CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURA

Mozione n. 171

MOZIONE TEDDE - PITTALIS - CAPPELLACCI - CHERCHI Oscar - FASOLINO - LOCCI - PERU - RANDAZZO - TOCCO - TUNIS - ZEDDA Alessandra - TRUZZU - ORRÙ - CRISPONI - COSSA - CARTA - SOLINAS Christian - RUBIU - OPPI - PINNA Giuseppino - TATTI circa la grave situazione nella quale versano 28 imprenditori alberghieri a seguito delle ingiunzioni di restituzione del contributo erogato in applicazione della legge regionale 11 marzo 1998, n. 9, notificate dall'Assessorato del turismo, artigianato e commercio della Regione.

***************

IL CONSIGLIO REGIONALE

PREMESSO che:
- con legge regionale 14 settembre 1993, n. 40 e legge regionale 11 marzo 1998, n. 9, la Regione Sardegna aveva rispettivamente introdotto e modificato un regime di agevolazioni per lo sviluppo dell'economia turistica finalizzato all'adeguamento delle strutture ricettive esistenti al fine di elevarne la qualità dell'offerta e l'economicità della gestione ed alla riqualificazione e alla crescita delle piccole e medio imprese esercenti attività turistiche;
- altresì, il sistema di agevolazioni individuava come destinatari degli interventi di sostegno le imprese turistiche private, singole o consorziate, come definite dall'articolo 5 della legge 17 maggio 1983, n. 217;

DATO ATTO che:
- il regime di aiuti previsto dalle leggi regionali sopra richiamate era stato sottoposto alle obbligatorie valutazioni della Commissione europea la quale ne dichiarava la compatibilità con il mercato comune concedendone l'autorizzazione all'applicazione;
- altresì, a seguito dell'autorizzazione comunitaria la Regione approvava la direttiva di attuazione degli aiuti previsti dalla legge regionale n. 40 del 1993 e dalla legge regionale n. 9 del 1998 stabilendo che fossero ammissibili gli interventi e le spese effettuati o sostenute successivamente alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 9 del 1998;

CONSIDERATO, tuttavia, che:
- contestualmente la Giunta regionale con deliberazione n. 33/6 del 27 luglio 2000 stabiliva che, in deroga alle nuove direttive ed in fase di prima applicazione della legge regionale n. 9 del 1998, potessero essere ammessi alle agevolazioni anche coloro i quali avessero effettuato i lavori o sostenuto le spese prima dell'entrata in vigore della legge regionale n. 9 del 1998, ammettendo espressamente che, a seguito della pubblicazione della direttiva di attuazione sul BURAS, si erano determinate aspettative da parte dei potenziali beneficiari e che, pertanto, "un 'ipotesi di esclusione delle opere o forniture antecedenti la data di presentazione della domanda ovvero di entrata in vigore della legge regionale n. 9 del 1998 avrebbe potuto determinare concrete possibilità di ricorsi giurisdizionali ed altrettanto realistiche possibilità di soccombenza in giudizio dell'Amministrazione regionale;
- altresì, con deliberazione della Giunta regionale n. 23/40 del 18 luglio 2002, modificata con deliberazione n. 5/38 del 7 febbraio 2003, la Regione approvava la graduatoria degli interventi ammessi alle agevolazioni previste dalla legge regionale n. 9 del 1998;

PRESO ATTO che:
- a distanza di un anno mezzo dal riconoscimento del contributo, la Regione comunicava ai beneficiari che la Commissione europea aveva avviato la procedura di indagine formale in relazione al regime di aiuti previsti dalla legge regionale n. 9 del 1998 per la violazione del trattato dell'Unione europea e per aver concesso agevolazioni ad imprese che avevano avviato i lavori o sostenuto spese prima della presentazione della domanda, ovvero, prima dell'entrata in vigore della legge regionale n. 9 del 1998, disattendendo l'esplicito obbligo contenuto nell'autorizzazione comunitaria di concedere gli aiuti in questione esclusivamente alle imprese che avessero presentato domanda prima dell'inizio dell'esecuzione del progetto;
- altresì, la Commissione europea concludeva l'indagine formale relativa ai contributi previsti dalla legge regionale n. 9 del 1998 dichiarandoli "aiuti di Stato" e, pertanto, non compatibili con i principi e le norme che disciplinano e regolamentano il mercato comune;

ATTESO che a seguito della decisione della Commissione europea, la Regione disponeva la sospensione delle erogazioni pendenti e ingiungeva alle imprese che avevano già incassato i contributi la restituzione di quanto erogato che ad oggi ammonta a circa 24.800.000 euro, oltre ad interessi e spese;

DATO ATTO che i tentativi della Regione e dei beneficiari di adire il Tribunale e la Corte di giustizia europea ed il Tribunale civile italiano per ottenere l'annullamento dei provvedimenti di recupero dei contributi non sono andati a buon fine e che, pertanto, le 28 imprese alle quali è stata chiesta la restituzione dei contributi previsti dalla legge regionale n. 9 del 1998 versano in un grave situazione finanziaria che rischia di epilogare nel peggiore dei modi per cause ad esse non imputabili, con l'apertura di procedure concorsuali nei confronti di storiche ed importanti realtà alberghiere sarde sane, ancora in attività, che garantiscono circa 4.300 posti letto ed occupano circa 1.000 lavoratori, col rischio di arrivare al fallimento;

RICORDATO che recentemente la Regione ha dovuto risolvere un problema analogo nel comparto agricolo nel quale, analogamente a quanto sta accadendo nel settore turistico-alberghiero, la Commissione europea aveva dichiarato contrari alle norme comunitarie gli aiuti previsti dalla legge 13 dicembre 1988, n. 44, a favore delle imprese agricole sarde alle quali era stata chiesta la restituzione dei contributi erogati;

EVIDENZIATO che in quell'occasione la Regione aveva considerato gli aiuti alle imprese agricole sarde "aiuti de minimis", ovvero sostegni che per la loro modesta entità, attualmente fissata dalle norme comunitarie in 200.000 euro, sono ammessi non configurandosi come "aiuti di Stato";

RITENUTO che analoga soluzione possa e debba essere perseguita dalla Regione al fine di arginare i danni derivanti alle 28 imprese alberghiere sarde dalla decisione della Commissione europea scaturita da cause ad esse non imputabili, ma dipendenti da errori dell'Amministrazione regionale,

impegna il Presidente della Regione affinché

1) intervenga con la massima urgenza per porre parzialmente rimedio alle gravi conseguenze derivanti dalla richiesta di restituzione dei contributi erogati in base alla legge regionale n. 9 del 1998, che ammontano a circa 24.800.000 euro oltre a interessi e spese, a favore di 28 imprese alberghiere sarde, ricorrendo alla soluzione applicata alle imprese agricole in analoga situazione, che aveva consentito di considerare i contributi ad esse concessi "aiuti de minimis" e non "aiuti di Stato" per la parte che non eccedeva i 200.000 euro;
2) la Giunta regionale individui ed attui le necessarie ed ulteriori misure per sostenere la difficile situazione finanziaria nella quale versano le 28 imprese alberghiere sarde intimate dalla Regione e da Equitalia, alcune delle quali si trovano ad un passo dalla dichiarazione di fallimento o sono sul punto di attivare la procedura di concordato preventivo, per motivi non imputabili alla cattiva gestione o a scelte imprenditoriali errate ma, piuttosto, a causa di errori dell'ente regionale sardo.

Cagliari, 5 agosto 2015