaborazione con le Consulte locali di cui all'articolo 9;
b) l'informatizzazione;
c) la pubblicazione dei risultati della ricerca, con particolare attenzione alla elaborazione dei dizionari generali della lingua sarda, nonché dell'atlante linguistico della Sardegna.

 

Art. 11
Censimento del repertorio linguistico dei Sardi

1. L'Amministrazione regionale realizza il censimento del repertorio linguistico dei Sardi, secondo un progetto che dovrà prevedere:

a) la ricerca e la rilevazione in ciascuna comunità sarda del lessico ivi usato anche in collaborazione con le Consulte locali di cui all'articolo 9;
b) l'informatizzazione;
c) la pubblicazione dei risultati della ricerca, con particolare attenzione alla elaborazione dei dizionari generali della lingua sarda, nonché dell'atlante linguistico della Sardegna.

Art. 12
Conferenze annuali

1. L'Assessorato regionale della cultura, pubblica istruzione, beni culturali, paesaggio, informazione, spettacolo, sport e problemi della gioventù promuove conferenze annuali sulla cultura e sulla lingua sarde, alle quali partecipano gli enti locali, le Università, le istituzioni scolastiche, le Sovrintendenze e gli operatori culturali e scolastici.

2. Le conferenze sono finalizzate a garantire il raccordo tra la Regione e i soggetti operanti nel settore culturale, sia in fase di elaborazione degli interventi regionali che in sede di attuazione e verifica, nonché a raccogliere osservazioni e proposte che formeranno oggetto di esame e valutazione da parte dell'Osservatorio.

 

Art. 12
Conferenze annuali

1. L'Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport promuove conferenze annuali sulla cultura e sulla lingua sarde, alle quali partecipano gli enti locali, le Università, le istituzioni scolastiche, le Sovrintendenze e gli operatori culturali e scolastici.

2. Le conferenze sono finalizzate a garantire il raccordo tra la Regione e i soggetti operanti nel settore culturale, sia in fase di elaborazione degli interventi regionali che in sede di attuazione e verifica, nonché a raccogliere osservazioni e proposte che formeranno oggetto di esame e valutazione da parte dell'Osservatorio.

Art. 13
Programmazione

1. Per il perseguimento delle finalità della presente legge la Regione elabora, sentito l'Osservatorio, un Piano triennale di interventi.

2. Il Piano triennale è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale della cultura, pubblica istruzione, beni culturali, paesaggio, informazione, spettacolo, sport e problemi della gioventù, sentita la Commissione consiliare competente, entro il 30 giugno dell'anno che precede la sua decorrenza.

3. Il Piano può essere aggiornato e modificato annualmente, secondo le procedure ed il termine previsti al comma 2, per far fronte a nuove, eventuali esigenze.

4. Il Piano tende a realizzare una equilibrata diffusione nel territorio regionale delle iniziative a favore della cultura e della lingua dei Sardi; stimola l'elaborazione e l'attuazione di progetti e programmi di sperimentazione, finalizzati agli obiettivi della presente legge; persegue l'armonizzazione degli interventi di politica culturale previsti dalla vigente legislazione.

5. Il Piano individua le diverse aree d'intervento e articola in progetti-obiettivo le iniziative per l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 3 della presente legge. Esso contiene:

a) gli indirizzi programmatici generali delle aree di intervento ed i progetti-obiettivo in cui queste si articolano;
b) la tipologia, le modalità di coordinamento degli interventi programmati con le altre attività regionali in materia di iniziative culturali, beni culturali, paesaggio, pubblica istruzione, spettacolo, editoria, nonché con le altre iniziative promosse dai diversi Assessorati regionali che abbiano attinenza con le finalità della presente legge;
c) i criteri di ammissibilità delle spese relative alle attività per le quali si richiede il finanziamento regionale;
d) le modalità di erogazione dei contributi, dei finanziamenti e degli incentivi previsti dai successivi articoli 14 e 15;
e) i criteri, le modalità e l'entità dei finanziamenti a favore di organismi e/o di iniziative culturali che godono di contributi dell'Amministrazione regionale.

6. Entro tre mesi dalla data di approvazione del Piano triennale e degli eventuali aggiornamenti annuali, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale della cultura, pubblica istruzione, beni culturali, paesaggio, informazione, spettacolo, sport e problemi della gioventù, previo parere della competente Commissione consiliare, approva il piano di riparto dei finanziamenti riferiti al triennio.

 

Art. 13
Programmazione

1. Per il perseguimento delle finalità della presente legge la Regione elabora, sentito l'Osservatorio, un Piano triennale di interventi.

2. Il Piano triennale è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, sentita la Commissione consiliare competente, entro il 30 giugno dell'anno che precede la sua decorrenza.

3. Il Piano può essere aggiornato e modificato annualmente, secondo le procedure ed il termine previsti al comma 2, per far fronte a nuove, eventuali esigenze.

4. Il Piano tende a realizzare una equilibrata diffusione nel territorio regionale delle iniziative a favore della cultura e della lingua dei Sardi; stimola l'elaborazione e l'attuazione di progetti e programmi di sperimentazione, finalizzati agli obiettivi della presente legge; persegue l'armonizzazione degli interventi di politica culturale previsti dalla vigente legislazione.

5. Il Piano individua le diverse aree d'intervento e articola in progetti-obiettivo le iniziative per l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 3 della presente legge. Esso contiene:

a) gli indirizzi programmatici generali delle aree di intervento e i progetti-obiettivo in cui queste si articolano;
b) la tipologia, le modalità di attuazione e gli strumenti di verifica di ogni progetto-obiettivo;
c) l'entità del finanziamento complessivo e la sua ripartizione per progetti-obiettivo e per anno di finanziamento;
d) i criteri e le modalità di coordinamento degli interventi programmati con le altre attività regionali in materia di iniziative culturali, beni culturali, pubblica istruzione, spettacolo, editoria, nonché con le altre iniziative promosse dai diversi Assessorati regionali che abbiano attinenza con le finalità della presente legge;
e) i criteri di ammissibilità delle spese relative alle attività per le quali si richiede il finanziamento regionale;
f) le modalità di erogazione dei contributi, dei finanziamenti e degli incentivi previsti dai successivi articoli 14 e 15;
g) i criteri, le modalità e l'entità dei finanziamenti a favore di organismi ed iniziative culturali che fruiscono di contributi dell'Amministrazione regionale.

6. Entro tre mesi dalla data di approvazione del Piano triennale e degli eventuali aggiornamenti annuali, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, previo parere della competente Commissione consiliare, approva il piano di riparto dei finanziamenti riferiti al triennio.

Art. 14
Interventi finanziari

1. L'Amministrazione regionale concede a soggetti operanti nel settore culturale, sulla base del Piano triennale di interventi, contributi finanziari secondo le seguenti misure e modalità:

a) per le istituzioni scolastiche e gli enti locali associati sino alla concorrenza del 90 per cento delle spese previste, ammesse e documentate;
b) per gli enti locali singoli, gli enti pubblici e morali e l'Università fino alla concorrenza dell'80 per cento delle spese previste, ammesse e documentate;
c) per i soggetti privati, singoli o comunque organizzati nelle forme di legge e senza scopo di lucro fino alla concorrenza del 60 per cento delle spese previste, ammesse e documentate;
d) per i soggetti privati ivi compresi quelli con scopo di lucro, l'Amministrazione regionale può concorrere al pagamento degli interessi bancari per i mutui contratti per le spese di investimento e di attività secondo le misure e le modalità stabilite con il Piano triennale di cui all'articolo 13.

2. Nell'ambito del Piano triennale e degli aggiornamenti annuali, tenuto conto del tetto contributivo fissato ai punti a), b), c) e d) del comma 1, il sostegno finanziario può essere ulteriormente graduato all'interno delle singole categorie dei richiedenti, allo scopo di promuovere la qualità e la massima diffusione territoriale delle attività anche in considerazione delle eventuali risorse integrative dei singoli soggetti.

3. Sono finanziabili le attività di detti soggetti volte a perseguire, sulla base di precisi indirizzi di programmazione attiva, le seguenti finalità:

a) la raccolta, l'ordinamento e l'analisi dei vari aspetti della realtà culturale della Sardegna;
b) il reperimento e la raccolta del patrimonio di cultura popolare e di tradizione orale della Sardegna;
c) la conservazione e l'acquisizione di oggetti ed elaborati riguardanti la cultura sarda ed in particolare quella materiale, quali: reperti naturalistici, beni bibliografici, raccolte di oggetti d'arte e di artigianato, raccolte di strumenti musicali, raccolte di oggetti e di strumenti inerenti alle tradizioni di vita e di lavoro del popolo sardo. Per poter beneficiare dei contributi di cui al presente capoverso deve essere garantita la pubblica fruibilità delle raccolte;
d) l'organizzazione di concorsi e premi per elaborati in prosa, poesia e per canti in lingua sarda, per la musica, la saggistica e la ricerca scientifica in Sardegna, specificamente indirizzati all'approfondimento dei valori culturali del popolo sardo;
e) l'organizzazione di manifestazioni che abbiano per scopo la diffusione della conoscenza dell'Isola e della civiltà sarda, in tutte le sue espressioni materiali e spirituali;
f) la pubblicazione di testi audiovisivi in lingua sarda, o comunque relativi alla cultura dell'Isola, preordinati alla integrazione dei programmi ministeriali di insegnamento, compresi libri di lettura e di consultazione utili a fini didattici;
g) l'attuazione di progetti di interventi socio-educativi coerenti con le finalità della presente legge, concernenti situazioni particolari di deprivazione sociale e culturale;
h) l'attuazione di esperienze educative extra-scolastiche coerenti con le finalità della presente legge, inerenti al rapporto scuola-territorio;
i) l'ideazione e l'attuazione di progetti di ricerca e di sperimentazione nei settori della musica, del teatro e delle arti visive finalizzati al raccordo e al dialogo tra cultura sarda e altre culture;
l) la raccolta, la catalogazione e l'archiviazione della documentazione storica relativa alla Sardegna;
m) ogni altra attività che rientri nelle finalità della programmazione culturale previste dal Piano triennale di cui all'articolo 13.

4. Il cumulo fra i contributi regionali e quelli eventualmente concessi da altri soggetti per la medesima iniziativa non può superare il limite massimo di finanziamento fissato, per le diverse categorie di intervento, al comma 1.

5. I contributi sono concessi su domanda da presentarsi all'Assessorato regionale della cultura, pubblica istruzione, beni culturali, paesaggio, informazione, spettacolo, sport e problemi della gioventù entro sessanta giorni dalla pubblicazione del Piano triennale o degli eventuali aggiorna-menti annuali. Alla domanda devono essere allegati:

a) atto costitutivo, statuto, composizione aggiornata degli organi sociali nel caso di enti o soggetti collettivi;
b) indicazione dei beni strumentali e dell'eventuale personale disponibile e di quello occupato in base al rapporto di lavoro dipendente;
c) certificato di vigenza, per le società;
d) relazione illustrativa dei programmi di attività;
e) piano economico e bilancio di previsione. A partire dal secondo anno di attività la liquidazione dei contributi assegnati è subordinata alla presentazione di regolare rendiconto delle spese ammesse, relativo all'annualità precedente.

6. Le disposizioni contenute nel presente articolo con riferimento alla lingua e alla cultura sarda si applicano anche alle attività concernenti la lingua e la cultura catalana di Alghero e il tabarchino delle isole del Sulcis.

 

Art. 14
Interventi finanziari

1. L'Amministrazione regionale concede a soggetti operanti nel settore culturale, sulla base del Piano triennale di interventi, contributi finanziari secondo le seguenti misure e modalità:

a) per le istituzioni scolastiche e gli enti locali associati sino alla concorrenza del 90 per cento delle spese previste, ammesse e documentate;
b) per gli enti locali singoli, gli enti pubblici e morali e l'Università fino alla concorrenza dell'80 per cento delle spese previste, ammesse e documentate;
c) per i soggetti privati, singoli o comunque organizzati nelle forme di legge e senza scopo di lucro fino alla concorrenza del 60 per cento delle spese previste, ammesse e documentate;
d) per i soggetti privati ivi compresi quelli con scopo di lucro, l'Amministrazione regionale può concorrere al pagamento degli interessi bancari per i mutui contratti per le spese di investimento e di attività secondo le misure e le modalità stabilite con il Piano triennale di cui all'articolo 13.

2. Nell'ambito del Piano triennale e degli aggiornamenti annuali, tenuto conto del tetto contributivo fissato ai punti a), b), c) e d) del comma 1, il sostegno finanziario può essere ulteriormente graduato all'interno delle singole categorie dei richiedenti, allo scopo di promuovere la qualità e la massima diffusione territoriale delle attività anche in considerazione delle eventuali risorse integrative dei singoli soggetti.

3. Sono finanziabili le attività di detti soggetti volte a perseguire, sulla base di precisi indirizzi di programmazione attiva, le seguenti finalità:

a) la raccolta, l'ordinamento e l'analisi dei vari aspetti della realtà culturale della Sardegna;
b) il reperimento e la raccolta del patrimonio di cultura popolare e di tradizione orale della Sardegna;
c) la conservazione e l'acquisizione di oggetti ed elaborati riguardanti la cultura sarda ed in particolare quella materiale, quali: reperti naturalistici, beni bibliografici, raccolte di oggetti d'arte e di artigianato, raccolte di strumenti musicali, raccolte di oggetti e di strumenti inerenti alle tradizioni di vita e di lavoro del popolo sardo. Per poter beneficia-re dei contributi di cui al presente capoverso deve essere garantita la pubblica fruibilità delle raccolte;
d) l'organizzazione di concorsi e premi per elaborati in prosa, poesia e per canti in lingua sarda, per la musica, la saggistica e la ricerca scientifica in Sardegna, specificamente indirizzati all'approfondimento dei valori culturali del popolo sardo;
e) l'organizzazione di manifestazioni che abbiano per scopo la diffusione della conoscenza dell'Isola e della civiltà sarda, in tutte le sue espressioni materiali e spirituali;
f) la pubblicazione di testi audiovisivi in lingua sarda, o comunque relativi alla cultura dell'Isola, preordinati alla integrazione dei programmi ministeriali di insegnamento, compresi libri di lettura e di consultazione utili a fini didattici;
g) l'attuazione di progetti di interventi socio-educativi coerenti con le finalità della presente legge, concernenti situazioni particolari di deprivazione sociale e culturale;
h) l'attuazione di esperienze educative scolastiche ed extra-scolastiche coerenti con le finalità della presente legge, inerenti al rapporto scuola-territorio;
i) l'ideazione e l'attuazione di progetti di ricerca e di sperimentazione nei settori della musica, del teatro e delle arti visive finalizzati al raccordo e al dialogo tra cultura sarda e altre culture;
l) la raccolta, la catalogazione e l'archiviazione della documentazione storica relativa alla Sardegna;
m) la ricerca, il recupero, la trascrizione e la divulgazione di materiali documentali giacenti in archivi esteri, che abbiano riferimento alla storia sarda, con priorità nei finanziamenti per le attività che più estesamente interessino diverse zone storico-geografiche della Sardegna.

4. Il cumulo fra i contributi regionali e quelli eventualmente concessi da altri soggetti per la medesima iniziativa non può superare il limite massimo di finanziamento fissato, per le diverse categorie di intervento, al comma 1.

5. I contributi sono concessi su domanda da presentarsi all'Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport entro sessanta giorni dalla pubblicazione del Piano triennale o degli eventuali aggiornamenti annuali. Alla domanda devono essere allegati:

a) atto costitutivo, statuto, composizione aggiornata degli organi sociali nel caso di enti o soggetti collettivi;
b) indicazione dei beni strumentali e dell'eventuale personale disponibile e di quello occupato in base al rapporto di lavoro dipendente;
c) certificato di vigenza, per le società;
d) relazione illustrativa dei programmi di attività;
e) piano economico e bilancio di previsione.

6. A partire dal secondo anno di attività, la liquidazione dei contributi assegnati è subordinata alla presentazione di regolare rendiconto delle spese ammesse, relativo all'annualità precedente.

7. Le disposizioni contenute nel presente articolo con riferimento alla lingua e alla cultura sarda si applicano anche alle attività concernenti la lingua e la cultura catalana di Alghero e il tabarchino delle isole del Sulcis.

Art. 15
Progetti culturali attraverso i mezzi di comunicazione di massa

1. La Regione, nell'ambito di apposita legge di settore, che entro un anno dall'entrata in vigore delle presenti norme dovrà disciplinare, oltre al merito delle attività, la misura e le modalità delle sovvenzioni, contribuisce finanziariamente, anche eventualmente attraverso convenzioni e partecipazioni societarie, alla produzione ed alla diffusione di programmi radiofonici e televisivi, nonché a pubblicazioni su testate giornalistiche in lingua sarda.

2. Tali programmi e pubblicazioni dovranno essere la traduzione operativa di specifici progetti culturali presentati da soggetti pubblici o privati, purché rispondenti agli obiettivi indicati dal Piano triennale di cui all'articolo 13.

3. Sino all'approvazione della legge di settore di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale, con deliberazione della Giunta, su proposta dell'Assessore regionale della cultura, pubblica istruzione, beni culturali, paesaggio, informazione, spettacolo, sport e problemi della gioventù, sentito l'Osservatorio di cui all'articolo 6, potrà finanziare progetti concernenti programmi e pubblicazioni indicati al comma 1 che rientrino nelle finalità della presente legge.

 

Art. 15
Progetti culturali attraverso i mezzi di comunicazione di massa

1. La Regione, nell'ambito di apposita legge di settore, contribuisce finanziariamente, anche attraverso convenzioni e partecipazioni societarie, alla produzione ed alla diffusione di programmi radiofonici e televisivi, nonché a pubblicazioni su testate giornalistiche in lingua sarda.

2. Tali programmi e pubblicazioni dovranno essere la traduzione operativa di specifici progetti culturali presentati da soggetti pubblici o privati, purché rispondenti agli obiettivi indicati dal Piano triennale di cui all'articolo 13.

3. La legge di settore di cui al comma 1, da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore delle presenti norme, dovrà disciplinare, oltre al merito delle attività, la misura e le modalità delle relative sovvenzioni.

4. Sino all'entrata in vigore della legge di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale, con deliberazione della Giunta, su proposta dell'Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, sentito l'Osservatorio e previo parere della competente Commissione consiliare, potrà finanziare progetti concernenti programmi e pubblicazioni indicati al comma 1 che rientrino nelle finalità della presente legge.

Art. 16
Borse di studio

1. In relazione alle finalità previste dall'articolo 1, l'Amministrazione regionale, su proposta dell'Assessore regionale della cultura, pubblica istruzione, beni culturali, paesaggio, informazione, spettacolo, sport e problemi della gioventù, bandisce borse di studio nelle materie oggetto della presente legge.

2. Le aree di ricerca oggetto delle borse di studio sono proposte dall'Osservatorio di cui all'articolo 6.

 

Art. 16
Borse di studio

1. In relazione alle finalità previste dall'articolo 1, l'Amministrazione regionale, su proposta dell'Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, bandisce borse di studio nelle materie oggetto della presente legge.

2. Le aree di ricerca oggetto delle borse di studio sono proposte dall'Osservatorio.

   

Art. 16 bis
Convenzioni con strutture esterne

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata, per le finalità della presente legge, a stipulare con istituzioni universitarie, con soggetti pubblici e privati e con esperti di comprovata competenza ed esperienza in materia di attività culturali, convenzioni aventi ad oggetto forme di collaborazione e di consulenza tecnico-scientifica.

2. In sede di aggiornamento e verifica annuale del Piano triennale di cui all'articolo 13, dovrà darsi atto, con apposito allegato, delle convenzioni stipulate nell'anno precedente e di quelle previste per gli anni successivi.

TITOLO IV
INTEGRAZIONE DEI PROGRAMMI
SCOLASTICI NELL'AMBITO
DELL'AUTONOMIA DIDATTICA
DELLE SCUOLE

Art. 17
Percorsi formativi sotto forma di progetti regionali

1. Le scuole di ogni ordine e grado, nell'esercizio dell'autonomia didattica di cui al comma 4 dell'articolo 4 della Legge 24 dicembre 1993, n. 537, per le finalità previste dall'articolo 1 della presente legge e, in modo specifico, allo scopo di favorire la maturazione culturale e l'esercizio del diritto allo studio, di arginare e superare il grave fenomeno della dispersione scolastica, di arricchire il livello delle competenze linguistiche e della formazione culturale dei cittadini possono, in relazione a obiettivi connessi alle esigenze locali, svolgere, negli ambiti di flessibilità curricolare, attività formativa finalizzata alla conoscenza della lingua e della cultura della Sardegna nelle seguenti discipline:

a) area linguistica e storico-letteraria;
b) aree attinenti allo studio dell'ambiente della Sardegna, mediante approccio coordinato e interdisciplinare e con particolare riferimento alla storia, alla geografia, alle scienze della natura, all'ecologia, alle discipline socio-antropologiche, alle tradizioni di vita e di lavoro, alla ricerca scientifica, alle scienze agrarie;
c) area della conoscenza architettonica, dei beni culturali, del paesaggio, delle arti figurative, della musica e degli strumenti musicali, della danza e del canto tradizionale;
d) area delle discipline giuridiche con specifico riferimento all'ordinamento regionale, ai rapporti Stato-Regione e ai problemi dell'autonomia e del federalismo;
e) aree delle discipline economiche e gestionali di attività e servizi imprenditoriali, artigianali, commerciali riguardanti la Sardegna, il suo mercato del lavoro e la formazione professionale ai fini dell'orientamento;
f) area delle discipline scientifiche.

2. A tal fine l'Amministrazione regionale interviene con risorse proprie nell'ambito della formazione scolastica degli allievi e dell'aggiornamento del personale docente e direttivo nelle scuole di ogni ordine e grado, integrando i corrispondenti interventi dello Stato.

 

TITOLO IV
INTEGRAZIONE DEI PROGRAMMI SCOLASTICI NELL'AMBITO
DELL'AUTONOMIA DIDATTICA
DELLE SCUOLE

Art. 17
Interventi finanziari per l'attivazione di progetti formativi

1. L'Amministrazione regionale interviene con risorse proprie per sostenere la formazione scolastica degli allievi e l'aggiornamento del personale docente e direttivo nelle scuole di ogni ordine e grado, integrando i corrispondenti interventi dello Stato, a favore delle scuole che, nell'esercizio dell'autonomia didattica di cui all'articolo 4, comma 6, della Legge 24 dicembre 1993, n. 537, svolgano attività volte a perseguire le finalità previste dall'articolo 1 della presente legge.

2. In modo specifico, vengono finanziate le iniziative che abbiano lo scopo di favorire la maturazione culturale, l'esercizio del diritto allo studio, l'integrazione degli alunni nella comunità scolastica, di arricchire il livello delle competenze linguistiche e della formazione culturale dei cittadini, nel quadro degli indirizzi generali fissati ai sensi dell'articolo 18 ed in relazione ad obiettivi connessi alle esigenze locali e negli ambiti di flessibilità curricolare, attraverso progetti formativi finalizzati alla conoscenza della cultura e della lingua della Sardegna nelle seguenti aree disciplinari:

a) lingua e letteratura sarde;
b) storia della Sardegna;
c) storia dell'arte della Sardegna;
d) tradizioni popolari della Sardegna;
e) geografia ed ecologia della Sardegna;
f) diritto, con specifico riferimento alle norme consuetudinarie locali e all'ordinamento della Regione autonoma della Sardegna.

Art. 18
Attivazione dei progetti formativi e integrativi

1. L'Assessorato regionale della cultura, pubblica istruzione, beni culturali, paesaggio, informazione, spettacolo, sport e problemi della gioventù, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, per il perseguimento dei fini di cui all'articolo 17, propone progetti formativi sperimentali che le scuole di ogni ordine e grado potranno adottare nell'ambito dell'esercizio dell'autonomia didattica, nell'anno scolastico successivo a quello di approvazione.

2. I progetti dell'Assessorato della pubblica istruzione sono approvati dalla Giunta regionale, sulla base di una proposta elaborata dall'Osservatorio, mirante ad attivare e coordinare le iniziative concernenti la valorizzazione della lingua e della cultura della Sardegna nelle scuole e la formazione del personale docente e direttivo.

3. I progetti di cui ai commi 1 e 2, nella loro prima applicazione, sono finalizzati ad attivare la fase di sperimentazione prevista al successivo articolo 20. Gli stessi progetti sono progressivamente ridefiniti sulla base di quanto previsto dal comma 2 del successivo articolo 21.

 

Art. 18
Indirizzi generali per l'attivazione di progetti formativi

1. L'Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, per il perseguimento dei fini di cui all'articolo 17, predispone, su proposta elaborata dall'Osservatorio, indirizzi generali per le attività tese a valorizzare lo studio e la diffusione della cultura e della lingua della Sardegna nelle scuole di ogni ordine e grado.

2. Gli indirizzi generali di cui al comma 1 sono approvati con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente.

3. Gli indirizzi generali ed i conseguenti progetti formativi sono finalizzati ad attivare le fasi di sperimentazione previste dall'articolo 20 e possono essere progressivamente ridefiniti sulla base dei risultati della sperimentazione stessa.

Art. 19
Finanziamento di corsi universitari

1. La Regione ha facoltà di finanziare, presso le Università della Sardegna, corsi integrativi, destinati alla formazione del personale docente, da realizzare mediante contratti di diritto privato, volti all'approfondimento scientifico delle conoscenze relative alla Sardegna prioritariamente nelle aree di cui al comma 1 dell'articolo 17.

 

Art. 19
Finanziamento dei corsi universitari

1. L'Amministrazione regionale ha facoltà di finanziare, presso le Università della Sardegna, cattedre universitarie e corsi integrativi, destinati alla formazione del personale docente, da realizzare mediante contratti di diritto privato, volti all'approfondimento scientifico delle conoscenze relative alla Sardegna prioritariamente nelle aree di cui al comma 2 dell'articolo 17.

Art. 20
Sperimentazione in ambito regionale

1. Ai fini della tutela, valorizzazione, diffusione culturale e linguistica, di cui all'articolo 2 della presente legge, la Regione, nell'ambito delle potestà derivanti dall'articolo 5, lettera a), dello Statuto speciale per la Sardegna, considera il sistema scolastico regionale sede di sperimentazione culturale e linguistica.

2. A partire dal primo anno scolastico successivo alla definizione dei progetti formativi di cui agli articoli 17 e 18, nelle scuole materne, elementari, medie e superiori della Sardegna che, nell'ambito dell'autonomia didattica prevista dall'articolo 4, commi 1 e 7, lettera b) della Legge 24 dicembre 1993, n. 537, aderiscono all'attuazione di detti progetti, ha luogo una fase di sperimentazione fondata sui seguenti principi:

a) lo studio della lingua sarda nelle diverse varianti in uso nella Regione, a partire dalla parlata della comunità di appartenenza;
b) lo studio sistematico dei vari aspetti del patrimonio storico-archeologico, giuridico, geografico, ambientale, tecnologico, scientifico, artistico e culturale della Sardegna;
c) l'impiego della lingua sarda come strumento veicolare in tutte le aree formative, in tutti gli ambiti disciplinari;
d) la formulazione di programmi educativi biculturali e bilingui.

3. La fase di sperimentazione di cui al precedente comma seguirà cicli di tre anni per la scuola materna e per la scuola media inferiore e di cinque anni per la scuola elementare e per la scuola secondaria superiore.

 

Art. 20
Sussidi all'attività di sperimentazione

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare le spese sostenute dalle scuole di ogni ordine e grado che, attraverso i progetti formativi di cui all'articolo 17, attuino fasi di sperimentazione fondate sui seguenti principi:

a) studio della lingua sarda nelle diverse varianti in uso nella regione, a partire dalla parlata della comunità di appartenenza;
b) studio sistematico dei vari aspetti del patrimonio ambientale, tecnologico, scientifico, artistico e culturale della Sardegna, anche mediante l'impiego della lingua sarda come strumento veicolare;
c) formulazione di programmi educativi biculturali e bilingui.

2. In funzione degli obiettivi previsti al comma 1, l'Amministrazione regionale è altresì autorizzata ad erogare finanziamenti diretti alla produzione e alla pubblicazione di testi scolastici o altri strumenti finalizzati all'insegnamento della cultura e della lingua sarda, nonché all'acquisto di materiale didattico di uso individuale e collettivo.

Art. 21
Verifica della sperimentazione

1. Le relazioni sugli esiti della fase di sperimentazione di cui al comma 2 dell'articolo 20, a cura del Collegio dei docenti di ciascuna scuola dove ha luogo la stessa sperimentazione, saranno inviate all'Osservatorio, che provvederà a una elaborazione di sintesi delle esperienze, in riferimento alle finalità previste dalla presente legge.

2. A conclusione della fase di sperimentazione e sulla base dei relativi risultati, su proposta dell'Assessore regionale della cultura, pubblica istruzione, beni culturali, paesaggio, informazione, spettacolo, sport e problemi della gioventù, la Giunta regionale delibera una serie di percorsi formativi rivolti a dare ai giovani la piena consapevolezza e conoscenza della tradizione linguistica e culturale della Sardegna.

3. Le scuole di ogni ordine e grado, nell'esercizio dell'autonomia didattica e della flessibilità curricolare in relazione a obiettivi connessi alle esigenze locali di cui all'articolo 4, commi 1 e 7, lettera b), della Legge n. 537 del 1993, adottano i percorsi formativi di cui al comma 2.

 

Art. 21
Verifica della sperimentazione

1. A conclusione delle fasi di sperimentazione di cui all'articolo 20, le relazioni sugli esiti delle stesse saranno inviate, da ciascuna scuola ove hanno avuto luogo, anche all'Osservatorio, che formulerà una elaborazione di sintesi delle varie esperienze maturate, in riferimento alle finalità della presente legge.

2. I risultati delle citate attività di sperimentazione vengono catalogati e conservati presso l'Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport. Gli elaborati di sintesi, corredati dei materiali più significativi prodotti nelle attività di sperimentazione, vengono resi noti, a cura dello stesso Assessorato, alle scuole di ogni ordine e grado, che peraltro possono accedere all'intera documentazione prodotta, al fine di svolgere ulteriori, analoghe, attività.

Art. 22
Previsione dei piani

1. I piani di sperimentazione dovranno prevedere adeguate forme di aggiornamento professionale e culturale del personale ispettivo, direttivo e docente.

2. Al fine di attuare i percorsi formativi e i programmi previsti agli articoli 17 e 18, dovranno essere garantiti - con il concorso della Sovrintendenza scolastica regionale e dell'IRRSAE e con l'eventuale apporto delle Università sarde e di specialisti d'altra provenienza - organici programmi di formazione, specializzazione e aggiornamento per tutto il personale delle scuole di ogni ordine e grado, impegnate nella sperimentazione.

3. I suddetti piani di sperimentazione e di formazione previsti dai commi precedenti dovranno essere predisposti dall'Osservatorio.

 

Art. 22

(soppresso)

Art. 23
Centri di servizi culturali

1. L'Amministrazione regionale, nel perseguimento della finalità della presente legge ed in particolare per favorire l'attività di educazione degli adulti finalizzata alla promozione e allo sviluppo delle conoscenze, con particolare riferimento alla lingua, alla cultura e alla storia della Sardegna, si avvale prioritariamente delle strutture e del personale dei Centri di Servizi culturali di cui alla legge regionale 15 giugno 1978, n. 37, integrata dall'articolo 58 della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1.

 

Art. 23

(identico)

Art. 24

Concorso della Regione per l'acquisizione di metodologie didattiche

1. La Regione concorre agli oneri per l'acquisizione di materiali didattici e scientifici per lo svolgimento delle attività derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli del presente titolo IV.

2. I contributi previsti dal comma precedente sono erogati nell'ambito della programmazione regionale prevista dall'articolo 14 della legge regionale 27 giugno 1984, n. 31. Gli interventi rivolti a favorire la didattica della lingua e della cultura sarda hanno carattere di priorità rispetto agli altri progetti di sperimentazione didattica.

 

Art. 24

(soppresso)

TITOLO V
USO DELLA LINGUA SARDA
NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Art. 25
Collegi e rapporti con le Amministrazioni

1. Con riguardo ai compiti di tutela, valorizzazione, diffusione culturale e linguistica previsti dagli articoli 6 e 9 della Costituzione della Repubblica e sulla base della competenza esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali attribuita alla Regione autonoma della Sardegna dalla legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, nelle assemblee e negli altri collegi deliberativi regionali e locali che lo contemplino nei rispettivi regolamenti e statuti, potrà essere liberamente usata, nella fase della discussione, la lingua sarda. Le relative amministrazioni garantiscono, ove venga richiesta, la traduzione di tali interventi.

2. Ove previsto nei citati regolamenti e statuti, degli interventi così svolti dovrà essere garantita la verbalizzazione. Sulla base dei citati ordinamenti, nella successiva fase deliberativa e nei conseguenti documenti, potrà essere usata la lingua sarda purché accompagnata, a cura del presidente del collegio, dal corrispondente testo in lingua italiana.

3. Nella corrispondenza e nelle comunicazioni orali dei cittadini dirette all'Amministrazione regionale e a quelle locali è possibile usare la lingua sarda.

4. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge tali amministrazioni adeguano alle esigenze pratiche poste dalle suindicate finalità le relative strutture, utilizzando, a tal fine, i corsi di aggiornamento e qualificazione del personale regionale e locale che l'Amministrazione regionale predisporrà entro tre mesi dalla stessa data.

5. Gli oneri derivanti dal disposto del precedente comma fanno carico sugli stanziamenti iscritti in conto dei capitoli 02093, relativamente al personale dell'Amministrazione regionale, e 11061, relativamente al personale degli enti locali, del bilancio della Regione dell'anno 1995 e dei corrispondenti capitoli degli anni successivi.

 

TITOLO V
USO DELLA LINGUA SARDA NELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Art. 25
Collegi e rapporti con le Amministrazioni

1. Con riguardo ai compiti di tutela, valorizzazione, diffusione culturale e linguistica previsti dagli articoli 6 e 9 della Costituzione della Repubblica e sulla base della competenza esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali attribuita alla Regione autonoma della Sardegna dalla legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, nelle assemblee e negli altri collegi deliberativi regionali e locali che lo contemplino nei rispettivi regolamenti e statuti, potrà essere liberamente usata, nella fase della discussione, la lingua sarda. Le relative amministrazioni garantiscono, ove venga richiesta, la traduzione di tali interventi.

2. Ove previsto nei citati regolamenti e statuti, degli interventi così svolti dovrà essere garantita la verbalizzazione. Sulla base dei citati ordinamenti, nella successiva fase deliberativa e nei conseguenti documenti, potrà essere usata la lingua sarda purché accompagnata, a cura del presidente del collegio, dal corrispondente testo in lingua italiana.

3. Nella corrispondenza e nelle comunicazioni orali dei cittadini dirette all'Amministrazione regionale e a quelle locali è possibile usare la lingua sarda.

4. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge tali amministrazioni adeguano alle esigenze pratiche poste dalle suindicate finalità le relative strutture, utilizzando, a tal fine, i corsi di aggiornamento e qualificazione del personale regionale e locale che l'Amministrazione regionale predisporrà entro tre mesi dalla stessa data.

5. Gli oneri derivanti dal disposto del precedente comma fanno carico sugli stanziamenti iscritti in conto dei capitoli 02093, relativamente al personale dell'Amministrazione regionale, e 11061, relativamente al personale degli enti locali, del bilancio della Regione dell'anno 1997 e dei corrispondenti capitoli degli anni successivi

Art. 26
Interventi per il ripristino dei toponimi
in lingua sarda

1. L'Amministrazione regionale agevola, attraverso contributi agli enti locali, le ricerche sui toponimi in lingua sarda e il ripristino degli stessi, anche mediante l'installazione di cartelli stradali che contengano i nomi originari delle località, delle vie, degli edifici e di tutto quanto è significativo nella memoria storica dei Comuni. In tali casi le suddette indicazioni andranno ad aggiungersi a quelle esistenti in lingua italiana.

 

Art. 26

(identico)

Art. 27
Interventi a favore della cultura sarda fuori dalla Sardegna e all'estero

1. Ai fini della tutela e della valorizzazione dell'identità culturale del popolo sardo, anche all'estero, l'Amministrazione regionale provvede all'attivazione degli strumenti previsti dalla presente legge anche con riferimento ai sardi residenti fuori dal territorio regionale e alle loro organizzazioni rappresentative.

2. In particolare, nel programma di cui all'articolo 13, dovranno trovare specifica previsione i seguenti interventi:

a) attività informativa e divulgativa sulle iniziative di rilevante interesse culturale riguardante la Sardegna;
b) organizzazione, a cura dell'Amministrazione regionale, di iniziative socio-culturali nelle aree in cui si registra una forte presenza di emigrati sardi;
c) istituzione di borse di studio a favore di figli degli emigrati, da usufruire nelle Università sarde o presso altre istituzioni scolastiche della Sardegna.

3. Possono essere parimenti conferite, previe le necessarie intese con il Ministero degli affari esteri, borse di studio a giovani stranieri appartenenti a paesi con maggiore presenza di emigrati sardi, favorendo al riguardo condizioni di reciprocità.

 

Art. 27
(identico)

Art. 28
Copertura finanziaria

1. Le spese derivanti dall'attuazione della presente legge sono valutate in lire 980.000.000 per l'anno 1995, in lire 10.230.000.000 per il 1996 e in lire 12.000.000.000 per gli anni successivi.

2. Nel bilancio della Regione per l'anno finanziario 1995 e nel bilancio pluriennale per gli anni 1995-1996-1997 sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione

03 - ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Cap. 03016 -
Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, L.R. 5 maggio 1983, n. 11, art. 3 della L.R. 7 aprile 1995, n. 6 e L.R. 7 aprile 1995, n. 8)
1995 lire ------
1996 lire 3.030.000.000
1997 lire 4.300.000.000

mediante utilizzo della riserva di cui alla voce 3 della tabella A, allegata alla L.R. 7 aprile 1995, n. 6.

11 - ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFOR-MAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

Cap. 11003/01 -
Spese per le attività integrative, di sostegno, di sperimentazione, di tempo pieno e prolungato e per l'integrazione dei servizi socio-psico-pedagogici, di medicina scolastica e per l'inserimento dei soggetti colpiti da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali, nella scuola dell'obbligo (art. 6, lett. g) ed h), L.R. 25 giugno 1984, n. 31, art. 10, comma 4, L.R. 1° giugno 1993, n. 25 e art. 4, comma 3, L.R. 7 aprile 1995, n. 6)

1995 lire 500.000.000
1996 lire 2.000.000.000
1997 lire 2.000.000.000

Cap. 11005/01 -
Spese per le attività didattiche e per viaggi d'istruzione, per l'integrazione dei servizi socio-psico-pedagogici, di medicina scolastica e per l'inserimento dei soggetti colpiti da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e per iniziative volte a prevenire il diffondersi dell'uso della droga nella scuola secondaria superiore (art. 7, lett. e), f) e g), L.R. 25 giugno 1984, n. 31, art. 10, comma 4, L.R. 1° giugno 1993, n. 25 e art. 4, comma 3, L.R. 7 aprile 1995, n. 6)
1995 lire ------
1996 lire 1.000.000.000
1997 lire 1.000.000.000

Cap. 11024 -
Spese per l'effettuazione di interventi integrativi per esigenze impreviste (artt. 1, 14 e 16, L.R. 25 giugno 1984, n. 31, e artt. 4, comma 3, e 48, comma 2, L.R. 7 aprile 1995, n. 6)
1995 lire ------
1996 lire 1.000.000.000
1997 lire 1.000.000.000

Cap. 11094 -
Contributi per manifestazioni culturali e artistiche (L.R. 21 giugno 1950, n. 17, art. 16, L.R. 26 gennaio 1989, n. 5 e art. 75, L.R. 30 maggio 1989, n. 18)
1995 lire ------
1996 lire 1.500.000.000
1997 lire 1.500.000.000

Cap. 11096 -
Spese per iniziative di informazione sull'attività della Regione (L.R. 7 maggio 1953, n. 11, e art. 80, L.R. 30 aprile 1991, n. 13)
1995 lire 480.000.000
1996 lire 200.000.000
1997 lire 200.000.000

Cap. 11099 -
Finanziamento per l'attività istituzionale di enti e organismi con finalità didattiche e socio-culturali (art. 60, L.R. 22 gennaio 1990, n. 1, art. 81, L.R. 30 aprile 1991, n. 13, art. 83, comma 1, L.R. 28 aprile 1992, n. 6, art. 5, L.R. 8 luglio 1993, n. 30 e artt. 4, comma 3, e 47, comma 3, L.R. 7 aprile 1995, n. 6)
1995 lire ------
1996 lire 1.000.000.000
1997 lire 1.000.000.000

Cap. 11115 -
Contributi a favore del pubblico spettacolo (L.R. 21 giugno 1950, n. 17 e art. 74, L.R. 28 maggio 1985, n. 12, art. 16, L.R. 26 gennaio 1989, n. 5 e art. 77, L.R. 30 maggio 1989, n. 18)
1995 lire ------
1996 lire 500.000.000
1997 lire 1.000.000.000

In aumento

02 - ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENE-RALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

Cap. 02102 - Medaglie fisse di presenza, indennità di trasferta, rimborsi di spese di viaggio e indennità per uso di auto proprie o di mezzi gratuiti ai componenti e ai segretari di commissioni, comitati e altri consessi, istituiti dagli organi dell'Amministrazione regionale (artt. 7 e 17 bis, L.R. 11 giugno 1974, n. 15, L.R. 19 maggio 1983, n. 14, L.R. 27 aprile 1984, n. 13 e L.R. 22 giugno 1987, n. 27)
1995 lire 30.000.000
1996 lire 100.000.000
1997 lire 100.000.000

11 - ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

Sub-categoria 01.01 - (Nuova Istituzione) - Interventi per tutela cultura e lingua sarda

Cap. 11061 - (N.I.) - 2.1.1.5.2.2.06.06 (05.04) cat. 02 -
Finanziamento ai Comuni per l'istituzio-ne delle Consulte locali per la cultura e la lingua dei Sardi e per la qualificazione e aggiornamento del personale e contributi per le ricerche e il ripristi-no dei toponimi (art. 9, 22 e 26 della presente legge)

1995 lire p.m.
1996 lire 150.000.000
1997 lire 150.000.000

Cap. 11061/01 - (N.I.) - 2.1.1.4.2.2.06.06 (05.04) cat. 02 -
Spese per l'effettuazione del censimento del repertorio linguistico dei Sardi (art. 11 della presente legge)
1995 p.m.
1996 lire 500.000.000
1997 lire 500.000.000

Cap. 11061/02 - (N.I.) - 2.1.1.4.2.2.06.06 (05.04) - cat. 02 -
Spese per l'effettuazione delle Conferenze annuali sulla cultura e lingua sarda (art. 12 della presente legge)
1995 p.m.
1996 lire 80.000.000
1997 lire 100.000.000

Cap. 11061/03 - (N.I.) - 2.1.1.5.8.2.06.06 (05.04) - cat. 02-
Contributi ad Università, istituzioni scolastiche, enti locali, imprese, società e soggetti privati operanti nel settore culturale per l'attuazione di interventi a tutela della cultura e della lingua sarda (art. 14 della presente legge)
1995 p.m.
1996 lire 2.000.000.000
1997 lire 4.000.000.000

Cap. 11061/04 - (N.I.) - 2.1.1.6.3.2.06.06 (05.04) - cat. 02 -
Contributi al settore dei mass-media che trattino argomenti in lingua sarda (art. 15 della presente legge)
1995 lire 200.000.000
1996 lire 500.000.000
1997 lire 500.000.000

Cap. 11061/05 - (N.I.) - 2.1.1.6.3.2.06.06 (05.04) - cat. 02 -
Borse di studio sulla lingua e cultura sarda (art. 16 della presente legge)
1995 p.m.
1996 lire 200.000.000
1997 lire 200.000.000

Cap. 11061/06 - (N.I.) - 2.1.1.4.2.2.06.06 (05.04) - cat. 02 -
Spese per la stipula di convenzioni con istituzioni universitarie, enti e associazioni pubbliche e private e con esterni, operanti nell'ambito della cultura e lingua sarda (art. 5, comma 3, della pre-sente legge)

1995 250.000.000
1996 lire 400.000.000
1997 lire 350.000.000

Cap. 11061/07 - (N.I.) - 2.1.1.4.1.2.06.06 (05.04) - Cat. 02 -
Spese per progetti finalizzati alla valorizzazione e alla diffusione della cultura e lingua sarda nell'ambito della formazione scolastica degli allievi e per l'aggiornamento del personale docente e direttivo (art. 17 della presente legge)
1995 500.000.000
1996 lire 1.500.000.000
1997 lire 900.000.000

Cap. 11061/08 - (N.I.) - 2.1.1.4.1.2.06.06 (05.04) - cat. 02 -
Spese per la realizzazione nella scuola di proget-ti regionali e locali e integrativi degli interventi statali finalizzati alla tutela e alla valorizzazione della cultura e della lingua sarda (artt. 17 e 18 della presente legge)
1995 p.m.
1996 lire 1.500.000.000
1997 lire 2.000.000.000

Cap. 11061/09 - (N.I.) - 2.1.1.5.8.2.06.06 (05.04) - cat. 02 -
Finanziamenti per corsi universitari integrativi tesi all'approfondimento scientifico delle conoscenze relative alla cultura e alla lingua sarda (art. 19 della presente legge)
1995 p.m.
1996 lire 500.000.000
1997 lire 400.000.000

Cap. 11061/10 - (N.I.) - 2.1.1.4.1.2.06.06 (05.04) - cat. 02 -
Spese per la sperimentazione nel sistema scolastico regionale di programmi scolastici a tutela della cultura e della lingua della Sardegna (artt. 20, 21 e 22 della presente legge)

1995 p.m.
1996 lire 1.500.000.000
1997 lire 1.500.000.000

Cap 11061/11 - (N.I.) - 2.1.2.3.2.3.06.06 (05.04) - cat. 02 -
Finanziamenti agli enti locali per l'acquisizione di materiale didattico e scientifico per lo svolgimento della sperimentazione e integrazione dei programmi scolastici (art. 24 della presente legge)
1995 p.m.
1996 lire 1.000.000.000
1997 lire 1.000.000.000

Cap. 11061/12 - (N.I.) - 1.1.1.6.3.2.06.06 (05.04) - cat. 02 -
Interventi in favore degli emigrati sardi (art. 27 della presente legge)
1995 p.m.
1996 lire 300.000.000
1997 lire 300.000.000

3. Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico ai sopraindicati capitoli del bilancio della Regione per il 1995 e ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.

 

Art. 28
Copertura finanziaria

1. Le spese derivanti dall'attuazione della presente legge sono valutate in lire 6.430.000.000 annue.

2. Nel bilancio della Regione per l'anno finanziario 1997 e nel bilancio pluriennale per gli anni 1997-1998-1999 sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

03 - ASSESSORATO DELLA PROGRAMMA-ZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Cap. 03016 -
Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, L.R. 30 maggio 1983, n. 11, art. 2, L.R. 8 marzo 1997, n. 8 e art. 34, comma 2, L.R. 8 marzo 1997, n. 9)
1997 lire 1.000.000.000
1998 ----------------
1999 ----------------
mediante riduzione della riserva di cui alla voce 8 della tabella A allegata alla legge regionale 8 marzo 1997, n. 8.

11- ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

Cap. 11024 -
Spese per l'effettuazione di interventi integrativi per esigenze impreviste (artt. 1, 14 e 16, L.R. 25 giugno 1984, n. 31, e artt. 3, comma 3, e 33, comma 2, L.R. 8 marzo 1997, n. 8)
1997 lire 1.000.000.000
1998 lire 1.000.000.000
1999 lire 1.000.000.000

Cap. 11028 -
Contributi all'Ente per le scuole materne per la manutenzione degli edifici di proprietà regionale, adibiti a scuola materna e per l'acquisto di arredamenti e attrezzature, anche didattiche e ludiche (art. 75, L.R. 28 aprile 1992, n. 6, art. 4, comma 3, L.R. 7 aprile 1995, n. 6, art. 33, L.R. 10 novembre 1995, n. 28 e art. 3, comma 3, L.R. 8 marzo 1997, n. 8)
1997 lire 1.000.000.000
1998 ----------------
1999 ----------------

Cap. 11090/01 -
Spese per la partecipazione della Regione alle fiere annuali del libro e per iniziative di informazione sull'attività regionale (L.R. 7 maggio 1953, n. 11, art. 78, comma 1, L.R. 30 maggio 1989, n. 18, art. 55, L.R. 22 gennaio 1990, n. 1, art. 80, L.R. 30 aprile 1991, n. 13 e art. 3, comma 3, L.R. 8 marzo 1997, n. 8)
1997 lire 1.500.000.000
1998 lire 2.000.000.000
1999 lire 2.000.000.000

Cap. 11099 -
Finanziamento per l'attività istituzionale di Enti ed organismi con finalità didattiche e socio-culturali (art. 60, L.R. 22 gennaio 1990, n. 1, art. 81, L.R. 30 aprile 1991, n. 13, art. 83, comma 1, L.R. 28 aprile 1992, n. 6, art. 5, L.R. 8 luglio 1993, n. 30, art. 47, comma 3, L.R. 7 aprile 1995, n. 6, art. 40, L.R. 10 novembre 1995, n. 28 e art. 3, comma 3, art. 32, comma 7 e art. 35, L.R. 8 marzo 1997, n. 8)
1997 lire 1.250.000.000
1998 lire 2.000.000.000
1999 lire 2.000.000.000

Cap. 11115 -
Contributi a favore del pubblico spettacolo (L.R. 21 giugno 1950, n. 17, art. 74, L.R. 28 maggio 1985, n. 12, art. 16, L.R. 26 gennaio 1989, n. 5, art. 77, L.R. 30 maggio 1989, n. 18 e art. 35, L.R. 8 marzo 1997, n. 8)
1997 lire 680.000.000
1988 lire 1.430.000.000
1999 lire 1.430.000.000

In aumento:

02 - ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

Cap. 02093 -
Spese per la qualificazione, l'aggiornamento, la specializzazione e la formazione professionale del personale dell'Amministrazione regionale, spese per favorire la partecipazione ai corsi di qualificazione, di aggiornamento, di specializzazione e di formazione professionale da parte del personale degli enti locali, anche non territoriali e degli enti pararegionali (art. 39, L.R. 17 agosto 1978, n. 51); nonché da parte del personale del ruolo speciale provvisorio di cui alle leggi regionali 8 maggio 1984, n. 18 e 17 gennaio 1986, n. 12 (art. 123, L.R. 27 giugno 1986, n. 44)
1997 lire 50.000.000
1998 lire 50.000.000
1999 lire 50.000.000

Cap. 02102 -
Medaglie fisse di presenza, indennità di trasferta, rimborsi di spese di viaggio e indennità per uso di auto proprie o di mezzi gratuiti ai componenti e ai segretari di commissioni, comitati e altri consessi, istituiti dagli organi dell'Amministrazione regionale (artt. 7 e 17 bis, L.R. 11 giugno 1974, n. 15, L.R. 19 maggio 1983, n. 14, L.R. 27 aprile 1984, n. 13 e L.R. 22 giugno 1987, n. 27)
1997 lire 30.000.000
1998 lire 30.000.000
1999 lire 30.000.000

11- ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

Cap. 11061 - (N.I.) 2.1.1.5.2.2.06.06 (05.04)
Finanziamento ai comuni per l'istituzione delle Consulte locali per la cultura e la lingua dei Sardi e per la qualificazione e aggiornamento del personale e contributi per le ricerche e il ripristino dei toponimi (artt. 9, 25, comma 4, art. 26 della presente legge)
1997 lire 50.000.000
1998 lire 50.000.000
1999 lire 50.000.000

Cap. 11061/01 - (N.I.) 1.1.1.4.1.1.06.06 (05.04)
Spese per l'istituzione del Catalogo generale della cultura sarda e per l'effettuazione del censimento del repertorio linguistico dei Sardi; per progetti finalizzati alla valorizzazione e alla diffusione della cultura e lingua sarda nell'ambito della formazione scolastica degli allievi e per l'aggiornamento del personale docente e direttivo e per la realizzazione nella scuola di progetti regionali e locali e integrativi degli interventi statali finalizzati alla tutela e alla valorizzazione della cultura e della lingua sarda (artt. 10, 11, 17 e 18 della presente legge)

1997 lire 2.600.000.000
1998 lire 2.600.000.000
1999 lire 2.600.000.000

Cap. 11061/02 - (N.I.) 2.1.1.4.2.2.06.06 (05.04)
Spese per l'effettuazione delle Conferenze annuali sulla cultura e lingua sarda e per la stipula di convenzioni con istituzioni universitarie, enti e associazioni pubbliche e private e con esterni, operanti nell'ambito della cultura e lingua sarda (artt. 12 e 16 bis della presente legge)
1997 lire 230.000.000
1998 lire 230.000.000
1999 lire 230.000.000

Cap. 11061/03 - (N.I.) 2.1.1.5.8.2.06.06 (05.04)
Contributi a Università, istituzioni scolastiche, enti locali, imprese, società e soggetti privati operanti nel settore culturale per l'attuazione di interventi a tutela della cultura e della lingua sarda; contributi al settore dei mass-media che trattino argomenti in lingua sarda (artt. 14 e 15 della presente legge)
1997 lire 1.900.000.000
1998 lire 1.900.000.000
1999 lire 1.900.000.000

Cap. 11061/04 - (N.I.) 2.1.1.6.3.2.06.06 (05.04)
Borse di studio sulla lingua e cultura sarda (art. 16 della presente legge)
1997 lire 150.000.000
1998 lire 150.000.000
1999 lire 150.000.000

Cap. 11061/05 - (N.I.) 2.1.1.5.8.2.06.06 (05.04)
Finanziamenti per corsi universitari integrativi tesi all'approfondimento scientifico delle conoscenze relative alla cultura e alla lingua sarda (art. 19 della presente legge)
1997 lire 450.000.000
1998 lire 450.000.000
1999 lire 450.000.000

Cap. 11061/06 - (N.I.) 2.1.1.6.2.2.06.06 (05.04)
Finanziamenti per la sperimentazione nel sistema scolastico regionale di programmi scolastici a tutela della cultura e della lingua della Sardegna e per la produzione e la pubblicazione di testi scolastici o altri strumenti per l'insegnamento della cultura e della lingua sarda, nonché per l'acquisto di materiale didattico (art. 20 della presente legge)
1997 lire 670.000.000
1998 lire 670.000.000
1999 lire 670.000.000

Cap. 11061/07 - (N.I.) 2.1.1.4.1.2.06.06 (05.04)
Interventi per la tutela e la valorizzazione dell'identità culturale del popolo sardo, anche all'estero e conferimento di borse di studio a giovani stranieri appartenenti a paesi con maggiore presenza di emigrati sardi (art. 27 della presente legge)
1997 lire 300.000.000
1998 lire 300.000.000
1999 lire 300.000.000

3. Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico ai sopraindicati capitoli del bilancio della Regione per il 1997 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.