CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURA

QUARTA COMMISSIONE PERMANENTE
(Governo del territorio, pianificazione paesaggistica, edilizia, tutela dell’ambiente, parchi e riserve naturali, difesa del suolo e delle coste, pianificazione per la gestione e lo smaltimento dei rifiuti, risorse idriche, politiche abitative, lavori pubblici, porti e aeroporti civili, mobilità e trasporti)

RISOLUZIONE N. 6

sui trasporti marittimi da e per la Sardegna gestiti dalla società CIN-Tirrenia s.p.a..

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La Quarta Commissione permanente del Consiglio regionale,

PREMESSO che:
- il comma 998 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ha disposto che, ai fini di completare il processo di liberalizzazione del settore del cabotaggio marittimo e di privatizzare le società esercenti i servizi di collegamento ritenuti essenziali sono stipulate, con dette società entro il 30 giugno 2007, nuove convenzioni nei limiti degli stanziamenti di bilancio a legislazione vigente:
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 marzo 2009 “Definizione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di dismissione della partecipazione detenuta indirettamente dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Tirrenia di Navigazione s.p.a.”, ha definito le modalità e i termini di realizzazione dell’operazione di privatizzazione del Gruppo Tirrenia;

ATTESO che:
- in data 10 marzo 2010 è stato approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell’economia e delle finanze lo schema di convenzione con CIN-Tirrenia di navigazione s.p.a.
- la Regione non ritiene adeguato il servizio di collegamento definito nella richiamata convenzione;
- il Consiglio regionale ha, anche recentemente, con l’ordine del giorno n. 8 approvato all’unanimità il 12 giugno 2014, espresso forti perplessità per la modalità con la quale veniva reso il servizio di collegamento da CIN-Tirrenia anche in ordine al sistema tariffario per il quale si ritiene eccessivamente oneroso per i sardi il conseguimento del diritto costituzionale alla libera mobilità;

CONSIDERATO che:
- la convenzione in essere all’articolo 9 prevede una clausola di salvaguardia sulla base della quale, qualora si verifichino scostamenti imprevedibili a carattere strutturale in eccesso o in difetto dei ricavi da attività in convenzione superiori al 3 per cento, rispetto a quelli specificati, ciascuna delle parti ha facoltà di fare istanza di verifica delle condizioni di equilibrio economico-finanziario che, se accertati entro sessanta giorni, addivengono a un accordo per ripristinare le condizioni di equilibrio suddetto;
- la Corte costituzionale ha sancito che ogni qualsiasi modifica alla convenzione tra Governo e CIN-Tirrenia s.p.a. possa essere assunta solo con il parere favorevole della Regione;

PRESO ATTO che:
- dai dati forniti da CIN-Tirrenia s.p.a. i volumi di traffico merci passeggeri e auto hanno subito una significativa riduzione rispetto a quelli indicati in convenzione;
- in ragione di tale scostamento dichiarato da CIN-Tirrenia s.p.a., richiamando la suddetta clausola di salvaguardia, chiede che vengano apportate modifiche alle condizioni di convenzione in merito sia alla tipologia che alla frequenze delle tratte da e per la Sardegna;

RIBADITA la valutazione negativa delle modalità con le quali si limita l’autodeterminazione dei sardi a vedere garantito il proprio diritto alla mobilità;

CONDIVISA l’azione sino a ora svolta dalla Giunta regionale finalizzata a intraprendere le opportune iniziative di riscrittura della convenzione sulla base di dati corretti, al fine di tutelare i reali interessi dei sardi,

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE
AD ASSUMERE LE INIZIATIVE PIÙ IDONEE PER CONSEGUIRE I SEGUENTI OBBIETTIVI:

a. trasferire la sede legale della CIN-Tirrenia s.p.a. in Sardegna;
b. assicurare tariffe agevolate per il trasporto merci;
c. assicurare tariffe agevolate per i residenti e per i “nativi” in Sardegna per l’intero anno solare;
d. assicurare tariffe promozionali ai non residenti, finalizzate a incentivare il turismo;

DELIBERA

che la presente Risoluzione sia inviata in Assemblea ai sensi dell’articolo 51 del Regolamento.

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La risoluzione è stata approvata all'unanimità nella seduta del 23 luglio 2014.