CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURALEGGE REGIONALE 27 APRILE 2017, N. 8
Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 11 novembre 2016, n. 28 (Completamento delle procedure per le progressioni professionali del personale dell'Amministrazione regionale)
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Art. 1
Modifica dell'articolo 1 della legge regionale n. 28 del 2016 (Progressioni professionali)1. All'articolo 1 della legge regionale 11 novembre 2016, n. 28 (Completamento delle procedure per le progressioni professionali del personale dell'Amministrazione regionale) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole "Nel fondo" sono sostituite con le parole "Nell'ambito delle disponibilitą del fondo"; le parole "per gli anni 2013 e 2014 le predette progressioni hanno effetti esclusivamente giuridici" sono abrogate;
b) i commi 2, 3 e 4 sono sostituiti dal seguente:
"2. Ferma restando l'invarianza della spesa complessiva e pro capite del trattamento accessorio, come previsto dalle disposizioni statali in materia, o comunque nel rispetto delle disposizioni statali concernenti i limiti di spesa del trattamento accessorio, le economie concernenti il personale cessato nel quadriennio 2015-2018, e i risparmi realizzati nel trattamento accessorio del personale dell'Amministrazione regionale nel triennio 2016-2018, confluiscono sulle disponibilitą sussistenti in conto della missione 01 - programma 10 da destinare secondo le disposizioni contrattuali. Gli enti e le agenzie del comparto di contrattazione collettiva regionale operano secondo le modalitą di cui al presente comma.".2. Le risorse resesi disponibili nella missione 01 - programma 10, negli esercizi 2017 e 2018, per effetto del comma 1, lettera b), sono utilizzate secondo disposizioni contrattuali.
Art. 2
Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).