CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE STATUTARIA 20 MARZO 2018, n. 1

Modifiche alla legge statutaria n. 1 del 2013 in materia di rappresentanza di genere

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Art. 1
Modifiche all'articolo 4 della legge regionale statutaria n. 1 del 2013 (Liste circoscrizionali)

1. L'articolo 4 della legge regionale statutaria 12 novembre 2013, n. 1 (Legge statutaria elettorale ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto speciale per la Sardegna), è così modificato:
a) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
"3 bis. Ciascuna lista circoscrizionale deve comprendere, all'atto della presentazione, un numero di componenti non inferiore ai due terzi, arrotondato all'unità superiore, dei seggi assegnati alla circoscrizione ai sensi dell'articolo 3 e non superiore, nelle circoscrizioni alle quali è assegnato un numero di seggi uguale o superiore a 3, al numero dei seggi assegnato a quella circoscrizione, aumentato di una unità se il numero di seggi spettanti è dispari.";
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. In ciascuna lista circoscrizionale, a pena di esclusione secondo le modalità stabilite dalla legge regionale 26 luglio 2013, n. 16 (Organizzazione amministrativa del procedimento e delle votazioni per l'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale. Modifiche alla legge regionale 6 marzo 1979, n. 7 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale)), ogni genere è rappresentato in misura eguale; qualora siano presentate liste circoscrizionali con un numero di componenti inferiore al numero massimo di cui al comma 3 bis, il numero dei componenti della lista deve essere pari; nel caso di lista circoscrizionale con due soli componenti, a pena di esclusione, devono essere rappresentati entrambi i generi.".

2. É conseguentemente abrogato il comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale 26 luglio 2013, n. 16 (Organizzazione amministrativa del procedimento e delle votazioni per l'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale. Modifiche alla legge regionale 6 marzo 1979, n. 7 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale)), e i rimandi ad esso fatti dalla legislazione regionale in materia elettorale si intendono riferiti alla disposizione di cui al comma 1, lettera a).

 

Art. 2
Modifiche all'articolo 9 della legge regionale statutaria n. 1 del 2013 (Espressione del voto)

1. L'articolo 9 della legge regionale statutaria n. 1 del 2013 è sostituito dal seguente:
"Art. 9 (Espressione del voto e della doppia preferenza di genere)
1. La votazione per l'elezione del Consiglio regionale avviene su un'unica scheda. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista circoscrizionale, affiancato, sulla medesima linea, da due righe riservate all'eventuale indicazione di preferenza.
2. Alla destra del rettangolo recante il contrassegno della lista circoscrizionale è riportato il nome e cognome del candidato alla Presidenza della Regione, affiancato dal contrassegno o dai contrassegni delle liste collegate. Il primo rettangolo, il nome e cognome del candidato alla Presidenza della Regione e i contrassegni delle liste ad esso collegate sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo. In caso di collegamento di più liste circoscrizionali con il candidato alla Presidenza della Regione, il nome e cognome di quest'ultimo e i contrassegni delle liste ad esso collegate sono posti al centro del secondo rettangolo.
3. In caso di collegamento di più liste circoscrizionali con il medesimo candidato alla Presidenza della Regione la collocazione progressiva dei rettangoli recanti i contrassegni delle liste all'interno del secondo rettangolo è definita mediante sorteggio. La collocazione progressiva dei rettangoli più ampi nella scheda è definita mediante sorteggio.
4. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste circoscrizionali tracciando un segno nel relativo rettangolo. Ciascun elettore può, altresì, esprimere, nelle apposite righe della scheda, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome oppure il nome e il cognome dei candidati compresi nella lista stessa. Nel caso di espressione di due preferenze, esse riguardano candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza.
5. L'elettore esprime il suo voto per un candidato alla Presidenza della Regione, anche non collegato alla lista circoscrizionale prescelta, tracciando un segno sul nome del candidato alla Presidenza. Se l'elettore esprime il suo voto soltanto per una lista circoscrizionale, il voto si intende validamente espresso anche a favore del candidato alla Presidenza della Regione collegato.".

 

Art. 3
Integrazioni alla legge regionale statutaria n. 1 del 2013
(Presenza paritaria di genere nei programmi e nei messaggi di comunicazione politica)

1. Dopo l'articolo 9 della legge regionale statutaria n. 1 del 2013 è aggiunto il seguente:
"Art. 9 bis (Presenza paritaria di genere nei programmi e nei messaggi di comunicazione politica)
1. In occasione delle elezioni regionali, i soggetti politici assicurano la presenza paritaria di candidati di entrambi i generi nei programmi di comunicazione politica offerti dalle emittenti radiotelevisive pubbliche e private e, per quanto riguarda i messaggi autogestiti previsti dalla vigente normativa sulle campagne elettorali, mettono in risalto con pari evidenza la presenza di candidati di entrambi i generi nelle liste presentate dal soggetto politico che realizza il messaggio.".