CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURALEGGE REGIONALE 6 LUGLIO 2018, N. 23
Disposizioni in materia di turismo. Modifiche alla legge regionale n. 16 del 2017 e alla legge regionale n. 2 del 2018.
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Art. 1
Modifiche all'articolo 7 della legge regionale n. 16 del 2017
(Destinazione Sardegna DMO)
1. Al comma l
dell'articolo 7 della legge regionale 20 luglio 2017, n. 16 (Norme
in materia di turismo) sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole "possono partecipare" sono sostituite dalle seguenti:
"partecipano la Regione e";
b) dopo le parole "soggetti pubblici e privati", sono aggiunte le
parole "al fine di integrare azioni capaci di superare i deficit
infrastrutturali derivanti dall'insularità, creare offerte
coordinate e incrementare i flussi turistici".
Art. 2
Modifiche all'articolo 13 della legge regionale n. 16 del 2017
(Denominazione delle strutture ricettive)
1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale n. 16 del 2017, dopo le parole "alberghi residenziali", è aggiunta la parola: "condhotel,".
Art. 3
Modifiche all'articolo 14 della legge regionale n. 16 del 2017
(Definizione delle strutture ricettive alberghiere)
1. Dopo il comma 2
dell'articolo 14 è aggiunto il seguente:
"2 bis. Sono "condhotel" le aziende aperte al pubblico, a gestione
unitaria, composte da una o più unità immobiliari ubicate nello
stesso comune o da parti di esse, che forniscono alloggio, servizi
accessori ed eventualmente vitto, in camere destinate alla
ricettività e, in forma integrata e complementare, in unità
abitative a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo
di cucina, la cui superficie complessiva non può superare il 40 per
cento del totale della superficie netta destinata alle camere.".
Art. 4
Modifiche all'articolo 15 della legge regionale n. 16 del 2017
(Definizione delle strutture ricettive all'aria aperta)
1. Al comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale n. 16 del 2017 la cifra "35" è sostituita dalla cifra "25".
Art. 5
Modifiche all'articolo 16 della legge regionale n. 16 del 2017
(Definizione delle strutture ricettive extra-alberghiere e
istituzione del registro regionale)
1. Dopo il comma 7
dell'articolo 16 della legge regionale n. 16 del 2017, è aggiunto il
seguente:
"7 bis. Si intende destinata al consumo domestico privato, ai sensi
del regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari,
la preparazione, la manipolazione e la conservazione domestica di
alimenti finalizzata alla somministrazione della prima colazione
nell'esercizio dell'attività occasionale di ospitalità, svolta
nell'abitazione di residenza e domicilio abituale per mezzo della
propria normale conduzione familiare, di cui al comma 1.".
Art. 6
Modifiche all'articolo 21 della legge regionale n. 16 del 2017
(Aree di sosta temporanea a fini turistici)
1. Dopo l'articolo
21 della legge regionale n. 16 del 2017 è inserito il seguente:
"Art. 21 bis (Locazione occasionale a fini ricettivi)
1. La locazione occasionale a fini ricettivi è consentita previa
comunicazione al comune territorialmente competente con
l'indicazione del periodo di disponibilità e, comunque, in
coincidenza con l'eventuale inserimento dell'unità immobiliare su un
portale web di vendita on line.
2. Il locatore comunica a fini statistici all'Assessorato regionale
competente in materia di turismo i dati sul movimento dei clienti
alloggiati secondo i termini e le modalità stabiliti dalla Giunta
regionale e effettua le comunicazioni di pubblica sicurezza ai sensi
del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS)
all'autorità competente per territorio.
3. All'attività di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 16, comma 8.".
Art. 7
Modifiche all'articolo 24 della legge regionale n. 16 del 2017
(Direttive di attuazione)
1. Dopo la lettera
i) del comma 1 dell'articolo 24 della legge regionale n. 16 del
2017, è aggiunta la seguente:
"i bis) le caratteristiche e le modalità di somministrazione della
prima colazione nell'esercizio dell'attività occasionale di
ospitalità di cui all'articolo 16, comma 7 bis;".
Art. 8
Modifiche all'articolo 26 della legge regionale n. 16 del 2017
(Sanzioni amministrative)
1. Dopo il comma 4
dell'articolo 26 della legge regionale n. 16 del 2017 è aggiunto il
seguente:
"4 bis. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro
200 a euro 1.000 l'operatore che non rispetta gli obblighi di
comunicazione di cui all'articolo 21 bis, commi 1 e 2.".
Art. 9
Modifiche all'articolo 14 ter della legge regionale n. 8 del 2016
(Piano per l'istituzione e la gestione della RES)
1. Dopo il comma 2
dell'articolo 14 ter della legge regionale 27 aprile 2016, n. 8
(Legge forestale della Sardegna), come introdotto dall'articolo 29
della legge regionale n. 16 del 2017, è aggiunto seguente:
"2 bis. Nel piano di cui al comma 1, al fine di valorizzare le
attività multifunzionali delle aziende agricole del territorio e i
siti di particolare pregio in esse ricadenti, è prevista la
procedura per accogliere le richieste dei privati che manifestino
l'interesse ad affiancare al tracciato pubblico della RES un
sentiero interno alla propria azienda, impegnandosi ad agire in
conformità alle norme del Piano per l'istituzione e la gestione
della RES.".
Art. 10
Modifiche all'articolo 39 della legge regionale n. 16 del 2017 (Rete
dei borghi della Sardegna)
1. Dopo il comma 3
dell'articolo 39 della legge regionale n. 16 del 2017 è aggiunto il
seguente:
"3 bis. L'Amministrazione regionale si impegna ad attivare tutte le
procedure affinché la "Rete dei borghi della Sardegna" sia inserita
nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO. La Regione rilancia
e valorizza i borghi delle zone interne della Sardegna, anche
attraverso protocolli di intesa finalizzati ad una valorizzazione
turistica dei territori in cui sono localizzati.".
Art. 11
Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2018 (Bilancio di previsione
triennale 2018-2020)
1. Per le finalità di cui all'articolo 1, nel bilancio di previsione della Regione per gli anni 2018-2020 sono introdotte le seguenti variazioni:
in diminuzione
missione 07 -
programma 01 - titolo 1
2018 euro 260.000
in aumento
missione 07 -
programma 01 - titolo 3
2018 euro 260.000
Art. 12
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).