CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

XVLegislatura

Mozione n. 471

UNALI - LAI - DESINI - COCCO Daniele Secondo - PIZZUTO - SECHI - COLLU - TENDAS - ZANCHETTA - FASOLINO - SATTA - MELONI Giuseppe - ZEDDA Paolo Flavio - COINU - SABATINI sulla tutela dell'identità sarda e sul diritto al suo esercizio in ambito europeo sul divieto di discriminazione.

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IL CONSIGLIO REGIONALE

PREMESSO che:
- con legge regionale 27 giugno 2018, n. 22, l'Assemblea regionale ha disciplinato la politica linguistica regionale, la quale si fonda sul principio che la Regione assume l'identità linguistica del popolo sardo come bene primario e individua nella sua affermazione il presupposto di ogni progresso personale e sociale;
- la legge e ogni legge ed atto presupposto e precedente, informano la propria ratio sulla consapevolezza che la lingua sarda è un mondo, un universo, un immaginario, un sistema relazionale, una capacità di raccontare e di vedere un territorio unico ed insostituibile e che, senza un senso, senza un percorso condiviso, un popolo è destinato ad un futuro di annullamento;
- i fondamenti che hanno uniformato il percorso politico-culturale si rinvengono nella convinzione e consapevolezza che l'omologazione culturale, rappresenta una perdita economica e sociale ancor prima che culturale, per gli individui e per i popoli; ecco perché la comunità sarda ha necessità di recuperare i suoi codici etici improntati sulla solidarietà e sui valori dell'individuo e percorrere a livello locale azioni concrete atte a sviluppare prosperità e benessere e partecipare così, nell'interdipendenza, agli scambi e ai rapporti economici e culturali con tutti i popoli del mondo.

CONSIDERATO che:
- sul piano internazionale si evincono due livelli di tutela delle minoranze linguistiche e nazionali: la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni unite il 10 dicembre 1948 e tutti i documenti generali di indirizzo delle Nazioni unite o di organismi che afferiscono all'ONU e dall'altro la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie del 29 giugno 1992 e la molteplice attività legislativa dell'Unione europea e dei suoi organi legislativi ed esecutivi, in particolare la Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali del 1° febbraio 1995;
- la Costituzione repubblicana, la normativa statale (legge n. 482 del 1999) e internazionale, sanciscono in maniera inequivocabile che alle minoranze linguistiche vanno garantiti fondamentali diritti, che fanno parte non tanto di speciali norme di tutela, ma di diritti umani inderogabili;
- tuttavia, tali precetti imprescindibili talvolta non vengono rispettati a livello istituzionale nella vita reale dei nostri cittadini;

RILEVATO infatti, che:
- un concittadino, residente in Repubblica Ceca per motivi familiari, docente di lingua sarda per diversi anni all'Università di lettere e filosofia "Masaryk" di Brno, consapevole della propria identità storico-culturale, oltre ad aver insegnato la lingua, le tradizioni e la storia della Sardegna ai suoi discenti, contribuendo alla diffusione della cultura sarda in Europa e, nel contempo, seppur indirettamente, conferendo prestigio e interesse dell'intera Isola verso l'esterno, ha voluto caparbiamente tramandare tutti i valori di cui è portatore anche al proprio figlio Antoni, al quale si è rivolto fin dalla nascita unicamente in lingua sarda;
- ciò ha costituito un patrimonio di conoscenze da tramandare al figlio, condizione a lui favorevole in quanto da generazioni la sua famiglia è composta da intellettuali e professionisti apprezzati in ogni campo: musicale, giuridico, letterario e religioso, con una particolare attenzione all'identità del popolo sardo e la sua storia;
- dopo tre anni dalla nascita il rapporto con la madre ceca si è irrimediabilmente incrinato e ciò ha comportato le dispute giudiziarie tutt'ora in corso con il protocollo n. 121 Nc 71/2016 -101 del Tribunale di Brno per l'affidamento condiviso del bambino, che durano da oltre tre anni, nell'indifferenza generale della istituzioni;
- la condizione di straniero e per giunta sardo, non ha giovato al padre, professionista di valore anche in campo musicale, per i titoli accademici conseguiti nel suo percorso formativo internazionale, finalizzati anche questi al recupero del patrimonio musicale, culturale della Sardegna (non ultimo il lavoro sulle assonanze fra il flamenco e il canto a "chiterra" presentato con un cantante sardo di talento, in anteprima ad un festival internazionale di flamenco, oggetto di una collaborazione in atto);
- come sopra accennato i gravosi e persistenti problemi familiari, acuiti dal mancato sostegno delle istituzioni della Repubblica Ceca, ricorrono dal momento in cui la madre assume un atteggiamento ossessivo nei confronti del bambino impedendo di fatto un rapporto sereno con il padre;
- non si può tralasciare che per perseguire i suoi scopi, la madre ha affrontato temi molto delicati, quali il patrimonio genetico del padre, con precisi riferimenti al fatto di essere sardo: in data 6 giugno 2017 alla pagina 3 dell'appello della madre si legge: "Otec je italsky obcan... " "Il padre è un cittadino italiano originario della Sardegna. Egli è una persona egocentrica, che è principalmente dovuto al suo patrimonio genetico [...]"; Nega la realtà quando afferma in data 25 maggio 2018, dinanzi all'Autorità, col solo fine di allontanare il figlio dalla genitorialità paterna che "non è vero che il minore comunica in tre lingue poiché domina la lingua ceca e del sardo ha una conoscenza basica"; la madre si riferisce a tre lingue: sardo, ceco e spagnolo, quest'ultimo usato abitualmente dalla coppia e che lei afferma che il bambino non conosce, a fronte della dichiarazione paterna di una conoscenza passiva dello stesso da parte del bambino; in data 1° ottobre 2018 su documenti ufficiali inviati al giudice la madre, consapevole dell'immunità goduta da parte delle autorità prosegue asserendo: [...] il padre non solo non ha mostrato interesse [a un corso prescolare per Antoni ndr], ma probabilmente non è nemmeno in grado di seguire il corso prescolare del minore per ignoranza della lingua ceca [...]"; i concetti discriminatori si ripetono continuamente nella copiosa corrispondenza della madre e del suo avvocato;
- si ricalca sempre il concetto per il quale il padre, non avendo una conoscenza del ceco, non sarebbe in grado di seguire l'educazione scolastica del figlio; i fatti tuttavia, depongono in maniera diametralmente opposta, tanto che il bambino, con la guida del padre, ha superato brillantemente il test prescolare; senz'altro si può affermare che Antoni ha il diritto di ricevere dal padre la conoscenza e l'amore per la sua identità di sardo;
- è scandaloso, tuttavia che il giudice non abbia mai censurato queste condotte illegali e discriminatorie, oltreché lesive del diritto superiore del minore;
- il tribunale non ha tenuto conto delle indicazioni fomite dal CTU (rinomata psicologa super partes nominata dal tribunale) che ha consigliato, nella sua relazione peritale, l'affido congiunto con un intervallo settimanale (una settimana col padre e una con la madre) almeno fino a quando il bambino non sarà iscritto alla prima elementare, ricadendo, tuttavia, in logiche discriminatorie quando ritiene che tale indicazione non debba più avere corso, con detta prescrizione, con l'inizio dell'attività del bambino nella scuola primaria, a causa della non conoscenza del padre della lingua ceca.
- neppure per tale periodo il tribunale ha preso in considerazione la suddetta indicazione del CTU, facendo affidamento a relazioni di psicologi, psichiatri ecc scelti arbitrariamente dalla madre, senza spiegare i motivi e i criteri delle loro indicazioni e, senza che mai questi abbiano avuto un contatto col padre. Per evitare quasi totalmente i contatti anche rispetto alle prescrizioni giudiziali ci ha pensato impunemente la madre, con svariati stratagemmi e scuse;
- è evidente che la risposta del padre al giudice, sia per protocollo che in appello è stata improntata, ancora una volta, rimarcando l'aspetto discriminatorio per la questione linguistica;
- nel non ritenere aberranti simili decisioni, si legittima, in buona sostanza che in Repubblica Ceca nessun cittadino europeo di diversa nazionalità possa esercitare il ruolo genitoriale perché non ha una conoscenza della lingua locale e per tali ragioni possa essere privato del figlio in caso di separazione. Mentre, al contempo vengono tollerate condotte prevaricatrici sottese a chiara sindrome da alienazione parentale, poste in essere da una madre (purché cittadina Ceca) che nei fatti, dimostra crudeltà nei confronti del proprio figlio;
- ad abundantiam seguendo la logica adottata dalle istituzioni ceche un minore con genitore non vedente, non udente o muto dovrebbe essere privato tout court della figura genitoriale;
- nel caso di specie, il padre parla fluentemente la lingua ceca, pertanto non si comprende la forzatura a voler sostenere il contrario, comunque, ritenendo che anche se comunicasse solo utilizzando la lingua sarda questo possa essere pregiudizievole per l'esercizio del ruolo paterno;
- infine, ma non per questo meno importante, il fatto che il minore possa alternativamente comunicare col padre in diverse lingue, a seconda delle circostanze, mantenendo inviolata ed esclusiva fra i due la lingua sarda, non può che arricchire Antoni tutelando così le sue origini;

ACCERTATO che:
- senza voler dissertare sulla posizione ormai prevalente della giurisprudenza delle supreme corti che rispetto a reiterate condotte di sottrazione di minore, come più volte accaduto nel caso in specie, va ritenuta responsabile la madre separata che vieta al padre di stare con il figlio, non osservando così l'obbligo di attivarsi efficacemente per consentire l'esercizio dei diritti riconosciuti all'altro genitore, ma primariamente quello del minore al diritto alla bigenitorialità, occorre per quanto ci riguarda, assumere politicamente nei confronti delle istituzioni delle Repubblica Ceca e presso le sedi Europee, una posizione ferma affinché i cittadini sardi:
1) non vengano discriminati nell'esercizio dei loro diritti fondamentali di uso della lingua sarda nel mondo, con il diritto di diffonderla ai propri figli, unitamente alla cultura, storia e tradizioni della Sardegna, senza che questo ingeneri posizioni differenziate e pregiudizievoli rispetto ai cittadini cechi;
2) vengano rispettate le normative internazionali ed europee in materia di non discriminazione e tutela delle minoranze linguistiche, norme tutte sopra citate;
3) che l'esercizio della giustizia, anche in materia di affido genitoriale, tenga conto dei trattati internazionali sulla tutela dei minori e dei diritti dei cittadini italiani, con particolare riferimento alle peculiarità insite alla condizione dì insularità e ciò specificatamente per quanto concerne le visite del minore in Sardegna, parimenti cittadino italiano, che devono tenere conto dei tempi per il trasporto da e per la Repubblica Ceca (si riscontra che le decisioni giudiziali, non hanno tenuto conto di tale circostanza, infliggendo alla famiglia patema di origine, sofferenza per le mancate visite del minore, impedite principalmente dalla ingiustificata condotta della madre e in parte dalle condizioni dettate dal giudice che prescindono da tale valutazione. È dall'aprile del 2015 che al bambino è stato proibito il viaggio in Sardegna per decisione materna. Le tre richieste inoltrate dal padre, nell'arco del biennio sono state rigettate, perché richiedevano l'affido estivo e per il corrente Natale per almeno 15 giorni, a fronte di una sottrazione ingiusta del minore ad opera della madre, debitamente rappresentata al giudice, incurante dei fatti, con la complicità del servizio sociale e della polizia che non è mai intervenuta a seguito di opportune denunce. In buona sostanza per il padre si è rinnovato l'uso, sebbene le disposizioni giudiziali interlocutorie e di primo grado recassero altri precetti, di non vedere il figlio per tutto il periodo estivo e fino a settembre inoltrato, storia che si ripete da tre anni, con grave pregiudizio per la crescita serena del bambino),

impegna il Presidente della Regione e la Giunta regionale

ad attivarsi presso le sedi istituzionali della Repubblica Ceca e presso il Parlamento europeo affinché simili condotte discriminatorie a carico del popolo sardo vengano censurate, attivando, se del caso, procedure di infrazione ai trattati vigenti in materia.

Cagliari 8 gennaio 2019