CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XVLegislatura
Mozione n. 4
DEDONI - PITTALIS - RUBIU - SOLINAS Christian - FENU - COSSA - CRISPONI - CAPPELLACCI - ZEDDA Alessandra - TUNIS - TOCCO - RANDAZZO - PERU - TEDDE - CHERCHI Oscar - FASOLINO - LOCCI - OPPI - PINNA Giuseppino - TATTI - ORRU' - CARTA - TRUZZU sul trasferimento della quota di accise spettante alla Regione ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto speciale per la Sardegna, con richiesta di convocazione straordinaria del Consiglio ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 54 del Regolamento.
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IL CONSIGLIO REGIONALE
PREMESSO che:
- il carburante per autotrazione, ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è soggetto ad accise;
- l'articolo 2, comma 1, del medesimo decreto legislativo stabilisce che, per i prodotti sottoposti ad accise, l'obbligazione tributaria sorge al momento della loro fabbricazione o importazione;
- il comma 2 del medesimo articolo 2 prevede che l'accisa diventa esigibile all'atto dell'immissione in consumo del prodotto nel territorio dello Stato;
- l'articolo 5 del predetto decreto legislativo n. 504 del 1995 prevede che l'amministrazione finanziaria possa autorizzare la realizzazione e l'utilizzo di depositi fiscali all'interno dei quali i prodotti sottoposti ad accise possano transitare in regime sospensivo, senza, cioè, che tali scambi abbiano rilevanza fiscale e, quindi, comportino l'esigibilità delle accise;
- in presenza di depositi fiscali, infatti, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 504 del 1995, l'immissione in consumo che determina l'esigibilità delle accise è data dallo svincolo da un regime di sospensione e cioè dall'uscita del prodotto dal deposito fiscale verso un destinatario che non ha tale qualifica di deposito fiscale;
- l'articolo 8, lettera e), dello Statuto speciale per la Sardegna, nella sua originaria formulazione, prevedeva che le entrate della Regione sono costituite, tra l'altro, dai 9/10 dell'imposta di fabbricazione percetta nel territorio della Sardegna;
RAMMENTATO che:
- la società SARAS è titolare in Sardegna di un impianto di produzione di carburanti, che produce una quota di poco superiore al 15 per cento dei prodotti petroliferi nel nostro paese, pari a circa 15,5 milioni di tonnellate di petrolio lavorate;
- tale società si è dotata di diversi depositi fiscali presso Arcola (La Spezia), Civitavecchia, Livorno e Ravenna;
- la gran parte dei prodotti petroliferi prodotti in Sardegna viene, quindi, inviata in questi depositi fiscali e, uscendo dai medesimi, viene immessa in commercio;
- in conseguenza di ciò solo una piccola parte dei prodotti petroliferi fabbricati in Sardegna dalla SARAS viene, invece, immessa in commercio nel nostro territorio;
RILEVATO che in virtù del descritto meccanismo, e in forza dell'originaria formulazione dell'articolo 8, lettera e), dello Statuto speciale, tutte le accise relative alla maggior parte dei prodotti petroliferi fabbricati dalla SARAS in Sardegna diventavano esigibili e, quindi, venivano riscosse fuori dalla Sardegna, di guisa che tali accise, in quanto non percette in Sardegna, non concorrevano a formare le entrate della Regione;
ATTESO che:
- il descritto quadro normativo è stato modificato dall'articolo 1, comma 834, della legge 27 dicembre n. 296 (finanziaria 2007), che ha aggiunto, all'articolo 8 dello Statuto speciale sardo, il seguente comma: "Nelle entrate spettanti alla Regione sono comprese anche quelle che, sebbene relative a fattispecie tributarie maturate nell'ambito regionale, affluiscono, in attuazione di disposizioni legislative o per esigenze amministrative, ad uffici finanziari situati fuori del territorio della Regione";
- detta norma faceva parte di un complessivo accordo Stato-Regione in virtù del quale la Sardegna, a fronte delle maggiori entrate, si accollava gli oneri relativi alla sanità e ai trasporti;
- lo Stato per la parte relativa all'entrata ha continuato a dare, unilateralmente, l'interpretazione più sfavorevole alla Sardegna della norma suddetta, calcolando le accise sempre sulla base del criterio della loro percezione nel territorio isolano, non trasferendo alla Regione le quote di spettanza sulle accise relative ai prodotti fabbricati in Sardegna, ma riscosse altrove;
CONSIDERATO che:
- il Consiglio regionale, ritenendo non più tollerabile la situazione, nell'ultima legge finanziaria ha introdotto la norma dell'articolo 1, comma 1, approvata peraltro all'unanimità, che recita: "1. Ai sensi dell'articolo 8, primo comma, lettera d), e secondo comma della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), nelle entrate spettanti alla Regione sono comprese anche le imposte di fabbricazione su tutti i prodotti che ne siano gravati generate nel territorio regionale anche se riscosse nel restante territorio dello Stato";
- l'adozione di detta norma ha comportato l'inserimento di una posta in entrata di un miliardo in più nel bilancio regionale, somma da ritenere puramente indicativa (per difetto) di quanto dovuto e non versato dalla Stato su base annua;
RITENUTO che, accanto all'aspetto economico, dette somme rappresenterebbero anche un segnale di ristoro dei danni ambientali ed ecologici arrecati al territorio sardo dalla presenza della raffineria della SARAS;
RILEVATO che il Governo nazionale ha impugnato davanti alla Corte costituzionale la legge finanziaria regionale 2014 proprio in ragione della citata norma in materia di accise;
RILEVATO altresì che le prime dichiarazioni di esponenti della Giunta regionale a seguito dell'impugnativa appaiono improntate ad un atteggiamento di arrendevolezza nei confronti del Governo, laddove è necessaria massima consapevolezza e determinazione nella difesa delle prerogative della Sardegna e dei diritti dei cittadini sardi,
impegna la Giunta regionale
a far valere convintamente ed efficacemente presso la Corte costituzionale le ragioni della Sardegna per ottenere dallo Stato il rispetto dell'articolo 8 dello Statuto speciale sardo e, segnatamente, il trasferimento delle quote delle accise nella misura prevista dal menzionato articolo 8, lettera e), con particolare riferimento alle accise riscosse sui carburanti e sui derivati petroliferi prodotti in Sardegna.
Cagliari, 27 marzo 2014