CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURALEGGE REGIONALE 20 MARZO 2018, N. 10
Disciplina dell'anagrafe regionale degli studenti
***************
Art. 1
Istituzione1. La presente legge, nell'ambito delle competenze regionali in materia di istruzione e formazione professionale e nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), istituisce l'anagrafe regionale degli studenti, di seguito denominata "anagrafe regionale" e ne disciplina finalità, contenuto e modalità di utilizzo.
2. L'anagrafe regionale, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 (Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge 28 marzo 2003, n. 53), contiene i dati e le informazioni sui percorsi scolastici, formativi e in apprendistato degli studenti iscritti nelle scuole della Regione e degli studenti residenti nella Regione e iscritti in scuole di altre regioni, a partire dal primo anno del percorso di educazione, istruzione e formazione.
Art. 2
Finalità1. L'anagrafe regionale consente alla Regione di gestire e tracciare i flussi informativi relativi ai percorsi scolastici e formativi dei singoli studenti e costituisce un supporto per l'attività di programmazione e attuazione delle competenze regionali in materia di diritto dovere all'istruzione.
2. In particolare, l'anagrafe regionale, in un'ottica di azioni integrate tra i diversi attori che operano nel settore dell'istruzione e, in via principale e in sussidiarietà, nella formazione professionale, fornisce un contributo conoscitivo per lo svolgimento delle seguenti attività:
a) contrasto alla dispersione scolastica;
b) miglioramento delle performance scolastiche;
c) programmazione dell'offerta formativa e dimensionamento della rete scolastica;
d) programmazione dei finanziamenti in materia di istruzione in favore degli enti locali;
e) pianificazione del servizio di trasporto collettivo finalizzato al miglioramento dell'accessibilità degli istituti scolastici con sistemi di trasporto efficienti e sostenibili;
f) orientamento scolastico;
g) promozione e realizzazione di azioni tese a garantire le pari opportunità in materia di istruzione;
h) promozione del benessere e dell'educazione alla salute;
i) educazione degli adulti;
j) valutazione degli effetti delle politiche in materia di istruzione e formazione professionale.
Art. 3
Tipologia e gestione dei dati1. L'anagrafe regionale è costituita dai dati individuali relativi al percorso scolastico, formativo e di educazione e istruzione sin dalla nascita. In particolare, include le seguenti informazioni minime:
a) dati anagrafici e codice fiscale;
b) dati relativi all'istituzione educativa, scolastica o formativa e alla classe frequentata;
c) indirizzo di studi prescelto;
d) dati sulla frequenza scolastica;
e) esiti intermedi e finali del profitto e del comportamento.2. L'anagrafe regionale è gestita dalla Direzione generale regionale competente in materia di istruzione nel rispetto delle norme in materia e del decreto legislativo n. 196 del 2003.
Art. 4
Modalità di funzionamento e processo di implementazione e integrazione del sistema informativo1. La Regione acquisisce i dati di cui all'articolo 3, comma 1 attraverso le istituzioni scolastiche statali e paritarie e l'Ufficio scolastico regionale.
2. La Regione, inoltre, al fine di garantire la completezza e la tracciabilità dei percorsi di educazione, istruzione e formazione, può prevedere l'interoperabilità e il collegamento dell'anagrafe regionale con altri sistemi informativi, banche dati o archivi informatici, in particolare con:
a) le anagrafi comunali della popolazione, anche al fine della vigilanza sull'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente in materia di obbligo scolastico;
b) il sistema informativo regionale del lavoro;
c) il sistema informativo regionale della formazione professionale;
d) i sistemi informativi delle università sarde;
e) l'anagrafe regionale dell'edilizia scolastica;
f) gli ulteriori sistemi o sottosistemi informativi, sulla base di appositi accordi bilaterali o convenzioni, tra cui quello del Ministero dell'istruzione, università e ricerca, dell'Ufficio scolastico regionale, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI), dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), delle camere di commercio, degli enti locali, delle singole istituzioni scolastiche, degli enti formativi attuatori e di altre regioni o di ulteriori soggetti.3. L'integrazione dell'anagrafe regionale con le anagrafi e i sistemi di cui al presente articolo che non rientrano nella diretta disponibilità o gestione della Regione è regolata da apposite convenzioni.
4. Nelle more dell'approvazione dell'accordo tra il Ministero dell'istruzione, università e ricerca e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 76 del 2005, l'anagrafe è avviata e implementata con i dati individuali di cui all'articolo 3, comma 1.
5. Le modalità di raccolta, gestione ed elaborazione dei dati dell'anagrafe regionale e i sistemi di integrazione e interoperabilità tra i sistemi informativi sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di istruzione.
Art. 5
Norma finanziaria1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge concernenti l'avvio, l'implementazione e integrazione del sistema informativo dell'anagrafe regionale degli studenti sono determinati in euro 80.000 per l'anno 2018 e di euro 40.000 per l'anno 2019.
2. Alla copertura finanziaria di provvede con le seguenti variazioni nel bilancio di previsione della Regione per gli anni 2018-2020:
in aumento
missione 04 - programma 06 - titolo 2 - capitolo SC NI
2018 euro 80.000
2019 euro 40.000in diminuzione
missione 04 - programma 01 - titolo 1 - capitolo SC02.0051
2018 euro 80.000
2019 euro 40.000.3. La Regione provvede agli ulteriori adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, in ogni caso, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.