I consiglieri regionali in questa legislatura sono 80, eletti nella consultazione elettorale del 14 e 15 febbraio 2009.
I consiglieri entro tre giorni dall'insediamento devono dichiarare l'adesione ad un gruppo politico.
Tutti i consiglieri, ad eccezione del Presidente della Regione, del Presidente del Consiglio e dei consiglieri nominati assessori, fanno parte di una Commissione consiliare. Per assicurare il giusto rapporto di maggioranza ed opposizione e la equilibrata rappresentanza e la partecipazione di tutti i gruppi politici, molti dei consiglieri fanno parte di più di una Commissione.
Le Commissioni si riuniscono regolarmente per l'istruttoria e un primo esame ed elaborazione dei testi (leggi, programmi, documenti) che devono essere approvati dall'Aula o per deliberare atti di propria competenza (pareri, risoluzioni).
Diversi consiglieri sono inoltre impegnati anche in altri organi, con compiti di organizzazione interna e degli uffici (Ufficio di Presidenza) o di regolamentazione e programmazione dei lavori (Conferenza dei Presidenti di gruppo, Giunta del Regolamento, Giunta delle elezioni).
Trattamento economicoIl trattamento economico del consigliere regionale si compone di diverse voci: l'indennità, la diaria e i rimborsi e ha come riferimento gli analoghi istituti previsti per i parlamentari.
Nel rispetto delle indicazioni del referendum del 6 maggio 2012, proseguendo nel solco dell’azione di riduzione dei costi della politica già intrapresa in precedenza, il Consiglio regionale ha ridotto le indennità e i contributi ai Gruppi consiliari con un risparmio complessivo annuo che supera i 3 milioni di euro. L’Ufficio di Presidenza, infatti, nella seduta del 4 luglio 2012 ha dato applicazione all’articolo 6 della LR 13 giugno 2012, n. 12, definendo, ai fini della riduzione e razionalizzazione delle spese per il funzionamento dei propri organi istituzionali, le seguenti misure:
1) riduzione del 20 per cento della diaria;
2) riduzione del 30 per cento delle indennità di carica;
3) riduzione del 30 per cento delle spese di segreteria e rappresentanza;
4) riduzione del 20 per cento del contributo ai Gruppi consiliari;
5) aumento dal 6,70 per cento al 10 per cento del contributo al fondo di solidarietà;
6) aumento dal 15 per cento al 22 per cento delle ritenute per la previdenza.
La riduzione mensile per i consiglieri regionali varia da 2.038 euro netti per i residenti a Cagliari a 2.128 euro netti per coloro che risiedono oltre 35 chilometri dal capoluogo. La riduzione complessiva nel corso dell’attuale legislatura ammonta dunque a 2.695 euro netti per i residenti e a 2.936 euro netti per i non residenti. Rispetto alla precedente legislatura la riduzione è ancora più cospicua: 3.404 euro netti per i residenti e 3.645 euro netti per i non residenti.
In aggiunta, il solo risparmio mensile conseguente alla riduzione dei contributi ai Gruppi consiliari ammonta a 95.000 euro, per un totale annuo di quasi 1.200.000 euro.
Indennità consiliareL'indennità, prevista dallo Statuto sardo nell'art. 26, è determinata in base alla legge regionale 13 giugno 2012, n. 12.
L'indennità è corrisposta per 12 mensilità, ciascuna attualmente pari a 2.720,12 euro, al netto delle ritenute previdenziali (926,38 euro), della quota contributiva per l'assegno vitalizio (2.038,03 euro), delle addizionali regionale e comunale all'Irpef (160,91 euro) e della ritenuta fiscale (3.418,33 euro).
Indennità di caricaL'indennità di carica è determinata in base alla legge regionale 13 giugno 2012, n. 12, nella misura in vigore al 31 dicembre 2003 ridotta del 30 per cento. Compete ai componenti dell'Ufficio di Presidenza, ai Presidenti e ai Vice Presidenti delle Commissioni.
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lorda |
netta |
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Presidente Consiglio |
4.038,67 |
2.302,04 |
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Vice presidente consiglio |
2.692,45 |
1.534,69 |
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Questore |
2.697,11 |
1.537,35 |
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Segretario |
1.926,51 |
1.098,11 |
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Presidente commissione |
1.926,51 |
1.098,11 |
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Vice presidente commissione |
481,63 |
274,53 |
Diaria
Viene riconosciuta, a titolo di rimborso spese di soggiorno a Cagliari, e viene definita dalla legge regionale 13 giugno 2012, n. 12, nella misura in vigore al 31 dicembre 2003 ridotta del 20 per cento.
Attualmente ammonta a 3.202,49 euro mensili. Tale somma viene ridotta di 154,94 euro per ogni giorno di assenza del consigliere dalle sedute dell'Assemblea e di 129,11 euro per ogni assenza dalle sedute delle Commissioni.
La diaria è integrata del 30 per cento per i consiglieri regionali la cui dimora abituale sia situata ad oltre 35 chilometri da Cagliari (960,75 euro).
Rimborso forfetario delle spese sostenute per spese di segreteria e rappresentanza per mantenere il rapporto tra eletto ed elettori
A titolo di rimborso forfetario per le spese inerenti al rapporto tra eletto ed elettori, al consigliere regionale è attribuita una somma mensile che, in seguito alla riduzione del 30 per cento operata dall’Ufficio di Presidenza con deliberazione del 4 luglio 2012, è passata da 3.352 euro a 2.346,40 euro.
Contributo per spese di documentazione, aggiornamento, stampa e strumentazioni tecnologicheAl consigliere regionale compete un rimborso forfetario annuo, erogato in tre quote, pari a 9.263,78 euro per spese di documentazione, aggiornamento, stampa e strumentazioni tecnologiche.
Il Consiglio non fornisce ai consiglieri fax, computer, stampanti, quotidiani, riviste, libri od altro.
Spese di viaggioI consiglieri regionali in carica e quelli cessati dalla carica non usufruiscono di rimborsi per biglietti di viaggio (misura adottata nella XIII legislatura).
Spese telefonicheAi consiglieri regionali non è riconosciuto alcun rimborso per spese telefoniche. Il Consiglio non fornisce ai consiglieri telefoni cellulari.
MissioniCon l'art. 20, comma 26, lettera a) della legge regionale 11 maggio 2006, n. 4, è stata abolita per i consiglieri l'indennità di missione. I consiglieri in missione hanno diritto al solo rimborso spese forfetario (la misura è stata adottata nella XIII Legislatura e confermata dall’Ufficio di Presidenza con deliberazione del 4 luglio 2012).
Assistenza sanitariaNon è prevista alcuna forma di assistenza sanitaria.
Assegno di fine mandatoIl consigliere regionale versa mensilmente, in un apposito fondo, una quota del 10 per cento della propria indennità lorda, pari a 926,38 euro (precedentemente l’aliquota era del 6,70 per cento pari a 627,31 euro). Al termine del suo incarico, il consigliere regionale riceve un assegno di fine mandato, che è pari, per il quinquennio della legislatura, ad una mensilità per ogni anno di esercizio delle funzioni (in precedenza erano 12 mensilità per ogni quinquennio).
Assegno vitalizioIl consigliere regionale versa mensilmente una quota della propria indennità lorda, che viene accantonata per il pagamento degli assegni vitalizi, come previsto da un apposito Regolamento approvato dall'Ufficio di Presidenza il 21 marzo 2000. Tale quota, che era dell'8,60 per cento (pari a 805,21 euro), è stata portata, a partire dal 2007, al 15 per cento (pari a 1.353,99 euro) e, a partire dal 26 maggio 2012, al 22 per cento (pari a 2.038,03 euro).
Il consigliere regionale riceve il vitalizio a partire dal 65° anno di età. Il limite di età diminuisce fino al 60° anno di età in relazione agli anni di mandato svolti oltre la prima legislatura.
Il pagamento del vitalizio viene sospeso qualora il consigliere sia rieletto membro del Consiglio regionale, o sia eletto al Parlamento nazionale o europeo, ovvero sia nominato Assessore regionale, Ministro o Sottosegretario di Stato.
L'importo dell'assegno varia da un minimo del 25 per cento a un massimo dell'80 per cento dell'indennità consiliare, a seconda degli anni di mandato.
IMPORTI DELL'ASSEGNO VITALIZIO RIFERITI
PERCENTUALMENTE ALL'INDENNITÀ CONSILIARE
ANNI | per cento AVD |
5 | 25,00 |
10 | 38,00 |
15 | 53,00 |
20 | 68,00 |
25 | 75,50 |
30 ed oltre | 80,00 |
Con deliberazione n. 147 del 17 novembre 2011 l’Ufficio di Presidenza ha stabilito che dalla XV legislatura le norme sull’assegno vitalizio non troveranno più applicazione e che, per i consiglieri regionali che fossero rieletti nella XV o in legislature successive, non si produrranno effetti giuridici ed economici rispetto a quanto già maturato in ordine all’assegno vitalizio.
Pubblicazione della situazione patrimoniale
Ai sensi della legge 5 luglio 1982, n. 441, la situazione patrimoniale dei consiglieri regionali viene pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Nella XIII legislatura i dati sono stati pubblicati nei seguenti B.U.R.A.S.: n. 40 del 4 dicembre 2006, S.S. n. 25/I , situazione patrimoniale relativa all'anno 2004; n. 11 del 6 aprile 2007, S.S. n. 4, situazione patrimoniale relativa all'anno 2005; n. 30 del 20 settembre 2007, S.S. n. 1/12, situazione patrimoniale relativa all'anno 2006, n. 12 del 16 aprile 2010, S.S. n. 9, situazione patrimoniale relativa all'anno 2006.
Nella XIV legislatura i dati sono stati pubblicati nel B.U.R.A.S.: n. 16 del 27 maggio 2011, S.S. n. 7, situazione patrimoniale relativa agli anni 2008 (relativamente agli eletti per la prima volta)-2009; n. 33 del 18 luglio 2013, S.S. n. 30, situazione patrimoniale relativa all'anno 2010; n. 34 del 25 luglio 2013, S.S. n. 33, situazione patrimoniale relativa all'anno 2011; n. 36 dell'8 agosto 2013, S.S. n. 37, situazione patrimoniale relativa all'anno 2012.