CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURALEGGE REGIONALE 11 FEBBRAIO 2019, N. 6
Modifiche delle leggi regionali n. 8 del 2016 e n. 43 del 2018 in materia di inquadramento del personale dell'Agenzia FoReSTAS.
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Art. 1
Modifiche all'articolo 48 della legge regionale n. 8 del 2016
(Personale dell'Agenzia)
1. All'articolo 48
della legge regionale 27 aprile 2016, n. 8 (Legge forestale della
Sardegna) sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
"1 bis. Nel rispetto dei limiti in materia di ordinamento civile, i
rapporti di lavoro dei dipendenti e dei dirigenti dell'Agenzia,
amministrazione pubblica facente parte del sistema Regione ai sensi
dell'articolo 1, comma 2 bis della legge regionale n. 31 del 1998,
sono disciplinati dalla contrattazione collettiva, ai sensi del
titolo VI della medesima legge regionale n. 31 del 1998, in
applicazione del comma 13 dell'articolo 46 del decreto legislativo
n. 165 del 2001 e nel rispetto delle norme inderogabili contenute
nel titolo III del decreto legislativo medesimo.";
b) il comma 3 è abrogato.
Art. 2
Modifiche all'articolo 48 bis della legge regionale n. 8 del 2016
(Nuovo inquadramento contrattuale)
1. All'articolo 48
bis della legge regionale n. 8 del 2016 sono apportate le seguenti
modifiche:
a) il titolo dell'articolo è sostituito dal seguente:
"Omogeneizzazione del sistema Regione";
b) al comma 1 le parole "1. Nel rispetto di quanto disposto dal
comma 6 dell'articolo 48" sono sostituite dalle parole "1. Nel
rispetto di quanto disposto dai commi 1 bis e 6 dell'articolo 48,
secondo le procedure di cui al titolo VI della legge regionale n. 31
del 1998, in quanto compatibili con le norme inderogabili di cui al
titolo III del decreto legislativo n. 165 del 2001 e in applicazione
di quanto disposto dall'articolo 46, comma 13, del decreto
legislativo medesimo.";
c) i commi 3 e 4 sono abrogati.
Art. 3
Modifica dell'articolo 1 della legge regionale n. 31 del 1998
(Ambito di applicazione)
1. Il comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione) è abrogato.
Art. 4
Modifica dell'articolo 5 della legge regionale n. 43 del 2018
(Rapporto di lavoro a tempo determinato)
1. L'articolo 5
della legge regionale 19 novembre 2018, n. 43 (Norme in materia di
inquadramento del personale dell'Agenzia FoReSTAS) è sostituito dal
seguente:
"Art. 5 (Rapporto di lavoro a tempo determinato)
1. Per garantire l'assolvimento delle proprie funzioni
istituzionali, l'Agenzia FoReSTAS è autorizzata a procedere alla
progressiva estensione del periodo annuale di lavoro dei dipendenti
con rapporto semestrale. La Regione attua gli interventi di cui al
presente comma nel rispetto dei limiti assunzionali stabiliti dalla
normativa statale e nell'ambito delle risorse stanziate annualmente
in bilancio (missione 09 - programma 02).
2. L'articolo 4 della legge regionale 21 gennaio 2014, n. 7 (Legge
finanziaria 2014) è abrogato.".
Art. 5
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).