CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURASECONDA COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro, cultura, formazione professionale, istruzione, beni e attività culturali, identità linguistiche, informazione)RISOLUZIONE N. 4
sulla necessità e urgenza di adottare soluzioni normative e organizzative atte a superare il precariato dei Centri servizi per il lavoro (CSL), dei Centri servizi per l’inserimento lavorativo (CESIL) e delle Agenzie di sviluppo locale.
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La Seconda Commissione permanente del Consiglio regionale,
PREMESSO che:
- il sistema regionale dei servizi per il lavoro in Sardegna, disciplinato dalla legge regionale n. 20 del 2005, così come integrata dalla L.R. n. 17/2012 e successive modificazioni e integrazioni, necessita di una riforma complessiva e organica che contribuisca a risolvere il drammatico problema dell’occupazione nella nostra isola;
- tale sistema si trova da anni in una drammatica situazione di precarietà di funzionamento delle relative strutture e, nonostante i reiterati tentativi, il problema dei lavoratori dei Centri Servizi per il lavoro (CSL), dei Centri Servizi per l’inserimento lavorativo (CESIL) e delle Agenzie di sviluppo locale non ha ancora trovato una soluzione valida e stabile nel tempo;ATTESO che:
- il Consiglio regionale, nel corso degli ultimi anni, ha adottato diversi provvedimenti normativi a favore della stabilizzazione di tale personale;
- le ultime due leggi regionali approvate in materia hanno dato un indirizzo chiaro e univoco:
- la legge regionale n. 38 del 2013, ha autorizzato l’Agenzia regionale per il lavoro a bandire procedure concorsuali per l’assunzione di personale a tempo indeterminato da svolgersi entro il 31 dicembre 2014;
- la legge regionale n. 40 del 2013, ha consentito la prosecuzione dei contratti dei lavoratori senza soluzione di continuità fino al 30 settembre 2014;CONSIDERATO che:
- a livello statale sono state individuate soluzioni normative finalizzate a favorire “una maggiore e più ampia valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con contratto di lavoro a tempo determinato e a ridurre, nel contempo, il numero dei contratti a termine”;
- il decreto legge n. 101/2013 (conv. dalla L. 125/2013) contiene una serie di norme che, pur sottoposte ad una serie di vincoli e limiti applicativi, sono chiaramente finalizzate superamento del fenomeno del precariato, e in particolare:
1. il comma 6 dell’articolo 4 prevede, che a decorrere dal 1° settembre 2013 e fino al 31 dicembre 2016, le pubbliche amministrazioni possano bandire forme di reclutamento speciale, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato riservate esclusivamente a coloro che al 30 ottobre 2013 hanno maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando, il personale delle province, anche se non dipendente dall'amministrazione che emana il bando, può partecipare alle selezioni indette da un'amministrazione avente sede nel territorio provinciale;
2. il medesimo comma 6 prevede che le procedure selettive possano essere avviate entro limiti temporali ben definiti e solo a valere sulle risorse assunzionali relative agli anni 2013, 2014 2015 2016, anche complessivamente considerate, in misura non superiore al 50%;
3. il comma 9 del medesimo articolo consente alle amministrazioni che, nella programmazione triennale del fabbisogno di personale, prevedono di effettuare le procedure concorsuali di cui al comma 6 di prorogare, fino al completamento delle stesse e comunque, non oltre il 31 dicembre 2016, i contratti di lavoro a tempo determinato di coloro che abbiano maturato almeno tre anni di servizio alle proprie dipendenze alla data del 30 ottobre 2013;
4. per le regioni Statuto speciale e per gli enti territoriali compresi nel territorio delle stesse, il comma 9 bis prevede, per tutto il 2014, apposite deroghe ai termini e vincoli previsti per la proroga dei contratti a tempo determinato qualora permanga il fabbisogno organizzativo e le comprovate esigenze istituzionali volte ad assicurare i servizi già erogati;
5. il citato articolo 4, comma 6-quater, prevede altre modalità di assunzione a tempo indeterminato utilizzabili in via transitoria e riservate a particolare categorie di personale assunto a tempo determinato e che possieda specifici requisiti di assunzione;
- anche il comma 529 della legge di stabilità 2014 introduce, al ricorrere di determinate condizioni, meccanismi di stabilizzazione dei lavoratori precari;VERIFICATO che:
- alla luce degli interventi normativi statali appare incontrovertibile la tendenza del legislatore statale a indicare la via del superamento del precariato;
- la praticabilità di tali percorsi debba essere attentamente vagliata anche con riferimento al personale precario della Sardegna;PRESO ATTO che in considerazione delle diverse forme di inquadramento giuridico del personale in argomento potrebbe essere utile valutare interventi normativi che partendo dalla citata legge statale tengano conto delle specificità presenti nella nostra Regione;
RILEVATO che per il superamento dell’attuale fase di precarietà organizzativa e per dare certezza al personale coinvolto si rende necessario, prima della imminente scadenza del 30 settembre, individuare una soluzione definitiva nell’ambito della normativa richiamata;
CONSIDERATO che la Seconda Commissione ha affrontato, con sollecitudine e determinazione, la problematica del personale CSL, CESIL e delle Agenzie di sviluppo fin dal momento del suo insediamento;
TENUTO CONTO che:
- al fine di concordare dal punto di vista normativo e organizzativo percorsi praticabili e condivisi, la Commissione ha audito in merito l’Assessore del lavoro e l’Assessore del personale;
- nell’ambito dei lavori della Commissione sono state effettuate audizioni delle organizzazioni sindacali di categoria;alla luce del dibattito svolto in Commissione sull’argomento e degli approfondimenti effettuati dal punto di vista normativo,
IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE
a. a individuare un percorso normativo e organizzativo che riformi le politiche attive del lavoro della Regione e l’organizzazione dei servizi di supporto alle stesse anche alla luce dei recenti indirizzi dell’Unione Europea in materia;
b. a dare immediata attuazione, anche utilizzando le opportunità previste dalla recente normativa statale di cui in premessa, a quanto disposto dalla legge regionale n. 38 del 2013, approvata all’unanimità da questo Consiglio regionale, che prevede l’assunzione di personale a tempo indeterminato e la riorganizzazione dell’Agenzia regionale per il lavoro con l’obiettivo di assicurare una maggiore stabilità dei servizi per il lavoro in tutto il territorio regionale;
c. ad adottare, nell’ambito della legislazione vigente tutti i provvedimenti utili, anche di tipo normativo che, sulla scia della volontà del legislatore statale e conformemente alle scelte del Consiglio regionale sardo, possano portare al superamento del precariato nei servizi per l’impiego regionale;
d. ad avviare, in tempi brevissimi, nelle more dell’attuazione di tale percorso, le contestuali proroghe in considerazione della rilevanza dei servizi erogati.------------------------------------
La risoluzione è stata approvata nella seduta pomeridiana del 26 giugno 2014.