CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XVLegislatura
Mozione n. 235
LOCCI - ZEDDA Alessandra - PITTALIS - CAPPELLACCI - CHERCHI Oscar - FASOLINO - RANDAZZO - TEDDE - TOCCO - TUNIS sull'attuazione dei piani annuali della formazione professionale in Sardegna.
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IL CONSIGLIO REGIONALE
PREMESSO che:
- la legge regionale 1° giugno 1979, n. 47 (Ordinamento della formazione professionale in Sardegna), dispone al titolo II la programmazione e attuazione delle iniziative formative;
- la Regione predispone piani pluriennali ed annuali di formazione; i piani pluriennali, di durata pari ai piani regionali di sviluppo, stabiliscono i bisogni formativi in collegamento con le linee di sviluppo del programma economico regionale e del piano di assetto territoriale; i piani pluriennali fanno parte integrante dei piani regionali di sviluppo; la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente e sentito il Comitato regionale per la programmazione, sottopone, entro 90 giorni dall'approvazione del piano triennale di sviluppo economico, il piano pluriennale formativo al Consiglio regionale, che lo approva sentita la Commissione consiliare competente;
- i piani annuali regionali determinano la localizzazione e la tipologia delle iniziative formative raggruppate per base comprensoriale e per i settori economici cui si riferiscono; i piani annuali regionali, in particolare, devono indicare:
a) il numero totale degli allievi-utenti del servizio di formazione professionale ed i requisiti previsti per l'ammissione ai corsi, nonché i criteri di selezione per le eventuali domande in soprannumero;
b) le fasce o le qualifiche professionali previste dal piano pluriennale di cui all'articolo 11;
c) i cicli formativi necessari al conseguimento delle qualifiche di cui alla lettera b);
d) i servizi sociali garantiti agli allievi che frequentano i corsi di formazione professionale;
e) le attività di aggiornamento e di riqualificazione rivolte ai docenti;
- fa parte integrante del piano annuale il piano finanziario di cui all'articolo 27;
- i piani annuali sono predisposti dall'Assessorato regionale competente sulla base delle proposte pervenute dai consigli comprensoriali o delle comunità montane, ai sensi dell'articolo 14, e approvati dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, entro il 30 giugno di ogni anno;
RILEVATO che:
- il finanziamento dell'attività di formazione professionale di cui alla legge regionale n. 47 del 1979, avviene con un piano finanziario annuale, che fa parte integrante del piano annuale di formazione professionale di cui all'articolo 13;
- nel piano finanziario deve essere indicato, per ciascuna sede di svolgimento dei corsi, l'ammontare della previsione di spesa per la retribuzione del personale, per l'organizzazione, per il materiale didattico e di esercitazione e per le provvidenze finalizzate all'attuazione del diritto alla formazione in favore degli allievi;
- dovranno inoltre essere indicate le previsioni di spesa per le ristrutturazioni o riconversioni conseguenti all'inclusione nel piano di nuovi settori di intervento o per il migliore adeguamento dei Centri alle esigenze formative;
CONSIDERATO che:
- con la legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali) viene demandato alle province il compito di attuare la formazione professionale;
- il primo piano annuale della formazione professionale attuato completamente dalle province è stato quello relativo agli anni 2009/2010;
- i piani annuali gestiti dalle province, seppure con alcuni ritardi, hanno operato fino al 2013, anno in cui sono stati messi a bando, dalle diverse province, i fondi relativi al piano annuale 2011/2012;
- ai sensi dell'articolo 75 della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna), viene abrogato il conferimento agli enti locali di tutte le funzioni e dei compiti amministrativi e gestionali relativi alla formazione professionale;
EVIDENZIATO che dall'anno 2013 non vengono più attivati i piani annuali della formazione professionale,
impegna il Presidente della Regione, la Giunta regionale e l'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale
1) a riferire con la massima urgenza al Consiglio regionale sulla situazione relativa alla attuazione dei piani annuali della formazione professionale in Sardegna;
2) a riconsiderare la programmazione e l'attuazione delle iniziative formative in Sardegna;
3) a porre in essere tutte le azioni in ordine alle competenze della Regione affinché vengano riattivati i piani annuali della formazione professionale.
Cagliari, 28 aprile 2016