CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURA

Mozione n. 321/30

MOZIONE TRUZZU - PITTALIS - RUBIU - DEDONI - CARTA - PINNA Giuseppino - MARRAS - FASOLINO - ORRÙ - LOCCI - COSSA - CRISPONI - CONTU - TUNIS - TOCCO - PERU - TEDDE - ZEDDA Alessandra - FUOCO sulla riforma della magistratura onoraria di cui alla legge 28 aprile 2016, n. 57 (Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace), con richiesta di convocazione straordinaria del Consiglio ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 54 del Regolamento.

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IL CONSIGLIO REGIONALE

PREMESSO che:
- con decreto legislativo n. 51 del 1998 venivano istituite le figure dei vice procuratori onorari della Repubblica (VPO), dei giudici onorari di tribunale (GOT) e dei giudici di pace rimasti in servizio con proroghe annuali;
- i magistrati onorari rivendicano da anni una riforma della magistratura onoraria finalizzata ad adeguare e a conformare la loro condizione ai principi di diritto costituzionale, comunitario ed internazionali, preordinati a garantire la più che meritata professionalità degli stessi alla luce di anni di sacrifici lavorativi;

CONSIDERATO che:
- il 28 aprile 2016, al termine di un complesso iter legislativo, il Parlamento italiano ha approvato la legge n. 57 recante "Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace";
- secondo la relazione tecnica fornita al Parlamento dagli uffici del Ministero, i giudici onorari oggi operativi in Italia sono 5.322 unità, suddivisi in tre categorie: i giudici di pace, i giudici onorari di tribunale e i vice procuratori;
- su proposta del Ministro della giustizia, il Presidente della Repubblica ha emanato il primo decreto legislativo attuativo, il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, che ha disposto la conferma nell'incarico di tutti i magistrati onorari, ha regolamentato la sezione autonoma del Consiglio giudiziario per la magistratura onoraria, e decretato l'unificazione delle tre figure nell'ambito di uno statuto unitario, con distinzione solo in base alle funzioni, i vice procuratori onorari per quella requirente e i giudici onorari di pace per quella giudicante;
- in data 5 maggio 2017, il Consiglio dei ministri ha approvato, in via preliminare, il secondo decreto di attuazione per la disciplina cosiddetta "a regime" della magistratura onoraria;

VALUTATO che:
- il secondo decreto d'attuazione costituisce una riforma peggiorativa della magistratura onoraria; infatti, a fronte di un forte aumento delle competenze, prevede un'ulteriore precarizzazione della stessa attraverso l'introduzione di pagamenti sul modello dei voucher con pagamento pro rata temporis, e la riduzione dell'impegno di lavoro ad una sola giornata con la conseguente riduzione delle retribuzioni che non supererebbero i 600 euro mensili per 11 mesi;
- la riforma esclude qualsiasi tutela previdenziale e assicurativa a carico dello Stato, qualsiasi forma di tutela per malattia o maternità, ma obbliga da un lato il magistrato onorario al versamento dei contributi all'INPS, dall'altro gli accorda, ovviamente, il diritto a conservare l'incarico per sei mesi senza percepire alcuna indennità;
- il suddetto disposto, oltre a porsi in contrasto con la normativa dell'Unione europea, costituisce una violazione all'articolo 36 della Costituzione in quanto lesivo sia del principio della proporzione fra retribuzione e quantità e qualità del lavoro svolto (principio di proporzionalità) che del principio della idoneità della retribuzione ad assicurare al lavoratore ed alla sua famiglia una esistenza libera e dignitosa (principio della retribuzione sufficiente);

ATTESO che il Governo italiano sembra continui a disapplicare, per la categoria dei giudici onorari, i principi sanciti nella Costituzione italiana (articoli 35, 36, 37, 38 e 107), nella raccomandazione sui giudici approvata dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa CM/Rec (2010)12 del 17 novembre 2010 (applicabile a chi concorra stabilmente all'esercizio della giurisdizione) e nelle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea O'Brien e Mascolo;

RITENUTO che:
- l'impiego della magistratura onoraria per una volta a settimana determinerebbe gravissimi problemi organizzativi agli uffici giudiziari;
- l'utilizzo della magistratura onoraria, secondo la previsione legislativa comporterebbe la necessità di quadruplicare come minimo il numero dei magistrati onorari rispetto agli attuali;
- la temporaneità nella permanenza delle funzioni per i magistrati in servizio, che hanno per numerosi anni esercitato la funzione giudiziaria, oltre ad essere gravemente lesiva dell'autonomia della magistratura, si pone in contrasto con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, con la Carta di Strasburgo e con la raccomandazione del 17 novembre 2010 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa CM/Rec /2010/12 che ai paragrafi 49 e 51 afferma che la certezza di permanenza nelle funzioni e l'inamovibilità sono elementi chiave dell'indipendenza dei giudici;

APPURATO che:
- i giudici di pace e tutta la magistratura onoraria, presa visione del decreto e della relazione tecnica, hanno espresso in tutte le sedi il più profondo dissenso per il contenuto gravemente lesivo dei propri diritti e dell'indipendenza e pertanto hanno proclamato l'astensione dalle udienze per un mese intero dal 15 maggio al 15 giugno, provocando il blocco della attività giurisdizionale con conseguenti ritardi nella amministrazione della giustizia che si risolve, evidentemente, in un danno per il cittadino su cui in definitiva ricade il peso dell'astensione;
- la riforma auspicata dal Governo discriminerebbe in toto i giudici onorari, i giudici di pace, i vice procuratori onorari della Repubblica, disincentivando ed impedendo un loro più efficace apporto, gravando irragionevolmente i magistrati di ruolo con la persistente attribuzione di funzioni che potrebbero essere più razionalmente devolute a quelli onorari;

VALUTATO che:
- per garantire la funzionalità del sistema è pertanto necessario prevedere la permanenza nelle funzioni dei magistrati in servizio, per non disperdere la professionalità acquisita negli anni, ribadendo scelte legislative già perseguite dal Parlamento italiano, con riferimento alla magistratura onoraria, e ai Vice pretori onorari, in particolare con la legge 18 maggio 1974, n. 217, che espressamente ne dispose la conservazione "dell'incarico a tempo indeterminato";
- tale soluzione normativa ha già superato il vaglio di costituzionalità, in relazione all'articolo 106 della Costituzione; invero la Corte costituzionale ha affermato che i vice pretori onorari sono dipendenti dello Stato "fuori ruolo", e rimangono sempre magistrati onorari, senza assumere lo status di magistrato ordinario che la Costituzione intende tutelare continuando a svolgere solo le funzioni del giudice singolo;
- tale soluzione non configura un ingresso dei giudici onorari in magistratura ordinaria, ma è volta a regolamentare la permanenza delle funzioni con riferimento ad una particolare categoria di magistrati, ormai pienamente immessi nel sistema giustizia, sia quanto a produttività sia quanto ad esperienza e perdita di chance lavorative alternative, come già deciso dalla Suprema Corte di cassazione, conferendo alla magistratura onoraria una sua stabilità pur sempre "onoraria", ma con funzioni giurisdizionali piene;

RIBADITO che:
- il Comitato europeo per i diritti sociali del Consiglio d'Europa, lo scorso 16 novembre 2016 ha definitivamente stabilito che l'Italia deve assicurare ai magistrati onorari una remunerazione ragionevole in caso di malattia, di maternità o paternità e il pagamento di una pensione correlata al livello di remunerazione, stabilendo anche la natura discriminatoria dall'attuale inquadramento della magistratura onoraria;
- l'Associazione nazionale magistrati (ANM) esprime perplessità per la scelta radicale di escludere i giudici onorari da ogni forma di collaborazione nelle sezioni specializzate in rapporti di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatorie, ai sensi del criterio direttivo previsto dall'articolo 2, comma 5, lettera c) della legge delega n. 57 del 2016 "atteso che in assenza di un congruo aumento della pianta organica sarebbe gravemente compromessa la capacità di fare adeguatamente fronte alla domanda di giustizia in tempi ragionevoli in un settore in cui sono coinvolti diritti afferenti la dignità della persona";
- nell'ordine giudiziario la magistratura onoraria è una componente non sacrificabile in quanto titolare di giurisdizione piena nei procedimenti ad essa devoluti in base ai criteri di competenza (giudice di pace) o di ordinaria assegnazione delle attività giudiziarie (come nel caso dei giudici onorari di tribunale, dei vice procuratori onorari e dei giudici ausiliari delle Corti d'appello);

CONSIDERATO che l'ipotesi di garantire la permanenza nelle funzioni della magistratura onoraria in servizio, sul modello della legge n. 217 del 1974, costituisce, infine, quella soluzione di compromesso auspicata dalla Presidente della Commissione parlamentare UE dr.ssa Cecilia Wilkstrom al Ministro On. Andrea Orlando per risolvere la questione, definita "allarmante" e "critica", della "disparità di trattamento sul piano giuridico, economico e sociale fra Magistrati togati e onorari",

impegna il Presidente della Regione e la Giunta regionale

ad intervenire presso il Governo affinché, ai magistrati onorari, dopo innumerevoli proroghe, non siano negati la continuità lavorativa, una retribuzione dignitosa e il sostegno previdenziale e assicurativo in caso di cure oncologiche, infortuni, malattie professionali, gravidanze o allattamento, poiché, significherebbe, disconoscere completamente i principi costituzionali di solidarietà sociale, di eguaglianza e di indipendenza dell'intera magistratura, creando un precedente per futuri abusi e comprimendo intollerabilmente sia l'autonomia dell'intero ordine giudiziario, sia il diritto dei cittadini a una giustizia imparziale ed efficace.

Cagliari, 9 giugno 2017

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La presente mozione è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 27 giugno 2017.