CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURALEGGE REGIONALE 17 GENNAIO 2018, N. 3
Disposizioni urgenti in materia di enti locali. Modifiche alla legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna)
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Art. 1
Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2016
(Procedura di approvazione del Piano di riordino territoriale)1. La lettera h) del comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna), č sostituita dalla seguente:
"h) la Giunta regionale, entro il 30 giugno 2018, approva il piano di riordino.".
Art. 2
Modifiche all'articolo 36 della legge regionale n. 2 del 2016 (Organi di revisione legale dei conti)1. Nel comma 2 dell'articolo 36 della legge regionale n. 2 del 2016 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", e gli iscritti, a livello regionale, all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di cui al decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 (Costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a norma dell'articolo 2 della L. 24 febbraio 2005, n. 34).".
Art. 3
Assunzioni di personale da parte delle province e della cittą metropolitana di Cagliari1. Fermi restando gli effetti derivanti dall'attuazione dell'articolo 70 della legge regionale n. 2 del 2016, nell'anno 2018 le Province di Sassari, Nuoro, Oristano e Sud Sardegna e la cittą metropolitana di Cagliari possono procedere, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, da destinarsi prioritariamente alle attivitą in materia di viabilitą e di edilizia scolastica, solo se l'importo delle spese complessive di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non supera il 20 per cento delle entrate correnti relative ai titoli I, II e III. Se le spese del personale sono superiori al predetto limite, la percentuale assunzionale stabilita al primo periodo č fissata al 25 per cento. Č consentito l'utilizzo dei resti delle quote percentuali assunzionali come definite dal presente comma riferite a cessazioni di personale intervenute nel triennio precedente non interessato dai processi di trasferimento di cui all'articolo 70, comma 1, della legge regionale n. 2 del 2016.
Art. 4
Norma finanziaria1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.
Art. 5
Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).