CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE 3 LUGLIO 2017, N. 12

Interventi di promozione e comunicazione finalizzati alla destagionalizzazione dei flussi turistici attraverso il sistema del trasporto aereo

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Art. 1
Finalitą

1. La Regione, al fine di favorire la destagionalizzazione dei flussi turistici e distribuirne i benefici sull'intero territorio regionale, attiva politiche di promozione e comunicazione attraverso i canali offerti dal sistema del trasporto aereo nel rispetto del diritto dell'Unione europea.

 

Art. 2
Autorizzazione di spesa

1. Per consentire l'adeguata programmazione degli interventi diretti alla destagionalizzazione secondo quanto previsto all'articolo 1, č autorizzata la spesa di euro 4.800.000 per l'anno 2017 e di euro 12.000.000 per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

 

Art. 3
Criteri

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale, sono stabiliti i criteri e le modalitą attuative degli interventi diretti alla destagionalizzazione previsti dall'articolo 1.

 

Art. 4
Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'articolo 2 sono quantificati in complessivi euro 40.800.000 per gli anni 2017-2020 in ragione di euro 4.800.000 per l'anno 2017 e di euro 12.000.000 per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 (missione 07 - programma 01 - titolo 1 - capitolo SC06.0177).

2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione per gli stessi anni dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge regionale 2 dicembre 2011, n. 25 (Norme per la copertura finanziaria della continuitą territoriale area), e successive modifiche ed integrazioni (missione 10 - programma 04 - titolo 1 - capitolo SC07.0627).

3. Nel bilancio della Regione per gli anni 2017-2019 sono introdotte le seguenti variazioni:

SPESA

in diminuzione

missione 10 - programma 04 - titolo 1 (cap. SC07.0627)
2017 euro 4.800.000
2018 euro 12.000.000
2019 euro 12.000.000

in aumento

missione 07 - programma 01 - titolo 1 (cap. SC06.0177)
2017 euro 4.800.000
2018 euro 12.000.000
2019 euro 12.000.000.

 

Art. 5
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).