CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

XVLegislatura

Mozione n. 238

TEDDE - LOCCI - PITTALIS - CAPPELLACCI - CARTA Giancarlo - CHERCHI Oscar - FASOLINO - RANDAZZO - TOCCO - TUNIS - ZEDDA Alessandra, circa le illegittime richieste di conguagli inviate da Abbanoa agli utenti sardi relativamente alle annualita' dal 2005 al 2011.

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IL CONSIGLIO REGIONALE

PREMESSO che, in questi giorni, Abbanoa sta recapitando agli utenti sardi una serie di fatture facenti riferimento all'anno 2012 e contenenti conguagli relativi al periodo 2005/2011;

OSSERVATO che ciò conferma la consueta poca chiarezza e mancanza di trasparenza che il gestore unico del servizio idrico integrato regionale, anche in questa occasione, ha deciso di adoperare nei rapporti con i propri utenti, emettendo fatture che si riferiscono all'anno 2012 ma che contengono conguagli relativi al periodo 2005/2011;

RILEVATO che la pretesa di Abbanoa non pare costituire una componente tariffaria di competenza del 2014, ma una rimodulazione con effetti retroattivi della tariffa per il periodo 2005-2011, con maggiorazione del corrispettivo svincolata dalla regola di corrispettività e determinata per di più forfettariamente;

RILEVATO, altresì, che più che una richiesta fondata su dati ed elementi oggettivi organizzati e gestiti secondo criteri razionali, la pretesa di Abbanoa pare, tra le altre cose, un maldestro tentativo di recuperare somme relative ad annualità pregresse in ordine alle quali gli utenti hanno legittimamente eccepito o possono eccepire la prescrizione e che il gestore unico prova a recuperare, individuando un macro-periodo 2005/2011 riconducibile, non si sa come e perché, al 2012, probabilmente in quanto trattasi di annualità a oggi non ancora prescritta;

CONSIDERATO che tali fatture relative al 2012, già ricevute dalla maggior parte degli utenti sardi, contengono consumi e oneri accessori del 2012 e del 2011, mentre non vi è traccia delle annualità precedenti cioè 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005 e che, pertanto, non si comprende come Abbanoa possa qualificare le somme di cui oggi esige il pagamento come conguagli riferibili anche alle annualità 2010, 2009, 2008, 2007, 2006 e 2005.

CONSIDERATO, altresì, che non è dato conoscere come siano stati determinati i conguagli di cui si esige il pagamento, posto che mancano gli elementi di dettaglio che consentono all'utente di verificarne l'esattezza e che la voce si riferisce genericamente a un periodo molto lungo di oltre sei annualità quasi tutte prescritte;

OSSERVATO che tale mancanza di trasparenza nella determinazione dei calcoli dei conguagli non consente di accertare se per la loro quantificazione il gestore unico Abbanoa abbia tenuto conto delle penali a suo carico per il mancato rispetto degli standard tecnici e organizzativi, o se, come è probabile, esse siano state scaricate sugli utenti dato che non ve ne è traccia nella deliberazione dell'Ente di governo dell'ambito della Sardegna n. 18 del 26 giugno 2014 che quantifica i conguagli, nonostante siano previste dalla convenzione tra ente di governo e gestore unico e vi sia la ragionevole certezza che esse siano state applicate ad Abbanoa;

EVIDENZIATO che la revisione delle tariffe e la quantificazione dei conguagli sono previste dalla convenzione tra l'Ente di governo dell'ambito della Sardegna e da Abbanoa e dalla deliberazione dell'Ente di governo n. 18 del 26 giugno 2014 e sono legittime nella misura in cui i loro effetti trovano applicazione per il futuro;

DATO ATTO, infatti, che nell'ipotesi in cui i conguagli di cui oggi Abbanoa esige il pagamento si riferiscano alla necessità del gestore unico di procedere al recupero dei maggiori costi di gestione relativi a periodi pregressi, ciò violerebbe le disposizioni dell'articolo 149 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e quelle contenute nel decreto ministeriale dell'agosto 1996 e il cosiddetto metodo normalizzato, cioè lo strumento attraverso il quale viene attuata la revisione del sistema tariffario, in quanto si accollerebbe agli utenti una rimodulazione della tariffa che può avere efficacia solo per il futuro;

RIBADITO che tali disposizioni vietano che eventuali scostamenti tra quanto programmato attraverso il piano e quanto rilevato possano tradursi in maggiori costi imputabili a periodi progressi ma che, invece, si possa intervenire revisionando il piano con modifiche che troverebbero applicazione solo per il futuro;

EVIDENZIATO che, in tal senso e in un giudizio su analoga fattispecie, si è espresso anche il TAR Umbria, Sezione I, con sentenza del 5 maggio 2011, n. 126, censurando il comportamento dell'ATI, l'autorità d'ambito operante nell'Umbria, che aveva imputato a tariffa la quota relativa al conguaglio del periodo pregresso 2006/2008, al fine di recuperare i maggiori costi di gestione sostenuti dalla società affidataria del servizio idrico integrato umbro;

SOTTOLINEATO che il conguaglio pare avere lo scopo di far conseguire al gestore un riequilibro finanziario da conseguire con modalità non conformi al quadro normativo e che nessuna clausola contrattuale prevede il pagamento dei conguagli in discussione;

TENUTO CONTO che l'articolo 154, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006 stabilisce che la tariffa che l'utente paga costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato e che anche tutte le componenti della tariffa del servizio hanno natura di corrispettivo e che è inequivocabile, pertanto, che l'operazione posta in essere costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizi per la quale Abbanoa è solita emettere la relativa fattura a distanza anche di anni rispetto al periodo cui si riferisce il servizio;

SOTTOLINEATO che tale condotta pone spesso particolari problemi, non solo in ordine alla capacità dell'utente di far fronte a richieste di pagamento elevate che comprendono più annualità, ma anche in ordine alla corretta applicazione di norme tributarie con particolare riferimento alla determinazione delle imposte dirette gravanti sui redditi d'impresa;

PRESO ATTO che l'articolo 109 del testo unico delle imposte sui redditi, infatti, prevede che i redditi d'impresa debbano essere determinati in ossequio al criterio della competenza economica al quale è possibile derogare solo in presenza di ricavi, spese e altri componenti di cui nell'esercizio di competenza non sia ancora certa l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare dei quali si può tener conto nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni;

RITENUTO che la condotta di Abbanoa pare censurabile nella misura in cui nel fatturare cumulativamente consumi di più annualità pregresse, viola il principio di competenza economica;

RITENUTO, altresì, che la deroga al principio della competenza economica non possa essere applicata al caso di Abbanoa sulla base della semplice circostanza che i consumi non sono certi in quanto mancano le relative letture, dato che eventuali possibili ritardi nella loro rilevazione sono imputabili non all'impossibilità di determinarli in modo obbiettivo e tempestivo, bensì a una cattiva gestione e organizzazione del servizio da parte del gestore che non può incidere sull'applicazione della norma tributaria;

OSSERVATO che la condotta di Abbanoa, da una parte, si concretizza nel far concorrere alla formazione del reddito d'impresa del gestore componenti positivi di reddito di competenza di altri esercizi, falsando il risultato d'esercizio e il bilancio; ma ciò che è peggio, d'altra parte, costringe le imprese utenti di Abbanoa a imputare i costi per il servizio idrico integrato a esercizi diversi da quelli di competenza con la negativa conseguenza che tali costi divengono fiscalmente indeducibili,

impegna il Presidente della Regione affinché

1) intervenga presso Abbanoa al fine di conoscere gli elementi di dettaglio, se esistono, e le motivazioni che giustificano l'emissione delle fatture recapitate in questi giorni agli utenti sardi, facenti riferimento all'anno 2012 e contenenti conguagli relativi al periodo 2005/2011;
2) censuri la condotta di Abbanoa nell'ipotesi in cui, come riteniamo, il gestore unico in violazione delle disposizioni contenute nell'articolo 149 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e di quelle contenute nel decreto ministeriale dell'agosto 1996 che, rispettivamente, disciplinano il perseguimento dell'equilibrio finanziario della gestione del servizio idrico integrato e le modalità di revisione ordinaria e straordinaria del piano d'ambito e l'applicazione del cosiddetto metodo normalizzato, stia tentando di recuperare i maggiori costi di gestione rilevati relativi a periodi pregressi e di operare un riequilibro finanziario attraverso aumenti tariffari che possono avere efficacia solo per il futuro e non per le annualità pregresse;
3) ponga in essere ogni azione necessaria per impedire che Abbanoa continui ad agire in danno agli utenti sardi con comportamenti che in fattispecie analoghe sono stati ritenuti illegittimi dalla giurisprudenza amministrativa e che, violando norme tributarie, costringono le imprese utenti di Abbanoa a imputare i costi per il servizio idrico integrato a esercizi diversi da quelli di competenza, con la negativa conseguenza che tali costi divengono fiscalmente indeducibili.

Cagliari, 24 giugno 2016