Assegno vitalizio
Elenco dei percettori di assegno vitalizio diretto ed indiretto
Con deliberazione n. 147 del 17 novembre 2011 l’Ufficio di Presidenza ha stabilito che dalla XV legislatura le norme sull’assegno vitalizio non troveranno pi� applicazione e che, per i consiglieri regionali che fossero rieletti nella XV o in legislature successive, non si produrranno effetti giuridici ed economici rispetto a quanto gi� maturato in ordine all’assegno vitalizio. Questa decisione del Consiglio regionale della Sardegna � stata assunta un anno prima rispetto a quanto imposto dal decreto Monti (D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in legge 7 dicembre 2012, n. 213) anticipando, quindi, volontariamente l’orientamento teso a ridurre i costi della politica.
D’altra parte, gi� nel 2000 (con deliberazione del 21 marzo 2000) l’Ufficio di Presidenza aveva adottato una disciplina restrittiva rispetto al requisito dell’et�, portando il diritto al vitalizio al compimento del 65� anno di et� e intervenendo anche sulla onerosit� del diritto di reversibilit� in favore del coniuge e dei figli.
� di tutta evidenza che queste decisioni non potessero valere retroattivamente. Pertanto, al singolo consigliere si applica la disciplina in vigore al momento della sua prima elezione; conseguentemente i vitalizi attualmente assegnati agli ex consiglieri variano a seconda di quale sia la legislatura in cui sono stati eletti per la prima volta.
Il consigliere regionale versava mensilmente una quota della propria indennit� lorda che veniva accantonata per il pagamento degli assegni vitalizi, come previsto da appositi regolamenti approvati dall’Ufficio di Presidenza (Regolamento della cassa di previdenza e Regolamento degli assegni vitalizi). Tale quota, che era inizialmente dell’8,60 per cento, � stata portata, nel 2007, al 15 per cento e, dal 26 maggio 2012 fino alla fine della XIV legislatura, al 22 per cento (pari a 2.038,03 euro).
Di norma, l’ex consigliere riceve il vitalizio a partire dal 65� anno di et�. Tale limite diminuisce fino al 60� anno di et� in relazione agli anni di mandato svolti oltre la prima legislatura.
Con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 2000 si � stabilito che per coloro che siano stati consiglieri regionali fino alla XII legislatura (1999-2004) vale la norma contenuta nel Regolamento della cassa di previdenza approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 312 del 30 marzo 1989 (articolo 3, gi� presente nel precedente Regolamento approvato nel 1982); in particolare il comma 3 prevede che i consiglieri che abbiano corrisposto i relativi contributi per un periodo non inferiore ai vent’anni o a quattro legislature, percepiscano l'assegno vitalizio alla scadenza del mandato a prescindere dall'et�.
L’importo dell’assegno varia da un minimo a un massimo in percentuale sull’indennit� consiliare, a seconda degli anni di mandato.
Il pagamento del vitalizio viene sospeso qualora il consigliere sia rieletto membro del Consiglio regionale, o sia eletto al Parlamento nazionale o europeo, ovvero sia nominato Assessore regionale, Ministro o Sottosegretario di Stato.
Considerando tutte le legislature, dal 1949 alla XIV legislatura, il Consiglio regionale eroga agli ex consiglieri che hanno maturato il diritto al percepimento (o ai legittimi beneficiari di reversibilit�) 317 assegni vitalizi, per un totale mensile di euro 1.497.000.
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