CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURALEGGE REGIONALE 13 SETTEMBRE 2018, N. 38
Proroga delle graduatorie dei concorsi pubblici per le assunzioni a tempo indeterminato delle aziende del sistema sanitario regionale e modifiche alla legge regionale n. 17 del 2016.
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Art. 1
Proroga delle graduatorie dei concorsi pubblici per le assunzioni a
tempo indeterminato delle aziende del sistema sanitario regionale
1. Al fine di sopperire al fabbisogno di personale, consentendo contestualmente il contenimento della spesa ed il maggior utilizzo delle graduatorie vigenti, l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato nelle aziende sanitarie, nelle aziende ospedaliere e nelle aziende ospedaliero-universitarie della Sardegna, con scadenza al 30 settembre 2018, č prorogata al 31 dicembre 2018.
Art. 2
Modifica dell'articolo 16 della legge regionale n. 17 del 2016
(Utilizzo delle graduatorie)
1. Al comma 17
dell'articolo 16 della legge regionale 27 luglio 2016, n. 17
(Istituzione dell'Azienda per la tutela della salute (ATS) e
disposizioni di adeguamento dell'assetto istituzionale e
organizzativo del servizio sanitario regionale. Modifiche alla legge
regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute e riordino del
servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge regionale
26 gennaio 1995, n. 5) e alla legge regionale 17 novembre 2014, n.
23 (Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario regionale)),
come modificato dall'articolo 5, comma 12 della legge regionale 13
aprile 2017, n. 5 (Legge di stabilitą 2017), i primi due periodi,
dalle parole "L'ATS utilizza" alle parole "graduatorie concorsuali."
sono sostituiti dai seguenti:
"L'ATS e le aziende sanitarie utilizzano ai fini delle assunzioni in
ciascuna area socio-sanitaria locale e in ciascuna azienda le
graduatorie in esse vigenti, fino alla loro scadenza naturale. Ove
nell'area socio-sanitaria locale non siano presenti graduatorie
valide, sono utilizzate le graduatorie in vigore nelle altre aziende
o nelle altre aree socio-sanitarie locali secondo l'ordine
cronologico di approvazione.".
Art. 3
Norma finanziaria
1. Dall'applicazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.
Art. 4
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).