CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XVLegislatura
Mozione n. 60
TRUZZU - DEDONI - FENU - PITTALIS - RUBIU - SOLINAS Christian - FLORIS - TOCCO - CHERCHI Oscar - TUNIS - CAPPELLACCI - PERU - LOCCI - ZEDDA Alessandra - FASOLINO - TEDDE - RANDAZZO - OPPI - PINNA Giuseppino - TATTI - COSSA - CRISPONI - ORRÙ - CARTA, sull'attività di coltivazione degli idrocarburi mediante la tecnica della fratturazione della roccia serbatoio, nota anche come fracking o hydrofracking, con richiesta di convocazione straordinaria del Consiglio ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 54 del Regolamento.
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IL CONSIGLIO REGIONALE
PREMESSO che:
- la valorizzazione del territorio, inteso come salvaguardia e promozione dell'ambiente, delle tradizione popolari e culturali, è da gran parte dei Sardi considerato l'elemento primario attraverso cui garantire la crescita e lo sviluppo sostenibile della nostra Regione;
- in diverse zone del mondo, Usa, Europa, Italia (in particolare nell'Emilia Romagna) sono in corso attività di coltivazione degli idrocarburi, mediante la tecnica della fratturazione della roccia serbatoio (in inglese fracking o hydrofracking), indotta da iniezione di fluidi ad alta pressione, tipicamente soluzioni acquose con vari additivi funzionali tecnicamente definite proppants, con il fine di aumentare l'area del flusso della risorsa mineraria nel pozzo;
- tale tecnica viene tipicamente utilizzata per stimolare la produzione da giacimenti a permeabilità sia alta sia bassa, con differenti modalità per diverse funzionalità di fratturazione;
- tale tecnica negli ultimi dieci anni è stata intensamente impiegata soprattutto negli Stati Uniti d'America, attraverso perforazioni orizzontali dalle specifiche configurazioni, per lo sfruttamento dei giacimenti di shale gas;
- tale tecnica richiede aree soggette a ricerca con estensioni chilometriche;
- a tale tecnica risultano associate grandi quantità d'acqua e tali quantità sono a tutt'oggi un incognita, in quanto si ipotizza un impiego compreso tra i 9.000 e i 30.000mc/anno;
- al momento non vi sono in Sardegna richieste di coltivazione degli idrocarburi mediante la tecnica della fratturazione della roccia serbatoio;
VALUTATO che:
- la tecnica del fracking sembra porre problemi strutturali del sottosuolo indotti dalla fratturazione e dalla iniezione di liquidi, con perforazioni verticali e orizzontali;
- a tutt'oggi sussistono seri rischi di contaminazione chimica delle acque sotterranee e dell'aria;
- la tecnica può condurre a un depauperamento e a un esaurimento delle acque sotterranee per interessamento degli acquiferi profondi (problema quali-quantitativo);
- non sono note le quantità e la qualità delle sostanze additivanti l'acqua in pressione;
- non sono note le interazioni tra l'attività di ricerca in oggetto e i fenomeni di sismicità indotta localizzati in aree soggette alle attività di ricerca mediante fracking, tant'è vero che vi è chi individua in tale tecnica le cause scatenanti del recente terremoto in Emilia Romagna;
CONSIDERATO che:
- nei siti di numerose associazione ambientaliste compaiono pagine che descrivono le interazione tra le attività di ricerca in oggetto e i vari aspetti ambientali prima elencati;
- negli stessi Stati Uniti, dove la tecnica del fracking è stata abbondantemente utilizzata, diverse comunità locali hanno recentemente dato vita a vere e proprie moratorie contro la fatturazione idraulica, denunciando il consistente inquinamento dell'aria e degli acquiferi;
- la costituzione geologica del territorio sardo, con prevalenza di graniti (Sarrabus, Sulcis, Ogliastra, Gallura) e scisti (Arburese, Sarrabus, Nuorese, Sulcis, Iglesiente), vulcaniti (Arcuentu, M.te Arci, Montiferru, Altopiano Macomer-Abbasanta) e materiali (ghiaie, sabbie limi argille) alluvionali (Campidano) è predisponente per le attività di ricerca mediante la tecnica del fracking;
- la classificazione sismica (Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003), in mancanza di studi e definizione di una microzonazione sismica, attribuisce alla Sardegna una zona sismica 4, ovvero zona meno pericolosa con rarità di fenomeni sismici;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 34/33 del 7 agosto 2012, "Direttive per lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale. Sostituzione della deliberazione della Giunta regionale n. 24/23 del 23 aprile 2008" e in particolare l'allegato A1 "Categorie di opere da sottoporre alla procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) regionale", al punto 19. "Attività di coltivazione sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all'articolo 2, comma 2, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443. (Combustibili liquido-gassosi)" impone la procedura di VIA anche per le attività di coltivazione degli idrocarburi mediante la tecnica del fracking;
- le attività di ricerca nel territorio della Sardegna devono essere corredate da apposito studio geologico e pertanto corredate da valutazioni inerenti un espresso giudizio di fattibilità tecnico-geologica e idrogeologica nonché di una valutazione sulla pericolosità geologica,
impegna il Consiglio regionale e la Giunta regionale a:
1) istituire una commissione tecnico-scientifica presso l'Assessorato regionale dell'industria composta da esperti geologi, anche appartenenti all'Università, all'Ordine dei geologi della Sardegna, al fine di valutare tutti i rischi geologici, idrogeologici e idraulici, sismici e ambientali connessi all'attività di ricerca di combustibili attraverso la tecnica della fatturazione;
2) far sì che la valutazione dei rischi prima citati comprenda ogni forma di ricerca, ivi compresa la sperimentazione di nuovi metodi e nuove tecnologie: in particolare, il lavoro di individuazione dei rischi prima indicati dovrà focalizzarsi sulla protezione delle acque, intendendo con tale accezione la protezione e salvaguardia degli acquiferi e delle falde;
3) far sì che la valutazione comprenda l'impatto a breve, medio e lungo termine di tutte le operazioni legate alle attività di individuazione e ricerca dei combustibili liquidi e gassosi, nonché l'evidenziazione della reale sussistenza di relazioni tra sismicità delle aree e sismicità indotta dalle operazioni di ricerca dei combustibili;
4) sospendere, in via cautelativa, a ispirazione del principio di precauzione della salute e incolumità delle popolazioni, ogni autorizzazione integrata ambientale, ogni procedura di VIA e/o assoggettabilità ambientale nonché di valutazione d'incidenza, passate, in corso d'esame e future e qualsiasi altra autorizzazione ambientale in merito a nuovi progetti di ricerca di combustibili mediante l'utilizzo della tecnica del fracking, sino a quando non siano riferite al Consiglio regionale le valutazioni e le risultanze conclusive del lavoro svolto dalla Commissione.
Cagliari, 24 luglio 2014