CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURA

QUINTA COMMISSIONE PERMANENTE
(Industria, commercio, artigianato, turismo, cooperazione, energia, attività estrattive, forestazione, agricoltura, caccia, pesca, acquacoltura)

RISOLUZIONE N. 35

sulla grave situazione derivante dai mancati pagamenti da parte degli appaltatori e di Anas s.p.a. a favore dei subappaltatori impegnati nella realizzazione della nuova strada Sassari-Olbia.

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La Quinta Commissione Permanente del Consiglio Regionale,

PREMESSO che:
- nel corso delle audizioni tenutesi presso la Commissione è emersa la situazione di grave sofferenza in cui versano numerosissime imprese e professionisti sardi a causa del mancato pagamento di quanto dovutogli in qualità di soggetti subappaltatori da parte delle imprese aggiudicatarie degli appalti assegnati da Anas s.pa. negli ultimi anni, con particolare riferimento ai cantieri riguardanti la realizzazione della nuova strada Sassari-Olbia;
- al mancato pagamento da parte delle imprese aggiudicatarie si aggiunge, nonostante le richieste in tal senso, la resistenza da parte di Anas s.p.a. a procedere all’applicazione del disposto dall’art. 105, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, il quale prevede esplicitamente che “la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l’importo dovuto per le prestazioni degli stessi eseguite nei seguenti casi:
a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente”;
- il rifiuto da parte di Anas s.p.a. di dare applicazione a quanto obbligatoriamente previsto dal Codice degli appalti costringe le imprese subappaltatrici a rivolgersi agli organi giurisdizionali per ottenere il pagamento diretto degli importi dovuti (vedi in proposito il decreto ingiuntivo N.R.G. 22873/2018 emesso dal Tribunale di Roma contro Anas s.p.a.);
- tali inadempimenti costringono i subappaltatori a sopportare costi aggiuntivi e a licenziare unità lavorative;
- il perdurare di questa situazione espone numerose imprese locali al rischio concreto di un prossimo fallimento, nonostante i consistenti crediti da queste vantati nei confronti dei soggetti affidatari degli appalti e di Anas s.p.a.,

IMPEGNA IL PRESIDENTE DELLA REGIONE E L’ASSESSORE REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI

ad attivarsi immediatamente presso Anas s.p.a. affinché la società, nell’esercizio delle proprie funzioni di stazione appaltante:
1) vigili in modo adeguato sul rispetto da parte dei propri soggetti affidatari delle disposizioni previste dal D.Lgs. n. 50 del 2016 relativamente ai rapporti con i subappaltatori, con particolare riferimento all’obbligo di provvedere regolarmente e tempestivamente al pagamento dei lavori;
2) dia immediata applicazione a quanto obbligatoriamente previsto dall’art. 13 del D.Lgs. n. 50 del 2016 a carico delle stazioni appaltanti, procedendo direttamente al pagamento a favore dei subappaltatori degli importi dovuti per le prestazioni da questi regolarmente eseguite.

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La risoluzione è stata approvata all'unanimità nella seduta del 27 novembre 2018.