CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURA

SESTA COMMISSIONE PERMANENTE
(Salute, politiche sociali, personale delle ASL, igiene veterinaria, attività sportive, alimentazione, emigrazione e immigrazione)

RISOLUZIONE N. 24

in merito ai distretti socio-sanitari in ambito regionale, previsti dalla legge regionale 27 luglio 2016 n. 17 e dalle linee di indirizzo per l'adozione dell'atto aziendale dell'ATS.

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La Sesta Commissione permanente del Consiglio regionale,

PREMESSO che:
- con l'entrata in vigore della legge regionale n. 23 del 17 settembre 2014 la Regione ha avviato il processo di riforma del sistema sanitario regionale;
- il legislatore regionale ha proseguito il percorso innovativo con la legge regionale n. 17 del 27 luglio 2016 che ha introdotto un nuovo assetto organizzativo e istituzionale del servizio sanitario regionale, sul modello di una governance unitaria;
- la recente norma richiamata istituisce l'Azienda per la tutela della salute (ATS), apportando modifiche alla legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute e riordino del servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5) e alla legge regionale 17 novembre 2014, n. 23 (Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario regionale);
- in particolare l'articolo 9 della legge regionale n. 17 del 2016 innova la disciplina dei "distretti", dettata dall'articolo 17 della legge regionale n. 10 del 2006, al fine di rimodularla in coerenza con la nascita dell'ATS e con la costituzione delle aree socio-sanitarie locali;
- secondo la nuova regolazione, i distretti socio-sanitari costituiscono l'articolazione territoriale dell'area socio-sanitaria locale e il luogo proprio dell'integrazione tra assistenza sanitaria e assistenza sociale, sono dotati di autonomia tecnico-gestionale nell'ambito delle funzioni individuate dall'atto aziendale, tenuto conto delle risorse assegnate;
- il medesimo articolo 9 istituisce, inoltre, il distretto delle isole minori di San Pietro e Sant'Antioco e i distretto di La Maddalena;

SOTTOLINEATO che:
- l'azione di adeguamento dei "distretti" si conclude novellando il comma 7 dell'articolo 17 della legge regionale n. 10 del 2006, che affida al direttore generale dell'Azienda sanitaria unica regionale l'individuazione dei distretti e le eventuali modifiche dei loro ambiti territoriali, d'intesa con la Conferenza Regione-enti locali che acquisisce ì pareri delle Conferenze territoriali socio-sanitarie;
- tale individuazione avviene sulla base dei criteri indicati negli indirizzi regionali, ai sensi del dell'articolo 9, comma 3, della stessa norma;

CONSIDERATO che:
- in data 16.6.2017, con delibera n. 29/1 la Giunta regionale ha approvato definitivamente i principi e le linee di indirizzo per l'adozione dell'atto aziendale dell'ATS;
- al punto 10 delle citate linee sono indicati i criteri necessari per l'individuazione dei distretti, e precisamente:
a) numero complessivo di distretti non superiore a 22, dotati di ambiti territoriali non inferiori a quello dei distretti attualmente esistenti;
b) popolazione del distretto pari ad almeno 60 mila abitanti, con possibilità di derogare in presenza di caratteristiche geomorfologiche del territorio e della densità della popolazione residente nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3 quater del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modifiche e integrazioni, distretti con popolazione minore possono essere individuati in presenza di una densità abitativa media inferiore a 38 abitanti per chilometro quadro (50° percentile) o di indici di vecchiaia medi superiori a 217 (50° percentile);
c) coerenza, di norma, con gli ambiti delle ASSL, con gli ambiti territoriali ottimali definiti dalla legge regionale n. 2 del 2016 e con gli ambiti Plus di programmazione socio-sanitaria;
d) istituzione del Distretto delle isole minori di San Pietro e Sant'Antioco e del Distretto di La Maddalena;

RILEVATO che:
- l'articolo 9, comma 3, della legge regionale n. 10 del 2006 stabilisce inoltre che l'Atto aziendale è adottato o modificato dal direttore generale in coerenza degli indirizzi disposti dalla Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare;
- a tal proposito, con nota del Presidente della Regione n. 6682 del 5 maggio 2017, è stato richiesto il relativo parere;
- con nota n. 8483 del 13 giugno 2017, il Presidente del Consiglio regionale ha comunicato il parere favorevole della competente Commissione, che ha, tuttavia, raccomandato alcune modifiche ed integrazioni al testo del provvedimento;

PRECISATO che:
- l'istituzione del distretto delle isole minori di San Pietro e Sant'Antioco e del distretto di La Maddalena, ai sensi della legge regionale n. 17 del 2016, trova ulteriore conferma nelle linee di indirizzo approvate con la delibera di giunta n. 29/1 del 16 giugno 2017;
- appare utile, al fine di fuorviare ogni dubbio, in coerenza con la normativa e gli indirizzi disposti dalla Giunta, precisare che i "distretti" in esame devono ritenersi "distretti" aggiuntivi,

INVITA LA GIUNTA REGIONALE

a comunicare al direttore generale dell'Assessorato competente in materia di sanità e per il suo tramite, al direttore dell'ATS, che il "Distretto" delle isole minori di San Pietro e Sant'Antioco e il "Distretto" di La Maddalena devono intendersi aggiuntivi rispetto ai 22 previsti.

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La risoluzione è stata approvata nella seduta del 3 agosto 2017.