CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

XVLegislatura

Mozione n. 237

BUSIA - DESINI - CHERCHI Augusto - CONGIU - MANCA Pier Mario - UNALI sulla necessitą di adottare con urgenza una deliberazione che disciplini organicamente i corsi di formazione BLSD/PBLSD e l'accreditamento dei soggetti formatori e deleghi il rilascio delle autorizzazioni all'uso dei DAE ai centri/enti accreditati all'erogazione dei corsi.

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IL CONSIGLIO REGIONALE

PREMESSO che:
- ogni anno, in Italia, circa 60.000 persone muoiono in conseguenza di un arresto cardiaco;
- nel caso di arresto cardiaco si assiste ad una cessazione delle funzioni cardiache, spesso improvvisa, suscettibile di cagionare la morte del soggetto che ne è colpito;
- la letteratura scientifica internazionale ha dimostrato che in caso di arresto cardiaco improvviso un intervento di primo soccorso, tempestivo e adeguato, contribuisce a salvare fino al 30 per cento in più delle vittime;
- è stato dimostrato, in particolare, che l'uso del Defibrillatore semiautomatico esterno (DAE) nei primi cinque minuti dal manifestarsi dell'arresto può consentire la spontanea ripresa dell'attività cardiaca: per ogni minuto di ritardo prima che venga erogato lo shock elettrico con un defibrillatore, la possibilità di sopravvivenza si riduce di quasi il 10 per cento ed è stato calcolato che il tempo medio d'intervento del sistema di emergenza 118 è di circa 15 minuti;
- la defibrillazione precoce rappresenta, quindi, il sistema più efficace per garantire una maggiore percentuale di sopravvivenza;
- la legge 3 aprile 2001, n. 120 (Utilizzo dei defibrillatori semiautomatici in ambiente extraospedaliero) ha consentito l'utilizzo del DAE in sede extra-ospedaliera anche al personale sanitario non medico nonché al personale non sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica nelle attività di rianimazione cardio-polmonare;
- il 27 febbraio 2003 è stato stipulato l'accordo tra il Ministero della salute, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulle "Linee guida per il rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo extraospedaliero dei defibrillatori semiautomatici";
- tali linee guida prescrivono il possesso, da parte di tutto il personale sanitario non medico, nonché del personale non sanitario, che utilizza il DAE, di idonea formazione validata e sistematicamente verificata, pongono in capo alle regioni e alle province autonome la definizione dei programmi di formazione ed aggiornamento e verifica, nonché l'accreditamento dei formatori e la relativa certificazione e prevedono che l'autorizzazione all'uso del DAE, in sede extra-ospedaliera, è nominativa ed ha la durata di dodici mesi, salvo successivo rinnovo previa verifica della permanenza dei criteri autorizzativi;
- in esecuzione del suddetto accordo, la Giunta regionale, con la deliberazione n. 4/49 del 6 febbraio 2004, ha approvato le linee guida regionali sull'autorizzazione all'uso dei DAE, prevedendo, nell'allegato, che tutto il personale non medico che utilizza il defibrillatore debba essere in possesso di idonea formazione validata e sistematicamente verificata dalla centrale operativa 118 di riferimento e che agli esecutori riconosciuti idonei a conclusione del corso di formazione venga rilasciata la certificazione di esecutore autorizzato DAE;
- l'articolo 39 viciesquater del decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273 (Definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti), ad integrazione di quanto disposto dall'articolo 1 della legge n. 120 del 2001, prevede che la formazione del personale non medico e non sanitario possa essere svolta anche dalle organizzazioni medico-scientifiche senza scopo di lucro nonché dagli enti operanti nel settore dell'emergenza sanitaria che abbiano un rilievo nazionale e che dispongano di una rete di formazione;
- l'articolo 2, comma 46, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2010) autorizzava la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2010 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 per la diffusione di defibrillatori semiautomatici e automatici esterni e rinviava ad un successivo decreto ministeriale la fissazione dei criteri e delle modalità per dotare di defibrillatori luoghi, strutture e mezzi di trasporto, entro il suddetto limite di spesa;
- con il decreto del Ministero della salute 18 marzo 2011 (Determinazione dei criteri e delle modalità di diffusione dei defibrillatori automatici esterni di cui all'articolo 2, comma 46, della legge n. 191/2009) è stata prevista la predisposizione, da parte delle regioni, di programmi, nei limiti delle risorse previste dall'articolo 2, comma 46, della legge n. 191 del 2009, per la diffusione dei DAE in base alle indicazioni contenute nelle linee guida del 27 febbraio 2003 e dei criteri fissati nell'allegato A al decreto stesso;
- nell'allegato A al decreto ministeriale si prevede che le regioni e le province autonome, anche avvalendosi delle proprie organizzazioni dell'emergenza territoriale 118, provvedano a disciplinare l'erogazione dei corsi di formazione e di addestramento BLSD per i soccorritori non medici e a definire i programmi di formazione, aggiornamento e verifica, le modalità di certificazione ed i criteri di accreditamento dei centri di formazione; si stabilisce, inoltre, che le regioni e le province autonome, al fine di rendere uniformi le modalità di erogazione ed il livello di formazione dei corsi, affidino la loro realizzazione alle centrali operative del sistema di emergenza 118 ed ai centri di formazione accreditati di altre strutture del servizio sanitario regionale, delle università, degli ordini professionali sanitari, delle organizzazioni medico-scientifiche di rilevanza nazionale, della Croce rossa italiana e delle associazioni di volontariato nazionali e regionali operanti in ambito sanitario, degli enti pubblici che hanno come fine istituzionale la sicurezza del cittadino, nonché di altri soggetti pubblici e privati operanti in ambito sanitario che dispongono di un'adeguata struttura di formazione;
- con la deliberazione n. 48/28 del 1° dicembre 2011 (Decreto interministeriale 18 marzo 2011 "Determinazione dei criteri e delle modalità di diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni di cui all'art. 2 comma 46 della Legge n. 191/2009" e successive modificazioni. Approvazione progetto regionale relativo all'acquisizione e diffusione dei Defibrillatori Semiautomatici Esterni (DAE) sul territorio) la Giunta regionale ha approvato, per l'appunto, il progetto regionale DAE e ha previsto l'istituzione, presso le centrali operative 118, del registro regionale dei DAE e delle persone formate;
- il decreto legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute), convertito, con modificazioni, in legge 8 novembre 2012, n. 189, all'articolo 7, comma 11, ha prescritto l'adozione, con decreto del Ministro della salute adottato di concerto con il Ministro delegato al turismo e allo sport, delle linee guida per la dotazione e l'impiego di DAE da parte di società sportive sia professionistiche che dilettantistiche;
- le suddette linee guida sono state dettate con il decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013 (Disciplina della certificazione dell'attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita), il cui articolo 5 pone in capo alle società sportive sia professionistiche che dilettantistiche l'obbligo di dotarsi, entro il 20 gennaio 2016, di defibrillatori semiautomatici nel rispetto delle linee guida contenute nell'allegato E al decreto stesso; il termine in questione è stato, successivamente, prorogato di sei mesi;
- nell'allegato E al succitato decreto si legge che deve essere garantita nel corso delle gare e degli allenamenti la presenza di una persona formata all'utilizzo del defibrillatore sicché per ogni DAE deve essere formato un numero sufficiente di persone, e che i corsi di formazione devono essere effettuati da centri accreditati dalle singole regioni;
- la circolare del Ministero della salute DGPROGS prot. n. 0013917-P del 20 maggio 2014, avente ad oggetto "Indirizzi per il riconoscimento dei soggetti abilitati all'erogazione di corsi di formazione finalizzati al rilascio dell'autorizzazione all'impiego del Defibrillatore Semiautomatico Esterno (DAE) ai sensi del D.M. 18 marzo 2011" ribadisce che spetta alle regioni disciplinare l'erogazione dei corsi di formazione e addestramento BLSD per i soccorritori non medici, definire i programmi di formazione e le modalità di certificazione e precisa che l'autorizzazione all'utilizzo del DAE viene rilasciata dalla struttura del sistema 118 identificata dalla regione, ma anche che la regione può delegare ai soggetti/enti riconosciuti e/o autorizzati che hanno svolto il corso il rilascio delle autorizzazioni alle persone formate;
- l'accordo in sede di Conferenza permanente tra Stato, regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sancito in data 30 luglio 2015 e recante "Indirizzi per il riconoscimento dei soggetti abilitati all'erogazione di corsi di formazione finalizzati al rilascio dell'autorizzazione all'impiego del Defibrillatore Semiautomatico Esterno (DAE) - ai sensi del DM 18 marzo 2011" da atto che nel corso dell'attuazione del decreto ministeriale 18 marzo 2011 il Ministero ha rilevato criticità riferibili alla disomogeneità presente tra le regioni relativamente ai criteri individuati per l'erogazione dei corsi e, in particolare, per il riconoscimento e/o accreditamento di soggetti/enti formatori ed evidenzia il fatto che l'entrata in vigore dell'obbligo per tutte le società sportive di dotarsi di un DAE comporterà sicuramente il sensibile aumento del numero di persone da formare e da sottoporre a re-training;
- per tali motivi, il succitato accordo esprime l'esigenza di delineare il percorso di riconoscimento e/o accreditamento dei soggetti/enti che possono erogare la formazione e il percorso autorizzativo all'uso dei defibrillatori "perseguendo un modello unico, senza rigidità strutturali che possano comportare ostacoli al processo di diffusione della cultura e dell'utilizzo dei DAE" e stabilisce, in particolare, che le regioni debbano mantenere disponibile su una pagina web l'elenco aggiornato dei soggetti/enti riconosciuti e/o accreditati e che possano delegare il rilascio delle autorizzazioni ai soggetti/enti riconosciuti e/o autorizzati che hanno svolto il corso; presso le strutture del sistema 118 identificate dalla Regione dovrà, comunque, essere mantenuto un registro dei nominativi delle persone in possesso dell'autorizzazione all'impiego del DAE;
- con la determinazione n. 8 dell'8 gennaio 2016 avente per oggetto: "Modalità operative per i Centri/Enti di formazione che attualmente svolgono corsi per esecutori BLSD/PBLSD2", il Direttore generale della sanità dell'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, vista la circolare ministeriale del 2014 e l'accordo del 30 luglio 2015 e preso atto che l'assenza di un procedimento autorizzativo ad hoc comporta disomogeneità e difformità nella verifica dei requisiti e nelle modalità di erogazione e certificazione dei percorsi formativi, avvia le procedure per l'istituzione di una commissione regionale per la valutazione delle richieste di accreditamento dei centri di formazione ed esprime la necessità di predisporre il bando per l'acquisizione e la valutazione delle richieste in questione, confermando, nel contempo, che l'autorizzazione all'uso del DAE è di competenza esclusiva del sistema di emergenza 118; nelle more dell'istituzione della predetta commissione per la valutazione, prevede che il centro/ente di formazione debba inoltrare l'istanza per l'accreditamento ai direttori delle centrali operative 118 precisando se l'esecuzione dell'esame finale avverrà presso la sede della centrale operativa 118 oppure presso la sede del centro/ente stesso, subordinata, comunque, alla presenza del direttore della centrale operativa 118 o di un suo delegato;
- inoltre, successivamente alla determinazione di cui sopra, la Direzione generale della sanità ha precisato, con propria nota, che tutti i soggetti che svolgono corsi di formazione per esecutori BLSD/PBLSD rivolti a personale laico, e non solo i centri privati, sono tenuti ad attenersi alle modalità operative dettate con la determinazione stessa;

CONSIDERATO che:
- con la determinazione n. 8 del 2016, il Direttore generale della sanità, pur richiamando espressamente la circolare ministeriale del 2014 e l'accordo del 30 luglio 2015, ha scelto di non avvalersi della facoltà, prevista da tali atti, di delegare il rilascio delle autorizzazioni all'utilizzo del DAE ai centri/enti di formazione riconosciuti e/o accreditati;
- in realtà, agli indirizzi per il riconoscimento/accreditamento dei corsi di formazione e per il rilascio dell'autorizzazione all'uso del DAE dettati nell'accordo del 30 luglio 2015 dovrebbe seguire un atto di recepimento da parte della Regione, che per sua natura non può certo inquadrarsi tra gli atti di gestione di competenza dirigenziale, bensì tra gli atti di indirizzo di competenza della Giunta regionale;
- spetta, infatti, alla Giunta regionale disciplinare i criteri per l'erogazione dei corsi di formazione, per il riconoscimento e/o accreditamento dei centri/enti formatori e per il rilascio dell'autorizzazione all'uso del DAE secondo il modello omogeneo delineato in sede di accordo del 2015, analogamente a quanto fatto con la deliberazione n. 4/49 del 2004, che ha recepito le linee guida sancite con l'accordo del 27 febbraio 2003;
- dopo l'adozione della deliberazione n. 4/49 del 2004, come sopra rilevato, sono intervenuti nuovi atti legislativi, decreti e circolari ministeriali, nonché un nuovo accordo Stato, regioni e province autonome che ha superato sostanzialmente il precedente accordo del 2003 in materia, sicché la determinazione n. 8 del 2016 erroneamente si richiama alla predetta deliberazione quale fondamento delle decisioni dirigenziali ivi contenute;

RITENUTO:
- corretto e opportuno, alla luce delle suesposte argomentazioni, che la determinazione n. 8 del 2016 venga ritirata e che la deliberazione n. 4/49 del 2004 venga sostituita da una nuova deliberazione della Giunta regionale, che detti una disciplina in grado di soddisfare gli obiettivi delineati in sede di accordo del 2015, compresa, tra le altre cose, la regolare tenuta dell'elenco aggiornato dei soggetti/enti riconosciuti e/o accreditati, reso pubblico via web, e del registro dei nominativi delle persone in possesso dell'autorizzazione all'impiego del DAE;
- dato che, come evidenziato nello stesso accordo del 2015, il decreto cosiddetto "Balduzzi" ha determinato un sensibile aumento del numero di persone da formare onde consentire alle società sportive di poter adempiere all'obbligo di garantire la presenza di una persona abilitata all'uso del DAE nel corso delle gare e degli allenamenti, che sussista l'esigenza di soddisfare con urgenza una simile domanda di formazione in considerazione dell'imminente scadenza del termine concesso alle società sportive per adeguarsi alle nuove prescrizioni, delegando il rilascio delle autorizzazioni all'uso del DAE ai soggetti/enti riconosciuti e/o accreditati all'erogazione dei corsi di formazione;
- che la scelta di delegare sia doverosa, considerato che già ora, nelle more della scadenza del termine previsto dal decreto Balduzzi, il sistema del 118 in Sardegna non riesce a garantire il tempestivo rilascio dell'autorizzazione all'uso del DAE a tutti i richiedenti, compresi gli stessi volontari che operano a bordo delle ambulanze,

impegna la Giunta regionale e l'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale

ad adottare con urgenza una nuova deliberazione che, in sostituzione della deliberazione n. 4/49 del 2004, disciplini organicamente l'erogazione dei corsi di formazione BLSD/PBLSD, il riconoscimento e/o l'accreditamento dei centri/enti formatori e il rilascio dell'autorizzazione all'uso del DAE secondo il modello omogeneo delineato in sede di accordo Stato, regioni e province autonome del 30 luglio del 2015 - compresa, tra le altre cose, la regolare tenuta dell'elenco aggiornato dei soggetti/enti riconosciuti e/o accreditati, reso pubblico via web, e del registro dei nominativi delle persone abilitate all'uso - esercitando la facoltà, contemplata dal suddetto accordo, di delegare il rilascio delle autorizzazioni all'impiego del DAE ai soggetti/enti riconosciuti e/o accreditati all'erogazione dei corsi di formazione anche al fine di garantire la tempestiva abilitazione delle persone che, in ottemperanza al decreto Balduzzi, verranno incaricate da tutte le società e associazioni sportive della Sardegna di presenziare alle gare e agli allenamenti per assicurare, ove si renda necessaria, la precoce e corretta defibrillazione della vittima di arresto cardiaco.

Cagliari, 21 giugno 2016