CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE 3 MARZO 2017, N. 2

Modifiche alla legge regionale 15 luglio 1988, n. 25 (Organizzazione e funzionamento delle compagnie barracellari)

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Art. 1
Modifiche all'articolo 13 della legge regionale n. 25 del 1988 (Immissione in servizio)

1. Il comma 6 dell'articolo 13 della legge regionale 15 luglio 1988, n. 25 (Organizzazione e funzionamento delle compagnie barracellari), è sostituito dal seguente:
"6. Ogni componente la compagnia riceve una patente vidimata dal sindaco, del tipo e con le modalità stabilite con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di polizia locale; con il medesimo decreto sono stabilite, inoltre, nel rispetto del divieto di assimilazione a quelle militari, le caratteristiche delle uniformi e dei relativi distintivi di riconoscimento e di grado per gli addetti al servizio barracellare, e gli elementi identificativi da apporre su mezzi e strumenti operativi, l'obbligo e le modalità d'uso.".