CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURALEGGE REGIONALE 21 FEBBRAIO 2018, N. 5
Disposizioni urgenti in materia di elezione dei presidenti delle province e dei consigli provinciali. Modifiche alla legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna)
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Art. 1
Modifiche all'articolo 26 della legge regionale n. 2 del 2016 (Presidente della provincia)1. Dopo il comma 3 dell'articolo 26 della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna), sono aggiunti i seguenti:
"3 bis. Il presidente della provincia dura in carica quattro anni.
3 ter. Il presidente della provincia decade dalla carica in caso di cessazione dalla carica di sindaco.
3 quater. Nella prima elezione dei presidenti delle province non si applica la disposizione di cui all'articolo 1, comma 60, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle cittą metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), e successive modifiche ed integrazioni.".
Art. 2
Modifiche all'articolo 27 della legge regionale n. 2 del 2016 (Consiglio provinciale)1. Nell'articolo 27 della legge regionale n. 2 del 2016 sono apportate le seguenti modifiche:
a) nel comma 4, dopo le parole: "sul voto ponderato di cui all'articolo 28." sono aggiunte le seguenti: "I sindaci e i consiglieri comunali delle zone omogenee esprimono il voto per il presidente nel relativo seggio.";
b) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
"6 bis. Le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali sono indette dal Presidente della Regione e si svolgono in una data compresa tra il quarantacinquesimo giorno successivo alla data del primo turno delle consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali e non oltre il 15 ottobre 2018.
6 ter. Gli amministratori straordinari di cui all'articolo 24, comma 7, rimangono in carica fino all'insediamento dei nuovi organi.".
Art. 3
Norma finanziaria1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.
Art. 4
Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).