CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURAPROPOSTA DI REGOLAMENTO N. 1
presentata dai Consiglieri regionali
PIZZUTO - COCCO Daniele Secondo - AGUS - LAIil 3 novembre 2015
Regolamento di attuazione dell'articolo 43 della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23 (Organizzazione e funzionamento delle strutture sociali, istituti di partecipazione e concertazione). Revisione e integrazioni delle norme sulle strutture per l'infanzia e istituzione della struttura sociale "gruppo appartamento". Modifica degli articoli 3, 4, 5, 21, 22, 23, 24 e introduzione degli articoli 24 bis e 24 ter
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RELAZIONE DEL PROPONENTE
Per dare attuazione all'articolo 43 della legge regionale n. 23 del 2005 è stato emanato il Regolamento n. 4 adottato dal Consiglio regionale in data 10 luglio 2008, al fine di disciplinare l'organizzazione e il funzionamento delle strutture sociali, gli istituti di partecipazione e concertazione.
I servizi ivi regolamentati rispondono alle esigenze di utenti eterogenei e trattano, pertanto, diverse tipologie di strutture e di categorie professionali impiegate (servizi per l'infanzia, servizi di sostegno alla disabilità mentale o fisica, servizi socio-sanitari rivolti ai soggetti anziani, servizi di accompagnamento a persone soggette a restrizione della libertà personale).
Con il tempo, questo genere di servizi e di strutture ha subito tuttavia nella pratica e nella realtà una chiara evoluzione, soprattutto a causa del sorgere di nuovi bisogni degli utenti e della collettività; occorre pertanto tenerne conto per modificarne le funzioni e integrare i servizi.
Lo schema di modifica del regolamento di attuazione dell'articolo 43 della legge regionale n. 23 del 2005 qui presentato si incentra in particolar modo sui servizi per l'infanzia e, specificamente, sulla parte relativa ai servizi di educazione familiare e domiciliare che, nel testo originario del regolamento, era disciplinata per permetterne l'uso, ma senza che l'introduzione della norma abbia portato ad una effettiva diffusione e incentivazione dei servizi.
Pertanto, le presenti modifiche, oltre all'introduzione di principi generali educativi in tutte le strutture per l'infanzia già presenti e già pienamente operanti (in particolare si introducono i principi della nonviolenza e della cooperative learning) intendono incentivare la diffusione dei servizi educativi domiciliari finalizzando tale incentivazione a quattro punti:
- estendere i servizi educativi della prima infanzia anche nel centri in cui non esistano strutture (in particolare zone rurali, interne, piccoli centri periferici);
- promuovere la maternità per le donne che lavorano e sostenere le madri lavoratrici con una rete capillare di servizi per l'infanzia nel territorio isolano;
- equiparare la figura del padre a quella madre, permettendo a qualsiasi genitore che accudisca i propri figli in casa, senza differenze di genere, di accogliere altri utenti, trasformando la preesistente figura regolamentata di "mamma accogliente" in quella di "genitore accogliente";
- creare nuovi posti di lavoro per le madri e gli educatori professionali.Attualmente, i servizi "mamma accogliente" e "educatore domiciliare", pur previsti normativamente dal regolamento, hanno infatti criteri riduttivi sia in relazione al numero degli utenti ospitabili che dal punto di vista delle età degli utenti. La proposta di modifica al regolamento prevede di:
- trasformare la figura di "mamma accogliente" in "genitore accogliente";
- aumentare il numero degli utenti da 3 a 5, uniformando la legislazione sarda alla media delle altre regioni di Italia;
- introdurre la sperimentazione delle "classi" miste di utenza fino ai 5 anni (articolo 24 ter "sperimentazione progetto continuità 0-5").Parallelamente, con l'articolo 24 bis si introducono anche nella Regione, nell'ambito dei servizi per l'infanzia, la figura di Agritata (sia per la figura femminile "agrimamma" che per quella maschile "agripapà") e la struttura "Agrinido": servizi di educazione domiciliare o di servizio nido collegati ad una impresa agricola e improntati alla educazione alla natura e alla sostenibilità ambientale.
Infine, all'interno delle strutture sociali vengono contemplati i "Gruppi appartamento", che nascono nel nord Italia come servizi di sostegno agli utenti con esigenze terapeutiche o riabilitative per disagio psichico, mettendo a disposizione una civile abitazione e seguiti dai Centri di salute mentale unitamente agli Utenti e familiari esperti (UFE), articolo 5, commi 3 bis e 3 ter.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Modifiche all'articolo 3 del Regolamento di attuazione dell'articolo 43 della legge regionale n. 23 del 20051. Alla fine del comma 2 dell'articolo 3 del Regolamento di attuazione dell'articolo 43 della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23 (Organizzazione e funzionamento delle strutture sociali, istituti di partecipazione e concertazione, approvato dal Consiglio regionale il 10 luglio 2008), dopo la parola "autogestione" è aggiunta la seguente frase: "compresa la tipologia dei gruppi appartamento".
Art. 2
Modifiche all'articolo 4 del Regolamento di attuazione dell'articolo 43 della legge regionale n. 23 del 20051. Alla fine della lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 del Regolamento di attuazione dell'articolo 43 della legge regionale n. 23 del 2005, dopo la parola "convivenza" è aggiunta la seguente frase: "compresa la tipologia dei gruppi appartamento".
Art. 3
Integrazioni all'articolo 5 del Regolamento di attuazione dell'articolo 43 della legge regionale n. 23 del 20051. Dopo il comma 3 dell'articolo 5 del Regolamento di attuazione dell'articolo 43 della legge regionale n. 23 del 2005 sono aggiunti i seguenti:
"3 bis. Il Gruppo appartamento (GA) è una civile abitazione che svolge una funzione riabilitativo-terapeutica per persone affette da disagio psichico, che accoglie fino ad un massimo di 6 persone che formano un gruppo di convivenza seguito con frequenza variabile da uno o più operatori esperti. L'accesso ai gruppi appartamento avviene dopo valutazione della richiesta documentata dal servizio pubblico, in accordo con l'utente e la famiglia.
3 ter. Tra gli operatori esperti accreditati per seguire e coordinare i membri del Gruppo appartamento possono essere ricompresi gli Utenti e familiari esperti (UFE), intesi come utenti e familiari che hanno acquisito un sapere esperienziale riconosciuto dalle ASL e in grado di fornire in modo strutturato e continuativo prestazioni di sostegno agli utenti con disabilità psichica. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di sanità e politiche sociali, adotta una deliberazione indicante: i requisiti necessari per essere accreditati come UFE; formazione; ambito specifico di applicazione; misure e modalità retributive.".
Art. 4
Modifiche all'articolo 21 del Regolamento di attuazione dell'articolo 43 della legge regionale n. 23 del 20051. Al comma 1 dell'articolo 21 del Regolamento di attuazione dell'articolo 43 della legge regionale n. 23 del 2005, dopo le parole "culturale e religiosa" è aggiunta la frase: "promuovendo una educazione ispirata ai principi della nonviolenza e della cooperative learning".
Art. 5
Integrazione all'articolo 22 del Regolamento di attuazione dell'articolo 43 della legge regionale n. 23 del 20051. Dopo il comma 4 dell'articolo 22 del Regolamento di attuazione dell'articolo 43 della legge regionale n. 23 del 2005è aggiunto il seguente:
"4 bis. Gli operatori dei micronidi e dei nidi aziendali, al pari di quelli tradizionali, promuovono un sistema educativo basato sul rispetto dell'individualità e ispirato ai principi della nonviolenza e della cooperative learning.".
Art. 6
Integrazione all'articolo 23 del Regolamento di attuazione dell'articolo 43 della legge regionale n. 23 del 20051. Dopo il comma 4 dell'articolo 23 del Regolamento di attuazione dell'articolo 43 della legge regionale n. 23 del 2005 è aggiunto il seguente:
"4 bis. Le sezioni primavera, nella costruzione del percorso educativo e nella gestione dei conflitti, promuovono comportamenti ispirati ai principi della nonviolenza e della cooperative learning".
Art. 7
Integrazioni all'articolo 24 del Regolamento di attuazione dell'articolo 43 della legge regionale n. 23 del 20051. All'articolo 24 del Regolamento di attuazione dell'articolo 43 della legge regionale n. 23 del 2005 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 la parola "mamma" è sostituita con la parola "genitore";
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Il "genitore accogliente" è un servizio effettuato da una madre o da un padre che accoglie presso la propria abitazione fino ad un massimo di cinque bambini in età compresa fra tre mesi e tre anni, salvo quanto disposto in via sperimentale dall'articolo 24 ter, escludendo dal computo quelli dell'ambito familiare dell'educatrice (o educatore), se eventualmente presenti durante gli orari di apertura del servizio. Qualora non sia in possesso di un titolo di studio adeguato a condurre tale attività è obbligatoria la frequenza di un percorso di sensibilizzazione e formazione di almeno 40 ore preordinato alla conduzione dell'attività secondo le modalità previste dall'articolo 28";
c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. L'educatore familiare è un operatore con titolo specifico, con esperienza pregressa o tirocinio presso servizi educativi, che accudisce fino ad un massimo di cinque bambini da tre mesi a tre anni, salvo quanto disposto in via sperimentale dall'articolo 24 ter. Il servizio può essere attivato presso il domicilio dell'educatore o utilizzando ambienti messi a disposizione dalle famiglie dei bambini ospitanti, enti pubblici, istituzioni religiose.";
d) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
"3 bis. Gli operatori dei servizi domiciliari di cui al presente articolo promuovono un sistema educativo basato sul rispetto dell'individualità di ciascun ospite e ispirato ai principi della nonviolenza e della cooperative learning.";
e) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
"6 bis. La Regione sostiene lo sviluppo dei servizi educativi domiciliari di cui al presente articolo soprattutto nella aree rurali carenti di strutture per l'infanzia e, al fine di promuovere un percorso educativo basato sul rispetto della natura e della sostenibilità ambientale, demanda ai comuni di incentivare gli operatori domiciliari di cui ai commi 2 e 3 che abbiano o si dotino di orti, giardini e spazi all'aperto per lo svolgimento di attività pratiche.
6 ter. I servizi educativi in contesto domiciliare di cui al presente articolo non hanno vincoli di orario. Qualora fosse necessario per le richieste degli utenti, il genitore accogliente e l'educatore familiare possono predisporre un servizio di "spazio gioco pomeridiano o serale.".
Art. 8
Introduzione dell'articolo 24 bis (Agrinidi e Agritata) nel Regolamento di attuazione dell'articolo 43 della legge regionale n. 23 del 20051. Dopo l'articolo 24 del Regolamento di attuazione dell'articolo 43 della legge regionale n. 23 del 2005 è aggiunto il seguente:
"Art. 24 bis (Agrinidi e Agritata)
1. Nell'ambito dei servizi educativi relativi alla fascia di età dai 3 mesi ai 3 anni si istituisce il servizio educativo Agrinido e il servizio educativo domiciliare Agritata.
2. L'Agrinido è una struttura di accoglienza realizzata e gestita da una azienda agricola destinata ad ospitare l'utenza dei nidi o dei micronidi tradizionali, ma realizzata all'interno di spazi verdi agricoli utilizzabili dai bambini per un percorso educativo dedicato. L'Agrinido comprende edifici e spazi aperti la cui metratura determina il numero degli utenti ospitabili. L'azienda agricola per poter esercitare l'attività di agrinido garantisce il possesso dei requisiti tecnico-strutturali e funzionali, organizzativi e professionali.
3. Il progetto Agritata è un servizio educativo domiciliare con il quale una madre o un padre, titolare o collaboratore dell'impresa agricola familiare accoglie presso il suo domicilio fino a 5 bambini dai 3 mesi ai 3 anni, salvo quanto disposto dall'articolo 24 ter.
4. I servizi Agrinido e Agritata hanno carattere sperimentale per un quinquennio dall'entrata in vigore della modifica al presente regolamento.
5. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della modifica al presente Regolamento, la Giunta regionale emana le direttive per rendere operativa la sperimentazione e definire i requisiti tecnico-strutturali, funzionali, organizzativi e professionali.".
Art. 9
Introduzione dell'articolo 24 ter (Sperimentazione "Progetto Continuità 0-5") nel Regolamento di attuazione dell'articolo 43 della legge regionale n. 23 del 20051. Dopo l'articolo 24 bis del Regolamento di attuazione dell'articolo 43 della legge regionale n. 23 del 2005, è aggiunto il seguente:
"Art. 24 ter (Sperimentazione "Progetto Continuità 0-5")
1. Al fine di sostenere la continuità dei servizi educativi, gli strumenti di cui agli articoli 24 e 24 bis possono interessare e accogliere anche utenti fino ai 5 anni, per sperimentare un progetto di condivisione di servizi generali e spazi collettivi che offrano ai bambini di età eterogenee esperienze progettate nell'ambito di un percorso educativo differenziato ma condiviso.
2. La sperimentazione ha durata di cinque anni a partire dall'entrata in vigore del presente articolo.
3. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, definisce tempi, modi ed eventuali limiti numerici delle strutture e dei servizi domiciliari soggetti a sperimentazione ed incarica un soggetto esperto per relazionare almeno ogni sei mesi sull'andamento del "Progetto Continuità". Le relazioni sono trasmesse anche alla Commissione consiliare competente e rimesse alla Giunta con le opportune valutazioni.".