CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XVLegislatura
Mozione n. 469
DESINI - CONGIU - CHERCHI Augusto - MANCA Pier Mario - UNALI sulla necessità di intervenire presso il Governo e il Parlamento affinché l'iscrizione all'Albo degli educatori professionali e l'esercizio della relativa professione nell'ambito dei servizi e delle strutture socio-sanitarie sia consentita anche ai laureati al corso di laurea della classe L19.
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IL CONSIGLIO REGIONALE
PREMESSO che:
- la figura dell'educatore professionale è stata individuata con il decreto del Ministero della sanità 8 ottobre 1998, n. 520 (Regolamento recante norme per l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'educatore professionale, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502), che lo ha definito come "l'operatore sociale e sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, attua specifici progetti educativi e riabilitativi, nell'ambito di un progetto terapeutico elaborato da un'equipe multidisciplinare, volti a uno sviluppo equilibrato della personalità con obiettivi educativo/relazionali in un contesto di partecipazione e recupero alla vita quotidiana; cura il positivo inserimento o reinserimento psicosociale dei soggetti in difficoltà";
- il suddetto decreto ministeriale prevedeva che l'educatore professionale svolgesse la propria attività professionale all'interno di servizi socio-sanitari e strutture socio-sanitarie-riabilitative e socio-educative pubbliche o private, sul territorio, nelle strutture residenziali e semiresidenziali in regime di dipendenza o libero professionale;
- per effetto di diversi interventi legislativi di carattere settoriale, per l'esercizio della professione di educatore professionale era richiesto, finora, il possesso del diploma di un corso di laurea triennale nella classe L/SNT2 (classe delle lauree in professioni sanitarie della riabilitazione) o del diploma di un corso di laurea triennale nella classe L19 (classe delle lauree in scienze dell'educazione e della formazione);
- infatti, nelle strutture socio-sanitarie prestano da tempo la propria attività lavorativa sia educatori laureati in scienze dell'educazione che educatori provenienti da corsi di laurea interni alle Facoltà di medicina;
- l'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) ha confermato la figura dell'educatore professionale di cui al decreto ministeriale n. 520 del 1998 e nel contempo identificato le - distinte - figure dell'educatore professionale socio-pedagogico e del pedagogista ("L'educatore professionale socio-pedagogico e il pedagogista operano nell'ambito educativo, formativo e pedagogico, in rapporto a qualsiasi attività svolta in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita, in una prospettiva di crescita personale e sociale, secondo le definizioni contenute nell'articolo 2 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13"), limitando, tuttavia, l'ambito di operatività dell'educatore socio-pedagogico e del pedagogista ai "servizi e ... presidi socio-educativi e socio-assistenziali, nei confronti di persone di ogni età prioritariamente nei seguenti ambiti: educativo e formativo; scolastico; socio-assistenziale, limitatamente agli aspetti socio-educativi; della genitorialità e della famiglia; culturale; giudiziario; ambientale; sportivo e motorio; dell'integrazione e della cooperazione internazionale'' (articolo 1, comma 594);
- la legge precisa che la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico è attribuita con laurea L19 (articolo 1, comma 595), mentre la qualifica di educatore professionale socio-sanitario è attribuita a seguito del rilascio del diploma di laurea abilitante di un corso di laurea della classe L/SNT2, fermo restando quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 8 ottobre 1998, n. 520 (articolo 1, comma 596);
- la legge 11 gennaio 2018, n. 3 (Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute), meglio nota come "Legge Lorenzin", nel disporre il riordino delle professioni sanitarie, ne ha istituito gli ordini e gli albi; in particolare, l'articolo 5 ("Istituzione dell'area delle professioni sociosanitarie") della legge istituisce l'area delle professioni sociosanitarie, ricomprendendo al suo interno i preesistenti profili professionali di operatore socio-sanitario, assistente sociale, sociologo ed educatore professionale;
- in attuazione della Legge Lorenzin, il decreto del Ministero della salute del 13 marzo 2018 (Costituzione degli Albi delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione) ha previsto l'istituzione degli albi professionali delle professioni sanitarie, tra i quali annovera l'albo della professione sanitaria di educatore professionale, e ha stabilito espressamente che "per l'esercizio di ciascuna delle professioni sanitarie in qualunque forma giuridica svolto, è necessaria l'iscrizione al rispettivo albo professionale";
- l'articolo 2 del succitato decreto ministeriale prescrive quale requisito necessario per l'iscrizione agli albi delle professioni sanitarie il possesso di laurea abilitante all'esercizio della professione sanitaria ovvero titolo equipollente o equivalente;
CONSIDERATO che, pertanto, per effetto della legge n. 3 del 2018 e del conseguente decreto ministeriale, l'iscrizione all'albo degli educatori professionali, e quindi l'esercizio della relativa professione, sarà possibile, in futuro, soltanto per i laureati al corso L/SNT2, con esclusione dei laureati L19;
EVIDENZIATO che:
- tuttavia, le strutture socio-sanitarie erogano sia prestazioni sanitarie a rilevanza sociale che prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, per cui continua a essere fondamentale la presenza di entrambe le tipologie di educatori;
- la scelta di pretendere quale titolo necessario per l'iscrizione nell'albo degli educatori professionali - e quindi per l'esercizio della relativa professione - esclusivamente una laurea della classe L/SNT2 rischia di snaturare, in prospettiva, la figura dell'educatore professionale così come finora intesa, assegnandole un'impronta marcatamente sanitaria e privandola di quelle sfaccettature che la arricchivano e la rendevano particolarmente duttile e funzionale agli obiettivi del recupero e della valorizzazione della dignità umana al di là della specifica patologia o dell'origine del disagio della persona assistita;
- in Sardegna i primi corsi di laurea nella classe L/SNT2 sono stati attivati pochi anni fa;
RILEVATO che:
- a seguito dei succitati interventi legislativi e ministeriali, la Società italiana di pedagogia (SIPED), con una lettera indirizzata ai Ministri e alle istituzioni competenti, ha chiesto, tra le altre cose, che venisse mantenuta la possibilità da parte dei laureati L19 di accedere anche alle strutture socio-sanitarie, sia pur limitatamente alle attività educative;
- si registrano, su questo fronte, molte iniziative degli studenti dei corsi di laurea in Scienze dell'Educazione: petizioni, ricorsi giurisdizionali, nonché un esposto alla Commissione dell'Unione europea per discriminazione nei loro confronti;
- i Consigli delle altre regioni hanno già adottato atti volti a impegnare la rispettiva Giunta a farsi con urgenza portavoce presso i competenti Ministeri affinché sia consentita l'iscrizione all'albo professionale degli educatori anche ai laureati L19;
PRESO ATTO che:
- il disegno di legge di bilancio 2019 attualmente all'esame del Senato, al comma 275 dell'articolo 1 così come emendato nel corso dei lavori alla Camera prevede quanto segue: "All'articolo 1, comma 594, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: «socio-assistenziale, limitatamente agli aspetti socio-educativi» sono inserite le seguenti: «, nonché, al fine di conseguire risparmi di spesa, nei servizi e nei presìdi socio-sanitari e della salute limitatamente agli aspetti socio-educativi».";
- tuttavia, dopo l'approvazione, da parte della Camera, della supportata disposizione, che sanerebbe, di fatto, la situazione di circa 150.000 educatori socio-pedagogici che lavorano nei servizi sociosanitari e che rischiano di perdere il posto di lavoro per effetto della legge di bilancio dello scorso anno, si ha notizia di un emendamento presentato in Commissione Bilancio del Senato e volto a sopprimere il comma 275,
impegna il Presidente della Regione e l'Assessore regionale
dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale
a farsi parte attiva presso il Governo e il Parlamento affinché l'iscrizione all'Albo degli educatori professionali e, comunque, l'esercizio della relativa professione nell'ambito dei servizi e delle strutture socio-sanitarie siano consentiti anche ai laureati al corso di laurea della classe L19.
Cagliari 21 dicembre 2018