CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE 2 AGOSTO 2018, N. 34

Provvedimenti urgenti in materia di impiantistica sportiva e per l'abbattimento dei costi per la partecipazione alle trasferte sportive nelle isole minori della Sardegna. Modifiche all'articolo 38 della legge regionale n. 17 del 1999.

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Art. 1
Risorse finanziarie degli enti locali per l'impiantistica sportiva
ai sensi del titolo II della legge regionale n. 17 del 1999

1. I contributi trasferiti agli enti locali ai sensi del titolo II (Impiantistica) della legge regionale 17 maggio 1999, n. 17 (Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna), e successive modifiche ed integrazioni, per la realizzazione degli interventi di impiantistica sportiva previsti nel programma annuale 2011 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano non realizzati o conclusi, possono, su richiesta degli enti medesimi e previo assenso dell'Assessorato competente in materia di sport, essere utilizzati per la realizzazione sul territorio di interventi di impiantistica sportiva diversi rispetto a quelli approvati nel predetto programma, purché coerenti con le ragioni del finanziamento.

 

Art. 2
Concessione dei contributi per l'abbattimento dei costi per la partecipazione alle trasferte sportive
nelle isole minori della Sardegna

1. È autorizzata la spesa di euro 45.000 per gli anni 2018 e 2019 in favore dei Comuni di Carloforte e La Maddalena per la concessione di contributi per l'abbattimento dei costi di trasporto marittimo di persone e autoveicoli sostenuti dalle associazioni e società sportive dilettantistiche, con sede nel territorio regionale ed iscritte all'albo regionale delle società sportive, di cui all'articolo 9 della legge regionale n. 17 del 1999, per la partecipazione alle gare in trasferta nelle isole minori della Sardegna, nell'esercizio di attività sportiva agonistica e non agonistica.

2. I contributi di cui al comma 1 comprendono la riduzione delle spese di trasporto marittimo di atleti, tecnici, dirigenti e personale sanitario, del materiale e delle attrezzature sportive strettamente necessari per la partecipazione all'evento sportivo e, nel caso di atleti portatori di handicap o di età inferiore ai quattordici anni, dei loro accompagnatori.

3. Con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di sport, sono definiti i criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 1 da parte dei Comuni di Carloforte e La Maddalena.

4. I Comuni di Carloforte e La Maddalena sono autorizzati a trattenere fino all'importo massimo del 25 per cento del contributo lordo annuo concesso per far fronte alle spese del personale necessario all'istruttoria amministrativa, gestionale, contabile e di rendicontazione, inerente il finanziamento di cui al presente articolo.

 

Art. 3
Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 2 sono determinati in complessivi euro 90.000, in ragione di euro 45.000 per ciascuno degli anni 2018 e 2019 (missione 06 - programma 01 - titolo 1 - capitolo SCNI).

2. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte mediante pari riduzione delle risorse di cui all'articolo 38, comma 1, della legge regionale n. 17 del 1999 per gli anni 2018 e 2019, iscritte alla missione 06 - programma 01 - titolo 1 - capitolo SC05.5012 del bilancio regionale per gli stessi anni.

 

Art. 4
Abrogazioni

1. Sono abrogati:
a) i commi 1 bis e 2 bis dell'articolo 38 della legge regionale n. 17 del 1999;
b) gli articoli 2 e 3 della legge regionale 3 agosto 2017, n. 17 (Modifiche alla legge regionale n. 17 del 1999. Abbattimento dei costi per la partecipazione alle trasferte sportive nelle isole minori della Sardegna);
c) l'articolo 1, comma 20 della legge regionale 27 settembre 2017, n. 22 (Disposizioni finanziarie e seconda variazione al bilancio 2017/2019).

 

Art. 5
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).