CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

XVLegislatura

Mozione n. 345

CAPPELLACCI - PITTALIS - CONTU - FASOLINO - LOCCI - TEDDE - TOCCO - TUNIS - ZEDDA Alessandra sulle azioni a difesa del prezzo, della diffusione e della qualità del latte ovino e degli altri prodotti agroalimentari sardi.

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IL CONSIGLIO REGIONALE

PREMESSO che:
- l'articolo 1 della legge regionale 19 gennaio 2010, n. 1, al comma 1 recita:
"1. La Regione, ai sensi della presente legge, promuove:
a) il consumo dei prodotti agroalimentari di qualità, locali e a filiera corta nell'ambito della ristorazione collettiva, dell'attività agrituristica e del turismo rurale, in un'ottica di riduzione degli impatti ambientali;
b) l'incremento dell'offerta di prodotti agricoli e agroalimentari di origine regionale da parte della distribuzione e degli esercenti attività di ristorazione nell'ambito del territorio regionale;
c) l'informazione ai consumatori sull'origine e le specificità dei prodotti agricoli e agroalimentari regionali;
d) la tutela del consumatore attraverso la promozione della libertà dell'offerta;
e) l'incremento della vendita diretta dei prodotti agricoli e agroalimentari regionali da parte degli imprenditori agricoli;
f) il consumo di alimenti privi di organismi geneticamente modificati (OGM)";
- l'articolo 2, comma 3, della medesima legge prevede che la Regione promuova la conclusione di accordi tra gli enti pubblici titolari di servizi di ristorazione collettiva e gli altri soggetti interessati, con cui vengono disciplinate le modalità operative per promuovere il consumo dei prodotti di cui al comma 1;
- i commi 5 e 6 del medesimo articolo recitano:
"5. In conformità a quanto disposto dall'articolo 59, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), e dall'articolo 2 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), le pubbliche amministrazioni, quando procedono all'acquisto di derrate alimentari per i servizi di ristorazione direttamente gestiti o predispongono capitolati per servizi di ristorazione collettiva aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, subordinano l'economicità a criteri di qualità, nonché alla tutela della salute e difesa dell'ambiente, ad esigenze sociali e alla promozione dello sviluppo sostenibile, con l'introduzione dei prodotti di cui al comma 1. Predispongono, inoltre, menù che tengano conto della stagionalità delle produzioni.
6. Per le finalità di cui al presente articolo la Giunta regionale promuove anche appositi protocolli d'intesa con le amministrazioni civili e militari dello Stato";
- l'articolo 4 della legge regionale n. 1 del 2010 stabilisce che l'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale promuove, attraverso l'agenzia regionale competente, anche in collaborazione con le province e i comuni, eventi, scambi e gemellaggi, progetti educativi, concorsi, laboratori e percorsi di educazione alimentare diretti prevalentemente al mondo della scuola, in particolare attraverso le fattorie didattiche iscritte all'Albo regionale delle fattorie didattiche della Sardegna";
- l'articolo 10 della legge regionale 17 novembre 2010, n. 15, al comma 1 recita:
 "1. Il comma 10 dell'articolo 2 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale) è sostituito dal seguente: "1. L'Amministrazione regionale finanzia una campagna di educazione alimentare presso le scuole del territorio regionale, per gli anni scolastici 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, al fine di rafforzare il legame con il territorio ed educare al consumo consapevole dei prodotti agro-alimentari tradizionali e di qualità. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità dell'intervento. La spesa prevista è di euro 500.000 per l'anno 2011 e di euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2012 e 2013. L'aiuto di cui al presente articolo è erogato previa approvazione della Commissione europea";
- l'articolo 21 della legge regionale n. 15 del 2010, al comma 1 recita:
 "1. La Regione promuove la valorizzazione delle produzioni ovine mediante:
a) un programma di sperimentazione finalizzato ad individuare efficaci sistemi di tracciabilità delle produzioni e lavorazioni dell'agnello IgP di Sardegna e ad evitare l'eventuale commercializzazione di animali che non rispettano le norme previste dal relativo disciplinare di produzione;
b) l'individuazione di azioni finalizzate alla destagionalizzazione delle produzioni ovine";
- appare singolare che una legge approvata all'unanimità dal Consiglio regionale resti disattesa perfino dai promotori, oggi in maggioranza, e da una Giunta regionale che si disinteressa completamente della sorte di pastori e contadini sardi;
- l'attuazione di tali disposizioni normative è uno strumento fondamentale per difendere il prezzo del latte ovino e per tutelare la qualità e la diffusione dei prodotti agroalimentari in generale;
- tale azione è indispensabile per difendere e rilanciare l'agroalimentare sardo dalle pratiche sempre più aggressive del mercato;
- l'obiettivo finale deve essere quello di sostituire i prodotti anonimi che diamo ai ragazzi e ai malati con le migliori eccellenze sarde a denominazione di origine protetta, a km zero e di filiera corta,

impegna il Presidente della Regione

1) a porre in essere le azioni finalizzata a valorizzare la promozione della qualità dei prodotti della Sardegna, con particolare riguardo alle politiche già previste dalle leggi regionali n. 1 e n. 15 del 2010;
2) a promuovere, in particolare, la somministrazione di prodotti sardi presso i servizi di ristorazione collettiva;
3) a favorire l'incremento dell'offerta di prodotti agricoli e agroalimentari di origine regionale da parte della distribuzione e degli esercenti attività di ristorazione nell'ambito del territorio regionale.

Cagliari, 4 settembre 2017