CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURALEGGE REGIONALE 14 SETTEMBRE 2017, N. 21
Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2017, n. 16 (Norme in materia di turismo)
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Art. 1
Modifiche all'articolo 10 della legge regionale n. 16 del 2017
(Attività di informazione e accoglienza turistica)1. Dopo il comma 4 dell'articolo 10 della della legge regionale 28 luglio 2017, n. 16 (Norme in materia di turismo), è aggiunto il seguente:
"4 bis. La Regione svolge periodiche campagne di sensibilizzazione dirette a portare a conoscenza degli utenti del sistema turistico regionale le gravi conseguenze ambientali derivanti dall'asportazione di sabbia, ciottoli, sassi o conchiglie dal litorale o dal mare e le relative sanzioni amministrative pecuniarie.".
Art. 2
Abrogazione1. Il comma 4 dell'articolo 11 della legge regionale n. 16 del 2017 è soppresso.
Art. 3
Modifiche all'articolo 17 della legge regionale n. 16 del 2017 (Classificazione e denominazione)1. Al comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale n. 16 del 2017 sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera a) è così sostituita:
"a) da 1 a 5 stelle per le strutture ricettive alberghiere;";
b) la lettera b) è soppressa.
Art. 4
Modifiche all'articolo 18 della legge regionale n. 16 del 2017 (Procedimento di classificazione)1. All'articolo 18 della legge regionale n. 16 del 2017 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 4, dopo le parole "documentazione presentata" sono aggiunte le seguenti: "L'Assessorato regionale competente in materia di turismo verifica la rispondenza dei requisiti agli standard di classificazione vigenti, al fine di garantire l'omogeneità nel territorio regionale della classifica degli esercizi ricettivi.";
b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
"5 bis. Nelle more dell'emanazione della deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 70 della legge 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema della autonomie locali in Sardegna), la verifica di cui al comma 4 è effettuata dall'ente competente all'espressione del parere di cui all'articolo 2 della legge regionale 20 giugno 1986, n. 35 (Norme in materia di vigilanza regionale sull'attività turistica in Sardegna a modifica ed integrazione della legge regionale 14 maggio 1984, n. 22) al momento dell'entrata in vigore della presente legge.".
Art. 5
Modifiche all'articolo 39 della legge regionale n. 16 del 2017 (Rete dei borghi della Sardegna)1. Dopo l'articolo 39 della legge regionale n. 16 del 2017 è aggiunto il seguente:
"Art. 39 bis (Pianificazione e gestione nelle aree protette e nei siti della Rete Natura 2000)
1. L'attività di programmazione e gestione di cui agli articoli 28, 29, 31, 32, 35 e 38 all'interno delle aree protette disciplinate dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e nei siti della Rete Natura 2000 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica), è soggetta al rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia, delle eventuali misure di salvaguardia e delle prescrizioni contenute negli strumenti di pianificazione e regolamentazione di cui le stesse sono dotate.".
Art. 6
Modifiche all'articolo 49 della legge regionale n. 16 del 2017 (Abrogazioni)1. Alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 49 della legge regionale n. 16 del 2017 il numero "1988" è sostituito dal seguente: "1998".
Art. 7
Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).