CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURA

Mozione n. 401/41

MOZIONE PISCEDDA - CONGIU - COCCO Pietro - COCCO Daniele Secondo - ZANCHETTA - DERIU - TENDAS - SOLINAS Antonio - SABATINI - PINNA Rossella - COZZOLINO - MELONI Giuseppe - MORICONI - COMANDINI - COLLU - LOTTO - GAIA - UNALI - DESINI - DESSÌ - CHERCHI - MANCA - ZEDDA Paolo Flavio - PERRA - ANEDDA - MELONI Valerio - LAI - LEDDA - GALLUS - CARTA - LANCIONI - SATTA - COINU - FASOLINO - PERU - TEDDE - TOCCO - TUNIS - ZEDDA Alessandra - COSSA - CRISPONI - DEDONI sulle procedure di stabilizzazione del personale presso le amministrazioni del sistema Regione finalizzate al superamento del precariato e sulle modalità di attivazione da parte della Giunta regionale, con richiesta di convocazione straordinaria del Consiglio ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 54 del Regolamento.

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IL CONSIGLIO REGIONALE

PREMESSO che:
- il comma 2 ter della legge regionale 25 novembre 2014, n. 24 (Disposizioni urgenti in materia di organizzazione della Regione) prevede che "Il sistema Regione e le amministrazioni locali costituiscono il Sistema dell'amministrazione pubblica della Sardegna articolato in Sistema regionale centrale e Sistema dell'amministrazione territoriale e locale";
- il Consiglio regionale, con la legge regionale 22 dicembre 2016, n. 37 (Norme per il superamento del precariato nel sistema Regione e altre disposizioni in materia di personale), nell'ambito della propria competenza legislativa, ha individuato le modalità per il superamento del precariato presso le amministrazioni del sistema Regione, attraverso la stabilizzazione mediante assunzione a tempo indeterminato del personale non dirigente con contratti a termine, prevedendo forme di reclutamento speciale ai sensi della normativa vigente;
- nella medesima legge regionale n. 37 del 2016, all'articolo 3 (Reclutamento speciale), sono individuate le procedure e i requisiti rispettivamente per:
- l'attivazione delle procedure di stabilizzazione a domanda di cui all'articolo 1, comma 529, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), e successive modifiche ed integrazioni, del personale assunto con procedure ad evidenza pubblica;
- lo svolgimento delle procedure di reclutamento speciale transitorio;
- l'espletamento di procedure di reclutamento speciale ordinario;

RILEVATO che la Giunta regionale, conformemente alle previsioni normative, ha avviato l'iter per l'attuazione del Piano di stabilizzazione, attraverso l'adozione di proprie deliberazioni in materia di personale;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 37/17 del 1° agosto 2017, con la quale è stato aggiornato il programma di reclutamento con riferimento al triennio 2017/2019, nel cui ambito ricadono le procedure di stabilizzazione previste dalla legge regionale n. 37 del 2016 e sulle cui modalità di attuazione, il 6 aprile 2017, è stata sottoscritta un'Intesa bilaterale tra il Governo e la Regione approvata in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome nella seduta del 22 giugno 2017;

DATO ATTO che:
- con la sopra citata deliberazione n. 37/17 sono stati rappresentati gli esiti della ricognizione finalizzata alla costituzione di una banca dati relativa ai soggetti interessati alle procedure di stabilizzazione in tutto il sistema Regione, effettuata da una apposita commissione;
- con apposito avviso n. P. 23841 del 10 agosto 2017, è stata attivata l'acquisizione delle manifestazioni di interesse per la stabilizzazione a domanda, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera a) della citata legge n. 37, rivolto ai lavoratori aspiranti alla stabilizzazione presso una delle amministrazioni del sistema Regione;
- con determinazione del direttore generale dell'organizzazione e del personale (n. P. 27090/1236 del 22 settembre 2017) è stata inoltre nominata la commissione per la valutazione delle domande di stabilizzazione e la predisposizione della graduatoria ai fini dell'inquadramento del personale precario nell'Amministrazione regionale i cui lavori sono in fase di conclusione;
- nella deliberazione n. 37/17, la Giunta regionale ha dettato specifiche direttive agli enti e alle agenzie regionali, definendo anche specifichi criteri e modalità cui le amministrazioni devono attenersi nello svolgimento delle procedure di stabilizzazione;

RICHIAMATA altresì la deliberazione della Giunta n. 56/9 del 20 dicembre 2017 concernente "Indirizzi applicativi sulle procedure di stabilizzazione nel sistema Regione" e preso atto di quanto riferito dall'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione nel merito delle difficoltà interpretative, relative ad alcune casistiche riguardanti l'accertamento dei requisiti per la stabilizzazione, e delle criticità riscontrate sia dalla commissione attualmente impegnata nell'esame delle manifestazioni di interesse per l'inquadramento nell'Amministrazione, sia dagli enti e agenzie interessati;

PRESO ATTO delle precisazioni della Giunta regionale, contenute nella citata deliberazione n. 56/9 del 20 dicembre 2017, nel merito dei criteri che devono essere applicati in maniera omogenea nella valutazione dei requisiti per la stabilizzazione dell'intero sistema Regione, riguardanti:
a) le procedure ad evidenza pubblica;
b) la tipologia del rapporto di lavoro:
c) i periodi di attività prestata;

TENUTO CONTO degli indirizzi e criteri, già definiti dalla Giunta regionale, in base ai quali l'accertamento della tipologia lavorativa deve avvenire "sulla base del prevalente criterio sostanziale su quello formale in materia di rapporto di lavoro (deliberazione n. 20/23 del 15 giugno 2012) e valutando, in particolare, se il rapporto col soggetto interessato "si sia concretizzato in attività lavorativa svolta con modalità tali da configurare un rapporto di lavoro" riconducibile alle finalità della suddetta normativa regionale (deliberazione n. 33/27 del 10 giugno 2008);

CONSIDERATE, nello specifico, le osservazioni dell'Assessore concernenti la necessità di tenere conto "anche ai fini della valutazione di casistiche similari", di quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, della legge regionale n. 12 del 2012, ovvero che "ai fini degli inquadramenti di cui all'articolo 36, comma 2, della legge regionale n. 2 del 2007, sono comprese le selezioni di figure professionali destinate alle attività di assistenza tecnica nella gestione e attuazione del programma operativo nazionale 2000/2006 PON ATAS (misure 1.1, 1.2, 2.2) e dell'Accordo di Programma Quadro (APQ) rivolta ai soggetti preselezionati nell'ambito dei medesimi programmi";

CONSIDERATO altresì che, da oltre dieci anni, risulta prestare servizio nel sistema Regione personale entrato attraverso il sistema dei "tirocini formativi", palesemente e dichiaratamente utilizzato per far fronte alle gravi carenze di organico dei servizi dell'Amministrazione regionale, quali ad esempio gli allora tirocinanti messi in capo alla Direzione generale della Presidenza, Servizio trasparenza e comunicazione, successivamente riselezionati e assunti con contratti a termine ripetutamente prorogati da oltre dieci anni;

ATTESO peraltro che in relazione alla casistica sopra evidenziata:
- le suddette figure sono state selezionate, come documentato e attestato, con modalità analoghe per caratteristiche e procedure alle selezioni sostenute dal personale nell'ambito del PON ATAS Mis. 1.1.;
- i rapporti di lavoro con il personale entrato attraverso i tirocini sono stati attivati a seguito della pubblicizzazione di appositi avvisi tramite l'Agenzia regionale del lavoro e l'Università degli studi di Cagliari, nei relativi siti internet e mediante affissione di avvisi in bacheca;

CONSIDERATO peraltro che al legislatore regionale, nella predisposizione della legge regionale 22 dicembre 2016, n. 37, era ben nota la casistica di detti tirocinanti ed era palese l'intendimento di sanarne l'odierna posizione di precariato;

RITENUTO quindi che, tra le "casistiche similari" da valutarsi ai fini di quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, della legge regionale n. 12 del 2012, debba rientrare a pieno titolo il personale precario il cui rapporto contrattuale è stato instaurato a seguito dell'attivazione, fra il 2003 e il 2004, di detti tirocini;

VISTA la determinazione regionale n. P. 6550/371 del 1° marzo 2018 adottata dal Direttore generale dell'organizzazione e del personale, ad oggetto "Piano per il superamento del precariato nel sistema Regione - Procedura di stabilizzazione a domanda presso l'Amministrazione regionale (lettera a), comma 2, articolo 3 della legge regionale n. 37 del 2016). Approvazione atti della Commissione";

in virtù di quanto sopra rappresentato, ritenuto di dover stabilire in modo univoco e inequivocabile l'orientamento al quale la Giunta regionale dovrà necessariamente attenersi nel perfezionamento delle procedure sopra descritte,

impegna il Presidente della Regione

a garantire l'applicazione della legge regionale n. 37 del 2016 ai lavoratori precari entrati nel sistema Regione attraverso selezioni poste in essere con modalità analoghe a quelle del programma operativo nazionale 2000/2006 PON ATAS (misure 1.1, 1.2, 2.2) e dell'Accordo di programma quadro (APQ), così come attestato dalla documentazione rilasciata e in possesso della stessa Amministrazione regionale, salvo verifica formale presso il Ministero della funzione pubblica relativamente all'ingresso nella pubblica amministrazione tramite tirocini formativi.

Cagliari, 8 marzo 2018

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La presente mozione è stata approvata dal Consiglio regionale  nella seduta antimeridiana del 29 maggio 2018.