CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

XVLegislatura

Mozione n. 148

SOLINAS Christian - DEDONI - OPPI - TATTI - CAPPELLACCI - TOCCO - ZEDDA Alessandra - FASOLINO - CRISPONI - TRUZZU - LOCCI - RUBIU - TEDDE - CHERCHI Oscar - PINNA Giuseppino - FLORIS - TUNIS - COSSA - ZEDDA Paolo Flavio - USULA - MANCA Pier Mario - CHERCHI Augusto - SALE - ARBAU - LEDDA - AZARA - PERRA - COCCO Daniele Secondo - PIZZUTO - LAI - DESINI - BUSIA - UNALI sull'ingiustificata discriminazione della minoranza linguistica sarda e su ulteriori profili di illegittimitą costituzionale nelle nuove disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati di cui alla legge 6 maggio 2015, n. 52, volgarmente definita "Italicum", con richiesta di convocazione straordinaria del Consiglio ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 54 del Regolamento.

***************

IL CONSIGLIO REGIONALE

PREMESSO che:
- l'articolo 6 della Costituzione prescrive che la Repubblica tuteli con apposite norme le minoranze linguistiche;
- giusta l'articolo 48, comma 2, della Costituzione "Il voto è personale ed eguale, libero e segreto";
- la legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante "Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche" riconosce e tutela in attuazione dell'articolo 6 della Costituzione e in armonia con i principi generali stabiliti dagli organismi europei e internazionali, la lingua e la cultura delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;
- il TUE (2012/C 326/01) ha sancito che "L'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze" (articolo 2); che "esso rispetta la ricchezza della sua diversità culturale e linguistica e vigila sulla salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo" (articolo 3) e che "riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000, adattata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, che ha lo stesso valore giuridico dei trattati" (articolo 6);
- la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea riconosce la libertà di riunione e di associazione "a tutti i livelli, segnatamente in campo politico" (articolo 12); fa esplicito divieto di discriminazione fondata, in particolare, sull'appartenenza "ad una minoranza nazionale" (articolo 21), sancendo altresì il rispetto della "diversità culturale, religiosa e linguistica" (articolo 22) e definendo la portata dei diritti garantiti nel senso che "possono essere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui" (articolo 52);
- con legge 28 agosto 1997, n. 302, è stata autorizzata la ratifica e l'esecuzione della convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali, fatta a Strasburgo il 1° febbraio 1995, a tenore della quale "la protezione delle minoranze nazionali, nonché dei diritti e delle libertà degli individui appartenenti a tali minoranze, forma parte integrante della protezione internazionale dei diritti umani" (articolo 1); "verrà proibita ogni forma di discriminazione basata sull'appartenenza a una minoranza nazionale " (articolo 4); "le Parti si impegnano adottare misure adeguate al fine di promuovere in tutti i settori della vita economica, sociale, politica e culturale, una piena ed effettiva uguaglianza tra i membri di una minoranza nazionale e quelli della maggioranza" (articolo 4);

CONSIDERATO che:
- la legge 6 maggio 2015, n. 52, recante "Disposizioni per l'elezione della Camera dei deputati" ha modificato il sistema di elezione di tale ramo del Parlamento optando per un modello proporzionale con premio di maggioranza che si pone in sintonia con due soli precedenti normativi, privi di riscontro nelle moderne liberaldemocrazie occidentali: la legge 18 novembre 1923, n. 2444, nota come "legge Acerbo", in epoca fascista e la legge truffa del 1957;
- il sistema proporzionale "zoppo" apparecchiato dal legislatore presenta un grado tale di distorsività e artificiosità nella costruzione della rappresentanza da essere suscettibile di un gran numero di critiche sul terreno della costituzionalità delle disposizioni che lo realizzano;
- l'articolo 1, primo comma, lettera a) di detta legge n. 52 del 2015, riserva disposizioni particolari per le circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Trentino Alto Adige/Sudtirol, nelle quali sono previsti - ai sensi del successivo articolo 2 - un collegio uninominale a turno unico per la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e otto collegi uninominali più alcuni seggi cosiddetti di recupero proporzionale per il Trentino Alto Adige/Sudtirol;
- ai sensi dell'articolo 4, primo comma, lettera g) della novella di riforma de qua "nella circoscrizione Friuli Venezia Giulia, uno dei collegi plurinominali è costituito in modo da favorire l'accesso alla rappresentanza dei candidati espressione della minoranza linguistica slovena, ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38";
- la disciplina differenziata per tali regioni è stata evidentemente disegnata dal legislatore facendo leva sul principio di tutela delle minoranze linguistiche di cui all'articolo 6 della Costituzione, che dovrebbe essere bilanciato - secondo il noto criterio del "least restrittive means" - con il più generale principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione, di guisa che si raggiunga "l'obiettivo prefissato con il minor sacrificio possibile di altri diritti o interessi costituzionalmente protetti";
- il sistema di tutela riconosciuto per le sole minoranze linguistiche tedesca, francese e slovena introduce una ingiustificata discriminazione delle popolazioni albanese, catalana, greca, croata e di quelle parlanti il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo, tutte egualmente qualificate dalla legge 15 dicembre 1999, n. 482;
- in particolare tale discriminazione assume proporzioni macroscopiche con riferimento alla Sardegna ed al popolo sardo, che rappresenta la più numerosa minoranza linguistica della Repubblica italiana;

VALUTATO che:
- la legge elettorale n. 52 del 2015 preclude irrimediabilmente l'accesso alla rappresentanza dei candidati espressione della minoranza linguistica sarda ed in particolare dei candidati nelle liste formate dai partiti presenti esclusivamente in Sardegna in quanto espressione della sua diversità culturale e linguistica rispetto alla penisola italiana;
- tale discriminazione lede una pluralità di principi costituzionali e di diritti fondamentali riconosciuti dal TUE (2012/C326/01) e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, distorcendo il sistema della rappresentanza e l'uguaglianza dei voti espressi dai cittadini della Repubblica;
- in disparte l'effetto distorsivo del premio di maggioranza, la norma che maggiormente pregiudica la tutela della rappresentanza delle minoranze linguistiche è lo sbarramento del 3 per cento su base nazionale per essere ammessi alla distribuzione dei seggi quando le minoranze sono, di norma, territorialmente concentrate;
- il migliore contemperamento tra il principio di uguaglianza e di tutela delle minoranze linguistiche si realizzerebbe mediante una deroga per le liste espressione di queste ultime rispetto alla soglia del 3 per cento, talché esse possano ottenere tanti seggi quante volte il quoziente elettorale della circoscrizione di riferimento sia contenuto nella loro cifra elettorale circoscrizionale;
- la disciplina differenziata per la Regione Valle d'Aosta/Vallèe d'Aoste introduce inoltre una manifesta violazione della forma di governo parlamentare costituzionalmente prevista e dell'uguaglianza del diritto di voto dei cittadini con particolare riguardo al turno di ballottaggio. Infatti, nonostante la previsione di un unico collegio uninominale per la Valle d'Aosta/Vallèe d'Aoste consenta agli elettori valdostani di eleggere tutta la rappresentanza assegnata nel primo turno, questi sono chiamati alle urne anche per l'eventuale turno di ballottaggio con il paradosso che finiscono per incidere nella determinazione della rappresentanza delle altre circoscrizioni, inclusa la Sardegna, con l'attribuzione del premio di maggioranza e, dunque, con una preferenza che determina non più, o non solo, la rappresentanza parlamentare ma la maggioranza di governo, o meglio, l'Esecutivo;
- il sistema elettorale delineato dal legislatore con la richiamata legge n. 52 del 2015 presenta una pluralità di profili di possibile illegittimità costituzionale con riferimento al principio dell'effettiva conoscibilità dei candidati e con essa dell'effettività della scelta e della libertà di voto come affermato da ultimo nella nota sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2014, nonché al cosiddetto "slittamento dei seggi" ovvero al meccanismo distributivo della rappresentanza giusta il quale l'attribuzione su base nazionale potrebbe determinare che alcuni collegi - in violazione degli articoli 56, comma 4, 48, comma 2, e 3 comma 1 Costituzione e della proporzione demografica della stessa rappresentanza - siano sovrarappresentati a discapito di altri;
- alla luce delle superiori considerazioni, la Sardegna non solo non avrebbe tutelata la propria specificità culturale e linguistica nel sistema di elezione della rappresentanza democratica, ma potrebbe subire un riduzione dei seggi attribuitile su base demografica in ragione del riparto nazionale o ancora del premio di maggioranza ovvero ancora dell'illogica attribuzione del voto nel turno di ballottaggio agli elettori della Valle d'Aosta/Vallèe d'Aoste,

impegna il Presidente della Regione e la Giunta regionale

1) a tutelare, conformemente alle considerazioni in premessa, in tutte le sedi politiche, istituzionali giudiziarie nazionali ed europee e con ogni strumento utile i diritti e le ragioni del popolo sardo in ordine alla tutela della rappresentanza della propria specificità culturale e linguistica con particolare riferimento alle nuove disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati di cui alla legge 6 maggio 2015, n. 2, volgarmente definita "Italicum", anche al fine di rimuovere l'ingiustificata discriminazione operata dal legislatore rispetto alle minoranze linguistiche francese, tedesca e slovena;
2) a riferire con la massima urgenza sull'argomento al Consiglio regionale.

Cagliari, 13 maggio 2015