CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURA

Mozione n. 256

MOZIONE OPPI - PITTALIS - RUBIU - SOLINAS Christian - FLORIS - TATTI - PINNA Giuseppino - TEDDE - ZEDDA Alessandra - LOCCI - CAPPELLACCI - CARTA Giancarlo - CHERCHI Oscar - FASOLINO - RANDAZZO - TOCCO - TUNIS - TRUZZU - SATTA - ORRÙ sulla prorogatio dei commissari delle aziende sanitarie e ospedaliere scaduti il 31 agosto 2016, con richiesta di convocazione straordinaria del Consiglio ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 54 del Regolamento.

***************

IL CONSIGLIO REGIONALE

PREMESSO e CONSIDERATO che:
- l'articolo 16 (Disposizioni transitorie) della legge regionale 27 luglio 2016, n. 17 (Istituzione dell'Azienda per la tutela della salute (ATS) e disposizioni di adeguamento dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute e riordino del servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5) e alla legge regionale 17 novembre 2014, n. 23 (Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario regionale)) prevede:
"1. In attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 1, a decorrere dal 1° gennaio 2017 l'Azienda sanitaria locale n. 1 di Sassari incorpora le altre aziende sanitarie locali di cui all'articolo 2 della legge regionale n. 10 del 2006, e assume la denominazione di "Azienda per la tutela della salute".
2. Entro il 31 agosto 2016 la Giunta regionale, con deliberazione, su proposta dell'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, nomina il direttore generale dell'Azienda sanitaria locale n. 1 di Sassari.
3. Dal 1° gennaio 2017 il direttore generale dell'Azienda sanitaria locale n. 1 di Sassari assume le funzioni di direttore generale dell'ATS.
4. Limitatamente alle altre aziende sanitarie locali oggetto di incorporazione ai sensi dell'articolo 1, comma 3, il commissariamento di cui all'articolo 9 della legge regionale n. 23 del 2014, è prorogato fino al 31 dicembre 2016.
5. La Giunta regionale, entro il termine di cui al comma 2, nomina i commissari straordinari delle aziende sanitarie locali di cui al comma 4.";
- la Giunta regionale non è stata però in grado di provvedere a tali adempimenti stante l'evidente situazione di crisi che attraversa;
- per cui si è determinato un evidente vuoto di potere, atteso che tutti gli organi amministrativi preposti alla guida delle aziende sanitarie e ospedaliere sono scaduti;
- in questa situazione, con nota n. 23435 del 1° settembre 2016, il direttore generale dell'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale ha, tra l'altro, disposto: "Ciò premesso, nel comunicare che la Giunta regionale non ha adottato entro il 31 agosto 2016 le sopra citate delibere, si ricorda ai commissari straordinari in indirizzo che nelle more dell'adozione di tali provvedimenti, al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa, trova applicazione l'istituto della prorogatio degli organi di cui alla legge n. 444 del 15 luglio 1994 e che pertanto i soggetti preposti alla struttura commissariale, a far data dal 2 settembre 2016 dovranno continuare a svolgere le rispettive funzioni limitandosi all'adozione degli atti di ordinaria amministrazione e degli atti urgenti ed indifferibili, con indicazione dei motivi di urgenza e di indifferibilità.";
- questa disposizione è palesemente illegittima in quanto dal combinato disposto degli articoli 1 e 2 della legge regionale n. 11 del 1995 risulta espressamente che l'istituto della prorogatio, per precisa scelta del legislatore regionale, non può applicarsi agli organi commissari delle aziende sanitarie e ospedaliere;
- in ogni caso, a questo risultato si giunge anche facendo applicazione dei principi generali della materia; infatti, la prorogatio non è applicabile a organi straordinari quali i commissari, tanto più ciò in presenza di una disposizione di legge eccezionale che ne ha limitato espressamente i poteri nel tempo; invero, secondo costante orientamento giurisprudenziale, risalente già a epoca anteriore alla legge n. 444 del 1994, il regime di prorogatio, legale o di fatto, non può ottenere estensione allorché si tratti, come nel caso di specie, di organo straordinario, temporaneo ed eccezionale;
- da ciò consegue che tutte le aziende sanitarie e ospedaliere i cui commissari sono scaduti il 31 agosto 2016 si trovano oggi nella situazione in cui nessun organo può assumere atti, anche se questi hanno carattere di urgenza;
- i commissari allora in carica, però, hanno continuato ad adottare atti in forza di quella disposizione del direttore generale dell'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale,

impegna

1) il Presidente della Regione a riferire in Aula sulla situazione di crisi della Giunta regionale e sui motivi che non hanno consentito di provvedere alle nomine nei termini stabiliti per legge;
2) il Presidente della Regione e l'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale a riferire in Aula se ritengono legittimo sottoporre alla Giunta regionale proposte di nomina senza che i componenti della Giunta regionale siano portati a conoscenza di tutti gli atti della proceduta, come dichiarato da taluni assessori sulla stampa;
3) il Presidente della Regione e l'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale a riferire in Aula per conoscere quali iniziative intendano assumere per porre riparo alla situazione che si è determinata con l'adozione di atti illegittimi da parte dei commissari scaduti;
4) il Presidente della Regione, la Giunta regionale e l'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale a provvedere legittimamente alle previste nomine, ponendo in essere la valutazione comparativa espressamente prevista dall'articolo 9, comma 8, lettera b) della legge regionale n. 23 del 2014.

Cagliari, 13 settembre 2016