CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XVLegislatura
Mozione n. 155
BUSIA - DESINI - CHERCHI Augusto - LAI - AGUS - PIZZUTO - USULA - ZEDDA Paolo Flavio - SALE - ARBAU - AZARA - LEDDA - PERRA - ANEDDA - UNALI sull'adozione di azioni urgenti per risolvere le criticità e garantire la congruità dei costi riguardanti il contratto di concessione - e i suoi atti aggiuntivi - realizzato attraverso il progetto di finanza in corso di esecuzione presso l'Azienda sanitaria locale n. 3 di Nuoro, tutelare i diritti dei lavoratori impiegati, salvaguardare l'interesse pubblico collegato al completamento di opere di valenza strategica, attraverso l'adozione di atti ed iniziative che tengano conto del necessario contemperamento dei diversi interessi meritevoli di tutela, con richiesta di convocazione straordinaria del Consiglio ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 54 del Regolamento.
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IL CONSIGLIO REGIONALE
PREMESSO che:
- l'Azienda sanitaria locale n. 3 di Nuoro ha indetto nell'anno 2007 una procedura per l'affidamento in concessione dei lavori inerenti la ristrutturazione e il completamento dei presidi ospedalieri "San Francesco" e "C. Zonchello" di Nuoro, "San Camillo" di Sorgono e dei presidi sanitari distrettuali di Macomer e Siniscola, dei servizi riguardanti la fornitura e la manutenzione delle attrezzature e tecnologie sanitarie e di diversi di servizi commerciali quali pulizie, ristorazione degenti e dipendenti, raccolta e smaltimento rifiuti;
- in data 14 maggio 2008 è stato stipulato il contratto di concessione della durata di 27 anni tra l'amministrazione sanitaria e la Cofathec Servizi Spa, in qualità di capogruppo mandataria del consorzio costituito tra la società Cofathec Servizi e la INSO Sistemi per le infrastrutture sociali; tale contratto comporta un'esposizione complessiva della ASL di Nuoro pari a euro 925.400.774,18 a fronte di un finanziamento da parte dell'ATI di euro 51.780.351,80;
- in data 7 maggio 2009, per realizzare ulteriori lavori, non prevedibili al momento dell'approvazione della concessione, è stato stipulato il primo atto aggiuntivo con il quale le parti convenivano il corrispettivo di euro 5.077.000 (IVA esclusa), a titolo, ai sensi dell'articolo 3 del contratto, di contributo pubblico;
- in data 27 gennaio 2014 le parti convenivano un ulteriore adeguamento del contratto per riportare ad equilibrio il piano economico finanziario, prevedendo un adeguamento dei canoni di servizio (che aumentano di euro 5.383.579 annui), del canone di disponibilità (che aumenta di 250.000 annui), differenti modalità di erogazione degli stessi (ad esempio corresponsione anticipata dei canoni rispetto alle opere cui afferiscono), la modifica della complessiva durata del regime concessorio (decorrente dalla data di collaudo dell'ultimo lotto funzionale e non dalla stipula del contratto), il trasferimento della garanzia a copertura del valore delle apparecchiature elettromedicali in capo al concedente;
- la prima sezione del TAR della Sardegna, accogliendo il ricorso presentato dalla Polish House, società che già svolgeva il servizio di pulizia e di sanificazione per alcuni presidi ospedalieri presso la ASL n. 3 di Nuoro, dichiarava, con la sentenza n. 213 del 2011, la sussistenza di vizi del contratto ai sensi dell'articolo 1344 del Codice civile, annullando il bando di gara; di seguito si riporta uno stralcio significativo della sentenza richiamata: "Il contratto di concessione in esame si deve qualificare, infatti, come contratto nullo per illiceità della causa. L'operazione negoziale ed economica conclusa all'esito della procedura di affidamento in esame, si caratterizza per costituire uno strumento con il quale si elude l'applicazione delle norme e dei principi che disciplinano la concessione dei lavori pubblici e il project financing, facendo conseguire alle parti un risultato precluso dall'ordinamento", sentenza successivamente annullata dal Consiglio di Stato con pronuncia n. 919/2012 per rinuncia al ricorso della Polish House la quale, dopo aver rinunciato al ricorso presentato al TAR Sardegna, diveniva socia della Nuova Cofacons, società consortile costituita allo scopo di eseguire tutti i servizi previsti dal contratto di concessione originario;
RILEVATO che:
- il tratto distintivo della concessione di lavori (all'interno della quale si cala la complessa operazione finanziaria del project financing) rispetto all'appalto di lavori è rappresentato dal fatto che il corrispettivo consiste unicamente nel diritto a gestire l'opera o i servizi o in tale diritto accompagnato - in casi specifici - da un prezzo;
- l'elemento caratterizzante implica un trasferimento del rischio legato alla gestione dell'opera o dei servizi al concessionario, pertanto i servizi o l'opera da gestire devono avere una chiara natura imprenditoriale nel senso che si rivolgono ad un mercato composto da una pluralità di utenti che ne domandano le prestazioni;
- nel caso di specie le prestazioni oggetto dei servizi sono rivolte prevalentemente alla stessa amministrazione (salvo alcuni servizi commerciali peraltro non ancora realizzati) e il corrispettivo è pagato per intero dalla ASL; in ultimo non si rinviene alcun trasferimento del rischio in capo al concessionario;
- l'assessorato competente, ad oggi, non ha assunto alcuna decisione in merito, nonostante il procedimento in esame fosse stato già oggetto di attenzione anche nella passata legislatura;
PRESO ATTO che:
- con deliberazione n. 1/14 del 13 gennaio 2015 la Giunta regionale assegnava ai commissari straordinari delle ASL gli obiettivi generali di mandato e, in particolare, al commissario straordinario della ASL n. 3 di Nuoro, quale obiettivo specifico, la valutazione dei costi e delle eventuali criticità del contratto di concessione relativo alla progettazione, costruzione e gestione dei lavori di ristrutturazione e completamento mediante project finance con particolare riferimento al costo dei servizi oggetto dell'atto aggiuntivo n. 2 approvato dalla ASL di Nuoro con deliberazioni n. 293 del 4 marzo 2013 e n. 1824 del 19 dicembre 2013, alla definizione dei relativi margini di risparmio e all'adozione delle azioni conseguenti;
- le criticità della complessa operazione, rimarcate anche da recenti notizie di stampa, hanno riflessi negativi non soltanto sui risultati attesi in relazione alle opere e alle attrezzature oggetto del contratto di concessione, ma anche sui servizi affidati al concessionario, causando inevitabili riflessi negativi in termini di efficienza per l'utenza e gravi ripercussioni sui lavoratori coinvolti, di fatto utilizzabili impropriamente come elemento di pressione dalla società di progetto ed esposti al rischio di conflitti legali tra amministrazione e società concessionaria;
- l'atto aggiuntivo n. 2 ha ulteriormente sbilanciato il peso dell'operazione a favore della società di progetto e, diversamente dal contratto e dal primo atto aggiuntivo, non è stato accompagnato da una serie di controlli e certificazioni (ad esempio parere della SFIRS, parere dell'area legale della RINA industries);
CONSIDERATO che l'ordinamento riconosce in capo all'amministrazione il potere generale di annullare d'ufficio o in autotutela un atto invalido in presenza di ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenuto conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati e che lo stesso contratto di concessione prevede rimedi specifici quali il recesso in danno del concessionario, la revoca e la risoluzione;
RITENUTO che indipendentemente dagli eventuali accertamenti in corso da parte delle autorità competenti, l'Amministrazione regionale debba intervenire per riportare l'intera operazione nell'ambito della cornice normativa della finanza di progetto, ponendo rimedio alle criticità palesate e adottando i provvedimenti necessari per la tutela dell'interesse primario in gioco, quello pubblico, anche attraverso la revisione dell'intero piano economico finanziario,
impegna il Presidente della Regione e l'Assessore regionale dell'igiene
e sanità e dell'assistenza sociale
a porre in essere con urgenza le azioni necessarie per risolvere le criticità evidenziate, garantire la congruità dei costi del contratto di concessione realizzato attraverso il progetto di finanza in corso di esecuzione presso la ASL n. 3 di Nuoro e tutelare i diritti dei lavoratori impiegati, nonché salvaguardando l'interesse pubblico collegato al completamento di opere di valenza strategica, attraverso l'adozione di atti ed iniziative che tengano conto del necessario contemperamento dei diversi interessi meritevoli di tutela.
Cagliari, 10 giugno 2015