CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURASECONDA COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro, cultura, formazione professionale, istruzione, beni e attivitā culturali, identitā linguistiche, informazione)RISOLUZIONE N. 7
sull’attuazione dell’articolo 4 della legge regionale n. 10 del 2013 in materia di omogeneizzazione organizzativa nel comparto della formazione professionale.
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La Seconda Commissione permanente del Consiglio regionale,
VISTO l’articolo 1 della legge regionale n. 42 del 1989 che ha disciplinato l’istituzione dell’”Albo regionale del personale docente e non docente degli Enti convenzionati con la Regione per l’attuazione dei piani di formazione professionale”;
VISTO l’articolo 6, comma 1, lett. f) della legge regionale n. 3 del 2008 che prevede, ai fini del superamento dell’Albo di cui alla L.R. 42/89, l’istituzione di una lista speciale ad esaurimento presso l’Assessorato competente in materia di formazione professionale;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n.33/28 del 10/6/2008 che definisce l’ indirizzo interpretativo e stabilisce i criteri per l’iscrizione alla suddetta lista speciale;
VERIFICATO che a seguito dell’attuazione del citato articolo 6, comma 1, lett. f) della legge regionale n. 3 del 2008 una parte del personale che opera nell’ambito della formazione professionale č rimasta esclusa dalla lista speciale determinando una situazione di precarietā e di forte disomogeneitā nel trattamento del personale interessato;
RITENUTO che nelle more dell’attuazione di una riforma complessiva del sistema della formazione professionale, anche attraverso il rilancio di un adeguato programma di corsi di formazione il personale in questione possa essere avviato anche a percorsi di utilizzo presso gli stessi enti di formazione;
CONSIDERATO che il Consiglio regionale con l’articolo 4 della legge regionale n. 10 del 2013 ha posto fine alla suddetta situazione individuando una soluzione finalizzata ad una omogeneizzazione organizzativa del comparto della formazione professionale;
- il Consiglio regionale č successivamente intervenuto nella materia con l’approvazione l’articolo 1 della legge regionale n. 22 del 2013 che individua le modalitā attuative del citato articolo 4 della legge regionale n. 10 del 2013;
- la legge regionale n. 38 del 2013 ha disposto l’iscrizione degli 89 lavoratori alla lista speciale di cui l’articolo 6, comma 1, lett. f) della legge regionale n. 3 del 2008;EVIDENZIATO che il Consiglio regionale ha espresso con le suddette norme, in maniera inequivocabile, la volontā di tutelare tutti coloro che abbiano prestato un’attivitā lavorativa con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso un ente di formazione giā accreditato dalla Regione e convenzionato per le attivitā lavorative nell’ambito della formazione professionale;
PRESO ATTO che la Giunta regionale, invece, con le deliberazioni n. 55/11 del 23/12/2013 e n. 11/2 del 31/3/2014 ha impartito un indirizzo interpretativo con il quale si afferma la non applicabilitā dell’articolo 4 della legge regionale n. 10 del 2013 e conseguentemente la non estendibilitā delle disposizioni di cui all’articolo 6, comma 1, lett. f) della legge regionale n. 3 del 2008;
VERIFICATO che le suddette delibere adottate dalla Giunta regionale contrastano con la volontā espressa dal legislatore diretta a salvaguardare le posizioni dei lavoratori della formazione professionale e che pertanto si rende necessario un nuovo indirizzo interpretativo conforme a quanto disposto dall’articolo 4 della legge regionale n. 4 del 2013;
RITENUTO che la Giunta regionale debba dare corretta e immediata attuazione a quanto stabilito dall’articolo 4 della legge regionale n. 10 del 2013 e conseguentemente consentire l’iscrizione del personale interessato alla lista speciale di cui all’articolo 6, comma 1, lett. f) della legge regionale n. 3 del 2008,
IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE
- a dare piena e immediata attuazione, conformemente alla volontā espressa dal Consiglio regionale, all’articolo 4 della legge regionale n. 10 del 2013 attraverso un nuovo atto di indirizzo che risolva definitivamente ogni dubbio interpretativo e individui con precisione i criteri identificativi degli aventi diritto ai fini della loro iscrizione alla lista speciale di cui all’articolo 6, comma 1, lett. f), della legge regionale n. 3 del 2008.
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La risoluzione č stata approvata all’unanimitā nella seduta n. 15 del 7 agosto 2014.