CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURALEGGE REGIONALE 2 AGOSTO 2018, N. 30
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 30 giugno 2010, n. 13 (Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione autonoma della Sardegna e modifiche alla legge regionale 15 febbraio 1996, n. 12) e disposizioni in materia di programmazione regionale.
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Art. 1
Finalità e oggetto
1. La Regione, al fine di garantire l'adempimento degli obblighi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, adegua le disposizioni di cui alla legge regionale 30 giugno 2010, n. 13 (Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione autonoma della Sardegna e modifiche alla legge regionale 15 febbraio 1996, n. 12), alle disposizioni di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea), e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 2
Modifiche al capo III della legge regionale n. 13 del 2010
(Politiche europee e aiuti di Stato)
1. La rubrica del capo III della legge regionale n. 13 del 2010, è così sostituita: "Disposizioni in materia di programmazione regionale e aiuti di Stato".
Art. 3
Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 13 del 2010
(Finalità)
1. Nel comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale n. 13 del 2010, dopo la parola "proporzionalità", sono inserite le parole "leale collaborazione, trasparenza,".
Art. 4
Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 13 del 2010
(Partecipazione della Regione alla formazione del diritto
dell'Unione europea)
1. All'articolo 4
della legge regionale n. 13 del 2010 sono apportate le seguenti
modifiche:
a) alla fine del comma 1 le parole: "nonché di atti preordinati alla
formulazione degli stessi" sono sostituite dalle seguenti: "e sugli
atti preordinati alla formulazione degli stessi e sulle loro
modificazioni";
b) al comma 3 le parole: "dieci giorni" sono sostituite dalle
seguenti: "quindici giorni";
c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Ai fini della formazione della posizione italiana, le
osservazioni della Regione sono trasmesse al Presidente del
Consiglio dei ministri o al Ministro per gli affari europei, entro
trenta giorni dalla data del ricevimento degli atti, dandone
contestuale comunicazione alle Camere, alla Conferenza delle regioni
e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza
dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle
province autonome, secondo le modalità disciplinate dall'articolo
24, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea), e successive
modifiche ed integrazioni.";
d) nel comma 5 le parole "sessione comunitaria" sono sostituite con
le parole: "sessione europea" e le parole "prevista nell'articolo 17
della legge n. 11 del 2005" sono sostituite dalle seguenti:
"prevista dall'articolo 22 della legge n. 234 del 2012, e successive
modifiche ed integrazioni.".
Art. 5
Modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 13 del 2010
(Sussidiarietà)
1. Il comma 1
dell'articolo 5 della legge regionale n. 13 del 2010 è sostituito
dal seguente:
"1. Nell'ambito della procedura prevista nell'articolo 4, comma 2,
il Consiglio regionale valuta il rispetto dei principi di
sussidiarietà e di proporzionalità nelle proposte di atti
dell'Unione europea che abbiano a oggetto materie di competenza
regionale e trasmette le risultanze alle Camere, dandone contestuale
comunicazione alla Conferenza dei presidenti delle assemblee
legislative delle regioni e delle Province autonome di Trento e
Bolzano, secondo le modalità previste dall'articolo 25 della legge
n. 234 del 2012, e al Comitato delle regioni.".
Art. 6
Integrazioni all'articolo 5 della legge regionale n. 13 del 2010
(Partecipazione al dialogo politico con le istituzioni europee)
1. Dopo l'articolo
5 della legge regionale n. 13 del 2010 è inserito il seguente:
"Art. 5 bis (Partecipazione al dialogo politico con le istituzioni
europee)
1. Ai fini della partecipazione delle Camere al dialogo politico con
le istituzioni europee, ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 234
del 2012, il Consiglio regionale, secondo le modalità previste
dall'articolo 4, comma 2, può far pervenire alle Camere eventuali
osservazioni o proposte, dandone contestuale comunicazione alla
Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni
e delle Province autonome di Trento e Bolzano.
2. Le osservazioni o proposte di cui al comma 1 sono comunicate alla Giunta regionale.".
Art. 7
Sostituzione dell'articolo 6 della legge regionale n. 13 del 2010
(Riserva di esame)
1. L'articolo 6
della legge regionale n. 13 del 2010 è sostituito dal seguente:
"Art. 6 (Riserva di esame)
1. Il Consiglio regionale può chiedere alla Giunta regionale di
attivare la procedura per l'apposizione della riserva di esame
prevista nell'articolo 24, comma 5, della legge n. 234 del 2012.
2. La Giunta regionale, qualora lo ritenga opportuno, può attivare
la procedura per l'apposizione della riserva di esame di cui al
comma 1 previo parere della Commissione consiliare competente in
materia di politiche dell'Unione europea e delle Commissioni
competenti per materia che si esprimono entro quindici giorni dal
ricevimento della stessa. Decorso tale termine, la Giunta regionale
procede in assenza del parere.".
Art. 8
Sostituzione dell'articolo 7 della legge regionale n. 13 del 2010
(Attuazione della normativa europea e verifica di conformità)
1. L'articolo 7
della legge regionale n. 13 del 2010 è sostituito dal seguente:
"Art. 7 (Attuazione della normativa europea e verifica di
conformità)
1. La Regione, nelle materie di propria competenza, dà tempestiva
attuazione alle direttive e agli altri obblighi derivanti dal
diritto dell'Unione europea.
2. La Giunta regionale verifica costantemente che l'ordinamento
regionale sia conforme agli atti normativi e di indirizzo emanati da
istituzioni e organi dell'Unione europea e, entro il 15 gennaio di
ogni anno, trasmette, ai sensi dell'articolo 29, comma 3, della
legge n. 234 del 2012, una relazione con le risultanze alla
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le
politiche europee, con riguardo alle misure da intraprendere.
3. La relazione di cui al comma 2 è trasmessa contestualmente al
Consiglio regionale.".
Art. 9
Sostituzione dell'articolo 8 della legge regionale n. 13 del 2010
(Rappresentanti regionali nel Comitato delle regioni)
1. L'articolo 8
della legge regionale n. 13 del 2010 è sostituito dal seguente:
"Art. 8 (Rappresentanti regionali nel Comitato delle regioni)
1. Ai sensi dell'articolo 27, comma 2, della legge n. 234 del 2012,
il Presidente della Regione propone alla Conferenza delle regioni e
delle Province autonome di Trento e Bolzano uno o più rappresentanti
della Regione, titolari o supplenti, al Comitato delle regioni; il
Presidente del Consiglio regionale, in base alle modalità stabilite
dal Regolamento interno del Consiglio, propone alla Conferenza dei
presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle
Province autonome di Trento e Bolzano uno o più consiglieri
regionali affinché siano indicati quali rappresentanti delle
assemblee legislative regionali al Comitato delle regioni.".
Art. 10
Modifiche all'articolo 9 della legge regionale n. 13 del 2010
(Informativa della Giunta al Consiglio regionale)
1. All'articolo 9
della legge regionale n. 13 del 2010 sono apportate le seguenti
modifiche:
a) nel comma 1 le parole "ogni anno prima dell'inizio della sessione
europea" sono sostituite dalle seguenti: "contestualmente al disegno
di legge regionale europea di cui all'articolo 10 o comunque entro
il 30 aprile di ogni anno,";
b) nella lettera a) del comma 1 le parole "Conferenza Stato-regioni"
sono sostituite dalle seguenti: "Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano" e le parole: "prevista dall'articolo 17 della legge n. 11
del 2005" sono sostituite dalle seguenti "prevista dall'articolo 22
della legge n. 234 del 2012";
c) la lettera c) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
"c) gli argomenti di interesse delle regioni trattati nell'ambito
del Comitato interministeriale per gli affari europei ai sensi
dell'articolo 2, comma 2, della legge n. 234 del 2012;".
Art. 11
Modifiche all'articolo 10 della legge regionale n. 13 del 2010
(Legge europea regionale)
1. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale n. 13 del 2010 le parole "31 marzo" sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile".
Art. 12
Modifiche all'articolo 12 della legge regionale n. 13 del 2010
(Sessione europea)
1. Nell'articolo 12
della legge regionale n. 13 del 2010 sono apportate le seguenti
modifiche:
a) nel comma 1 le parole "30 aprile" sono sostituite dalle seguenti:
"30 giugno";
b) nel comma 2 le parole "31 luglio" sono sostituite dalle seguenti:
"30 settembre".
Art. 13
Modifiche all'articolo 15 della legge regionale n. 13 del 2010
(Impugnazione di atti normativi europei)
1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale n. 13 del 2010, è aggiunto il seguente periodo: "La richiesta è trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee e al Ministero degli affari esteri, ai sensi dell'articolo 42, comma 2, della legge n. 234 del 2012.".
Art. 14
Sostituzione dell'articolo 16 della legge regionale n. 13 del 2010
(Programmazione regionale unitaria)
1. L'articolo 16
della legge regionale n. 13 del 2010 è sostituito dal seguente:
"Art. 16 (Indirizzi alla programmazione regionale)
1. Al fine di definire la posizione della Regione all'avvio
dell'elaborazione di piani, programmi o altri atti di programmazione
regionale cofinanziati con risorse europee o nazionali, il
Presidente della Regione, o un Assessore da lui delegato, rende
dichiarazioni al Consiglio regionale.
2. Il Consiglio regionale approva, in base alle dichiarazioni di cui
al comma 1, specifici atti di indirizzo alla Giunta regionale.
3. Il Presidente della Regione, o un Assessore da lui delegato,
informa tempestivamente il Consiglio regionale sull'andamento e
sull'esito dei negoziati con la Commissione europea o lo Stato.
4. La Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale per il
parere delle competenti commissioni consiliari:
a) le proposte di piano, programma o altri atti di programmazione
regionale soggette ad approvazione da parte della Commissione
europea o a procedura negoziale con lo Stato;
b) le modificazioni ai piani, programmi o altri atti di
programmazione, soggette ad approvazione da parte della Commissione
europea o a procedura negoziale con lo Stato.
Le Commissioni esprimono il parere entro il termine di venti giorni,
decorso il quale se ne prescinde.
5. La Giunta regionale trasmette, per conoscenza, al Consiglio
regionale:
a) i piani, programmi o altri atti di programmazione regionale a
seguito della loro approvazione definitiva o alla conclusione della
procedura negoziale;
b) le modificazioni ai piani, programmi o altri atti di
programmazione, non soggette ad approvazione da parte della
Commissione europea o a procedura negoziale con lo Stato.".
Art. 15
Integrazioni all'articolo 16 della legge regionale n. 13 del 2010
(Attuazione della programmazione regionale sulle politiche europee)
1. Dopo l'articolo
16 della legge regionale n. 13 del 2010 sono inseriti i seguenti:
"Art. 16 bis (Attuazione e monitoraggio della programmazione
regionale)
1. La Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale, per
l'espressione del parere delle Commissioni consiliari competenti, le
deliberazioni concernenti le direttive, i criteri e le modalità di
attuazione di:
a) strumenti di programmazione negoziali e di raccordo tra la
Regione e i livelli di governo europeo e nazionale;
b) politiche regionali che coordinano gli strumenti di intervento,
integrano e finalizzano le risorse regionali, statali e dell'Unione
europea;
c) leggi che istituiscono le politiche di sviluppo regionale
definendo obiettivi, modalità di intervento e le relative procedure
di attuazione.
2. Il parere è espresso entro venti giorni, decorsi i quali se ne
prescinde.
3. La Giunta regionale presenta, ogni sei mesi, al Consiglio
regionale i dati relativi allo stato di avanzamento procedurale,
fisico e finanziario degli atti di programmazione nazionali e
dell'Unione europea.
Art. 16 ter (Programmazione degli strumenti finanziari e delle
misure di aiuto)
1. La Regione, nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato
europea e nazionale, ed in coerenza con i principi e le norme di
semplificazione dei procedimenti amministrativi, può istituire o
estendere strumenti finanziari o misure di aiuto finanziati con
risorse europee, nazionali e regionali.
2. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in
materia di programmazione o dell'Assessore competente per materia e
sentito il partenariato istituzionale, economico e sociale,
definisce e approva con propria deliberazione specifiche direttive
di attuazione degli aiuti e le modalità di costituzione degli
strumenti finanziari.
3. Per ciascuno strumento o misura, nel rispetto del principio di
semplificazione amministrativa, le direttive di attuazione di cui al
comma 2 definiscono:
a) l'oggetto e le finalità dell'intervento;
b) i soggetti beneficiari e le condizioni di ammissibilità;
c) i settori di attività ammissibili e le priorità territoriali o
programmatiche;
d) le tipologie di aiuti ammissibili;
e) le spese ammissibili, quando previsto dai regolamenti;
f) la forma e l'intensità di aiuto;
g) i criteri di valutazione;
h) le procedure di presentazione, valutazione e selezione delle
domande;
i) le modalità di erogazione;
j) le procedure di monitoraggio e controllo.
4. Le direttive di attuazione specificano la forma del procedimento.
Almeno quindici giorni prima della presentazione della domande,
l'avviso e le disposizioni procedimentali sono pubblicate sul sito
internet della Regione e sul Bollettino ufficiale della regione
autonoma della Sardegna (BURAS).
5. Le deliberazioni di cui al comma 2 sono trasmesse alla
Commissione del Consiglio regionale competente per materia, che
esprime il proprio parere entro venti giorni, decorsi i quali se ne
prescinde.
6. Al fine di semplificare il procedimento amministrativo e nel
contempo accelerare la spesa, qualora le procedure attuative
prevedano un utilizzo di risorse provenienti da più fonti di
finanziamento riferibili a più assessorati, la Giunta regionale, con
propria deliberazione, su proposta dell'Assessore competente in
materia di programmazione, individua un unico centro di
responsabilità amministrativa.
7. L'articolo 25 della legge regionale n. 2 del 2007 è abrogato.".
Art. 16
Modifiche all'articolo 17 della legge regionale n. 13 del 2010
(Notifica dei regimi di aiuto)
1. All'articolo 17
della legge regionale n. 13 del 2010 sono apportate le seguenti
modifiche:
a) nel comma 1 dopo le parole: "mercato interno" è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: "e trasmette alla Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento politiche europee una scheda
sintetica della misura notificata, ai sensi dell'articolo 45, comma
1, della legge n. 234 del 2012";
b) nel comma 2 le parole: " Il Presidente" sono sostituite con le
parole: "L'ufficio competente della Presidenza";
c) nel comma 3 dopo le parole: "leggi regionali" sono inserite le
seguenti: ", o le singole disposizioni normative".
Art. 17
Integrazioni all'articolo 17 della legge regionale n. 13 del 2010
(Recupero degli aiuti di Stato)
1. Dopo l'articolo
17 della legge regionale n. 13 del 2010 sono inseriti i seguenti:
"Art. 17 bis (Disposizioni in materia di recupero degli aiuti di
Stato)
1. Non beneficiano di aiuti di Stato concessi dalla Regione coloro
che hanno ricevuto e, successivamente non rimborsato o depositato in
un conto bloccato, aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in
esecuzione di una decisione di recupero di cui all'articolo 16 del
regolamento (CE) n. 2015/1589 del Consiglio del 13 luglio 2015
recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea.
2. I soggetti concedenti, o i soggetti di cui all'articolo 10, comma
2, del decreto del Ministero dello sviluppo economico 31 maggio
2017, n. 115 (Regolamento recante la disciplina per il funzionamento
del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo
52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive
modifiche e integrazioni), per gli aiuti ivi indicati, comunicano
tempestivamente al Registro nazionale aiuti:
a) i dati e le informazioni relativi ai soggetti tenuti alla
restituzione degli aiuti illegali oggetto di decisione di recupero;
b) la cancellazione dal Registro nazionale aiuti dei soggetti non
più tenuti alla restituzione degli aiuti o che hanno provveduto a
depositare in un conto corrente bloccato tali aiuti.
3. La Regione, prima di concedere nuovi aiuti, verifica, anche
attraverso l'accesso al Registro nazionale degli aiuti di Stato di
cui all'articolo 52 della legge n. 234 del 2012, che i potenziali
beneficiari non rientrino tra i soggetti di cui al comma 1.
4. A seguito della notifica di una decisione di recupero dell'aiuto,
ai sensi dell'articolo 48 della legge n. 234 del 2012,
ordinariamente entro sessanta giorni dalla data di notifica della
decisione, l'ufficio regionale che ha erogato l'aiuto individua i
soggetti tenuti alla restituzione dello stesso, accerta gli importi
dovuti, revoca l'aiuto e ingiunge il pagamento, determinandone le
modalità e i termini. L'atto dell'ufficio regionale che ha erogato
l'aiuto è contestualmente trasmesso alla Direzione generale della
presidenza, che cura un elenco dei beneficiari destinatari dei
provvedimenti di revoca dei contributi da recuperare e delle
ingiunzioni di pagamento.
5. Se il beneficiario non provvede alla restituzione entro la
scadenza stabilita, si applicano al soggetto debitore gli interessi
di mora sull'importo indebitamente corrisposto, a partire dalla
scadenza del termine, in aggiunta agli interessi legali
precedentemente maturati.
6. In caso di mancato pagamento, fino all'operatività dell'Agenzia
sarda delle entrate di cui alla legge regionale 28 ottobre 2016, n.
25 (Istituzione dell'Agenzia sarda delle entrate (ASE), il
competente ufficio regionale provvede alla riscossione coattiva
tramite ruolo, da trasmettersi al concessionario della riscossione
regionale.
7. Le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 si applicano anche in
caso di procedure di recupero presso il beneficiario di spese
irregolari già certificate alla Commissione europea, salvo quanto
diversamente disposto dalla normativa e dalle procedure europee e
nazionali che disciplinano l'utilizzo dei fondi cofinanziati
dall'Unione europea.
Art. 17 ter (Diritto di rivalsa)
1. La Regione, in caso di sentenza di condanna da parte della Corte
di giustizia dell'Unione europea al pagamento di sanzioni pecuniarie
per violazione degli obblighi derivanti dalla normativa dell'Unione
europea o per mancata esecuzione delle decisioni della Commissione
europea e delle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione
europea, ha diritto di rivalersi dei relativi oneri finanziari nei
confronti degli enti, società o organismi di diritto pubblico e dei
soggetti equiparati che si rendano responsabili della violazione o
della mancata esecuzione.".
Art. 18
Norma finanziaria
1. L'applicazione della presente legge non comporta nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.
Art. 19
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).